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Document 32024R2112
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2112 of 24 July 2024 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Dithmarscher Gans (PGI)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2112 della Commissione, del 24 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dithmarscher Gans (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2112 della Commissione, del 24 luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Dithmarscher Gans (IGP)]
C/2024/5440
GU L, 2024/2112, 31.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2112/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2112 |
31.7.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2112 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Dithmarscher Gans» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, il regolamento (UE) n. 1151/2012 continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a fini di opposizione prima del 13 maggio 2024. |
(2) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Dithmarscher Gans» come indicazione geografica protetta presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Dithmarscher Gans» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Dithmarscher Gans» (IGP) è registrato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
(3) GU C, GU C/2024/2257, 20.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2257/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2112/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)