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Document 32024D1144

    Decisione (UE) 2024/1144 del Consiglio, del 12 aprile 2024, relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria a breve termine alla Repubblica araba d’Egitto

    ST/8309/2024/INIT

    GU L, 2024/1144, 15.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1144/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1144/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/1144

    15.4.2024

    DECISIONE (UE) 2024/1144 DEL CONSIGLIO

    del 12 aprile 2024

    relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria a breve termine alla Repubblica araba d’Egitto

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 213,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Sullo sfondo delle crescenti tensioni nella regione, la Repubblica araba d’Egitto («Egitto») registra un aumento delle pressioni sul fronte dei finanziamenti esterni. In tale contesto e considerando il fabbisogno di finanziamento particolarmente accentuato del paese per la seconda metà del 2024, è della massima importanza garantirgli un’assistenza finanziaria rapida e tempestiva.

    (2)

    Affinché l’assistenza finanziaria sia erogata all’Egitto entro il 2024, è opportuno ricorrere in via eccezionale alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 213 del trattato. Ciò darebbe alle autorità egiziane anche il tempo necessario per attuare le riforme di accompagnamento che la Commissione dovrà valutare prima di effettuare l’erogazione dell’assistenza finanziaria.

    (3)

    Le relazioni tra l’Unione e l’Egitto si sviluppano nel quadro dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra (1) («accordo di associazione»), in vigore dal 2004. L’Unione e l’Egitto hanno adottato le ultime priorità del partenariato UE-Egitto (2021-2027) in occasione del nono consiglio di associazione UE-Egitto, istituito dall’accordo di associazione del 19 giugno 2022 («priorità del partenariato»). Le priorità del partenariato riconfermano l’obiettivo comune di far fronte alle sfide che interessano sia l’Unione che l’Egitto, di promuovere gli interessi comuni e di garantire la stabilità a lungo termine e lo sviluppo sostenibile su entrambe le sponde del Mediterraneo. L’impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani continua a puntellare le priorità del partenariato, come si riflette anche nel programma indicativo pluriennale UE-Egitto per il periodo 2021-2027.

    (4)

    Le priorità del partenariato rispecchiano l’impegno condiviso dell’Unione e dell’Egitto a rafforzare la cooperazione per sostenere la «Strategia per lo sviluppo sostenibile — Visione 2030» dell’Egitto e la determinazione dell’Unione ad agire per imprimere un nuovo slancio inteso a rafforzare il partenariato con il vicinato meridionale. In particolare, nelle conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020, l’Unione ha individuato come priorità strategica un vicinato meridionale democratico, più stabile, più verde e più prospero. L’agenda dell’UE per il Mediterraneo e il relativo piano economico e di investimenti per i vicini meridionali, delineati nella comunicazione congiunta «Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale — Una nuova agenda per il Mediterraneo» del 9 febbraio 2021, presentano gli obiettivi dell’Unione, ossia conseguire la resilienza e una ripresa socioeconomica sostenibile e a lungo termine e portare avanti la duplice transizione verde e digitale nella regione.

    (5)

    In linea con le priorità del partenariato, l’Unione e l’Egitto si impegnano a garantire l’assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto, il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la promozione della democrazia, della parità di genere e delle pari opportunità come diritti costituzionali di tutti i cittadini. Tali impegni contribuiscono al progresso del partenariato, nonché allo sviluppo sostenibile e alla stabilità dell’Egitto. Il dialogo rafforzato e costruttivo tra l’Unione e l’Egitto dell’ultimo periodo ha aperto la strada a uno scambio più significativo sulle questioni relative ai diritti umani. Il sottocomitato «Questioni politiche: diritti umani e democrazia — questioni internazionali e regionali» istituito ai sensi dell’accordo di associazione, nella sessione tenutasi l’8 dicembre 2022 e il comitato di associazione, istituito dall’accordo di associazione, nella sessione tenutasi il 22 maggio 2023 sono serviti da piattaforma istituzionale per scambiare opinioni su una serie di questioni relative ai diritti umani che l’Unione intende proseguire e sviluppare. Il miglioramento della situazione dei diritti umani in Egitto avrà anche un impatto positivo sulle relazioni tra l’Unione e l’Egitto.

    (6)

    L’assistenza all’Egitto è finanziata principalmente attraverso il nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (NDICI — Europa globale). La dotazione indicativa dell’Unione per l’Egitto nell’ambito dell’NDICI — Europa globale per il primo periodo (2021-2024) del programma indicativo pluriennale: Unione europea — Egitto, 2021-2027 («programma indicativo pluriennale UE-Egitto») ammonta a 240 milioni di EUR, che si aggiungono al portafoglio di cooperazione in corso di 1,3 miliardi di EUR e ad altre misure di sostegno al bilancio e di emergenza in risposta alla pandemia di COVID-19 e alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, pari a 307 milioni di EUR. Le priorità del partenariato per il periodo 2021-2027 sono definite nel programma indicativo pluriennale UE-Egitto, elaborato in stretta consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti, e coprono tre grandi settori: i) economia moderna e sviluppo sociale sostenibili, ii) politica estera e iii) rafforzamento della stabilità. L’NDICI — Europa globale sostituisce lo strumento europeo di vicinato (ENI), nell’ambito del quale l’assistenza bilaterale dell’Unione all’Egitto per il periodo 2014-2020 ammontava a 756 milioni di EUR.

    (7)

    L’Unione riconosce il ruolo chiave dell’Egitto per la sicurezza e la stabilità regionali. Il terrorismo, la criminalità organizzata e i conflitti sono minacce comuni per la sicurezza comune e il tessuto sociale delle nazioni su entrambe le sponde del Mediterraneo. Pertanto l’Unione e l’Egitto hanno un interesse comune a rafforzare la cooperazione evidenziata nelle priorità del partenariato, nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

    (8)

    Richiamando le sfide geopolitiche, comprese le conseguenze degli attacchi terroristici di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023 e il conflitto in Sudan, e l’importanza strategica dell’Egitto quale paese più grande della regione e pilastro della stabilità per l’intero Medio Oriente, l’Unione si appresta a concludere un partenariato strategico e globale con l’Egitto, come indicato nella dichiarazione comune dell’Unione e dell’Egitto firmata al Cairo il 17 marzo 2024 («dichiarazione comune»).

    (9)

    L’obiettivo del partenariato strategico e globale con l’Egitto è di elevare le relazioni politiche dell’Unione e dell’Egitto al livello di partenariato strategico e di consentire al paese di svolgere la funzione essenziale di garante della stabilità della regione. Il partenariato strategico e globale si propone di contribuire a sostenere la resilienza macroeconomica dell’Egitto e di consentire l’attuazione di riforme socioeconomiche ambiziose in modo da integrare e rafforzare il processo di riforma previsto dal programma del Fondo monetario internazionale (FMI) per l’Egitto. Come indicato nella dichiarazione comune, il partenariato strategico e globale verterà su un’ampia serie di misure di politica, afferenti a sei pilastri di intervento, vale a dire: relazioni politiche; stabilità economica; investimenti e commercio; migrazione; cooperazione in materia di sicurezza e attività di contrasto; demografia e capitale umano.

    (10)

    Il partenariato strategico e globale sarà sostenuto da un pacchetto finanziario di 7,4 miliardi di EUR comprendente un sostegno a breve termine e uno a più lungo termine per il programma di riforme macrofinanziarie e socioeconomiche necessarie, nonché da un aumento degli importi disponibili per finanziare gli investimenti in Egitto e un sostegno mirato all’attuazione delle diverse priorità strategiche. Parte del pacchetto di sostegno è costituita dall’assistenza macrofinanziaria (AMF) dell’Unione per un importo massimo di 5 miliardi di EUR in prestiti, composto da due operazioni di AMF, un’operazione a breve termine per un massimo di 1 miliardo di EUR e un’operazione a medio termine per un massimo di 4 miliardi di EUR, e strumenti finanziari, quali garanzie e strumenti di finanziamento misto, volti a mobilitare investimenti pubblici e privati con l’obiettivo di generare nuovi consistenti investimenti. A ciò si aggiungeranno programmi a sostegno di priorità specifiche nell’ambito del partenariato strategico e globale tramite singoli progetti e assistenza tecnica attuati nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (11)

    L’Egitto si è trovato di fronte a grandi difficoltà sul piano macrofinanziario e la situazione si è notevolmente deteriorata negli ultimi mesi a causa dell’intensificarsi delle pressioni esterne e di un ulteriore aumento del debito pubblico, mentre hanno persistito notevoli rischi di revisione al ribasso per le prospettive economiche. Le ripercussioni della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele hanno portato al perdurare del deflusso di capitali e a minori entrate in valuta estera, dovute in particolare al brusco calo delle entrate del settore del turismo e dei proventi del canale di Suez. Questi fattori sono particolarmente problematici nel contesto della difficile situazione di bilancio dell’Egitto, caratterizzata da costanti disavanzi di bilancio e da un rapporto debito/PIL elevato e crescente.

    (12)

    L’Egitto ha compiuto notevoli sforzi di riforma durante il dialogo con l’FMI nel periodo 2016-2021. Le riforme hanno contemplato un’importante svalutazione della valuta, accompagnata da riforme di politica monetaria incentrate su un corridoio di inflazione obiettivo. La riforma delle sovvenzioni per i combustibili è stata accompagnata dal significativo rafforzamento di un sistema mirato di trasferimenti sociali. La gestione delle finanze pubbliche è stata rafforzata sviluppando strategie a medio termine di gestione delle entrate e del debito. Le autorità egiziane hanno inoltre iniziato a migliorare la governance delle imprese di proprietà dello Stato.

    (13)

    Dopo l’adozione di un programma di follow-up dell’FMI nel dicembre 2022, i progressi delle riforme sono stati meno evidenti, sebbene l’Egitto abbia attuato misure volte a garantire parità di condizioni tra imprese pubbliche e private mediante una legge nazionale volta ad abolire i privilegi fiscali delle imprese di proprietà dello Stato, anche se con esenzioni dovute a esigenze di sicurezza nazionale, e mediante l’adozione di una politica in materia di proprietà statale volta a ridurre la presenza dello Stato nell’economia, che rimane comunque ampia e distorsiva, nonostante i recenti limitati progressi, e a chiarire le ragioni per cui lo Stato continua a intervenire in alcuni settori strategici. L’Egitto non ha tuttavia rispettato l’impegno di rendere il tasso di cambio della valuta flessibile in modo duraturo nel 2023, il che ha portato a un tasso di cambio ufficiale sostanzialmente stabile e a un consistente mercato valutario parallelo con un tasso di cambio notevolmente deprezzato e molto volatile. Questa frammentazione ha gravato fortemente sugli investimenti esteri e sull’attività delle imprese nazionali.

    (14)

    L’Egitto ha rinnovato il dialogo con l’FMI all’inizio del 2024, raggiungendo il 6 marzo 2024 un accordo tecnico su un programma rinnovato di «Extended Fund Facility», aumentato a 8 miliardi di USD. Il nuovo programma è stato adottato con la decisione del Consiglio esecutivo dell’FMI del 29 marzo 2024 e mira ad affrontare i seguenti aspetti: i) flessibilità dei tassi di cambio credibile; ii) inasprimento della politica monetaria sostenibile; iii) risanamento di bilancio per preservare la sostenibilità del debito; iv) un nuovo quadro per contenere la spesa per le infrastrutture; v) livelli adeguati di spesa sociale per proteggere i gruppi vulnerabili; vi) attuazione della politica in materia di proprietà statale e riforme volte a garantire condizioni di parità. Insieme alla firma dell’accordo tecnico, l’Egitto ha anche reso il tasso di cambio flessibile e innalzato in modo significativo il tasso di riferimento della banca centrale, di 600 punti base, in linea con le priorità del programma dell’FMI.

    (15)

    In considerazione del peggioramento della situazione economica e di prospettive offuscate da notevoli rischi di revisione al ribasso connessi agli shock esterni in corso, il 12 marzo 2024 l’Egitto ha chiesto all’Unione un’assistenza macrofinanziaria per integrare il programma del FMI.

    (16)

    L’attuale crisi in Egitto e nella regione ha acuito il fabbisogno di finanziamento del paese, con un notevole deficit di finanziamento complessivo nel prossimo esercizio finanziario 2024-2025 (che va da luglio a giugno), in particolare nella seconda metà del 2024. Ciò rende indispensabile far sì che un primo contributo significativo mediante l’AMF possa già essere elargito entro la fine del 2024. La tempistica risulterebbe impraticabile se la decisione fosse adottata a norma dell’articolo 212 del trattato nel quadro della procedura legislativa ordinaria, considerati i vincoli imposti dall’imminente fine della legislatura del Parlamento europeo e il fatto che la piena attuazione dell’AMF richiederà tempo, in particolare per concordare una serie di riforme strategiche a sostegno dell’assistenza. Di conseguenza, solo per questa prima parte del pacchetto di AMF è giustificato ricorrere in via eccezionale all’articolo 213 del trattato, in virtù del quale la decisione è adottata dal Consiglio. Il ricorso all’articolo 213 del trattato resta un’eccezione e non costituirà un precedente per eventuali future proposte di AMF, che in linea di principio continueranno a basarsi sull’articolo 212 del trattato.

    (17)

    In quanto paese interessato dalla politica europea di vicinato, l’Egitto dovrebbe essere considerato ammissibile a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

    (18)

    L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni dell’Egitto e dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti dell’Egitto.

    (19)

    Dato che la bilancia dei pagamenti egiziana presenta ancora un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali e congiuntamente al programma dell’FMI, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenerne la stabilizzazione economica. Il pacchetto di assistenza macrofinanziaria dell’Unione, che comprende l’AMF per un massimo di 1 miliardo di EUR contenuta nella presente decisione, andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo finanziario con l’FMI.

    (20)

    L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dell’Egitto, favorendo così lo sviluppo economico e sociale del paese.

    (21)

    La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto dovrebbe basarsi su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni dell’Egitto e dovrebbe tenere conto della capacità del paese di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto dovrebbe essere parte di uno sforzo internazionale congiunto, che integri in modo efficace i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza dovrebbe tenere anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Egitto e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione in Egitto.

    (22)

    La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto sia conforme, sotto il profilo giuridico e sostanziale, ai principi fondamentali e agli obiettivi dei vari settori dell’azione esterna, alle misure adottate in tali settori e alle altre politiche pertinenti dell’Unione.

    (23)

    L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti dell’Egitto. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

    (24)

    È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno dell’Egitto a promuovere i valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

    (25)

    Una condizione preliminare per la concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere che l’Egitto continui a compiere passi concreti e credibili verso il rispetto di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto e garantisca il rispetto diritti umani. Inoltre è opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche, nonché la governance e la vigilanza del settore finanziario in Egitto e che promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e il risanamento di bilancio. È opportuno che la Commissione il SEAE monitorino regolarmente il rispetto di tale condizione preliminare e il conseguimento di tali obiettivi specifici.

    (26)

    Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria da essa erogata, l’Egitto dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. Oltre a ciò, è opportuno che l’accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità egiziane contenga disposizioni che autorizzino l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (4), la Commissione e la Corte dei conti a effettuare audit e la Procura europea a esercitare le proprie competenze per quanto riguarda la fornitura di tale assistenza all’Egitto durante e dopo il periodo di disponibilità di tale assistenza.

    (27)

    L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

    (28)

    Gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto fornita sotto forma di prestiti dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

    (29)

    È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

    (30)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (31)

    L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità dell’Egitto sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Egitto, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell’assistenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   L’Unione mette a disposizione dell’Egitto un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 000 000 000 di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti dell’Egitto individuato nel programma dell’FMI.

    2.   Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e di concederli a sua volta in prestito all’Egitto.

    3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e l’Egitto e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione.

    La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni.

    4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di nove mesi, a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

    5.   Se nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamento dell’Egitto diminuisce radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.

    Articolo 2

    1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata alla condizione preliminare che l’Egitto continui a compiere progressi concreti e credibili tesi al rispetto di meccanismi democratici effettivi — compreso un sistema parlamentare multipartitico — e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

    2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto da parte dell’Egitto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

    3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).

    Articolo 3

    1.   La Commissione concorda con le autorità egiziane, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di politica economica e tali condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa («protocollo d’intesa») comprensivo di un calendario per la loro attuazione. Tali condizioni di politica economica e tali condizioni finanziarie sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dall’Egitto con il sostegno dell’FMI.

    2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Egitto, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione controlla regolarmente i progressi compiuti dall’Egitto nel conseguimento di tali obiettivi.

    3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità egiziane («accordo di prestito»).

    4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche dell’Egitto siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

    Articolo 4

    1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in un’unica rata in forma di prestito. Il calendario per l’erogazione della rata è stabilito dalla Commissione. La rata può essere erogata in una o più frazioni.

    2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    3.   La Commissione decide di versare la rata purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

    a)

    la condizione preliminare di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

    b)

    un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI;

    c)

    l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa.

    4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.

    5.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca centrale d’Egitto. Alle condizioni concordate nel protocollo d’intesa, tra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, la Banca centrale d’Egitto può trasferire i fondi dell’Unione al ministero egiziano delle Finanze come beneficiario finale.

    Articolo 5

    1.   Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

    2.   La Commissione conclude l’accordo di prestito di cui all’articolo 3, paragrafo 3, per quanto riguarda l’importo di cui all’articolo 1. L’accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, anche in relazione ai sistemi di controllo interno. Il prestito è concesso a condizioni che consentano all’Egitto di rimborsarlo sul lungo periodo. La durata massima del prestito è di 35 anni.

    3.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui al paragrafo 2.

    Articolo 6

    1.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

    2.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in regime di gestione diretta.

    3.   Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Egitto che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

    Articolo 7

    1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Articolo 8

    1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione dell’attuazione. Tale relazione:

    a)

    esamina i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;

    b)

    valuta la situazione e le prospettive economiche dell’Egitto, nonché i progressi compiuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

    c)

    indica il collegamento tra le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie del protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio dell’Egitto e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

    2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

    Articolo 9

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2024

    Per il Consiglio

    Il presidente

    V. VAN PETEGHEM


    (1)   GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (4)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (6)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

    (7)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (OJ L 193, 30.7.2018, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1144/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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