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Document 32024R0423

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/423 della Commissione, del 31 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue (IGP)]

C/2024/497

GU L, 2024/423, 2.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/423/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/423/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/423

2.2.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/423 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2024

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» (PGI-FR-02443) presentata dalla Francia come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

La Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata dal Portogallo e tre dichiarazioni di opposizione motivate da parte di persone giuridiche con sede rispettivamente in Giappone, Stati Uniti e Guinea.

(3)

Tutte le opposizioni sono state presentate contro una parte del nome richiesto, vale a dire «Fleur de sel de Camargue».

(4)

Dopo aver esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate e averle ritenute ricevibili a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha invitato le parti ad avviare adeguate consultazioni al fine di raggiungere un accordo.

(5)

Le consultazioni tra la Francia e gli opponenti si sono concluse senza il raggiungimento di un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla registrazione secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(6)

Gli opponenti basano le loro opposizioni sui motivi di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essi mirano a dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento non sono rispettate e che la registrazione danneggerebbe l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un prodotto che si trova legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione (15 aprile 2021).

(7)

Per quanto riguarda il motivo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla mancata osservanza delle condizioni di cui all’articolo 5 e all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, gli opponenti sostengono che le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento non sono soddisfatte in quanto non esiste alcun legame geografico tra il prodotto e la zona della Camargue. Inoltre, secondo gli opponenti, solo il sale raccolto manualmente sulla superficie di una salamoia può essere chiamato fleur de sel. Poiché il «Fleur de sel de Camargue» è raccolto con una paletta sul fondo del bacino, non si tratta di fleur de sel e il nome del prodotto indurrebbe in errore i consumatori.

(8)

Per quanto riguarda la non conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli opponenti sostengono che non esistono prove storiche relative al metodo di produzione in Camargue e, di conseguenza, non vi sono prove dell’esistenza di una tradizione di produzione di fleur de sel in tale regione. Gli opponenti concludono pertanto che non esiste alcun legame tra il prodotto e la zona.

(9)

Nella loro argomentazione basata sull’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli opponenti sostengono che «Fleur de sel de Camargue» non corrisponde al prodotto comunemente noto come «fleur de sel». Secondo il metodo tradizionale di produzione del «fleur de sel», il sale viene raccolto sulla superficie del bacino e i cristalli di sale hanno una specifica struttura piramidale, tipica di un sale raccolto in superficie. Il «Fleur de sel de Camargue» è raccolto sul fondo del bacino, in quanto si deposita sullo strato salino duro (il «gâteau») e i cristalli di sale hanno una struttura diversa. Per questi motivi, il prodotto denominato «Fleur de sel de Camargue» non può essere considerato «fleur de sel» e la registrazione di tale nome comprometterebbe l’esistenza di prodotti «fleur de sel» che si trovano legalmente sul mercato da decenni e indurrebbe in errore i consumatori quanto alla natura del prodotto. In particolare, il Portogallo ha sostenuto che la registrazione avrebbe pregiudicato l’uso del termine «fleur de sel» in sé.

(10)

Inoltre, gli opponenti hanno fatto riferimento alle leggi nazionali di alcuni Stati membri, come il Portogallo e la Spagna, che definiscono il «fleur de sel» come un sale galleggiante raccolto manualmente sulla superficie della salamoia. Si sostiene inoltre che il «Fleur de sel de Camargue» sarebbe in contrasto con i nomi di IGP e DOP precedentemente registrati per il «fleur de sel» nell’Unione. Gli opponenti hanno fatto riferimento in particolare all’IGP «Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande», alla DOP «Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira», alla DOP «Piranska sol» e alla DOP «Paška sol». I produttori della Camargue approfitterebbero indebitamente della reputazione che il «fleur de sel» ha acquisito tra i consumatori e danneggerebbero gli interessi economici dei produttori di «fleur de sel».

(11)

La Commissione ha valutato le argomentazioni fornite nelle dichiarazioni motivate di opposizione e le informazioni ricevute in merito alle consultazioni tra le parti alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(12)

L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 recita: «un’“indicazione geografica” è un nome […] che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata». Per soddisfare la definizione di IGP, è sufficiente che il nome soddisfi tali requisiti.

(13)

La domanda presentata dal richiedente conteneva una descrizione del legame tra il prodotto «Fleur de sel de Camargue» e l’origine geografica sulla base della reputazione e della qualità specifica del prodotto.

(14)

Nel descrivere il legame tra un prodotto e un’origine geografica sulla base della reputazione il richiedente deve dimostrare che la reputazione del prodotto è legata al nome richiesto per la registrazione e che essa è attribuibile alla zona geografica in cui il prodotto è fabbricato. Il richiedente ha dimostrato che la reputazione del prodotto «Fleur de sel de Camargue» era legata al nome «Fleur de sel de Camargue» ed era attribuibile all’origine geografica (zona della Camargue), fornendo riferimenti a libri di cucina di chef rinomati, libri di gastronomia e guide turistiche, articoli sulla stampa regionale e nazionale e programmi su reti televisive nazionali e internazionali che continuano ad essere pubblicati o trasmessi dal 1990.

(15)

Per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche del prodotto, la domanda di registrazione del nome «Fleur de sel de Camargue» spiega che esso è prodotto in estate, quando il vento cessa di soffiare e milioni di cristalli di sale si formano sulla superficie dell’acqua. Successivamente, il vento Maestrale soffia sulle ampie superfici dei cristallizzatori e spinge il fior di sale cristallizzato in superficie verso il bordo, dove si accumula e precipita nella sua salamoia originale. Il fior di sale, che si trova sempre nella sua salamoia iniziale satura, non subisce alcun processo di scioglimento. Lo strato di «contre sel» (sale depositato sul fondo) molto duro e spesso gli impedisce di entrare in contatto con il suolo sabbioso, il che ne garantisce la purezza. Il prodotto finale «Fleur de sel de Camargue» è un sale molto fine, in quanto la rapidità di evaporazione dovuta alle condizioni meteorologiche favorisce la formazione di cristalli di piccole dimensioni. Pertanto, la domanda di registrazione del nome «Fleur de sel de Camargue» dimostra un nesso causale tra la zona geografica e la qualità specifica del prodotto, nonché la reputazione di lunga data del prodotto, che risale agli anni ‘90. Ciò è sufficiente per la registrazione di tale nome come IGP.

(16)

La tesi secondo cui il «Fleur de sel de Camargue» non è fleur de sel non esclude di per sé l’esistenza di un legame tra il prodotto e la zona.

(17)

Il nome «Fleur de sel de Camargue» è sufficientemente specifico e diverso dagli altri prodotti denominati «Fleur de sel» e, pertanto, non è tale da indurre in errore i consumatori quanto all’origine del prodotto. «Fleur de sel» sarà sempre utilizzato insieme al nome della zona geografica «Camargue». Di conseguenza, i consumatori saranno in grado di distinguere il «Fleur de sel de Camargue» da altri prodotti denominati «Fleur de sel» grazie al termine geografico associato «Camargue». Inoltre, dato che diverse DOP o IGP contengono il termine «fleur de sel» associato al nome di una determinata zona geografica, il consumatore sarebbe in grado di distinguere chiaramente i prodotti protetti da una DOP o da un’IGP contenenti il termine «Fleur de sel» in base alla loro origine geografica. La potenziale confusione sulla natura del prodotto, in quanto il termine che costituisce la parte comune del nome può non riferirsi al prodotto abitualmente designato da tale termine, non è rilevante per verificare la conformità alle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il fatto che il «Bergamote de Nancy/Bergamotes de Nancy» (IGP) non fosse un frutto, bensì un prodotto dolciario, o che il «Crottin de Chavignol/Chavignol» (DOP) non fosse un escremento, ma un formaggio, non costituiva un motivo per respingere la relativa domanda di registrazione.

(18)

Alla luce di quanto sopra, sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(19)

Per quanto riguarda il motivo di opposizione fondato sull’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli opponenti sostengono in sostanza che, poiché il «Fleur de sel de Camargue» è ottenuto in modo diverso dal tradizionale «fleur de sel», non vi è alcuna prova storica del metodo di produzione del «fleur de sel» prodotto in passato in Camargue. Il richiedente ha tuttavia fornito una descrizione del metodo di ottenimento del prodotto denominato «Fleur de sel de Camargue». Inoltre, il nome «Fleur de sel de Camargue» è legittimamente utilizzato da 30 anni in Francia e nell’Unione (mercato unico). Alla luce di quanto sopra, sono soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(20)

Per quanto riguarda il motivo di opposizione basato sull’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, si ritiene di norma che l’esistenza di nomi e prodotti sia compromessa quando la registrazione di un nuovo nome incide direttamente su un nome specifico di un prodotto o su un prodotto specifico. La registrazione dovrebbe incidere sui diritti delle persone fisiche o giuridiche di utilizzare il nome. Ciò vale in particolare quando un prodotto non può più essere ottenuto con lo stesso nome utilizzando lo stesso metodo di produzione o quando un nome non può più essere utilizzato. L’impatto sui nomi comuni non è pertinente.

(21)

Gli opponenti sostengono che l’esistenza di tutti i prodotti denominati «Fleur de sel» seguiti dal nome di una zona geografica specifica è compromessa in quanto un prodotto di presunta qualità inferiore assumerebbe lo stesso segmento di mercato di un prodotto di qualità superiore, causando perdite economiche. Tuttavia, ciò non dimostra un impatto diretto su un prodotto specifico o su un prodotto con un nome specifico. Tale argomento non riguarda neppure il diritto di utilizzare un nome, in quanto tutti i produttori dei vari prodotti «Fleur de sel» possono continuare ad utilizzare il loro nome dopo la registrazione del «Fleur de sel de Camargue». In questo caso, né il nome specifico di un prodotto né un prodotto specifico sono compromessi.

(22)

In ogni caso, il fatto che alcuni Stati membri impongano, nella loro legislazione nazionale, un metodo di produzione specifico per la commercializzazione di un prodotto con il nome «fleur de sel» non può essere considerato un elemento di prova inconfutabile del fatto che lo stesso dovrebbe applicarsi a livello dell’Unione. Infatti, a livello dell’Unione, poiché non esiste una definizione giuridica comune di «fleur de sel», il diritto di utilizzare il nome «fleur de sel» non può essere limitato a uno specifico metodo di produzione.

(23)

Inoltre, per quanto riguarda la struttura dei cristalli, l’analisi effettuata dalla Commissione dei nomi già registrati mostra che le IGP o le DOP già registrate contenenti «fleur de sel» presentano forme diverse. Ad esempio, l’IGP «Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande» si riferisce a «cristalli leggeri, fini e friabili»; la DOP «Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira» indica che tale sale «è costituito da sottilissime lamelle»; La DOP «Piranska sol» si riferisce al fatto che il fior di sale «cristallizza sulla superficie della salamoia nei bacini di cristallizzazione, che gli conferiscono la caratteristica struttura cristallina che trattiene residui di acqua di mare» e la DOP «Paška sol» specifica che «i cristalli hanno forma di conchiglia». Pertanto, tali prodotti variano per specificità e forma in virtù della zona geografica in cui sono prodotti e raccolti.

(24)

Alla luce di quanto sopra esposto, il nome «Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» dovrebbe quindi essere iscritto nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. — Sale di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 132 del 15.4.2021, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/423/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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