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Document 32024R0887

Regolamento (UE) 2024/887 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione degli animali, l’immissione sul mercato e l’importazione nell’Unione

C/2024/1813

GU L, 2024/887, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/887/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/887/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/887

25.3.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/887 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2024

che modifica gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione degli animali, l’immissione sul mercato e l’importazione nell’Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera m),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d’origine animale e, in taluni casi specifici, alla esportazione degli stessi.

(2)

L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce divieti in materia di alimentazione degli animali; a tale proposito sono fissate norme specifiche nell’allegato IV del medesimo regolamento. Il regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione (2) ha modificato l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di autorizzare l’uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti, pollame e suini e dei mangimi composti contenenti tali proteine animali trasformate da utilizzare nell’alimentazione dei suini e del pollame. Risulta tuttavia che le lettere d), e) ed f) siano state aggiunte per errore nell’allegato IV, capitolo III, sezione B, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001. Il punto 1 avrebbe dovuto continuare a essere dedicato alle condizioni relative alla produzione di mangimi composti contenenti materie prime per mangimi consentite per l’alimentazione di qualsiasi animale d’allevamento non ruminante, considerato che, qualora siano utilizzate altre materie prime per mangimi, le condizioni specifiche sono stabilite nelle pertinenti sezioni del capitolo IV di detto allegato. Si è inoltre verificata una duplicazione involontaria di alcuni obblighi a carico degli Stati membri relativi agli elenchi di cui al capitolo V. Dovrebbero quindi essere effettuate varie opportune rettifiche dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, segnatamente nel capitolo III, sezione B, nel capitolo IV, sezione H, e nel capitolo V, sezione A, di tale allegato. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001.

(3)

In aggiunta, il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), quale modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione (4), ha introdotto prescrizioni specifiche per i controlli ufficiali negli impianti di trasformazione di fertilizzanti ai fini della determinazione dei punti finali per alcuni fertilizzanti e ammendanti, in base alle quali questi prodotti possono essere immessi sul mercato senza ulteriori controlli sulla salute degli animali. Quanto sopra dovrebbe riflettersi nelle condizioni relative all’esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti che contengono proteine animali trasformate, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il capitolo V, sezione E, di tale allegato.

(4)

Inoltre gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 stabiliscono prescrizioni dettagliate relative all’immissione sul mercato e all’importazione nell’Unione, tra l’altro, di ovini e caprini e di prodotti derivati da queste specie.

(5)

Il regolamento (CE) n. 999/2001, quale modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione (5), stabilisce nel suo allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2 e 1.3, condizioni transitorie concepite per garantire una transizione agevole per un periodo di sette anni, dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2021. È ora opportuno sopprimere tali condizioni transitorie.

(6)

Inoltre l’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punti 1.2, 1.3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 si riferisce alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio (6). Poiché la direttiva 92/65/CEE è stata oramai abrogata dal regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a decorrere dal 21 aprile 2021, tali riferimenti dovrebbero essere aggiornati.

(7)

Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono stati modificati dal regolamento (UE) 2020/772 della Commissione (8) per tenere conto delle raccomandazioni contenute nel parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza (EFSA), del 5 luglio 2017, sulla resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei caprini (9), per riflettere il fatto che, quando sono portatori degli alleli K222, D146 o S146, anche i caprini possono essere geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica la cui presenza naturale è stata registrata nella popolazione caprina dell’Unione. Tuttavia le modifiche apportate al regolamento (CE) n. 999/2001 con il regolamento (UE) 2020/772 non allineavano pienamente le condizioni applicabili ai caprini geneticamente resistenti a quelle applicabili agli ovini geneticamente resistenti, in particolare per quanto riguarda le disposizioni per il riconoscimento di un’azienda come avente un rischio trascurabile o un rischio controllato di scrapie classica, le prescrizioni per gli scambi intracomunitari di sperma ed embrioni di ovini e caprini di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 e le prescrizioni per l’importazione nell’Unione di latte e prodotti a base di latte di caprini, caprini destinati alla riproduzione nonché di sperma ed embrioni di caprini di cui all’allegato IX di tale regolamento. Risulta opportuno completare tale allineamento al fine di promuovere il miglior uso possibile degli animali geneticamente resistenti e del loro materiale germinale per controllare la scrapie classica.

(8)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 999/2001

Gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato, parte A, del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento (CE) n. 999/2001

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è rettificato conformemente all’allegato, parte B, del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia (GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (GU L 198 dell’8.8.2023, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).

(6)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(7)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2020/772 della Commissione, dell’11 giugno 2020, che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione (GU L 184 del 12.6.2020, pag. 43).

(9)   EFSA Journal 2017;15(8):4962.


ALLEGATO

PARTE A

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001

Gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1)

nell’allegato IV, capitolo V, la sezione E è così modificata:

a)

al punto 2, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«b)

ai fertilizzanti organici o agli ammendanti, quali definiti all’articolo 3, punto 22, del regolamento (CE) n. 1069/2009, che contengono nella loro composizione proteine animali trasformate derivate da ruminanti o una miscela di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e da non ruminanti, a condizione che abbiano raggiunto il punto finale quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione (*1), o:

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (GU L 198 dell’8.8.2023, pag. 1).»;"

b)

al punto 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

«I fertilizzanti organici o gli ammendanti che hanno raggiunto il punto finale quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), o all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1605 sono esonerati dalle condizioni di cui al primo comma del presente punto.»;

2)

nell’allegato VIII, capitolo A, la sezione A è così modificata:

a)

i punti 1.2 e 1.3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.2.

Può essere riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica un’azienda di ovini con uno status di resistenza alle TSE di livello I, previsto nel capitolo C, parte 4, punto 1, lettera a), dell’allegato VII, nella quale non sia stato confermato alcun caso di scrapie classica almeno nei sette anni precedenti.

Un’azienda di ovini, di caprini o di ovini e caprini può essere analogamente riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica purché risulti conforme almeno da sette anni alle seguenti condizioni:

a)

gli ovini e i caprini sono identificati in modo permanente e vengono tenuti registri in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

b)

sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall’azienda, degli ovini e dei caprini;

c)

nell’azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovini e caprini:

i)

ovini e caprini di aziende con un rischio trascurabile di scrapie classica;

ii)

ovini e caprini di aziende che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) da almeno sette anni o da un periodo pari almeno al periodo durante il quale l’azienda nella quale devono essere introdotti ha soddisfatto le condizioni ivi stabilite;

iii)

ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;

iv)

ovini e caprini che soddisfano le condizioni di cui al punto i) o ii), salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma, purché quest’ultimo soddisfi le seguenti condizioni:

il centro di raccolta dello sperma è riconosciuto conformemente alla parte II, capo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (*2),

nei sette anni precedenti sono stati introdotti nel centro di raccolta dello sperma solo gli ovini o i caprini di aziende che, durante tale periodo, hanno soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) ed e), e che sono state sottoposte ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato dall’autorità competente,

nei sette anni precedenti nel centro di raccolta dello sperma non è stato confermato alcun caso di scrapie classica,

nel centro di raccolta dello sperma sono attuate misure di biosicurezza per garantire che gli ovini e i caprini presenti nel centro e provenienti da aziende con un rischio di scrapie classica trascurabile o controllato non abbiano alcun contatto diretto o indiretto con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica;

d)

per la verifica della conformità alle condizioni di cui alle lettere da a) a i), l’azienda è sottoposta ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato a tal fine dall’autorità competente. I controlli devono essere effettuati almeno con cadenza annuale;

e)

non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;

f)

tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell’allegato X;

In deroga a tale condizione specifica, gli Stati membri possono decidere che tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi privi di valore commerciale, sottoposti ad abbattimento selettivo al termine della loro vita produttiva invece di essere macellati per il consumo umano, siano ispezionati da un veterinario ufficiale e che e tutti quelli che presentano segni di deperimento o segni neurologici siano sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell’allegato X;

g)

nell’azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina:

i)

ovuli ed embrioni di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,

sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza,

non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli ovuli o degli embrioni;

ii)

ovuli ed embrioni di animali della specie ovina portatori di almeno un allele ARR e di animali della specie caprina portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;

h)

è introdotto nell’azienda soltanto il seguente sperma di animali delle specie ovina e caprina:

i)

sperma di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,

non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta dello sperma;

ii)

sperma di montoni del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e di caproni portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;

i)

gli ovini e i caprini dell’azienda non hanno alcun contatto diretto o indiretto, neppure attraverso la condivisione del pascolo, con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica.

1.3.

Un’azienda di ovini, di caprini o di ovini e caprini può essere riconosciuta come azienda con un rischio controllato di scrapie classica purché risulti conforme almeno da tre anni alle seguenti condizioni:

a)

gli ovini e i caprini sono identificati in modo permanente e vengono tenuti registri in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita;

b)

sono tenuti registri dei movimenti, in entrata e in uscita dall’azienda, degli ovini e dei caprini;

c)

nell’azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovini e caprini:

i)

ovini e caprini di aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica;

ii)

ovini e caprini di aziende che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a i) almeno da tre anni o da un periodo pari almeno al periodo durante il quale l’azienda nella quale devono essere introdotti ha soddisfatto le condizioni ivi stabilite;

iii)

ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;

iv)

ovini e caprini che soddisfano le condizioni di cui al punto i) o ii), salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma, purché quest’ultimo soddisfi le seguenti condizioni:

il centro di raccolta dello sperma è riconosciuto conformemente alla parte II, capo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione,

nei tre anni precedenti sono stati introdotti nel centro di raccolta dello sperma solo gli ovini o i caprini di aziende che, durante tale periodo, hanno soddisfatto le condizioni di cui alle lettere a), b) ed e), e che sono state sottoposte ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato dall’autorità competente;

nei tre anni precedenti nel centro di raccolta dello sperma non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;

nel centro di raccolta dello sperma sono attuate misure di biosicurezza per garantire che gli ovini e i caprini presenti nel centro e provenienti da aziende con un rischio di scrapie classica trascurabile o controllato non abbiano alcun contatto diretto o indiretto con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica;

d)

per la verifica della conformità alle condizioni di cui alle lettere da a) a i), l’azienda è sottoposta ai controlli periodici di un veterinario ufficiale o di un veterinario autorizzato a tal fine dall’autorità competente. I controlli devono essere effettuati almeno con cadenza annuale;

e)

non è stato confermato alcun caso di scrapie classica;

f)

tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, sono sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell’allegato X.

In deroga a tale condizione specifica, gli Stati membri possono decidere che tutti gli ovini e i caprini di età superiore a 18 mesi privi di valore commerciale, sottoposti ad abbattimento selettivo al termine della loro vita produttiva invece di essere macellati per il consumo umano, siano ispezionati da un veterinario ufficiale e che e tutti quelli che presentano segni di deperimento o segni neurologici siano sottoposti a esami di laboratorio per la ricerca della scrapie classica conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio di cui al capitolo C, punto 3.2, dell’allegato X;

g)

nell’azienda sono introdotti soltanto i seguenti ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina:

i)

ovuli ed embrioni di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,

sono rimasti fin dalla nascita in aziende nelle quali non è stato confermato alcun caso di scrapie classica durante la loro permanenza,

non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta degli ovuli o degli embrioni;

ii)

ovuli ed embrioni di animali della specie ovina portatori di almeno un allele ARR e di animali della specie caprina portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;

h)

è introdotto nell’azienda soltanto il seguente sperma di animali delle specie ovina e caprina:

i)

sperma di animali donatori che fin dalla nascita sono rimasti in uno Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica o in un’azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica o che soddisfano le seguenti condizioni:

sono identificati in modo permanente in modo che si possa risalire alla loro azienda di nascita,

non mostravano segni clinici di scrapie classica al momento della raccolta dello sperma;

ii)

sperma di montoni del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e di caproni portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;

i)

gli ovini e i caprini dell’azienda non hanno alcun contatto diretto o indiretto, neppure attraverso la condivisione del pascolo, con ovini e caprini di aziende di status inferiore in relazione alla scrapie classica.

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).»;"

b)

al punto 4.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

in deroga alle lettere a) e b), le condizioni ivi stabilite non si applicano agli ovini e ai caprini detenuti esclusivamente negli stabilimenti confinati quali definiti all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 (*3), e spostati esclusivamente tra di essi.

(*3)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).»;"

c)

al punto 4.2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

nel caso dello sperma ovino, esso è stato raccolto da maschi del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e, nel caso dello sperma caprino, esso è stato raccolto da maschi portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146; oppure

e)

nel caso degli embrioni di animali della specie ovina, gli embrioni sono portatori di almeno un allele ARR; nel caso degli embrioni di animali della specie caprina, gli embrioni sono portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146.»;

3)

l’allegato IX è così modificato:

a)

al capitolo D, sezione B, punto 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il latte e i prodotti a base di latte di origine ovina o caprina provengono da aziende nelle quali, da almeno sette anni, non viene diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:

i)

tutti gli ovini e i caprini dell’azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ, per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR e per i caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;

o

ii)

tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l’azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla data di conferma dell’ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l’esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR e i caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146:

gli animali macellati per il consumo umano; e

gli animali morti o abbattuti nell’azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.»;

b)

il capitolo E è così modificato:

i)

al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR o di caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146 che provengono da una o più aziende in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica; oppure»;

ii)

al punto 6), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR o di caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146 che provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica.»;

c)

al capitolo H, punto 2), le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

nel caso dello sperma ovino, esso è stato raccolto da maschi del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e, nel caso dello sperma caprino, esso è stato raccolto da maschi portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146; oppure

b)

nel caso degli embrioni di animali della specie ovina, gli embrioni sono portatori di almeno un allele ARR e, nel caso degli embrioni di animali della specie caprina, gli embrioni sono portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146.».

PARTE B

RETTIFICHE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 è così rettificato:

1)

al capitolo III, la sezione B è così modificata:

a)

al punto 1, le lettere d), e) ed f) sono soppresse;

b)

al punto 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

devono detenere unicamente animali non ruminanti;»;

2)

al capitolo IV, sezione H, lettera d), l’ultimo trattino è sostituito dal seguente:

«—

il prelievo e l’analisi di campioni di mangimi composti destinati ad animali d’allevamento diversi dai suini, dagli animali d’acquacoltura e dagli animali da pelliccia devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l’assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell’analisi di tali campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente per almeno cinque anni.»;

3)

al capitolo V, sezione A, punto 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo III, sezione B, mangimi composti contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;».


(*1)  Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti (GU L 198 dell’8.8.2023, pag. 1).»;

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).»;

(*3)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).»;»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/887/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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