Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0770

    Regolamento di esecuzione (UE) 2024/770 della Commissione, del 4 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2024/1274

    GU L, 2024/770, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/770/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/770/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/770

    5.3.2024

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/770 DELLA COMMISSIONE

    del 4 marzo 2024

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (UE) 2018/140, del 29 gennaio 2018 (2), la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»).

    (2)

    Il 14 febbraio 2019 tali misure sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione (3). I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 15,5 % e il 38,1 %.

    1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (3)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (4)

    La domanda è stata presentata il 28 ottobre 2022 da Eurofonte («richiedente») per conto di sette produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 70 % dell’industria dell’Unione di determinati lavori di ghisa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

    1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (5)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 gennaio 2023 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»).

    1.3.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

    (6)

    L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

    1.3.2.   Parti interessate

    (7)

    Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della Repubblica popolare cinese e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, invitandoli a partecipare all’inchiesta.

    (8)

    Tra le parti interessate che si sono manifestate figurava la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»). A seguito della sentenza della Corte nella causa C-478/21P (6), il 6 novembre 2023 la Commissione ha deciso di chiedere alla CCCME di fornire una procura di uno o più dei produttori esportatori cinesi che dichiarava di rappresentare al fine di confermare il suo status di associazione rappresentativa di esportatori del prodotto oggetto di dumping. Poiché la CCCME non ha fornito tale procura, la Commissione le ha rifiutato lo status di parte interessata. La CCCME non ha presentato osservazioni riguardo il rifiuto dello status di parte interessata.

    (9)

    Le parti interessate hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

    1.3.3.   Campionamento

    (10)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

    Campionamento dei produttori dell’Unione

    (11)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base del volume della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione nel 2022, nonché della copertura geografica delle vendite. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 46 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio, ma non ne sono pervenute. La Commissione ha pertanto confermato come campione definitivo il campione selezionato in via provvisoria.

    Campionamento degli importatori

    (12)

    Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

    (13)

    Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione.

    Campionamento dei produttori esportatori della RPC

    (14)

    Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

    (15)

    Nove produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono state presentate osservazioni.

    (16)

    Tuttavia, a seguito della richiesta di completare il questionario per i produttori esportatori, una delle società inserite nel campione ha informato la Commissione della propria intenzione di non collaborare. La Commissione ha di conseguenza selezionato un nuovo campione di produttori esportatori, ma anche in questo caso una delle società inserite nel campione ha informato la Commissione che non avrebbe collaborato. In tal modo la Commissione ha modificato il campione tre volte e ha invitato in totale cinque produttori esportatori a compilare il questionario. Nessuna di queste società ha risposto al questionario.

    1.3.4.   Risposte al questionario

    (17)

    La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

    (18)

    La Commissione ha inviato questionari a tutte le società inserite nel campione, all’associazione europea Eurofonte a.s.b.l. e a cinque produttori esportatori. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione online (7) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

    (19)

    I tre produttori dell’Unione inseriti nel campione, l’associazione europea Eurofonte a.s.b.l. e due importatori indipendenti, Fundición Dúctil para Obras Publicas SA e Capa - Engenharia e Construções Metalomecânicas SA hanno risposto al questionario. Nessuno degli utilizzatori ha risposto al questionario né si è manifestato durante l’inchiesta.

    (20)

    In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, le conclusioni relative al rischio di dumping e al pregiudizio sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. La missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea è stata informata a tale riguardo. Non sono pervenute osservazioni.

    1.3.5.   Verifica

    (21)

    La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni rese disponibili dalle parti che hanno collaborato per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione.

    (22)

    Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

     

    Produttori dell’Unione

    EJ Picardie SAS, Francia

    MeierGuss GmbH & Co. KG, Germania

    Fundiciones de Odena SA., Spagna

    1.3.6.   Procedura successiva

    (23)

    Il 18 dicembre 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

    (24)

    La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Eurofonte è stata l’unica parte che ha presentato osservazioni a sostegno delle risultanze della Commissione. Non sono state richieste audizioni.

    2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto oggetto del riesame

    (25)

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti. Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

    coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per

    dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

    (26)

    Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l’altro, calcestruzzo, lastre o tegole («prodotto oggetto del riesame»).

    (27)

    I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame:

    griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,

    scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,

    scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

    2.2.   Prodotto in esame

    (28)

    Il prodotto in esame nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10 (codici TARIC 7325100031 e 7325991060).

    2.3.   Prodotto simile

    (29)

    Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

    il prodotto in esame esportato nell’Unione;

    il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;

    il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; nonché

    il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

    (30)

    Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   DUMPING

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (31)

    Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di determinati lavori di ghisa dalla RPC sono proseguite, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o ottobre 2015 al 30 settembre 2016). Secondo Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di prodotti di ghisa dalla RPC rappresentavano circa il 4,7 % del mercato dell’Unione, rispetto a una quota di mercato del 27,3 % durante l’inchiesta iniziale. In termini assoluti, il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito, passando da 147 186 tonnellate nel periodo dell’inchiesta iniziale a 22 146 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

    (32)

    Come indicato al considerando 20, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione né richiesta di un intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

    (33)

    Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare le informazioni fornite unitamente alla domanda di riesame e le informazioni ottenute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (ossia il richiedente e i produttori dell’Unione inseriti nel campione).

    3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di determinati lavori di ghisa originari della RPC

    (34)

    Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (35)

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

    (36)

    Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato possibili paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

    (37)

    Il 31 maggio 2023, con una nota al fascicolo la Commissione ha informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione di determinati lavori di ghisa. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei bilanci aggregati tratti dal portale delle statistiche sui conti delle società (8) (elaborate dalla Banca centrale della Turchia e dall’Istituto di statistica turco) per 892 società redditizie, produttori del paese rappresentativo, che svolgono attività riconducibili alla categoria 24.5 «Fusione di getti in metallo» della classificazione statistica delle attività economiche, comunemente denominata NACE. Non sono pervenute osservazioni.

    3.3.   Valore normale

    (38)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

    (39)

    Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).

    (40)

    Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

    3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

    (41)

    Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’acciaio nella RPC (9) la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

    (42)

    In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (10). La Commissione ha concluso, in particolare, che nel settore dell’acciaio, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (11), ma il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (12). La Commissione ha inoltre constatato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di fatto nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti (13). La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (14). Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (15), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (16).

    (43)

    Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (17) («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste condotte a tale riguardo.

    (44)

    Secondo quanto asserito nella domanda, l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da interventi pubblici sostanziali, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria dell’acciaio cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta.

    (45)

    Più nello specifico, la domanda ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» contenuta nella costituzione della RPC, dell’onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e dell’influenza statale sull’economia mediante iniziative di pianificazione strategica, l’ingerenza del governo assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo. Nella domanda si concludeva pertanto che non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno della ghisa ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e inoltre che tutti i costi dei fattori produttivi, compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro, risultano essere falsati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale.

    (46)

    La domanda forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. In particolare, facendo riferimento a una serie di fonti di informazione pubblicamente disponibili, quali la relazione, precedenti inchieste della Commissione nel settore dell’acciaio, la legislazione cinese, nonché ad altre fonti, il richiedente ha formulato le affermazioni riportate di seguito.

    Lo Stato cinese non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, attraverso la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di proprietà dello Stato e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese. Tale status implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti, i terreni e l’energia. Il controllo e la supervisione strategica sono particolarmente pressanti nel settore dell’acciaio, in cui persiste un livello elevato di proprietà del governo cinese e in cui il governo della RPC mira a concentrare il 60 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025.

    Data l’applicabilità generale della legislazione sulla presenza del PCC nelle società, non si può ipotizzare che la capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi mediante la presenza dello Stato nelle imprese sarebbe diversa in relazione al prodotto oggetto del riesame rispetto al settore dell’acciaio in generale. Lo Stato è pertanto in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese, in particolare attraverso le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, anche per quanto riguarda i produttori di ghisa e i fornitori dei loro fattori produttivi.

    La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Ad esempio, il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale hanno messo in atto misure che consentono al governo della RPC di aumentare e controllare l’approvvigionamento, la distribuzione e la proprietà delle materie prime, in particolare attraverso restrizioni sui volumi delle esportazioni e un regime di licenze di esportazione unitamente a restrizioni agli investimenti che riducono i prezzi praticati sul mercato interno e consentono all’industria a valle di accedere a materie prime più economiche, impedendo in tal modo alle forze di mercato di operare normalmente. Ciò è stato riscontrato in particolare nel mercato delle materie prime siderurgiche e per quanto riguarda il minerale di ferro, entrambi fondamentali fattori produttivi a monte per il prodotto oggetto del riesame. Inoltre la Cina ha recentemente istituito dazi all’esportazione e ha introdotto riduzioni dell’IVA riguardanti, tra l’altro, i cascami di acciaio, la ghisa greggia, l’acciaio grezzo, le materie prime di acciaio riciclato e il ferrocromo, che sono tutte materie prime principali per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

    A livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto. I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC, con conseguente presenza di società «zombie» che aggravano l’inefficiente allocazione del capitale, e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Gli oneri finanziari inoltre sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti, che ha determinato un eccesso di investimenti di capitali, con un calo costante dell’utile sul capitale investito e senza alcun segnale di stretta creditizia.

    I diritti all’organizzazione collettiva e alla mobilità di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati dal sistema hukou di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo. Questo comporta una distorsione dei costi salariali, che non sono il risultato delle normali forze del mercato o della negoziazione tra società e forza lavoro.

    La politica energetica del governo della RPC incentiva eccessivamente la produzione di carbone, che viene utilizzato nella produzione di lavori di ghisa falsando così il loro prezzo in Cina.

    Inoltre l’assegnazione preferenziale di risorse a determinati produttori nazionali è particolarmente evidente in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni in Cina, essendo di proprietà dello Stato tutti i terreni, la cui assegnazione continua a dipendere esclusivamente dallo Stato e dalle autorità che spesso perseguono obiettivi politici compresa l’attuazione dei piani economici, come stabilito nel tredicesimo piano quinquennale, al momento dell’assegnazione dei terreni.

    (47)

    In conclusione, secondo la domanda i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la domanda nel presente caso non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

    (48)

    Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

    (49)

    In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Tra gli esempi figurano il gruppo Baowu Steel, che è un’impresa di proprietà dello Stato nell’ambito della Commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») centrale (18), e le sue controllate Chongqing Iron & Steel Company Ltd. (19) e Maanshan Iron & Steel Company Limited (20); Baotou Steel Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato detenuta dal governo della Mongolia interna (21), Angang Steel Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato nell’ambito della SASAC centrale (22), nonché Shougang Group, che è un’impresa di proprietà dello Stato detenuta al 100 % da Beijing State-Owned Asset Management Ltd (23). Data la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà statale. Anche in assenza di informazioni specifiche per il prodotto oggetto del riesame, si tratta comunque di un sottosettore dell’industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti il settore siderurgico sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.

    (50)

    I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore siderurgico confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal parere di orientamento del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (24), dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria della materia prima, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (25), e dal piano di lavoro del 2023 per la crescita stabile dell’industria siderurgica (26), che stabilisce i seguenti obiettivi: «Nel 2023 […] gli investimenti in immobilizzazioni in tutto il settore manterranno una crescita costante e i benefici economici aumenteranno notevolmente; gli investimenti in R&S dell’industria raggiungeranno l’1,5 %; la crescita del valore aggiunto dell’industria raggiungerà il 3,5 % circa; nel 2024 il contesto di sviluppo industriale e la struttura industriale saranno ulteriormente ottimizzati, il passaggio a prodotti di alta gamma, intelligenti e verdi continuerà e la crescita del valore aggiunto dell’industria supererà il 4 %», e che prevede il consolidamento societario del settore dell’acciaio su mandato del governo: «[i]ncoraggiare le imprese leader del settore a realizzare fusioni e acquisizioni, costruire gruppi di vastissime dimensioni di imprese siderurgiche di livello mondiale e promuovere la configurazione ottimale della capacità produttiva nazionale di ferro e acciaio. Sostenere le imprese specializzate leader in particolari segmenti del mercato dell’acciaio al fine di integrare ulteriormente le risorse e creare un ecosistema dell’industria dell’acciaio. Incoraggiare le imprese siderurgiche a realizzare fusioni e riorganizzazioni […] interregionali […]. Valutare la possibilità di fornire alle imprese siderurgiche che hanno portato a termine fusioni e riorganizzazioni sostanziali un maggiore sostegno politico per la sostituzione delle capacità.».

    (51)

    Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Hebei, in cui si prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e la riorganizzazione delle imprese private del settore siderurgico e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un’influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami di acciaio, rafforzare l’analisi e la classificazione dei cascami di acciaio.». (27) Inoltre il piano dello Hebei per il settore dell’acciaio prevede quanto segue: «Aderire all’adeguamento strutturale ed evidenziare la diversificazione dei prodotti. Promuovere senza riserve l’adeguamento strutturale e l’ottimizzazione della configurazione dell’industria siderurgica, incentivare il consolidamento, la riorganizzazione, la trasformazione e l’aggiornamento comuni delle imprese; promuovere su larga scala lo sviluppo dell’industria siderurgica puntando alle grandi imprese, all’ammodernamento delle attrezzature tecniche, alla diversificazione dei processi di produzione e alla diversificazione dei prodotti a valle.»

    (52)

    Analogamente il piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate […], la costruzione di sei basi di produzione di acciaio specializzate ad Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., e l’aumento delle dimensioni, dell’intensificazione e della specializzazione del settore. Tra queste, entro il 2025 la capacità produttiva di ghisa greggia ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità produttiva di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate.» (28).

    (53)

    Ulteriori obiettivi di politica industriale sono evidenti anche nei documenti di pianificazione di altre province come lo Jiangsu (29), lo Shandong (30), lo Shanxi (31), il Liaoning Dalian (32) o lo Zhejiang (33).

    (54)

    Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Sono tuttavia disponibili alcuni esempi specifici relativi al prodotto oggetto del riesame. Poiché inoltre il prodotto oggetto del riesame rappresenta un sottosettore dell’industria metallurgica, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per il prodotto oggetto del riesame.

    (55)

    Ad esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baotou Steel Union, appartenente al gruppo Baotou Steel, funge anche da segretario di partito della società, mentre il presidente dell’organizzazione sindacale della società è il vicesegretario del partito (34). Analogamente all’interno del gruppo Shougang, il presidente del consiglio di amministrazione funge da segretario del comitato di partito e il vicedirettore esecutivo è membro del comitato di partito (35). Similmente una figura di spicco di Hongguang Handan Company ha dichiarato pubblicamente che non avrebbe raggiunto risultati altrettanto positivi senza l’assistenza, il sostegno e le garanzie forniti dal governo della RPC e dal PCC, che conta oltre 20 membri presso Hongguang Casting Co. Ltd (36). Un altro esempio di legame con il PCC si riscontra nell’articolo 3 dello statuto dell’Associazione cinese delle fonderie, in base al quale quest’ultima accetta la guida, la supervisione e la gestione aziendale da parte delle rispettive entità di partito, ad esempio la SASAC e il ministero degli Affari civili, e garantisce le condizioni necessarie per la sua partecipazione (37).

    (56)

    Nel settore del prodotto oggetto del riesame inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha individuato ulteriori documenti attestanti che l’industria beneficia di orientamenti e interventi governativi nel settore siderurgico, dato che il prodotto oggetto del riesame rappresenta uno dei suoi sottosettori.

    (57)

    L’industria siderurgica continua ad essere considerata un settore chiave dal governo della RPC (38). Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria siderurgica interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale (39). Analogamente il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell’economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale (40). Inoltre il suddetto piano di lavoro per la crescita stabile dell’industria siderurgica (cfr. considerando 50) dimostra come l’attenzione delle autorità cinesi sul settore si inserisca nel più ampio contesto di controllo dell’economia cinese da parte del governo della RPC: «[s]ostenere le imprese siderurgiche per seguire da vicino le esigenze delle nuove infrastrutture, della nuova urbanizzazione, del rilancio rurale e delle industrie emergenti, collegarsi a grandi progetti di ingegneria relativi al «quattordicesimo piano quinquennale» in varie regioni e adoperarsi per garantire l’approvvigionamento di acciaio. Istituire e approfondire meccanismi di cooperazione a monte e a valle tra il settore siderurgico e i settori chiave che utilizzano l’acciaio, quali il settore delle costruzioni navali, dei trasporti, dell’edilizia, dell’energia, delle automobili, degli elettrodomestici, dei macchinari agricoli e delle attrezzature pesanti, svolgere attività di collegamento tra produzione e domanda e ampliare attivamente gli ambiti di utilizzo dell’acciaio» (41).

    (58)

    Per quanto riguarda inoltre il minerale di ferro, una materia prima utilizzata per la produzione del prodotto oggetto del riesame, secondo il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime lo Stato prevede di «sviluppare razionalmente le risorse minerarie nazionali, di intensificare l’attività di prospezione del minerale di ferro […], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l’adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi» (42), portando alla creazione di un sistema per le riserve di produzione di minerale di ferro e di terreni minerali che «diventeranno una misura importante per stabilizzare il prezzo di mercato del minerale di ferro e garantire la sicurezza della catena industriale» (43). In province come l’Hebei le autorità prevedono per il settore quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni» (44). In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incentivare, tra cui la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

    (59)

    Il prodotto oggetto del riesame subisce altresì gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche ai considerando 42 e 46. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC) (45).

    (60)

    Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non risenta dell’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche ai considerando 42 e 46. Il suddetto piano di lavoro per la crescita stabile (cfr. considerando 50) illustra chiaramente anche questo tipo di intervento pubblico: «incoraggiare gli istituti finanziari a fornire attivamente servizi finanziari alle società del settore dell’acciaio che attuano fusioni e riorganizzazioni, adeguamenti dell’assetto, trasformazione e potenziamento, conformemente ai principi di controllo del rischio e di sostenibilità delle imprese.». Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

    (61)

    La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

    (62)

    Dunque non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

    (63)

    In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione in appresso.

    (64)

    Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

    3.3.2.   Paese rappresentativo

    3.3.2.1.   Osservazioni generali

    (65)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

    un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (46);

    la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (47);

    la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

    qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

    (66)

    Come spiegato al considerando 37, il 31 maggio 2023 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. La nota descrive i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e informa le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

    (67)

    In linea con i criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato la Turchia come paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. La Banca mondiale ha classificato la Turchia come paese «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. La Turchia è stata anche individuata come un paese nel quale ha luogo la produzione del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili i dati pertinenti.

    (68)

    Infine, data l’assenza di collaborazione e avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

    3.3.2.2.   Conclusioni

    (69)

    In assenza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha scelto la Turchia come paese rappresentativo appropriato.

    3.3.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

    (70)

    Nella nota sulle fonti pertinenti da utilizzare per la determinazione del valore normale, la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori dell’Unione, in base alle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza e debitamente aggiornate quando erano disponibili informazioni più accurate. La Commissione ha anche dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») (48) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che si sarebbe avvalsa di informazioni provenienti dall’Istituto di statistica turco (49) per stabilire i costi esenti da distorsioni dell’energia elettrica, del gas e del lavoro, dall’Ufficio per gli investimenti della Turchia (50) per quanto riguarda l’acqua e da Türkiye Petrolleri (51) per il carburante.

    Dopo aver divulgato la nota sulle fonti pertinenti da utilizzare per la determinazione del valore normale, la Commissione ha riscontrato che i prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale in Turchia sono aumentati a un ritmo superiore al tasso di inflazione del paese. Inoltre i prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale afferenti alla seconda metà del 2022 non sono stati pubblicati dall’Istituto di statistica turco. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzare il costo esente da distorsioni dell’energia elettrica e del gas naturale in Malaysia, come indicato al considerando 81. La Malaysia è infatti un paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Inoltre la Malaysia è stata utilizzata come paese rappresentativo anche in altre inchieste simili.

    (71)

    La Commissione ha anche dichiarato che per stabilire i costi e i profitti SGAV avrebbe utilizzato i dati finanziari tratti dal portale delle statistiche sui conti delle società per 892 società che svolgono attività riconducibili alla categoria NACE 24.5, come indicato al considerando 37.

    (72)

    La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che una serie di fattori produttivi (quali imballaggi, altri accessori e parti) rappresentavano singolarmente una piccola quota, compresa tra l’1 e il 10 %, del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione intendeva pertanto trattare questi altri fattori produttivi come «materiali di consumo» e ha espresso tali materiali di consumo in percentuale del costo totale delle materie prime. Questi fattori produttivi rappresentavano rispettivamente il 16 % e il 7 % dei costi totali delle materie prime per i prodotti di ghisa duttile e per i prodotti di ghisa grigia.

    (73)

    La Commissione ha inoltre incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi diretti di fabbricazione sulla base dei dati sui produttori dell’Unione trasmessi dal richiedente, che ha fornito informazioni specifiche a tale riguardo.

    3.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

    3.4.1.   Fattori produttivi

    (74)

    Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successive raccolte durante il procedimento, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

    Tabella 1

    Fattori produttivi di determinati lavori di ghisa

    Fattore produttivo

    Codice della merce

    Valore esente da distorsioni (CNY)

    Unità di misura

    Materie prime

    Cascami di ferro o di acciaio

    72044910

    3,31

    kg

    Coke e semi-coke di carboni fossili

    27040010

    3,34

    kg

    Ghise gregge

    720110

    3,82

    kg

    Cascami di ghisa

    72041000

    2,20

    kg

    Ferroleghe - FeMn

    72021900

    22,08

    kg

    Ferroleghe - FeSi

    72022100

    15,24

    kg

    Ferroleghe - FeSiMg

    72029930

    21,25

    kg

    Ferroleghe - altre

    72029980

    24,20

    kg

    Mattonelle di carburo di silicio

    28492000

    11,4

    kg

    Intelaiature in acciaio

    730890980018

    34,90

    kg

    Pitture

    32081090

    42,14

    kg

    Calcare

    252100

    7,49

    kg

    Energia

    Energia elettrica

    N/P

    0,52 CNY/kWh

    kWh

    Gas naturale

    N/P

    0,20 CNY/kWh

    kWh

    Acqua

    N/P

    10,17 CNY/m3

    m3

    Carburante

    N/P

    4,63 CNY/l

    l

    Lavoro (manodopera)

    Lavoro (manodopera)

    N/P

    36,56 CNY/ora

    ore

    3.4.1.1.   Materie prime

    (75)

    I processi di produzione di determinati lavori di ghisa sono simili in tutto il mondo, senza differenze significative tra i processi di produzione nella RPC, nell’Unione e in altri paesi. Il processo di produzione e i fattori produttivi variavano leggermente a seconda che il lavoro di ghisa fosse di ghisa grigia o di ghisa duttile. Entrambi i tipi di lavori di ghisa sono stati esportati dalla RPC nell’Unione.

    (76)

    Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (52). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al considerando 63 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

    (77)

    Secondo le statistiche del GTA, durante il periodo dell’inchiesta di riesame i fattori produttivi calcare (codice della merce 252100) e ferroleghe (altre) (codice della merce 72029980) non sono stati importati in Turchia o i quantitativi importati non erano significativi, il che significa che i prezzi medi finali all’importazione risultanti non erano sufficientemente rappresentativi. Alla luce dell’indisponibilità di altri dati, la Commissione ha dovuto basarsi sulle informazioni fornite nella domanda di riesame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il calcare rappresentava il 2 % del totale dei costi delle materie prime dei prodotti di ghisa duttile, mentre le ferroleghe (altre) rappresentavano l’1 % del totale dei costi delle materie prime dei prodotti di ghisa grigia. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo.

    (78)

    In considerazione della mancanza di collaborazione e dell’assenza di altri elementi nel fascicolo, sulla base dei dati forniti dal richiedente e tenendo conto dell’inclusione di determinati costi nei materiali di consumo, come spiegato ai considerando 74 e 79, la Commissione ha stabilito il rapporto tra i materiali di consumo e il totale dei costi delle materie prime al 25 % per i prodotti di ghisa duttile e al 16 % per i prodotti di ghisa grigia. Tali percentuali sono state quindi applicate al valore esente da distorsioni delle materie prime per ottenere il valore esente da distorsioni delle altre materie prime e dei materiali di consumo.

    (79)

    Di norma tali prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione dell’assenza di collaborazione, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che non erano necessari adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

    3.4.1.2.   Lavoro (manodopera)

    (80)

    L’Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia (53). La Commissione ha utilizzato le statistiche relative al 2020, le ultime disponibili, per il costo medio del lavoro per l’attività economica «Attività metallurgiche» classificata con il codice NACE 24 secondo la classificazione NACE Rev.2. I costi orari medi del lavoro così ottenuti sono stati ulteriormente adeguati per tenere conto dell’inflazione utilizzando l’indice del costo del lavoro (54) in modo da rispecchiare i costi del periodo dell’inchiesta di riesame.

    3.4.1.3.   Energia

    (81)

    I prezzi dell’energia elettrica in Malaysia erano pubblicamente disponibili sul sito web della società per l’energia elettrica TNB (55). La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili ai clienti della categoria «media tensione». I prezzi del gas naturale in Malaysia erano pubblicamente disponibili sul sito web della commissione per l’energia (56). La Commissione ha utilizzato le tariffe del gas naturale applicabili agli utilizzatori industriali nel quarto trimestre del 2021 e ha selezionato una fascia di consumo in linea con il consumo di gas naturale del richiedente.

    3.4.1.4.   Carburante

    (82)

    La società petrolifera turca Türkiye Petrolleri pubblica i prezzi medi dell’olio combustibile nelle diverse città della Turchia. In linea con la domanda di riesame, la Commissione ha utilizzato i prezzi medi del carburante per Istanbul Anadolu per il periodo compreso tra gennaio 2022 e dicembre 2022 (57). Poiché i prezzi del carburante fluttuano solo marginalmente tra le città, Istanbul Anadolu è stata considerata un indicatore appropriato per tutta la Turchia.

    3.4.1.5.   Acqua

    (83)

    Per il prezzo dell’acqua, la Commissione ha utilizzato i prezzi medi applicabili in Turchia per il costo dell’acqua per uso industriale come presentati dall’Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia (58).

    3.4.1.6.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

    (84)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

    (85)

    Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

    (86)

    Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari più recenti per 892 società turche che svolgono attività riconducibili alla categoria NACE 24.5, come indicato al considerando 37.

    3.4.2.   Calcolo del valore normale

    (87)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto (lavori di ghisa grigia e lavori di ghisa duttile) a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    (88)

    La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali, energia e lavoro) per la produzione di determinati lavori di ghisa. La Commissione ha moltiplicato ogni fattore di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, vale a dire la Turchia.

    (89)

    Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato nella sezione 3.4.1.6. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati stabiliti sulla base della media dei valori comunicati per le 892 società turche che svolgono attività riconducibili alla categoria NACE 24.5 per il 2022 (59). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

    le spese generali di produzione, che rappresentavano in totale il [20-25] % del costo diretto di produzione per i prodotti di ghisa duttile e il [15-20] % per i prodotti di ghisa grigia (60),

    le SGAV e gli altri costi, che rappresentavano il 10,07 % dei costi delle merci vendute, e

    i profitti, che ammontavano al 7,98 % dei costi delle merci vendute, sono stati applicati al totale dei costi di produzione esenti da distorsioni.

    (90)

    Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

    3.5.   Prezzo all’esportazione

    (91)

    In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato determinato utilizzando i prezzi cif estrapolati dai dati Eurostat, corretti per raggiungere un livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e i costi del trasporto sul mercato interno. I costi del trasporto a livello internazionale e sul mercato interno cinese erano basati sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

    3.6.   Confronto

    (92)

    La Commissione ha confrontato, per tipo di prodotto, il valore normale stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica stabilito secondo le modalità di cui sopra.

    3.7.   Margine di dumping

    (93)

    Su tale base, la differenza tra il prezzo all’esportazione e il valore normale costruito è risultata significativa (oltre il 60 %). Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

    4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

    (94)

    Dopo aver riscontrato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, la relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione e l’attrattiva del mercato dell’Unione. Si ricorda che, data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC, l’analisi si è basata sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulla domanda di riesame, sulle statistiche del GTA e su altre informazioni disponibili.

    4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

    (95)

    In assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha basato le sue risultanze relative alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata nella RPC sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame.

    (96)

    Dall’inchiesta è emersa l’esistenza di una sovraccapacità generale nella produzione di determinati lavori di ghisa in Cina durante il periodo in esame. La capacità produttiva (61) in Cina durante tale periodo è stata stimata a 1 031 292 tonnellate all’anno. Secondo le informazioni di mercato del richiedente, la produzione e le vendite effettive cinesi ammontavano a 408 654 tonnellate all’anno, il che indicava una capacità inutilizzata stimata di 622 638 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale capacità inutilizzata, superiore al consumo totale dell’Unione nello stesso periodo, potrebbe essere dirottata verso l’Unione in caso di cessata applicazione delle misure in vigore.

    (97)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di notevoli capacità inutilizzate che, in caso di scadenza delle misure, potrebbero essere impiegate in grandi quantità per le esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping.

    4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

    (98)

    In base alle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza, il mercato dell’Unione per determinati lavori di ghisa è rimasto interessante per gli esportatori cinesi. Rispetto all’inchiesta iniziale le importazioni dalla RPC sono diminuite sia in termini assoluti che relativi. La quota di mercato precedentemente detenuta dalla RPC è stata in parte acquisita da altri paesi terzi, come l’India e la Turchia, che hanno aumentato il volume delle loro esportazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame rispetto all’inchiesta precedente. Allo stesso tempo la RPC era ancora il terzo maggiore esportatore di determinati lavori di ghisa nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Ciò dimostra che l’Unione è un mercato interessante per gli esportatori cinesi.

    (99)

    Il mercato dell’Unione per determinati lavori di ghisa è uno dei maggiori al mondo, con un consumo di 467 544 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Secondo la domanda di riesame in previsione della scadenza, le fonderie cinesi hanno stabilito legami con gli importatori e le reti di distribuzione nel corso di molti anni in cui hanno esportato nell’Unione. Gli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda di riesame in previsione della scadenza hanno dimostrato che i produttori cinesi proponevano lavori di ghisa a prezzi bassi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre il mercato statunitense, uno dei maggiori mercati in termini di dimensioni, è protetto da misure di difesa commerciale del 25,52 % (62) nei confronti della Cina, che limitano l’accesso dei produttori cinesi a tale mercato. Tali misure sono state prorogate per altri cinque anni a marzo 2022. Di conseguenza, in caso di scadenza delle misure in vigore, ciò comporterebbe probabilmente un ulteriore aumento delle esportazioni cinesi nell’Unione.

    (100)

    Anche con le misure in vigore le esportazioni cinesi nell’Unione sono continuate e hanno una quota di mercato non trascurabile, il che dimostra che il mercato dell’Unione rimane interessante per i produttori esportatori cinesi.

    (101)

    Considerando la notevole sovraccapacità nella RPC e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ha pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure in vigore, è probabile che i produttori esportatori cinesi riorientino le esportazioni in grandi quantità verso l’Unione a prezzi di dumping.

    4.3.   Conclusioni

    (102)

    Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

    5.   PREGIUDIZIO

    5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

    (103)

    Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 22 produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (104)

    La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 467 544 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, quali le risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione e le risposte al questionario sui macroindicatori fornite da Eurofonte. Come indicato al considerando 11, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano il 46 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

    5.2.   Consumo dell’Unione

    (105)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base dei volumi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e dei dati sulle importazioni forniti da Eurostat.

    (106)

    Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Consumo dell’Unione (in tonnellate)

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Consumo totale dell’Unione

    451 373

    432 522

    484 501

    467 544

    Indice

    100

    96

    107

    104

    Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dati Eurostat.

    (107)

    Globalmente il consumo dell’Unione è aumentato del 4 %. In realtà il mercato dei lavori di ghisa oscilla con la crescita economica del mercato dell’Unione e, più specificamente, con il volume dei progetti infrastrutturali, vale a dire nel settore dell’acqua e dei trasporti. Nel 2020 a causa della pandemia e dei successivi confinamenti l’economia dell’Unione europea ha subito una contrazione, così come il consumo di lavori di ghisa che è diminuito del 4 %. Il 2021 è stato un anno di ripresa economica, che ha portato a un picco di consumo del +12 %. Nel 2022 le opere pubbliche nell’Unione hanno subito un rallentamento, con un conseguente calo del consumo di lavori di ghisa (–3,5 % rispetto al 2021).

    5.3.   Importazioni dal paese interessato

    5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

    (108)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato al considerando 105. Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)

    48 352

    34 451

    28 385

    22 146

    Indice

    100

    71

    59

    46

    Quota di mercato (%)

    10,7

    8,0

    5,9

    4,7

    Indice

    100

    74

    55

    44

    Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dati Eurostat.

    (109)

    Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono diminuite del 54 % in maniera costante nel periodo in esame. Sono diminuite dapprima del 29 % tra il 2019 e il 2020, poi del 18 % tra il 2020 e il 2021 e infine sono diminuite del 22 % tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR»). Di conseguenza, la loro quota di mercato è risultata più che dimezzata, passando dal 10,7 % nel 2019 al 4,7 % nel PIR.

    5.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e differenza di prezzo

    (110)

    La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat.

    (111)

    La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Cina

    1 000

    951

    1 123

    1 436

    Indice

    100

    95

    112

    144

    Fonte: Comext di Eurostat.

    (112)

    Complessivamente il prezzo medio all’importazione dalla Cina è aumentato del 44 %. È dapprima diminuito del 5 % tra il 2019 e il 2020 e successivamente è aumentato del 18 % tra il 2020 e il 2021 e del 28 % tra il 2021 e il PIR.

    (113)

    In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione con la media ponderata dei prezzi all’importazione dalla RPC del prodotto oggetto del riesame forniti da Eurostat, stabilita su base cif, compreso il dazio antidumping.

    (114)

    Dal confronto dei prezzi è emersa una differenza del 6 % tra il prezzo medio di vendita all’esportazione e il prezzo medio di vendita praticato dall’industria dell’Unione. Non considerando i dazi antidumping, la differenza ammontava al 25 %.

    5.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

    (115)

    Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di lavori di ghisa da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5

    Importazioni da paesi terzi

    Paese

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    India

    Volume (in tonnellate)

    41 200

    52 319

    82 436

    77 167

     

    Indice

    100

    127

    200

    187

     

    Quota di mercato (%)

    9,1

    12,1

    17,0

    16,5

     

    Indice

    100

    133

    186

    181

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    925

    932

    1 066

    1 426

     

    Indice

    100

    100

    115

    154

    Turchia

    Volume (in tonnellate)

    34 410

    37 761

    47 112

    41 899

     

    Indice

    100

    110

    137

    122

     

    Quota di mercato (%)

    7,6

    8,7

    9,7

    9,0

     

    Indice

    100

    114

    127

    117

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 079

    1 098

    1 139

    1 498

     

    Indice

    100

    102

    106

    139

    Iran

    Volume (in tonnellate)

    2 897

    2 537

    6 048

    8 647

     

    Indice

    100

    87

    208

    298

     

    Quota di mercato (%)

    0,6

    0,6

    1,2

    1,8

     

    Indice

    100

    91

    194

    288

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 094

    1 091

    1 189

    1 533

     

    Indice

    100

    100

    109

    140

    Altri paesi terzi

    Volume (in tonnellate)

    5 745

    8 637

    11 548

    9 212

     

    Indice

    100

    150

    201

    160

     

    Quota di mercato

    1,3

    2,0

    2,4

    2,0

     

    Indice

    100

    156

    187

    154

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 156

    1 108

    1 293

    1 752

     

    Indice

    100

    96

    112

    152

    Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina

    Volume (in tonnellate)

    84 253

    101 253

    147 144

    136 925

     

    Indice

    100

    120

    175

    163

     

    Quota di mercato

    18,7

    23,4

    30,4

    29,3

     

    Indice

    100

    125

    163

    157

     

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 009

    1 013

    1 112

    1 477

     

    Indice

    100

    100

    110

    146

    Fonte: dati Eurostat.

    (116)

    Nel PIR sono state importate da paesi terzi, esclusa la Cina, 136 925 tonnellate di lavori di ghisa. Tale volume rappresenta il 29 % del mercato dell’Unione. In totale, la loro quota di mercato è aumentata, passando dal 19 % nel 2019 al 29 % nel PIR. La Cina, mentre era ancora uno dei principali esportatori del prodotto oggetto del riesame nell’UE nel 2019, dopo l’istituzione dei dazi ha gradualmente perso la propria quota di mercato a vantaggio dell’India e, in misura minore, della Turchia e dell’Iran. Il volume delle importazioni da questi tre paesi è aumentato complessivamente del 63 % tra il 2019 e il PIR, raggiungendo una quota di mercato del 27,3 % nel PIR.

    (117)

    I prezzi all’importazione dell’India erano inferiori ai prezzi cinesi senza le misure. I prezzi all’importazione di lavori di ghisa originari della Turchia e dell’Iran erano leggermente superiori ai prezzi cinesi senza i dazi (rispettivamente del 4 % e del 7 % nel PIR), ma erano ancora molto al di sotto dei prezzi cinesi con le misure antidumping e dei prezzi dell’industria dell’Unione. Durante il PIR questi tre paesi importatori vendevano a prezzi notevolmente inferiori, rispettivamente del 27 % per l’India, del 23 % per la Turchia e del 22 % per l’Iran, rispetto a quelli dei produttori dell’Unione.

    5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    5.5.1.   Osservazioni generali

    (118)

    L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

    (119)

    Come indicato al considerando 11, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

    (120)

    Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte fornite da Eurofonte, che sono stati sottoposti a controllo incrociato con i dati dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. I dati riguardanti i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono stati verificati. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

    (121)

    Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    (122)

    Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

    5.5.2.   Indicatori macroeconomici

    5.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (123)

    Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Volume di produzione (in tonnellate)

    358 048

    329 785

    343 267

    339 231

    Indice

    100

    92

    96

    95

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    652 029

    650 590

    651 077

    645 386

    Indice

    100

    100

    100

    99

    Utilizzo degli impianti (in %)

    54,9

    50,7

    52,7

    52,6

    Indice

    100

    92

    96

    96

    Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione nel questionario sui dati macroeconomici.

    (124)

    Durante il periodo in esame la quantità della produzione dell’industria dell’Unione è diminuita complessivamente del 5 %. La produzione ha seguito da vicino le oscillazioni del consumo. A seguito della pandemia, la produzione è diminuita dell’8 % tra il 2019 e il 2020. Successivamente è aumentata tra il 2020 e il 2021 (+ 4 %) per poi diminuire di nuovo leggermente tra il 2021 e il PIR (-1 %).

    (125)

    La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile tra il 2019 e il 2021 per poi diminuire leggermente tra il 2021 e il PIR (-1 %).

    (126)

    Durante il periodo in esame l’utilizzo degli impianti ha seguito lo stesso andamento della produzione ed è diminuito del 4 %. Tale indicatore è diminuito dell’8 % nel 2020 per poi aumentare del 4 % nel 2021 e stabilizzarsi durante il PIR. Nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti è diminuito di 2,3 punti percentuali, passando dal 55 % circa nel 2019 al 52,6 % durante il PIR.

    5.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (127)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

    318 768

    296 818

    308 972

    308 474

    Indice

    100

    93

    97

    97

    Quota di mercato (%)

    71  %

    69  %

    64  %

    66  %

    Indice

    100

    97

    90

    93

    Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione nel questionario sui dati macroeconomici e dati Eurostat.

    (128)

    Malgrado l’aumento del consumo, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato un andamento negativo, con un calo del 3 % nel periodo in esame. È dapprima diminuito del 7 % nel 2020 ed è poi risalito nel 2021 e nel 2022, ma non ha mai raggiunto in termini assoluti il livello delle vendite registrato all’inizio del periodo in esame.

    (129)

    Nel contesto di una lieve crescita del consumo, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di oltre 5 punti percentuali nel periodo in esame. È dapprima diminuita di 2 punti percentuali nel 2020, per poi calare ulteriormente di 5 punti percentuali nel 2021 e successivamente aumentare di 2 punti percentuali nel PIR.

    (130)

    La quota di mercato persa dai produttori dell’Unione è stata assorbita principalmente dai produttori esportatori indiani, la cui quota di mercato è aumentata, passando dal 9,1 % nel 2019 al 16,5 % nel PIR, e dalla Turchia, il secondo maggiore esportatore verso l’Unione, che ha aumentato la sua quota di mercato passando dal 7,6 % nel 2019 al 9 % nel PIR.

    5.5.2.3.   Crescita

    (131)

    Tra il 2019 e il PIR il consumo dell’Unione è aumentato del 4 %. Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 3 %, il che si è tradotto in una perdita di quota di mercato pari a cinque punti percentuali nel periodo in esame.

    5.5.2.4.   Occupazione e produttività

    (132)

    Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Occupazione e produttività

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Numero di dipendenti (ETP)

    3 053

    3 027

    3 027

    3 076

    Indice

    100

    99

    99

    101

    Produttività (in tonnellate/ETP)

    117

    109

    113

    110

    Indice

    100

    93

    97

    94

    Fonte: dati forniti dall’industria dell’Unione nel questionario sui dati macroeconomici.

    (133)

    L’industria dell’Unione è riuscita a mantenere e persino ad aumentare (leggermente) il numero di dipendenti espresso in equivalenti a tempo pieno (ETP) impegnati nella produzione e nelle vendite del prodotto oggetto del riesame, che è aumentato dell’1 % tra il 2019 e il PIR.

    (134)

    La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per ETP, ha registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame (-6 %). Ciò è la conseguenza della riduzione del volume complessivo della produzione nel periodo in esame rispetto al numero di dipendenti che è rimasto stabile e addirittura marginalmente aumentato.

    5.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (135)

    Come indicato al considerando 93, la differenza tra il prezzo all’esportazione e il valore normale costruito riscontrato era notevolmente superiore al livello minimo (superiore del 60 %). L’impatto di tali margini sull’industria dell’Unione era ancora notevole e significativo, poiché i lavori di ghisa originari della Cina hanno continuato a entrare nell’Unione in grandi quantità.

    (136)

    Inoltre, malgrado le misure in vigore, tali importazioni erano ancora effettuate a prezzi molto inferiori a quelli praticati dai produttori dell’Unione e hanno pertanto reso difficile per l’industria dell’Unione riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    5.5.3.   Indicatori microeconomici

    5.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

    (137)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo

    1 514

    1 533

    1 625

    1 956

    Indice

    100

    101

    107

    129

    Costo unitario di produzione

    1 451

    1 470

    1 662

    1 917

    Indice

    100

    101

    115

    132

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

    (138)

    Durante il periodo in esame il prezzo medio di vendita nell’industria dell’Unione è aumentato del 29 %. Sono stati registrati aumenti significativi tra il 2020 e il 2021 (+ 6 %) e tra il 2021 e il PIR (+ 20 %) a causa dell’aumento del costo medio delle materie prime e dell’energia. I costi sono aumentati del 15 % dal 2019 al 2021 e poi di un ulteriore 15 % a partire dal 2021. I costi sono aumentati complessivamente del 32 % nel periodo in esame.

    (139)

    A seguito della pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori cinesi e dalle importazioni dall’India, dalla Turchia e dall’Iran, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in misura sufficiente a coprire l’aumento dei costi.

    (140)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Costo medio del lavoro per dipendente

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

    55 061

    57 835

    57 611

    59 715

    Indice

    100

    105

    105

    108

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

    (141)

    Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato costantemente. Nel periodo in esame è aumentato dell’8 %. È aumentato del 5 % nel 2020, è rimasto stabile nel 2021 per poi aumentare nuovamente del 4 % circa nel PIR. Questa è la conseguenza di accordi settoriali relativi agli aumenti retributivi e alla concessione di premi speciali.

    5.5.3.2.   Scorte

    (142)

    Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Scorte

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Scorte finali (in tonnellate)

    23 999

    24 297

    26 613

    26 823

    Indice

    100

    101

    111

    112

    Scorte finali in percentuale della produzione

    14,5  %

    15,7  %

    16,7  %

    17,3  %

    Indice

    100

    109

    115

    120

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

    (143)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte finali dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione è aumentato del 12 %. L’aumento si è verificato principalmente nel 2021.

    (144)

    Come indicato al considerando 106, il mercato dei lavori di ghisa è strettamente correlato alla crescita economica del mercato dell’Unione. Il 2021 si prospettava un anno positivo, con un picco di consumo del +12 % rispetto al 2020. I produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno quindi leggermente aumentato la loro produzione. Tuttavia tali produttori non hanno potuto beneficiare pienamente dell’aumento del consumo, per cui il livello delle scorte è aumentato.

    5.5.3.3.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (145)

    Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 12

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

    5,6

    5,8

    0,1

    3,4

    Indice

    100

    103

    1

    60

    Flusso di cassa (in EUR)

    16 939 091

    17 495 491

    6 742 515

    15 285 813

    Indice

    100

    103

    40

    90

    Investimenti (in EUR)

    11 085 740

    8 677 592

    11 531 261

    14 484 710

    Indice

    100

    78

    104

    131

    Utile sul capitale investito (%)

    6,5  %

    6,2  %

    0,1  %

    4,5  %

    Indice

    100

    96

    1

    70

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

    (146)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.

    (147)

    La redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è diminuita durante il periodo in esame, passando dal 5,6 % nel 2019 al 3,4 % nel PIR. Negli anni 2019 e 2020 la redditività è stata leggermente superiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale (ossia 5,3 %). Nel 2021 la redditività si è considerevolmente deteriorata e si è quasi azzerata. Questa tendenza negativa è stata causata dall’incapacità dell’industria dell’Unione di aumentare i prezzi in misura sufficiente a coprire l’aumento dei costi di produzione. Durante il PIR la redditività è migliorata, raggiungendo profitti del 3,4 %, pur rimanendo al di sotto dell’obiettivo del 5,3 %.

    (148)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è leggermente aumentato nel 2020 (+ 3 %). La situazione si è notevolmente deteriorata nel 2021, con un calo di questo indicatore del 61 % a causa della perdita di redditività. Durante il PIR, quando si è registrato un miglioramento dei profitti, tale indicatore è aumentato nuovamente del 127 % rispetto all’anno precedente, mostrando una situazione più sana dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

    (149)

    L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso ha seguito un andamento analogo a quello della redditività. È rimasto stabile nel 2019 e nel 2020, per poi diminuire significativamente nel 2021 e aumentare nuovamente nel PIR, in linea con l’evoluzione della redditività.

    5.6.   Conclusioni sul pregiudizio

    (150)

    Sebbene le importazioni di lavori di ghisa originari della Cina siano diminuite nel periodo in esame, sia in termini assoluti che relativi, esse erano ancora significative nel PIR e rappresentavano una quota di mercato pari al 4,7 %. Anche l’entità del margine di dumping riscontrato in relazione a tali importazioni è rimasta significativa, attestandosi a oltre il 60 %. Inoltre tali importazioni erano ancora inferiori del 6 % rispetto alla media dei prezzi di vendita dell’UE (dazi inclusi). Non considerando i dazi, la differenza ammontava al 25 %.

    (151)

    L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori mostra un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame. Malgrado un aumento del consumo pari al 4 %, l’andamento dei principali indicatori economici è peggiorato nel periodo in esame. In particolare, le vendite e la produzione dei produttori dell’Unione sono diminuite rispettivamente del 3 % e del 5 % durante il periodo in esame. Di conseguenza, la quota di mercato dei produttori dell’Unione è diminuita, passando dal 71 % nel 2019 al 66 % nel PIR. Tali quote sono state assorbite da produttori esportatori di paesi terzi, in particolare l’India, che ha guadagnato 7 punti percentuali di quota di mercato raggiungendo il 16,5 %, e la Turchia, che ha anch’essa aumentato la propria quota di mercato passando dal 7,6 % nel 2019 al 9 % nel PIR.

    (152)

    Durante il periodo in esame il prezzo medio di vendita dei produttori dell’Unione è aumentato del 29 %. I prezzi sono stati aumentati nel tentativo di coprire l’aumento del 32 % del costo delle materie prime e dell’energia nel periodo in esame. Ciononostante l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in misura sufficiente a coprire l’aumento dei costi. Di conseguenza, nel PIR la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è scesa al 3,4 %, al di sotto del profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale (5,3 %).

    (153)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    6.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (154)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito all’impatto delle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono le importazioni da altri paesi terzi e l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione.

    6.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (155)

    Le importazioni di lavori di ghisa dalla RPC sono diminuite del 54 % in maniera costante nel periodo in esame, raggiungendo in media una quota di mercato del 4,7 % nell’Unione nel PIR. Il prezzo medio all’importazione dalla Cina è aumentato del 44 %. Nonostante tale aumento, era ancora inferiore del 6 % rispetto alla media dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Non considerando i dazi antidumping, la differenza ammontava al 25 % (cfr. considerando 113).

    (156)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina erano ancora significative e esercitavano una pressione al ribasso sui prezzi e sui volumi delle vendite dell’industria dell’Unione, contribuendo così al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    6.2.   Effetti di altri fattori

    6.2.1.   Importazioni da paesi terzi

    (157)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato significativamente, come illustrato nella sezione 5.4. Tali importazioni provenivano principalmente dall’India (quota di mercato del 16,5 % nel PIR), dalla Turchia (quota di mercato del 9 % nel PIR) e dall’Iran (quota di mercato dell’1,8 % nel PIR).

    (158)

    Tali importazioni sono state effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell’Unione.

    (159)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’aumento dei volumi delle importazioni da paesi terzi e i loro prezzi molto bassi, decisamente inferiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione, esercitavano una pressione al ribasso sui prezzi e sui volumi delle vendite dell’industria dell’Unione, contribuendo così al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    6.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

    (160)

    Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 13

    Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione

     

    2019

    2020

    2021

    Periodo dell’inchiesta di riesame

    Volume delle esportazioni (in tonnellate)

    16 664

    15 910

    14 844

    13 420

    Indice

    100

    95

    89

    81

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 400

    1 441

    1 543

    1 776

    Indice

    100

    103

    110

    127

    Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inseriti nel campione.

    (161)

    In termini di volume, nel periodo in esame le esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti collegati e indipendenti sono diminuite del 19 %. Durante il PIR le vendite all’esportazione rappresentavano circa l’11 % delle vendite totali dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. In considerazione del calo del volume delle vendite che ha determinato un calo del volume di produzione, si è concluso che anche l’andamento delle esportazioni aveva contribuito al pregiudizio subito.

    6.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

    (162)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

    (163)

    Anche gli altri fattori individuati, quali le importazioni da altri paesi terzi e l’andamento delle vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione, considerati singolarmente o collettivamente, hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione ma non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

    7.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

    (164)

    La Commissione ha concluso, al considerando 153, che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

    (165)

    A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità inutilizzata nella RPC, le misure sui mercati terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

    7.1.   Capacità inutilizzata nella RPC

    (166)

    Come indicato al considerando 96, la RPC è uno dei maggiori produttori mondiali di lavori di ghisa. La capacità inutilizzata cinese è stata stimata a 622 638 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame, che corrisponde al 133 % del consumo dell’Unione nello stesso periodo. Pertanto l’industria cinese della ghisa, che dipende in larga misura dai mercati esteri per vendere i suoi prodotti, sarebbe in grado di aumentare prontamente e in grandi quantità le sue esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza dei dazi antidumping. Ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della già fragile situazione economica dell’industria dell’Unione.

    7.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

    (167)

    Il mercato dell’Unione rimane interessante per gli esportatori cinesi, come dimostrato dal fatto che essi hanno continuato a esportare in modo significativo nell’Unione nonostante le misure in vigore. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la Cina era il terzo maggiore esportatore di determinati lavori di ghisa verso l’Unione.

    (168)

    Il mercato dell’Unione per determinati lavori di ghisa è uno dei maggiori al mondo, con un consumo di 467 544 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. L’altro importante mercato in termini di dimensioni è quello statunitense. Attualmente è protetto da misure di difesa commerciale del 25,52 % (63) nei confronti della Cina, che limitano in modo significativo le importazioni cinesi. Tali misure sono state prorogate per cinque anni a marzo 2022.

    (169)

    Il mercato dell’Unione è interessante anche in termini di prezzi. Dagli elementi di prova forniti dal richiedente nella domanda di riesame emergono offerte (64) ad acquirenti di tutto il mondo da parte di produttori esportatori cinesi a livelli inferiori rispetto al prezzo all’esportazione cinese nell’Unione (in media inferiori del 26 %) e notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione. Di conseguenza è probabile che, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell’Unione diventerebbe ancora più interessante per gli esportatori cinesi.

    (170)

    Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Esiste pertanto un forte rischio di persistenza del pregiudizio.

    8.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (171)

    La Commissione ha inoltre rilevato che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione dell’ulteriore pregiudizio. In effetti, anche se il persistente pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non può essere attribuito alle importazioni in questione, la Commissione ha rilevato l’esistenza di un forte rischio di reiterazione del pregiudizio sulla base del notevole livello di capacità inutilizzata nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione.

    9.   INTERESSE DELL’UNIONE

    (172)

    A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compreso l’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori/operatori commerciali e degli utilizzatori/consumatori.

    9.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (173)

    Le misure istituite sono state efficaci in quanto hanno contribuito a ridurre il volume delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione. Tuttavia i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono rimasti significativi durante il periodo in esame (quota di mercato del 4,6 % nel PIR).

    (174)

    È stato stabilito che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che la sua situazione è fragile, come confermato dall’andamento negativo di diversi indicatori di pregiudizio.

    (175)

    La revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, circostanza questa che aggraverebbe ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, mettendone a repentaglio la sostenibilità.

    (176)

    La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento in vigore delle misure antidumping nei confronti della RPC era nell’interesse dell’industria dell’Unione.

    9.2.   Interesse degli importatori indipendenti

    (177)

    Due importatori indipendenti hanno risposto al questionario dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura e hanno collaborato pienamente all’inchiesta colmando con le risposte fornite le lacune individuate durante l’inchiesta.

    (178)

    Entrambi importavano il prodotto oggetto del riesame da varie fonti (molteplici fonti compresa la Cina) durante il PIR. Il prodotto oggetto del riesame rappresentava più del 90 % del fatturato totale di uno degli importatori, mentre per l’altro rappresentava meno del 50 % dell’attività totale.

    (179)

    Entrambi erano contrari al mantenimento delle misure, ritenendo che tali misure falsassero la concorrenza e costituissero per loro un onere supplementare. Essi hanno inoltre affermato che l’industria dell’Unione non ha bisogno di tale protezione.

    (180)

    La Commissione ha ritenuto che le misure antidumping non siano un semplice meccanismo protezionistico, bensì un meccanismo per garantire condizioni di parità. Le misure antidumping non hanno l’obiettivo di chiudere il mercato dell’Unione alle importazioni cinesi, bensì di ripristinare condizioni commerciali eque eliminando gli effetti del dumping pregiudizievole. Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’industria dell’Unione non ha bisogno di protezione, l’inchiesta ha rivelato esattamente il contrario, poiché l’industria dell’Unione sembra aver subito un pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta di riesame ed è stato stabilito che le importazioni cinesi hanno contribuito al pregiudizio subito dai produttori dell’Unione.

    (181)

    L’inchiesta ha inoltre rivelato che la redditività di entrambi gli operatori commerciali era molto elevata nonostante le misure in vigore. Si potrebbe pertanto ritenere che l’onere imposto loro dalle misure antidumping sembri ragionevole.

    (182)

    La Commissione ha concluso che non vi erano motivi validi per giustificare la prospettiva degli operatori commerciali indipendenti contro la proroga delle misure.

    9.3.   Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

    (183)

    La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e i consumatori noti. Nessuno ha risposto al questionario della Commissione.

    (184)

    Alla Commissione non sono pervenute osservazioni che indichino che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa di rilievo sugli utilizzatori, superiore all’impatto positivo delle misure sull’industria dell’Unione. In ogni caso, come indicato nell’inchiesta iniziale al considerando 254, la Commissione ha riconfermato che gli utilizzatori finali non possono basarsi su prezzi di dumping a spese dell’industria dell’Unione.

    9.4.   Conclusioni sull’interesse dell’Unione

    (185)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Cina. Gli effetti positivi delle misure antidumping sul mercato dell’Unione, in particolare sull’industria dell’Unione, prevalgono sul potenziale effetto negativo sugli altri gruppi di interesse.

    10.   MISURE ANTIDUMPING

    (186)

    Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla persistenza del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping su determinati lavori di ghisa originari della RPC.

    (187)

    Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (188)

    Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

    (189)

    Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

    (190)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.

    (191)

    Una società che beneficia di un’aliquota individuale del dazio antidumping può chiedere l’applicazione di tale aliquota in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (65). Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (192)

    Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione in detto periodo e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.

    (193)

    A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (66), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (194)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 (codice TARIC 7325100031) ed ex 7325 99 10 (codice TARIC 7325991060) e originari della Repubblica popolare cinese.

    Si tratta di lavori dei tipi utilizzati per:

    coprire sistemi superficiali o sotterranei e/o accessi a sistemi superficiali o sotterranei, e anche per

    dare accesso a sistemi superficiali o sotterranei e/o consentire la visuale su sistemi superficiali o sotterranei.

    Questi lavori possono essere lavorati a macchina, rivestiti, verniciati e/o provvisti di altri materiali quali, tra l’altro, calcestruzzo, lastre o tegole.

    I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

    griglie per canali e coperchi ottenuti da fusione oggetto della norma EN 1433, da utilizzare come componenti per canali in polimeri, plastica, lamiera galvanizzata o calcestruzzo per consentire alle acque di superficie di fluire nel canale,

    scarichi a pavimento e per tetti, pozzetti sifonati da pavimento e relativi tappi, oggetto della norma EN 1253,

    scale metalliche, chiavi di sollevamento e idranti.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping

    Codice addizionale TARIC

    Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

    15,5  %

    C221

    Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

    31,5  %

    C222

    Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

    38,1  %

    C223

    Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

    21,3  %

    C224

    Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

    25,0  %

    C225

    Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

    25,4  %

    Cfr. allegato

    Tutte le altre società

    38,1  %

    C999

    3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

    non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o ottobre 2015 al 30 settembre 2016),

    non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,

    ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione,

    l’allegato del presente regolamento sarà modificato, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non inserite nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l’inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India (GU L 25 del 30.1.2018, pag. 6).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/261 della Commissione, del 14 febbraio 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l’inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India (GU L 44 del 15.2.2019, pag. 4).

    (4)   GU C 195 del 13.5.2022, pag. 23.

    (5)   GU C 30 del 27.1.2023, pag. 11.

    (6)  Sentenza del 21 settembre 2023 nella causa C-478/21 P, Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici e altri/Commissione (ECLI:EU:C:2023:685), in particolare punti 73 e 74.

    (7)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2648

    (8)  Statistiche sui conti delle società, disponibili all’indirizzo: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en.

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63); regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese a (GU L 10 del 12.1.2023, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16, 25.1.2022, pag. 36).

    (10)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 59.

    (11)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 192, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 46.

    (12)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 193 e 194, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 47. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

    (13)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando da 48 a 52.

    (14)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 202, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 53.

    (15)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 203, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 54.

    (16)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444, considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100, considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando 204, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95, considerando 55.

    (17)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=it

    (18)  Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato il 13 settembre 2023).

    (19)  Cfr.: www.cqgt.cn (consultato il 13 settembre 2023).

    (20)  Cfr.: https://www.magang.com.cn/ (consultato il 13 settembre 2023).

    (21)  Cfr.: https://www.qixin.com/company/ab02483a-5ed7-49fe-b6e6-8ea39dc4dc80 (consultato il 13 settembre 2023).

    (22)  Cfr.: http://www.ansteel.cn/about/company_profile/ (consultato il 13 settembre 2023).

    (23)  Cfr.: https://www.qcc.com/firm/d620835aaae14e62fdc965fd41a51d8d.html (consultato il 13 settembre 2023).

    (24)  Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultato il 13 settembre 2023).

    (25)  Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime.

    (26)  Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 13 settembre 2023).

    (27)  Cfr. piano d’azione triennale della provincia di Hebei sullo sviluppo di cluster nella catena dell’industria dell’acciaio, capitolo I, sezione 3, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consultato il 13 settembre 2023).

    (28)  Cfr. piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio durante il quattordicesimo piano quinquennale, capitolo II, sezione 3, disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consultato il 13 settembre 2023).

    (29)  Piano di lavoro della provincia dello Jiangsu per la trasformazione, il potenziamento e l’ottimizzazione dell’assetto dell’industria dell’acciaio (2019-2025), disponibile all’indirizzo: http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/5/5/art_46144_8322422.html (consultato il 13 settembre 2023).

    (30)  Quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sullo sviluppo dell’industria dell’acciaio, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2021/11/18/art_15681_10296246.html (consultato il 13 settembre 2023).

    (31)  Piano d’azione della provincia dello Shanxi per la trasformazione e il potenziamento dell’industria dell’acciaio per il 2020, disponibile all’indirizzo: http://gxt.shanxi.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/cl/202110/t20211018_2708031.shtml (consultato il 13 settembre 2023).

    (32)  Quattordicesimo piano quinquennale del comune di Liaoning Dalian sullo sviluppo dell’industria manifatturiera: «Entro il 2025 il valore della produzione industriale di nuovi materiali raggiungerà i 15 milioni di CNY, con l’ovvio potenziamento della capacità di garantire apparecchiature e materiali fondamentali.»; disponibile all’indirizzo:https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).

    (33)  Piano d’azione della provincia dello Zhejiang per promuovere un elevato sviluppo qualitativo dell’industria dell’acciaio: «Promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese, accelerare il processo di concentrazione, ridurre il numero di impianti di fusione dell’acciaio portandolo circa a 10 imprese»; disponibile all’indirizzo: https://www.dl.gov.cn/art/2021/12/20/art_854_1995411.html (consultato il 5 dicembre 2022).

    (34)  Cfr.: https://www.baoganggf.com/ggry (consultato il 13 settembre 2023).

    (35)  Cfr.: https://www.shougang.com.cn/sgweb/html/gsld.html (consultato il 13 settembre 2023).

    (36)  Cfr.: https://www.handannews.com.cn/news/content/2023-05/20/content_20113749.html (consultato il 9 ottobre 2023).

    (37)  Cfr.: https://foundry.org.cn/%e5%8d%8f%e4%bc%9a%e7%ab%a0%e7%a8%8b (consultato il 9 ottobre 2023).

    (38)  Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

    (39)  Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 13 settembre 2023).

    (40)  Cfr. in particolare le sezioni I e II del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime.

    (41)  Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consultato il 13 settembre 2023).

    (42)  Cfr. quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, pag. 22.

    (43)  Cfr.: https://en.ndrc.gov.cn/news/mediarusources/202203/t20220325_1320408.html (consultato il 5 ottobre 2023).

    (44)  Cfr. piano d’azione siderurgico per il 2022 «1 + 3», del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, capitolo 4, sezione 2, disponibile all’indirizzo: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consultato il 13 settembre 2023).

    (45)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 63, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, considerando 33.

    (46)  Dati pubblici della Banca mondiale - reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

    (47)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

    (48)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

    (49)  https://www.tuik.gov.tr/Home/Index.

    (50)  https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.

    (51)  tppd.com.tr.

    (52)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

    (53)  https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=FsjYWs9udep3a8vd2aOEDJTGI/j4OMXQ7hW06NadVvxfqfqjMxKjxtm2wtRf4Xel.

    (54)  https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Istihdam%2c-Issizlik-ve-Ucret-108.

    (55)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (ultima consultazione: 20 novembre 2023).

    (56)  https://www.st.gov.my/en/web/consumer/details/2/10 (ultima consultazione: 20 novembre 2023).

    (57)  tppd.com.tr.

    (58)  https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.

    (59)  Statistiche sui conti delle società, disponibili all’indirizzo: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en.

    (60)  Per motivi di riservatezza, i valori sono indicati sotto forma di intervalli, in quanto nella domanda di riesame in previsione della scadenza tali informazioni si basano sulle informazioni relative a due produttori dell’Unione.

    (61)  Come indicato nell’allegato C.05 della domanda di riesame.

    (62)   Federal Register: «Certain Iron Construction Castings From Brazil, Canada and the People’s Republic of China: Final Results of Expedited Fifth Sunset Review of Antidumping Duty Orders".

    (63)   Federal Register: «Certain Iron Construction Castings From Brazil, Canada and the People’s Republic of China: Final Results of Expedited Fifth Sunset Review of Antidumping Duty Orders" disponibile all’indirizzo: https://www.federalregister.gov/documents/2022/03/16/2022-05550/certain-iron-construction-castings-from-brazil-canada-and-the-peoples-republic-of-china-final, consultato il 13 dicembre 2023.

    (64)  Prezzi fob per nove tipi rappresentativi del prodotto in esame, otto dei quali pubblicizzati su un sito web pubblico specializzato nei prezzi tra imprese, proposti dai produttori della RPC. Estratti da https://www.made-in-china.com/ nell’allegato B.10 della domanda di riesame.

    (65)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

    (66)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


    ALLEGATO

    Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inseriti nel campione

    Nome

    Codice addizionale TARIC

    Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

    C226

    Baoding GB Metal Products Co., Ltd.

    C232

    Baoding Hualong Casting Co., Ltd.

    C233

    Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd.

    C234

    Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd.

    C235

    Botou City Minghang Casting Co., Ltd.

    C236

    Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd. e la società collegata Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd.

    C237

    Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory

    C238

    Botou Dongli Foundry Co., Ltd.

    C239

    Botou GuangTai Precision Casting Factory

    C240

    Botou Mancheng Foundry Co., Ltd.

    C241

    Botou Okai Foundry Co., Ltd.

    C242

    Botou Sanjiang Casting Co., Ltd.

    C243

    Botou TongYang Casting Factory

    C244

    Botou Weili Precision Casting Co., Ltd.

    C245

    Botou Xinrong Foundry Co., Ltd.

    C246

    Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd.

    C247

    Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd.

    C248

    Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd.

    C249

    Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd.

    C250

    Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd.

    C251

    China National Minerals Co., Ltd.

    C252

    Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial

    C253

    Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd.

    C254

    Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd.

    C255

    Handan Haolin Casting Co., Ltd.

    C256

    Handan Qunshan Foundry Co., Ltd.

    C257

    Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd.

    C258

    Handan Yuanyang Foundry Co.,Ltd

    C259

    Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd.

    C260

    Hebei Cheng’An Babel Casting Co., Ltd.

    C261

    Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd.

    C262

    Hebei Jinghua Casting Co., Ltd.

    C263

    Hebei Shunda Foundry Co., Ltd.

    C264

    Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd.

    C265

    Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd.

    C266

    Hengtong Valve Co.,LTD

    C267

    Heping Cast Co., Ltd. Yi County

    C268

    Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd.

    C269

    Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd.

    C270

    Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd.

    C271

    Jinan Laiwu Haitian Machinery Manufacturing Co., Ltd

    C272

    Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd.

    C273

    Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry

    C274

    Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd.

    C275

    Lingshou County Boyuan Foundry Co., Ltd.

    C276

    Pingyao County Master Casting Co., Ltd.

    C277

    Qingdao Jiatailong Industrial Co.,Ltd

    C278

    Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd.

    C279

    Qingdao Qitao Casting Co., Ltd.

    C280

    Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd.

    C281

    Qingyuanxian Yueda Fountry Co., Ltd.

    C282

    Rockhan Technology Co., Ltd.

    C283

    Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd.

    C284

    Shandong Heshengda Machinery Technology Co., Ltd.

    C298

    Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd.

    C285

    Shandong Lulong Group Co., Ltd.

    C286

    Shanxi Ascent Industrial Co., Ltd.

    C310

    Shanxi Associated Industrial Co., Ltd.

    C287

    Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd.

    C288

    Shanxi Solid Industrial Co., Ltd.

    C289

    Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd.

    C290

    Shaoshan Huanqiu Castings Foundry

    C291

    Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd.

    C292

    Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd.

    C293

    Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd.

    C294

    Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd.

    C295

    Wangdu Junrong Foundry Co., Limited

    C296

    Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd.

    C297

    Weifang Weikai Casting Co., Ltd.

    C299

    Wen Shui Hengli Nature of the Company

    C300

    Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd

    C301

    Zibo Joy’s Metal Co., Ltd.

    C302


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/770/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top