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Document 32024D1357

Decisione (UE) 2024/1357 del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027

ST/13936/2023/INIT

GU L, 2024/1357, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1357/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1357/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1357

16.5.2024

DECISIONE (UE) 2024/1357 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2024

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, con decisione (UE) 2022/442 (2), ad avviare negoziaticon l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). I negoziati con il Principato del Liechtenstein si sono conclusi positivamente con la sigla di un accordo il 16 giugno 2023.

(2)

A norma della decisione (UE) 2024/199 del Consiglio (4), l’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo») è stato firmato il 28 novembre 2023, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(3)

A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell’accordo necessarie per adeguare i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ogni volta che esso è aggiornato.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere esterne e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 (7) («accordo») à approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 13, paragrafo 1, dell’accordo (8).

Articolo 3

Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo, le modifiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’accordo, per tener conto di qualsiasi modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo. Il 29 aprile 2024,

Per il Consiglio

Il presidente

D. CLARINVAL


(1)  Approvazione del 10 aprile 2024.

(2)  Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio del 21 febbraio 2022 che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116).

(3)  Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

(4)  Decisione (UE) 2024/199 del Consiglio, del 13 novembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo dal 2021 al 2027 (GU L, 2024/199, 4.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/199/oj).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(7)  Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2024/200, 4.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/200/oj.

(8)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1357/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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