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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 32024R1660

    Regolamento (UE) 2024/1660 della Commissione, del 4 giugno 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei suri/sugarelli nella zona 8c per i pescherecci battenti bandiera portoghese

    C/2024/3837

    GU L, 2024/1660, 7.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1660/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1660/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1660

    7.6.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1660 DELLA COMMISSIONE

    del 4 giugno 2024

    che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dei suri/sugarelli nella zona 8c per i pescherecci battenti bandiera portoghese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di suri/sugarelli nella zona 8c da parte di pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2024.

    (3)

    È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Portogallo per lo stock di suri/sugarelli nella zona 8c di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    1.   Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

    2.   Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

    3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2024

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

    (2)  Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).


    ALLEGATO

    N.

    02/TQ257

    Stato membro

    Portogallo

    Stock

    JAX/08C.

    Specie

    Suri/sugarelli (Trachurus spp.)

    Zona

    8c

    Data di chiusura

    22 maggio 2024


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1660/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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