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Document 32024R1475

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 della Commissione, del 30 maggio 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2024/3225

    GU L, 2024/1475, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1475/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1475/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1475

    31.5.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1475 DELLA COMMISSIONE

    del 30 maggio 2024

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping su alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile («prodotto oggetto del riesame» o «SSSPT»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

    (2)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 (3), la Commissione europea («Commissione») ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

    (3)

    I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 48,3 % e il 71,9 %.

    1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (4)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di SSSPT originari della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (5)

    La domanda di riesame («domanda») è stata presentata il 2 dicembre 2022 dall’European Steel Tube Association («ESTA» o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di SSSPT ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

    1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (6)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, il 3 marzo 2023 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di SSSPT originari della RPC, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»).

    1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

    (7)

    L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («PIR» o «periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

    1.5.   Parti interessate

    (8)

    Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha espressamente informato in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, nonché gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, invitandoli a partecipare.

    (9)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.6.   Campionamento

    (10)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

    1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

    (11)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume di produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 46 % della produzione totale stimata dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, la Commissione ha confermato il campione selezionato in via provvisoria. Il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione.

    1.6.2.   Campionamento degli importatori

    (12)

    Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

    (13)

    Nessun importatore indipendente si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste.

    1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (14)

    Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato le autorità cinesi a individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

    (15)

    All’atto dell’apertura, la Commissione ha reso disponibile una copia dei questionari nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (6).

    (16)

    La Commissione europea non ha ricevuto alcuna risposta all’esercizio di campionamento da parte dei produttori cinesi, ad eccezione di Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd. («BSS»). Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento. La Commissione europea ha chiesto a BSS di compilare il questionario destinato ai produttori esportatori. La società ha risposto al questionario. Dalle informazioni fornite da BSS nella risposta al questionario si evince che le sue esportazioni nell’Unione costituivano meno del 25 % delle esportazioni totali del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla RPC verso l’Unione. La Commissione ha ritenuto che tali importazioni non fornissero informazioni sufficienti per valutare il dumping, il rischio della persistenza e/o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nel periodo dell’inchiesta di riesame e non potessero essere considerate rappresentative delle importazioni totali dalla Cina. La Commissione ha pertanto informato le parti interessate, tra cui BSS, della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e del fatto che le conclusioni relative al dumping e al rischio della persistenza e/o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda gli esportatori/i produttori della RPC sarebbero state elaborate in base ai dati disponibili.

    (17)

    La Commissione ha inoltre informato BSS che, alla luce di quanto precede, sebbene non avrebbe condotto un vero e proprio processo di verifica delle risposte al questionario, le informazioni fornite in merito alla produzione e alle vendite, in particolare per quanto riguarda le esportazioni verso paesi terzi e le esportazioni nell’Unione, sarebbero state comunque utilizzate nell’inchiesta nell’ambito dei dati disponibili.

    (18)

    La Commissione ha inoltre informato le autorità della RPC che si sarebbe basata sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

    (19)

    BSS ha successivamente chiesto alla Commissione di proseguire il processo di verifica e di stabilire un margine di dumping individuale; inoltre ha fatto ricorso al consigliere-auditore. La Commissione ha accettato di proseguire il processo di verifica, ma ha informato BSS di non avere intenzione di stabilire un margine di dumping individuale per BSS nel quadro di un riesame in previsione della scadenza. Il 19 settembre 2023 BSS ha informato la Commissione che non avrebbe proseguito il processo di richiesta di informazioni mancanti e non avrebbe risposto alla lettera di richiesta di maggiori informazioni inviata alla società l’11 settembre 2023; questo significa che ha smesso di collaborare.

    (20)

    Alla luce di quanto precede, al fine di stabilire le fonti utilizzate per determinare il valore normale, la Commissione ha utilizzato le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, aggiornate laddove disponibili, in combinazione con altre fonti di informazione disponibili ritenute appropriate in base ai criteri pertinenti indicati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (21)

    Tali fonti comprendono banche dati come la classificazione dei paesi della Banca mondiale (7), GTA (8), ORBIS (9), nonché i dati finanziari delle imprese pubblicati su Internet.

    1.7.   Risposte al questionario e verifica

    (22)

    I tre produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario.

    (23)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito elencate.

    Produttori dell’Unione

    Alleima A.B. (Gävle, Svezia);

    Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes S.A.S. (Montbard, Francia);

    Tubacex Tubos Inoxidables, SA (Bilbao, Spagna).

    1.8.   Fase successiva della procedura

    (24)

    Il 14 marzo 2024 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

    (25)

    La Commissione ha ricevuto da BSS osservazioni in cui il produttore sosteneva che il Messico non costituiva una scelta appropriata come paese rappresentativo. BSS ha asserito che i conti di Tenaris Global utilizzati come fonte di spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e di profitti per il calcolo del valore normale non erano rappresentativi. Secondo BSS, i tubi e le condotte in acciaio al carbonio senza saldature, il prodotto che si è riscontrato appartenente alla stessa categoria generale di prodotti, rientravano in un’altra famiglia di prodotti. BSS ha inoltre sostenuto che i dati finanziari di Tenaris Tamsa non erano disponibili e che la qualità dei dati rilevati dai conti di Tenaris Global, in ragione dell’ampiezza del suo ambito di attività e della diversità geografica delle operazioni, rende i dati finanziari consolidati inadeguati e non rappresentativi al fine di stabilire le SGAV e i profitti, data l’ampiezza del suo ambito geografico e di attività. Ha altresì argomentato che, alla luce del precedente stabilito nel riesame in previsione della scadenza relativo ai cavi di molibdeno (10), in cui la Commissione ha scelto l’India, un paese con un livello di sviluppo economico diverso rispetto alla RPC, sussisteva l’obbligo di esaminare l’adeguatezza dell’India anche nel caso di specie, in quanto la serie di dati per il calcolo del valore normale era incompleta per il Messico.

    (26)

    La Commissione ha respinto l’argomentazione di BSS relativa alla fonte delle SGAV e dei profitti utilizzata per il calcolo del valore normale. Al considerando 106 la Commissione ha affermato che il margine di dumping sarebbe significativo anche senza aggiungere i profitti al valore normale calcolato. Tale argomentazione è stata pertanto considerata irrilevante.

    (27)

    La Commissione ha respinto l’argomentazione di BSS secondo cui i tubi e le condotte in acciaio al carbonio senza saldature non appartenevano alla stessa categoria generale di prodotti in cui rientrano i tubi e le condotte in acciaio inossidabile, in quanto il processo produttivo è identico, sebbene la proporzione tra alcuni fattori produttivi sia differente, in particolare il tenore di cromo, e il loro utilizzo per il trasporto di fluidi, gas e solidi è ampiamente sovrapponibile in varie applicazioni. In entrambi i casi si tratta di tubi e condotte senza saldature e di prodotti in acciaio: per tale motivo, ai fini della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, sono considerati appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti.

    (28)

    La Commissione ha constatato che le argomentazioni di BSS relative all’indisponibilità e all’inadeguatezza dei dati finanziari di Tenaris Global sono irrilevanti (cfr. considerando 26). La Commissione è autorizzata a selezionare dati finanziari relativi ai produttori di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nel caso di specie, i dati finanziari di Tenaris Tamsa, un produttore di tubi in acciaio al carbonio, sono integrati nella contabilità del suo titolare effettivo: Tenaris Global. L’affermazione di BSS, secondo cui i dati «non erano disponibili», è pertanto errata. Per quanto riguarda la qualità dei dati finanziari, la Commissione fa riferimento al considerando 106, in cui nell’ambito dell’inchiesta si è stabilita in conclusione la persistenza del dumping utilizzando livelli standard di SGAV e di profitti, senza peraltro aggiungere alcun profitto nella costruzione del valore normale. In entrambi i casi il margine di dumping era significativo. Non era pertanto necessario apportare adeguamenti per migliorare la qualità dei dati finanziari provenienti dal Messico, né tanto meno selezionare un altro paese rappresentativo per via della presunta mancanza di dati finanziari.

    (29)

    La Commissione ha altresì respinto l’argomentazione secondo cui essa ha l’obbligo di esaminare in dettaglio i presunti elementi di prova presentati da BSS a sostegno della scelta dell’India come paese rappresentativo. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Nel caso di specie, la Commissione non aveva alcun motivo di cercare un paese con un diverso livello di sviluppo economico, in quanto il Messico è stato considerato un paese rappresentativo appropriato, con dati prontamente disponibili riguardo ai corrispondenti costi di produzione e di vendita e idonei alle finalità della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Come precisato anche al considerando 87, la decisione di utilizzare l’India come paese rappresentativo nel riesame in previsione della scadenza relativo ai cavi di molibdeno ha rappresentato un’eccezione, come esplicitamente indicato nel regolamento (11). Inoltre, come affermato al considerando 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1305 (12), prima di selezionare l’India come paese rappresentativo la Commissione «ha tentato di trovare un paese rappresentativo idoneo con lo stesso livello di sviluppo economico della RPC, nel quale si producesse un prodotto analogo appartenente alla stessa categoria generale o al medesimo settore, ma non è stata in grado di individuare un tale prodotto». Nel caso in esame, una ricerca analoga della Commissione ha condotto alla selezione del Messico quale paese rappresentativo che produce tubi e condotte in acciaio al carbonio senza saldature. In ogni caso, la Commissione osserva che la prassi amministrativa precedente non è vincolante ai fini della valutazione della conformità alle disposizioni del regolamento di base (13).

    (30)

    BSS ha asserito che la Commissione non ha comunicato il prezzo utilizzato per i lingotti. Tale argomentazione non era corretta; i prezzi utilizzati sono stati riportati nell’allegato III delle fonti per la determinazione del valore normale.

    2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto del riesame

    (31)

    Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati con i codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 83, ex 7304 49 85, ex 7304 49 89, ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304498390, 7304498590, 7304498990 e 7304900091) («prodotto oggetto del riesame).

    (32)

    I tubi e le condotte senza saldature in acciaio inossidabile sono impiegati prevalentemente nei seguenti settori industriali: industrie chimiche e petrolchimiche, produzione di fertilizzanti, produzione di energia elettrica, ingegneria civile e costruzioni, farmacologia e tecnologie mediche, biotecnologia, trattamento delle acque e incenerimento dei rifiuti, prospezione e produzione di petrolio e di gas, trattamento di carbone e di gas, trasformazione alimentare.

    2.2.   Prodotto simile

    (33)

    Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

    il prodotto in esame esportato nell’Unione;

    il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;

    il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; nonché

    il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

    (34)

    Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (35)

    Durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono proseguite le importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC, sebbene a livelli inferiori rispetto a quelli registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o luglio 2009 al 30 giugno 2010). Nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla RPC rappresentavano il 6 % del mercato dell’Unione, rispetto alla quota di mercato del 18,4 % (14) registrata durante il periodo dell’inchiesta iniziale. In termini assoluti, nel periodo dell’inchiesta di riesame la Cina ha esportato nell’Unione circa 5 633 tonnellate, un calo notevole rispetto al quantitativo di 15 757 tonnellate (15) esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

    (36)

    Come indicato al considerando 16, in ultima analisi nessun esportatore/produttore della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, applicherà l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC.

    (37)

    Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC sono state pertanto elaborate in base ai dati disponibili, segnatamente le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Eurostat, Global Trade Atlas (GTA) (16)).

    3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

    (38)

    Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta che evidenziavano, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (39)

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC»). Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

    (40)

    Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì indicato che il Messico poteva essere un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

    (41)

    Il 5 dicembre 2023 la Commissione, con una nota sui fattori produttivi, ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Messico come paese rappresentativo. Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro ed energia, impiegati nella produzione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile. Essa ha inoltre comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le SGAV e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Tenaris, un produttore messicano del prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame (tubi e condotte in acciaio al carbonio senza saldature).

    3.3.   Valore normale

    (42)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

    (43)

    Tuttavia a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).

    (44)

    Come ulteriormente illustrato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

    3.4.   Esistenza di distorsioni significative

    (45)

    Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore siderurgico nella Repubblica popolare cinese (17), la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

    (46)

    In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella Repubblica popolare cinese di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (18). In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore siderurgico, che produce la principale materia prima per alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di controllo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (19), ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (20). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione in atto nella Repubblica popolare cinese fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti (21). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella Repubblica popolare cinese (22). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (23), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (24).

    (47)

    Come avvenuto nelle precedenti inchieste relative al settore siderurgico nella Repubblica popolare cinese, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno o meno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della Repubblica popolare cinese, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (25) («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha tenuto conto, tra l’altro, dell’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compresi alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella Repubblica popolare cinese, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.

    (48)

    Nella domanda si asseriva che l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da interventi sostanziali del governo, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta.

    (49)

    Nella domanda si fornivano esempi di elementi indicanti l’esistenza delle distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. In particolare, facendo riferimento a una serie di fonti di informazione pubblicamente disponibili, quali la relazione, le precedenti inchieste della Commissione nel settore siderurgico, la legislazione cinese, nonché ad altre fonti, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.

    L’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente.

    L’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.

    Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato.

    A livello di controllo amministrativo generale, l’orientamento dell’economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo; inoltre le autorità cinesi competenti aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani.

    A livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali.

    Si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione.

    Il governo cinese mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati.

    (50)

    Più specificamente, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.

    Le imprese di proprietà dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia cinese. Il governo e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese di proprietà dello Stato. Il PCC non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel contesto dell’economia cinese, il che comporta una serie di vantaggi economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai fattori produttivi pertinenti, compresi i finanziamenti.

    In particolare nel settore siderurgico, le billette di acciaio sono di gran lunga il fattore produttivo principale utilizzato nella produzione di SSSPT, e il governo cinese continua a detenere un livello elevato di controllo. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato.

    In ragione dell’elevato livello di intervento pubblico nel settore siderurgico e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore, anche i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato.

    (51)

    Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.

    Il controllo e l’intervento dello Stato nei settori dell’acciaio e dei tubi sono presenti in modo diffuso. Molti dei principali produttori di SSSPT sono di proprietà dello Stato. Gli elementi di prova disponibili suggeriscono quindi che i produttori di SSSPT in Cina sono soggetti al medesimo tipo di proprietà, controllo od orientamento o supervisione in termini di politiche da parte del governo cinese e di conseguenza non operano conformemente al mercato: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato, in termini di produzione, e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private, in termini di capacità. La presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi.

    Lo Stato cinese può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese.

    Nel settore siderurgico, le billette di acciaio costituiscono il principale fattore produttivo utilizzato nella produzione di SSPT; molti dei principali produttori di SSSPT sono di proprietà dello Stato. Ad esempio, uno dei principali produttori cinesi di tubi in acciaio senza saldature, Tianjin Pipe Corporation (TPCO), con sede nel comune di Tianjin nella Cina settentrionale, è un’impresa di proprietà dello Stato. Sono di dominio pubblico molte informazioni che dimostrano i legami esistenti tra i produttori cinesi di SSSPT e gli enti locali/regionali cinesi.

    I documenti pubblici dei produttori di proprietà dello Stato talvolta sottolineano il legame con lo Stato cinese. Ad esempio, nella sua relazione semestrale del 2016, Baoshan Iron & Steel (o Baosteel) ha dichiarato che la società si è impegnata a soddisfare il tredicesimo piano quinquennale regionale e ha conseguito un ampio consenso presso le amministrazioni locali in termini di condivisione delle risorse, collegamento delle industrie urbane e sviluppo del contesto ecologico (26).

    La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato.

    (52)

    Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.

    L’industria siderurgica è considerata un settore chiave dal governo cinese. Nel «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020» si dichiara che l’industria siderurgica è un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale.

    Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta.

    Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale 2019» menziona il settore siderurgico tra i settori incentivati.

    (53)

    Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.

    Il sistema fallimentare cinese non sembra essere in grado di perseguire i suoi obiettivi principali, come, ad esempio, la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori.

    Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Con l’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso obiettivi politici specifici, tra cui l’attuazione di piani economici.

    (54)

    Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.

    In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, in quanto i diritti di organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva.

    Il settore siderurgico in Cina subisce quindi chiaramente gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella fabbricazione del prodotto in esame) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o a fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina).

    (55)

    Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.

    L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a distorsioni. Il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali che, per concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato.

    I segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti.

    Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato, anche all’interno dell’industria cinese degli SSSPT.

    (56)

    Il richiedente ha inoltre sottolineato che, quando i produttori di SSSPT acquistano fattori produttivi, i prezzi sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli SSSPT, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime [evoluzione del prezzo del nichel], energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale.

    (57)

    In conclusione, nella domanda si sosteneva che esistono numerosi e convincenti elementi di prova prima facie del fatto che l’industria cinese degli SSSPT sia oggetto di interventi da parte del governo della RPC che hanno condotto a distorsioni significative. Si asseriva quindi che l’esistenza di tali distorsioni significative giustifica la determinazione del valore normale e del margine di dumping sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (58)

    La Commissione ha valutato se fosse opportuno o meno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della Repubblica popolare cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella Repubblica popolare cinese.

    (59)

    La Commissione ha constatato che il mercato degli SSSPT nella Repubblica popolare cinese è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione, in quanto il controllo e l’intervento dello Stato nei settori dell’acciaio e dei tubi sono presenti in modo diffuso. Molti dei principali produttori di SSSPT sono di proprietà dello Stato. Gli elementi di prova disponibili suggeriscono quindi che i produttori di SSSPT in Cina sono soggetti al medesimo tipo di proprietà, controllo, supervisione strategica od orientamento da parte del governo cinese e di conseguenza non operano conformemente al mercato.

    (60)

    Per quanto riguarda la possibilità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l’inchiesta ha accertato l’esistenza di una serie di legami personali tra i produttori di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della RPC e il PCC: ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baoshan Iron and Steel (27) è anche segretario del comitato di partito; il presidente del consiglio di amministrazione di Anhui Jinan Steel (28) è anche segretario del comitato di partito; il direttore generale di Baofeng Steel Group (29) è anche segretario del comitato di partito. Pertanto il governo della RPC è effettivamente in grado di interferire con i prezzi e i costi nel settore industriale in questione.

    (61)

    Inoltre nel settore dei tubi e delle condotte senza saldature in acciaio inossidabile sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha individuato una serie di documenti attestanti che il prodotto oggetto del riesame beneficia di orientamenti e interventi governativi nel settore siderurgico, dato che l’industria dei tubi e delle condotte senza saldature in acciaio inossidabile rappresenta uno dei suoi sottosettori.

    (62)

    L’industria siderurgica continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC (30). Ciò trova conferma in numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale (31). Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell’economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) o la trasformazione digitale (32). Inoltre il piano di lavoro sulla crescita stabile dell’industria siderurgica dimostra la centralità del settore per le autorità cinesi nel contesto generale dell’orientamento dell’economia cinese da parte del governo della RPC: «[s]ostenere le imprese siderurgiche nell’adeguarsi alla necessità di nuove infrastrutture, nuovi interventi di urbanizzazione, rilancio rurale e industrie emergenti, realizzare i principali progetti di ingegneria relativi al quattordicesimo piano quinquennale in diverse regioni e adoperarsi per garantire l’offerta di acciaio. Stabilire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra l’industria dell’acciaio e i principali settori utilizzatori, quali costruzioni navali, trasporti, edilizia, energia, automobili, elettrodomestici, macchine agricole e attrezzature pesanti, svolgere attività per agganciare la domanda alla produzione ed espandere attivamente i campi di applicazione dell’acciaio» (33).

    (63)

    Per quanto riguarda inoltre il minerale di ferro, una materia prima utilizzata per la produzione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, secondo il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime lo Stato prevede di «sviluppare razionalmente le risorse minerarie nazionali, rafforzare l’esplorazione del minerale di ferro […], attuare politiche fiscali preferenziali, incoraggiare l’adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la produzione di rifiuti solidi minerari »  (34), determinando la creazione di un sistema per le riserve di produzione di minerale di ferro e di terreni minerali che «diventerà una misura importante per stabilizzare il prezzo di mercato del minerale di ferro e garantire la sicurezza della catena industriale» (35). In province come l’Hebei le autorità prevedono per il settore quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni» (36). In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

    (64)

    La Commissione ha riscontrato un’applicazione discriminatoria e inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale, in particolare per quanto riguarda i terreni, nella Repubblica popolare cinese.

    (65)

    I tubi e le condotte senza saldature in acciaio inossidabile sono influenzati anche dalle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche ai considerando 56 e 57. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella Repubblica popolare cinese) (37).

    (66)

    Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore dei tubi e delle condotte senza saldature in acciaio inossidabile non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche ai considerando da 46 a 58. Il summenzionato piano di lavoro sulla crescita stabile (cfr. considerando 46) esemplifica molto bene anche questo tipo di intervento pubblico: «incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell’acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell’assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese». Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

    (67)

    La Commissione rammenta infine che per fabbricare alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

    (68)

    Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita applicati sul mercato interno di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Repubblica popolare cinese. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella Repubblica popolare cinese combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

    (69)

    In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, in quanto sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione in appresso.

    3.4.1.   Paese rappresentativo

    3.4.1.1.   Osservazioni generali

    (70)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

    un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (38);

    la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese (39);

    la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

    qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

    (71)

    Come indicato al considerando 41, il 5 dicembre 2023 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota sui fattori produttivi»). La nota descriveva i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informava le parti interessate dell’intenzione di considerare il Messico un paese rappresentativo appropriato.

    (72)

    In linea con i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato il Messico quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Il Messico è classificato dalla Banca mondiale come paese a «reddito medio alto» in termini di reddito nazionale lordo. Il Messico è stato inoltre identificato come paese in cui è fabbricato il prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame e in cui erano prontamente disponibili i dati pertinenti.

    (73)

    Infine, data la mancanza di collaborazione e avendo stabilito che il Messico era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

    3.4.1.2.   Conclusioni

    (74)

    In mancanza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che il Messico soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto il Messico come paese rappresentativo appropriato.

    3.4.2.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

    (75)

    Nella nota sulle fonti pertinenti da utilizzare per la determinazione del valore normale, la Commissione ha spiegato che, data l’assenza di collaborazione, doveva basarsi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazione in base ai criteri pertinenti indicati nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, compresi i dati del Global Trade Atlas (GTA), per stabilire i costi esenti da distorsioni dei fattori produttivi. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale relativi al periodo dell’inchiesta di riesame applicabili in Messico, praticati da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica in Messico, la Comision Federal de Electricidad (40), il prezzo di riferimento del gas in Messico per il periodo dell’inchiesta di riesame pubblicato dalla Comision Reguladora de Energia (41) e i dati pubblicamente disponibili dell’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (42), pubblicati dal governo messicano e riguardanti il periodo dell’inchiesta di riesame.

    (76)

    La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi diretti di fabbricazione sulla base dei dati relativi ai produttori dell’Unione trasmessi dal richiedente, che ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo.

    (77)

    Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha indicato che per il Messico, il paese in cui era fabbricato il prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame (43), ha individuato la società Tenaris come produttore. I tubi e le condotte in acciaio al carbonio senza saldature sono prodotti in Messico in quantità significative e presumibilmente mediante un processo produttivo analogo. Occorre inoltre osservare che la produzione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile è stata trasferita da Tenaris Japan a Tenaris Mexico nel 2022. In Messico quindi, in una parte del periodo dell’inchiesta di riesame, ha avuto luogo una certa produzione del prodotto oggetto del riesame, ma non per attività commerciali.

    (78)

    Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che il Messico poteva essere utilizzato come paese rappresentativo appropriato, in quanto le sue importazioni dei principali fattori produttivi (lingotti e profilati cavi) non erano sostanzialmente influenzate dalle importazioni dalla RPC o da uno dei paesi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (44).

    (79)

    Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Messico come paese rappresentativo appropriato e la società Tenaris Mexico (Tenaris Tamsa), a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

    (80)

    Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Messico come paese rappresentativo e di Tenaris come produttore nel paese rappresentativo.

    (81)

    Il 19 dicembre 2023 BSS ha presentato osservazioni, sostenendo che il Messico non era un paese rappresentativo appropriato, in quanto sul suo territorio non ha avuto luogo alcuna produzione di SSSPT durante il PIR. BSS ha asserito che la Commissione non ha preso in considerazione altri possibili paesi rappresentativi, argomentando che il mercato messicano non è un mercato aperto, che le esportazioni messicane di tubi in acciaio inossidabile senza saldature sono soggette a misure antidumping negli Stati Uniti e che non esistevano dati rappresentativi e affidabili in Messico. La società ha inoltre sostenuto che la Thailandia e l’India sarebbero paesi maggiormente rappresentativi. BSS ha affermato che i quantitativi delle importazioni, corrispondenti a sole 2 tonnellate di lingotti e a sole 2 000 tonnellate di profilati cavi, non sono rappresentativi. BSS ha inoltre sostenuto che Tenaris Global non era una fonte adeguata per la determinazione delle SGAV e dei profitti. Tenaris Global, costituita in Lussemburgo, è una società di partecipazione che integra dati provenienti da paesi sviluppati e in via di sviluppo. Qualora la Commissione utilizzasse tali dati, non si applicherebbe la condizione essenziale secondo cui è necessario utilizzare dati provenienti da un paese a reddito medio-alto.

    (82)

    Per selezionare il paese rappresentativo la Commissione si è basata sulla produzione in Messico di tubi in acciaio al carbonio senza saldature, un prodotto appartenente alla stessa categoria generale degli SSSPT, in quanto durante il PIR non ha avuto luogo alcuna produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in un paese a reddito medio-alto. La Commissione ha riscontrato che la Thailandia non produce SSSPT e che l’India non rientra nella stessa categoria di sviluppo economico (reddito medio-alto) della RPC.

    (83)

    La Commissione ha ritenuto che l’Argentina potesse rappresentare un’alternativa, ma ha riscontrato che i dati pertinenti non erano prontamente disponibili.

    (84)

    La Commissione ha constatato che in Messico non esistono misure antidumping sui fattori produttivi per la fabbricazione di tubi in acciaio inossidabile, ossia lingotti o billette. I casi antidumping menzionati da BSS non hanno pertanto alcun impatto diretto sul valore normale costruito. Per quanto riguarda l’impatto indiretto, il mercato dell’acciaio è influenzato dalle misure di difesa commerciale in quasi tutti i paesi produttori, compresa l’UE. La mera esistenza di tali misure non dovrebbe costituire un motivo per escludere il paese dai possibili paesi rappresentativi presi in considerazione dalla Commissione.

    (85)

    La Commissione ha stabilito che le suddette misure statunitensi non hanno alcuna incidenza diretta sul valore normale costruito. L’incidenza indiretta, ossia un possibile effetto sulla redditività della società (la vendita a prezzi di dumping sul mercato statunitense può comportare un profitto inferiore/l’assenza di profitto), è in realtà favorevole per i produttori esportatori cinesi, in quanto riduce il margine di profitto aggiunto al costo di produzione.

    (86)

    Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha riconosciuto che le importazioni di lingotti in acciaio inossidabile in Messico sono modeste. La Commissione ha tuttavia ritenuto che il loro prezzo fosse rappresentativo, anche perché BSS non ha fornito alcun elemento di prova del motivo per cui i prezzi all’importazione non dovrebbero esserlo.

    (87)

    BSS ha dichiarato che, in Thailandia, TSP Precision Steel Tube Manufacturing (Thailand) CO., LTD. («TSP») produce SSSPT e Tubacex Awaji produce accessori in acciaio inossidabile. In India BSS ha individuato un gran numero di produttori e ha asserito che nel riesame in previsione della scadenza relativo ai cavi di molibdeno la Commissione ha utilizzato l’India come paese rappresentativo nonostante si trattasse di un paese a reddito medio-basso (45).

    (88)

    La Commissione ha constatato che BSS non ha presentato alcun elemento di prova del fatto che TSP producesse tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile. Inoltre dall’inchiesta non è emerso che TSP fabbricasse prodotti in acciaio inossidabile. Gli accessori per tubi prodotti da Tubacex Awaji non potevano essere considerati come appartenenti alla stessa categoria generale di prodotti in cui rientrano i tubi e le condotte in acciaio inossidabile. Il processo produttivo è estremamente diverso: gli accessori di grande diametro sono fabbricati a partire da lamiere in acciaio anziché da tubi in acciaio e per la produzione è utilizzato un metodo specifico di bombatura idraulica. La decisione di utilizzare l’India come paese rappresentativo nel riesame in previsione della scadenza relativo ai cavi di molibdeno ha rappresentato un caso eccezionale, come specificamente indicato nel regolamento (46). Ciò non può pertanto costituire un precedente per sostenere che anche in questo caso l’India dovrebbe essere presa in considerazione.

    (89)

    BSS ha inoltre sostenuto che Tenaris Global non era una fonte adeguata per la determinazione delle SGAV e dei profitti. La Commissione ha constatato che, nei conti di Tenaris Global, non era possibile isolare i dati relativi alla fabbricazione di tubi senza saldature in acciaio inossidabile in Messico. Il gruppo Tenaris tuttavia continua a essere uno dei più importanti produttori di tubi e condotte al mondo. I suoi conti finanziari sono sottoposti a revisione contabile e sono accessibili al pubblico. Nell’ambito dei conti pubblicati di qualsiasi società, le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti non possono essere imputati solo alla produzione di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, in quanto, di norma, queste società producono utilizzando acciaio di qualità diverse e spesso fabbricano anche tubi saldati. Tenaris produce tubi e condotte in America latina, negli Stati Uniti, in Africa occidentale, Cina, Australia, nell’UE e in Medio Oriente. I dati relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti, pur non essendo chiaramente specifici solo per il Messico, forniscono una sezione trasversale rappresentativa dell’industria.

    (90)

    Per i motivi esposti ai considerando da 81 a 88, le argomentazioni di BSS sono state respinte.

    (91)

    Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Messico ha soddisfatto i criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

    3.4.3.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

    3.4.3.1.   Fattori produttivi

    (92)

    Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e dopo aver analizzato le osservazioni delle parti interessate, comprese quelle di BSS, la Commissione ha stabilito che il processo di produzione iniziava dai lingotti in acciaio inossidabile o, più a valle, da profilati cavi o tubi madre in acciaio inossidabile (47). In considerazione di quanto precede, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    Tabella 1

    Fattori produttivi di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile

    Fattori produttivi

    Codice SA

    Fonte dei dati

    Unità di misura

    Materie prime

     

     

     

    Lingotti in acciaio inossidabile (billette)

    72181000 00

    Global Trade Atlas (GTA) (48) .

    Tonnellate

    Energia

     

     

     

    Energia elettrica

    n/d

    Comissión Federal de Electricidad (49)

    KwH

    Gas naturale

    n/d

    Comissión Reguladora de Energía (50)

    KwH

    Lavoro (manodopera)

     

     

     

    Costo del lavoro diretto

    n/d

    Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (51)

    EUR/ora

    3.4.3.2.   Materie prime

    (93)

    Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 75 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni nel paese rappresentativo dalla RPC e dai paesi che non sono membri dell’OMC, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

    (94)

    Di norma, tali prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione della risultanza di cui alla sezione 3.4, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha tuttavia deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

    3.4.3.3.   Lavoro (manodopera)

    (95)

    La Commissione ha utilizzato gli ultimi dati pubblicamente disponibili dell’Instituto Nacional de Estadística y Geografía pubblicati dal governo messicano e relativi al PIR. Il costo orario medio del lavoro applicabile nel settore della produzione di tubi e condotte ammonta a 5,25 EUR/ora.

    (96)

    Nelle sue osservazioni relative alla nota sui fattori produttivi, BSS ha sostenuto che la Commissione ha scelto una remunerazione a livello dell’intera società per la determinazione del costo del lavoro, mentre si dovrebbero utilizzare solo le retribuzioni connesse alla produzione. La Commissione ha concordato con tale argomentazione e, ai fini del calcolo, ha utilizzato il dato ricavato per le retribuzioni connesse alla produzione.

    3.4.3.4.   Energia elettrica

    (97)

    La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale relativi al periodo dell’inchiesta di riesame applicabili in Messico, praticati da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del paese: la Comision Federal de Electricidad. Dalle informazioni si è ricavato un prezzo industriale medio nel PIR pari a 0,0640 EUR/kWh.

    3.4.3.5.   Gas naturale

    (98)

    Per determinare il prezzo del gas naturale fornito agli utilizzatori industriali, la Commissione ha utilizzato il prezzo di riferimento del gas in Messico nel periodo dell’inchiesta di riesame, pubblicato dalla Comision Reguladora de Energia. Il costo unitario applicabile è stimato a 0,0209 EUR/kWh.

    3.4.3.6.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

    (99)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

    (100)

    La Commissione ha individuato Tenaris Mexico (Tenaris Tamsa) quale produttore del prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame (tubi e condotte in acciaio al carbonio senza saldature) in Messico. I dati finanziari relativi a Tenaris Mexico sono disponibili. I suoi rendiconti finanziari sono integrati nei dati finanziari di Tenaris Global. Tenaris Global ha acquisito la proprietà di Tenaris Mexico dopo aver acquistato il produttore Tubos de Acero de Mexico, SA (TAMSA). Tenaris Global è una società di partecipazione che svolge le proprie attività tramite società controllate. Tenaris è uno dei principali fabbricanti e fornitori a livello mondiale di tubi in acciaio e relativi servizi per l’industria energetica mondiale e altre applicazioni industriali, e svolge attività industriali nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente, in Asia e in Africa. Sebbene le sue attività riguardino principalmente l’industria del petrolio e del gas, Tenaris Global fornisce anche tubi e componenti tubolari per applicazioni non energetiche. La Commissione ha ritenuto che, nel caso di specie, l’uso dei dati consolidati di Tenaris Global fosse appropriato, in assenza di dati finanziari più dettagliati riguardanti unicamente Tenaris e/o il prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame. Tenaris Global produce prevalentemente tubi in acciaio, pertanto i suoi dati sono stati considerati rappresentativi del settore e del prodotto oggetto del riesame.

    (101)

    Sulla base dei dati forniti dai produttori dell’Unione nella domanda e durante la successiva inchiesta, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale del lavoro e della produzione. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda del modello prodotto.

    3.4.4.   Calcolo del valore normale

    (102)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    (103)

    La Commissione ha determinato innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) per la produzione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile.

    (104)

    Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda e durante la successiva inchiesta. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base ai rendiconti finanziari di Tenaris Global in relazione al PIR, riportati nei bilanci certificati della società (52). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

    le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 13,52 % dei costi diretti di produzione, utilizzando billette;

    le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 23 % del costo delle vendite di Tenaris Global; e

    i profitti realizzati da Tenaris Global, pari al 42 % del costo delle vendite, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni.

    (105)

    Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    3.4.5.   Persistenza del dumping

    (106)

    In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha utilizzato informazioni statistiche (banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6) per determinare i prezzi all’esportazione. Dal confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale è risultata l’esistenza di un margine di dumping significativo. Anche se non si aggiungesse alcun profitto al valore normale, stabilito con il metodo di cui sopra, il dumping sarebbe significativo.

    3.4.6.   Rischio della persistenza del dumping

    (107)

    La Commissione ha inoltre esaminato se sussistesse il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. A tal fine sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

    3.4.6.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

    (108)

    In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la Commissione ha basato le sue risultanze in merito alla capacità dei produttori esportatori cinesi sui dati disponibili e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nonché su altre fonti disponibili.

    (109)

    L’industria dei tubi senza saldature della RPC è la più grande al mondo, con una capacità produttiva totale pari al consumo mondiale. Nello specifico, per quanto riguarda i tubi e le condotte senza saldature in acciaio inossidabile, nel periodo dell’inchiesta di riesame i sette maggiori produttori cinesi disponevano di quasi 100 000 tonnellate di capacità inutilizzate, pari approssimativamente alle dimensioni del mercato dell’Unione (53).

    (110)

    Su tale base, è probabile che i produttori cinesi disporranno di ampie capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure, possono indirizzare verso il mercato dell’Unione in grandi quantità a prezzi di dumping.

    3.4.6.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

    (111)

    Il mercato dell’UE continua a essere una destinazione molto attraente per le importazioni di SSSPT: vanta un livello medio dei prezzi elevato, i clienti provvedono notoriamente ad effettuare correttamente i pagamenti, sono presenti impianti di stoccaggio e distribuzione adeguati e l’UE registra un elevato livello di consumo industriale. Inoltre la Cina è soggetta a un dazio antidumping del 25 % negli USA, un mercato importante, e dal settembre 2022 a nuove misure antidumping in India. Gli Stati Uniti e l’India erano le due principali destinazioni di esportazione per gli esportatori cinesi.

    (112)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mercato dell’Unione rappresenta una destinazione attraente per la capacità inutilizzata presente nella RPC, in caso di abrogazione delle misure antidumping, e che le misure di salvaguardia attualmente in vigore nell’Unione lascerebbero spazio sufficiente per un aumento significativo delle importazioni di SSSPT originari della Cina, dal momento che nel periodo dell’inchiesta di riesame è stato utilizzato solo il 56 % del contingente tariffario.

    3.4.6.3.   Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

    (113)

    Alla luce delle risultanze sul dumping, sulle capacità inutilizzate e sull’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e di prezzi, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, sussiste il rischio della persistenza del dumping.

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

    (114)

    Secondo il richiedente, durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da sette produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (115)

    La produzione totale dell’Unione del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata calcolata a circa 68 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte verificate al questionario e le risposte al questionario sui macroindicatori fornite dall’ESTA. Come indicato al considerando 11, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 46 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

    4.2.   Consumo dell’Unione

    (116)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi i) sul volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione in base ai dati forniti dal richiedente, e ii) sulle importazioni da paesi terzi in base alla banca dati di Eurostat.

    (117)

    Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Consumo dell’Unione (in tonnellate)

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Consumo dell’Unione

    101 694

    77 128

    82 003

    92 105

    Indice

    100

    76

    81

    91

    Fonte: Eurostat, risposta dell’ESTA al questionario sui macroindicatori.

    (118)

    Nel 2020 il consumo totale dell’Unione è diminuito drasticamente, del 24 %, a causa di un crollo della domanda causato dalla pandemia di COVID-19, per poi aumentare leggermente del 5 % nel corso del 2021. Questo lieve aumento è stato seguito da un buon recupero durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sostenuto dalla ripresa della domanda di SSSPT, sebbene il consumo fosse ancora del 9 % inferiore rispetto al livello del 2019.

    4.3.   Importazioni dal paese interessato

    4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

    (119)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 2.

    (120)

    Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Volume delle importazioni (in tonnellate), quota di mercato e prezzi (EUR/tonnellata)

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Volume delle importazioni dalla RPC

    4 535

    3 896

    5 461

    5 633

    Indice

    100

    86

    120

    124

    Prezzi all’importazione dalla RPC

    3 843

    3 536

    4 193

    5 894

    Indice

    100

    92

    109

    153

    Quota di mercato della RPC

    4  %

    5  %

    7  %

    6  %

    Indice

    100

    113

    149

    137

    Fonte: Eurostat, risposta dell’ESTA al questionario sui macroindicatori.

    (121)

    All’inizio del periodo in esame, dal 2019 al 2020, i produttori esportatori cinesi hanno registrato un calo del 14 % del volume delle vendite sul mercato dell’Unione, a seguito della riduzione del consumo dell’Unione nello stesso periodo. A tale calo ha fatto seguito un forte aumento nel 2021 e durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il che ha comportato un aumento complessivo del 24 % del volume delle vendite sul mercato dell’Unione nel periodo in esame.

    (122)

    Nonostante le misure antidumping in vigore, i produttori esportatori cinesi sono stati in grado non solo di mantenere ma anche di aumentare la loro quota di mercato nel periodo in esame, passando dal 4 % nel 2019 al 6 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale aumento si è verificato in concomitanza con la diminuzione del 9 % del consumo dell’Unione nello stesso periodo, come indicato al considerando 118.

    4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

    (123)

    In assenza di collaborazione da parte della Cina, la Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati statistici di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato calcolato a partire dalla stessa fonte.

    (124)

    Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati significativamente, nella misura del 53 %. Tuttavia tali prezzi sono rimasti costantemente ben al di sotto dei prezzi delle importazioni nell’Unione da altri paesi terzi, come indicato al considerando 128, e persino ulteriormente al di sotto dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nel periodo in esame, come indicato al considerando 148.

    (125)

    Dato che si sono dovuti utilizzare dati statistici, è stato possibile stabilire solo un prezzo medio per tonnellata per un’ampia varietà di tipi di prodotto.

    (126)

    Il prezzo delle esportazioni cinesi così determinato è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi di vendita durante il periodo dell’inchiesta di riesame, praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nel mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica.

    (127)

    Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È risultato che, in media, i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione erano inferiori del 51 % circa rispetto ai prezzi medi dell’industria dell’Unione.

    (128)

    Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Importazioni da paesi terzi

    Paese

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC

    Volume (in tonnellate)

    54 846

    44 527

    51 922

    40 649

     

    Indice

    100

    81

    95

    74

     

    Quota di mercato

    54  %

    58  %

    63  %

    44  %

     

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

    7 070

    6 651

    7 052

    9 864

     

    Indice

    100

    94

    100

    140

    India

    Volume (in tonnellate)

    23 715

    16 773

    21 263

    22 656

     

    Quota di mercato

    23  %

    22  %

    26  %

    25  %

     

    Prezzo medio

    5 837

    5 561

    5 606

    8 255

    Ucraina

    Volume (in tonnellate)

    14 425

    13 710

    14 202

    6 779

     

    Quota di mercato

    14  %

    18  %

    17  %

    7  %

     

    Prezzo medio

    7 102

    7 328

    7 704

    12 267

    Fonte: Eurostat.

    (129)

    Nel 2019 le importazioni di SSSPT da paesi terzi diversi dalla Cina rappresentavano una quota di mercato del 54 %, di cui quasi la metà proveniva dall’India. Le importazioni da paesi terzi, esclusa la Cina, sono diminuite durante il periodo in esame e hanno rappresentato circa il 44 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. I prezzi medi di tali importazioni sono stati inferiori ai prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione durante tutto il periodo in esame.

    4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    4.4.1.   Osservazioni generali

    (130)

    L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

    (131)

    Come indicato al considerando 11, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

    (132)

    Ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dall’ESTA. I dati si riferiscono a tutti i produttori noti dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

    (133)

    Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, scorte, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    (134)

    Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

    4.4.2.   Indicatori macroeconomici

    4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (135)

    Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Volume di produzione (in tonnellate)

    75 741

    63 271

    53 745

    67 905

    Indice

    100

    84

    71

    90

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    148 344

    146 184

    135 184

    135 184

    Indice

    100

    99

    91

    91

    Utilizzo degli impianti

    51  %

    43  %

    40  %

    50  %

    Indice

    100

    85

    78

    98

    Fonte: risposta dell’ESTA al questionario sui macroindicatori.

    (136)

    Il volume di produzione dell’industria dell’Unione ha seguito un andamento analogo a quello del consumo totale dell’Unione, iniziando con un calo significativo nel 2020, seguito da un recupero dovuto alla ripresa della domanda di SSSPT durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il che si è comunque tradotto in un calo complessivo del 10 % durante il periodo in esame.

    (137)

    La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è diminuita del 9 % durante il periodo in esame. Nonostante la riduzione della capacità produttiva, anche l’utilizzo degli impianti ha seguito un andamento negativo ed è diminuito del 2 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame. La riduzione nell’utilizzo della produzione è stata causata da un rallentamento della produzione verificatosi all’inizio della pandemia, attribuibile a una contrazione della domanda. La sostanziale riduzione della produzione si è verificata, in particolare nei primi mesi del 2021, principalmente a causa della crisi sanitaria in atto in quel periodo ed è stata ulteriormente aggravata da un conseguente sciopero dei lavoratori che ha avuto luogo presso una delle entità interessate. L’industria dell’Unione ha scelto strategicamente di mantenere una capacità inferiore per ottenere un sovrapprezzo più elevato, dato che ci si attendeva il persistere di una domanda di mercato ridotta.

    4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (138)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate)

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Volume delle vendite sul mercato dell’Unione

    47 050

    33 863

    29 648

    48 994

    Indice

    100

    72

    63

    104

    Quota di mercato

    42  %

    37  %

    30  %

    50  %

    Indice

    100

    89

    72

    120

    Fonte: risposta dell’ESTA al questionario sui macroindicatori.

    (139)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha seguito l’andamento del consumo dell’Unione. Ha registrato una notevole diminuzione tra il 2019 e il 2021 per i motivi illustrati al considerando 118, cui ha fatto seguito una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame, traducendosi in un aumento complessivo del 4 % nel periodo in esame.

    (140)

    Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di consumo dell’Unione è diminuita dal 2019 al 2021, passando dal 42 % al 30 %, per poi aumentare di 20 punti percentuali, salendo al 50 %, tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Come indicato al considerando 128, tale aumento è stato attribuito al fatto che la quota di mercato delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina è diminuita del 10 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

    4.4.2.3.   Crescita

    (141)

    Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione non ha registrato alcuna crescita della produzione o delle vendite. Questa mancanza di crescita può essere compresa alla luce del più ampio panorama economico mondiale, dove risulta particolarmente evidente la decelerazione della crescita del PIL mondiale al 2,6 % nel 2019, che ha raggiunto il livello più basso dal 2009. Questa recessione economica, iniziata prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19, è infine sfociata in una recessione globale nel 2020.

    (142)

    Nel settore specifico dei tubi senza saldature, diversi fattori hanno contribuito alle problematiche dell’industria. In particolare, la transizione energetica verde in corso ha inciso negativamente sulla domanda di SSSPT da parte dell’industria del petrolio e del gas, che è rimasta un’importante fonte di domanda per i produttori dell’Unione. Si è altresì registrata una riduzione dei livelli di investimento, aggravando le difficoltà del settore. Inoltre l’aumento delle importazioni di tubi senza saldature nell’UE nel 2019 ha ulteriormente aggravato la situazione, ripercuotendosi negativamente sulla redditività del settore.

    4.4.2.4.   Occupazione e produttività

    (143)

    Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Occupazione e produttività

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Numero di dipendenti

    2 520

    2 332

    2 085

    2 266

    Indice

    100

    93

    83

    90

    Produttività (in tonnellate/dipendente)

    30

    27

    26

    30

    Indice

    100

    90

    86

    100

    Fonte: risposta dell’ESTA al questionario sui macroindicatori.

    (144)

    Tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame vi era una notevole correlazione tra il numero di dipendenti coinvolti nella produzione del prodotto oggetto del riesame e il volume della produzione dell’Unione. Durante questo periodo si è registrata una riduzione significativa del numero di dipendenti, che è stata particolarmente evidente dal 2019 al 2021. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame si è tuttavia osservata una lieve ripresa. Di conseguenza, nel periodo in esame si è registrato un calo complessivo del 10 % del numero di dipendenti impiegati nella produzione.

    (145)

    La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per addetto, nel complesso si è mantenuta stabile durante il periodo in esame.

    4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (146)

    Le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come illustrato al considerando 106. Il volume significativo di SSSPT a basso prezzo esportati nell’Unione dai produttori cinesi ha inciso negativamente sui risultati dell’industria dell’Unione in termini di competitività e redditività, in quanto i prezzi erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

    (147)

    Durante il periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC è stato tuttavia notevolmente inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale, come illustrato al considerando 35. Sulla base di tale analisi si può dedurre che l’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione è stata di fatto più significativa durante il periodo in esame.

    4.4.3.   Indicatori microeconomici

    4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (148)

    Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita applicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione agli acquirenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione

    9 184

    9 363

    9 882

    12 166

    Indice

    100

    105

    108

    132

    Costo unitario di produzione

    9 164

    10 155

    9 632

    11 610

    Indice

    100

    111

    105

    127

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (149)

    I prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione sono aumentati gradualmente dell’8 % tra il 2019 e il 2021, per poi aumentare considerevolmente del 32 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2019. L’andamento dei prezzi di vendita unitari durante il periodo in esame è stato influenzato dalle gravi perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19, dagli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia e da un aumento della domanda.

    (150)

    Come indicato al considerando 149, il costo unitario di produzione ha seguito un andamento analogo a quello del prezzo di vendita. Tra il 2019 e il 2021 il costo di produzione è leggermente aumentato del 5 % e nell’intero periodo in esame i costi di produzione sono aumentati del 27 %. L’aumento del costo unitario di produzione nel periodo dell’inchiesta di riesame è stato causato da forti aumenti dei prezzi dell’energia e delle materie prime, dovuti a una ripresa della domanda mondiale in seguito alla pandemia di COVID-19 e all’aggressione militare in Ucraina.

    4.4.3.2.   Costo del lavoro

    (151)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR/ETP)

    66 702

    70 262

    66 034

    74 768

    Indice

    100

    105

    99

    112

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (152)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 12 %. Come indicato al considerando 143, il numero di dipendenti nel periodo dell’inchiesta di riesame è diminuito, mentre il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato rispetto al 2019.

    4.4.3.3.   Scorte

    (153)

    Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Scorte

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Scorte finali (in tonnellate)

    13 790

    12 772

    15 062

    13 957

    Indice

    100

    93

    109

    101

    Scorte finali in percentuale della produzione

    18  %

    20  %

    28  %

    21  %

    Indice

    100

    111

    154

    113

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (154)

    Nel periodo in esame le scorte di SSSPT dell’industria dell’Unione sono rimaste stabili, registrando un picco nel 2021 per poi tornare ai livelli del 2019 nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tale tendenza è stata attribuita agli effetti della pandemia di COVID-19, cui ha fatto seguito una ripresa della domanda dei consumatori nel periodo dell’inchiesta di riesame.

    4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (155)

    Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Redditività delle vendite nel mercato dell’Unione (in % del fatturato delle vendite)

    5,2

    – 9,2

    – 0,5

    7,4

    Indice

    100

    - 177

    -9

    142

    Flusso di cassa (in EUR)

    28 940 440

    10 725 817

    18 187 297

    28 095 547

    Indice

    100

    -37

    -63

    97

    Investimenti (in EUR)

    27 124 666

    21 940 828

    14 858 909

    18 895 783

    Indice

    100

    81

    55

    70

    Utile sul capitale investito (%)

    1,6

    –7,5

    –3,2

    5,9

    Indice

    100

    -472

    -205

    374

    Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (156)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.

    (157)

    Dal 2019 al 2021 l’industria è passata dall’essere redditizia a registrare perdite a causa della pandemia di COVID-19, unitamente a un sciopero di nove mesi che ha avuto luogo presso uno dei maggiori produttori. Nel 2021, nel pieno della pandemia, la redditività ha toccato il livello più basso, ossia -9 %. I profitti hanno tuttavia registrato una ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo il 7 % alla fine del periodo in esame.

    (158)

    Il flusso di cassa netto ha seguito un andamento analogo a quello della redditività: una drastica flessione nel periodo 2019-2021, seguita da una forte ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame.

    (159)

    Tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti sono diminuiti del 30 %. In generale, gli investimenti erano mirati a migliorare la qualità e l’ecosostenibilità della produzione.

    (160)

    L’utile sul capitale investito (ROI) è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito ha subito notevoli fluttuazioni nel periodo in esame. Dal 2019 al 2021 ha registrato un forte calo, seguito da una netta ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame, fino a raggiungere un livello di 4 punti percentuali al di sopra del punto di partenza del periodo in esame nel 2019.

    (161)

    La capacità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di ottenere capitali è rimasta invariata durante il periodo in esame, caratterizzato da una ripresa dalla pandemia.

    4.5.   Conclusioni sul pregiudizio

    (162)

    Le misure in vigore hanno garantito la protezione dell’industria dell’Unione, consentendole di aumentare la propria quota di mercato, aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi e raggiungere un livello redditizio e un utile positivo sul capitale investito alla fine del periodo in esame.

    (163)

    Tuttavia l’industria dell’Unione è rimasta vulnerabile, come dimostrato dal calo della produzione, della capacità produttiva e, nonostante quest’ultimo aspetto, anche dal calo dell’utilizzo degli impianti.

    (164)

    Inoltre, nonostante le misure in vigore, gli esportatori cinesi hanno continuato a esportare il prodotto in esame in volumi crescenti (del 24 %) a prezzi di dumping durante il periodo in esame e a espandere la loro quota di mercato, che è passata dal 4 % al 6 %. I prezzi di tali importazioni sono aumentati, ma sono rimasti ben al di sotto del livello dei prezzi delle altre importazioni e persino ulteriormente al di sotto del livello dei prezzi dell’industria dell’Unione, determinando un undercutting di questi ultimi del 51 %.

    (165)

    Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (166)

    Al considerando 165 la Commissione ha espresso la conclusione che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

    (167)

    Il mercato dell’Unione, strutturalmente attraente, è un mercato aperto. La scadenza delle misure antidumping, tenuto conto del fatto che le misure di salvaguardia attualmente in vigore sono temporanee, comporterebbe probabilmente un aumento significativo delle importazioni di SSSPT dalla RPC.

    (168)

    Dall’inchiesta è risultato che l’industria dell’Unione era vulnerabile. L’inchiesta ha inoltre rivelato che l’industria dell’Unione era in fase di ristrutturazione, il che si è tradotto, tra l’altro, nel calo della capacità produttiva nel periodo in esame, al fine di ottenere un sovrapprezzo più elevato, dato che ci si attendeva il persistere di una domanda di mercato ridotta.

    (169)

    A fini comparativi, la Commissione ha determinato i prezzi indicati di seguito:

    prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione: 12 166 EUR/tonnellata (cfr. considerando 148);

    prezzo medio delle esportazioni cinesi: 5 894 EUR/tonnellata (cfr. considerando 120);

    prezzo medio delle esportazioni a livello mondiale (eccetto la Cina): 9 864 EUR/tonnellata (cfr. considerando 128);

    prezzo medio delle esportazioni indiane: 8 255 EUR/tonnellata (cfr. considerando 128);

    prezzo medio delle esportazioni ucraine: 12 267 EUR/tonnellata (cfr. considerando 128).

    (170)

    Da quanto precede è emerso chiaramente che i produttori esportatori cinesi sono stati in grado di esportare a prezzi di gran lunga inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, anche inferiori ai prezzi medi delle esportazioni indiane e ucraine.

    (171)

    La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi sarebbero in grado di esercitare una notevole pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione.

    (172)

    A tale proposito la Commissione ha ulteriormente esaminato gli elementi che seguono: la capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione, gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame e l’impatto delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

    5.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

    (173)

    Come illustrato al considerando 109, secondo il richiedente l’industria degli SSSPT della RPC è considerata di gran lunga la più importante al mondo. L’analisi di mercato contenuta nella domanda ha individuato 37 laminatoi perforatori/a passo di pellegrino cinesi e 18 presse di estrusione con capacità pari a 915 000 tonnellate. Nel periodo dell’inchiesta di riesame i sette maggiori produttori cinesi rappresentavano da soli quasi 100 000 tonnellate di capacità inutilizzate, ossia quasi l’equivalente del volume del consumo dell’Unione.

    5.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

    (174)

    Il mercato dell’Unione ha continuato a essere una destinazione molto attraente per le esportazioni di SSSPT, come dimostrano i grandi volumi di importazioni, che rappresentano quasi il 50 % della quota di mercato.

    (175)

    Inoltre la Cina si è già confrontata con misure commerciali a livello mondiale, il che ha aumentato il rischio di dirottamento delle esportazioni dalla RPC verso il mercato dell’Unione.

    (176)

    Uno dei principali mercati, gli Stati Uniti, è protetto da misure relative al prodotto oggetto del riesame, che hanno ridotto l’accesso dei produttori cinesi. Inoltre l’esistenza di misure antidumping in India, rivolte specificamente alle importazioni dalla Cina a partire dal settembre 2022, ha ulteriormente ridotto le destinazioni di esportazione per i produttori esportatori cinesi.

    5.3.   Probabili prezzi delle importazioni cinesi e impatto sull’industria dell’Unione

    (177)

    Come indicato al considerando 127, i prezzi delle esportazioni dalla RPC verso l’Unione erano inferiori di circa il 51 % rispetto ai prezzi medi dell’industria dell’Unione.

    (178)

    Poiché durante il periodo dell’inchiesta di riesame si era appena ripresa da un periodo turbolento ed economicamente difficile, compresa la pandemia di COVID-19, con perdite accumulate, l’industria dell’Unione versava ancora in una situazione di fragilità. È pertanto altamente probabile che la reiterazione di importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi dalla Cina, in volumi significativi e a prezzi inferiori a quelli dell’Unione, danneggerebbe gravemente le prestazioni dell’industria dell’Unione, in particolare per quanto concerne la produzione, i volumi delle vendite e i prezzi, la redditività e gli investimenti, con la conseguente reiterazione del pregiudizio notevole.

    5.4.   Conclusioni

    (179)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli. È quindi probabile la reiterazione un pregiudizio notevole, il che metterebbe seriamente a rischio la sostenibilità dell’industria dell’Unione.

    6.   INTERESSE DELL’UNIONE

    (180)

    A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione era basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (181)

    Sebbene le misure antidumping abbiano avuto un effetto mitigatore sul volume delle importazioni oggetto di dumping che entrano nel mercato dell’Unione, come indicato al considerando 120, l’industria dell’Unione è rimasta fragile, come confermato dall’andamento negativo registrato dagli indicatori di pregiudizio quali la produzione, la capacità produttiva, l’occupazione, il flusso di cassa e gli investimenti.

    (182)

    In caso di scadenza delle misure, vi è il rischio che l’afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato possa causare un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Si prevede che tale afflusso comporterà, tra l’altro, la perdita di quote di mercato, il calo dei prezzi di vendita dell’Unione, la diminuzione dell’utilizzo degli impianti dell’Unione e in generale un grave deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

    (183)

    La Commissione ha quindi concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

    6.1.1.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

    (184)

    La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato nella presente inchiesta fornendo una risposta al questionario. Data la mancanza di interesse dimostrato dagli utilizzatori e dagli importatori indipendenti e in assenza di indicazioni che le conclusioni cui si era giunti nelle inchieste precedenti fossero cambiate, il mantenimento delle misure non è stato considerato contrario all’interesse degli utilizzatori e degli importatori.

    6.1.2.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

    (185)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di SSSPT originari della RPC.

    7.   MISURE ANTIDUMPING

    (186)

    In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla persistenza del dumping, sulla persistenza del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di SSSPT originari della RPC.

    (187)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (188)

    Sebbene sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, la presentazione della fattura non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

    (189)

    Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

    (190)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping per le singole società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici indicati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.

    (191)

    Una società può richiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria ragione sociale. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (54) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (192)

    Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha operato in tal senso e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.

    (193)

    A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (55), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (194)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 e 7304900091) e originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

    Società

    Aliquota del dazio antidumping definitivo

    Codice addizionale TARIC

    Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

    7 1,9  %

    B120

    Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

    4 8,3  %

    B118

    Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongz

    4 8,6  %

    B119

    Società elencate nell’allegato I al presente regolamento

    5 6,9  %

     

    Tutte le altre società

    7 1,9  %

    B999

    3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

    4.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1o luglio 2009 e il 30 giugno 2010 (il periodo dell’inchiesta iniziale), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione può modificare l’allegato I al presente regolamento aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 56,9 %.

    5.   L’applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 6).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15).

    (4)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2022:241:TOC.

    (5)   GU C 80 del 3.3.2023, pag. 56.

    (6)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2658

    (7)   https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

    (8)   https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/maritime-global-trade-atlas.html

    (9)   https://orbis-r1.bvdinfo.com/version-20230919-5-0/Orbis/1/Companies/Search

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1305 della Commissione, del 25 luglio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 75).

    (11)  Ibidem: «Alla luce dell’analisi che precede, l’India è stata eccezionalmente considerata una fonte appropriata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per i costi e i prezzi esenti da distorsioni».

    (12)  Ibidem.

    (13)  Cfr. ad esempio la sentenza del 6 luglio 2022, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture e Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Commissione, T-278/20, ECLI:EU:T:2022:417, punto 70.

    (14)   GU L 336 del 20.12.2011, pag. 12, considerando 55.

    (15)  Regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d’acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 1, considerando 67).

    (16)   https://www.gtis.com/gta/

    (17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell’11 gennaio 2023 (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63), che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese (GU L 10 del 12.1.2023, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36) .

    (18)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59.

    (19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46.

    (20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 193 a 194; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese statali, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della Repubblica popolare cinese, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve predisporre le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione di partito. Risulta che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno a partire dal 2016, il PCC ha rafforzato la propria volontà di controllare le decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni commerciali all’interno delle rispettive società. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei fattori produttivi.

    (21)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52.

    (22)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53.

    (23)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54.

    (24)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55.

    (25)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it.

    (26)   http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019_2016_2e.pdf

    (27)  Cfr. https://www.baosteel.com/about/manager

    (28)  Cfr. http://www.jigang.com.cn/jgjtww/weblist.jsp?cid=8190&showtype=11

    (29)  Cfr. pag. 7 del documento https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202312211614644921_1.pdf

    (30)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e seguenti.

    (31)  Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile al seguente indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 13 dicembre 2023).

    (32)  Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime.

    (33)  Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 13 dicembre 2023).

    (34)  Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

    (35)  Cfr.: https://en.ndrc.gov.cn/news/mediarusources/202203/t20220325_1320408.html (consultato il 5 dicembre 2023).

    (36)  Cfr. il piano d’azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2, disponibile al seguente indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 13 dicembre 2023).

    (37)  Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 63, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33.

    (38)  Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

    (39)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

    (40)  Cfr. nota 10.

    (41)  Cfr. nota 11.

    (42)  Cfr. nota 12.

    (43)  In assenza di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (44)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

    (45)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1305.

    (46)   «Alla luce dell’analisi che precede, l’India è stata eccezionalmente considerata una fonte appropriata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per i costi e i prezzi esenti da distorsioni» (regolamento di esecuzione (UE) 2022/1305, considerando 68).

    (47)  I tubi madre o i profilati cavi in acciaio inossidabile sono diversi dai profilati cavi che costituiscono la maggior parte del codice SA 730449 99.

    (48)   http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

    (49)   https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/GranDemandaMTH.aspx

    (50)   https://www.cre.gob.mx/IPGN/index.html

    (51)  EMIM. Principales características, datos mensuales, nacional (inegi.org.mx )

    (52)   https://ir.tenaris.com/static-files/9516f6d6-7348-4eaa-a50b-126846e12475

    (53)  Versione consultabile della domanda di riesame, pag. 18.

    (54)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

    (55)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


    ALLEGATO

    PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA RPC CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE DURANTE L’INCHIESTA INIZIALE

    Nome

    Codice addizionale TARIC

    Baofeng Steel Group, Co. Ltd, Lishui,

    B 236

    Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Changzhou,

    B 237

    Huadi Steel Group, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 238

    Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd, Huzhou,

    B 239

    Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd, Huzhou,

    B 240

    Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Huzhou,

    B 241

    Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd, Beijing,

    B 242

    Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Jiangyin

    B 243

    Lixue Group, Co. Ltd, Ruian,

    B 244

    Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

    B 245

    Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

    B 246

    Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd, Shanghai,

    B 247

    Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd, Shanghai,

    B 248

    Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd, Shanghai,

    B 249

    Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 250

    Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 251

    Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd, Jixing,

    B 252

    Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd, Jiaxing,

    B 253

    Zhejiang Five — Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 254

    Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd, Lishui,

    B 255

    Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd, Lishui,

    B 256

    Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd, Jiaxing City,

    B 257

    Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

    B 258

    Zhejiang Jiuli Hi Tech Metals, Co. Ltd, Huzhou,

    B 259

    Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd, Lishui,

    B 260

    Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd, Xiping Town,

    B 261

    Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd, Wenzhou,

    B 262

    Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd, Lishui,

    B 263

    Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd, Xiping Town.

    B 264


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1475/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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