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Document 32024R1319

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1319 della Commissione, del 15 maggio 2024, relativo alle deroghe alle regole sui prodotti originari di cui all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che si applicano entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dalla Nuova Zelanda

    C/2024/3141

    GU L, 2024/1319, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1319/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1319/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1319

    16.5.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1319 DELLA COMMISSIONE

    del 15 maggio 2024

    relativo alle deroghe alle regole sui prodotti originari di cui all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che si applicano entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dalla Nuova Zelanda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio (2), il Consiglio ha adottato l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (3) («l'accordo»).

    (2)

    Il capo 3 dell'accordo definisce la nozione di «regole di origine e procedure di origine» e l'allegato 3-B dell'accordo stabilisce un elenco di regole di origine specifiche per prodotto. L'appendice 3-B-1 di tale allegato definisce regole alternative che possono applicarsi, in luogo delle regole di cui all'allegato 3-B, a taluni prodotti da considerare originari della Nuova Zelanda, entro i limiti del contingente annuo applicabile.

    (3)

    I prodotti cui si applicano le regole alternative di cui all'appendice 3-B-1 possono essere importati nell'Unione in esenzione da dazi, entro i limiti del contingente annuo applicabile, ad eccezione delle merci di cui al codice 0303.69 del sistema armonizzato, per le quali i dazi doganali saranno soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, purché soddisfino le condizioni stabilite in tale appendice.

    (4)

    Per taluni prodotti i volumi dei contingenti devono essere aumentati se sono soddisfatte le condizioni di cui all'appendice 3-B-1 dell'allegato 3-B dell'accordo.

    (5)

    I contingenti annui di cui all'appendice 3-B-1 dovrebbero essere gestiti sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

    (6)

    L'accordo è entrato in vigore il 1 o maggio 2024.

    (7)

    Al fine di garantire una gestione efficace e un'applicazione tempestiva dei contingenti di origine di cui all'appendice 3-B-1 dell'allegato 3-B, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le deroghe di cui all'appendice 3-B-1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda («l'accordo») si applicano entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato del presente regolamento per quanto riguarda i prodotti ivi elencati.

    Articolo 2

    I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

    Articolo 3

    Per beneficiare di un contingente di cui all'allegato del presente regolamento, i prodotti sono accompagnati da un'attestazione di origine compilata dall'esportatore che certifica che i prodotti soddisfano le condizioni di cui all'appendice 3-B-1 dell'accordo e, quando è compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 1 dell'appendice 3-B-1 dell'accordo, contiene la menzione «Contingenti di origine — Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1» o, quando è compilata secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 dell'appendice 3-B-1 dell'accordo, contiene la menzione «Contingenti di origine — Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1, catturato dalla nave straniera a noleggio [nome della nave] nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda con permesso di pesca numero [numero di permesso]».

    Articolo 4

    1.   Per i contingenti con i numeri d'ordine 09.7914, 09.7915 e 09.7916 di cui all'allegato del presente regolamento di esecuzione, se più dell'80 % del contingente di origine assegnato a un prodotto è utilizzato nel corso di un anno civile, l'assegnazione sarà aumentata per il successivo anno civile.

    2.   L'aumento di cui al paragrafo 1 è pari al 10 % del contingente di origine assegnato al prodotto nell'anno civile precedente.

    3.   La disposizione di aumento di cui alla tabella 2 dell'appendice 3-B-1 dell'allegato 3-B dell'accordo si applica per la prima volta al termine del primo anno civile completo dopo la data di entrata in vigore dell'accordo ed è applicata per tre anni complessivi nel corso dei primi sei anni civili completi dopo la data di entrata in vigore dell'accordo.

    4.   Qualunque aumento del volume del contingente di origine è attuato nel primo trimestre dell'anno civile successivo.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

    (2)  Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).

    (3)  Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/866, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/866/oj).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).


    ALLEGATO

    Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, l’ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla combinazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1) e della descrizione del prodotto riportata nella terza colonna della tabella 1 e nella terza colonna della tabella 2 del presente allegato.

    Tabella 1

    Numero d’ordine del contingente

    Codice NC

    Descrizione del prodotto

    Periodo contingentale

    Contingente annuo (EUR)

    09.7911

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Dall’1.5.2024 al 31.12.2024 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

    562 000

    09.7912

    Capitolo 61

    ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA O ALL’UNCINETTO

    Dall’1.5.2024 al 31.12.2024 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

    1 200 000

    09.7913

    Capitolo 62

    ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA O ALL’UNCINETTO

    Dall’1.5.2024 al 31.12.2024 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

    1 000 000


    Tabella 2

    Numero d’ordine del contingente

    Codici NC

    Descrizione del prodotto

    Periodo contingentale

    Contingente annuo (peso netto in chilogrammi)

    09.7914

    0303 54

    Sgombri (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) congelati

    Dall’1.5.2024 al 31.12.2024 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

    500 000

    0303 55

    Suri e sugarelli (Trachurus spp.) congelati

    09.7915

    0303 66

    Naselli congelati

    Dall’1.5.2024 al 31.12.2024 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

    5 500 000

    0303 68

    Melù e melù australe congelati

    0303 69

    Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell’Alaska e melù e melù australe)

    0303 89

    Pesci, congelati, non nominati altrove

    09.7916

    0307 43

    Seppie e calamari, congelati, anche separati dalla loro conchiglia

    Dall’1.5.2024 al 31.12.2024 e per ogni anno successivo dall’1.1 al 31.12

    8 000 000


    (1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1319/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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