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Dokumentas 32024R1362

Regolamento delegato (UE) 2024/1362 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostituzione dell’allegato

C/2024/1496

GU L, 2024/1362, 17.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1362/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumento teisinis statusas Galioja

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1362/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1362

17.5.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1362 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2024

che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostituzione dell’allegato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e paesi terzi (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/287 stabilisce disposizioni per l’attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l’Unione europea e uno o più paesi terzi. Le disposizioni del regolamento (UE) 2019/287 non incidono su eventuali disposizioni specifiche contenute in detti accordi commerciali, ove tali disposizioni non siano conformi al suddetto regolamento. Le disposizioni specifiche in questione contenute in alcuni accordi commerciali sono elencate nell’allegato del regolamento (UE) 2019/287.

(2)

L’Unione europea e la Nuova Zelanda hanno concluso un accordo di libero scambio (2) contenente alcune disposizioni sulle misure di salvaguardia bilaterali che non sono conformi al regolamento (UE) 2019/287. L’allegato di tale regolamento dovrebbe pertanto includere riferimenti a dette disposizioni.

(3)

Un ulteriore esame dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (3), dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (4) e dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico (5) ha permesso di concludere che, al fine di garantire la certezza del diritto e migliorare la trasparenza, è inoltre opportuno aggiungere nell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 alcune disposizioni supplementari contenute in tali accordi. Inoltre un ulteriore esame dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore e dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam ha permesso di concludere che alcune disposizioni contenute in tali accordi relative ai periodi di transizione dovrebbero essere soppresse dall’allegato del regolamento (UE) 2019/287 poiché sono conformi al regolamento (UE) 2019/287.

(4)

È inoltre opportuno modificare l’allegato del regolamento (UE) 2019/287 aggiungendo le date di entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore e dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, poiché tali date non erano ancora note al momento dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/287.

(5)

Alla luce di dette modifiche e al fine di garantire la trasparenza e la leggibilità, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (UE) 2019/287.

(6)

A norma dell’articolo 27.2 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, detto accordo dovrebbe entrare in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l’entrata in vigore di tale accordo. Poiché l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda non è prevista prima del 1o giugno 2024, è opportuno prevedere un’applicazione differita del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) 2019/287 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/287/oj.

(2)   GU L, 2024/229, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/229/oj.

(3)   GU L 294 del 14.11.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1875/oj.

(4)   GU L 186 del 12.6.2020, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/753/oj.

(5)   GU L 330 del 27.12.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2018/1907/oj.


ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONTENUTE NEGLI ACCORDI E ATTUATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore

Data di applicazione

21.11.2019

Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi

Capo 3 Misure di difesa commerciale, sezione C Clausola di salvaguardia bilaterale

Disposizioni contenute nell’accordo

Articolo 3.11, paragrafo 3

«3.

La decisione di cui all’articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale) non viene presa salvo che l’inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’incremento delle importazioni dell’altra parte e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. A tal fine sono tenuti in debita considerazione altri fattori, tra cui le importazioni dello stesso prodotto da altri paesi.»

Articolo 3.11, paragrafo 4

«4.

Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.»

Articolo 3.11, paragrafo 5, lettera c)

«5.

Le parti non possono applicare una misura di salvaguardia bilaterale di cui all’articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1:

[...]

c)

oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell’altra parte.»

Articolo 3.11, paragrafo 6

«6.

Nessuna misura è applicata nuovamente alle importazioni della stessa merce durante il periodo transitorio, a meno che non sia trascorso un periodo di tempo uguale alla metà del periodo durante il quale la misura di salvaguardia era stata precedentemente applicata. In tal caso non si applica l’articolo 3.13 (Compensazione), paragrafo 3.»

Articolo 3.11, paragrafo 7

«7.

Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell’allegato 2-A, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.»

Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam

Data di applicazione

1.8.2020

Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi

Capo 3 Misure di difesa commerciale, sezione C Clausola di salvaguardia bilaterale

Disposizioni contenute nell’accordo

Articolo 3.11, paragrafo 4

«4.

L’inchiesta dimostra inoltre, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. L’inchiesta tiene inoltre conto dell’esistenza di fattori, diversi dall’aumento delle importazioni, che possono nel contempo a loro volta arrecare un pregiudizio.»

Articolo 3.11, paragrafo 5

«5.

Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti concludano l’inchiesta di cui al paragrafo 1 entro un anno dalla data di apertura.»

Articolo 3.11, paragrafo 6, lettera c)

«6.

Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale:

[...]

c)

oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo nei casi in cui vi sia il consenso dell’altra parte.»

Articolo 3.11, paragrafo 7

«7.

Al fine di agevolare l’adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a due anni, la parte che applica la misura la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.»

Articolo 3.11, paragrafo 8

«8.

Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella di cui all’allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.»

Articolo 3.14

«Al

fine di assicurare la massima efficienza nell’applicazione delle norme relative alle misure di difesa commerciale a norma del presente capo, le autorità incaricate dell’inchiesta delle parti utilizzano la lingua inglese come base per le comunicazioni e i documenti scambiati nel contesto delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale tra le parti.»

Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone

Data di applicazione

1.2.2019

Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi

Capo 5 Misure di difesa commerciale, sezione A Disposizioni generali e sezione B Misure di salvaguardia bilaterali, e allegato 2-C Veicoli a motore e loro parti, articolo 18 Salvaguardia

Disposizioni contenute nell’accordo

Articolo 5.1, lettera d)

«d)

“periodo transitorio”: in relazione a una particolare merce originaria, il periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo e che termina 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi per tale merce conformemente all’allegato 2-A.»

Articolo 5.2, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

«ii)

l’aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.»

Articolo 5.3, paragrafo 2

«2.

Le misure di salvaguardia bilaterali possono essere applicate solo durante il periodo transitorio.»

Articolo 5.3, paragrafo 3

«3.

Al fine di agevolare l’adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a un anno, la parte che mantiene in vigore la misura di salvaguardia bilaterale la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.»

Articolo 5.3, paragrafo 4

«4.

Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all’importazione di una particolare merce originaria che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale o pari a un anno, a seconda di quale sia maggiore.»

Articolo 5.3, paragrafo 5

«5.

Una volta revocata una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale per la merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale è quella che sarebbe stata in vigore in assenza di tale misura.»

Articolo 5.4, paragrafo 2

«2.

L’inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.»

Articolo 5.4, paragrafo 4

«4.

Non viene stabilito che l’aumento delle importazioni di una merce originaria ha arrecato o minaccia di arrecare un grave pregiudizio a un’industria interna, salvo che l’inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’aumento delle importazioni della merce originaria e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all’industria interna. In tale decisione si tiene conto di fattori, diversi dall’aumento delle importazioni della merce originaria, che stanno nel contempo a loro volta arrecando un pregiudizio all’industria interna.»

Articolo 5.8

«8.

Le notifiche di cui all’articolo 5.5, paragrafo 1, e all’articolo 5.7, paragrafo 2, e ogni altra comunicazione tra le parti a norma della presente sezione sono effettuate in inglese.»

Allegato 2-C Veicoli a motore e loro parti, articolo 18 Salvaguardia

«1.

Nei 10 anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle parti si riserva il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi equivalenti qualora l’altra parte (*): a) non applichi o cessi di applicare un regolamento UN, come specificato all’appendice 2-C-1; oppure b) introduca una misura di regolamentazione, oppure ne modifichi qualsiasi altra, che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall’applicazione di un regolamento UN, come specificato all’appendice 2-C-1.

2.

Le sospensioni a norma del paragrafo 1 rimangono applicabili solo finché non venga adottata una decisione conformemente alla procedura accelerata di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 19 del presente allegato o non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile, se anteriore, anche mediante consultazioni a norma dell’articolo 19, lettera b), del presente allegato.

-------

(*)

Il livello di sospensione delle concessioni o altri obblighi non supera il livello dell’importo degli scambi commerciali bilaterali tra le parti dei prodotti contemplati dal regolamento UN di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.»

Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda

Data di applicazione

1.6.2024

Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi

Capo 5 Misure di difesa commerciale, sezione D Misure di salvaguardia bilaterali

Disposizioni contenute nell’accordo

Articolo 5.7, lettere c), e) e g)

«c)

«grave deterioramento»: gravi difficoltà in un settore dell’economia che produce merci simili o direttamente concorrenti;

[…]

e)

«minaccia di grave deterioramento»: un grave deterioramento che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità;

[…]

g)

«periodo di transizione»: un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»

Articolo 5.8, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

«ii)

l’aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.»

Articolo 5.9, paragrafo 1, lettere a) e c)

«1.

Una misura di salvaguarda bilaterale non è applicata:

a)

se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all’industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche;

[…]

c)

oltre la scadenza del periodo di transizione.»

Articolo 5.9, paragrafo 2, lettera a)

«2.

Il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere prorogato di un anno purché:

a)

le autorità competenti incaricate dell’inchiesta della parte importatrice stabiliscano, in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali), che la misura di salvaguardia bilaterale continua a essere necessaria per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all’industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche;»

Articolo 5.9, paragrafo 3

«3.

Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per la merce in questione conformemente all’allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).»

Articolo 5.9, paragrafo 4

«4.

Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all’importazione di una merce di una parte che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla metà della durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale.»

Articolo 5.9, paragrafo 5

«5.

Una parte non applica contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:

a)

una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia per le regioni ultraperiferiche a norma del presente accordo; e

b)

una misura di salvaguardia a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo sulle misure di salvaguardia.»

Articolo 5.10, paragrafo 1

«1.

In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria se accerta in via preliminare l’esistenza di prove evidenti che le importazioni di una merce originaria dell’altra parte sono aumentate a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo e che tali importazioni comportano un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l’industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.»

Articolo 5.10, paragrafo 3

«3.

Il dazio doganale istituito a seguito della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è tempestivamente rimborsato se dalla successiva inchiesta di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali) non risulta che l’aumento delle importazioni della merce soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale provvisoria comporta un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l’industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.»

Articolo 5.11

«Regioni ultraperiferiche

1.

Qualora un prodotto originario della Nuova Zelanda sia direttamente importato nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell’Unione (*) in quantità talmente elevate e a condizioni tali da provocare un grave deterioramento o minacciare di provocare un grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche interessate, l’Unione, dopo aver esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione ultraperiferica o delle regioni interessate.

2.

Ai fini del paragrafo 1, la determinazione del grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi gli elementi seguenti:

a)

l’aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti; e

b)

l’effetto di tali importazioni sulla situazione dell’industria pertinente o del settore economico interessato, compreso l’effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull’occupazione.

3.

Fatto salvo il paragrafo 1, la presente sezione si applica mutatis mutandis a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

-------

(*)

Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le regioni ultraperiferiche dell’Unione sono la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, la Riunione, Mayotte, Saint-Martin, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d’oltremare che modifica il proprio status in regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all’articolo 355, paragrafo 6, TFUE a decorrere dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell’Unione modifichi il proprio status a norma della stessa procedura, l’articolo 5.11 (Regioni ultraperiferiche) cessa di essere applicabile a decorrere dalla la data di entrata in vigore della relativa decisione del Consiglio europeo. L’Unione notifica alla Nuova Zelanda qualsiasi modifica riguardante lo status dei territori considerati regioni ultraperiferiche dell’Unione.»

Articolo 5.14, paragrafo 2

«2.

Ai fini dell’applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, l’autorità competente incaricata dell’inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio o l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento. L’autorità competente incaricata dell’inchiesta esamina anche i fattori noti diversi dall’aumento delle importazioni per accertarsi che il pregiudizio causato da tali altri fattori non sia imputato all’aumento delle importazioni.»

Articolo 5.14, paragrafo 3

«3.

L’inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1362/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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