Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“
Dokumentas 32024R1362
Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1362 of 13 March 2024 amending Regulation (EU) 2019/287 of the European Parliament and of the Council as regards the replacement of the Annex
Regolamento delegato (UE) 2024/1362 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostituzione dell’allegato
Regolamento delegato (UE) 2024/1362 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostituzione dell’allegato
C/2024/1496
GU L, 2024/1362, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1362/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Galioja
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1362 |
17.5.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1362 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2024
che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostituzione dell’allegato
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e paesi terzi (1), in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce disposizioni per l’attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e uno o più paesi terzi. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/287 non incidono su eventuali disposizioni specifiche contenute in detti accordi commerciali, ove tali disposizioni non siano conformi al suddetto regolamento. Le disposizioni specifiche in questione contenute in alcuni accordi commerciali sono elencate nell’allegato del regolamento (UE) 2019/287. |
(2) |
L’Unione europea e la Nuova Zelanda hanno concluso un accordo di libero scambio (2) contenente alcune disposizioni sulle misure di salvaguardia bilaterali che non sono conformi al regolamento (UE) 2019/287. L’allegato di tale regolamento dovrebbe pertanto includere riferimenti a dette disposizioni. |
(3) |
Un ulteriore esame dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (3), dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (4) e dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (5) ha permesso di concludere che, al fine di garantire la certezza del diritto e migliorare la trasparenza, è inoltre opportuno aggiungere nell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 alcune disposizioni supplementari contenute in tali accordi. Inoltre un ulteriore esame dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore e dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam ha permesso di concludere che alcune disposizioni contenute in tali accordi relative ai periodi di transizione dovrebbero essere soppresse dall’allegato del regolamento (UE) 2019/287 poiché sono conformi al regolamento (UE) 2019/287. |
(4) |
È inoltre opportuno modificare l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 aggiungendo le date di entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore e dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, poiché tali date non erano ancora note al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/287. |
(5) |
Alla luce di dette modifiche e al fine di garantire la trasparenza e la leggibilità, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) 2019/287. |
(6) |
A norma dell’articolo 27.2 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, detto accordo dovrebbe entrare in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l’entrata in vigore di tale accordo. Poiché l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda non è prevista prima del 1o giugno 2024, è opportuno prevedere un’applicazione differita del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) 2019/287 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/287/oj.
(2) GU L, 2024/229, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/229/oj.
(3) GU L 294 del 14.11.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1875/oj.
(4) GU L 186 del 12.6.2020, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/753/oj.
(5) GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/1907/oj.
ALLEGATO
DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONTENUTE NEGLI ACCORDI E ATTUATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore
Data di applicazione |
21.11.2019 |
||||||||||||
Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi |
Capo 3 Misure di difesa commerciale, sezione C Clausola di salvaguardia bilaterale |
||||||||||||
Disposizioni contenute nell’accordo |
Articolo 3.11, paragrafo 3
Articolo 3.11, paragrafo 4
Articolo 3.11, paragrafo 5, lettera c)
Articolo 3.11, paragrafo 6
Articolo 3.11, paragrafo 7
|
Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
Data di applicazione |
1.8.2020 |
||||||||||||||
Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi |
Capo 3 Misure di difesa commerciale, sezione C Clausola di salvaguardia bilaterale |
||||||||||||||
Disposizioni contenute nell’accordo |
Articolo 3.11, paragrafo 4
Articolo 3.11, paragrafo 5
Articolo 3.11, paragrafo 6, lettera c)
Articolo 3.11, paragrafo 7
Articolo 3.11, paragrafo 8
Articolo 3.14
|
Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone
Data di applicazione |
1.2.2019 |
||||||||||||||||||||||||
Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi |
Capo 5 Misure di difesa commerciale, sezione A Disposizioni generali e sezione B Misure di salvaguardia bilaterali, e allegato 2-C Veicoli a motore e loro parti, articolo 18 Salvaguardia |
||||||||||||||||||||||||
Disposizioni contenute nell’accordo |
Articolo 5.1, lettera d)
Articolo 5.2, paragrafo 2, lettera b), punto ii)
Articolo 5.3, paragrafo 2
Articolo 5.3, paragrafo 3
Articolo 5.3, paragrafo 4
Articolo 5.3, paragrafo 5
Articolo 5.4, paragrafo 2
Articolo 5.4, paragrafo 4
Articolo 5.8
Allegato 2-C Veicoli a motore e loro parti, articolo 18 Salvaguardia
-------
|
Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
Data di applicazione |
1.6.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi |
Capo 5 Misure di difesa commerciale, sezione D Misure di salvaguardia bilaterali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disposizioni contenute nell’accordo |
Articolo 5.7, lettere c), e) e g)
Articolo 5.8, paragrafo 2, lettera b), punto ii)
Articolo 5.9, paragrafo 1, lettere a) e c)
Articolo 5.9, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 5.9, paragrafo 3
Articolo 5.9, paragrafo 4
Articolo 5.9, paragrafo 5
Articolo 5.10, paragrafo 1
Articolo 5.10, paragrafo 3
Articolo 5.11 «Regioni ultraperiferiche
-------
Articolo 5.14, paragrafo 2
Articolo 5.14, paragrafo 3
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1362/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)