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Document 32024R1040

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1040 della Commissione, del 27 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinato polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese

C/2024/1903

GU L, 2024/1040, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1040/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1040/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/1040

2.4.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1040 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2024

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinato polietilene tereftalato originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 30 marzo 2023 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di polietilene tereftalato ("PET") originario della Repubblica popolare cinese ("paese interessato", "Cina" o "RPC") a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base") (1). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("avviso di apertura").

(2)

La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 14 febbraio 2023 da PET Europe ("denunciante"). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione del PET ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e della conseguente minaccia di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

Come indicato ai considerando 3 e 4 del regolamento provvisorio, la Commissione ha deciso di non registrare le importazioni di PET originario della RPC a norma dell'articolo 14, paragrafi 5 e 5 bis, del regolamento di base.

(4)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha sostenuto che, al considerando 3 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confuso la decisione relativa alla registrazione con l'applicazione retroattiva. La Commissione ha indicato l'assenza di un aumento delle importazioni come motivo per non disporre la registrazione. Il denunciante ha sostenuto che si tratta di un criterio pertinente per l'articolo 10, paragrafo 4 (imposizione retroattiva) e non per l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Secondo il denunciante, la Commissione ha pertanto commesso un errore nell'applicazione del regolamento di base.

(5)

Si osserva che in effetti l'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base non fa esplicito riferimento all'articolo 10, paragrafo 4, dello stesso regolamento. Tuttavia l'articolo 14, paragrafo 5, indica chiaramente che la registrazione delle importazioni è finalizzata alla successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni. Pertanto, per giustificare la registrazione delle importazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, devono esistere elementi di prova sufficienti a dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere soddisfatte. L'argomentazione del denunciante è dunque respinta.

1.3.   Misure provvisorie

(6)

In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 31 ottobre 2023 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Non sono pervenute osservazioni sull'esattezza dei calcoli.

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione (3) ("regolamento provvisorio") il 27 novembre 2023 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di PET originario della RPC.

1.4.   Fase successiva della procedura

(8)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure antidumping provvisorie ("divulgazione provvisoria delle informazioni"), il denunciante, i produttori esportatori e la loro associazione, gli utilizzatori e un importatore indipendente hanno presentato osservazioni.

(9)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Svepol e PET Europe.

(10)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. Per disporre di dati più completi sui prezzi di vendita, sul costo di produzione e sulla redditività dell'Unione nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, è stato chiesto ai produttori dell'Unione inclusi nel campione di fornire dati supplementari. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno presentato le informazioni richieste.

(11)

In seguito sia alla divulgazione provvisoria che alla divulgazione finale delle informazioni, l'UNESDA (4), un'associazione di utilizzatori, ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto chiudere l'inchiesta una volta divenuto evidente che la denuncia non evidenziava alcun pregiudizio e che era imprecisa e incompleta rispetto ai dati sul segmento del PET riciclato ("rPET").

(12)

Si ricorda che la denuncia presumeva una minaccia di pregiudizio piuttosto che l'esistenza di un pregiudizio notevole e che le asserzioni in essa contenute sono state confermate dalla successiva inchiesta. Come indicato al considerando 204 del regolamento provvisorio, affinché la Commissione possa istituire dazi antidumping, è sufficiente che l'inchiesta concluda che esiste una minaccia di pregiudizio notevole a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base. Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ritenuto che i dati stimati sull'industria dell'rPET costituissero elementi di prova sufficienti nella fase di denuncia. Le argomentazioni dell'UNESDA sono pertanto respinte.

(13)

L'UNESDA ha sostenuto che il regolamento provvisorio è stato adottato in violazione dei dovuti diritti procedurali. Essa ha fatto riferimento al fatto che i dati sul pregiudizio sono stati modificati nell'ottobre 2023 e che la decisione di istituire dazi provvisori è stata adottata quando le parti interessate non potevano più presentare osservazioni. Ha affermato che agli utilizzatori è stata negata la possibilità di presentare osservazioni in seguito alla presentazione dei dati sul pregiudizio da parte del denunciante nell'ottobre 2023. L'UNESDA ha ribadito la propria argomentazione in risposta alla divulgazione finale delle informazioni.

(14)

In primo luogo si osserva che i dati definitivi sul pregiudizio relativi agli indicatori macroeconomici sono stati forniti solo nell'ottobre 2023, in quanto la Commissione ha effettuato un'analisi supplementare del segmento rPET, che è molto dinamico e riguarda più di 50 produttori di dimensioni diverse e con capacità spesso mutevoli, ha elaborato una serie di comunicazioni presentate dalle parti interessate e ha condotto con il denunciante un ampio processo di richiesta di informazioni mancanti per giungere a indicatori macroeconomici oggettivamente definiti e rappresentativi per l'intera industria del PET, compreso il segmento rPET. A ciò si aggiunge che sia gli utilizzatori che le altre parti interessate hanno avuto ampie possibilità di esercitare debitamente i loro diritti procedurali durante l'intero procedimento, anche attraverso un'audizione con i servizi della Commissione, numerose comunicazioni scritte presentate fino all'ottobre 2023 e osservazioni sul regolamento provvisorio. Inoltre i dati relativi al pregiudizio presentati nell'ottobre 2023 sono stati rispecchiati nella divulgazione provvisoria delle informazioni, in merito alla quale tutte le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni. L'UNESDA ha infatti formulato osservazioni su tali dati. L'affermazione secondo cui all'UNESDA sarebbe stata negata la possibilità di formulare osservazioni è stata pertanto considerata errata e non suffragata da elementi di prova.

(15)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET originario della RPC ("divulgazione finale delle informazioni"). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(16)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno anche avuto l'opportunità di essere sentite in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. Si è svolta un'audizione con Svepol il 29 febbraio 2024.

(17)

Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Svepol ha sostenuto che due aspetti del comportamento della Commissione nella presente inchiesta violavano i diritti di difesa di Svepol e di altre parti interessate.

(18)

In primo luogo Svepol ha contestato che il documento generale di divulgazione delle informazioni fosse stato reso pubblico la sera prima dell'inizio delle vacanze del Capodanno cinese, nonostante non vi fosse alcun vincolo temporale procedurale immediato e urgente in tal senso. Secondo Svepol il periodo di festività ha perturbato significativamente e limitato la capacità di Svepol e dei produttori esportatori di esercitare il loro diritto di essere ascoltati e di presentare prove scritte sul documento generale di divulgazione delle informazioni entro i termini fissati dalla Commissione.

(19)

La Commissione ha ricordato che le inchieste avviate a norma dell'articolo 5 del regolamento di base devono essere completate entro i rigorosi termini regolamentari stabiliti dal regolamento di base, il che comporta anche una serie di fasi procedurali interne ed esterne. La Commissione ha osservato che, nel presente caso, il termine minimo di 10 giorni per presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, stabilito all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base è stato debitamente rispettato. Nel contempo, ai sensi dello stesso articolo, il termine è fissato "in funzione dell'urgenza della questione". La fissazione del termine per le risposte delle parti interessate al documento generale di divulgazione delle informazioni va considerata alla luce di tale contesto.

(20)

Si tiene inoltre debitamente conto delle circostanze in cui le parti interessate potrebbero incontrare difficoltà nel rispettare i termini stabiliti dalla Commissione e sono concesse proroghe dei termini, ove debitamente giustificate. Questo era spiegato al punto 9 dell'avviso di apertura, che precisa: "Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali"  (5). Nel presente caso, a Svepol è stata concessa una proroga di 3 giorni sulla base della giustificazione fornita e in assenza di circostanze eccezionali. La Commissione ha proceduto in piena conformità con l'avviso di apertura e con la sua prassi abituale. L'affermazione secondo cui la Commissione avrebbe violato i diritti di difesa di Svepol o di altre parti interessate era pertanto infondata e ha dovuto essere respinta.

(21)

In secondo luogo, Svepol ha contestato che le sintesi significative non riservate dei questionari dei produttori dell'Unione per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta siano state messe a disposizione delle parti interessate solo a seguito della richiesta di Svepol e due mesi dopo la presentazione dei dati sensibili pertinenti da parte dei produttori dell'Unione. Inoltre, secondo Svepol il fatto che le sintesi significative non riservate delle informazioni sensibili utilizzate e menzionate dalla Commissione nel documento generale di divulgazione delle informazioni siano state fornite alle parti interessate solo quattro giorni dopo la pubblicazione di tale documento ha necessariamente inciso sulla capacità delle parti interessate di trasmettere elementi di prova e di presentare osservazioni su tale documento entro i termini concessi dalla Commissione.

(22)

Si osserva che, in primo luogo, il documento generale di divulgazione delle informazioni presentava i dati aggregati accurati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione relativi al prezzo di vendita, al costo di produzione e alla redditività, mentre le sintesi significative non riservate delle risposte al questionario contenevano solo indici o intervalli di valori in relazione a tali informazioni sensibili e specifiche per società. In secondo luogo, come affermato da Svepol, l'assenza di sintesi significative è stata sanata quattro giorni dopo la divulgazione del documento generale di divulgazione delle informazioni, tempistica che ha lasciato a Svepol nove giorni di tempo per esaminarle e includere i commenti pertinenti nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. In terzo luogo, come indicato al considerando 20, a Svepol è stata concessa una proroga di 3 giorni per rispondere alla divulgazione finale delle informazioni. Pertanto, poiché questo aspetto procedurale è stato risolto senza ritardi, esso non ha potuto pregiudicare i diritti procedurali delle parti interessate nel presente caso, e le argomentazioni di Svepol hanno dovuto essere respinte di conseguenza.

1.5.   Campionamento

(23)

Non sono pervenute osservazioni concernenti il campionamento. Le conclusioni di cui ai considerando da 18 a 27 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(24)

Il considerando 33 del regolamento provvisorio contiene la definizione del prodotto in esame. Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da polietilene tereftalato ("PET") con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5. In seguito alla determinazione della viscosità, l'indice di viscosità del PET è misurato su una soluzione di PET in un determinato solvente. La norma ISO specifica cinque diverse combinazioni di solventi che possono essere utilizzate per la misurazione:

(a)

fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50);

(b)

fenolo/1,1,2,2-tetracloroetano (50/50);

(c)

fenolo/1,1,2,2-tetracloroetano (60/40);

(d)

o-clorofenolo;

(e)

acido dicloroacetico.

(25)

Sebbene ciascuno dei solventi utilizzati possa fornire un indice di viscosità leggermente diverso, è possibile utilizzare formule matematiche per convertire l'indice di viscosità ottenuto con un solvente nell'indice di viscosità che sarebbe stato ottenuto utilizzando un altro solvente.

(26)

Va osservato che, ai sensi della norma DIN 53728 precedentemente applicabile, sostituita dalla norma ISO 1628-5, è stato fatto riferimento unicamente al solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50) elencato al considerando 24, lettera a).

(27)

Pertanto, per motivi di chiarezza, di applicazione uniforme da parte delle autorità doganali degli Stati membri e di coerenza con la precedente norma industriale, ai fini del presente procedimento si chiarisce ulteriormente che la viscosità del PET deve essere misurata nel solvente fenolo/1,2-diclorobenzene (50/50) o convertita in tale solvente.

(28)

Per quanto riguarda la definizione del prodotto, in risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore Ceville, sostenuto dal produttore esportatore INCOM Resources Recovery (Tianjin) Co., Ltd, ha ribadito la sua richiesta di esclusione dell'rPET dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta, come indicato al considerando 38 del regolamento provvisorio. Entrambe le parti interessate hanno fatto riferimento a un prezzo diverso per l'rPET rispetto al PET vergine ("vPET"), agli obiettivi di sostenibilità dell'Unione legati all'aumento dell'uso dell'rPET e al fatto che attualmente non vi sono importazioni di rPET dalla RPC nell'Unione.

(29)

Il prodotto in esame quale definito dalla Commissione comprendeva le importazioni sia di vPET che di rPET dalla RPC, che sono in concorrenza con il vPET e l'rPET prodotti dall'industria dell'Unione. Il fatto che due tipi di prodotto possano avere prezzi diversi non giustifica un'esclusione dall'ambito di un'inchiesta. La Commissione ha constatato che entrambi i tipi hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, che sono in concorrenza tra loro e che esiste un certo grado di intercambiabilità tra vPET e rPET (cfr. ad esempio i considerando 254 e 293 del regolamento provvisorio). Tali risultanze non sono messe in discussione da una differenza di prezzo. Sarebbe pertanto inopportuno e inefficace escludere l'rPET dall'ambito dell'inchiesta. Inoltre l'affermazione secondo cui non vi sono state importazioni di rPET è errata. Sebbene limitate durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni di rPET dalla RPC erano comunque presenti. In ogni caso, come osservato in precedenza, la Commissione ha concluso che entrambi i tipi di prodotto erano in concorrenza. Pertanto è stato accertato che le importazioni oggetto di dumping di PET dalla RPC, indipendentemente dal fatto che si trattasse di rPET o di vPET, comportavano una minaccia di pregiudizio per i produttori di PET dell'Unione.

(30)

In assenza di altre osservazioni riguardanti la definizione del prodotto e il prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 33 a 39 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

(31)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, un produttore esportatore incluso nel campione, il gruppo Sanfame, e un importatore, Svepol, hanno presentato osservazioni sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1.   Valore normale

(32)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 40 a 138 del regolamento provvisorio.

3.1.1.   Sussistenza di distorsioni significative

(33)

In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie, il gruppo Sanfame ha presentato osservazioni sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nella presente inchiesta. Il gruppo Sanfame ha sostenuto che alcuni fattori produttivi per la produzione di PET erano parzialmente importati da paesi terzi diversi dalla RPC che non sono interessati da distorsioni e che la Commissione avrebbe pertanto dovuto utilizzare i prezzi all'importazione effettivamente pagati dal produttore per le materie prime importate anziché applicare un valore di riferimento a tali costi, in quanto i costi effettivi riflettevano prezzi che non sono distorti, essendo determinati dalle forze di mercato.

(34)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il gruppo Sanfame, pur avendo indicato nella sua risposta al questionario di importare alcune delle materie prime utilizzate per la produzione di PET da paesi diversi dalla RPC, non ha specificato in modo chiaro e coerente quale parte di tali costi proviene da paesi esterni alla RPC e quali di tali costi non sono soggetti a distorsioni. Non ha quindi suffragato con elementi di prova adeguati la sua affermazione di tenere conto dei prezzi effettivi di determinate quantità di materie prime importate a condizioni di mercato. Pertanto, in assenza di elementi di prova del fatto che le materie prime importate siano state utilizzate per produrre PET per le importazioni nell'Unione, la Commissione ha deciso di utilizzare prezzi di riferimento per tutte le quantità di materie prime utilizzate nella produzione di PET e ha respinto l'argomentazione della società.

3.1.2.   Fonti utilizzate per stabilire le SGAV e i profitti esenti da distorsioni

(35)

In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie, il gruppo Sanfame e Svepol hanno presentato osservazioni sulla scelta della Commissione di utilizzare i dati della società MPI Polyester Industries ("MPI") per determinare il valore di riferimento per le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo, la Malaysia.

(36)

Il gruppo Sanfame e Svepol hanno ribadito le loro osservazioni in merito alla seconda nota sulle fonti utilizzate per la determinazione del valore normale. In seguito alle precedenti argomentazioni, il gruppo Sanfame e Svepol hanno sostenuto che la natura integrata della produzione di Recron la rendeva un'approssimazione più rappresentativa rispetto a MPI. Svepol ha inoltre affermato che Recron produceva a partire dal paraxilene, analogamente ai produttori cinesi inclusi nel campione, e che pertanto le SGAV di Recron erano indicative di quelle dei produttori cinesi.

(37)

Svepol ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato per quale motivo i dati finanziari di MPI e di Recron dovessero essere trattati in modo diverso. Ha affermato che, contrariamente alle conclusioni provvisorie della Commissione, il sito web di Recron non indicava che si concentrasse principalmente su prodotti complessi derivati dal poliestere. Inoltre, al di là di riportare la capacità produttiva, il sito web di MPI non indicava che la sua attività principale in termini di valore o di costo fosse la resina di PET. Al contrario indicava che sia l'impianto per la produzione della resina che l'impianto di filatura erano gestiti attivamente insieme. Svepol ha inoltre sostenuto di non aver mai sentito parlare di MPI prima della presente inchiesta, mentre Recron era un produttore noto dell'industria.

(38)

Svepol ha inoltre affermato che, concludendo in via provvisoria che il livello dei profitti e delle SGAV di Recron non era ragionevole, la Commissione non ha valutato i dati in modo obiettivo.

(39)

Come ammesso dal gruppo Sanfame nelle sue osservazioni, le informazioni pubblicamente disponibili di Recron non consentivano di determinare con precisione la rilevanza del PET rispetto al fatturato totale della società. In altre parole, i dati prontamente disponibili non riguardavano specificamente il settore del PET. La Commissione ha cercato l'approssimazione migliore prontamente disponibile, comprese le informazioni consolidate del produttore o dei produttori che opera od operano, tra l'altro, nell'ambito di attività relativo al prodotto oggetto dell'inchiesta. Pur essendo effettivamente una società su larga scala, sul suo sito web (6) Recron indica di essere una delle imprese integrate più grandi al mondo in relazione al poliestere e ai prodotti tessili, con particolare attenzione ai prodotti complessi derivati dal poliestere. MPI si concentra invece principalmente sulla produzione di resina di PET, come indicato sul suo sito web (7). La Commissione ha pertanto concluso che MPI costituiva l'approssimazione migliore prontamente disponibile e ha deciso di non utilizzare i dati di Recron. La nuova argomentazione secondo cui la natura integrata di Recron era più vicina alla natura dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione non ha modificato tale valutazione. Come già descritto, l'integrazione si estende anche ai prodotti complessi derivati che sono al centro delle attività di Recron e che non fanno parte del prodotto oggetto dell'inchiesta e pertanto la struttura produttiva integrata non era di natura comparabile a quella di un produttore di resina di PET.

(40)

La Commissione ha pertanto confermato la sua decisione di utilizzare i dati di MPI per determinare un congruo importo di SGAV e profitti e il suo calcolo del valore normale.

3.1.3.   Prezzo all'esportazione

(41)

Il calcolo del prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando 139 e 140 del regolamento provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, la Commissione ha confermato le sue risultanze provvisorie.

3.1.4.   Confronto

(42)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando 141 e 142 del regolamento provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni al riguardo, la Commissione ha confermato le sue risultanze provvisorie.

3.1.5.   Margini di dumping

(43)

Dopo aver respinto le argomentazioni di cui ai considerando 33 e 35, la Commissione ha confermato il calcolo dei margini di dumping di cui al considerando 144 del regolamento provvisorio.

(44)

I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

 

 

Gruppo Sanfame:

Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd

Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.

Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd.

Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd.

16,0 %

 

Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials:

China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD.

Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd.

17,2 %

 

Gruppo Wankai New Materials:

Wankai New Materials Co., Ltd.

Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd.

22,6 %

 

Altre società che hanno collaborato

19,7 %

 

Tutte le altre società

24,2 %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(45)

In assenza di osservazioni relative alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio.

4.2.   Consumo dell'Unione

(46)

In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate ai considerando da 152 a 155 del regolamento provvisorio.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

(47)

In assenza di altre osservazioni relative al volume, alla quota di mercato e al prezzo delle importazioni dal paese interessato, la Commissione ha confermato le sue conclusioni su tali aspetti enunciate ai considerando da 156 a 164 del regolamento provvisorio.

4.4.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(48)

Non sono state ricevute osservazioni riguardanti questa parte del regolamento provvisorio.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

(49)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il denunciante ha fornito una versione riveduta dei dati macroeconomici per il primo trimestre del 2023 (tabella 14 del regolamento provvisorio), che riflette gli aggiornamenti apportati ai dati di base sulla produzione di rPET forniti dagli esperti del settore Wood Mackenzie, dai quali sono state estrapolate le cifre sulle vendite di rPET. Tale modifica ha comportato un calo delle cifre che rappresentano la produzione di PET dell'industria dell'Unione di circa 33 700 tonnellate e un calo delle cifre che rappresentano il volume delle vendite di PET dell'industria dell'Unione di oltre 32 100 tonnellate nel primo trimestre del 2023. Ciò ha determinato a sua volta un corrispondente calo delle cifre che rappresentano il consumo dell'Unione in tale trimestre, presentate nella tabella 14 del regolamento provvisorio. Tale modifica non ha tuttavia alterato le tendenze osservate e pertanto non ha inciso sull'esito della valutazione della Commissione. In effetti, a seguito dell'aggiornamento dei dati Eurostat sulle importazioni per il primo trimestre del 2023 (da 134 604 tonnellate a 127 608 tonnellate), la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di circa 1 punto percentuale nel primo trimestre del 2023 (dal 63 % al 62 %), mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta allo stesso livello.

(50)

Secondo l'UNESDA, i dati forniti dal denunciante nell'ottobre 2023 ("dati di ottobre") e utilizzati dalla Commissione per la determinazione provvisoria del pregiudizio non tenevano conto dei dati del fascicolo forniti dall'associazione. L'UNESDA ha segnalato differenze significative nei dati forniti dal denunciante nel corso dell'inchiesta.

(51)

In primo luogo i dati di ottobre forniti dal denunciante rappresentavano la risposta finale del denunciante al questionario della Commissione sui macroindicatori, che faceva seguito a una serie di richieste rivolte al denunciante di porre rimedio alle carenze nei dati individuate dalla Commissione. Si sottolinea che le richieste di informazioni mancanti derivavano da ulteriori accertamenti da parte della Commissione e da varie comunicazioni effettuate nel corso dell'inchiesta dalle parti interessate, principalmente dall'UNESDA.

(52)

In secondo luogo i dati di ottobre rispecchiavano dati verificati relativi alle società che hanno collaborato e i migliori dati disponibili e fondati relativi ai produttori di rPET dell'Unione. L'UNESDA non ha dimostrato per quali motivi i dati di ottobre dovrebbero essere considerati errati o non rappresentativi. Essa non ha spiegato perché la Commissione dovrebbe invece ricorrere ad altri dati, né in che misura i dati cui l'associazione fa riferimento siano più dettagliati o precisi dei dati di ottobre.

(53)

In seguito sia alla divulgazione provvisoria che alla divulgazione finale delle informazioni, l'UNESDA ha messo in discussione le revisioni apportate ai dati macroeconomici e ha indicato che il denunciante ha sottostimato le vendite, la produzione e il consumo dell'Unione utilizzando informazioni provenienti da varie fonti, raddoppiando l'uso vincolato e usando a tal fine dati misti per vPET e rPET.

(54)

Le accuse di manipolazione dei dati avanzate dall'UNESDA sono infondate. La Commissione si è molto impegnata per affrontare le carenze riscontrate nei dati macroeconomici, soprattutto per quanto riguarda l'rPET. Tutte le parti interessate hanno fornito le loro osservazioni e i loro dati e la Commissione ha deciso di utilizzare i dati di Wood Mackenzie e di PRE (Plastic Recyclers Europe – un'associazione ombrello di produttori di rPET) rispettivamente per i motivi esposti ai considerando 56 e 57. Le rettifiche che hanno portato all'aggiornamento di ottobre sono state richieste dalla Commissione per garantire che i dati utilizzati riflettessero le risposte all'accertamento della situazione e/o i dati verificati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(55)

Inoltre l'UNESDA ha fatto riferimento alla relazione 2022 sul mercato del PET e al tasso di esercizio dei produttori di rPET ivi incluso come base per la stima della produzione e ha contestato l'uso dei dati di Wood Mackenzie per stimare la produzione di rPET.

(56)

La Commissione ha preso debitamente in considerazione le varie fonti esistenti, cercando di individuare l'approssimazione più affidabile e obiettiva in assenza di dati precisi sull'rPET. L'uso della relazione 2022 sul mercato del PET è risultato inadeguato per due motivi: la relazione utilizzava solo il 2020 come anno di riferimento per stabilire la capacità operativa e includeva dati per il Regno Unito, la Svizzera e la Norvegia; i dati di Wood Mackenzie, d'altro canto, comprendevano cifre annuali relative al consumo di fiocchi (ossia alla produzione di rPET) e riguardavano specificamente la produzione dell'industria dell'Unione. Wood Mackenzie distingueva anche tra produzione di rPET di qualità alimentare, non alimentare e riciclaggio chimico e pertanto risultava essere nel complesso una fonte di informazioni più affidabile e fondata. In ogni caso, anche utilizzando la relazione sul mercato del PET per una stima della produzione di rPET, l'impatto sugli indicatori sarebbe minimo (8) e non modificherebbe le conclusioni tratte dalla Commissione ai fini della determinazione della minaccia di pregiudizio nel presente caso.

(57)

L'UNESDA ha inoltre affermato che la Commissione non ha preso in considerazione informazioni dettagliate sui produttori di rPET nell'Unione, compresa l'identificazione delle società e della loro capacità produttiva per il periodo in esame. L'associazione si è tuttavia contraddetta sostenendo che le informazioni annuali aggregate sulla capacità produttiva nell'Unione fornite da PRE (9), e infine utilizzate dalla Commissione nella sua valutazione, corrispondevano esattamente ai dati forniti dagli utilizzatori. Come indicato in precedenza, la Commissione ha valutato varie fonti e ha deciso di utilizzare quella ritenuta più affidabile, che nel caso della capacità produttiva di rPET era costituita dai dati di un'associazione ombrello che rappresenta i produttori di rPET (PRE).

(58)

In assenza di altre osservazioni si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 170 a 182 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

(59)

In assenza di osservazioni sugli indicatori microeconomici, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 183 a 198 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Sviluppi nel periodo dell'inchiesta e nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta

(60)

In seguito alla valutazione di cui al considerando 197 del regolamento provvisorio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo successivo al periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella 1 (prezzi di vendita dell'Unione, costo di produzione dell'Unione, redditività dell'Unione, volumi e prezzi delle importazioni cinesi per il secondo e terzo trimestre del 2023).

Tabella 1

Prezzi di vendita/costo di produzione/redditività dell'Unione e volumi/prezzi delle importazioni cinesi nel secondo e terzo trimestre del 2023

 

Prezzo di vendita dell'Unione (EUR/tonnellata)

Costo di produzione dell'Unione (EUR/tonnellata)

Redditività dell'Unione (%)

Importazioni dalla Cina (tonnellate)

Prezzi delle importazioni cinesi compreso il dazio della tariffa doganale comune del 6,5 % (EUR)

Secondo trimestre 2023

1 111

1 140

-11  %

88 952 (comprese [10 000 -15 000 ] tonnellate di importazioni di importatori indipendenti)

1 067

Terzo trimestre 2023

1 008

1 122

-13  %

20 294 (dati sulle importazioni di importatori indipendenti non disponibili)

1 033

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione, Eurostat.

(61)

Inoltre, in risposta alle argomentazioni delle parti interessate (illustrate in particolare ai considerando 82, 93 e 125), nella tabella 2 la Commissione ha presentato i dati sugli indicatori microeconomici (prezzi di vendita dell'Unione e costo di produzione dell'Unione) a un livello trimestrale più granulare per il periodo dell'inchiesta.

Tabella 2

Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e nel primo trimestre del 2023

 

Primo trimestre 2022

Secondo trimestre 2022

Terzo trimestre 2022

Quarto trimestre 2022

Primo trimestre 2023

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

1 350

1 511

1 538

1 347

1 114

Indice

100

112

114

100

83

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

1 198

1 383

1 408

1 460

1 209

Indice

100

115

118

122

101

Fonte:

risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

4.4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(62)

La Commissione ha concluso in via definitiva che l'industria dell'Unione ha subito ripercussioni negative dettate dalle importazioni dalla RPC, in particolare alla fine del periodo dell'inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(63)

La Commissione ha pertanto proceduto all'analisi di una minaccia di pregiudizio notevole a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base.

5.   MINACCIA DI PREGIUDIZIO

5.1.   Introduzione

(64)

Come indicato al considerando 197 del regolamento provvisorio, la Commissione ha proseguito la sua analisi prospettica dopo l'istituzione delle misure provvisorie, raccogliendo dati relativi al secondo e terzo trimestre del 2023, in particolare per quanto riguarda la redditività dei produttori dell'Unione, i prezzi di vendita e il costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione rispetto ai prezzi delle importazioni dalla RPC (cfr. tabella 1). La Commissione ha quindi esaminato se tali dati supplementari confermassero o invalidassero le risultanze basate sui dati del periodo dell'inchiesta e del primo trimestre del 2023 (cfr. in particolare i considerando 96, 79, 96, 119 e 126 per maggiori dettagli sulle risultanze formulate).

(65)

Nella sezione 5.3 la Commissione affronta tutte le osservazioni ricevute dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie che erano ancora pertinenti dopo i riesami e l'ulteriore analisi condotta durante la fase definitiva.

5.2.   Valutazione definitiva

5.2.1.   Aggiornamento dei dati sulle importazioni cinesi relativi al periodo successivo al periodo dell'inchiesta

(66)

Come indicato al considerando 210 del regolamento provvisorio, le importazioni dal paese interessato sono aumentate in modo significativo: da 192 941 a 305 055 tonnellate fra il 2019 e il periodo dell'inchiesta.

(67)

I dati disponibili per il periodo supplementare da luglio a settembre 2023, se espressi sulla base delle medie mensili, mostrano che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno iniziato a diminuire rispetto al periodo dell'inchiesta e al periodo successivo al periodo dell'inchiesta fino a giugno 2023.

Tabella 3

Volumi delle importazioni cinesi nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta

Volume delle importazioni cinesi (tonnellate)

Gennaio 2023

Febbraio 2023

Marzo 2023

Aprile 2023

Maggio 2023

Giugno 2023

Luglio 2023

Agosto 2023

Settembre 2023

 

35 842

42 619

49 148

31 579

39 561

17 813

11 703

4 955

3 636

Fonte:

Eurostat.

(68)

La Commissione ha pertanto constatato che la tendenza all'aumento dei volumi si era arrestata dopo il secondo trimestre del 2023. Tuttavia, nel valutare la rilevanza e l'affidabilità di tali dati per confermare o invalidare l'analisi della minaccia di pregiudizio, la Commissione ha anche osservato che il calo dei volumi medi mensili delle importazioni cinesi da luglio a settembre 2023 (rispetto al 2022) poteva essere attribuito all'effetto dissuasivo i) dell'apertura del presente procedimento il 30 marzo 2023, con una possibilità concreta di adottare misure provvisorie entro un periodo massimo di otto mesi, e ii) della domanda di registrazione presentata dal denunciante il 31 maggio 2023. In altre parole, i dati relativi al periodo successivo al periodo dell'inchiesta fino al giugno 2023, subito dopo la presentazione della domanda di registrazione delle importazioni da parte del denunciante, confermano il sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping osservato durante il periodo in esame. Il notevole calo del volume delle importazioni a partire dal giugno 2023 non smentisce tale conclusione, in quanto si tratta di un probabile effetto della domanda di registrazione delle importazioni ai fini dell'applicazione retroattiva dei dazi. Tale domanda, in particolare considerando che in quel momento non vi era alcuna indicazione circa il livello dei dazi potenziali che potevano essere istituiti, ha avuto un inevitabile effetto dissuasivo sul volume delle importazioni. Ne consegue che il sensibile tasso di incremento delle importazioni a partire dal 2021, confermato dai dati relativi al periodo successivo al periodo dell'inchiesta, fa prevedere un sostanziale aumento delle importazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, lettera a), del regolamento di base.

(69)

Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, l'UNESDA ha sostenuto che, sulla base dei dati Eurostat, le importazioni dalla Cina erano diminuite del 20 % nel 2023 e non vi era motivo di presumere che avrebbero raggiunto i livelli del 2022. Come indicato al considerando 68, la tendenza all'aumento dei volumi delle importazioni cinesi si è effettivamente arrestata dopo il secondo trimestre del 2023, ma l'apertura della presente inchiesta e la domanda di registrazione hanno avuto un inevitabile effetto dissuasivo sul volume delle importazioni. Pertanto l'argomentazione dell'UNESDA è stata respinta.

(70)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CPCIF ha inoltre sollevato le argomentazioni di seguito esposte in merito all'"effetto dissuasivo" determinato dalla Commissione al considerando 68.

(71)

La CPCIF ha affermato che il calo significativo delle importazioni nel quarto trimestre del periodo dell'inchiesta evidenzia che la flessione dei volumi delle importazioni cinesi era già in corso prima che avesse potuto imporsi qualsiasi presunto "effetto dissuasivo". La Commissione ha osservato che l'esistenza di un effetto dissuasivo si riferiva al periodo successivo al periodo dell'inchiesta e che un calo temporaneo delle importazioni durante l'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta non pregiudica la validità delle conclusioni raggiunte al considerando 68. In realtà le importazioni cinesi erano notevolmente aumentate durante l'intero periodo in esame, e il calo delle importazioni registrato nel quarto trimestre del 2022 è giunto dopo un aumento continuo e brusco delle importazioni oggetto di dumping nei trimestri precedenti ed è stato seguito da un ulteriore aumento nel primo trimestre successivo al periodo dell'inchiesta. Tale calo nel quarto trimestre del 2022 non poteva invalidare le risultanze della Commissione quanto a ulteriori aumenti delle importazioni nel prossimo futuro in caso di mancata adozione di misure.

(72)

Sempre relazione all'"effetto dissuasivo" della presente inchiesta, la CPCIF ha sostenuto che il ragionamento della Commissione deve essere suffragato da elementi di prova concreti piuttosto che da semplici congetture. Secondo la CPCIF la semplice conclusione che un calo del volume delle importazioni sia un "probabile effetto" dell'apertura di un'inchiesta o di una domanda di registrazione non costituisce una prova positiva o un esame obiettivo.

(73)

In primo luogo, come risulta chiaramente dal considerando 68 letto nella sua interezza, la Commissione ha accertato un effetto dissuasivo dell'apertura dell'attuale procedimento e della domanda di registrazione sul volume delle importazioni. In secondo luogo, la conclusione raggiunta si basa su una valutazione obiettiva di informazioni positive, assertive e verificabili sulle importazioni, pubblicate da Eurostat. È logico che l'apertura di un'inchiesta, seguita dalla possibilità che le importazioni siano sottoposte a registrazione in vista dell'istituzione retroattiva di potenziali dazi di proporzioni ignote, abbia un effetto dissuasivo sugli importatori di PET nell'Unione. Tale effetto si osserva chiaramente nelle statistiche sulle importazioni. Inoltre, come spiegato di seguito, le parti interessate non hanno fornito nessun'altra valida ragione per spiegare i volumi significativamente inferiori delle importazioni in seguito all'apertura dell'inchiesta e alla domanda di registrazione delle importazioni. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(74)

Infine, la CPCIF ha affermato che le precedenti tendenze delle importazioni (con riferimento al calo delle importazioni cinesi di PET nel corso del 2018 o del 2021) dimostrano che le diminuzioni prolungate delle importazioni non sono collegate all'apertura di inchieste antidumping; pertanto, secondo la CPCIF l'asserzione relativa a un "effetto dissuasivo" derivante dall'apertura della presente inchiesta e dalla domanda di registrazione è infondata. Questo non era stato contestato: non è escluso che altri fattori, non collegati all'inchiesta antidumping (come il drastico aumento delle tariffe di spedizione osservato nel 2021), abbiano determinato un calo delle importazioni in passato. Tuttavia, per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta, la CPCIF non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri che altri fattori sarebbero stati responsabili del calo nel presente caso, e che tale calo non sia attribuibile all'apertura della presente inchiesta e alla presentazione di una domanda di registrazione, come spiegato al considerando 68. Pertanto le argomentazioni avanzate dalla CPCIF sono state respinte.

(75)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Svepol ha sostenuto che qualsiasi calo dei volumi delle importazioni percepito per la prima volta nel giugno 2023 dalla Commissione deve necessariamente riflettere una tendenza commerciale iniziata diversi mesi prima dell'apertura della presente inchiesta, vale a dire il ritorno a livelli normali dei costi del trasporto in container, con il conseguente abbandono del trasporto convenzionale. In questo contesto Svepol ha fatto riferimento al notevole lasso di tempo che intercorre tra la negoziazione della vendita, ossia il momento in cui il prodotto viene ordinato nella RPC, e l'importazione nell'Unione. Svepol ha inoltre ricordato che il tempo medio che intercorre tra l'inoltro di un ordine con il trasporto convenzionale e il suo arrivo nell'UE è compreso tra quattro e sei mesi.

(76)

Come indicato al considerando 68, era già l'apertura del presente procedimento il 30 marzo 2023 ad avere un effetto dissuasivo sulle importazioni cinesi nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta. Inoltre, anche se il tempo di transito può essere più lungo per il trasporto convenzionale, quest'ultimo è stato abbandonato a seguito della normalizzazione dei costi di spedizione e nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta. I tempi di spedizione tipici per le spedizioni tramite container standard non sarebbero superiori a due-tre mesi (10) e quindi, anche tenendo conto del lasso di tempo intercorso tra la negoziazione della vendita e l'importazione effettiva, e anche considerando che l'ultima spedizione tramite trasporto convenzionale è arrivata nel marzo 2023 (cfr. considerando 103), le spedizioni tramite container standard sarebbero responsabili di volumi elevati di importazioni nel secondo trimestre del 2023. Se ne deduce che il calo delle importazioni nel giugno 2023 sarebbe dovuto ad eventi risalenti all'aprile 2023. Pertanto, il calo dei volumi delle importazioni cinesi nel giugno 2023 può essere spiegato dall'effetto dissuasivo dell'apertura dell'inchiesta alla fine di marzo 2023, più che dal passaggio dal trasporto convenzionale a quello tramite container standard. Volumi significativi di importazioni dalla Cina hanno continuato ad arrivare tramite container nell'aprile e nel maggio 2023, vale a dire dopo l'ultima spedizione tramite trasporto convenzionale in marzo, e di conseguenza il calo del volume delle importazioni dalla Cina a partire da giugno 2023 non avrebbe potuto essere causato dal cambio di tipo di trasporto.

(77)

Per quanto riguarda la rilevanza del trasporto convenzionale e la sua relazione con il trasporto in container, nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni Svepol ha sostenuto che un'analisi corretta dal punto di vista fattuale avrebbe dimostrato che l'aumento nel 2022 era dovuto al fatto che la Cina era l'unico paese esportatore, a seguito dell'impennata dei costi di spedizione dei container, in grado di effettuare spedizioni nell'UE tramite trasporto convenzionale, ottenendo in tal modo un vantaggio competitivo rispetto ad altri paesi esportatori di PET. Una volta che i costi del trasporto in container sono tornati a livelli normali, la Cina ha perso questo vantaggio, il che ha logicamente comportato un calo dei volumi delle importazioni dalla Cina e un aumento delle importazioni da altre fonti. Seguendo questo ragionamento, i volumi delle importazioni provenienti dagli altri paesi esportatori di PET prima della crisi sarebbero stati (in una certa misura) rilevati dalla Cina nel 2022, a causa delle sue capacità di spedizione tramite trasporto convenzionale, e successivamente riconquistati dai paesi terzi in questione dopo la fine della crisi e dopo la perdita del vantaggio competitivo da parte della Cina. Questa analisi non è corroborata dai fatti del presente caso. Come evidenziato nella tabella 16 del regolamento provvisorio e non contestato da Svepol, i principali paesi esportatori di PET, Egitto, Turchia e Vietnam, hanno tutti guadagnato, e non perso, quote di mercato nel 2022. È pertanto una teoria fuorviante quella secondo cui la Cina avrebbe perso gli effetti del proprio vantaggio competitivo in termini di trasporto nel terzo trimestre del 2023 e il mercato precedentemente acquisito a scapito dei paesi terzi sarebbe da questi riconquistato. La Cina non ha mai acquisito quote di mercato da questi paesi. Come dimostrato nella tabella 14 del regolamento provvisorio, l'unica a perdere quota di mercato in maniera significativa tra il primo trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023 è stata l'industria dell'Unione, che ha ceduto 11 punti percentuali di quota di mercato durante tale periodo. Ne consegue che il calo delle importazioni di PET cinese a partire dal giugno 2023 non è stato causato dal fatto che altri paesi esportatori di PET abbiano riconquistato quote di mercato che non hanno mai perso nel 2022, bensì dall'apertura dell'inchiesta antidumping nei confronti delle importazioni dalla Cina tre mesi prima.

5.2.2.   Altri elementi: redditività e altri indicatori economici

(78)

Come indicato nei considerando 230, 231 e 233 e nella tabella 14 del regolamento provvisorio, la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha raggiunto livelli insostenibili, rispettivamente del -12 % e -11 % nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, quando la pressione dei prezzi cinesi è stata avvertita maggiormente dopo il continuo aumento delle importazioni.

(79)

Le informazioni supplementari raccolte per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta hanno dimostrato il persistere dell'andamento negativo della redditività dei produttori dell'Unione (cfr. tabella 1), con livelli di perdita pari rispettivamente a -11 % e -13 % nel secondo e nel terzo trimestre del 2023.

(80)

Secondo Svepol, il fatto che le importazioni dalla RPC non abbiano causato il calo della redditività dell'industria dell'Unione nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 era confermato dal fatto che la redditività dei produttori dell'Unione ha continuato a diminuire nel 2023, anche se il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito in modo significativo a partire dal giugno 2023.

(81)

La Commissione non concorda con la lettura dei fatti effettuata da Svepol. La Commissione ha riscontrato (sulla base delle spiegazioni fornite dalle parti interessate) che intercorre un notevole lasso di tempo tra la negoziazione della vendita, vale a dire il momento in cui il prodotto viene ordinato nella RPC, e l'importazione nell'Unione. È nel momento in cui avviene la negoziazione della vendita che le vendite cinesi e quelle dell'Unione entrano in competizione. Inoltre, come spiegato al considerando 68, il calo significativo del volume delle importazioni a partire dal giugno 2023 è legato all'inchiesta antidumping e in particolare a una domanda di registrazione, piuttosto che a una particolare forza di mercato. Il calo del volume delle importazioni osservato a partire dal giugno 2023 rifletteva la probabile volontà degli importatori di limitare la loro esposizione a potenziali dazi antidumping retroattivi, ma non ha eliminato la pressione dei prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping, che in quel momento non era ostacolata da alcuna misura. Non sorprende pertanto che, anche quando le statistiche mostravano un calo delle importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione sia rimasta in perdita e non si sia ripresa immediatamente.

5.3.   Osservazioni delle parti interessate dopo le misure provvisorie

(82)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CPCIF (l'associazione dei produttori cinesi di PET) ha affermato che la Commissione non ha fornito dati trimestrali sui prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, né ha fornito informazioni sui prezzi dell'Unione nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, e di conseguenza la Commissione non ha esaminato obiettivamente i prezzi e gli effetti sui prezzi sulla base di prove positive. La CPCIF ha inoltre affermato che nel regolamento provvisorio non erano state fornite informazioni sulle importazioni dalla RPC effettuate dalle società dell'industria dell'Unione denuncianti per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta.

(83)

Come stabilito al considerando 231 del regolamento provvisorio, l'industria dell'Unione stava vendendo a prezzi inferiori al costo di produzione nell'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta e nel primo trimestre successivo al periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto esaminato obiettivamente, sulla base di prove positive, gli effetti delle importazioni cinesi oggetto di dumping sui prezzi dell'Unione. Il fatto che i dati specifici sui prezzi di vendita trimestrali dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e dopo il periodo dell'inchiesta, sul costo di produzione dell'Unione, nonché sui prezzi all'importazione e sui volumi delle importazioni che rispecchiavano le importazioni effettuate dai produttori dell'Unione denuncianti (ora presentati, per motivi di completezza e chiarezza, rispettivamente nelle tabelle 1 e 2) non fossero stati precedentemente delineati nel regolamento provvisorio non ha inficiato la conclusione finale tratta dalla Commissione.

(84)

La CPCIF ha sostenuto che la valutazione della Commissione nel regolamento provvisorio si basava su dati inesatti sulle importazioni. Secondo l'associazione, Eurostat ha comunicato un volume delle importazioni cinesi nella prima metà del 2023 pari a 216 560 tonnellate, e non a 223 558 tonnellate come asserito dalla Commissione. Analogamente, le importazioni registrate per il periodo corrispondente nel 2022 erano pari a 144 706 tonnellate, e non a 139 672 tonnellate come indicato nelle risultanze della Commissione. Di conseguenza l'aumento delle importazioni cinesi su base annua sarebbe inferiore al 50 %, contrariamente al 60 % asserito dalla Commissione.

(85)

La valutazione della Commissione nel regolamento provvisorio si è basata sui dati relativi alle importazioni comunicati al momento dell'estrazione dei dati per la fase provvisoria dell'inchiesta. La differenza tra i dati utilizzati dalla Commissione e quelli estratti dalla CPCIF era dovuta al momento specifico in cui è avvenuta l'estrazione da Eurostat. Ciò a causa dei vari aggiornamenti effettuati di volta in volta sui dati comunicati da Eurostat. Indipendentemente da quanto precede, i dati riveduti non sarebbero comunque in grado di invalidare o modificare in altro modo la valutazione della Commissione, e la risultanza di cui al considerando 210 del regolamento provvisorio, che stabiliva un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping nel mercato dell'Unione tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni, rimarrebbe sostanzialmente invariata.

(86)

Svepol e l'UNESDA hanno affermato che l'aumento marginale tra l'1 e l'1,5 % della quota di mercato delle importazioni cinesi nel periodo in esame non poteva costituire la base di una constatazione di una minaccia di pregiudizio. Svepol ha inoltre effettuato un confronto dell'evoluzione della quota di mercato tra le importazioni cinesi e le importazioni da altri paesi terzi, facendo riferimento al rapido aumento della quota di mercato di Turchia, Vietnam ed Egitto (un aumento aggregato della quota di mercato pari a 5 punti percentuali).

(87)

In primo luogo l'aumento tra l'1 e l'1,5 % della quota di mercato cinese faceva riferimento alla quota di mercato al netto delle importazioni cinesi da parte dell'industria dell'Unione. In tale contesto non è chiaro quale fosse la percentuale delle importazioni da altri paesi terzi effettuate dall'industria dell'Unione e dalle società collegate e di conseguenza il confronto effettuato da Svepol non può essere considerato equo e obiettivo. Svepol ha inoltre aggregato la crescita della quota di mercato per gli altri grandi paesi esportatori e ha confrontato tale dato aggregato con le importazioni cinesi.

(88)

Al di là di quanto precede e contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, la Commissione, nel determinare il sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping, non si è basata esclusivamente sull'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi durante l'intero periodo in esame. Tale approccio sarebbe inappropriato alla luce dei fatti del presente caso e in particolare del fatto che la minaccia di pregiudizio è diventata visibile solo alla fine del periodo dell'inchiesta. Come indicato al considerando 210 del regolamento provvisorio, è stata condotta un'analisi più granulare per valutare l'evoluzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping nei periodi pertinenti, confrontando cioè il 2021 con il periodo dell'inchiesta e la prima metà del 2022 con la prima metà del 2023. Tale valutazione ha evidenziato un sensibile tasso di incremento, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni dalla RPC. Pertanto l'argomentazione avanzata da Svepol e dall'UNESDA è stata respinta.

(89)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'UNESDA ha sostenuto (facendo riferimento al fatto che il 45-62 % dell'aumento delle importazioni dalla Cina verificatosi durante il periodo dell'inchiesta riguardava importazioni effettuate dal denunciante) che, se l'industria dell'Unione non riprenderà le importazioni dalla Cina, non vi è motivo di presumere che le importazioni aumenteranno nuovamente in modo significativo. A tale riguardo si osserva che la constatazione di una minaccia pregiudizievole non dipende dalle importazioni dall'industria dell'Unione e, come indicato al considerando 252 del regolamento provvisorio, tali importazioni non incidono sull'analisi del pregiudizio effettuata dalla Commissione.

(90)

La CPCIF ha contestato la presunta risultanza della Commissione secondo cui l'istituzione di misure di difesa commerciale da parte di alcuni paesi ha reso del tutto impraticabile ottenere l'accesso a tali mercati per gli esportatori cinesi. L'associazione ha inoltre affermato che la Commissione non ha esaminato mercati di esportazione alternativi nel periodo dell'inchiesta o nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta. Ha fatto riferimento a mercati come l'Indonesia, l'India o il Giappone e alla loro notevole capacità di importazione e/o alle loro considerevoli importazioni dalla RPC nel settembre 2023, nonostante l'esistenza di misure di difesa commerciale. La CPCIF ha ribadito le sue argomentazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.

(91)

In primo luogo la Commissione non ha concluso che l'istituzione di misure di difesa commerciale da parte di alcuni paesi ha reso del tutto impraticabile ottenere l'accesso a tali mercati per gli esportatori cinesi. Al considerando 217 del regolamento provvisorio si afferma piuttosto che l'accesso ad alcuni mercati è diventato sempre più difficile (ma non del tutto impraticabile) per i produttori esportatori cinesi. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla CPCIF, i mercati di esportazione del PET cinese sono stati debitamente esaminati. Come indicato al considerando 220 del regolamento provvisorio, nessun'altra destinazione delle esportazioni cinesi di PET, ad eccezione della Federazione russa, si avvicinava al volume delle esportazioni effettuate durante il periodo dell'inchiesta verso l'Unione. Inoltre questa tendenza è proseguita anche nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, nel primo semestre del 2023. Dalle statistiche è emerso che l'Unione costituisce la destinazione principale delle esportazioni di PET originario della RPC e che, in mancanza di misure, è probabile che gran parte della sovraccapacità cinese sia destinata alle esportazioni verso l'Unione. Le parti interessate non hanno presentato argomentazioni comprovate che inducano a invalidare tale risultanza. Inoltre, ai fini della presente analisi, i dati relativi alle esportazioni cinesi nell'Unione e il loro confronto con le esportazioni in altri mercati a partire dalla seconda metà del 2023 sono stati considerati non rappresentativi, dato l'effetto dissuasivo che la presente inchiesta ha avuto sul livello delle importazioni cinesi (cfr. considerando 68). La Commissione ha inoltre fatto riferimento alla valutazione di cui ai considerando 221 e 247 del regolamento provvisorio, che è rimasta valida.

(92)

In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, la CPCIF ha sostenuto che, invocando l'effetto dissuasivo, la Commissione, nel valutare il rischio di un sostanziale aumento delle esportazioni oggetto di dumping verso l'Unione, annulla sostanzialmente lo scopo dell'articolo 3, paragrafo 9, lettera b), del regolamento di base relativo alla disponibilità di altri mercati di esportazione con capacità di assorbimento di eventuali esportazioni supplementari. È stato ricordato che la Commissione ha debitamente analizzato la disponibilità di altri mercati di esportazione, in particolare nel periodo decisivo per stabilire una minaccia pregiudizievole, e ha risposto alle osservazioni sostanziali formulate al riguardo (cfr. considerando 217, 220 e 221 del regolamento provvisorio e considerando 91). Come risulta chiaramente dal considerando 91, il riferimento all'effetto dissuasivo è limitato al periodo successivo al periodo dell'inchiesta del secondo semestre del 2023 e non costituisce l'unica giustificazione per le risultanze della Commissione in relazione all'articolo 3, paragrafo 9, lettera b), del regolamento di base.

(93)

Svepol ha sottolineato che l'esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole deve essere determinata durante il periodo per il quale è presunta, vale a dire il quarto trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023. Essa ha sostenuto che la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova di un undercutting dei prezzi da parte dei produttori esportatori cinesi nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 e che tali presunti prezzi inferiori abbiano causato un calo dei prezzi e della redditività dell'industria dell'Unione. Ha inoltre affermato che la Commissione, anche se dovesse stabilire l'esistenza di un undercutting dei prezzi nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023, non ha determinato l'esistenza di una depressione o di una contrazione dei prezzi a seguito delle importazioni di PET dalla RPC durante il periodo in esame, durante il periodo dell'inchiesta e in particolare per il quarto trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023, nonostante la conclusione provvisoria che ciò fosse avvenuto.

(94)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Svepol ha ribadito che nell'analisi della minaccia di pregiudizio la Commissione deve valutare se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili dell'industria dell'Unione oppure se tali importazioni hanno comunque l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, la CPCIF ha inoltre affermato che i dati più recenti del terzo trimestre del 2023, fondamentali per l'analisi della minaccia di pregiudizio della Commissione, indicano che i prezzi delle importazioni cinesi non sono inferiori a quelli di vendita dell'Unione.

(95)

La Commissione non concorda sul fatto che fosse tenuta a calcolare l'undercutting per periodi trimestrali durante il periodo dell'inchiesta. Infatti, come osservato dal Tribunale nella sentenza Giant Electric (11), la Commissione non è in alcun modo tenuta, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, a determinare l'undercutting dei prezzi e può fondare la sua analisi del pregiudizio, e quindi il nesso di causalità, su altri aspetti relativi ai prezzi, elencati all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, quali l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi dell'industria dell'Unione o di impedire in misura notevole aumenti dei prezzi. La Commissione non concorda inoltre sul fatto che la sua analisi dei prezzi non fosse sufficientemente dettagliata, avendo tenuto conto non solo delle informazioni relative al periodo dell'inchiesta, ma anche della situazione delle importazioni oggetto di dumping e dell'industria dell'Unione su base trimestrale per il periodo dell'inchiesta e per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni trimestrali sui volumi e sui prezzi delle importazioni cinesi, nonché sulla produzione, sulle vendite, sui prezzi e sui costi dell'industria dell'Unione (cfr. tabella 14 del regolamento provvisorio e tabelle 1 e 2 del presente regolamento). Come emergeva già chiaramente dai dati e dall'analisi di cui ai considerando da 222 a 224 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che, in ragione del notevole afflusso di importazioni cinesi oggetto di dumping nel periodo dell'inchiesta a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, quest'ultima è stata costretta a ridurre i propri prezzi nell'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta e nel primo trimestre successivo al periodo dell'inchiesta, circostanza che ha fatto registrare perdite in questi due trimestri. Il persistere di ingenti volumi di importazioni cinesi a prezzi in calo dopo il periodo dell'inchiesta, in particolare nel primo trimestre del 2023, ha evidenziato un ulteriore spostamento verso tali importazioni oggetto di dumping a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione.

(96)

L'andamento di queste tendenze negative può essere ulteriormente osservato esaminando i dati del periodo successivo al periodo dell'inchiesta per il secondo trimestre e il terzo trimestre del 2023 relativi ai prezzi di vendita, al costo di produzione e alla redditività (cfr. tabella 1). I prezzi medi di vendita e il costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno dimostrato che, a differenza dei primi tre trimestri del periodo dell'inchiesta, a partire dall'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta e fino al terzo trimestre del 2023 le importazioni cinesi hanno spinto i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione al di sotto del livello del costo di produzione.

(97)

Dal confronto tra i dati sulle vendite dell'Unione e i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione per il quarto trimestre del 2022 è inoltre emerso che i prezzi cinesi erano notevolmente inferiori a quelli dell'Unione, con un undercutting dell'8 %. Pertanto l'industria dell'Unione ha dovuto far fronte a un notevole undercutting non solo durante il periodo dell'inchiesta nel suo complesso, ma anche alla fine di tale periodo, quando si è manifestata la minaccia di pregiudizio.

(98)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CPCIF ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato il motivo per cui ha attribuito la depressione dei prezzi alle importazioni oggetto di dumping, soprattutto considerando che il calo dei prezzi a partire dal quarto trimestre del 2022 rispecchiava da vicino il calo dei costi dell'industria interna. Come indicato al considerando 96, a partire dall'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta fino al terzo trimestre del 2023 i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione sono stati spinti al di sotto del livello del costo di produzione dalle importazioni cinesi. Sebbene i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione possano essere diminuiti a un ritmo simile a quello del costo di produzione, tale tendenza non spiega perché i prezzi di vendita siano rimasti al di sotto dei costi di produzione.

(99)

La CPCIF ha contestato la risultanza della Commissione nel regolamento provvisorio che "le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno registrato una crescita sostanziale nel periodo in esame, ma anche che questa tendenza non si è arrestata né è stata invertita durante il periodo successivo all'inchiesta", facendo riferimento a un calo significativo delle importazioni dal giugno 2023. La CPCIF ha ribadito la sua argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, aggiungendo che, contrariamente a quanto affermato nel regolamento provvisorio, la Commissione ha ammesso che la tendenza all'aumento dei volumi si era interrotta dopo il secondo trimestre del 2023.

(100)

Il calo dei volumi delle importazioni cinesi a partire dal giugno 2023 può essere spiegato dall'effetto dissuasivo della presente inchiesta esposto al considerando 68. Tale calo è temporaneo e la tendenza sarebbe invertita in assenza di misure. Inoltre, non vi è alcuna discrepanza tra le risultanze del regolamento provvisorio (in cui si esamina la tendenza fino al primo trimestre del 2023 incluso) e le risultanze definitive contenute nel presente regolamento, in cui si osserva che la tendenza all'aumento dei volumi si era arrestata dopo il secondo trimestre del 2023. Pertanto l'argomentazione della CPCIF è stata respinta.

(101)

La CPCIF ha inoltre sostenuto che i dati relativi al periodo successivo al periodo dell'inchiesta forniti nel regolamento provvisorio, in particolare l'andamento positivo della produttività, i volumi delle vendite dell'Unione e la redditività nel primo trimestre del 2023 rispetto al quarto trimestre del 2022, non costituivano una base probatoria per asserire la minaccia di pregiudizio attribuita alle importazioni cinesi di PET.

(102)

Gli indicatori descritti dalla CPCIF, pur mostrando un andamento positivo devono essere considerati in un contesto più ampio e confrontati principalmente con la situazione del periodo precedente la determinazione della minaccia di pregiudizio (cfr. considerando 238 del regolamento provvisorio). Tale analisi, ulteriormente suffragata da dati supplementari del secondo trimestre e del terzo trimestre del 2023 sulla redditività (cfr. tabella 1), ha dimostrato chiaramente che l'industria dell'Unione si trovava in uno stato di fragilità che in assenza di misure si sarebbe potuto immediatamente trasformare in un pregiudizio notevole.

(103)

Svepol ha sostenuto che il regolamento provvisorio non affrontava l'impatto del passaggio dei produttori esportatori cinesi al trasporto convenzionale durante il periodo dell'inchiesta. A suo parere, l'impennata dei costi di spedizione durante l'ultima parte del 2021 e per la maggior parte del periodo dell'inchiesta ha fatto sì che gli utilizzatori e gli importatori di PET dell'Unione abbiano fatto ricorso al trasporto convenzionale anziché utilizzare il trasporto in container standard, aumentando i volumi delle importazioni dalla RPC. Svepol ha sostenuto che il vantaggio competitivo del trasporto convenzionale cinese è stato solo temporaneo ed è successivamente venuto meno con la normalizzazione dei costi del trasporto in container, un fatto che è stato dimostrato in particolare dal calo delle importazioni di PET dalla RPC nel secondo trimestre del 2023 a seguito dell'ultimo trasporto convenzionale nel marzo 2023 (12). In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'UNESDA ha anche sostenuto che, poiché i costi di trasporto sono tornati alla normalità e le importazioni tramite trasporto convenzionale non hanno avuto successo, era ingiustificato presumere che vi fosse la probabilità di un nuovo aumento delle importazioni dalla Cina.

(104)

Benché sia riconosciuto che gran parte delle spedizioni di PET dalla RPC nel 2022 sono arrivate in navi portarinfuse, come osservato nel regolamento provvisorio (cfr. considerando 228) i costi di trasporto hanno iniziato a normalizzarsi dopo il picco che si è protratto fino alla metà del 2022. Tuttavia si è osservata un'impennata delle importazioni cinesi fino alla seconda metà del 2023 (13), quindi molto tempo dopo che i costi di spedizione erano tornati a livelli normali e dopo lo sdoganamento dell'ultimo presunto trasporto convenzionale. La Commissione ha pertanto constatato che, anche in assenza del trasporto convenzionale, le importazioni cinesi sono arrivate nell'Unione in grandi quantità. Inoltre, come indicato al considerando 68, il calo dei volumi delle importazioni cinesi verso la fine del secondo trimestre del 2023 può essere spiegato dall'effetto dissuasivo della presente inchiesta, piuttosto che dal passaggio dal trasporto convenzionale al trasporto in container normali. Pertanto, anche se vi è stata una coincidenza tra il ricorso al trasporto convenzionale e l'aumento delle importazioni cinesi nel corso del 2021 e per una parte del 2022, tale circostanza non poteva inficiare la valutazione della Commissione effettuata nel regolamento provvisorio.

(105)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CPCIF ha sostenuto che le risultanze del periodo dell'inchiesta relative al quarto trimestre del 2022, con una chiara tendenza al ribasso delle importazioni verso la fine del periodo dell'inchiesta, non indicavano un pregiudizio "prevedibile" o "imminente" né una minaccia di pregiudizio "imminente". Essa ha inoltre sostenuto che, se nel quarto trimestre del 2022 si è verificata una minaccia di pregiudizio, questa non può essere attribuita alle importazioni cinesi. Inoltre, secondo la CPCIF, il fatto che l'industria dell'Unione sia stata in grado di aumentare in modo significativo i suoi profitti netti, le vendite e i prezzi di vendita durante tutto il periodo in esame, quando le importazioni cinesi erano notevolmente più elevate rispetto al quarto trimestre del periodo dell'inchiesta, dovrebbe essere debitamente riconosciuto e obiettivamente esaminato dalla Commissione. La CPCIF ha ribadito la sua posizione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, suggerendo erroneamente che la Commissione si era astenuta dal rispondere a tale argomentazione da essa presentata.

(106)

In primo luogo le risultanze del quarto trimestre del 2022 relative al livello delle importazioni non potevano essere trattate in modo isolato per determinare la minaccia di pregiudizio. In secondo luogo, come indicato al considerando 237 del regolamento provvisorio, le importazioni cinesi erano notevolmente aumentate durante l'intero periodo in esame, il calo delle importazioni registrato nel quarto trimestre del 2022 è giunto dopo un aumento continuo e brusco delle importazioni oggetto di dumping nei trimestri precedenti ed è stato seguito da un ulteriore aumento nel primo trimestre successivo al periodo dell'inchiesta. Questi sviluppi, valutati nella loro interezza e in associazione all'effetto di contrazione delle importazioni cinesi oggetto di dumping sui prezzi dell'Unione verso la fine del periodo dell'inchiesta e nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, indicavano un mutamento di circostanze che ha determinato una situazione pregiudizievole causata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, che era chiaramente prevista e imminente.

5.4.   Conclusioni relative alla minaccia di pregiudizio

(107)

Come indicato nel regolamento provvisorio, mentre l'industria dell'Unione è andata bene fino al terzo trimestre del 2022, quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno iniziato a calare drasticamente nell'ultimo trimestre del 2022 e questa situazione negativa è proseguita nel primo trimestre del 2023.

(108)

L'approfondimento dell'inchiesta nella fase definitiva ha confermato che l'industria dell'Unione rimane in uno stato di fragilità e che la tendenza negativa dei produttori dell'Unione stabilita nel regolamento provvisorio è proseguita nel secondo trimestre e nel terzo trimestre del 2023. Più specificamente, i prezzi di vendita e il costo di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione per tale periodo mostrano che, coerentemente con la fine del periodo dell'inchiesta e il primo trimestre del 2023, le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno continuato a causare una contrazione dei prezzi di vendita dell'Unione nel secondo trimestre e nel terzo trimestre del 2023. I prezzi di vendita dei produttori dell'Unione sono rimasti al di sotto del livello del costo di produzione e la situazione di perdita dell'industria dell'Unione è proseguita rispettivamente a -11 % e -13 % nel secondo e nel terzo trimestre del 2023.

(109)

La Commissione ha pertanto confermato le sue conclusioni sull'esistenza di una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente per l'industria dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta di cui ai considerando da 238 a 242 del regolamento provvisorio.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

6.1.   Valutazione

(110)

Nelle sue risultanze provvisorie la Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti (importazioni da parte dei denuncianti e delle società ad essi collegate, aumento dell'uso di PET riciclato da parte degli utilizzatori di PET, importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi dell'energia, aumento dei costi di investimento e preferenze di acquisto dei clienti) sulla situazione dell'industria dell'Unione risultante dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L'effetto di questi altri fattori sull'andamento negativo dell'industria dell'Unione è stato tuttavia ritenuto solo limitato, se non inesistente, e non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio.

(111)

In seguito all'aggiornamento dei dati relativi al periodo successivo al periodo dell'inchiesta nella fase definitiva, i dati trimestrali relativi al costo di produzione e ai prezzi di vendita dei produttori dell'Unione nel secondo trimestre e nel terzo trimestre del 2023 (indicati nella tabella 1) mostrano che i produttori dell'Unione hanno continuato a essere costretti a vendere sottocosto a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, a sostegno delle risultanze provvisorie della Commissione. Relativamente a questo punto Svepol ha sostenuto, nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, che non è stato spiegato come l'inversione delle condizioni di importazione nel periodo tra il quarto trimestre del 2022 e il terzo trimestre del 2023 non abbia attenuato la presunta pressione sui produttori dell'Unione.

(112)

Per quanto riguarda i dati più recenti sulle importazioni (per il secondo e il terzo trimestre del 2023) dalla Cina e da altri paesi terzi, nonostante il calo delle importazioni cinesi nel suddetto periodo dovuto a un effetto dissuasivo dell'apertura della presente inchiesta (cfr. considerando 68), i produttori dell'Unione hanno continuato a soffrire a causa degli effetti della mancata attenuazione della contrazione dei prezzi esercitata dai produttori esportatori cinesi, che ha impedito ai produttori dell'Unione di fissare i prezzi al di sopra dei costi di produzione.

(113)

Alla luce di quanto precede e in linea con la sezione 6.1 del regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato la sua conclusione secondo cui le importazioni cinesi oggetto di dumping avevano un impatto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione e stavano causando una minaccia di pregiudizio notevole all'industria dell'Unione, mentre altri fattori non erano in grado di attenuare tale nesso di causalità.

6.2.   Osservazioni delle parti interessate dopo le misure provvisorie

(114)

La CPCIF ha sostenuto che la Commissione non ha stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio da parte di tali importazioni. Secondo la CPCIF (e senza un'analisi dettagliata su questo punto), il regolamento provvisorio non offriva un'analisi significativa e non forniva alcun elemento di causalità suffragato da elementi di prova sufficienti a dimostrare che il volume e/o i livelli dei prezzi erano all'origine di un impatto negativo sull'industria dell'Unione. La CPCIF ha ribadito la sua argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.

(115)

La Commissione ha fatto riferimento alla sezione 6 del regolamento provvisorio, indicando i motivi per cui ha concluso che il nesso di causalità era stato stabilito in modo giuridicamente valido.

(116)

Svepol ha sostenuto che la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di un nesso di causalità concreto tra i presunti "bassi prezzi delle importazioni cinesi" nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 e la contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione che ha comportato un deterioramento significativo della redditività dell'industria dell'Unione nell'ultimo trimestre del periodo dell'inchiesta e perdite residue nel primo trimestre del 2023. Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Svepol ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato come mai, quando i volumi delle importazioni erano al loro massimo e i prezzi all'importazione bassi nei primi tre trimestri del 2022, i produttori dell'Unione siano stati in grado di avere risultati ottimi e contrastare la contrazione dei prezzi. Nonostante l'analisi di cui al considerando 117, la CPCIF ha inoltre affermato, nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, che il fatto che il mercato del PET dell'Unione rimanga soggetto a una pressione al ribasso sui prezzi a causa della persistente debolezza della domanda non trova alcun riscontro nell'analisi della Commissione.

(117)

Come indicato al considerando 249 del regolamento provvisorio, il livello di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno registrato un calo significativo durante il periodo dell'inchiesta, subito dopo un periodo in cui si è registrato un aumento significativo delle importazioni cinesi. Il fatto che l'industria dell'Unione sia stata in grado di resistere al crescente volume delle importazioni cinesi oggetto di dumping nei primi tre trimestri del periodo dell'inchiesta mantenendo operazioni remunerative in PET e volumi relativamente stabili delle vendite dell'Unione è dovuto alla diffusione della domanda dei clienti osservata nella prima metà del periodo dell'inchiesta. Tuttavia, non appena la domanda e i volumi delle vendite dell'Unione hanno iniziato a calare e i regimi di esercizio dell'Unione sono diminuiti drasticamente, la pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping ha raggiunto livelli insostenibili e ha determinato un aggravamento della situazione dei produttori dell'Unione alla fine del periodo dell'inchiesta e nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta (cfr. considerando 223 del regolamento provvisorio) che rispecchiava il calo dei prezzi di vendita e una redditività negativa. È stato pertanto debitamente stabilito un rapporto di causalità concreto tra le importazioni cinesi e il significativo deterioramento dell'industria dell'Unione e l'argomentazione di Svepol è stata respinta.

(118)

La CPCIF ha affermato che la determinazione della minaccia di pregiudizio da parte della Commissione si basava sulle risultanze nel quarto trimestre del 2022 e nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta, a differenza delle risultanze per il periodo in esame, in cui non è stato individuato alcun pregiudizio. Tuttavia, secondo la CPCIF, nel valutare gli effetti delle importazioni cinesi da parte dei produttori dell'Unione è stato effettuato un confronto con l'andamento generale delle importazioni nel periodo in esame, anziché concentrarsi specificamente sul quarto trimestre del 2022 e sul periodo successivo al periodo dell'inchiesta. La CPCIF ha ribadito la sua argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.

(119)

L'affermazione della CPCIF è errata. In primo luogo, come risulta dalle sezioni 5 e 6 del regolamento provvisorio (in particolare dai considerando 210, 212, 213, 222, 223, 230, 233, da 244 a 247, 252, 255), è evidente che la determinazione della minaccia di pregiudizio dipendeva dall'esame delle tendenze nel periodo dell'inchiesta, con particolare riguardo per gli sviluppi trimestrali. Allo stesso tempo, in linea con il considerando 207 del regolamento provvisorio, la Commissione ha anche riesaminato i dati relativi al periodo in esame per comprendere meglio la situazione dell'industria dell'Unione su un periodo più lungo, il che ha portato alla determinazione di una minaccia di pregiudizio. In secondo luogo, per quanto riguarda specificamente le importazioni dalla RPC effettuate dalle società denuncianti, contrariamente a quanto sostenuto dalla CPCIF e come indicato al considerando 252 del regolamento provvisorio, la Commissione ha valutato la situazione in relazione al periodo dell'inchiesta e al quarto trimestre del 2022. Inoltre, come indicato nella tabella 14 del regolamento provvisorio e nella tabella 1 del presente regolamento, i dati relativi al primo trimestre e al secondo trimestre del 2023, da cui risulta che le importazioni dell'industria dell'Unione rappresentavano il [10-20] % del totale delle importazioni cinesi, non erano in grado di attenuare il nesso di causalità. L'argomentazione della CPCIF è stata pertanto respinta.

(120)

In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la CPCIF ha cercato di dimostrare un passaggio dal PET vergine al PET riciclato confrontando i dati trimestrali per il periodo dal quarto trimestre del 2022 al primo trimestre del 2023 per i due segmenti. La CPCIF ha ribadito questa argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. L'UNESDA ha inoltre ribadito la sua argomentazione relativa alla sostituzione del vPET con l'rPET, con una conseguente perdita di vendite da parte dei produttori di vPET.

(121)

In primo luogo la Commissione ha fatto riferimento alle conclusioni di cui al considerando 254 del regolamento provvisorio, che rimangono valide. In secondo luogo, come indicato al considerando 49, le cifre relative alla produzione di rPET per il primo trimestre del 2023 sono state aggiornate tenendo conto degli ultimi dati disponibili di Wood Mackenzie, con adeguamenti al ribasso applicati alla produzione di rPET. In terzo luogo, anche tenendo conto delle cifre iniziali, una diffusione temporanea della produzione di rPET determinata dagli sforzi dell'UE in materia di sostenibilità non può compromettere in modo plausibile l'analisi della minaccia di pregiudizio nel presente caso né può attenuare il nesso di causalità in considerazione delle dimensioni del segmento dell'industria dell'Unione dell'rPET e del suo impatto sugli indicatori economici nel periodo in esame, nel periodo dell'inchiesta o nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta. In ogni caso, la CPCIF e l'UNESDA non sono riuscite a dimostrare in che modo una compensazione temporanea della diminuzione della produzione di vPET mediante un aumento della produzione di rPET nel periodo in cui è già stata determinata la minaccia di pregiudizio avrebbe in qualche modo influito sul nesso di causalità nel presente caso.

(122)

Svepol ha sostenuto che la Commissione aveva valutato solo i volumi e i prezzi delle importazioni da paesi terzi per il periodo dell'inchiesta nel suo complesso, senza analizzare la situazione di tali importazioni in termini di prezzi e di volumi per il quarto trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023. Secondo Svepol, non vi erano motivi per concludere che le importazioni da paesi terzi non attenuassero il nesso di causalità tra le importazioni dalla RPC e la minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione. A sostegno di tale argomentazione, Svepol ha affermato che le importazioni dalla Turchia, dal Vietnam e dall'Egitto sono aumentate nel periodo compreso tra il quarto trimestre del 2022 e il primo trimestre del 2023 e sono state complessivamente superiori di 80 000 tonnellate rispetto alle importazioni dalla RPC nel corso di detto periodo. Svepol ha ribadito le sue argomentazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, aggiungendo che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche i dati sulle importazioni da paesi terzi per il secondo e terzo trimestre del 2023. Analogamente, secondo la CPCIF, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione nella sua valutazione delle importazioni da paesi terzi i dati sulle importazioni per il quarto trimestre del 2022 e i dati per il periodo successivo al periodo dell'inchiesta. Nella sua analisi, la CPCIF ha fatto riferimento a un'impennata significativa delle importazioni dall'Egitto nel 2023 e a dati recenti sulle importazioni (giugno – settembre 2023) che dimostrano che il volume e il tasso di incremento delle importazioni da vari altri paesi terzi hanno notevolmente superato quelli attribuiti alla RPC. La CPCIF ha ribadito la sua argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. L'UNESDA ha inoltre sostenuto, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, che nel 2023 quattro dei principali paesi fornitori (Indonesia, Pakistan, Vietnam e Oman), che rappresentavano il 29,5 % delle importazioni dell'Unione, avevano prezzi all'importazione inferiori a quelli delle importazioni dalla Cina (che rappresentava il 19,7 % delle importazioni dell'Unione). Pertanto, secondo l'UNESDA, i livelli dei prezzi dell'Unione non potevano essere attribuiti alla Cina.

(123)

Nel contesto della determinazione della minaccia di pregiudizio, le importazioni da grandi paesi esportatori diversi dalla RPC devono essere valutate non solo per il periodo dell'inchiesta nel suo complesso, ma anche a un livello più granulare e su base trimestrale durante e dopo il periodo dell'inchiesta.

(124)

In tale contesto, nel periodo dei primi tre trimestri del 2022 che ha condotto alla determinazione della minaccia di pregiudizio e della contrazione dei prezzi dell'Unione, i prezzi di queste importazioni da paesi terzi sono stati notevolmente superiori a quelli delle importazioni originarie della RPC. Inoltre nessuno di questi prezzi delle importazioni "da altri paesi terzi" era inferiore ai prezzi dell'Unione nel terzo trimestre, immediatamente prima del deterioramento significativo dell'industria dell'Unione. A ciò si aggiunge che, mentre le quote di mercato di tali importazioni sono state relativamente stabili nel periodo compreso tra il 2022 e il primo trimestre del 2023, la quota di mercato delle importazioni cinesi, escluse le importazioni effettuate dall'industria dell'Unione, è salita fino al [12-13] % nel primo trimestre del 2023 (rispetto al [4,5-5,5] % osservato nel primo trimestre del 2022 o nel quarto trimestre del 2022), quando la minaccia di pregiudizio era già presente. Pertanto, in considerazione del livello dei prezzi e della stabilità delle quote di mercato delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo compreso tra il 2022 e il primo trimestre del 2023 rispetto alle importazioni cinesi, si è constatato che le importazioni da paesi terzi (Turchia, Egitto e Vietnam) non erano in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione di cui al considerando 259 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda l'analisi dei dati più recenti sulle importazioni condotta dalla CPCIF e dall'UNESDA, l'effetto dissuasivo dell'apertura della presente inchiesta (cfr. considerando 68 del presente regolamento) ha reso non rappresentativi l'analisi di tali dati recenti, il confronto con i dati sulle importazioni cinesi nell'Unione e gli effetti sui prezzi dell'Unione. Pertanto le argomentazioni avanzate da Svepol, dalla CPCIF e dall'UNESDA sono state respinte.

(125)

La CPCIF ha affermato che la Commissione non ha fornito dati trimestrali relativi al costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e il periodo successivo al periodo dell'inchiesta e che di conseguenza l'analisi del nesso di causalità a tale riguardo era speculativa e priva di prove positive. La CPCIF ha inoltre affermato che, prima del quarto trimestre del 2022, i costi di produzione del PET hanno registrato un'impennata senza precedenti, rendendo impossibile per i produttori dell'Unione allineare i loro prezzi di vendita, in particolare alla luce del concomitante calo della domanda. A sostegno della sua affermazione, la CPCIF ha fatto riferimento a un rialzo improvviso e straordinario dei prezzi dell'energia elettrica, del gas e dell'acido tereftalico purificato (PTA) nel settembre 2022.

(126)

In primo luogo i dati trimestrali relativi al costo di produzione dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e nel periodo successivo al periodo dell'inchiesta di cui alle tabelle 1 e 2 corroboravano le risultanze della Commissione di cui al considerando 265 del regolamento provvisorio. Dall'analisi trimestrale è emerso che, sebbene il costo di produzione nel secondo trimestre e nel terzo trimestre del 2022 sia aumentato quasi ai livelli osservati nel quarto trimestre, i produttori dell'Unione sono stati in grado di fissare i prezzi di vendita in tale periodo (secondo e terzo trimestre 2022) ben al di sopra del livello del loro costo di produzione. Tuttavia, nel quarto trimestre del 2022 e dal primo al terzo trimestre del 2023, i produttori dell'Unione sono stati costretti a vendere sottocosto a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. In secondo luogo l'argomentazione della CPCIF secondo cui vi sarebbe stato un aumento repentino e significativo dei prezzi delle materie prime e dell'energia appena prima o all'inizio del quarto trimestre del 2022 non ha trovato sostegno nei dati verificati sul costo di produzione. Il costo di produzione dell'industria dell'Unione è rimasto pressoché invariato tra il terzo trimestre e il quarto trimestre del 2022 (aumento del 4 %), il che ha reso inefficace l'argomentazione della CPCIF.

6.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(127)

Si confermano le conclusioni riportate nei considerando 270 e 271 del regolamento provvisorio.

7.   LIVELLO DELLE MISURE

7.1.   Margine di pregiudizio

(128)

Facendo riferimento al considerando 163 del regolamento provvisorio e all'adeguamento del prezzo cif degli esportatori per i costi successivi all'importazione, Svepol ha chiesto alla Commissione per quale motivo i suoi costi successivi all'importazione non fossero rappresentativi nella presente inchiesta. Si osserva che Svepol ha dichiarato come costi successivi all'importazione le SGAV della società nonché le spese di trasporto per i clienti sostenute a seguito dello sdoganamento. Nessuna delle due categorie di spesa elencate da Svepol ha tuttavia potuto essere considerata come costi per i quali viene effettuato un adeguamento nel contesto del calcolo dell'undercutting e del margine di pregiudizio.

(129)

PET Europe ha ritenuto che l'uso del profitto di riferimento minimo fosse irragionevole e ha ribadito la sua argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. Sebbene il profitto di riferimento del 6 % applicato rappresenti un minimo legale, come indicato al considerando 275 del regolamento provvisorio, secondo PET Europe esso non rifletteva le esigenze dell'industria dell'Unione ad alta intensità di capitale. Il denunciante ha fatto riferimento al CSI Market tracker, in base al quale la redditività nel settore chimico era del 14,73 % (margine al lordo delle imposte), e ha osservato che ai fini della costruzione del valore normale nel presente caso la Commissione ha applicato un margine di profitto del 14,84 %. PET Europe ha successivamente concluso che un margine di profitto di riferimento di almeno il 14 % è appropriato ai fini della presente inchiesta.

(130)

In primo luogo il PET è considerato un prodotto di base, come ricordato anche nelle altre misure riguardanti le importazioni di questo prodotto (cfr. considerando 170 del regolamento (UE) 2019/1286 (14)), e i produttori dell'Unione raggiungono generalmente una redditività inferiore al minimo legale. Ciò è stato dimostrato dai dati dei primi due anni del periodo in esame (2,9 % nel 2019 e 0,3 % nel 2020) e dai dati della precedente inchiesta, in cui la redditività dell'industria dell'Unione ha raggiunto rispettivamente il 3 % nel 2017 e il 3,7 % nel periodo da aprile 2017 a marzo 2018 (cfr. considerando 160 del regolamento (UE) 2019/1286). Inoltre i dati sulla redditività del CSI Market tracker riguardavano il settore della produzione chimica piuttosto che quello dell'industria della plastica e della gomma, per il quale la redditività è pari al 5,13 % per il terzo trimestre del 2023 (periodo cui fa riferimento PET Europe). Infine il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale riguardava il profitto realizzato nel paese rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, che non può essere utilizzato come valore di riferimento per il profitto di riferimento dei produttori dell'industria dell'Unione. Alla luce di quanto precede, l'argomentazione di PET Europe è stata respinta.

(131)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e non avendo registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l'andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se si era verificato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell'inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva e per riflettere quindi il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di pregiudizio.

(132)

In base ai dati della banca dati Surveillance 3, nel periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane i volumi delle importazioni dalla RPC sono stati inferiori del 42 % rispetto ai volumi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta durante lo stesso periodo di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che non vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

(133)

La Commissione non ha pertanto adeguato il livello di eliminazione del pregiudizio a tale riguardo e, in assenza di osservazioni, si conferma il considerando 279 del regolamento provvisorio.

7.2.   Conclusioni sul livello delle misure

(134)

In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Società

Dazio antidumping definitivo

Gruppo Sanfame:

Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd

Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.

Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd.

Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd.

6,6  %

Gruppo Wankai New Materials:

Wankai New Materials Co., Ltd.

Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd.

1 0,7  %

Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials:

China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD.

Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd.

1 7,2  %

Altre società che hanno collaborato

1 1,1  %

Tutte le altre società

2 4,2  %

8.   INTERESSE DELL'UNIONE

8.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(135)

Oltre alla valutazione fornita nel regolamento provvisorio, si osserva che nel 2023, dopo il periodo dell'inchiesta, diversi produttori dell'Unione hanno temporaneamente ridotto o cessato completamente la produzione in risposta alla difficile situazione causata dalle importazioni oggetto di dumping. Pertanto, in assenza di misure, non solo sarebbe messa a repentaglio l'esistenza dell'industria del PET nell'Unione, ma sarebbe compromessa anche la stabilità dell'approvvigionamento di PET per i relativi utilizzatori.

(136)

In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria dell'Unione, si conferma la conclusione raggiunta nel considerando 284 del regolamento provvisorio.

8.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(137)

Nella loro risposta alla divulgazione provvisoria delle informazioni, gli utilizzatori hanno ribadito che nell'analisi dell'interesse dell'Unione devono essere presi in considerazione i fatti seguenti: i) il PET in percentuale del costo di produzione variava tra il 30 % e il 60 % per i produttori di acqua in bottiglia e tra il 14 % e il 30 % per i produttori di bibite analcoliche, con un forte impatto sulle operazioni e sulla redditività degli utilizzatori; ii) gli obblighi derivanti dalla direttiva sulla plastica monouso, ossia i tappi collegati dal luglio 2024 e l'incorporazione del 25 % dell'rPET nelle bottiglie di plastica a partire dal 2025 (con un aumento al 30 % entro il 2030), e dal regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio associati a un costo dell'rPET più elevato, in quanto il prezzo dell'rPET segue quello del vPET ma è notevolmente superiore e iii) il fatto che la crescita dell'industria dell'rPET è protetta dalla concorrenza con il PET proveniente dalla RPC, grazie al quadro normativo esistente e futuro, come la direttiva sulla plastica monouso e le approvazioni dell'EFSA (15) per l'rPET di qualità alimentare. Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni, l'UNESDA ha sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe proibitiva per le importazioni di PET dalla Cina, facendo riferimento all'istituzione di un dazio della nazione più favorita (NPF) del 6,5 % nei confronti dell'India nel 2022 e alla successiva scomparsa delle importazioni indiane di PET nel 2023.

(138)

La Commissione ha riconosciuto che il PET è la principale componente singola di costo per i relativi utilizzatori. Tuttavia, in linea con il considerando 294 del regolamento provvisorio, i dazi istituiti sono fissati a un livello tale da consentire agli utilizzatori e agli importatori di continuare a importare PET dalla RPC a prezzi ragionevoli. Poiché i dazi partono da un livello basso pari al 6,6 %, anche se il PET rappresenta dal 14 al 60 % del costo di produzione degli utilizzatori, il livello dei dazi non dovrebbe avere un effetto proibitivo o incidere in misura rilevante sull'attuazione e sul conseguimento degli obiettivi di sostenibilità e potrebbe essere assorbito dagli utilizzatori che desiderano continuare a rifornirsi del materiale dalla RPC. Le forniture possono inoltre essere assicurate da altri produttori, come l'industria dell'Unione e altri paesi terzi come la Turchia, il Vietnam e l'Egitto. Per quanto riguarda il confronto effettuato dall'UNESDA con l'introduzione della tariffa NPF per le importazioni indiane, con la conseguente eliminazione delle importazioni dell'Unione, si è osservato che le importazioni cinesi di PET erano soggette al dazio doganale comune del 6,5 % già prima della presente inchiesta, circostanza che non ha impedito loro di conquistare una quota di mercato significativa nell'Unione.

(139)

La Commissione inoltre non ha contestato il fatto che gli utilizzatori di PET a valle operino in un contesto normativo e macroeconomico difficile, dovendo effettuare investimenti supplementari o sostenere costi aggiuntivi per osservare e attuare gli obblighi relativi, tra l'altro, alla direttiva sulla plastica monouso e al regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tuttavia l'esistenza di tali obblighi normativi, analogamente ad altri fattori che incidono sul costo del PET (ad esempio il prezzo delle materie prime o la pressione esercitata dagli acquirenti), non potrebbe compromettere la parità di condizioni sul mercato del PET a monte dell'Unione affrontando la situazione del dumping pregiudizievole, in particolare quando gli effetti negativi dei dazi antidumping sugli utilizzatori sono considerati minori.

(140)

Per quanto riguarda il segmento dell'rPET, pur essendo un segmento in crescita anche in virtù delle prescrizioni in materia di sostenibilità previste dalla legislazione dell'Unione, non è stato certamente protetto dalla concorrenza cinese sleale. Il quadro normativo non ha impedito all'rPET cinese oggetto di dumping di entrare nell'Unione; al contrario, il programma di sostenibilità non farebbe che incoraggiare l'afflusso di rPET cinese e gli esportatori cinesi non sono impossibilitati a chiedere (ed eventualmente ottenere) approvazioni regolamentari da parte dell'EFSA.

(141)

Gli utilizzatori hanno inoltre sottolineato che nel presente caso l'istituzione di dazi antidumping inciderà negativamente sulle condizioni di concorrenza, poiché sul versante dei fornitori il mercato è dominato dal produttore dell'Unione Indorama e le misure eliminerebbero l'unico grande paese terzo non dominato da tale produttore. L'UNESDA ha ribadito l'argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, aggiungendo che l'impatto delle misure antidumping sui prezzi sarà maggiore a causa dell'oligopolio del mercato. Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni Svepol ha inoltre sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping in aggiunta al dazio doganale comune ostacolerebbe l'accesso al mercato dell'Unione per gli esportatori cinesi, soprattutto in considerazione delle importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi.

(142)

In primo luogo non sarà impedito alle importazioni cinesi a prezzi equi di entrare nell'Unione. In secondo luogo, l'industria del PET dell'Unione è costituita da almeno otto operatori indipendenti coinvolti nella produzione di vPET e da oltre cinquanta produttori di PET, struttura di mercato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UNESDA, non può essere considerata di oligopolio. Inoltre, anche se Indorama potrebbe avere una posizione forte nell'Unione e nel mercato mondiale del PET, grandi paesi esportatori come il Vietnam, la Corea del Sud o la Turchia e i loro produttori rappresentano una sana concorrenza per le entità Indorama. A ciò si aggiunge che gli utilizzatori non hanno fornito alcuna prova circostanziata del fatto che tali paesi non sarebbero in grado di soddisfare la domanda proveniente dagli utilizzatori e dagli importatori dell'Unione.

(143)

Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni Svepol ha sostenuto che i mercati di esportazione alternativi non sarebbero in grado di esercitare una pressione concorrenziale nei confronti della posizione dominante di Indorama sul mercato nell'Unione. Analogamente, l'UNESDA ha sostenuto che le importazioni dal Vietnam e dalla Corea non sarebbero sufficienti a contrastare la concentrazione del mercato venutasi a creare. Le argomentazioni non sono state suffragate da alcun fatto, in particolare alla luce delle statistiche sulle importazioni per il 2023, che mostrano ad esempio che le importazioni del Vietnam nell'Unione erano di 5 punti percentuali superiori a quelle della Turchia (mercato in cui è presente anche Indorama, ma non esclusivamente) e di 5,6 punti percentuali superiori alle importazioni dall'Egitto (mercato dominato da Indorama). Queste statistiche dimostrano chiaramente la sana concorrenza che i mercati di esportazione alternativi pongono alle società Indorama. L'argomentazione di Svepol ha pertanto dovuto essere respinta.

(144)

Gli utilizzatori hanno inoltre fatto riferimento all'occupazione nel settore delle bevande come uno degli elementi chiave da prendere in considerazione e hanno ribadito tale posizione nella loro risposta alla divulgazione finale delle informazioni. L'industria utilizzatrice ha affermato di trovarsi in una situazione vulnerabile: i) i livelli di occupazione hanno risentito dei significativi aumenti dei costi nel 2022, ii) il prezzo del PET è raddoppiato rispetto a tutti gli altri costi e iii) i prezzi di vendita (dei prodotti imballati in PET) hanno subito una stagnazione. Un accento particolare è stato posto sulle PMI, che rappresentano il 95 % del settore dell'acqua in bottiglia, che a sua volta rappresentava il 37 % del consumo di PET di qualità alimentare, e che sono più vulnerabili all'inflazione e devono sostenere una percentuale più elevata del costo del PET rispetto al costo di produzione complessivo. Svepol ha inoltre sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping comporterebbe conseguenze disastrose per l'industria a valle dell'Unione, mettendo in pericolo migliaia di posti di lavoro nell'Unione, e per i consumatori dell'UE, in quanto condurrebbe a un aumento dei prezzi delle bevande in bottiglia nel contesto della crisi del costo della vita e dell'elevata inflazione, mentre la situazione dei produttori di PET difficilmente migliorerebbe a seguito dell'adozione delle misure antidumping, anche dato che la redditività dei produttori dell'Unione ha continuato a diminuire nonostante le importazioni cinesi molto basse. Nella sua risposta alla divulgazione finale delle informazioni Svepol ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato perché attribuisca maggiore peso all'occupazione relativamente esigua dell'industria del PET dell'Unione, negligendo nel contempo il rischio per l'occupazione di 300 000 persone nell'industria utilizzatrice dell'Unione.

(145)

Gli effetti negativi dei dazi antidumping sull'occupazione nell'industria delle bevande sono stati considerati minori per i motivi di cui al considerando 138. Un rischio remoto e non misurabile per l'occupazione nell'industria utilizzatrice non può superare l'interesse ad affrontare la situazione specifica di dumping pregiudizievole riscontrata sul mercato del PET a monte. Per quanto riguarda l'interesse dei consumatori dell'Unione, sebbene non si contesti che debbano far fronte all'inflazione e all'aumento del costo della vita, è difficile capire in che modo essi percepirebbero l'impatto del dazio antidumping in una situazione in cui il prezzo delle materie prime per gli imballaggi in PET diminuisce o in cui, come sostenuto dagli utilizzatori di PET, questi ultimi non sono in grado di trasferire alcun aumento dei prezzi (compreso un ipotetico aumento indotto dall'istituzione di un dazio antidumping) sugli acquirenti, come le catene di vendita al dettaglio.

(146)

Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che il livello di redditività dei produttori di vPET era notevolmente superiore ai livelli di redditività degli utilizzatori. L'UNESDA ha ribadito l'argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni e con riferimento al periodo 2019-2022. Tale argomentazione non era tuttavia suffragata da elementi di prova relativi alla fine del periodo dell'inchiesta e al periodo successivo a quello dell'inchiesta, e non poteva essere sostenuta nel contesto dell'attuale situazione di perdita dei produttori dell'Unione.

(147)

Gli utilizzatori hanno anche fatto riferimento a problemi e perturbazioni delle forniture di PET provenienti dai produttori di PET dell'Unione durante il periodo in esame come uno degli elementi da valutare nell'ambito dell'analisi dell'interesse dell'Unione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'UNESDA ha sostenuto che le perturbazioni erano correlate all'oligopolio del mercato. La Commissione ha constatato che la stabilità dell'industria del PET dell'Unione, insieme alle importazioni a prezzi equi da paesi terzi, è fondamentale per garantire la stabilità dell'approvvigionamento per l'industria utilizzatrice e per attenuare gli effetti di futuri incidenti di forza maggiore o di altri problemi legati alle forniture di PET. Inoltre, l'industria del PET dell'Unione è costituita da almeno otto operatori indipendenti coinvolti nella produzione di vPET e da oltre cinquanta produttori di PET, struttura di mercato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UNESDA, non può essere considerata di oligopolio.

(148)

Gli utilizzatori hanno inoltre menzionato l'impossibilità di trasferire ai loro clienti gli aumenti senza precedenti dei prezzi del PET e l'impatto negativo sulla loro redditività, già bassa o addirittura negativa, di pari passo con la pressione per evitare un'ulteriore inflazione nel settore dei beni di consumo. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l'UNESDA ha sostenuto che le misure antidumping comporteranno un aumento dei prezzi del vPET e dell'rPET nell'Unione, nonché un aumento delle importazioni di vPET, dominate da Indorama.

(149)

Come indicato al considerando 291 del regolamento provvisorio, esistono fonti di approvvigionamento alternative per gli utilizzatori di PET. Inoltre, anche se il prezzo del PET nell'Unione potrebbe aumentare a seguito delle misure antidumping, vi sono numerosi altri fattori che gravano pesantemente sull'evoluzione del prezzo del PET, come la fluttuazione del prezzo del petrolio greggio, che costituisce la base del prezzo del PTA, la principale materia prima per il PET, il prezzo dei servizi pubblici o il decumulo delle scorte di PET. Va anche considerato che, come osservato nel presente caso, il prezzo del PET ha oscillato in entrambe le direzioni e i prezzi del 2023 sono stati inferiori di almeno il 15-30 % rispetto a quelli del 2022. Alla luce di tali fluttuazioni e dell'attuale prezzo del PET, l'argomentazione è stata respinta.

(150)

In conclusione, l'analisi di cui sopra dei vari elementi che incidono sull'industria utilizzatrice ha affrontato le preoccupazioni espresse dall'industria utilizzatrice e da altre parti interessate in merito alla potenziale ambiguità, mancanza di chiarezza o omissione di taluni fatti nel regolamento provvisorio.

(151)

Secondo Svepol, prima di adottare misure definitive la Commissione dovrebbe tenere conto delle osservazioni sull'interesse dell'Unione presentate dalle parti interessate. Svepol ha inoltre aggiunto che la Commissione ha erroneamente affermato ai considerando 288 e 291 del regolamento provvisorio che la resina di PET rappresenta il 15 % del costo finale del preformato.

(152)

In primo luogo, per quanto riguarda i considerando 288 e 291 del regolamento provvisorio, la Commissione ha fatto riferimento a informazioni provenienti direttamente da una comunicazione dell'associazione di utilizzatori (UNESDA). In secondo luogo la Commissione ha debitamente esaminato tutte le osservazioni delle parti interessate nel presente regolamento e nel regolamento provvisorio, sottolineando gli aspetti di ampia portata dell'interesse dei vari portatori di interessi, ed è giunta a una conclusione chiara e motivata identica a quella di cui ai considerando da 294 a 297 del regolamento provvisorio.

8.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(153)

Le conclusioni riportate nei considerando 294 e 297 del regolamento provvisorio sono state confermate.

9.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

9.1.   Misure definitive

(154)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive per impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

(155)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping (%)

Margine di pregiudizio (%)

Dazio antidumping definitivo (%)

 

Repubblica popolare cinese

 

Gruppo Sanfame:

Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd

Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.

Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd.

Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd.

1 6,0  %

6,6  %

6,6  %

 

Repubblica popolare cinese

 

Gruppo Wankai New Materials:

Wankai New Materials Co., Ltd.

Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd.

2 2,6  %

1 0,7  %

1 0,7  %

 

Repubblica popolare cinese

 

Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials:

China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD.

Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd.

1 7,2  %

2 1,2  %

1 7,2  %

Repubblica popolare cinese

Altre società che hanno collaborato

1 9,7  %

1 1,1  %

1 1,1  %

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

2 4,2  %

2 7,5  %

2 4,2  %

(156)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

(157)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del nome del soggetto. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (16). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(158)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali atte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre società".

(159)

Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio sia giustificata, in conformità della normativa doganale.

(160)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un'inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere l'aliquota o le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(161)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato all'inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(162)

I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all'aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) durante il periodo dell'inchiesta non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell'inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.

9.2.   Svincolo dei dazi provvisori

(163)

Alla luce delle risultanze del caso in esame e dato che non è stato possibile accertare positivamente che, in assenza di misure provvisorie, la minaccia di pregiudizio si sarebbe trasformata in un pregiudizio notevole, la Commissione ritiene che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base, gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, debbano essere liberati.

10.   DISPOSIZIONE FINALE

(164)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (17), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(165)

Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato ("PET") con un indice di viscosità uguale o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, misurato in base al, o convertito nel, solvente fenolo/1,2 diclorobenzene (50/50), attualmente classificato con il codice NC ex 3907 61 00 (codice TARIC 3907610010) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso è la seguente:

Paese d'origine

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

 

Repubblica popolare cinese

Gruppo Sanfame:

Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd

Jiangsu Xingye Plastic Co., Ltd.

Jiangyin Xingyu New Material Co., Ltd.

Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd.

6,6  %

899V

 

Repubblica popolare cinese

Gruppo Wankai New Materials:

Wankai New Materials Co., Ltd.

Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd.

1 0,7  %

899W

 

Repubblica popolare cinese

 

Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials:

China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD.

Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd.

1 7,2  %

899X

Repubblica popolare cinese

Altre società che hanno collaborato

1 1,1  %

Cfr. allegato

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

2 4,2  %

8999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte." In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione sono svincolati in via definitiva.

Articolo 3

L'allegato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

(a)

non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022);

(b)

non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all'inchiesta iniziale; e

(c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinato polietilene tereftalato ("PET") originario della Repubblica popolare cinese (GU C 115 del 30.3.2023, pag. 5).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione, del 27 novembre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2023/2659, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2659/oj).

(4)  Union of European Soft Drinks Associations (UNESDA); qualsiasi riferimento alle osservazioni dell'UNESDA nel presente regolamento comprende osservazioni presentate per conto dei membri Natural Mineral Waters Europe (MNWE), Forum Natürliches Mineralwasser (Austria); federazione belga dei produttori di acqua e di bevande analcoliche-FIEB-VIWF- (Belgio); associazione bulgara per le bevande analcoliche (Bulgaria); GIUPPH

(Croazia); associazione ceca per le bevande analcoliche (Repubblica ceca); associazione danese dei produttori di birra

Bryggeriforeningen (Danimarca); BRF, Maison des Eaux Minérales Naturelles -MEMN-; Syndicat des

Eaux des Sources et des Eaux Minérales Naturelles -SESEMN- (Francia); Verband Deutscher

Mineralbrunnen e.V. -VDM- e Wafg (Germania); associazione greca per le acque minerali naturali

SEFYMEN- (Grecia); associazione ungherese per le acque minerali, i succhi di frutta e le bevande analcoliche (Ungheria); Irish Beverage

Council -IBEC- (Irlanda); federazione italiana delle industrie delle acque minerali naturali, delle acque di sorgente e delle bevande analcooliche -MINERACQUA- e ASSOBIBE

(Italia); federazione lussemburghese dell'industria e del commercio delle acque e delle bevande analcoliche -FICEB

(Lussemburgo); associazione dei Paesi Bassi per le bevande analcoliche, le acque e i succhi -FWS- (Paesi Bassi); Krajowa Izba

Gospodarcza (KIGPR), Polonia; Águas Minerais e de Nascente de Portugal -APIAM- e PROBEB

(Portogallo); associazione rumena per le acque minerali (APEMIN), Romania; associazione slovena per le bevande

Analcoliche (ZIP), Slovenia; Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE) e ANFABRA

(Spagna), Danone, Nestle, Coca-Cola Europacific Partners, Refresco, Spadel, Fontecelta, Polska Woda, Sp. Z o.o, e Nałęczów Zdrój.

(5)   GU C 115 del 30.3.2023, pag. 5.

(6)   https://www.recronmalaysia.com/, "Recron Malaysia offre un'ampia gamma di prodotti innovativi tra cui poliestere, fibre, filati, stoffe e anche granuli di PET di alta qualità. Il vasto impianto tessile comprende la lavorazione a maglia, la tessitura, la tintura e la finitura."

(7)   http://www.mpipi.com.my/profile.htm, "Prodotti: offriamo il meglio nella produzione di resine di PET e nei prodotti da filatura. Il nostro stabilimento per le resine di PET ha attualmente una capacità annua di 38 000 tonnellate di granuli di qualità, resine co-PET e homo-PET per la fabbricazione di preforme e bottiglie, insieme alla resina a-PET per tutti i tipi di imballaggi rigidi quali vassoi, tappi e coperchi."

(8)  A titolo illustrativo, la differenza al livello complessivo della produzione di PET nel 2022 sarebbe di circa il 2 %.

(9)  Plastic Recyclers Europe – un'associazione ombrello di produttori di rPET.

(10)  Come confermato dalla denuncia, paragrafo 226. Cfr. anche https://www.maersk.com/logistics-explained/transportation-and-freight/2023/09/27/sea-freight-guide per i tempi di transito delle navi portacontainer dalla Cina all'Europa.

(11)  Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commissione, T-242/19, ECLI:EU:T:2022:259, punto 102.

(12)  In risposta alla divulgazione finale delle informazioni, Svepol ha suggerito che le spedizioni tramite trasporto convenzionale sarebbero arrivate nell'Unione e sarebbero state sdoganate fino a maggio 2023. Questa affermazione non è tuttavia suffragata da alcun elemento di prova nel fascicolo. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione provvisoria delle informazioni, Svepol stesso ha infatti sostenuto che la sua ultima spedizione tramite trasporto convenzionale era stata sdoganata nel marzo 2023.

(13)  Il livello delle importazioni cinesi nel secondo trimestre del 2023 (88 952 tonnellate) ha addirittura superato i livelli delle importazioni nel secondo trimestre del 2022 (84 906 tonnellate).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202/81 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1286/oj).

(15)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, EFSA | Scienza, alimenti sicuri, sostenibilità (europa.eu).

(16)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(17)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


Allegato

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED LIABILITY COMPANY

899Y

Repubblica popolare cinese

Dragon Special Resin (XIAMEN) Co., Ltd.

899Z

Repubblica popolare cinese

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.

89AA

Repubblica popolare cinese

Jiangsu Ceville New Materials Technology Co., Ltd.

89AB


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1040/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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