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Document 32024R1333

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1333 della Commissione, del 17 maggio 2024, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

    C/2024/3220

    GU L, 2024/1333, 21.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1333/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1333/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1333

    21.5.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1333 DELLA COMMISSIONE

    del 17 maggio 2024

    che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (3), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettera a), e l’articolo 126, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4) stabilisce norme relative ai certificati sanitari di cui al regolamento (UE) 2016/429, ai certificati e agli attestati ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ai certificati sanitari/ufficiali basati su entrambi tali regolamenti richiesti, tra l’altro, per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali e merci.

    (2)

    Nell’allegato III, capitolo 28 (modello FISH-CRUST-HC), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 della Commissione (5) ha sostituito tale capitolo. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, al punto II.2.6.2, punti i) e iii), del capitolo 28 sostituito, erano presenti due note in eccesso. A fini di chiarezza è opportuno sopprimere tali note.

    (3)

    Nell’allegato III, capitolo 29 (modello EU-FISH), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è stabilito il modello di certificato ufficiale per l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 ha erroneamente soppresso la parte II di tale capitolo. È pertanto opportuno ripristinare la parte II del capitolo in questione e, per motivi di chiarezza, modificare l’ordine dei punti.

    (4)

    La direttiva 96/23/CE del Consiglio (6) è stata abrogata e le disposizioni relative all’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 29 di tale direttiva sono state integrate nel regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (7). Anche la decisione 2011/163/UE della Commissione (8) è stata abrogata e le sue disposizioni sono state integrate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (9). È pertanto necessario adeguare di conseguenza i riferimenti a tale direttiva e a tale decisione nell’allegato III, capitolo 29, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 nel testo da ripristinare.

    (5)

    Poiché ai prodotti della pesca provenienti da catture allo stato selvatico non si applicano le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento delegato (UE) 2022/2292, è opportuno introdurre un’opzione di certificazione distinta per tali prodotti nell’allegato III, capitolo 29, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Tale opzione di certificazione dovrebbe fare riferimento, per quanto riguarda i contaminanti, alla conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (10) e, per quanto riguarda i residui di antiparassitari, alla conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (6)

    È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

    (7)

    Poiché le modifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 sono entrate in vigore il 4 gennaio 2024, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare gli scambi, le modifiche e le rettifiche apportate al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 dal presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. L’entrata in vigore urgente delle modifiche e delle rettifiche non pregiudica il fatto che, conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, fino al 15 settembre 2024 continua a essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pesci vivi, crostacei vivi, prodotti di origine animale ottenuti da tali animali e determinati prodotti della pesca, accompagnate dall’opportuno certificato sanitario/ufficiale o certificato ufficiale rilasciato conformemente ai modelli di cui all’allegato III, capitoli 28 e 29, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, nella versione applicabile prima delle modifiche apportatevi dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744, a condizione che il certificato in questione sia stato rilasciato entro il 15 giugno 2024.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj.

    (2)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

    (3)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2744 della Commissione, del 20 novembre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali, i modelli di certificati sanitari/ufficiali e l’attestato privato per l’ingresso nell’Unione o il transito attraverso l’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati (GU L, 2023/2744, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2744/oj).

    (6)  Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/23/oj).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).

    (8)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/oj).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/405/oj).

    (10)  Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).

    (11)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).


    ALLEGATO

    L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato e rettificato:

    1)

    al capitolo 28, il punto II.2.6.2 è sostituito dal seguente:

    «II.2.6.2.

    gli animali acquatici non sono trasportati in condizioni che ne compromettano lo stato sanitario, in particolare:

    i)

    quando gli animali acquatici sono trasportati in acqua, questa non ne modifica lo stato sanitario;

    ii)

    i mezzi di trasporto e i contenitori sono costruiti in modo tale da non compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici durante il trasporto;

    iii)

    [il contenitore] (4) [la barca vivaio] (4) [non è stato/a utilizzato/a in precedenza] (4) [è stato/a pulito/a e disinfettato/a conformemente a un protocollo e con prodotti approvati dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine] (4), prima del momento del carico per la spedizione nell’Unione;»;

    2)

    al capitolo 29 è aggiunto il testo seguente:

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    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1333/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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