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Document 32025R0925
Regulation (EU) 2025/925 of the European Parliament and of the Council of 7 May 2025 on a Border Regions’ instrument for development and growth (BRIDGEforEU)
Regolamento (UE) 2025/925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU)
Regolamento (UE) 2025/925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2025, relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU)
PE/10/2025/INIT
GU L, 2025/925, 19.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/925/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/925 |
19.5.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/925 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2025
relativo a uno strumento per lo sviluppo e la crescita delle regioni frontaliere (BRIDGEforEU)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’articolo 175, terzo comma, TFUE prevede la possibilità di adottare azioni specifiche al di fuori dei fondi di cui all’articolo 175, primo comma, TFUE. Inoltre, la cooperazione territoriale contribuisce agli obiettivi di cui all’articolo 174 TFUE. È pertanto opportuno adottare le misure necessarie per migliorare le condizioni di attuazione delle azioni di cooperazione territoriale. |
(2) |
L’articolo 174, terzo comma, TFUE riconosce che le regioni transfrontaliere si trovano a fronteggiare determinate sfide e prevede che l’Unione rivolga un’attenzione particolare a tali regioni quando sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. |
(3) |
La comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 dal titolo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell’UE» ha riconosciuto i progressi compiuti finora nel trasformare tali regioni da zone prevalentemente periferiche in aree di crescita e opportunità, ma ha anche posto in evidenza gli ostacoli giuridici e di altra natura che persistono in tali regioni, riguardanti in particolare i servizi sanitari, la regolamentazione del lavoro, l’ambito fiscale e lo sviluppo imprenditoriale, oltre agli ostacoli connessi alle differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali e le culture amministrative. Né i finanziamenti per la cooperazione territoriale europea, assicurati in particolare nel contesto dei programmi «Interreg» istituiti dal regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), né il sostegno istituzionale alla cooperazione offerto dai gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) o dall’iniziativa b-solutions, avviata nel 2018 dalla Commissione, sono sufficienti a rimuovere determinati ostacoli amministrativi e giuridici che impediscono una cooperazione efficace. |
(4) |
Le regioni transfrontaliere rischiano di essere colpite in misura sproporzionata in periodi di crisi. Durante la pandemia di COVID-19, l’impatto economico negativo sulle regioni transfrontaliere dovuto alle misure alle frontiere adottate dagli Stati membri è stato più che doppio rispetto alla media per tutte le regioni dell’Unione in termini di perdita di PIL. Tale esperienza rende più evidente la necessità di prevedere modalità per far fronte agli ostacoli transfrontalieri. |
(5) |
Gli Stati membri possono difficilmente affrontare da soli gli ostacoli e le discrepanze di natura giuridica o amministrativa che sorgono alle frontiere interne dell’Unione e che possono compromettere l’interazione transfrontaliera e lo sviluppo delle regioni transfrontaliere. Di conseguenza, è opportuno agevolare la ricerca di un modo per rimuovere tali ostacoli sperimentando il ricorso a un quadro di riferimento chiaro e completo a livello dell’Unione che consenta agli Stati membri di cooperare e di coordinare i loro sforzi. Il ricorso al quadro di riferimento istituito dal presente regolamento dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri. |
(6) |
Qualora decidano di ricorrere a tale quadro di riferimento, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati da norme comuni. |
(7) |
Nella sua valutazione dei dati relativi al periodo 2014-2019, la pertinente valutazione del valore aggiunto europeo condotta dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo ha rilevato che l’eliminazione degli ostacoli transfrontalieri genererebbe vantaggi significativi per le regioni frontaliere NUTS 3 e per l’intera economia dell’Unione. Più precisamente, un beneficio in termini di valore aggiunto lordo (VAL) derivante dall’eliminazione di tutti gli ostacoli giuridici e amministrativi produrrebbe circa 457 miliardi di EUR all’anno, pari al 3,8 % del totale del VAL 2019 dell’UE. L’eliminazione del 20 % degli ostacoli transfrontalieri per tutte le regioni frontaliere comporterebbe un beneficio totale in termini di VAL di 123 miliardi di EUR all’anno, pari a circa l’1 % del VAL totale dell’UE per il 2019, nonché un beneficio in termini di occupazione pari a 1 milione di posti di lavoro, ossia circa lo 0,5 % dell’occupazione totale a livello dell’Unione. |
(8) |
Anche se in alcune regioni dell’Unione esistono già diversi strumenti giuridici per rimuovere gli ostacoli transfrontalieri a livello intergovernativo, nazionale, regionale e locale, essi non riguardano tutte le regioni frontaliere dell’Unione e non affrontano necessariamente in modo coerente le questioni relative allo sviluppo e al rafforzamento della coesione territoriale. Il presente regolamento integra gli strumenti esistenti mediante un quadro di riferimento supplementare stabilito dal diritto dell’Unione che comprende lo strumento di facilitazione transfrontaliera. |
(9) |
Al fine di facilitare il trattamento dei fascicoli riguardanti ostacoli transfrontalieri, gli Stati membri che hanno deciso di applicare il quadro di riferimento dovrebbero istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero che coprano una o più regioni frontaliere di tali Stati membri. Tali punti di coordinamento transfrontaliero dovrebbero essere incaricati di ricevere i fascicoli transfrontalieri e informare gli iniziatori. I punti di coordinamento transfrontaliero dovrebbero mantenere i contatti con la Commissione e fornire sostegno nel suo ruolo di coordinamento. Gli Stati membri dovrebbero decidere, conformemente ai rispettivi quadri giuridici, amministrativi e istituzionali, se al punto di coordinamento transfrontaliero debbano essere affidati compiti aggiuntivi, come la valutazione dei fascicoli transfrontalieri, o se tali compiti debbano spettare a un’autorità competente. |
(10) |
Qualora uno Stato membro non istituisca un punto di coordinamento transfrontaliero, dovrebbe trasmettere alla Commissione informazioni sull’autorità pertinente. Tale autorità pertinente dovrebbe poter essere contattata e ricevere informazioni da un punto di coordinamento transfrontaliero di uno Stato membro limitrofo che gestisce un fascicolo transfrontaliero. Qualora un’autorità pertinente sia contattata da un punto di coordinamento transfrontaliero di uno Stato membro limitrofo che gestisce un fascicolo transfrontaliero o riceva informazioni da tale punto di coordinamento transfrontaliero, non dovrebbe sorgere l’obbligo per l’autorità pertinente di rimuovere un ostacolo transfrontaliero a norma del presente regolamento. In particolare, detta autorità non dovrebbe essere tenuta a esaminare il fascicolo o a rispondere all’iniziatore. |
(11) |
Al fine di sostenere l’istituzione di punti di coordinamento transfrontaliero, gli Stati membri potrebbero decidere di assegnare risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito dei programmi Interreg a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1059 e risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale o del Fondo di coesione, a seconda dei casi, nell’ambito dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(12) |
L’applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione del diritto nazionale o degli accordi internazionali tra Stati membri che prevedono procedure equivalenti. |
(13) |
Sebbene le regioni frontaliere marittime siano di natura diversa dalle regioni frontaliere terrestri, date le minori possibilità di interazioni transfrontaliere, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle regioni frontaliere marittime. Se uno Stato membro ha frontiere sia terrestri che marittime con altri Stati membri e decide di istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero, non dovrebbe essere tenuto a istituire un punto di coordinamento transfrontaliero per una frontiera marittima condivisa con un altro Stato membro. Gli Stati membri che hanno solo frontiere marittime con altri Stati membri non dovrebbero essere tenuti a istituire un punto di coordinamento transfrontaliero né a trasmettere alla Commissione informazioni sull’autorità pertinente o qualsiasi informazione richiesta dall’allegato. |
(14) |
Sebbene il presente regolamento non si applichi agli ostacoli transfrontalieri nelle regioni frontaliere tra Stati membri e paesi terzi, gli Stati membri dovrebbero poter istituire quadri procedurali equivalenti a norma del diritto nazionale per individuare e rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi transfrontalieri nella loro cooperazione con paesi terzi. |
(15) |
A livello dell’Unione esistono diversi strumenti non giudiziari per monitorare e far rispettare il diritto dell’Unione, compresi in particolare quelli riguardanti il mercato unico, come SOLVIT (7). Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare tali strumenti. Il quadro di riferimento previsto dal presente regolamento dovrebbe applicarsi solo agli ostacoli transfrontalieri derivanti da disposizioni o pratiche legislative o amministrative, comprese le disposizioni o le pratiche che applicano il diritto dell’Unione correttamente ma in modo divergente, che possono ostacolare in modo non intenzionale la programmazione o la messa in opera di servizi pubblici o infrastrutture transfrontalieri. I casi che comportano una potenziale violazione del diritto dell’Unione da parte di un’autorità pubblica di uno Stato membro non dovrebbero essere trattati nell’ambito del quadro di riferimento previsto dal presente regolamento. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicati i meccanismi di coordinamento istituiti in materia di sicurezza sociale o fiscalità. |
(16) |
Al fine di individuare gli eventuali ostacoli transfrontalieri che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, è necessario definire le situazioni che si configurano come interazioni transfrontaliere. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a qualsiasi infrastruttura per le attività transfrontaliere o ai servizi pubblici transfrontalieri. Le infrastrutture necessarie per le attività transfrontaliere possono subire gli effetti di ostacoli transfrontalieri, ad esempio laddove vi siano diverse norme tecniche riguardanti edifici o veicoli, comprese anche le pertinenti attrezzature. I servizi pubblici transfrontalieri sono prestati in una prospettiva a lungo termine e mirano a creare benefici per il pubblico o per un gruppo specifico di destinatari nelle regioni frontaliere in cui sono prestati, migliorando in tal modo le condizioni di vita e la coesione territoriale nelle regioni interessate. |
(17) |
È opportuno che un iniziatore, sia esso un soggetto pubblico o privato, presenti un fascicolo transfrontaliero. Al fine di facilitare la gestione dei fascicoli transfrontalieri e di istituire una rete di organismi nazionali che siano in grado di mantenere contatti tra di loro per l’attuazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero a livello nazionale o regionale. Due o più Stati membri confinanti dovrebbero inoltre essere autorizzati a istituire un punto di coordinamento transfrontaliero congiunto competente per una o più delle proprie regioni transfrontaliere. |
(18) |
Uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero come parte di un’autorità, di un organismo di diritto pubblico o di un’entità permanente esistenti, indipendentemente dal fatto che tale autorità, organismo o entità siano dotati di personalità giuridica, in particolare affidandogli i compiti di punto di coordinamento transfrontaliero, o come autorità, organismo di diritto pubblico separati o entità permanente. Tali autorità, organismi ed entità potrebbero, ad esempio, essere comitati o commissioni di cooperazione transfrontaliera, istituiti nel quadro di trattati di cooperazione bilaterale o di trattati di amicizia, commissioni intergovernative per la cooperazione transfrontaliera o loro segreterie, consigli, segreterie o segretariati generali, istituiti nel quadro di accordi multinazionali di cooperazione, uffici nazionali di coordinamento, centri nazionali o punti di contatto o strutture analoghe istituite nel quadro di altre politiche settoriali europee; e autorità dei programmi Interreg e GECT. |
(19) |
Al fine di istituire un quadro di riferimento per la gestione dei fascicoli transfrontalieri comune a tutti i punti di coordinamento transfrontaliero, occorre definire i compiti da assolvere a cura di ciascun punto di coordinamento transfrontaliero. Un punto di coordinamento transfrontaliero dovrebbe servire da «sportello unico» per gli iniziatori e costituire per questi ultimi l’unico punto di contatto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati di contatto dei punti di coordinamento transfrontaliero siano disponibili al pubblico, visibili e accessibili. Affinché sia possibile seguire l’esito dei fascicoli transfrontalieri e aumentare la trasparenza in merito all’eliminazione degli ostacoli transfrontalieri, è opportuno altresì che i punti di coordinamento transfrontaliero siano responsabili della trasmissione delle informazioni alla Commissione. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe stabilire obblighi in materia di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni tra i diversi punti di coordinamento transfrontaliero di uno stesso Stato membro e tra i punti di coordinamento transfrontaliero di Stati membri confinanti. |
(20) |
L’iniziatore dovrebbe poter presentare un fascicolo transfrontaliero solo se l’ostacolo riguarda una frontiera per la quale è stato istituito almeno un punto di coordinamento transfrontaliero. L’iniziatore dovrebbe presentare un fascicolo transfrontaliero una sola volta. Qualora anche un altro iniziatore in un altro Stato membro presenti un fascicolo transfrontaliero relativo allo stesso ostacolo transfrontaliero, i punti di coordinamento transfrontaliero degli Stati membri interessati dovrebbero coordinarsi tra loro per evitare procedure parallele riguardanti lo stesso ostacolo transfrontaliero. |
(21) |
La complessità del diritto nazionale applicabile potrebbe rendere difficile individuare la disposizione specifica che costituisce un ostacolo transfrontaliero. Sulla base dell’esperienza acquisita con l’iniziativa b-solutions, l’iniziatore dovrebbe pertanto limitarsi a descrivere la situazione e il problema da risolvere. |
(22) |
Al fine di istituire un quadro procedurale che garantisca la certezza del diritto all’iniziatore di un fascicolo transfrontaliero, è opportuno che il punto di coordinamento transfrontaliero valuti il fascicolo transfrontaliero e risponda all’iniziatore entro un termine ragionevole, che, di norma, dovrebbe essere quello stabilito dal diritto nazionale. Qualora il diritto nazionale non preveda un termine standard per rispondere a una richiesta equivalente, il presente regolamento dovrebbe prevedere termini adeguati. Tali termini dovrebbero decorrere dalla data di ricevimento di un fascicolo transfrontaliero o di una sua versione riveduta, anche nei casi in cui un fascicolo sia stato ricevuto a seguito di un trasferimento da un altro punto di coordinamento transfrontaliero o da un’altra autorità competente. |
(23) |
L’analisi di un fascicolo transfrontaliero potrebbe portare alla conclusione che non esiste alcun ostacolo transfrontaliero. In tal caso, il fascicolo transfrontaliero dovrebbe essere chiuso. |
(24) |
Una volta confermata l’esistenza di un ostacolo transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di scegliere lo strumento appropriato per eliminarlo nella regione transfrontaliera interessata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter valersi di eventuali accordi internazionali in vigore o di altre procedure previste dal diritto dello Stato membro interessato. Qualora ritenga che gli strumenti disponibili non gli consentano di rimuovere l’ostacolo transfrontaliero, lo Stato membro interessato dovrebbe essere autorizzato a creare meccanismi ad hoc a tal fine. Dovrebbe poterlo fare individualmente o, se necessario e concordato, congiuntamente con lo Stato membro limitrofo. Gli Stati membri dovrebbero indicare i motivi delle misure di valutazione adottate unitamente agli eventuali mezzi di ricorso giurisdizionale, anche qualora concludano che il presunto ostacolo individuato nel fascicolo transfrontaliero non rientri nell’ambito di applicazione del presente regolamento. |
(25) |
Inoltre, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente dovrebbe poter ricorrere allo strumento di facilitazione transfrontaliera. Poiché l’esito della procedura potrebbe variare leggermente in funzione della natura amministrativa o legislativa dell’eventuale ostacolo transfrontaliero, lo strumento di facilitazione transfrontaliera dovrebbe tenerne conto. Qualora il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente decida di rimuovere l’ostacolo transfrontaliero individuato ricorrendo allo strumento di facilitazione transfrontaliera, potrebbe essere necessario coordinarsi con lo Stato membro limitrofo. Se lo Stato membro interessato e lo Stato membro limitrofo sono entrambi disposti ad avviare la procedura legislativa necessaria o a modificare le proprie disposizioni o pratiche amministrative, tale coordinamento può assumere la forma di un comitato misto composto da rappresentanti delle autorità competenti e dei punti di coordinamento transfrontaliero degli Stati membri interessati. |
(26) |
Al fine di prevedere un quadro procedurale efficace per la gestione dei fascicoli transfrontalieri, il presente regolamento dovrebbe stabilire le fasi procedurali essenziali, indipendentemente dal fatto che l’ostacolo sia di natura amministrativa o legislativa. L’esistenza di sistemi giuridici differenti negli Stati membri confinanti può condurre a situazioni nelle quali un determinato ostacolo transfrontaliero è considerato una disposizione o una pratica amministrativa in uno Stato membro ma una disposizione legislativa in un altro Stato. Ciascuno Stato membro dovrebbe pertanto scegliere di ricorrere alla procedura adeguata nel proprio ordinamento giuridico. Gli Stati membri confinanti dovrebbero per quanto possibile coordinare le rispettive procedure. Se è adottata una posizione definitiva riguardo a un fascicolo, è opportuno che tale posizione sia comunicata all’iniziatore unitamente ai motivi della stessa. |
(27) |
Il presente regolamento non prevede l’obbligo per gli Stati membri di rimuovere un ostacolo transfrontaliero. |
(28) |
Alla Commissione dovrebbero essere affidati compiti relativi al monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento a livello dell’Unione e alla fornitura di sostegno agli Stati membri, anche in termini di sviluppo delle capacità. La Commissione dovrebbe, in particolare, fornire sostegno ai punti di coordinamento transfrontaliero promuovendo lo scambio di esperienze tra di loro. Tale sostegno dovrebbe poter consistere anche in strumenti di assistenza tecnica come l’iniziativa b-solutions. |
(29) |
Ai fini dell’elaborazione di politiche basate su evidenze empiriche, la Commissione dovrebbe riesaminare l’attuazione del presente regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo. È opportuno che la relazione sia presentata cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento per assicurare che siano raccolti dati sufficienti sull’applicazione del presente regolamento e dello strumento di facilitazione transfrontaliera. |
(30) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali, osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e non incide negativamente su nessuno di tali diritti fondamentali. Poiché mira a rimuovere gli ostacoli transfrontalieri, il regolamento può promuovere il diritto di accesso ai servizi di interesse economico generale, sancito dall’articolo 36 della Carta, e la libertà d’impresa, sancita dall’articolo 16 della Carta. L’ampia gamma di tali servizi può anche favorire l’accesso alla protezione della salute, di cui all’articolo 35 della Carta. Più in generale, data l’elevata probabilità che lo strumento di facilitazione transfrontaliera incida positivamente sui servizi di trasporto pubblico transfrontalieri, il presente regolamento può avere un’incidenza positiva sulla libertà di circolazione e di soggiorno, sancita dall’articolo 45 della Carta. |
(31) |
L’esperienza mostra che gli Stati membri hanno intrapreso iniziative individuali, bilaterali o addirittura multilaterali per rimuovere gli ostacoli giuridici transfrontalieri. Strumenti di tale tipo non esistono tuttavia in tutti gli Stati membri, né per tutte le frontiere di un determinato Stato membro. Inoltre, poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della dimensione transfrontaliera degli ostacoli, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. |
(32) |
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il ricorso allo strumento di facilitazione transfrontaliera di cui al presente regolamento è facoltativo per ciascuno Stato membro. Uno Stato membro dovrebbe decidere, lungo una determinata frontiera con uno o più Stati membri confinanti, di rimuovere gli ostacoli transfrontalieri utilizzando gli strumenti esistenti da esso predisposti a livello nazionale o in collaborazione con uno o più Stati membri confinanti. Il presente regolamento non va dunque oltre quanto necessario per facilitare la cooperazione nelle regioni transfrontaliere, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento volto a facilitare l’individuazione e l’eliminazione degli ostacoli transfrontalieri che impediscono la predisposizione e il funzionamento di qualsiasi infrastruttura necessaria allo svolgimento di attività transfrontaliere pubbliche o private, ovvero di qualsiasi servizio pubblico transfrontaliero che sia prestato in una determinata regione transfrontaliera e che promuova la coesione economica, sociale e territoriale.
2. Il quadro di riferimento di cui al paragrafo 1 prevede la possibilità di avviare una procedura in relazione a un ostacolo transfrontaliero in uno Stato membro che decide di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero in conformità del presente regolamento.
3. Il presente regolamento stabilisce altresì norme riguardanti:
a) |
l’organizzazione e i compiti dei punti di coordinamento transfrontaliero negli Stati membri; e |
b) |
i compiti di coordinamento della Commissione. |
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli ostacoli transfrontalieri nelle regioni frontaliere terrestri o marittime di Stati membri confinanti.
2. Il presente regolamento non si applica agli ostacoli transfrontalieri nelle regioni situate alle frontiere tra Stati membri e paesi terzi.
3. Il presente regolamento non pregiudica gli altri atti giuridici dell’Unione, in particolare quelli applicabili alla risoluzione stragiudiziale di questioni giuridiche derivanti da ostacoli transfrontalieri e alla corretta interpretazione o attuazione del diritto dell’Unione.
Esso lascia inoltre impregiudicati i meccanismi di coordinamento istituiti in materia di sicurezza sociale o fiscalità.
4. Fatte salve le rispettive competenze dell’Unione e dei suoi Stati membri, gli Stati membri possono:
a) |
prevedere procedure a norma del diritto nazionale per rimuovere gli ostacoli transfrontalieri; e |
b) |
concludere nuovi accordi internazionali e modificare gli accordi esistenti che stabiliscono tali procedure. |
Gli Stati membri possono anche creare meccanismi ad hoc.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«interazione transfrontaliera»:
|
2) |
«ostacolo transfrontaliero»: qualunque disposizione legislativa o amministrativa in uno Stato membro o qualsiasi pratica amministrativa di un’autorità pubblica in uno Stato membro che potrebbe incidere negativamente su un’interazione transfrontaliera e di conseguenza sullo sviluppo di una regione transfrontaliera senza che si configuri una potenziale violazione del diritto dell’Unione; |
3) |
«autorità competente»: organismo di livello nazionale, regionale o locale investito del potere di adottare atti giuridicamente vincolanti e applicabili in uno Stato membro che istituisce uno o più punti di coordinamento transfrontaliero; |
4) |
«fascicolo transfrontaliero»: documento redatto da uno o più iniziatori e presentato a un punto di coordinamento transfrontaliero; |
5) |
«servizio pubblico transfrontaliero»: un’attività che è svolta nell’interesse pubblico per prestare un servizio o risolvere problemi comuni o favorire lo sviluppo potenziale di regioni frontaliere situate su diversi lati di uno o più confini di Stati membri confinanti e che promuove la coesione economica, sociale e territoriale nella regione transfrontaliera interessata; |
6) |
«iniziatore»: qualsiasi soggetto pubblico o privato che partecipa alla fornitura, alla gestione, all’istituzione o al funzionamento di qualunque servizio pubblico transfrontaliero o di un’infrastruttura frontaliera per cui è stato istituito almeno un punto di coordinamento transfrontaliero; |
7) |
«autorità pertinente»: qualsiasi autorità, organismo di diritto pubblico o entità permanente all’interno di uno Stato membro senza alcun punto di coordinamento transfrontaliero, che un punto di coordinamento transfrontaliero di uno Stato membro limitrofo può contattare in relazione a un fascicolo transfrontaliero. |
2. Ai fini del presente regolamento, il riferimento all’«autorità competente» comprende anche le situazioni in cui sono competenti, o devono essere consultate, più autorità all’interno dello stesso Stato membro.
3. Ai fini del presente regolamento, il termine «ostacolo transfrontaliero» riguarda uno o più ostacoli transfrontalieri connessi a un fascicolo transfrontaliero.
CAPO II
PUNTI DI COORDINAMENTO TRANSFRONTALIERO E AUTORITÀ PERTINENTI
Articolo 4
Istituzione dei punti di coordinamento transfrontaliero
1. Gli Stati membri possono istituire, sulla base del loro quadro istituzionale e giuridico, uno o più punti di coordinamento transfrontaliero a livello nazionale o regionale conformemente ai paragrafi 2 e 3.
Se uno Stato membro decide di istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero solo per alcune delle sue regioni frontaliere, non è tenuto a istituire punti di coordinamento transfrontaliero per le altre regioni frontaliere.
Se uno Stato membro ha frontiere sia terrestri che marittime con un altro Stato membro e decide di istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero, non è tenuto a istituire un punto di coordinamento transfrontaliero per alcuna delle sue frontiere marittime condivise con tale Stato membro.
2. Due o più Stati membri confinanti possono decidere di istituire un punto di coordinamento transfrontaliero congiunto competente per una o più delle proprie regioni transfrontaliere.
3. Qualora uno Stato membro decida di istituire uno o più punti di coordinamento transfrontaliero, ciascun punto di coordinamento transfrontaliero è istituito come:
a) |
all’interno di un’autorità, un organismo di diritto pubblico o un’entità permanente esistenti, anche affidando a tale autorità, organismo di diritto pubblico o entità permanente i compiti aggiuntivi del punto di coordinamento transfrontaliero; oppure |
b) |
autorità o organismo di diritto pubblico separati, o un’entità permanente; |
4. Gli Stati membri provvedono affinché, entro due mesi dall’adozione di una decisione che istituisce un punto di coordinamento transfrontaliero, i dati di contatto e le informazioni relative ai suoi compiti:
a) |
siano resi disponibili sul sito web dell’autorità, dell’organismo di diritto pubblico o dell’entità permanente istituiti come punto di coordinamento transfrontaliero e sui siti web dei pertinenti programmi Interreg A di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1059; e |
b) |
siano trasmessi allo stesso tempo per via elettronica alla Commissione conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Gli Stati membri provvedono affinché tali dati di contatto e informazioni siano tenuti aggiornati.
Gli Stati membri garantiscono la visibilità e l’accessibilità del punto di coordinamento transfrontaliero.
Articolo 5
Compiti principali dei punti di coordinamento transfrontaliero
1. Ciascun punto di coordinamento transfrontaliero mantiene i contatti con l’iniziatore come previsto agli articoli 9 e 10 e, a seconda dei casi, agli articoli 11 e 12.
Il punto di coordinamento transfrontaliero al quale l’iniziatore presenta il proprio fascicolo transfrontaliero, indipendentemente dal fatto che sia nazionale, regionale o congiunto, costituisce l’unico punto di contatto per l’iniziatore riguardo alla valutazione del fascicolo transfrontaliero a norma del capo III e, a seconda dei casi, del capo IV.
2. Gli Stati membri decidono se i punti di coordinamento transfrontaliero possono agire per proprio conto in risposta a un fascicolo transfrontaliero o se sono responsabili unicamente della comunicazione con l’iniziatore per conto dell’autorità competente conformemente al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri determinano, individualmente nel caso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o congiuntamente nel caso di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la ripartizione tra il punto di coordinamento transfrontaliero e l’autorità competente dei seguenti compiti e procedure stabiliti a norma dei capi II e III e, a seconda dei casi, del capo IV:
a) |
effettuare una valutazione di tutti i fascicoli transfrontalieri, conformemente all’articolo 9; |
b) |
garantire la trasparenza e l’accesso alle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’allegato; |
c) |
predisporre e attuare soluzioni agli ostacoli transfrontalieri che interessano il loro territorio conformemente agli articoli 9 e 10 e, a seconda dei casi, agli articoli 11 e 12; |
d) |
mantenere i contatti con il punto o i punti di coordinamento transfrontaliero o, in mancanza di questi, con l’autorità o le autorità pertinenti dello Stato membro o degli Stati membri confinanti conformemente all’articolo 9, paragrafo 4; |
e) |
mantenere i contatti con la Commissione e assisterla nello svolgimento dei compiti di coordinamento di cui all’articolo 13, in particolare l’aggiornamento del registro di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), fornendo almeno una volta all’anno informazioni su ciascun fascicolo transfrontaliero trattato, conformemente all’allegato. |
Articolo 6
Informazioni sull’autorità pertinente
1. Se uno Stato membro non ha istituito uno o più punti di coordinamento transfrontaliero, trasmette alla Commissione informazioni sull’autorità pertinente conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, e all’allegato.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica solo agli Stati membri che hanno regioni frontaliere terrestri di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
CAPO III
FASCICOLI TRANSFRONTALIERI
Articolo 7
Preparazione e presentazione di fascicoli transfrontalieri
1. L’iniziatore prepara un fascicolo transfrontaliero conformemente all’articolo 8.
2. L’iniziatore presenta il fascicolo transfrontaliero al punto di coordinamento transfrontaliero di uno degli Stati membri nel cui territorio è situata l’area geografica interessata dal presunto ostacolo transfrontaliero.
3. Se in due o più Stati membri confinanti sono presentati fascicoli riguardanti lo stesso ostacolo transfrontaliero, i rispettivi punti di coordinamento transfrontaliero si coordinano tra di loro per determinare quale tra loro gestisce il fascicolo transfrontaliero. Gli altri punti di coordinamento transfrontaliero trasferiscono di conseguenza i propri fascicoli transfrontalieri.
Articolo 8
Contenuto dei fascicoli transfrontalieri
1. Il fascicolo transfrontaliero contiene almeno gli elementi seguenti:
a) |
una descrizione dell’interazione transfrontaliera e del suo contesto; |
b) |
una descrizione del problema derivante da un ostacolo transfrontaliero; |
c) |
il motivo della necessità di rimuovere l’ostacolo transfrontaliero; |
d) |
se disponibile, una descrizione dell’impatto negativo dell’ostacolo transfrontaliero sullo sviluppo della regione transfrontaliera; |
e) |
l’area geografica interessata; |
f) |
se nota e pertinente, la previsione della durata necessaria dell’applicazione di una deroga o di un’eccezione all’ostacolo transfrontaliero o della sua abrogazione; |
g) |
se note, le informazioni relative al fatto che un fascicolo transfrontaliero riguardante lo stesso presunto ostacolo transfrontaliero sia stato presentato o meno a un altro punto di coordinamento transfrontaliero. |
2. L’iniziatore può anche individuare l’ostacolo transfrontaliero e, se possibile, suggerire il testo per l’eventuale deroga o eccezione all’ostacolo transfrontaliero o per l’eliminazione dell’ostacolo transfrontaliero per mezzo di una soluzione giuridica ad hoc.
3. L’area geografica di cui al paragrafo 1, lettera e), è limitata al minimo necessario per rimuovere in maniera efficace l’ostacolo transfrontaliero.
Articolo 9
Fasi della valutazione
1. Il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente valuta ciascun fascicolo transfrontaliero presentato a norma degli articoli 7 e 8 e individua l’eventuale ostacolo transfrontaliero.
2. Entro due mesi dalla data di presentazione del fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente può chiedere all’iniziatore di presentare chiarimenti sul fascicolo transfrontaliero o ulteriori informazioni specifiche.
Se, a seguito delle fasi della valutazione di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, il fascicolo transfrontaliero non contiene tutti gli elementi richiesti dall’articolo 8, paragrafo 1, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente può chiudere il fascicolo, indicandone i motivi, e il punto di coordinamento transfrontaliero ne informa l’iniziatore.
3. Se, dopo aver valutato un fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente giunge alla conclusione che non esiste un ostacolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente può chiudere il fascicolo, indicandone i motivi, e il punto di coordinamento transfrontaliero ne informa l’iniziatore.
4. Se, dopo aver valutato un fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente giunge alla conclusione che il presunto ostacolo transfrontaliero rientra nelle competenze di un altro Stato membro, contatta il punto di coordinamento transfrontaliero di tale altro Stato membro o, in mancanza di quest’ultimo, l’autorità pertinente di tale Stato membro.
Il punto di coordinamento transfrontaliero trasferisce tutte le informazioni pertinenti a tale punto di coordinamento transfrontaliero o autorità competente, previo accordo, e ne informa immediatamente l’iniziatore.
5. Se, dopo aver valutato un fascicolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente giunge alla conclusione che esiste un ostacolo transfrontaliero, può contattare un punto di coordinamento transfrontaliero o, in mancanza di quest’ultimo, l’autorità pertinente di uno o più Stati membri confinanti.
6. Il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente dello Stato membro interessato dall’ostacolo transfrontaliero può procedere in uno dei modi seguenti:
a) |
ove possibile, basarsi su un accordo internazionale in vigore, bilaterale o multilaterale, settoriale o plurisettoriale, che stabilisca un meccanismo per l’eliminazione di tali ostacoli transfrontalieri tra gli Stati membri parti di tale accordo; |
b) |
se del caso, avvalersi di altre procedure previste dalla legislazione dello Stato membro interessato; |
c) |
creare meccanismi ad hoc; |
d) |
applicare lo strumento di facilitazione transfrontaliera di cui al capo IV individualmente o, se necessario e concordato, congiuntamente con lo Stato membro confinante; |
e) |
scegliere di non rimuovere l’ostacolo e chiudere il fascicolo. |
Ai fini della lettera a), la rimozione dell’ostacolo transfrontaliero, compresi elementi quali i soggetti che vi partecipano e la procedura da seguire, in particolare per finalità di collegamento e cooperazione con lo Stato membro limitrofo, è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di tale accordo.
Articolo 10
Informazioni da fornire all’iniziatore
1. Il punto di coordinamento transfrontaliero informa per iscritto l’iniziatore delle fasi della valutazione espletate a norma dell’articolo 9, entro il termine standard previsto dalla legislazione nazionale per rispondere a una richiesta equivalente.
2. Qualora la legislazione nazionale non preveda tale termine, si applicano i seguenti termini:
a) |
tre mesi dalla data di ricevimento del fascicolo transfrontaliero da parte del punto di coordinamento transfrontaliero per le fasi della valutazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma; |
b) |
sei mesi dalla data di ricevimento del fascicolo transfrontaliero da parte del punto di coordinamento transfrontaliero per le fasi della valutazione di cui all’articolo 9, paragrafi 3, 4, 5 e 6. |
3. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 indicano:
a) |
le fasi della valutazione espletate, le relative motivazioni e, se disponibili, le conclusioni raggiunte; e |
b) |
quali mezzi di ricorso sono a disposizione dell’iniziatore a norma del diritto nazionale in relazione a tali fasi di valutazione. |
Il ricorso si limita alla verifica del rispetto dei diritti procedurali di cui al presente regolamento.
4. Il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prorogato conformemente alle norme nazionali applicabili a procedure analoghe. In assenza di tali norme nazionali, i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere prorogati di un massimo di tre mesi, se un punto di coordinamento transfrontaliero o un’autorità competente giunge alla conclusione che occorre un ulteriore lasso di tempo per un’analisi giuridica o per consultazioni nello Stato membro o per il coordinamento con lo Stato membro limitrofo, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1.
CAPO IV
STRUMENTO DI FACILITAZIONE TRANSFRONTALIERA
Articolo 11
Procedura
1. Se il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente decide di applicare lo strumento di facilitazione transfrontaliera, si applica la procedura di cui al presente articolo.
2. Se il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente ha concluso che esiste un ostacolo transfrontaliero, informa l’iniziatore in merito a quanto segue:
a) |
l’ostacolo transfrontaliero individuato; |
b) |
le fasi successive, se esse comportino o meno l’eliminazione dell’ostacolo transfrontaliero e, ove pertinente, quale delle procedure di cui ai paragrafi 4 e 5 si applichi. |
3. Dopo la valutazione del fascicolo transfrontaliero e l’individuazione dell’ostacolo transfrontaliero, il punto di coordinamento transfrontaliero condivide le informazioni pertinenti relative a tale ostacolo transfrontaliero con il punto di coordinamento transfrontaliero o, in mancanza di quest’ultimo, con l’autorità pertinente nello Stato membro limitrofo. I punti di coordinamento transfrontaliero si adoperano per evitare l’esistenza di procedure parallele riguardanti uno stesso ostacolo transfrontaliero.
4. Se l’ostacolo transfrontaliero consiste in una disposizione o pratica amministrativa e il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente ritenga che l’eliminazione dell’ostacolo non richieda la modifica di una disposizione legislativa, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente contatta l’autorità competente responsabile della disposizione o pratica amministrativa per verificare se una modifica di tale disposizione o pratica amministrativa sia sufficiente a rimuovere l’ostacolo transfrontaliero e se l’autorità sia disposta a effettuare la pertinente modifica.
L’iniziatore è informato per iscritto entro otto mesi dalla data di presentazione del fascicolo transfrontaliero a norma dell’articolo 7.
5. Se l’ostacolo transfrontaliero consiste in una disposizione legislativa, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente contatta l’autorità competente responsabile della disposizione legislativa per verificare se una modifica, come una deroga o un’eccezione alla disposizione legislativa applicabile, consentirebbe di rimuovere l’ostacolo transfrontaliero e se l’autorità competente intenda adottare le misure necessarie per avviare una procedura legislativa volta a effettuare tale modifica conformemente al quadro istituzionale e giuridico dello Stato membro interessato.
L’iniziatore è informato per iscritto entro otto mesi dalla data di presentazione del fascicolo transfrontaliero a norma dell’articolo 7.
6. Se dei fascicoli transfrontalieri riguardanti lo stesso ostacolo transfrontaliero sono stati presentati ai punti di coordinamento transfrontaliero di due o più Stati membri confinanti, ciascuno di tali punti di coordinamento transfrontaliero decide se la procedura di cui al paragrafo 4 o 5 si applichi nel rispettivo Stato membro e si coordina con gli altri punti di coordinamento transfrontaliero.
7. Se il punto di coordinamento transfrontaliero non è in grado di rispondere all’iniziatore entro il termine di otto mesi a norma del paragrafo 4, secondo comma, o del paragrafo 5, secondo comma, a causa di un’analisi giuridica in corso, di consultazioni interne a uno Stato membro, dell’attività di coordinamento con lo Stato membro confinante o del fatto che l’autorità competente o pertinente dello Stato membro confinante ha modificato una pratica o una disposizione amministrativa, o ha avviato una procedura legislativa, l’iniziatore è informato per iscritto del motivo del ritardo e delle tempistiche della risposta.
Articolo 12
Fasi finali
1. Il punto di coordinamento transfrontaliero, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 9 e conformemente alle informazioni ricevute a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, informa per iscritto l’iniziatore in merito all’esito della procedura, comunicandogli quanto segue:
a) |
l’esito di eventuali procedure espletate a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, compresa, ove pertinente, la modifica di eventuali disposizioni amministrative o cambiamento di prassi; |
b) |
l’esito di una procedura a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, compreso, se del caso, l’avvio di una procedura legislativa o la modifica di qualsiasi disposizione legislativa; |
c) |
il fatto che l’ostacolo non sarà eliminato; |
d) |
i motivi per qualsiasi posizione adottata a norma delle lettere a), b) o c); |
e) |
il termine per presentare un eventuale ricorso a norma del diritto nazionale. |
Ai fini della lettera e), in assenza di tale termine a norma del diritto nazionale, all’iniziatore sono concessi sei mesi per presentare ricorso.
Il ricorso si limita alla verifica del rispetto dei diritti procedurali a norma del presente regolamento.
2. Qualora abbia deciso di rimuovere l’ostacolo transfrontaliero mediante la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 5, il punto di coordinamento transfrontaliero o l’autorità competente:
a) |
informa il punto di coordinamento transfrontaliero dello Stato membro limitrofo; |
b) |
informa l’iniziatore delle fasi più importanti rispetto alla modifica della disposizione legislativa e, se del caso, alla procedura legislativa avviata per modificare la disposizione legislativa interessata al fine di rimuovere l’ostacolo transfrontaliero oppure alla decisione finale di chiusura della procedura. |
Il punto di coordinamento transfrontaliero informa l’iniziatore anche qualora l’autorità competente dello Stato membro limitrofo abbia avviato una procedura legislativa per modificare una disposizione legislativa.
3. Qualora lo Stato membro interessato e lo Stato membro confinante concludano che ciascuno di essi è disposto ad avviare una procedura legislativa per modificare la loro rispettiva disposizione legislativa per modificare la loro rispettiva disposizione amministrativa o per modificare le loro rispettive prassi amministrative, essi procedono all’esecuzione in stretto coordinamento, conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici. Tale coordinamento può riguardare la tempistica delle procedure e può portare all’istituzione di un comitato congiunto con rappresentanti delle autorità competenti e dei punti di coordinamento transfrontaliero, a seconda dei casi.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Compiti di coordinamento della Commissione
1. La Commissione assolve i seguenti compiti di coordinamento:
a) |
istituire e tenere un registro pubblico unico dell’Unione dei fascicoli transfrontalieri; |
b) |
mantenere i contatti con i punti di coordinamento transfrontaliero; |
c) |
sostenere il rafforzamento della capacità istituzionale negli Stati membri necessaria per attuare efficacemente il presente regolamento; |
d) |
promuovere lo scambio di esperienze tra gli Stati membri, in particolare tra i punti di coordinamento transfrontaliero; |
e) |
pubblicare e tenere aggiornato l’elenco di tutti i punti di coordinamento transfrontaliero nazionali e regionali. |
2. Gli Stati membri sostengono i compiti di coordinamento della Commissione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, lettera e), o presentando informazioni a cadenza annuale conformemente all’allegato.
Il primo comma del presente paragrafo si applica solo agli Stati membri che hanno regioni frontaliere terrestri di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 14
Monitoraggio e comunicazione
Entro il 9 giugno 2030, la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e riferisce in merito al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 7 maggio 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(1) GU C 440 del 6.12.2018, pag. 124 e GU C, C/2024/4060, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4060/oj.
(2) GU C 86 del 7.3.2019, pag. 165 e GU C, C/2023/1326, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1326/oj.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 24 marzo 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).
(5) Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1082/oj).
(6) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj).
(7) Raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2013/461/oj).
ALLEGATO
SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI TRA STATI MEMBRI E COMMISSIONE
Le informazioni richieste nel presente allegato devono essere fornite in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.
Sezione 1
Informazioni fornite dagli Stati membri aventi punti di coordinamento transfrontaliero
1. Elenco dei punti di coordinamento transfrontaliero
Le informazioni fornite dagli Stati membri su ciascun punto di coordinamento transfrontaliero contenute nella tabella seguente sono incluse nell’elenco dei punti di coordinamento transfrontaliero pubblicato online dalla Commissione.
Nome del punto di coordinamento transfrontaliero |
Codice del punto di coordinamento transfrontaliero |
Indirizzo postale |
Indirizzo web (1) |
Numero di telefono |
Copertura geografica (2) |
Data di nomina/ istituzione |
Riferimento giuridico della nomina/istituzione |
Compiti principali (3) |
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Base: articolo 4, paragrafo 4, e articolo 13, paragrafo 1, lettera e) |
2. Dati di contatto dei punti di coordinamento transfrontaliero
Le informazioni fornite dagli Stati membri per ciascun punto di coordinamento transfrontaliero contenute nella tabella seguente consentono alla Commissione di svolgere i propri compiti di coordinamento, sviluppo delle capacità e condivisione delle conoscenze. Tali informazioni non sono rese pubbliche.
Referente |
Posizione |
Indirizzo di posta elettronica |
Numero di telefono |
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Base: articolo 4, paragrafo 4 |
3. Informazioni per il registro pubblico unico dell’Unione dei fascicoli transfrontalieri
Le informazioni fornite dai punti di coordinamento transfrontaliero o dalle autorità competenti in merito a ciascun fascicolo transfrontaliero contenute nella tabella seguente sono incluse nel registro pubblico unico dell’Unione dei fascicoli transfrontalieri pubblicato online dalla Commissione. Tali informazioni consentono alla Commissione di svolgere i propri compiti di coordinamento, sviluppo delle capacità e condivisione delle conoscenze.
Codice del fascicolo |
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Titolo del fascicolo |
[200] (4) |
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Data di ricevimento da parte del punto di coordinamento transfrontaliero |
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Date delle comunicazioni alla Commissione |
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Descrizione dell’ostacolo |
[5 000 ] |
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Nome dell’iniziatore |
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Area geografica dell’ostacolo (5) |
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Stato del fascicolo |
1 – non ancora valutato; 2 – in attesa di ulteriori informazioni da parte dell’iniziatore (6) o fascicolo chiuso a causa della mancanza di informazioni sufficienti da parte dell’iniziatore (7); 3 – nessun ostacolo individuato oppure ostacolo al di fuori dell’ambito di applicazione del presente regolamento; 4 – fascicolo chiuso a causa della sua duplicazione (8); 5 – valutato, con ulteriori azioni da definire; 6 – fascicolo trasferito a un altro punto di coordinamento transfrontaliero o a un’autorità pertinente (9); 7 – processo per l’attivazione di una potenziale soluzione nell’ambito dello strumento di facilitazione transfrontaliera; 8 – processo per l’attivazione di una potenziale soluzione nell’ambito di un altro strumento (10); 9 – ostacolo eliminato (parzialmente o totalmente) (11); 10 – decisione di non rimuovere l’ostacolo. |
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Ultima modifica del file il (data) |
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Descrizione del seguito dato |
[5 000 ] se applicabile |
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Riferimento giuridico della soluzione attuata (12) |
se applicabile |
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Pagina web del fascicolo |
se applicabile |
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Pubblicazioni sul fascicolo |
se applicabile |
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Base: articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento |
4. Dati di contatto degli iniziatori
Le informazioni fornite dagli Stati membri per ciascun fascicolo transfrontaliero contenute nella tabella seguente sono facoltative. Consentono alla Commissione di svolgere i propri compiti di sviluppo delle capacità e condivisione delle conoscenze. Tali informazioni sono trattate solo previa autorizzazione esplicita, e liberamente rilasciata, della persona e non sono rese pubbliche.
Referente dell’iniziatore |
Posizione |
Indirizzo di posta elettronica |
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Base: articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
Sezione 2
Informazioni fornite dagli Stati membri privi di punti di coordinamento transfrontaliero
1. Elenco delle autorità pertinenti
Le informazioni fornite dagli Stati membri su ciascuna autorità pertinente contenute nella tabella seguente sono incluse nell’elenco delle autorità pertinenti pubblicato online dalla Commissione.
Nome dell’autorità pertinente |
Indirizzo postale |
Numero di telefono |
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Base: articolo 6, paragrafo 1 |
2. Informazioni da parte degli Stati membri privi di un punto di coordinamento transfrontaliero da presentare ogni anno entro il 31 dicembre
Sintesi delle principali misure adottate nel corso dell’ultimo anno in relazione alle informazioni ricevute da uno o più punti di coordinamento transfrontaliero sugli ostacoli transfrontalieri individuati, compresa l’indicazione delle eventuali azioni intraprese per eliminarli e qualsiasi altra informazione pertinente. |
[8 000 ] (13) |
Base: articolo 13, paragrafo 1, lettera a) |
(1) A norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera e).
(2) Da specificare nel caso di un punto di coordinamento transfrontaliero congiunto istituito a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.
(3) A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2.
(4) I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero massimo di caratteri senza spazi.
(5) Codici NUTS 3 dell’unità o delle unità territoriali interessate dall’ostacolo transfrontaliero. Se l’ostacolo riguarda solo una parte di una o più unità territoriali, i codici NUTS 3 possono essere sostituiti dai codici LAU di tali parti.
(6) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2.
(7) A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma.
(8) Se del caso, indicare il codice del fascicolo che rimane aperto in caso di fascicoli simili.
(9) Se del caso, indicare il codice del fascicolo che rimane aperto in caso di fascicoli simili.
(10) Se del caso, indicare la natura dello strumento previsto o utilizzato a norma dell’articolo 9, paragrafo 6, lettere a), b) e c).
(11) Se del caso, indicare se l’ostacolo è stato eliminato parzialmente o totalmente.
(12) Se del caso, il riferimento all’atto giuridico o amministrativo mediante il quale è stata attuata una soluzione (anche parziale).
(13) I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero massimo di caratteri senza spazi.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/925/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)