EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1336

Decisione (PESC) 2024/1336 del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina

ST/9148/2024/INIT

GU L, 2024/1336, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1336/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1336/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1336

15.5.2024

DECISIONE (PESC) 2024/1336 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2024

che modifica la decisione (PESC) 2023/1532, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 (1).

(2)

Nelle conclusioni del 21 e 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha affermato che l’accesso della Russia a prodotti e tecnologie sensibili che hanno rilevanza sul campo di battaglia deve essere limitato al massimo, anche colpendo le entità di paesi terzi che rendono possibile tale elusione. Il Consiglio europeo ha invitato l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e la Commissione a preparare ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, della Corea del Nord e dell’Iran. Il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che l’Unione europea continuerà a collaborare intensamente con i partner regionali e internazionali al fine di prevenire un’ulteriore escalation regionale, in particolare in Libano e nel Mar Rosso. Ha invitato tutti gli attori, segnatamente l’Iran, ad astenersi da azioni che possano provocare un’escalation.

(3)

Il 14 aprile 2024, nella dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione, quest’ultima ha condannato con la massima fermezza gli attacchi con droni e missili iraniani contro Israele del 13 aprile 2024 come escalation senza precedenti e minaccia per la sicurezza regionale.

(4)

Nelle conclusioni del 17 aprile 2024 il Consiglio europeo ha condannato in modo fermo e inequivocabile l’attacco iraniano contro Israele e ha ribadito la sua piena solidarietà al popolo israeliano e l’impegno a favore della sicurezza di Israele e della stabilità regionale. Il Consiglio europeo ha invitato l’Iran e i suoi mandatari a cessare tutti gli attacchi e ha esortato tutte le parti a dar prova della massima moderazione e ad astenersi da qualsiasi azione che possa aumentare le tensioni nella regione. Nelle conclusioni ha inoltre dichiarato che l’Unione adotterà ulteriori misure restrittive nei confronti dell’Iran, in particolare in relazione agli aeromobili senza equipaggio (UAV) e ai missili. Infine, il Consiglio europeo ha ribadito che l’Unione resta pienamente impegnata a contribuire all’allentamento delle tensioni e alla sicurezza nella regione.

(5)

La Russia utilizza UAV prodotti dall’Iran a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, che viola la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale del paese, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma sponsorizzato dallo Stato iraniano per lo sviluppo e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale.

(6)

L’Unione è estremamente preoccupata per le notizie secondo cui l’Iran potrebbe trasferire alla Russia missili da utilizzare nella sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina.

(7)

La proliferazione di UAV e missili di fabbricazione iraniana e delle tecnologie correlate in disponibilità a gruppi armati non statali nella regione del Medio Oriente e oltre costituisce un grave motivo di preoccupazione. L’Iran ha trasferito UAV e missili di fabbricazione iraniana a gruppi ed entità armati, tra cui Hamas, Hezbollah, Houthi, e a milizie in Siria e Iraq, nonché a parti del conflitto in Sudan.

(8)

Il programma missilistico iraniano, che si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne, è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambi sanzionati dall’Unione. Il programma missilistico iraniano comprende l’acquisto, l’elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV, in particolare in Russia.

(9)

L’Iran intrattiene relazioni di lunga data con gruppi e entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, comprese organizzazioni terroristiche come le ali militari di Hezbollah e Hamas, e ha fornito loro missili e mezzi di produzione di fabbricazione iraniana.

(10)

La fornitura continua di armi e materiale connesso da parte dell’Iran agli Houthi viola la risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(11)

Gli attacchi perpetrati dagli Houthi sulle rotte marittime centrali nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso costituiscono una preoccupazione cruciale per gli interessi dell’Unione e degli Stati membri. La decisione (PESC) 2024/632 del Consiglio (2) ha avviato l’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES). È nell’interesse dell’Unione e degli Stati membri adottare misure nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di impedire agli Houthi di guadagnare ulteriore accesso alle armi di fabbricazione iraniana, quali missili e UAV.

(12)

In considerazione della gravità della situazione e in risposta al sostegno militare dell’Iran nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina come anche alla fornitura, da parte dell’Iran, di UAV e missili a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, che mina la pace e la sicurezza nonché la sovranità degli Stati, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive nei confronti dell’Iran. Tali misure dovrebbero essere riesaminate periodicamente e dovrebbe essere possibile sospenderle o revocarle, oppure integrarle con altre misure restrittive, alla luce degli sviluppi in loco.

(13)

È in particolare opportuno modificare il titolo della decisione (PESC) 2023/1532 e imporre restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone responsabili del programma missilistico iraniano, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte o che forniscono o vendono missili o UAV iraniani o tecnologie connesse alla Russia, o sono altrimenti implicate nel trasferimento degli stessi, a sostegno della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina o di gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, oppure sono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(14)

È anche opportuno vietare l’esportazione dall’Unione all’Iran di ulteriori componenti che potrebbero essere utilizzati nello sviluppo e nella produzione di UAV.

(15)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/1532,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2023/1532 è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso»

;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato che:

a)

sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;

b)

forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie connesse o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:

i)

alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;

ii)

a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;

iii)

a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

sono associate alle persone fisiche di cui alla lettera a) o b), o alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

»;

3)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato che:

a)

sono responsabili del programma missilistico o di UAV iraniano ovvero lo sostengono o vi partecipano;

b)

forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie correlate o o sono altrimenti implicati nel trasferimento degli stessi:

i)

alla Russia a sostegno della guerra di aggressione che conduce nei confronti dell’Ucraina;

ii)

a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;

iii)

a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

sono associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alla lettera a) o b).».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

V. VAN PETEGHEM


(1)  Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20).

(2)  Decisione (PESC) 2024/632 del Consiglio, del 19 febbraio 2024, relativa all’avvio dell’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) (GU L, 2024/632, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/632/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1336/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top