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Document 32024R0868

    Regolamento (UE) 2024/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali

    PE/89/2023/REV/1

    GU L, 2024/868, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/868/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/868/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/868

    19.3.2024

    REGOLAMENTO (UE) 2024/868 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 marzo 2024

    che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la protezione dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione di tali minacce. La direttiva impone alla Commissione di riesaminare altri atti pertinenti adottati dall'Unione allo scopo di valutare la necessità di allinearli alla direttiva stessa e formulare, se del caso, le proposte necessarie per modificarli in modo da garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'ambito di applicazione della direttiva.

    (2)

    La decisione 2009/917/GAI del Consiglio (3) istituisce il sistema informativo doganale (SID), il cui scopo è facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e quindi più efficaci le amministrazioni doganali degli Stati membri. Il SID consiste in una banca dati centrale che conserva dati personali, quali cognomi e nomi, indirizzi, numeri dei documenti di identità relativi a merci, mezzi di trasporto, imprese o persone e articoli e denaro contante bloccati, sequestrati o confiscati. La banca dati centrale è gestita dalla Commissione, che non ha accesso ai dati personali in essa contenuti. Le autorità designate dagli Stati membri hanno il diritto di accedere alla banca dati centrale e possono inserire e consultare le informazioni in essa contenuti. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) hanno, nei limiti dei rispettivi mandati e ai fini dell'adempimento dei loro compiti, il diritto di accedere ai dati inseriti nella banca dati centrale dalle autorità designate dagli Stati membri e di consultarli.

    (3)

    Al fine di garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'Unione, è opportuno modificare la decisione 2009/917/GAI per allinearla alla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, le norme in materia di protezione dei dati personali di cui in tale decisione dovrebbero rispettare il principio di limitazione delle finalità, essere limitate a categorie specifiche di interessati e di dati personali, rispettare i requisiti di sicurezza dei dati, includere una protezione supplementare per categorie particolari di dati personali e rispettare le condizioni per il successivo trattamento. È inoltre opportuno prevedere il controllo coordinato del funzionamento del SID da parte del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (4)

    Al fine di garantire un approccio chiaro e coerente a un'adeguata protezione dei dati personali, l'espressione «gravi infrazioni» utilizzata nella decisione 2009/917/GAI dovrebbe essere sostituita dal termine «reati» di cui nella direttiva (UE) 2016/680, tenendo presente il fatto che, quando una particolare condotta è vietata dal diritto penale di uno Stato membro, ciò implica di per sé un certo grado di gravità dell'infrazione. Inoltre, lo scopo del SID dovrebbe rimanere limitato a facilitare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati previsti dalle leggi nazionali come definite nella decisione 2009/917/GAI, vale a dire le leggi nazionali per le quali le amministrazioni doganali degli Stati membri sono competenti e che sono quindi particolarmente rilevanti per l'ambito delle dogane. Pertanto, sebbene la classificazione come reato sia un requisito necessario, non tutti i reati previsti dalle leggi nazionali sono oggetto della decisione 2009/917/GAI. Ad esempio, i reati di traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi e riciclaggio di denaro sono contemplati dalla decisione 2009/917/GAI. Inoltre, la sostituzione del termine «gravi infrazioni» con il termine «reati» non è da interpretarsi come se incidesse sugli obblighi specifici stabiliti nella decisione 2009/917/GAI riguardo all'elaborazione e all'invio da parte di ciascuno Stato membro di un elenco di reati ai sensi delle rispettive leggi nazionali che soddisfano determinate condizioni ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali.

    (5)

    Nel trattare i dati personali nel quadro della decisione 2009/917/GAI, fatte salve le norme specifiche contenute in tale decisione, gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2016/680, la Commissione è soggetta alle norme di cui nel regolamento (UE) 2018/1725, Europol è soggetta alle norme di cui al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ed Eurojust è soggetta alle norme di cui nel regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Tali atti disciplinano, tra l'altro, gli obblighi e le responsabilità dei titolari del trattamento, dei contitolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, e il rapporto tra di essi per quanto riguarda la protezione dei dati personali. Le autorità nazionali di controllo responsabili di garantire il controllo e l'applicazione della direttiva (UE) 2016/680 in ciascuno Stato membro dovrebbero essere competenti per il controllo e l'applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali di cui nella decisione 2009/917/GAI da parte delle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere il compito di controllare e garantire l'applicazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali di cui nella decisione 2009/917/GAI da parte della Commissione, di Europol e di Eurojust.

    (6)

    Al fine di garantire la conservazione ottimale dei dati nel SID, riducendo nel contempo l'onere amministrativo a carico delle autorità competenti e in linea con il regolamento del Consiglio (CE) n. 515/97 (7), la procedura che disciplina la conservazione dei dati personali nel SID dovrebbe essere semplificata eliminando l'obbligo di riesaminare annualmente la necessità di conservare i dati personali e fissando un periodo massimo di conservazione di cinque anni che può essere prolungato di un ulteriore periodo di due anni, se giustificato. Tale periodo di conservazione è necessario e proporzionato alla luce della durata tipica dei procedimenti penali e della necessità dei dati per lo svolgimento di operazioni doganali e di indagini congiunte.

    (7)

    Il trattamento dei dati personali nel quadro della decisione 2009/917/GAI comporta il trattamento, lo scambio e il successivo utilizzo delle informazioni pertinenti per le finalità di cui all'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ai fini della coerenza e dell'effettiva protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali nel quadro della decisione 2009/917/GAI dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la protezione dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse.

    (8)

    A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda è vincolata dalla decisione 2009/917/GAI e pertanto partecipa all'adozione del presente regolamento.

    (9)

    A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca è vincolata dalla decisione 2009/917/GAI e pertanto partecipa all'adozione del presente regolamento.

    (10)

    Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data 4 luglio 2023.

    (11)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/917/GAI,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La decisione 2009/917/GAI è così modificata:

    1)

    all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Lo scopo del sistema informativo doganale, conformemente alla presente decisione, è di aiutare le autorità competenti degli Stati membri a prevenire, ricercare e perseguire i reati ai sensi delle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri.»

    ;

    2)

    l'articolo 2 è così modificato:

    a)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    “dati personali”, i dati personali quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

    (*1)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).»;"

    b)

    è aggiunto il punto seguente:

    «6.

    “autorità nazionale di controllo”, un'autorità di controllo ai sensi all'articolo 3, punto 15, della direttiva (UE) 2016/680»;

    3)

    all'articolo 3, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Il sistema informativo doganale consiste in una banca dati centrale cui si può accedere tramite terminali in ogni Stato membro. Il sistema comprende esclusivamente i dati, compresi i dati personali, necessari al raggiungimento del proprio scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, relativi alle categorie seguenti:»;

    4)

    l'articolo 4 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri stabiliscono gli elementi da inserire nel sistema informativo doganale relativamente a ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per quanto necessario alla realizzazione dello scopo di tale sistema. Nella categoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), non devono figurare in nessun caso dati personali.»

    ;

    b)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Non sono comunque inserite nel sistema informativo doganale le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680.»

    ;

    5)

    all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi delle leggi nazionali.»

    ;

    6)

    l'articolo 7 è così modificato:

    a)

    non si applica alla versione italiana;

    b)

    il paragrafo 3 è soppresso;

    7)

    l'articolo 8 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 7, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile alla protezione dei dati personali, previa autorizzazione delle autorità nazionali designate dello Stato membro che ha inserito i dati personali in tale sistema e fatto salvo il rispetto delle condizioni da esse imposte.

    Le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro, Europol ed Eurojust possono trattare i dati non personali ottenuti dal sistema informativo doganale per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, o per altri scopi, anche amministrativi, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità nazionali designate dello Stato membro che ha inserito i dati non personali nel sistema.

    2.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 4 del presente articolo e gli articoli 11 e 12, i dati ottenuti dal sistema informativo doganale sono utilizzati soltanto dalle autorità nazionali di ciascuno Stato membro designate dallo Stato stesso, le quali sono competenti, in base alle leggi, ai regolamenti e alle procedure del medesimo Stato, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2.»

    ;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   I dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione delle autorità nazionali designate dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esse stabilite, essere:

    a)

    trasmessi ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, e in seguito da esse trattati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile alla protezione dei dati personali; oppure

    b)

    trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi e alle organizzazioni internazionali o regionali e trattati ulteriormente da tali entità, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile alla protezione dei dati personali.

    I dati non personali ottenuti dal sistema informativo doganale possono essere trasferiti ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, a paesi terzi e organizzazioni internazionali o regionali, e trattati ulteriormente da tali entità, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle autorità nazionali designate dello Stato membro che ha inserito i dati non personali nel sistema.»

    ;

    8)

    all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Fatta salva la presente decisione, se, in uno qualsiasi degli Stati membri, un tribunale o un'altra autorità competente dello Stato membro in questione adotta una decisione definitiva riguardo alla modifica, al completamento, alla rettifica o alla cancellazione di dati nel sistema informativo doganale, gli Stati membri si impegnano reciprocamente ad eseguire tale decisione. In caso di contrasto tra siffatte decisioni di tribunali o di altre autorità di Stati membri diversi, incluse quelle delle autorità nazionali di controllo, in materia di rettifica o cancellazione, lo Stato membro che ha inserito i dati in questione li cancella dal sistema.»

    ;

    9)

    l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 14

    I dati personali inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e non possono essere conservati per più di cinque anni. In via eccezionale tali dati possono essere tuttavia conservati per altri due anni al massimo, se e nella misura in cui ciò sia in singoli casi strettamente necessario per conseguire lo scopo prefissato.»

    ;

    10)

    l'articolo 15 è così modificato:

    a)

    non si applica alla versione italiana;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, a Europol, a Eurojust e al comitato di cui all'articolo 27 l'elenco dei reati punibili ai sensi della legislazione nazionale.

    L'elenco comprende solo i reati punibili:

    a)

    con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi; oppure

    b)

    con una ammenda pari ad almeno 15 000 EUR.»

    ;

    11)

    l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 20

    Salvo disposizione contraria della presente decisione:

    a)

    le disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2016/680 si applicano al trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte delle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 7 della presente decisione;

    b)

    il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) si applica al trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte della Commissione;

    c)

    il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) si applica al trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte di Europol; e

    d)

    il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) si applica al trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte di Eurojust.

    (*2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."

    (*3)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53)."

    (*4)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).»;"

    12)

    gli articoli 22, 23, 24 e 25 sono soppressi;

    13)

    l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 26

    1.   Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di monitorare il trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte della Commissione e di assicurare che tale trattamento sia effettuato conformemente alla presente decisione. Si applicano di conseguenza i compiti e i poteri di cui agli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) 2018/1725.

    2.   Almeno ogni cinque anni il Garante europeo della protezione dei dati effettua un controllo del trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione da parte della Commissione, conformemente ai principi internazionali di revisione. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo.

    3.   Il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali di controllo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità per assicurare il controllo coordinato del funzionamento del sistema informativo doganale conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.»

    ;

    14)

    all'articolo 27, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    dell'attuazione e della corretta applicazione della presente decisione, fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo e del Garante europeo della protezione di dati;»;

    15)

    l'articolo 28 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

    «i)

    garantire la possibilità di ripristinare i sistemi utilizzati in caso di interruzione;

    j)

    garantire che il sistema funzioni correttamente, che gli errori nel sistema siano segnalati e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Il comitato di cui all'articolo 27 verifica le interrogazioni del sistema informativo doganale al fine di controllare che le ricerche fatte siano ammissibili e siano state effettuate da utenti autorizzati. Almeno l'1 % di tutte le ricerche effettuate è controllato. Una registrazione di tali ricerche e controlli è conservata nel sistema e viene usata soltanto per lo scopo indicato dal comitato, dalle autorità di controllo nazionali e dal Garante europeo della protezione dei dati, ed è cancellata dopo sei mesi.»

    ;

    16)

    l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 29

    L'amministrazione doganale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è responsabile delle misure di sicurezza di cui all'articolo 28, per quanto riguarda i terminali situati nel territorio dello Stato membro interessato, delle funzioni di riesame di cui agli articoli 14 e 19 e, peraltro, della corretta attuazione della presente decisione, nei limiti necessari ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle procedure di tale Stato membro.»

    ;

    17)

    all'articolo 30, il paragrafo 1 è soppresso.

    Articolo 2

    Entro il 9 ottobre 2025, fatta salva l'applicazione del presente regolamento, i dati personali inseriti nel sistema informativo doganale prima del 8 aprile 2024 sono riesaminati dagli Stati membri che li hanno inseriti e, se necessario, aggiornati o cancellati per garantire che il loro trattamento sia conforme alla decisione 2009/917/GAI quale modificata dal presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2024

    Per il Parlamento europeo

    La presidente

    R. METSOLA

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. LAHBIB


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2024.

    (2)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

    (3)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

    (4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

    (6)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

    (7)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/868/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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