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Document 32024R0206
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/206 of 18 December 2023 setting out the frequency and the format of the reporting of irregularities concerning the European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development, under Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1975
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione
C/2023/8460
GU L, 2024/206, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/206/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/206 |
29.2.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/206 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2023
che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri sono tenuti a segnalare alla Commissione le irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione (2). |
(2) |
Gli interessi finanziari dell’Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi utilizzati per raggiungere gli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme di attuazione riguardanti le procedure relative agli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l’attuazione dell’obbligo degli Stati membri di segnalare le irregolarità relative al finanziamento della politica agricola comune. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle norme dettagliate sulla segnalazione di irregolarità di cui all’allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/203 (4). |
(3) |
Al fine di garantire un’analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (5) e degli altri casi di non conformità alle condizioni stabilite in tale contesto dagli Stati membri nei piani strategici per la politica agricola comune, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative alle irregolarità da segnalare a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 e in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/205. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla trasmissione di tali informazioni, in particolare in termini di frequenza e formato. |
(4) |
Al fine di trarre il massimo vantaggio dall’uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità per notificare le irregolarità. |
(5) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l’integrità, l’autenticità, e la riservatezza delle informazioni. |
(6) |
Al fine di evitare che le irregolarità abbiano ulteriori conseguenze all’esterno del proprio territorio, gli Stati membri sono chiamati a segnalare tempestivamente alla Commissione ogni caso di irregolarità. |
(7) |
La scelta dell’euro come valuta unica per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno adottato l’euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non contabilizzate dall’organismo pagatore. |
(8) |
È opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione (6), che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità nel periodo di programmazione 2014-2020. È tuttavia opportuno che detto regolamento continui ad applicarsi per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
(9) |
Poiché sono già stati effettuati pagamenti a titolo dei fondi interessati e potrebbero verificarsi irregolarità, è opportuno che il presente regolamento si applichi fin da subito. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(10) |
Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. |
(11) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità da parte degli Stati membri a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116.
Articolo 2
Frequenza della segnalazione di irregolarità
1. Entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/205.
Tuttavia, lo Stato membro interessato segnala senza indugio alla Commissione qualsiasi irregolarità che possa avere ulteriori ripercussioni al di fuori del territorio dello Stato membro.
2. Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione la relazione di follow-up a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/205.
Articolo 3
Formato delle segnalazioni
Le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/205 sono trasmesse per via elettronica, utilizzando l’apposito sistema di gestione delle irregolarità.
Articolo 4
Uso dell’euro
1. Gli importi comunicati dagli Stati membri sono espressi in euro.
2. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro alla data di trasmissione della relazione di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/205 convertono gli importi dalla valuta nazionale in euro conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) 2021/2116. Laddove le spese non siano state contabilizzate dagli organismi pagatori, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della relazione iniziale.
Articolo 5
Abrogazione e misure transitorie
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 è abrogato.
Tuttavia, esso continua ad applicarsi alla segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi per il periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.
(2) Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione ( GU L, 2024/205, dd.mm.2024, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/205/oj).
(3) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L ,231 del 30.6.2021, pag. 159).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/203 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), a norma del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/203, dd.mm.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/203/oj).
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 23).
(7) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/206/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)