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Document 32024R1780

    Regolamento delegato (UE) 2024/1780 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali gli enti sono autorizzati a calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti un'operazione di cartolarizzazione

    C/2024/1677

    GU L, 2024/1780, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1780/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1780/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1780

    25.6.2024

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1780 DELLA COMMISSIONE

    del 13 marzo 2024

    che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali gli enti sono autorizzati a calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti un'operazione di cartolarizzazione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 255, paragrafo 9, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 258, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in combinato disposto con l'articolo 143, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli enti possono calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione utilizzando il metodo basato sui rating interni («SEC-IRBA»). A norma dell'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorizzazione preventiva a utilizzare il metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), comprese le stime interne della perdita in caso di default («LGD») e dei fattori di conversione, è richiesta per ciascuna classe di esposizioni, per ciascun sistema di rating utilizzato e per ciascun metodo applicato per stimare le LGD e i fattori di conversione.

    (2)

    A norma dell'articolo 258 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono applicare il SEC-IRBA se sono in grado di calcolare il «KIRB» conformemente all'articolo 255, paragrafi da 2 a 5, del medesimo regolamento. Se le condizioni di tale articolo sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni cartolarizzate conformemente alle disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati. A tal fine, le esposizioni al dettaglio devono essere trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati. Data la particolare natura della struttura delle cartolarizzazioni e delle esposizioni sottostanti, è necessario adottare norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente le condizioni alle quali gli enti possono calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni cartolarizzate. Le disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero pertanto essere adattate nella misura necessaria alla determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate. L'applicazione di alcune altre disposizioni tra quelle relative al metodo IRB nel contesto della cartolarizzazione non è tuttavia appropriata, o perché tali norme non sono pertinenti, in quanto non conducono a risultati prudenti, o perché sarebbero troppo onerose per gli enti nel contesto della cartolarizzazione. Pertanto, in tutti questi casi, è opportuno stabilire norme alternative adeguate nel contesto della cartolarizzazione.

    (3)

    L'applicazione del SEC-IRBA secondo il metodo per i crediti commerciali acquistati di cui all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere disponibile solo per talune esposizioni cartolarizzate qualificate in relazione alle quali gli enti hanno un controllo limitato sulle informazioni e i dati o un accesso limitato ad essi o entrambi, e, di conseguenza, non sono in grado di applicare direttamente a tali esposizioni le disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 senza i necessari adeguamenti. Si dovrebbe ritenere che vi sia un accesso limitato alle informazioni e ai dati sulle esposizioni cartolarizzate quando l'ente non gestisce tutte queste esposizioni, compresa la situazione in cui l'ente è un investitore in posizioni verso la cartolarizzazione o un promotore o un cedente che mantiene posizioni verso la cartolarizzazione in un'operazione di cartolarizzazione, e non gestisce tutte le esposizioni sottostanti tale operazione. Ciò può verificarsi anche quando l'ente che calcola il KIRB è il gestore della cartolarizzazione, ma non ha partecipato all'accordo originario che ha dato luogo alle obbligazioni o alle potenziali obbligazioni all'origine delle esposizioni cartolarizzate, o non lo ha concluso. Tuttavia, nelle cartolarizzazioni con più cedenti, il cedente che mantiene una posizione verso la cartolarizzazione nell'operazione di cartolarizzazione potrebbe essere in grado di calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni cartolarizzate con cui ha contribuito alla cartolarizzazione, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto i cedenti dovrebbero anche poter calcolare il KIRB applicando il capo per le esposizioni diverse dai crediti commerciali acquistati alle esposizioni cartolarizzate gestite da tali cedenti e in relazione alle quali essi hanno partecipato all'esecuzione dell'accordo originario che ha dato luogo alle obbligazioni o alle potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore all'origine delle esposizioni cartolarizzate.

    (4)

    La parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene una terminologia che si applica solo ai crediti commerciali acquistati e non alle esposizioni cartolarizzate. Per dare piena attuazione al potere di cui all'articolo 255, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario adattare la terminologia utilizzata in tale capo allo specifico contesto delle operazioni di cartolarizzazione.

    (5)

    Per calcolare il KIRB separatamente per ciascun portafoglio, gli enti che calcolano il KIRB dovrebbero essere autorizzati a suddividere i portafogli di esposizioni cartolarizzate qualificate in sottoportafogli omogenei. Tale flessibilità è necessaria in quanto la composizione delle esposizioni sottostanti una cartolarizzazione è spesso eterogenea. Tuttavia ciascun sottoportafoglio dovrebbe soddisfare pienamente le prescrizioni di cui all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicano ai portafogli di attività cartolarizzate qualificate.

    (6)

    La gestione delle esposizioni cartolarizzate da parte di terzi e l'accesso limitato alle informazioni e ai dati relativi al momento della loro creazione possono avere un impatto significativo sui fattori di rischio considerati significativi per la differenziazione del rischio e sulla quantificazione dei parametri di rischio assegnati alle singole classi o ai singoli portafogli. Gli enti che calcolano il KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero pertanto utilizzare un modello interno destinato esclusivamente a ricavare le stime della probabilità di default («PD»), della perdita in caso di default («LGD»), della perdita attesa («EL») o dei fattori di conversione ai fini specifici del calcolo del KIRB conformemente a tale articolo. Tale modello interno non dovrebbe dunque essere utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni, cartolarizzate o non cartolarizzate, che l'ente gestisce e in relazione alle quali è il cedente, come definito all'articolo 2, punto 3), lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o un prestatore originario, come definito all'articolo 2, punto 20), del medesimo regolamento. Tale separazione tra i sistemi di rating per la modellizzazione generale del rischio di credito e i modelli interni per il calcolo del KIRB in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualificate detenute, a norma dell'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessaria anche per garantire che i criteri di stima IRB definiti per le esposizioni che l'ente gestisce e in relazione alle quali è il prestatore originario o il cedente non siano distorti, compromessi o altrimenti deteriorati dai diversi criteri e dati di gestione utilizzati in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualificate. Tuttavia, nel caso di esposizioni cartolarizzate verso imprese, l'ente che calcola il KIRB dovrebbe essere autorizzato a utilizzare per la stima della PD il sistema di rating esistente approvato utilizzato per le esposizioni da esso create nel cui ambito di applicazione rientrerebbero le esposizioni cartolarizzate verso imprese, a condizione che l'ente disponga di informazioni sufficienti per applicare tale sistema di rating, come potrebbe accadere per le esposizioni verso grandi imprese. In tali casi però, poiché le pratiche di recupero e i criteri di gestione possono differire, l'ente che calcola il KIRB non dovrebbe essere autorizzato a fare affidamento sulla stima della LGD del sistema di rating esistente approvato utilizzato per le esposizioni da esso create quando non è il gestore.

    (7)

    L'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce che gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti una cartolarizzazione conformemente, tra l'altro, all'articolo 143 di tale regolamento. Tale articolo impone agli enti, per ciascun sistema di rating, di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente interessata a utilizzare il metodo IRB e di ottenere l'autorizzazione per modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating che l'ente è stato autorizzato a utilizzare. Il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione (3) stabilisce i criteri per valutare la rilevanza delle estensioni e delle modifiche del metodo IRB, comprese le modalità di notifica delle estensioni e modifiche. Ne consegue che il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 si applica anche in caso di modifiche di un modello interno per il calcolo del KIRB per le esposizioni cartolarizzate qualificate. Inoltre l'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 richiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente a utilizzare il metodo IRB per ciascun sistema di rating. Tuttavia, nel contesto del calcolo del KIRB ai fini del presente regolamento, un ente non sarebbe in grado di soddisfare tale prescrizione in relazione al portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate, in quanto tali esposizioni non potrebbero mai essere gestite in modo omogeneo nell'ambito di un normale sistema di rating IRB come esposizioni simili, cartolarizzate o non cartolarizzate, che sono gestite e create dall'ente in questione. È pertanto necessario prevedere che l'autorizzazione a utilizzare il SEC-IRBA conformemente a un modello interno per il calcolo del KIRB sia subordinata solo alla condizione che l'ente che calcola il KIRB abbia ricevuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo IRB in relazione ad almeno un sistema di rating all'interno della classe di esposizioni alla quale sono assegnate le esposizioni cartolarizzate qualificate.

    (8)

    Se un ente che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 258, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 chiede l'autorizzazione a utilizzare un modello interno per il calcolo del KIRB in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualificate, la prescrizione di cui all'articolo 145, paragrafo 1, di tale regolamento, secondo cui l'ente deve aver utilizzato tale modello interno almeno nel corso dei tre anni precedenti della domanda di autorizzazione, non dovrebbe applicarsi ai fini del SEC-IRBA, in quanto l'esperienza acquisita dall'ente utilizzando almeno un sistema di rating nella pertinente classe di esposizioni IRB dovrebbe essere considerata sufficiente a tal fine.

    (9)

    I requisiti di cui all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013 mirano a garantire che, nel quantificare i parametri di rischio per i crediti commerciali acquistati, l'ente acquirente eserciti un livello minimo sufficiente di controllo su tali crediti su base continuativa, abbia accesso continuo ai dati e alle informazioni relativi alla rischiosità dei crediti, anche presso il venditore e il gestore dei crediti, e tenga conto su base continuativa delle caratteristiche e della condotta del venditore e del gestore che possono incidere sulla rischiosità dei crediti. Tali requisiti operativi e obblighi di due diligence devono essere soddisfatti per garantire un'applicazione sufficientemente prudente e accurata del metodo IRB ai crediti commerciali acquistati. Per garantire che le esposizioni cartolarizzate qualificate siano soggette a obblighi analoghi, è necessario adattare i requisiti di cui all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti che calcolano il KIRB in relazione a tali esposizioni. In caso di esistenza di una società veicolo per la cartolarizzazione («SSPE»), quest'ultima dovrebbe detenere la proprietà delle esposizioni cartolarizzate ed esercitare il controllo sugli introiti, direttamente o tramite un fiduciario o un soggetto che svolge compiti analoghi per suo conto. L'ente che calcola il KIRB dovrebbe esercitare una due diligence nei confronti del gestore delle esposizioni cartolarizzate e, qualora l'ente stesso non sia il cedente dell'operazione, nei confronti del cedente della cartolarizzazione, in quanto i criteri e la condotta del cedente e del gestore costituiscono fattori di rischio in relazione alle esposizioni sottostanti l'operazione di cartolarizzazione. È possibile che l'ente che calcola il KIRB detenga in bilancio crediti commerciali acquistati, conformemente agli articoli 153 e 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, e che abbia ricevuto uno sconto di acquisto rimborsabile, garanzie reali o garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. In tal caso gli enti dovrebbero essere autorizzati a trattare tali crediti commerciali acquistati come esposizioni cartolarizzate qualificate e, qualora applichino tale opzione, dovrebbero essere tenuti a esercitare la due diligence nei confronti del gestore, se del caso, e del venditore, in quanto i criteri e il comportamento del gestore e del venditore costituiscono fattori di rischio in relazione a tali esposizioni cartolarizzate qualificate.

    (10)

    Nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione, i criteri e le caratteristiche di affidamento del cedente o, se del caso, del prestatore originario e i criteri e le caratteristiche di gestione del gestore costituiscono fattori di rischio essenziali in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. Tali fattori di rischio dovrebbero pertanto essere sempre valutati come potenziali fattori di rischio nello sviluppo di un modello interno per il calcolo del KIRB in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualificate, a meno che sia giustificato non tenerne conto. Le implicazioni di tali fattori di rischio potrebbero essere rispecchiate sia considerando tali fattori al momento dell'assegnazione delle esposizioni a classi o portafogli, sia utilizzando segmenti di calibrazione diversi per cedenti e gestori diversi. Se l'ente che calcola il KIRB in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualificate è esso stesso il cedente o il prestatore originario o il gestore della cartolarizzazione, non dovrebbe essere tenuto a prendere in considerazione i propri criteri e caratteristiche come fattore di rischio aggiuntivo.

    (11)

    L'articolo 259, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti di fissare al 50 % la LGD media ponderata per l'esposizione nell'ambito del SEC-IRBA per calcolare il parametro p della formula SEC-IRBA se la quota dell'esposizione sottostante più elevata nel portafoglio non supera il 3 %. Per garantire la coerenza con tale articolo, gli enti che calcolano il KIRB per le esposizioni cartolarizzate qualificate dovrebbero anche essere autorizzati a fissare al 50 % la LGD media ponderata per l'esposizione del portafoglio per le esposizioni cartolarizzate al dettaglio. In tal caso è opportuno applicare un valore della LGD del 50 %, in quanto le esposizioni cartolarizzate al dettaglio presentano tipicamente livelli di granularità elevati. L'articolo 161, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013 specifica le LGD per i crediti verso imprese acquistati di primo rango e subordinati se l'ente non è in grado di stimare le PD o se tali stime non soddisfano determinati requisiti. Nel contesto di una cartolarizzazione, tali LGD dovrebbero essere adattate alle esposizioni cartolarizzate qualificate di primo rango e subordinate e la LGD delle esposizioni cartolarizzate di primo rango verso imprese non dovrebbe essere inferiore alla LGD stabilita delle esposizioni cartolarizzate al dettaglio, considerando il livello di granularità generalmente più elevato dei portafogli di esposizioni cartolarizzate al dettaglio.

    (12)

    L'articolo 153, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente agli enti di applicare ai loro crediti verso imprese acquistati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio qualora fosse ingiustificatamente oneroso per tali enti utilizzare i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 5, di tale regolamento. Lo stesso trattamento dovrebbe essere disponibile anche per le esposizioni cartolarizzate qualificate e, a tal fine, dovrebbero essere espressamente stabiliti criteri di ammissibilità appropriati per tali esposizioni.

    (13)

    A norma dell'articolo 154, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, affinché i crediti commerciali acquistati siano ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1 di tale articolo, è necessario, tra l'altro, che l'ente acquisti tali crediti commerciali da terzi non connessi, che l'esposizione dell'ente verso il debitore dei crediti commerciali non includa esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente, che i crediti commerciali acquistati originino da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore e che il portafoglio sia sufficientemente diversificato. Tali requisiti dovrebbero essere adattati alle esposizioni cartolarizzate qualificate. È pertanto opportuno imporre agli enti che calcolano il KIRB di verificare che le esposizioni cartolarizzate siano acquistate da terzi non connessi, non siano create direttamente o indirettamente dall'ente che calcola il KIRB e originino da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

    (14)

    Poiché i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio sono meno onerosi rispetto ai criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese, l'articolo 154, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 impedisce agli enti di applicare tali criteri meno onerosi di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio alle esposizioni verso imprese che hanno creato nel contesto di crediti commerciali acquistati, a meno che non soddisfino una serie di condizioni. Tuttavia, nel contesto delle esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio, l'ente che calcola il KIRB non sarebbe in grado di soddisfare l'articolo 154, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 che impone che l'ente non sia esso stesso all'origine delle esposizioni, impedendo così al cedente di applicare i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio alle esposizioni cartolarizzate che non gestisce ma che ha esso stesso creato e che sono classificate come esposizioni al dettaglio conformemente al quadro relativo al rischio di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto necessario stabilire criteri di ammissibilità che consentano all'ente cedente che calcola il KIRB di applicare i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio alle esposizioni cartolarizzate al dettaglio che non gestisce ma che ha esso stesso creato e che sono classificate come esposizioni al dettaglio conformemente al quadro relativo al rischio di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine, tali esposizioni dovrebbero essere tenute unicamente a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 5, lettere da b) a d), e all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013, opportunamente adattate alle caratteristiche specifiche delle esposizioni cartolarizzate qualificate. Per contro, se le condizioni di cui all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013, adattate alle peculiarità delle esposizioni cartolarizzate, sono soddisfatte ma le esposizioni cartolarizzate al dettaglio non sono ammissibili per i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio, l'ente che calcola il KIRB dovrebbe essere tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel modo specificato per le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    (15)

    Per le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese ammissibili al trattamento delle esposizioni al dettaglio, gli enti che calcolano il KIRB dovrebbero essere tenuti a verificare e calcolare i valori delle esposizioni in essere verso un gruppo di clienti connessi per soddisfare il requisito in materia di diversificazione del portafoglio. Tale verifica e tale calcolo possono tuttavia risultare difficili a causa della mancanza di dati pertinenti. L'ente che calcola il KIRB dovrebbe pertanto essere tenuto a effettuare tale verifica e tale calcolo solo per quanto a sua conoscenza, ad esempio sulla base delle informazioni sui debitori ottenute dal cedente, dal venditore o dal prestatore originario al momento della creazione delle esposizioni, o delle informazioni ottenute dal gestore durante la gestione delle esposizioni o nel corso della sua procedura di gestione del rischio.

    (16)

    Per l'accuratezza della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle esposizioni sottostanti una cartolarizzazione, la popolazione di esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima e i criteri di affidamento che hanno prodotto tali dati dovrebbero essere comparabili al portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate e ai criteri di affidamento applicati nella creazione di tali esposizioni. La comparabilità dei dati impiegati per la stima e dei criteri di affidamento applicati al momento della creazione dovrebbe essere valutata rispetto alle esposizioni e ai parametri dell'ente che calcola il KIRB solo se l'ente ha partecipato all'accordo originario che ha dato luogo alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione o lo ha concluso, ma non è il gestore di tali esposizioni.

    (17)

    L'articolo 180, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che, per le esposizioni al dettaglio, gli enti considerino i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di merito o pool come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. Tuttavia, se l'ente che calcola il KIRB non ha partecipato all'accordo originario che ha dato luogo alle esposizioni cartolarizzate qualificate o non lo ha concluso, e non è il gestore di tali esposizioni, i dati interni dell'ente che calcola il KIRB non dovrebbero essere considerati i migliori dati disponibili per il confronto con le esposizioni cartolarizzate qualificate per quantificare i parametri di rischio. Di conseguenza i dati esterni relativi alle esposizioni cartolarizzate qualificate dovrebbero invece essere considerati la fonte primaria di informazioni a tal fine.

    (18)

    L'articolo 255, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 consente l'uso di dati indiretti laddove non siano disponibili dati sufficientemente accurati o affidabili sul portafoglio di esposizioni sottostanti. I dati indiretti a tal fine dovrebbero essere intesi come dati che non si riferiscono direttamente alle esposizioni cartolarizzate o al portafoglio sottoscritto sulla base di analoghi requisiti per la sottoscrizione del cedente o prestatore originario da cui sono stati estratti. Inoltre la parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che i dati interni, esterni e aggregati possano essere utilizzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati secondo il metodo del rischio di credito. Anche tali dati dovrebbero pertanto essere consentiti come dati indiretti per il calcolo del KIRB delle esposizioni cartolarizzate qualificate.

    (19)

    A norma dell'articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni alle classi o pool relativi a debitori e operazioni. L'assegnazione delle esposizioni cartolarizzate a classi o pool desta pertanto particolare preoccupazione quando si utilizzano dati indiretti. Ciò è ancora più rilevante quando vi è una differenza tra la definizione di default utilizzata dall'ente che calcola il KIRB nel suo modello interno per il calcolo del KIRB e la definizione di default utilizzata nei dati esterni corrispondenti alle esposizioni cartolarizzate, al portafoglio sottoscritto sulla base di analoghi requisiti per la sottoscrizione del cedente o del prestatore originario da cui sono stati estratti o ai dati indiretti. È pertanto necessario stabilire norme sugli adeguamenti da apportare ai dati e sul margine di cautela da adottare nella stima dei parametri di rischio nel contesto del calcolo del KIRB per le esposizioni cartolarizzate qualificate.

    (20)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

    (21)

    L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento specifica ulteriormente le condizioni alle quali gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti una cartolarizzazione a norma dell'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    (a)

    «sviluppo del modello»: la parte del processo di stima dei parametri di rischio che comporta un'adeguata differenziazione del rischio attraverso la precisazione dei fattori di rischio pertinenti, l'elaborazione di metodi statistici o meccanici per assegnare le esposizioni a classi o pool relativi a debitori o operazioni e la stima dei parametri intermedi del modello, se del caso;

    (b)

    «segmento di calibrazione»: sottoinsieme identificato in modo univoco dell'ambito di applicazione del modello di probabilità di default («PD») o di perdita in caso di default («LGD») che è calibrato congiuntamente;

    (c)

    «esposizioni cartolarizzate qualificate»: ciascuno dei tipi seguenti di esposizioni cartolarizzate:

    i)

    esposizioni cartolarizzate per le quali l'ente che calcola il KIRB non è il gestore;

    ii)

    esposizioni cartolarizzate per le quali l'ente che calcola il KIRB è il gestore e soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

    1)

    l'ente non ha partecipato all'accordo originario che ha dato luogo alle obbligazioni o alle potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore o non lo ha concluso;

    2)

    l'ente ha un accesso limitato ai dati e alle informazioni su tali esposizioni cartolarizzate;

    (d)

    «modello interno per il calcolo del KIRB»: un sistema di rating per il calcolo del KIRB di cui all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Ai fini del primo comma, lettera b), i modelli PD e LGD comprendono tutti i dati e i metodi utilizzati nell'ambito di un sistema di rating che trattano rispettivamente:

    (a)

    la differenziazione e la quantificazione delle stime interne della PD, quando tali dati e metodi sono utilizzati per valutare il rischio di default per ciascun debitore contemplato o ciascuna esposizione contemplata dal modello PD;

    (b)

    la differenziazione e la quantificazione delle stime interne della LGD e della migliore stima della perdita attesa («ELBE»), quando tali dati e metodi sono utilizzati per valutare il livello di perdita in caso di default per ciascuna operazione contemplata dal modello LGD.

    Articolo 3

    Disposizioni comuni

    1.   Ai fini del presente regolamento, le espressioni:

    (a)

    «venditore di crediti commerciali acquistati» e «venditore», di cui alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 relative ai crediti commerciali acquistati e a condizione che vi sia una SSPE, s'intendono come «cedente»;

    (b)

    «ente acquirente» di cui all'articolo 154, paragrafo 7, all'articolo 162, paragrafo 2, lettera e), e all'articolo 179, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 s'intende come «ente che calcola il KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del presente regolamento»;

    (c)

    «esposizioni e parametri dell'ente» di cui all'articolo 179, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 s'intende come «esposizioni cartolarizzate e parametri applicati a tali esposizioni»;

    (d)

    «tipo di esposizione» di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 s'intende come «gruppi di esposizioni cartolarizzate che sarebbero state gestite in modo omogeneo dall'ente che calcola il KIRB se non fossero state cartolarizzate».

    2.   Per i portafogli di esposizioni cartolarizzate non omogenee, gli enti che calcolano il KIRB conformemente al presente regolamento possono dover suddividere tali portafogli in sottoportafogli di esposizioni cartolarizzate omogenee per determinare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio separatamente per ciascun sottoportafoglio ai fini del calcolo del KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. I riferimenti ai «portafogli» nel presente regolamento s'intendono fatti anche ai sottoportafogli, se del caso.

    Articolo 4

    Condizioni per il calcolo del KIRB utilizzando sistemi di rating specifici del KIRB

    Ai fini dell'articolo 143 e dell'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti possono concedere a un ente l'autorizzazione a calcolare il KIRB per le esposizioni cartolarizzate utilizzando sistemi di rating specifici del KIRB nell'ambito del metodo IRB dell'ente solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)

    l'ambito di applicazione del sistema di rating specifico del KIRB comprende solo le esposizioni cartolarizzate qualificate;

    (b)

    l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare il metodo IRB in relazione ad almeno un sistema di rating all'interno della classe di esposizioni alla quale sono assegnate le esposizioni cartolarizzate qualificate;

    (c)

    sono soddisfatti tutti i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi ai sistemi di rating, fatta salva la lettera d) del presente articolo;

    (d)

    l'ente soddisfa le condizioni di cui agli articoli da 5 a 15 del presente regolamento anziché le corrispondenti condizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, come stabilito in ciascuno di tali articoli del presente regolamento.

    Articolo 5

    Condizioni alle quali gli enti possono calcolare il KIRB utilizzando un sistema di rating approvato per l'uso per le esposizioni a cui essi stessi hanno dato origine

    L'ente può calcolare il KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando un sistema di rating approvato per l'uso per le esposizioni a cui esso stesso ha dato origine se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)

    il sistema di rating è utilizzato solo per calcolare la PD delle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese;

    (b)

    se non fossero cartolarizzate, le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese rientrerebbero nell'ambito di applicazione del sistema di rating che sarà utilizzato;

    (c)

    l'ente che calcola il KIRB utilizza i valori della LGD di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento;

    (d)

    sono soddisfatti tutti i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 relativi ai sistemi di rating, fatta salva la lettera e) del presente articolo;

    (e)

    sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 12, paragrafo 3, del presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti relativi ai crediti commerciali acquistati di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 nel particolare contesto della cartolarizzazione, anziché le corrispondenti prescrizioni di cui a tale regolamento, come stabilito in ciascuno di tali articoli del presente regolamento;

    (f)

    sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento per quanto riguarda l'uso dei dati.

    Articolo 6

    Esperienza precedente nel calcolo del KIRB

    Ai fini del presente regolamento si ritiene che un ente che ha ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per almeno un sistema di rating per le esposizioni a cui esso stesso ha dato origine nella classe di esposizioni alla quale sono assegnate le esposizioni cartolarizzate qualificate abbia acquisito l'esperienza richiesta dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013.

    Articolo 7

    Requisiti per le esposizioni cartolarizzate qualificate

    1.   Ai fini del presente regolamento, nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool per le esposizioni cartolarizzate qualificate, si ritiene che gli enti che calcolano il KIRB siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013 se soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

    Gli enti che calcolano il KIRB possono garantire la conformità ai paragrafi da 2 a 7 tramite una parte coinvolta nella cartolarizzazione che agisce per conto e nell'interesse degli investitori nella cartolarizzazione conformemente ai termini dei relativi documenti di cartolarizzazione.

    2.   Ai fini del presente regolamento, nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool per le esposizioni cartolarizzate qualificate, gli enti che calcolano il KIRB assicurano che la struttura della cartolarizzazione soddisfi tutti i requisiti seguenti:

    (a)

    la SSPE o l'ente che calcola il KIRB detiene la proprietà e il controllo effettivi di tutti gli introiti rivenienti dalle esposizioni cartolarizzate;

    (b)

    il diritto di proprietà delle esposizioni cartolarizzate e degli introiti pecuniari è protetto contro situazioni di fallimento o controversie legali che potrebbero sensibilmente compromettere la capacità della SSPE o dell'ente che calcola il KIRB di liquidare o cedere le esposizioni cartolarizzate o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.

    3.   Se un debitore effettua pagamenti direttamente a un cedente o a un gestore, l'ente che calcola il KIRB dispone di procedure per verificare regolarmente che tali pagamenti siano trasmessi integralmente ed entro i termini contrattualmente stabiliti.

    4.   L'ente che calcola il KIRB sorveglia sia la qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate sia la situazione finanziaria del cedente, del venditore e del gestore. A tal fine, l'ente in particolare:

    (a)

    valuta la correlazione fra la qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate, compreso il potenziale di recupero in caso di default, e la situazione finanziaria del cedente, del venditore e del gestore;

    (b)

    pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno al cedente, al venditore e al gestore;

    (c)

    dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità di un cedente, di un venditore e di un gestore;

    (d)

    effettua periodici riesami del cedente, del venditore e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro comunicazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente o del venditore e delle politiche e delle procedure di incasso del gestore, e documenta i risultati di tali riesami periodici;

    (e)

    valuta:

    (1)

    le caratteristiche dei portafogli di esposizioni cartolarizzate qualificate, compresi gli sconfinamenti;

    (2)

    le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente o del venditore;

    (3)

    i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita dei portafogli di esposizioni cartolarizzate qualificate;

    (f)

    è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate e a livello trasversale fra un portafoglio e l'altro;

    (g)

    si assicura di ricevere dal cedente, dal venditore o dal gestore rapporti tempestivi e sufficientemente dettagliati sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione delle esposizioni cartolarizzate;

    (h)

    è dotato di sistemi e procedure che consentono di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente o del venditore e della qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate, nonché di anticipare l'insorgere di problemi.

    Ai fini del primo comma, lettera g), i rapporti forniscono tutte le informazioni sulle esposizioni cartolarizzate qualificate che sono necessarie per:

    (a)

    valutare la conformità delle esposizioni con i criteri di ammissibilità della cartolarizzazione e con le politiche di finanziamento che regolano tali esposizioni cartolarizzate qualificate;

    (b)

    sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente o del venditore e il grado di diluizione.

    5.   L'ente che calcola il KIRB dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali, avviare azioni legali e trattare le esposizioni cartolarizzate qualificate anomale.

    6.   L'ente che calcola il KIRB dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per la sorveglianza o, se del caso, il controllo delle esposizioni cartolarizzate qualificate, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi, compresi tutti gli elementi seguenti:

    (a)

    politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali della cartolarizzazione, fra cui i tassi di anticipazione, le garanzie reali ammissibili, la documentazione richiesta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi;

    (b)

    politiche e procedure efficaci per assicurare che gli aspetti sostanziali di cui alla lettera a) tengano conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente, del venditore e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità delle esposizioni cartolarizzate qualificate e della clientela del cedente;

    (c)

    sistemi interni per assicurare che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.

    7.   L'ente che calcola il KIRB dispone di un processo interno per verificare la conformità con le politiche e procedure interne di cui ai paragrafi da 3 a 6, compresi tutti gli elementi seguenti:

    (a)

    regolari revisioni di tutte le fasi critiche della cartolarizzazione;

    (b)

    verifiche della separatezza funzionale per le valutazioni del cedente, del venditore e del gestore di cui al paragrafo 4, da un lato, e del debitore, dall'altro;

    (c)

    verifiche della separatezza funzionale tra le valutazioni del cedente, del venditore e del gestore di cui al paragrafo 4 e le risultanze delle verifiche in loco condotte sul cedente, sul venditore e sul gestore;

    (d)

    la valutazione dell'attività di back office dell'ente, fra cui le qualifiche, l'esperienza, le risorse umane disponibili e i sistemi informatici di supporto.

    Articolo 8

    Condizioni generali per la differenziazione del rischio

    1.   Nell'assegnare le esposizioni a classi o pool, gli enti che calcolano il KIRB considerano i requisiti per la sottoscrizione del cedente o, qualora il cedente abbia acquisito le esposizioni cartolarizzate dal prestatore originario, del prestatore originario e le pratiche di recupero e i criteri di gestione del gestore come potenziali fattori di rischio, a meno che tali enti utilizzino, per la quantificazione dei parametri di rischio associati a tali classi o pool, segmenti di calibrazione diversi per cedenti, prestatori originari e gestori diversi.

    2.   Gli enti che calcolano il KIRB possono fissare la LGD al 50 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio.

    3.   Gli enti che calcolano il KIRB possono fissare i valori seguenti per la LGD, anziché i valori di cui all'articolo 161, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 575/2013:

    (a)

    50 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate di primo rango verso imprese;

    (b)

    100 % per le esposizioni cartolarizzate qualificate subordinate verso imprese.

    Articolo 9

    Ammissibilità delle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese al trattamento delle esposizioni al dettaglio

    1.   L'ente che calcola il KIRB può utilizzare, per le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese, i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    (a)

    risulterebbe ingiustificatamente oneroso per l'ente utilizzare i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    (b)

    anziché i requisiti di cui all'articolo 154, paragrafo 5, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono soddisfatti i requisiti seguenti:

    i)

    la SSPE o l'ente che calcola il KIRB ha acquistato le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese da cedenti o venditori terzi non connessi all'ente che calcola il KIRB, e l'esposizione della SSPE o dell'ente che calcola il KIRB verso i debitori del portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate non include esposizioni di cui l'ente che calcola il KIRB è all'origine né direttamente né indirettamente;

    ii)

    le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese sono state originate da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato tra il cedente o il venditore e il debitore e di conseguenza non contengono crediti infragruppo e crediti che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;

    iii)

    la SSPE o l'ente che calcola il KIRB vanta una ragione di credito sulla totalità o su una parte dei proventi delle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese o su una quota pro rata di tali proventi;

    iv)

    il portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate è sufficientemente diversificato.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), nel valutare se l'uso dei criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia ingiustificatamente oneroso, gli enti tengono conto di tutti i fattori seguenti:

    (a)

    se il costo dell'uso dei criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese è sproporzionato;

    (b)

    se l'accesso dell'ente ai dati pertinenti sulle esposizioni cartolarizzate e il controllo da esso esercitato su tali dati sono soggetti a impedimenti significativi rispetto alla facilità con cui accede ai dati sulle esposizioni al dettaglio e li controlla;

    (c)

    se l'ente ha una capacità limitata di integrare dati esterni o indiretti nei sistemi esistenti di segnalazione e di gestione del rischio;

    (d)

    se il portafoglio di esposizioni cartolarizzate al quale devono essere applicati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio è sufficientemente granulare da giustificare la valutazione di onere ingiustificato in relazione ai fattori di cui alle lettere a), b) e c);

    (e)

    se l'entità e la frequenza delle esposizioni dell'ente verso cartolarizzazioni non comportano un rischio rilevante per l'ente.

    Ai fini del primo comma, lettera a), un ente può tenere conto dei costi di sviluppo di un modello interno delle esposizioni verso imprese per il calcolo del KIRB, dell'integrazione di un nuovo segmento di calibrazione in un segmento esistente o dell'integrazione dei dati nei sistemi esistenti di segnalazione e di gestione del rischio dell'ente.

    Ai fini del primo comma, lettera d), un portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate è considerato sufficientemente granulare quando il numero delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione cui si applica il trattamento delle esposizioni al dettaglio è superiore a 100 e il valore aggregato di tutte queste esposizioni verso un unico debitore nel portafoglio non supera il 2 % dei valori aggregati delle esposizioni in essere del portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate. Ai fini di tale calcolo, i prestiti o i contratti di leasing verso un gruppo di clienti connessi che sono stati finanziati dalla SSPE o dall'ente che calcola il KIRB sono considerati esposizioni verso un unico debitore.

    Articolo 10

    Ammissibilità delle esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio al trattamento delle esposizioni al dettaglio

    Ai fini del presente regolamento, l'ammissibilità delle esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio ai criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 presuppone che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti anziché i requisiti di cui all'articolo 154, paragrafo 5, di tale regolamento:

    (a)

    le esposizioni cartolarizzate qualificate sono state originate da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato tra il cedente e il debitore e di conseguenza tali esposizioni non contengono crediti infragruppo e crediti che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;

    (b)

    la SSPE o l'ente che calcola il KIRB vanta una ragione di credito su tutti i proventi delle esposizioni cartolarizzate qualificate o su una quota pro rata di tali proventi;

    (c)

    il portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate è sufficientemente diversificato.

    Articolo 11

    Rapporto tra le parti, normali condizioni di mercato e clienti connessi

    Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 10, lettera a), gli enti che calcolano il KIRB valutano, a seconda dei casi, il rapporto tra le parti, il requisito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato o la connessione dei clienti di cui a tali lettere, per quanto a loro conoscenza, sulla base di uno dei tipi seguenti di informazioni:

    (a)

    informazioni sui debitori, ottenute al momento della creazione delle esposizioni dal cedente, dal venditore o dal prestatore originario;

    (b)

    informazioni ottenute dal gestore nel corso della gestione delle esposizioni o nel corso della procedura di gestione del rischio.

    Articolo 12

    Calcolo degli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate qualificate

    1.   Per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, gli enti che calcolano il KIRB calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, all'articolo 156, lettera b), di tale regolamento.

    2.   Per le esposizioni cartolarizzate qualificate al dettaglio che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10, gli enti che calcolano il KIRB calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente all'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, all'articolo 156, lettera b), del medesimo regolamento.

    3.   Per calcolare il KIRB per le esposizioni cartolarizzate qualificate verso imprese, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento per l'applicazione dei criteri di quantificazione del rischio delle esposizioni al dettaglio in relazione a tali esposizioni, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente all'articolo 153 del regolamento (UE) n. 575/2013 e, se del caso, all'articolo 156, lettera b), del medesimo regolamento.

    Articolo 13

    Requisiti relativi ai dati e ai dati primari

    1.   Se le esposizioni cartolarizzate qualificate e i debitori di tali esposizioni non erano esposizioni o debitori dell'ente che calcola il KIRB prima del trasferimento di tali esposizioni alla SSPE o all'ente che calcola il KIRB, in luogo del requisito di rappresentatività dei dati impiegati per lo sviluppo del modello di cui all'articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, la rappresentatività dei dati è valutata in relazione alle esposizioni cartolarizzate qualificate.

    2.   In luogo del requisito di cui all'articolo 180, paragrafo 2, lettera c), prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti considerano i dati relativi alle esposizioni cartolarizzate qualificate, i dati del portafoglio del cedente o del prestatore originario basato su analoghi requisiti per la sottoscrizione da cui sono stati estratti e i dati relativi alle politiche di incasso e di recupero adottate dal gestore come fonte primaria di informazioni per stimare i parametri di rischio per lo sviluppo del modello, per la quantificazione dei parametri di rischio e per l'applicazione del modello interno per il calcolo del KIRB.

    Articolo 14

    Uso di dati indiretti

    1.   Per lo sviluppo del modello, per la quantificazione dei parametri di rischio, per l'applicazione del modello interno per il calcolo del KIRB e per il completamento dei dati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, gli enti che calcolano il KIRB possono utilizzare come dati indiretti tutti i dati pertinenti diversi dai dati di cui a tale articolo.

    2.   I dati indiretti di cui al paragrafo 1 possono essere dati interni, esterni o aggregati nel senso utilizzato nella parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.

    3.   Quando gli enti che calcolano il KIRB utilizzano dati indiretti nel corso della stima dei parametri di rischio, i requisiti di cui all'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di cautela si applicano anche quando gli enti utilizzano dati indiretti per lo sviluppo del modello, per la quantificazione dei parametri di rischio e per l'applicazione del modello interno per il calcolo del KIRB.

    4.   Gli enti che calcolano il KIRB che utilizzano dati indiretti valutano la rappresentatività di tali dati indiretti rispetto ai dati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e apportano i necessari adeguamenti ai dati indiretti per allineare la qualità di tali dati a quella dei dati di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

    5.   Qualora non sia possibile superare la differenza di qualità mediante adeguamenti dei dati indiretti, gli enti che calcolano il KIRB adottano un adeguato margine di cautela nella stima dei parametri di rischio conformemente all'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

    6.   Per lo sviluppo del modello, per la quantificazione dei parametri di rischio e per l'applicazione del modello interno per il calcolo del KIRB, gli enti che calcolano il KIRB possono utilizzare i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite messi a disposizione da cedenti e promotori conformemente all'articolo 22, all'articolo 24, paragrafo 14, e all'articolo 26 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, indipendentemente dal fatto che tali dati soddisfino i requisiti per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate stabiliti in tale regolamento.

    Articolo 15

    Uso di dati non coerenti con la definizione di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

    1.   La calibrazione dei parametri di rischio si basa sulla definizione di default dell'ente applicabile al rispettivo modello interno per il calcolo del KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti che calcolano il KIRB che utilizzano dati esterni o indiretti per la calibrazione dei parametri di rischio soddisfano tutti i requisiti seguenti:

    (a)

    garantiscono che la definizione di default utilizzata nei dati sia coerente con l'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    (b)

    garantiscono che la definizione di default utilizzata nei dati sia coerente con la definizione di default applicata dall'ente che calcola il KIRB conformemente all'articolo 255, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il pertinente portafoglio di esposizioni cartolarizzate qualificate, compresi tutti gli elementi seguenti:

    i)

    il conteggio e il numero di giorni di arretrato che fanno scattare il default;

    ii)

    la struttura e il livello della soglia di rilevanza per le obbligazioni creditizie scadute;

    iii)

    la definizione di ristrutturazione onerosa che determina il default;

    iv)

    il tipo e il livello delle rettifiche di valore su crediti specifiche che determinano il default;

    v)

    i criteri per il ritorno in bonis;

    (c)

    documentano le fonti dei dati, la definizione di default utilizzata in tali dati, l'analisi effettuata e tutte le differenze individuate.

    2.   Per ciascuna delle differenze individuate nella definizione di default risultante dalla valutazione della coerenza della definizione di default di cui al paragrafo 1, gli enti che calcolano il KIRB:

    (a)

    valutano se l'adeguamento alla definizione interna di default comporterebbe un aumento o una diminuzione del tasso di default o se ciò sia impossibile da determinare;

    (b)

    a seconda dell'esito della valutazione di cui alla lettera a), adeguano i dati di conseguenza o sono in grado di dimostrare che la differenza è trascurabile in termini di impatto su tutti i parametri di rischio e i requisiti di fondi propri, a seconda dei casi.

    3.   Per quanto riguarda la totalità delle differenze individuate nella definizione di default risultante dalla valutazione di cui al paragrafo 1, gli enti che calcolano il KIRB, tenendo conto degli adeguamenti effettuati conformemente al paragrafo 2, lettera b), realizzano una sostanziale equivalenza con la definizione interna di default utilizzata nel modello interno per il calcolo del KIRB, anche confrontando, ove possibile, il tasso di default nei dati interni su un tipo di esposizione pertinente con i dati esterni o indiretti.

    4.   Se la valutazione di cui al paragrafo 1 individua differenze nella definizione di default che non sono trascurabili ma che non è possibile superare mediante adeguamenti dei dati, gli enti che calcolano il KIRB adottano un adeguato margine di cautela nella stima dei parametri di rischio conformemente all'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013. In tal caso, gli enti che calcolano il KIRB assicurano che tale margine di cautela aggiuntivo rifletta la rilevanza delle differenze rimanenti nella definizione di default e il loro possibile impatto su tutti i parametri di rischio.

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

    (2)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/529/oj).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1780/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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