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Document 32024D0266

    Decisione di esecuzione (UE) 2024/266 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali acquatici conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2024) 209]

    C/2024/209

    GU L, 2024/266, 19.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/266/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/266/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/266

    19.1.2024

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/266 DELLA COMMISSIONE

    del 17 gennaio 2024

    che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali acquatici conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2024) 209]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, tra cui la selezione e la designazione dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali. I centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sostengono le attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2017/625.

    (2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione (2) ha designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali che, conformemente al relativo programma di lavoro, si occupa dei suini. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione (3) ha designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia. La decisione di esecuzione (UE) 2021/755 della Commissione (4) ha designato un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini.

    (3)

    Conformemente all’articolo 95, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha avviato una procedura di selezione pubblica mediante un invito per la selezione e la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali acquatici. La valutazione delle domande ricevute è stata effettuata sulla base dei requisiti e delle responsabilità di cui all’articolo 95, paragrafo 3, e all’articolo 96 del regolamento (UE) 2017/625 e dei criteri stabiliti dall’invito per la selezione.

    (4)

    Sulla base dei risultati della valutazione, il consorzio guidato dall’Università di Creta (Grecia) e costituito anche dall’Istituto di parassitologia del Centro di biologia dell’Accademia ceca delle scienze (Cechia) e dall’Università autonoma di Barcellona (Spagna) («consorzio») dovrebbe essere designato come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali acquatici. Il consorzio sarà responsabile dei compiti di sostegno compresi nel programma di lavoro annuale o pluriennale del centro di riferimento dell’Unione europea. Tale programma di lavoro deve essere stabilito conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (5)

    L’articolo 95, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625 dispone che la designazione di un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali sia limitata nel tempo o riesaminata a intervalli regolari. La designazione del centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali acquatici dovrebbe essere riesaminata ogni sette anni dalla data di applicazione della presente decisione.

    (6)

    È opportuno concedere al centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali acquatici designato un periodo di tempo per la preparazione del proprio programma di lavoro per il prossimo periodo di bilancio. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o febbraio 2024,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il seguente consorzio è designato come centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali acquatici responsabile del sostegno alle attività orizzontali della Commissione e degli Stati membri nel settore delle prescrizioni in materia di benessere degli animali acquatici:

     

    Consorzio guidato dall’Università di Creta (campus universitario di Gallos, 741 00 Retimno, GRECIA) e costituito anche dall’Istituto di parassitologia del Centro di biologia dell’Accademia ceca delle scienze (Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, CECHIA) e dall’Università autonoma di Barcellona (edificio A – Campus UAB, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, SPAGNA).

    2.   La designazione di cui al paragrafo 1 è riesaminata ogni sette anni a decorrere dalla data di applicazione della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2024.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/329 della Commissione, del 5 marzo 2018, che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/329/oj).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1685 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per il pollame e altri animali d’allevamento di piccola taglia (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1685/oj).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/755 della Commissione, del 6 maggio 2021, che designa un centro di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali per i ruminanti e gli equini conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 10.5.2021, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/755/oj).

    (5)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj).


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/266/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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