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Document 32024R0964
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/964 of 21 March 2024 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/964 della Commissione, del 21 marzo 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/964 della Commissione, del 21 marzo 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
C/2024/1977
GU L, 2024/964, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/964/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/964 |
27.3.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/964 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2024
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate con il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato sono classificate nella nomenclatura combinata con il codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/2022-12-12.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2023-06-17).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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1) |
2) |
3) |
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Un dispositivo da polso a batteria (cosiddetto «smartwatch»), che consiste in uno schermo tattile a colori AMOLED avente dimensioni diagonali di circa 2,8 cm e un cinturino di silicone, confezionato in un insieme per la vendita al dettaglio con il proprio caricabatterie. Il dispositivo contiene anche:
Il dispositivo non è munito di scheda eSIM/SIM, né questa può esservi inserita. Non ha la connettività Near Field Communication. Il dispositivo, senza essere accoppiato a un altro dispositivo, può essere usato per quanto segue:
Il dispositivo può essere accoppiato o connesso a un altro dispositivo, come uno smartphone («dispositivo ospite») mediante Bluetooth. Dopo l’accoppiamento i dati misurati sono trasmessi al dispositivo ospite per un’ulteriore elaborazione attraverso le sue applicazioni. Dopo l’accoppiamento il dispositivo consente di usufruire di caratteristiche quali:
|
9102 12 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b), 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata («RGI»), dalla nota 1, lettera n) della sezione XVI e dal testo dei codici NC 9102 e 9102 12 00 . Lo smartwatch e il caricabatterie sono considerati merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto ai sensi della RGI 3 b). Lo smartwatch è il componente che conferisce il carattere essenziale all’insieme. Lo smartwatch è un articolo composito progettato con lo scopo di eseguire le funzioni delle voci 8517 (apparecchio per la comunicazione), 9029 (pedometro), 9031 (apparecchio di misura o di controllo) e 9102 (orologio da polso). Lo smartwatch presenta numerose funzioni di altre voci diverse dalla voce 8517 , che possono essere fruite senza accoppiamento con un altro dispositivo, quali misurare la frequenza cardiaca, contare il numero di passi effettuati o indicare l’ora e la data. Le diverse funzioni effettuate dallo smartwatch sono ugualmente importanti ai fini del suo utilizzo. Non è di conseguenza possibile determinarne la funzione principale, ossia la componente che conferisce al dispositivo il carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b). Lo smartwatch non è pertanto assimilabile all’articolo descritto nel parere di classificazione del sistema armonizzato 8517.62/23. Di conseguenza lo smartwatch deve esser classificato nel codice NC che, in ordine di numerazione, è posto per ultimo fra quelli che possono essere presi in considerazione ai sensi della RGI 3 c). Lo smartwatch è pertanto classificato nel codice NC 9102 12 00 come «orologio da polso a funzionamento elettrico, anche con un contatore di tempo incorporato: solamente con indicatore optoelettronico». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/964/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)