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Document 32024R1899

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1899 della Commissione, del 4 luglio 2024, che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine تين دجبة / Figues de Djebba iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra

    C/2024/4544

    GU L, 2024/1899, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1899/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1899/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1899

    11.7.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1899 DELLA COMMISSIONE

    del 4 luglio 2024

    che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine «تين دجبة / Figues de Djebba» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell'articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.

    (2)

    A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra, il 27 settembre 2023 l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «تين دجبة / Figues de Djebba», richiesto dalla Tunisia, è ormai iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'atto di Ginevra.

    (3)

    In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale della denominazione di origine «تين دجبة / Figues de Djebba» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) perché possano essere presentate eventuali opposizioni.

    (4)

    A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale della denominazione di origine «تين دجبة / Figues de Djebba» rispetto alle condizioni stabilite in tale articolo, comprese le informazioni supplementari richieste a tal fine alla Tunisia per quanto riguarda le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, e ha concluso che sono soddisfatte.

    (5)

    Poiché la Commissione non ha ricevuto opposizione alcuna ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell'Unione, a norma dell'atto di Ginevra, il nome «تين دجبة / Figues de Djebba».

    (6)

    Dal momento che la denominazione di origine «تين دجبة / Figues de Djebba» è stata registrata ai sensi dell'accordo di Lisbona, è necessario precisare la portata della protezione concessa dal presente regolamento, nonché le conseguenze e le condizioni della protezione nei sette Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il nome «تين دجبة / Figues de Djebba», iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell'Unione.

    Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «frutta».

    Articolo 2

    La protezione di cui all'articolo 1 si applica all'intero territorio dell'Unione europea e sostituisce il regime nazionale di protezione applicabile negli Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona. È garantita la continuità della protezione nazionale concessa in tali Stati membri alla denominazione di origine «تين دجبة / Figues de Djebba».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj.

    (2)   GU C, C/2023/431, 20.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/431/oj.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1899/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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