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Document 32024R1850
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1850 of 4 July 2024 granting protection in the Union to the Appellation of Origin زيت زيتون تبرسق / Huile d’Olive Téboursouk registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1850 della Commissione, del 4 luglio 2024, che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1850 della Commissione, del 4 luglio 2024, che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra
C/2024/4541
GU L, 2024/1850, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1850/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1850 |
5.7.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1850 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2024
che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell'articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell'articolo 9 dell'atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. |
(2) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto di Ginevra, il 27 settembre 2023 l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk», richiesto dalla Tunisia, è ormai iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'atto di Ginevra. |
(3) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale della denominazione di origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) perché possano essere presentate eventuali opposizioni. |
(4) |
A norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale della denominazione di origine «تين دجبة‘زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» rispetto alle condizioni stabilite in tale articolo, comprese le informazioni supplementari richieste a tal fine alla Tunisia per quanto riguarda le indicazioni dettagliate concernenti la qualità, la reputazione o le caratteristiche di cui alla norma 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune dell'accordo di Lisbona e dell'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, e ha concluso che sono soddisfatte. |
(5) |
Poiché la Commissione non ha ricevuto opposizione alcuna ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell'Unione, a norma dell'atto di Ginevra, il nome «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk». |
(6) |
Dal momento che la denominazione di origine «تينزيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» è stata registrata ai sensi dell'accordo di Lisbona, è necessario precisare la portata della protezione concessa dal presente regolamento, nonché le conseguenze e le condizioni della protezione nei sette Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk», iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell'Unione.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «olio di oliva».
Articolo 2
La protezione di cui all'articolo 1 si applica all'intero territorio dell'Unione europea e sostituisce il regime nazionale di protezione applicabile negli Stati membri che sono parti dell'accordo di Lisbona. È garantita la continuità della protezione nazionale concessa in tali Stati membri alla denominazione di origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj).
(2) GU C, C/2023/430, 20.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/430/oj).
(3) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1850/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)