Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2917

    Regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione

    C/2023/6973

    GU L, 2023/2917, 29.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2917

    29.12.2023

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2917 DELLA COMMISSIONE

    del 20 ottobre 2023

    relativo alle attività di verifica, all’accreditamento dei verificatori e all’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 8, terzo comma, l’articolo 7, paragrafo 5, secondo coma, l’articolo 13, paragrafo 6, l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni sulla valutazione dei piani di monitoraggio e sulla verifica delle relazioni sulle emissioni, sui requisiti in termini di competenze e procedure e sulle norme in materia di accreditamento e supervisione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento. Il regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l’inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea istituito con direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi. Esso ha anche introdotto l’obbligo per le società di trasmettere dati aggregati verificati sulle emissioni a livello di società («relazioni a livello di società») e relazioni verificate a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757 in caso di cambiamento di società («relazioni parziali sulle emissioni»), così come l’obbligo per le autorità di riferimento responsabili di approvare i piani di monitoraggio e le relative modifiche.

    (2)

    In conformità dell’articolo 3 octies sexies della direttiva 2003/87/CE, l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione deve provvedere affinché la comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società presentata dalla società di navigazione sia verificata conformemente alle norme in materia di verifica e accreditamento di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/757. Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento stabilite dal presente regolamento, che integrano le norme di cui al capo III del regolamento (UE) 2015/757, dovrebbero pertanto includere norme per la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società.

    (3)

    Occorre inoltre aggiungere al regime stabilito dal regolamento delegato (UE) 2016/2072 una serie di norme per la verifica delle relazioni a livello di società, che introduca un iter sulla falsariga di quello per la verifica delle relazioni sulle emissioni senza però duplicare le attività di verifica delle relazioni a livello di nave e senza inutili oneri amministrativi aggiuntivi.

    (4)

    Occorre altresì aggiungere al regime stabilito dal regolamento delegato (UE) 2016/2072 una serie di norme per la verifica delle relazioni parziali sulle emissioni. In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, le relazioni parziali sulle emissioni dovrebbero contenere gli stessi elementi delle relazioni sulle emissioni ma essere limitate al periodo corrispondente alle attività svolte sotto la responsabilità della società. È pertanto opportuno che le relazioni parziali sulle emissioni siano verificate secondo le stesse norme applicabili alla verifica delle relazioni sulle emissioni.

    (5)

    L’articolo 6, paragrafo 8, e l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento con le norme per l’approvazione da parte delle autorità di riferimento responsabili, rispettivamente, dei piani di monitoraggio e delle modifiche dei piani di monitoraggio. L’articolo 13, paragrafo 6, e l’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati, rispettivamente, al fine di integrare il regolamento con le norme per la verifica dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società, compresi i metodi di verifica e la procedura di verifica, e per la presentazione della relazione di verifica, e al fine di specificare ulteriormente le norme che disciplinano le attività di verifica di cui al medesimo regolamento. L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 dispone che la Commissione adotti atti delegati al fine di specificare ulteriormente le modalità di accreditamento dei verificatori. Poiché le attività di verifica, accreditamento e approvazione sono sostanzialmente collegate, nel presente regolamento sono utilizzate queste cinque basi giuridiche.

    (6)

    Le attività di verifica hanno per oggetto la valutazione dei piani di monitoraggio da parte dei verificatori, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757. Nel valutare il piano di monitoraggio, i verificatori dovrebbero svolgere una serie di attività per appurare la completezza, la pertinenza e la conformità delle informazioni presentate dalla società in esame sul processo di monitoraggio e comunicazione della nave, al fine di poter stabilire se il piano è conforme al regolamento (UE) 2015/757. È opportuno che la valutazione includa elementi relativi alla gestione dei dati e al sistema di controllo illustrati nel piano di monitoraggio della nave, in conformità dei principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione stabiliti all’articolo 4 e agli allegati I e II del regolamento (UE) 2015/757. Per garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) 2015/757, se l’organizzazione o la persona che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), assume anche la responsabilità di adempiere agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, alla direttiva 2003/87/CE, tale organizzazione o persona dovrebbe fornire al verificatore, prima dell’inizio della valutazione del piano di monitoraggio, un documento attestante che è stata debitamente incaricata dall’armatore di tale adempimento. Per quanto concerne le navi le cui emissioni rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, è possibile fornire al verificatore, per la valutazione del piano di monitoraggio, il documento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione (6).

    (7)

    Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2015/757 stabilendo norme specifiche per le attività inerenti alla verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni parziali e delle relazioni a livello di società, all’accreditamento dei verificatori e alla valutazione e approvazione dei piani di monitoraggio. Queste attività devono rispettare i principi per il monitoraggio e la comunicazione stabiliti nel regolamento (UE) 2015/757 e nei suoi allegati I e II, e nel regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione (7).

    (8)

    L’uso dei poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 8, e all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 dovrebbe garantire che l’approvazione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche in conformità del medesimo regolamento sia accordata in modo armonizzato dalle autorità di riferimento responsabili, in particolare per quanto riguarda le notifiche e le informazioni comunicate dalle società e dalle autorità di riferimento responsabili.

    (9)

    È opportuno che i piani di monitoraggio delle navi le cui emissioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 ma non in quello della direttiva 2003/87/CE non siano subordinati all’approvazione dell’autorità di riferimento responsabile.

    (10)

    Nell’approvare i piani di monitoraggio e le relative modifiche, le autorità di riferimento responsabili dovrebbero tenere conto delle conclusioni cui è giunto il verificatore dopo avere valutato i piani di monitoraggio. È auspicabile che le decisioni di approvare i piani di monitoraggio siano prese in modo indipendente dalle autorità di riferimento responsabili, poiché spetta all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione provvedere affinché le società di navigazione sotto la sua responsabilità ottemperino alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento (UE) 2015/757, anche per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione dei parametri pertinenti durante un periodo di riferimento.

    (11)

    Se l’autorità di riferimento responsabile non approva il piano di monitoraggio, la società dovrebbe rivederlo in base alle informazioni comunicate dall’autorità di riferimento e presentarne una versione riveduta perché sia rivalutato dal verificatore. Per evitare oneri amministrativi inutili per le società e i verificatori, le società e le autorità di riferimento responsabili possono dialogare prima che il piano di monitoraggio riveduto sia trasmesso al verificatore per la rivalutazione.

    (12)

    L’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 6, e dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 richiede un quadro globale di norme per garantire che la valutazione dei piani di monitoraggio, la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società, così come la presentazione delle relazioni di verifica a norma di tale regolamento siano effettuate in modo armonizzato da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere in maniera indipendente e imparziale i compiti loro affidati.

    (13)

    Le norme armonizzate per la valutazione dei piani di monitoraggio, per la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società, così come per il rilascio dei documenti di conformità da parte dei verificatori dovrebbero definire chiaramente le responsabilità dei verificatori.

    (14)

    Le conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio sono fondamentali per permettere alle società e alle autorità di riferimento responsabili di capire l’esito delle attività di verifica da questi svolte. È pertanto necessario che nelle conclusioni figurino tutte le informazioni ricavate durante la valutazione del piano di monitoraggio, compresa la descrizione delle eventuali difformità non corrette, nonché la sintesi delle procedure del verificatore, anche per quanto riguarda le visite in sito.

    (15)

    La trasmissione dei documenti e lo scambio di informazioni tra le società e i verificatori sono essenziali per tutti gli aspetti del processo di verifica, in particolare per la valutazione del piano di monitoraggio, l’esecuzione dell’analisi strategica e dell’analisi dei rischi e la verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni e della relazione a livello di società. È perciò necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati per la comunicazione delle informazioni e la trasmissione dei documenti che devono essere messi a disposizione del verificatore prima dell’inizio delle attività di verifica e in altri momenti nel corso della verifica.

    (16)

    Nel verificare le relazioni sulle emissioni, le relazioni parziali sulle emissioni e le relazioni a livello di società, il verificatore dovrebbe adottare un approccio basato sul rischio conformemente all’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/757. L’analisi della probabilità di inesattezze potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore deve condurre le attività di verifica.

    (17)

    Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità nel tempo dei dati di monitoraggio a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, il piano di monitoraggio che è stato dichiarato conforme e, se del caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile dovrebbe essere la base di riferimento per il verificatore in sede di valutazione della relazione sulle emissioni della nave.

    (18)

    Tutte le fasi del processo di verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società sono interconnesse e dovrebbero concludersi con la presentazione della relazione di verifica contenente una dichiarazione sull’esito della verifica. È opportuno che il livello di garanzia dipenda dalla profondità e dal dettaglio delle attività di verifica e dalla formulazione della dichiarazione sull’esito della verifica.

    (19)

    La valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società dovrebbero essere svolte da personale competente. Per ottemperare a quest’obbligo i verificatori dovrebbero istituire processi interni e migliorarli costantemente. È opportuno che i criteri per stabilire se un verificatore dispone delle competenze necessarie siano identici in tutti gli Stati membri e siano verificabili, obiettivi e trasparenti.

    (20)

    Ai fini di una qualità elevata delle attività di verifica, si dovrebbero stabilire norme armonizzate per determinare se un verificatore abbia le competenze, l’indipendenza e l’imparzialità necessarie e sia pertanto qualificato per svolgere tali attività.

    (21)

    Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce un quadro completo per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità nello svolgimento di attività di valutazione della conformità. A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, in assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel medesimo regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

    (22)

    L’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 conferisce alla Commissione il potere di specificare ulteriormente le modalità di accreditamento dei verificatori per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento stesso, vale a dire quelle correlate alle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo. Il presente regolamento integra quindi le disposizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 765/2008 e nel regolamento (UE) 2015/757, in particolare per quanto riguarda le norme armonizzate applicabili, i requisiti per le squadre di valutazione, la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento e il riconoscimento reciproco dei verificatori. Occorre specificare queste disposizioni aggiuntive affinché i criteri e le norme tecniche considerati per l’accreditamento dei verificatori riguardo alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 siano idonei allo scopo e al contenuto di tali attività. Queste disposizioni dovrebbero contribuire a rafforzare i processi di verifica e accreditamento così come ad armonizzare l’approccio tra gli Stati membri.

    (23)

    È auspicabile che il sistema di verifica e di accreditamento eviti duplicazioni inutili delle procedure e delle organizzazioni istituite a norma di altri strumenti giuridici dell’Unione per non aumentare l’onere a carico degli Stati membri o degli operatori economici. È pertanto opportuno tenere conto delle migliori pratiche risultanti dall’applicazione delle norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di un mandato conferito dalla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), come quelle relative ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra per l’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento e quelle relative ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché di altri documenti tecnici elaborati dalla Cooperazione europea per l’accreditamento.

    (24)

    L’organismo nazionale di accreditamento istituito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbe essere autorizzato ad accreditare e rilasciare un’attestazione autorevole circa la competenza del verificatore per svolgere le attività di verifica ai sensi del presente regolamento, ad adottare misure amministrative quali la sospensione o la revoca dell’accreditamento e a vigilare sui verificatori.

    (25)

    Una cooperazione efficace tra gli organismi nazionali di accreditamento e le autorità di riferimento responsabili è indispensabile per il corretto funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE, che a decorrere dal periodo di riferimento avente inizio il 1 o  gennaio 2024 includerà le emissioni del trasporto marittimo, e per il controllo della qualità della verifica. A fini di trasparenza occorre provvedere a che gli organismi nazionali di accreditamento e le autorità di riferimento responsabili istituiscano mezzi efficaci per lo scambio delle informazioni. È opportuno che gli scambi di informazioni tra le autorità di riferimento responsabili e tra queste ultime e gli organismi nazionali di accreditamento siano disciplinati dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segretezza professionale e siano gestiti in osservanza della legislazione nazionale e unionale in vigore.

    (26)

    Alla luce dell’inclusione delle emissioni generate dalle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE, è necessario allineare ulteriormente le norme per le attività di verifica e accreditamento applicabili alle emissioni di gas a effetto serra del settore del trasporto marittimo introdotte dal presente regolamento con le norme per le stesse attività applicabili alle emissioni di gas a effetto serra degli altri settori contemplati dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE, tenendo conto delle caratteristiche del trasporto marittimo. L’allineamento riguarda in particolare le norme sulle attività di verifica, comprese le visite in sito, sullo scambio di informazioni, sui requisiti per i verificatori e sui requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento.

    (27)

    Data l’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2016/2072 nella sua interezza.

    (28)

    Le disposizioni del presente regolamento riguardano le attività di verifica, approvazione e accreditamento relative alle emissioni di gas a effetto serra rilasciate a partire dal 1 o  gennaio 2024. Tali disposizioni garantiscono il funzionamento efficace del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE, che a decorrere dal periodo di riferimento avente inizio il 1 o  gennaio 2024 includerà le emissioni del trasporto marittimo, e l’inclusione delle emissioni di metano e protossido di azoto nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 a partire dal periodo di riferimento avente inizio il 1 o  gennaio 2024. È pertanto opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1 o  gennaio 2024,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni e dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società. Stabilisce inoltre requisiti in termini di competenze e procedure.

    Il presente regolamento precisa le modalità di accreditamento dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento e le norme sullo scambio di informazioni.

    Il presente regolamento stabilisce le norme per l’approvazione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche da parte delle autorità di riferimento responsabili.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «accreditamento»: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell’ottemperanza di un verificatore ai requisiti delle norme armonizzate ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 e ai requisiti del presente regolamento, in base alla quale è abilitato a svolgere le attività di verifica in applicazione degli articoli da 4 a 36;

    2)

    «relazione sulle emissioni»: relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757;

    3)

    «relazione parziale sulle emissioni»: relazione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757;

    4)

    «relazione a livello di società»: i dati aggregati sulle emissioni a livello di società quali definiti all’articolo 3, lettera q), del regolamento (UE) 2015/757;

    5)

    «difformità»: una delle situazioni seguenti:

    a)

    ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il piano non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2015/757, alla direttiva 2003/87/CE e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione (10);

    b)

    ai fini della verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni, una delle situazioni seguenti:

    i)

    le emissioni di gas a effetto serra e le altre informazioni pertinenti non sono comunicate in conformità con la metodologia di monitoraggio illustrata nel piano di monitoraggio dichiarato conforme da un verificatore accreditato e, se del caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile;

    ii)

    i dati comunicati non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione (11) o del presente regolamento;

    c)

    ai fini della verifica della relazione a livello di società, i dati comunicati non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione;

    d)

    ai fini dell’accreditamento, il verificatore compie o omette un atto in violazione dei requisiti del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE e del presente regolamento;

    6)

    «garanzia ragionevole»: livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nella dichiarazione di verifica, in merito al fatto che la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti;

    7)

    «livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla relazione di verifica in base all’obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell’incarico di verifica;

    8)

    «soglia di rilevanza»: limite quantitativo o valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o nell’insieme, sono considerate rilevanti dal verificatore;

    9)

    «rischio intrinseco»: probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni, nella relazione parziale sulle emissioni o nella relazione a livello di società sia soggetto a inesattezze che, individualmente o nell’insieme, potrebbero essere rilevanti prima di prendere in considerazione l’effetto di eventuali attività di controllo correlate;

    10)

    «rischio di controllo»: probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni, nella relazione parziale sulle emissioni o nella relazione a livello di società sia soggetto a inesattezze che, individualmente o aggregate ad altre, potrebbero essere rilevanti e che non possono essere evitate o individuate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;

    11)

    «rischio di non individuazione»: rischio che il verificatore non individui un’inesattezza rilevante;

    12)

    «rischio di verifica»: rischio (quale funzione del rischio intrinseco, di controllo e di non individuazione) che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società è viziata da inesattezze rilevanti;

    13)

    «inesattezza»: omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati, fatta eccezione per l’incertezza ammissibile ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 e tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione a tale proposito;

    14)

    «inesattezza rilevante»: inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o aggregata ad altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti;

    15)

    «sito»: ai fini della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni di una nave, o della relazione a livello di società, il luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti;

    16)

    «documentazione interna di verifica»: l’insieme dei documenti interni che il verificatore raccoglie per registrare le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte al fine di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società, a norma del presente regolamento;

    17)

    «auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo»: membro di una squadra di verifica responsabile della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società, diverso dall’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo;

    18)

    «auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo»: auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e cui spetta la responsabilità di valutare il piano di monitoraggio o verificare la relazione sulle emissioni, la relazione parziale sulle emissioni o la relazione a livello di società, e dar conto di queste attività;

    19)

    «responsabile del riesame indipendente»: persona appositamente incaricata dal verificatore di svolgere attività di riesame interno, che appartiene allo stesso organismo ma non ha svolto nessuna delle attività di verifica sottoposte a riesame;

    20)

    «esperto tecnico»: persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica, necessarie per lo svolgimento delle attività di verifica ai fini degli articoli da 4 a 36 e delle attività di accreditamento ai fini degli articoli da 46 a 63;

    21)

    «valutatore»: persona incaricata da un organismo nazionale di accreditamento di valutare, individualmente o in quanto membro di una squadra di valutazione, un verificatore ai sensi del presente regolamento;

    22)

    «valutatore responsabile»: valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva di valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento;

    23)

    «squadra di valutazione»: uno o più valutatori designati da un organismo nazionale di accreditamento per valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento;

    24)

    «competenza»: capacità di applicare conoscenze e abilità per lo svolgimento di un’attività;

    25)

    «procedure di analisi»: analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un’analisi delle relazioni che non sono in linea con altre informazioni pertinenti o che evidenziano uno scostamento dal quantitativo previsto;

    26)

    «sistema di controllo»: valutazione dei rischi da parte di una società e complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che la società istituisce, documenta, applica e mantiene in applicazione dell’allegato I, parte C, punto 1, del regolamento (UE) 2015/757;

    27)

    «attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dalla società per attenuare i rischi intrinseci.

    Articolo 3

    Presunzione di conformità

    Il verificatore che dimostra di essere conforme ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate, ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008, o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è considerato conforme ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 45 del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione contemplino tali requisiti.

    CAPO II

    ATTIVITÀ DI VERIFICA

    SEZIONE 1

    Valutazione dei piani di monitoraggio

    Articolo 4

    Informazioni che devono essere fornite dalle società

    1.   Le società forniscono al verificatore il piano di monitoraggio della nave utilizzando un modello conforme a quello riportato nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927. Se il piano di monitoraggio è redatto in una lingua diversa dall’inglese, esse ne forniscono la traduzione in inglese.

    2.   Prima dell’inizio della valutazione del piano di monitoraggio, la società fornisce anche al verificatore almeno le seguenti informazioni:

    a)

    la documentazione pertinente o la descrizione degli impianti della nave, compresi i certificati delle fonti di emissione, i flussimetri utilizzati (se del caso), le procedure e i processi o i diagrammi di flusso predisposti e tenuti aggiornati al di fuori del piano, se del caso, cui il piano fa riferimento, ivi comprese le procedure per le attività riguardanti il flusso di dati e le attività di controllo;

    b)

    la valutazione del rischio di cui all’allegato I, parte C, punto 1, del regolamento (UE) 2015/757 e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;

    c)

    in caso di modifiche del sistema di monitoraggio e comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2015/757, le versioni aggiornate o i nuovi documenti che consentono di valutare il piano modificato;

    d)

    se la società è l’organizzazione o la persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la prova che tale organizzazione o persona è stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, le misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE e l’obbligo di restituzione delle quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 della medesima direttiva (gli «obblighi della direttiva ETS»).

    3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera d), l’organizzazione o la persona in causa fornisce al verificatore un documento che indichi con chiarezza che è stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, gli obblighi della direttiva ETS.

    Il documento è firmato sia dall’armatore che dall’organizzazione o dalla persona.

    Se il documento è redatto in una lingua diversa dall’inglese, è fornita una traduzione in inglese.

    Il documento contiene le informazioni seguenti:

    a)

    il nome dell’organizzazione o della persona incaricata dall’armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;

    b)

    il paese di registrazione dell’organizzazione o della persona incaricata dall’armatore nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;

    c)

    il nome dell’armatore e il relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;

    d)

    le informazioni seguenti della persona che funge da referente presso l’armatore:

    i)

    nome;

    ii)

    cognome;

    iii)

    funzione;

    iv)

    indirizzo professionale;

    v)

    numero di telefono professionale;

    vi)

    indirizzo di posta elettronica professionale;

    e)

    la data di applicazione dell’incarico conferito dall’armatore all’organizzazione o alla persona;

    f)

    il numero di identificazione IMO della nave.

    4.   La società fornisce, su richiesta, qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente per valutare il piano.

    Articolo 5

    Valutazione dei piani di monitoraggio

    1.   Nel valutare il piano di monitoraggio, il verificatore accerta la completezza, l’accuratezza, la pertinenza e la conformità con il regolamento (UE) 2015/757 delle informazioni ivi fornite.

    2.   Il verificatore provvede quanto meno a:

    a)

    appurare che la società ha utilizzato il modello di piano di monitoraggio adeguato e ha fornito informazioni per tutte le voci obbligatorie di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927;

    b)

    assicurarsi che l’armatore coincida con il proprietario registrato quale figura nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;

    c)

    assicurarsi che il paese di registrazione della società coincida con quello che figura nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato;

    d)

    se la società non è l’armatore, assicurarsi che la società sia stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, gli obblighi della direttiva ETS;

    e)

    verificare che le informazioni contenute nel piano di monitoraggio descrivano in modo accurato ed esaustivo le fonti di emissione e le apparecchiature di misurazione a bordo delle navi, nonché i sistemi e le procedure in essere per monitorare e comunicare le informazioni pertinenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/757;

    f)

    assicurarsi che siano previste adeguate modalità di monitoraggio nel caso in cui la società chieda di beneficiare della deroga all’obbligo di monitoraggio «per tratta» del combustibile e delle emissioni di gas a effetto serra, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, tenuto conto delle informazioni necessarie di cui all’articolo 10, lettera k), del medesimo regolamento;

    g)

    se del caso, valutare se le informazioni trasmesse dalla società riguardo agli elementi, alle procedure o ai controlli attuati nell’ambito dei sistemi esistenti di gestione della nave o contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione sono adeguate ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928.

    3.   Ai fini della valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore può svolgere indagini, ispezionare i documenti, effettuare osservazioni e utilizzare qualsiasi altra tecnica di audit che ritenga opportuna.

    Articolo 6

    Visite in sito

    1.   Il verificatore effettua visite in sito per acquisire una sufficiente conoscenza delle procedure illustrate nel piano di monitoraggio e convalidare l’accuratezza delle informazioni ivi contenute.

    2.   Il verificatore stabilisce il sito o i siti da visitare dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo.

    3.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito.

    4.   La società dà al verificatore l’accesso ai propri siti, compresi quelli sulla terraferma e la nave.

    5.   Il verificatore può optare per una visita virtuale purché sussista una delle condizioni seguenti:

    a)

    il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;

    b)

    la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita fisica in sito;

    c)

    il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie;

    d)

    circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, che sono al di fuori del controllo della società e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita fisica in sito.

    Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che il piano di monitoraggio sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.

    La decisione di effettuare una visita virtuale è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di effettuare una visita virtuale e del fatto che sussistono le condizioni del caso.

    6.   Il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi 1 e 5 purché sussistano tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 5, lettere a), b) e c).

    Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che il piano di monitoraggio sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.

    La decisione di rinunciare alla visita in sito è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di rinunciare alla visita in sito e del fatto che sussistono le condizioni del caso.

    7.   Non è possibile rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi da 1 a 5 se:

    a)

    il verificatore valuta per la prima volta il piano di monitoraggio della nave;

    b)

    durante il periodo di riferimento il piano di monitoraggio è stato modificato come da articolo 7, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2015/757.

    8.   Il verificatore che opta per una visita virtuale in applicazione del paragrafo 5 o che rinuncia alla visita in sito in applicazione del paragrafo 6 ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.

    Articolo 7

    Trattamento delle difformità nel piano di monitoraggio

    1.   Il verificatore che nel corso della valutazione del piano di monitoraggio individua difformità le segnala tempestivamente alla società proponendo un termine entro il quale apportare le opportune correzioni.

    2.   La società corregge le difformità segnalate dal verificatore e gli presenta il piano di monitoraggio riveduto entro il termine pattuito in modo da consentire al verificatore di rivalutare il piano prima dell’inizio del periodo di riferimento.

    3.   Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le difformità corrette durante la valutazione del piano di monitoraggio.

    Articolo 8

    Riesame indipendente della valutazione del piano di monitoraggio

    1.   La squadra di verifica sottopone la documentazione interna di verifica e il progetto di conclusioni della valutazione del piano al responsabile del riesame indipendente, senza indugio e prima di trasmetterli alla società.

    2.   Il riesame indipendente è inteso ad assicurare che il piano di monitoraggio sia stato valutato in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

    3.   Il riesame indipendente ha per oggetto l’intero processo di valutazione illustrato agli articoli da 4 a 9.

    4.   Il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

    Articolo 9

    Conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio

    In base alle informazioni raccolte durante la valutazione del piano di monitoraggio, il verificatore comunica senza indugio per iscritto alla società le conclusioni a cui è giunto. Le conclusioni comprendono gli elementi seguenti:

    a)

    una dichiarazione attestante che il piano di monitoraggio è risultato conforme al regolamento (UE) 2015/757, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 e, se del caso, alla direttiva 2003/87/CE oppure che contiene difformità che lo rendono non conforme al regolamento (UE) 2015/757, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 e, se del caso, alla direttiva 2003/87/CE;

    b)

    la descrizione delle eventuali difformità non corrette;

    c)

    una sintesi delle procedure del verificatore, comprendente informazioni sulle visite in sito, sulle motivazioni di eventuali visite virtuali o sulle motivazioni della rinuncia alle visite;

    d)

    se la valutazione è effettuata dopo che il piano di monitoraggio è stato modificato ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, la sintesi delle modifiche durante il periodo di riferimento in questione;

    e)

    qualsiasi altro elemento pertinente riscontrato nella valutazione del piano di monitoraggio.

    SEZIONE 2

    Verifica delle relazioni sulle emissioni e delle relazioni parziali sulle emissioni

    Articolo 10

    Informazioni che devono essere fornite dalle società

    1.   Prima dell’inizio della verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni, la società fornisce al verificatore i seguenti elementi d’informazione:

    a)

    l’elenco delle tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento o, per le relazioni parziali sulle emissioni, il periodo nel quale la nave era sotto la responsabilità della società, in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2015/757;

    b)

    se nel periodo di riferimento vi sono lacune nei dati:

    i)

    il numero di tratte per le quali vi sono lacune nei dati, le circostanze e i motivi delle lacune;

    ii)

    il metodo di stima applicato per determinare i dati surrogati di cui all’allegato I, parte C, punto 2, del regolamento (UE) 2015/757 ed eventualmente indicato nel piano di monitoraggio;

    iii)

    la quantità di emissioni calcolate sulla base di dati surrogati;

    c)

    una copia della relazione sulle emissioni dell’anno precedente, ove opportuno, se ad averla verificata non è stato il verificatore;

    d)

    una copia del piano o dei piani di monitoraggio applicati, con le conclusioni della valutazione effettuata da un verificatore accreditato e, se del caso, la certificazione dell’approvazione ottenuta dall’autorità di riferimento responsabile, insieme alla notifica inviata alla società dall’autorità di riferimento responsabile.

    2.   Dopo che il verificatore ha individuato le sezioni specifiche oppure i documenti ritenuti pertinenti ai fini della verifica, le società forniscono anche i seguenti elementi d’informazione:

    a)

    copie del giornale ufficiale di bordo e del registro ufficiale degli oli minerali (se documenti distinti) della nave;

    b)

    copie dei documenti relativi al rifornimento di carburante (bunkeraggio);

    c)

    copie di qualsiasi certificato pertinente relativo ai combustibili ai fini della determinazione dei fattori di emissione conformemente all’allegato I o all’allegato II, parte C, punto 1.2, del regolamento (UE) 2015/757;

    d)

    copie dei documenti contenenti informazioni sul numero di passeggeri e sulla quantità di carico trasportati, sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare per le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento.

    3.   Inoltre, e se applicabile secondo il metodo di monitoraggio utilizzato, il verificatore può chiedere alla società di fornire:

    a)

    una panoramica dell’ambiente informatico in cui consti il flusso dei dati della nave;

    b)

    elementi comprovanti la manutenzione e l’accuratezza/incertezza delle apparecchiature di misurazione/flussimetri (ad esempio certificati di taratura);

    c)

    un estratto dei dati di attività sul consumo di combustibile ricavati dai flussimetri;

    d)

    copie di documenti comprovanti le letture dei livelli di combustibile nei serbatoi;

    e)

    un estratto dei dati di attività ricavati dai sistemi di misurazione diretta delle emissioni;

    f)

    qualsiasi altra informazione utile alla verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni.

    4.   In caso di cambiamento di società, le società interessate esercitano la dovuta diligenza per fornire al verificatore, dietro sua richiesta, i documenti o gli elementi d’informazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 relativi alle tratte effettuate sotto la rispettiva responsabilità.

    5.   Le società conservano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 per i periodi stabiliti ai sensi della convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (convenzione MARPOL) e della convenzione internazionale del 1988 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS). In attesa del rilascio del documento di conformità a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/757 o, per le relazioni parziali sulle emissioni, in attesa del rilascio della relazione di verifica, il verificatore può esigere qualsiasi informazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

    Articolo 11

    Analisi strategica

    1.   All’inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un’analisi strategica di tutte le attività che riguardano la nave.

    2.   Per comprendere le attività svolte dalla società, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l’analisi dei rischi necessaria. Tra le informazioni figurano almeno:

    a)

    le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2;

    b)

    le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per la medesima società.

    3.   Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:

    a)

    i motori e i tipi di combustibile utilizzati dalle navi, e il numero di tratte effettuate dalla nave in esame durante il periodo di riferimento;

    b)

    il piano di monitoraggio valutato dal verificatore e, se de caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile;

    c)

    le attività riguardanti il flusso dei dati e il sistema di controllo.

    4.   Nell’eseguire l’analisi strategica, il verificatore controlla che il piano di monitoraggio trasmessogli:

    a)

    sia la versione più recente e, se necessario conformemente all’articolo 6, paragrafo 8, e all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757, sia stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile;

    b)

    sia stato modificato durante il periodo di riferimento nelle situazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, sia stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile.

    Articolo 12

    Analisi dei rischi a cura del verificatore

    1.   Oltre agli elementi di cui all’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore individua e analizza tutti i rischi seguenti:

    a)

    i rischi intrinseci;

    b)

    i rischi di controllo;

    c)

    i rischi di non individuazione.

    Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al primo comma, il verificatore prende in considerazione i risultati dell’analisi strategica di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

    2.   Nell’eseguire l’analisi dei rischi, il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica e almeno quanto segue: i dati delle tratte, il consumo di combustibile, i tipi di combustibile utilizzati, l’applicazione di eventuali deroghe all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE previste all’articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter e da 3 -sexies a 3 -ter della medesima direttiva, le emissioni di gas a effetto serra, la distanza percorsa, il tempo trascorso in mare, il carico trasportato e le aggregazioni di dati nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni.

    3.   Nell’individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 2, il verificatore considera l’esistenza, la completezza, l’accuratezza, la coerenza, la trasparenza e la pertinenza delle informazioni comunicate.

    4.   Se del caso, alla luce delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l’analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.

    Articolo 13

    Piano di verifica

    Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell’analisi dei rischi. Il piano di verifica comprende:

    a)

    un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;

    b)

    un piano delle prove che stabilisca la portata e la metodologia di prova delle attività di controllo e le relative procedure;

    c)

    un piano per il campionamento dei dati che stabilisca il campo d’applicazione e la metodologia di campionamento per i punti di rilevamento sui quali si fondano le emissioni aggregate di gas a effetto serra, il consumo di combustibile o le altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni.

    Articolo 14

    Processo di verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni

    1.   Il verificatore applica il piano di verifica e, sulla base dell’analisi dei rischi, verifica l’effettiva esistenza e la corretta attuazione dei sistemi di monitoraggio e comunicazione illustrati nel piano di monitoraggio dichiarato conforme.

    A tal fine, il verificatore valuta l’opportunità di procedere a quanto segue:

    a)

    indagini presso il personale;

    b)

    ispezione dei documenti;

    c)

    osservazione e analisi particolareggiata («walkthrough»).

    2.   Il verificatore verifica:

    a)

    le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici;

    b)

    che le attività di controllo siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci;

    c)

    che le procedure elencate nel piano di monitoraggio siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute.

    Ai fini della lettera a), il verificatore traccia il flusso di dati osservando la sequenza e l’interazione delle attività riguardanti il flusso di dati, a partire dai dati provenienti dalle fonti primarie fino alla compilazione della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni.

    Ai fini delle lettere b) e c) il verificatore può ricorrere a metodi di campionamento specifici per una nave purché il campionamento sia giustificato in base all’analisi dei rischi.

    Articolo 15

    Verifica dei dati comunicati

    1.   Il verificatore verifica i dati comunicati nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni come segue:

    a)

    controllo dettagliato, anche risalendo alla fonte primaria dei dati;

    b)

    controlli incrociati con fonti esterne di dati, compresi i dati di localizzazione delle navi;

    c)

    riconciliazioni;

    d)

    controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti;

    e)

    ricalcoli.

    2.   Nell’ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore verifica:

    a)

    la completezza delle fonti di emissione illustrate nel piano di monitoraggio;

    b)

    la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte che stando alla relazione rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2015/757;

    c)

    la completezza e la coerenza dei dati relativi alle emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, anche per quanto riguarda:

    i)

    l’ambito di applicazione stabilito all’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE;

    ii)

    l’introduzione graduale delle disposizioni sulla restituzione stabilite all’articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE;

    iii)

    le deroghe all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE previste all’articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter e da 3 -sexies a 3 -ter della medesima direttiva;

    d)

    la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie;

    e)

    la coerenza tra i consumi aggregati di combustibile e i dati sul combustibile acquistato o fornito in altro modo alla nave in esame, se del caso;

    f)

    l’attendibilità e l’accuratezza dei dati.

    Articolo 16

    Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti

    1.   Se, in applicazione dell’allegato I, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/757, per completare i dati mancanti sono stati utilizzati i metodi previsti dal piano di monitoraggio valutato dal verificatore e, se del caso, approvato dall’autorità di riferimento responsabile, il verificatore verifica che tali metodi fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.

    2.   Se i metodi di cui al paragrafo 1 non erano stati precedentemente valutati o approvati, il verificatore verifica che l’approccio utilizzato dalla società per completare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e non comporti inesattezze rilevanti.

    Articolo 17

    Soglia di rilevanza

    1.   Ai fini della verifica dei dati sul consumo di combustibile e sulle emissioni di gas a effetto serra che figurano nella relazione sulle emissioni e nella relazione parziale sulle emissioni, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del totale comunicato per ciascuna voce nel periodo di riferimento.

    2.   Ai fini della verifica delle altre informazioni pertinenti che figurano nella relazione sulle emissioni e nella relazione parziale sulle emissioni, per quanto riguarda le merci trasportate, l’attività di trasporto, la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare, la soglia di rilevanza è fissata al 5 % del totale comunicato per ciascuna voce nel periodo di riferimento.

    Articolo 18

    Visite in sito

    1.   Il verificatore effettua visite in sito per acquisire una sufficiente conoscenza della società e del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave illustrato nel piano di monitoraggio.

    2.   Il verificatore stabilisce il sito o i siti da visitare in base all’esito dell’analisi dei rischi e dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui si svolgono le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo.

    3.   Il verificatore che, in base all’esito di una visita in sito sulla terraferma, giunge alla conclusione che è necessaria una verifica a bordo per ridurre il rischio di inesattezze rilevanti nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni può decidere di visitare la nave.

    4.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito.

    5.   La società dà al verificatore l’accesso ai propri siti, compresi quelli sulla terraferma e la nave.

    6.   Il verificatore può optare per una visita virtuale purché, in base all’esito dell’analisi dei rischi, sussista una delle condizioni seguenti:

    a)

    il verificatore ha conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;

    b)

    la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita fisica in sito;

    c)

    il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio e la verifica dei dati comunicati nella relazione sulle emissioni o nella relazione parziale sulle emissioni;

    d)

    circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, che sono al di fuori del controllo della società e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita fisica in sito.

    Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la relazione delle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.

    Fatto salvo il primo comma, lettera d), il verificatore non effettua una visita virtuale se non è stata effettuata alcuna visita fisica del sito nei tre periodi di riferimento immediatamente anteriori a quello in corso. Il periodo triennale si riferisce a tre periodi di riferimento consecutivi aventi inizio dopo il 1 o  gennaio 2024, compresi i periodi di riferimento in cui hanno avuto luogo visite virtuali in applicazione del primo comma, lettera d).

    La decisione di effettuare una visita virtuale è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di effettuare una visita virtuale e del fatto che sussistono le condizioni del caso.

    7.   Il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi 1 e 6 purché sussistano tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 6, lettere a), b) e c).

    Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la relazione delle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.

    La decisione di rinunciare alla visita in sito è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di rinunciare alla visita in sito e del fatto che sussistono le condizioni del caso.

    8.   Non è possibile rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi da 1 a 6 se:

    a)

    il verificatore verifica per la prima volta la relazione sulle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni;

    b)

    il verificatore non ha effettuato visite in sito nei due periodi di riferimento immediatamente anteriori a quello in corso;

    9.   Per le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, la società informa senza indebito ritardo l’autorità di riferimento responsabile della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.

    L’autorità di riferimento responsabile può opporsi alla decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

    a)

    le informazioni fornite dal verificatore sull’esito dell’analisi dei rischi;

    b)

    il ragguaglio secondo cui è possibile ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie;

    c)

    le prove che sussistono tutte le condizioni per la rinuncia alla visita in sito a norma dei paragrafi 7 e 8.

    L’autorità di riferimento responsabile notifica alla società la sua eventuale opposizione e le relative motivazioni entro un termine ragionevole, non oltre due mesi dalla data in cui è stata informata della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.

    10.   Il verificatore che opta per una visita virtuale in applicazione del paragrafo 6 o che rinuncia alla visita in sito in applicazione del paragrafo 7 ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.

    Articolo 19

    Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione sulle emissioni e nella relazione parziale sulle emissioni

    1.   Il verificatore che, nel corso della verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni, individua inesattezze o difformità le segnala tempestivamente alla società chiedendo che entro un termine ragionevole siano apportate le opportune correzioni.

    La società corregge qualsiasi inesattezza o difformità comunicata.

    2.   Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le inesattezze o difformità corrette durante la verifica.

    3.   Se la società non corregge le inesattezze o le difformità di cui al paragrafo 1, il verificatore le chiede di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle difformità prima di presentare la relazione di verifica.

    4.   Il verificatore valuta se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate ad altre, incidano sulle emissioni totali o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se ciò comporti inesattezze rilevanti.

    Il verificatore valuta se la difformità non corretta, individualmente o aggregata ad altre, incida sui dati comunicati e se ciò comporti inesattezze rilevanti.

    5.   Il verificatore considera inesattezze rilevanti le inesattezze o le difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui all’articolo 17 ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.

    Articolo 20

    Conclusione della verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni

    Per completare la verifica della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni, il verificatore:

    a)

    conferma che tutte le attività di verifica sono state eseguite;

    b)

    effettua le analisi finali dei dati aggregati per assicurare che essi siano privi di inesattezze rilevanti;

    c)

    verifica che le informazioni contenute nella relazione soddisfino i requisiti del regolamento (UE) 2015/757 e, se del caso, della direttiva 2003/87/CE;

    d)

    prima di presentare la relazione di verifica, prepara la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione e li trasmette al responsabile del riesame indipendente di cui all’articolo 23;

    e)

    autorizza una persona ad autenticare la relazione in base alle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e alle prove che figurano nella documentazione interna di verifica, e ne dà notifica alla società.

    Articolo 21

    Raccomandazioni di miglioramento

    1.   Il verificatore rivolge alla società raccomandazioni di miglioramento riguardo alle inesattezze e alle difformità non corrette che non comportano inesattezze rilevanti.

    2.   Il verificatore può rivolgere altre raccomandazioni di miglioramento che ritiene opportune, alla luce dell’esito delle attività di verifica.

    3.   Nel rivolgere le raccomandazioni alla società, il verificatore rimane imparziale nei confronti della società, della nave e del sistema di monitoraggio e comunicazione. Esso non compromette la propria imparzialità fornendo consulenze o sviluppando parti del processo di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2015/757.

    4.   Durante la verifica effettuata l’anno successivo a quello in cui sono state formulate raccomandazioni di miglioramento nella relazione di verifica, il verificatore verifica se e come la società ha dato seguito a dette raccomandazioni. Qualora la società non abbia dato seguito alle raccomandazioni, il verificatore valuta se ciò aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.

    Articolo 22

    Relazione di verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni

    1.   Sulla base delle informazioni raccolte, il verificatore redige una relazione di verifica su ogni relazione sulle emissioni o relazione parziale sulle emissioni oggetto della verifica e la trasmette alla società.

    2.   Una volta ricevuta la relazione di verifica in applicazione del paragrafo 1, la società la presenta all’autorità di riferimento responsabile, insieme alla relazione sulle emissioni o alla relazione parziale sulle emissioni, se del caso. La relazione è trasmessa utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati.

    3.   La relazione di verifica comprende una dichiarazione che indica se la relazione sulle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni è conforme o non conforme.

    4.   Ai fini del paragrafo 3, la relazione sulle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni è riconosciuta conforme solo se priva di inesattezze rilevanti. La relazione sulle emissioni o la relazione parziale sulle emissioni non è riconosciuta conforme se contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della relazione di verifica.

    5.   La relazione di verifica contiene gli elementi seguenti:

    a)

    il nome della società e il numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato, e l’identificazione della nave;

    b)

    un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una relazione di verifica;

    c)

    l’identità del verificatore, compresi il nome e l’indirizzo di posta elettronica professionale di un referente;

    d)

    gli obiettivi e la portata della verifica;

    e)

    il rimando alla relazione sulle emissioni e al periodo di riferimento oggetto della verifica o alla relazione parziale sulle emissioni e al periodo oggetto della verifica in cui la nave era sotto la responsabilità della società;

    f)

    se del caso, le emissioni totali aggregate di gas a effetto serra della nave disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE in relazione alle attività di trasporto marittimo e che devono essere comunicate a norma della medesima direttiva;

    g)

    il rimando ad almeno un piano di monitoraggio dichiarato conforme e l’indicazione, ove applicabile, se è stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile prima della presentazione della relazione di verifica;

    h)

    il riferimento alle norme tecniche di verifica utilizzate;

    i)

    la sintesi delle procedure del verificatore, comprendente informazioni sulle visite in sito e le date delle stesse, le motivazioni di eventuali visite virtuali o le motivazioni della rinuncia alle visite;

    j)

    la sintesi delle modifiche apportate al piano di monitoraggio e ai dati di attività nel periodo di riferimento di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/757, se del caso;

    k)

    la dichiarazione di verifica;

    l)

    la descrizione di eventuali inesattezze e difformità non corrette, compresa la loro natura ed entità, il fatto che abbiano o meno un’incidenza rilevante e gli elementi della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni a cui si riferiscono;

    m)

    la descrizione di eventuali difformità, come definite all’articolo 2, punto 5), lettera b), punto ii), emerse durante la verifica;

    n)

    il numero delle eventuali tratte con lacune di dati e la quantità corrispondente di emissioni;

    o)

    se del caso, le raccomandazioni di miglioramento;

    p)

    i nominativi dell’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell’auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e dell’esperto tecnico coinvolti nella verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni;

    q)

    la data della relazione di verifica e il nome e la firma della persona autorizzata in nome e per conto del verificatore.

    6.   Nella relazione di verifica il verificatore descrive le inesattezze e le difformità con un livello di dettaglio sufficiente, compresi gli aspetti seguenti:

    a)

    l’entità e la natura dell’inesattezza o della difformità;

    b)

    il motivo per cui l’inesattezza ha o meno un effetto rilevante;

    c)

    l’elemento della relazione della società cui si riferisce l’inesattezza oppure l’elemento del piano di monitoraggio o i requisiti giuridici cui si riferisce la difformità.

    Articolo 23

    Riesame indipendente della relazione sulle emissioni e della relazione parziale sulle emissioni

    1.   Il responsabile del riesame indipendente esamina la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione di verifica per appurare che il processo di verifica sia stato condotto in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

    2.   Il riesame indipendente ha per oggetto l’intero processo di verifica di cui agli articoli da 10 a 22.

    3.   In seguito all’autenticazione della relazione a norma dell’articolo 20, lettera e), il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica e notifica alla Commissione e allo Stato di bandiera della nave se le condizioni per il rilascio del documento di conformità sono soddisfatte.

    SEZIONE 3

    Verifica delle relazioni a livello di società

    Articolo 24

    Informazioni che devono essere fornite dalle società

    1.   Prima dell’inizio della verifica della relazione a livello di società, la società fornisce al verificatore i seguenti elementi d’informazione:

    a)

    la relazione a livello di società per il periodo di riferimento oggetto della verifica e, ove applicabile, una copia della relazione verificata a livello di società e della relazione di verifica a livello di società dell’anno precedente, se la verifica non è stata effettuata dallo stesso verificatore;

    b)

    le relazioni sulle emissioni e le relazioni parziali sulle emissioni, unitamente alle relazioni di verifica per tutte le navi sotto la sua responsabilità durante il periodo di riferimento;

    c)

    ove applicabile, se nell’anno precedente la verifica della relazione a livello di società non è stata effettuata dallo stesso verificatore, le relazioni sulle emissioni e le relazioni parziali sulle emissioni dell’anno precedente, unitamente alle relazioni di verifica pertinenti, per tutte le navi sotto la sua responsabilità nell’anno precedente;

    d)

    l’elenco di tutte le sue navi di stazza lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate, con relativo numero di identificazione IMO, durante il periodo di riferimento, compreso il periodo in cui la nave era di sua proprietà o sotto la sua responsabilità a norma del regolamento (CE) n. 336/2006.

    2.   Il verificatore può chiedere alla società di fornire qualsiasi altra informazione rilevante per la verifica della relazione a livello di società, tra cui copia dei piani di monitoraggio delle navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento e, ove applicabile, prova del cambiamento di società, compresa la prova della data di tale cambiamento.

    Articolo 25

    Analisi strategica

    1.   All’inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un’analisi strategica di tutte le attività che riguardano la società.

    2.   Per comprendere le attività svolte dalla società, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l’analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono:

    a)

    le informazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1;

    b)

    le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per la medesima società.

    Articolo 26

    Analisi dei rischi a cura del verificatore

    1.   Al fine di valutare la completezza e la coerenza dei dati comunicati in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore prende in considerazione i settori a rischio maggiore di verifica, tenendo conto di elementi quali:

    a)

    il numero di navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento;

    b)

    il numero di cambiamenti di società per le navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento;

    c)

    la diversità dei motori e dei tipi di combustibile utilizzati dalle navi;

    d)

    il numero di Stati di bandiera;

    e)

    i diversi verificatori che hanno verificato le relazioni sulle emissioni delle navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento;

    f)

    il numero di piani di monitoraggio delle navi sotto la responsabilità della società che non sono stati approvati dall’autorità di riferimento responsabile prima della presentazione della relazione di verifica per le pertinenti relazioni sulle emissioni o relazioni parziali sulle emissioni;

    g)

    il numero, la natura e l’entità delle inesattezze e delle difformità che interessano le relazioni sulle emissioni o le relazioni parziali sulle emissioni delle navi sotto la responsabilità della società, come indicato nelle corrispondenti relazioni di verifica.

    2.   Se del caso, alla luce delle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l’analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica richieste.

    Articolo 27

    Piano di verifica a livello di società

    Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell’analisi dei rischi.

    Il piano di verifica include un programma di verifica che descrive la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività e, ove opportuno, un piano per il campionamento dei dati.

    Articolo 28

    Processo di verifica della relazione a livello di società

    Sulla base dell’analisi dei rischi, il verificatore valuta l’opportunità di procedere a quanto segue:

    a)

    indagini presso il personale;

    b)

    ispezione dei documenti;

    c)

    osservazione e analisi particolareggiata («walkthrough»).

    Articolo 29

    Verifica dei dati comunicati a livello di società

    1.   Il verificatore valuta la completezza e la coerenza dei dati comunicati nella relazione a livello di società per mezzo di:

    a)

    controllo dettagliato, anche risalendo alla fonte dei dati;

    b)

    controlli incrociati con i dati contenuti nelle relazioni sulle emissioni verificate e, se necessario, con fonti esterne di dati, compresi i dati di localizzazione delle navi;

    c)

    riconciliazioni;

    d)

    ricalcoli.

    2.   Nell’ambito della verifica dei dati di cui al paragrafo 1, il verificatore verifica:

    a)

    la completezza della relazione a livello di società, compreso il fatto che includa tutte le navi sotto la responsabilità della società durante il periodo di riferimento e le relative emissioni che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE;

    b)

    la correttezza dei calcoli che determinano i dati aggregati sulle emissioni a livello di società.

    Articolo 30

    Soglia di rilevanza per le relazioni a livello di società

    1.   Ai fini della verifica della relazione a livello di società, quando la somma delle emissioni totali aggregate di gas a effetto serra di tutte le navi oggetto di comunicazione a norma della direttiva 2003/87/CE, determinate a livello di nave conformemente all’allegato II, parte C, punti da 1.1 a 1.7, del regolamento (UE) 2015/757, è superiore a 500 000 tonnellate di CO2 equivalente, la soglia di rilevanza è pari al 2 % dei dati sulle emissioni nel periodo di riferimento.

    2.   Ai fini della verifica della relazione a livello di società, quando la somma di cui al paragrafo 1 non è superiore a 500 000 tonnellate di CO2 equivalente, la soglia di rilevanza è pari al 5 % dei dati sulle emissioni nel periodo di riferimento.

    Articolo 31

    Visite in sito

    1.   Il verificatore conduce visite in sito per verificare la relazione a livello di società, in particolare in base all’esito dell’analisi dei rischi di cui all’articolo 26, tenendo in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati e il luogo in cui si svolgono le attività riguardanti il flusso di dati e le attività di controllo.

    2.   Il verificatore stabilisce inoltre le attività da svolgere e il tempo necessario per la visita in sito.

    3.   La società dà al verificatore l’accesso ai propri siti, compresi quelli sulla terraferma e le sue navi.

    4.   Il verificatore può optare per una visita virtuale purché, in base all’esito dell’analisi dei rischi, sussista una delle condizioni seguenti:

    a)

    il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie;

    b)

    circostanze gravi, straordinarie e imprevedibili, che sono al di fuori del controllo della società e che non possono essere superate, anche dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, impediscono al verificatore di effettuare una visita fisica in sito.

    Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la relazione a livello di società sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.

    La decisione di effettuare una visita virtuale è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di effettuare una visita virtuale e del fatto che sussistono le condizioni del caso.

    5.   In base all’esito dell’analisi dei rischi, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito di cui ai paragrafi 1 e 4 purché sussistano tutte le seguenti condizioni:

    a)

    il verificatore è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni necessarie;

    b)

    non è la prima volta che il verificatore verifica una relazione a livello di società per la società in questione;

    c)

    la verifica può essere svolta offrendo una garanzia ragionevole senza alcuna visita in sito.

    Il verificatore adotta misure destinate a ridurre il rischio di verifica a un livello accettabile per poter conseguire la garanzia ragionevole che la relazione a livello di società sia conforme al regolamento (UE) 2015/757.

    La decisione di rinunciare alla visita in sito è presa dopo aver accertato che sussistono le condizioni del caso. Il verificatore informa senza indebito ritardo la società della decisione di rinunciare alla visita in sito e del fatto che sussistono le condizioni del caso.

    6.   Per le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, la società informa senza indebito ritardo l’autorità di riferimento responsabile della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.

    L’autorità di riferimento responsabile può opporsi alla decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

    a)

    le informazioni fornite dal verificatore sull’esito dell’analisi dei rischi;

    b)

    le prove che sussistono tutte le condizioni per la rinuncia alla visita in sito a norma del paragrafo 5.

    L’autorità di riferimento responsabile notifica alla società la sua eventuale opposizione e le relative motivazioni entro un termine ragionevole, non oltre due mesi dalla data in cui è stata informata della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.

    7.   Il verificatore che opta per una visita virtuale in applicazione del paragrafo 4 o che rinuncia alla visita in sito in applicazione del paragrafo 5 ne dà giustificazione nella documentazione interna di verifica.

    Articolo 32

    Trattamento delle inesattezze e delle difformità nella relazione a livello di società

    1.   Il verificatore che, nel corso della verifica, individua inesattezze o difformità nella relazione a livello di società le segnala tempestivamente alla società chiedendo che entro un termine ragionevole siano apportate le opportune correzioni.

    La società corregge qualsiasi inesattezza o difformità comunicata.

    2.   Il verificatore registra nella documentazione interna di verifica, indicandole come risolte, le inesattezze o difformità corrette durante la verifica.

    3.   Se la società non corregge le inesattezze o le difformità di cui al paragrafo 1, il verificatore le chiede di spiegare le principali cause delle inesattezze o delle difformità prima di presentare la relazione di verifica.

    4.   Il verificatore valuta se le inesattezze non corrette, individualmente o aggregate ad altre, incidano sulle emissioni totali o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se ciò comporti inesattezze rilevanti.

    Il verificatore valuta se la difformità non corretta, individualmente o aggregata ad altre, incida sui dati comunicati e se ciò comporti inesattezze rilevanti.

    5.   Il verificatore considera inesattezze rilevanti le inesattezze o le difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza di cui all’articolo 30 ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.

    Articolo 33

    Conclusione della verifica della relazione a livello di società

    Per completare la verifica della relazione a livello di società, il verificatore:

    a)

    conferma che tutte le attività di verifica sono state eseguite;

    b)

    effettua le analisi finali dei dati aggregati per assicurare che essi siano privi di inesattezze rilevanti;

    c)

    verifica che le informazioni contenute nella relazione soddisfino i requisiti del regolamento (UE) 2015/757 e della direttiva 2003/87/CE;

    d)

    prima di presentare la relazione di verifica, prepara la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione e li trasmette al responsabile del riesame indipendente di cui all’articolo 36;

    e)

    autorizza una persona ad autenticare la relazione in base alle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e alle prove che figurano nella documentazione interna di verifica, e ne dà notifica alla società.

    Articolo 34

    Raccomandazioni di miglioramento

    1.   Il verificatore rivolge alla società raccomandazioni di miglioramento riguardo alle inesattezze e alle difformità non corrette che non comportano inesattezze rilevanti.

    2.   Il verificatore può rivolgere altre raccomandazioni di miglioramento che ritiene opportune, alla luce dell’esito delle attività di verifica.

    3.   Nel rivolgere le raccomandazioni alla società, il verificatore rimane imparziale nei confronti della società, delle navi e del sistema di monitoraggio e comunicazione. Esso non compromette la propria imparzialità fornendo consulenze o sviluppando parti del processo di monitoraggio e comunicazione di cui al regolamento (UE) 2015/757.

    4.   Durante la verifica effettuata l’anno successivo a quello in cui sono state formulate raccomandazioni di miglioramento nella relazione di verifica, il verificatore verifica se e come la società ha dato seguito a dette raccomandazioni. Qualora la società non abbia dato seguito alle raccomandazioni, il verificatore valuta se ciò aumenta o può aumentare il rischio di inesattezze.

    Articolo 35

    Relazione di verifica a livello di società

    1.   Sulla base delle informazioni raccolte, il verificatore redige una relazione di verifica sulla relazione a livello di società oggetto della verifica e la trasmette alla società.

    2.   Una volta ricevuta la relazione di verifica in applicazione del paragrafo 1, la società la presenta all’autorità di riferimento responsabile, insieme alla relazione a livello di società. Le relazioni sono trasmesse utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati.

    3.   La relazione di verifica comprende una dichiarazione che indica se la relazione a livello di società è conforme o non conforme.

    4.   Ai fini del paragrafo 3, la relazione a livello di società è riconosciuta conforme solo se priva di inesattezze rilevanti. La relazione a livello di società non è riconosciuta conforme se contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della relazione di verifica.

    5.   La relazione di verifica contiene gli elementi seguenti:

    a)

    il nome della società e il numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato;

    b)

    un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una relazione di verifica;

    c)

    l’identità del verificatore, compresi il nome e l’indirizzo di posta elettronica professionale di un referente;

    d)

    gli obiettivi e la portata della verifica;

    e)

    il rimando alla relazione a livello di società e al periodo di riferimento oggetto della verifica;

    f)

    i dati aggregati sulle emissioni a livello di società, nonché i dati sulle emissioni da presentare utilizzando il formato di cui all’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (12);

    g)

    il riferimento alle norme tecniche di verifica utilizzate;

    h)

    la sintesi delle procedure del verificatore, comprendente informazioni sulle visite in sito e sulle date delle stesse, le motivazioni di eventuali visite virtuali o le motivazioni della rinuncia alle visite in applicazione dell’articolo 31;

    i)

    la dichiarazione di verifica;

    j)

    la descrizione di eventuali inesattezze e difformità non corrette di cui all’articolo 32, compresa la loro natura ed entità, il fatto che abbiano o meno un’incidenza rilevante e gli elementi della relazione a livello di società a cui si riferiscono;

    k)

    la descrizione di eventuali difformità, come definite all’articolo 2, punto 5, lettera c), emerse durante la verifica;

    l)

    se del caso, le raccomandazioni di miglioramento;

    m)

    i nominativi dell’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell’auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e dell’esperto tecnico coinvolti nella verifica della relazione a livello di società;

    n)

    la data della relazione di verifica e il nome e la firma della persona autorizzata in nome e per conto del verificatore.

    6.   Nella relazione di verifica il verificatore descrive le inesattezze o le difformità con un livello di dettaglio sufficiente, compresi gli aspetti seguenti:

    a)

    l’entità e la natura dell’inesattezza o della difformità;

    b)

    il motivo per cui l’inesattezza ha o meno un effetto rilevante;

    c)

    l’elemento della relazione cui si riferisce l’inesattezza o i requisiti giuridici cui si riferisce la difformità.

    Articolo 36

    Riesame indipendente della relazione a livello di società

    1.   Il responsabile del riesame indipendente esamina la documentazione interna di verifica e il progetto di relazione di verifica per appurare che il processo di verifica sia stato condotto in conformità del presente regolamento e che siano stati applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

    2.   Il riesame indipendente ha per oggetto l’intero processo di verifica di cui agli articoli da 24 a 35.

    3.   In seguito all’autenticazione della relazione a norma dell’articolo 33, lettera e), il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

    CAPO III

    REQUISITI PER I VERIFICATORI

    Articolo 37

    Processo continuo di garanzia delle competenze

    1.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo continuo di garanzia delle competenze atto ad assicurare che tutto il personale incaricato di attività di verifica disponga delle competenze per svolgere i compiti assegnati.

    2.   Ai fini del processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1, il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene:

    a)

    criteri generali di competenza per tutto il personale che svolge attività di verifica;

    b)

    criteri specifici di competenza per ciascuna funzione in seno all’organizzazione del verificatore che svolge attività di verifica, in particolare per l’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo, l’auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo, il responsabile del riesame indipendente e l’esperto tecnico;

    c)

    un metodo per assicurare il mantenimento delle competenze e la periodica valutazione del rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica;

    d)

    un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica;

    e)

    un processo per valutare se l’incarico di verifica ricada nell’ambito di accreditamento del verificatore e se quest’ultimo disponga delle competenze, del personale e delle risorse necessari a selezionare una squadra di verifica e a portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti.

    Nel valutare le competenze del personale a norma del primo comma, lettera c), il verificatore applica i criteri di competenza di cui al primo comma, lettere a) e b).

    Il processo di cui al primo comma, lettera e), comprende anche un processo per valutare se la squadra di verifica sia in possesso di tutte le competenze e risorse umane necessarie a svolgere le attività di verifica per una determinata società.

    Il verificatore elabora criteri generali e specifici di competenza in conformità all’articolo 38, paragrafo 4, nonché agli articoli 39, 40 e 41.

    3.   Il verificatore controlla regolarmente, almeno con cadenza annuale, il rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica al fine di confermarne il permanere delle competenze.

    4.   Il verificatore passa regolarmente in rassegna il processo continuo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1 per far sì che:

    a)

    i criteri di competenza di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), siano elaborati in conformità ai requisiti di competenza previsti dal presente regolamento;

    b)

    siano affrontate tutte le problematiche individuabili in relazione alla fissazione dei criteri generali e specifici di competenza, a norma del paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b);

    c)

    tutti i requisiti del processo di garanzia delle competenze siano opportunamente aggiornati e preservati.

    5.   Il verificatore si dota di un sistema per registrare i risultati delle attività condotte nell’ambito del processo di garanzia delle competenze di cui al paragrafo 1.

    6.   Un valutatore dotato di competenze sufficienti valuta la competenza e il rendimento degli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e dell’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo.

    Il valutatore competente osserva detti auditor durante la verifica della relazione sulle emissioni o della relazione parziale sulle emissioni presso il sito della società, a seconda dei casi, per stabilire se gli auditor soddisfino i criteri di competenza.

    7.   Qualora un membro del personale non sia in grado di dimostrare di soddisfare pienamente i criteri di competenza per un compito specifico affidatogli, il verificatore individua e organizza una formazione aggiuntiva o un’esperienza di lavoro sotto supervisione. Il verificatore osserva tale membro del personale finché questi non dimostri al verificatore stesso di soddisfare i criteri di competenza.

    Articolo 38

    Squadre di verifica

    1.   Per ciascun incarico specifico di verifica, il verificatore forma una squadra di verifica in grado di eseguire le attività di verifica di cui agli articoli da 4 a 36.

    2.   La squadra di verifica consiste di un auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo e, ove il verificatore lo ritenga opportuno in funzione della complessità dei compiti da svolgere e della propria capacità di condurre l’analisi dei rischi necessaria, di un numero congruo di auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo di esperti tecnici.

    3.   Per il riesame indipendente delle attività di verifica relative a un particolare incarico di verifica, il verificatore nomina un responsabile del riesame indipendente che non faccia parte della squadra di verifica.

    4.   I componenti della squadra hanno una chiara comprensione del proprio ruolo nel processo di verifica e sono in grado di comunicare efficacemente nella lingua richiesta per assolvere ai propri compiti di verifica ed esaminare le informazioni trasmesse dalla società.

    5.   Qualora la squadra di verifica sia composta da un’unica persona, questa soddisfa tutti i requisiti di competenza per l’auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e per l’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo, nonché i requisiti previsti al paragrafo 4.

    Articolo 39

    Requisiti di competenza per gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e gli auditor responsabili del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo

    1.   Gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo dispongono delle competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni, le relazioni parziali sulle emissioni e le relazioni a livello di società in conformità al regolamento (UE) 2015/757, alla direttiva 2003/87/CE e al presente regolamento.

    2.   A tal fine, gli auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo quanto meno:

    a)

    conoscono il regolamento (UE) 2015/757, la direttiva 2003/87/CE, il presente regolamento, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928, altra legislazione pertinente, le norme tecniche e gli orientamenti applicabili, nonché gli orientamenti e la legislazione in merito emanati dallo Stato membro in cui è stabilito il verificatore o dallo Stato membro dell’autorità di riferimento responsabile della società per la quale il verificatore effettua la verifica;

    b)

    possiedono conoscenze ed esperienza relative alla revisione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:

    i)

    le metodologie di revisione dei dati e delle informazioni, l’applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;

    ii)

    l’analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo;

    iii)

    le tecniche di campionamento per il campionamento dei dati e il controllo delle attività di controllo;

    iv)

    la valutazione dei sistemi di dati e informazioni, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo;

    c)

    sono in grado di svolgere attività connesse alla verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società come previsto agli articoli da 4 a 36.

    3.   Inoltre, ai fini della valutazione dei piani di monitoraggio e della verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società, i verificatori prendono in considerazione le conoscenze e l’esperienza specifiche relative agli aspetti enumerati nell’allegato I del presente regolamento.

    4.   Un auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo soddisfa i requisiti di competenza di un auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di verifica e per essere responsabile della conduzione delle attività di verifica a norma del presente regolamento.

    Articolo 40

    Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

    1.   Il responsabile del riesame indipendente beneficia dell’autorità adeguata a esaminare il progetto di conclusioni sulla valutazione del piano di monitoraggio, il progetto di relazione di verifica e la documentazione interna di verifica ai sensi degli articoli 8, 23 e 36.

    2.   Il responsabile del riesame indipendente soddisfa i requisiti di competenza applicabili all’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo di cui all’articolo 39, paragrafo 4.

    3.   Per valutare se la documentazione interna di verifica è completa e se sono stati raccolti elementi probatori sufficienti nel corso delle attività di verifica, il responsabile del riesame indipendente dispone delle competenze necessarie a:

    a)

    analizzare le informazioni fornite e confermarne la completezza e l’integrità;

    b)

    contestare le informazioni mancanti o contraddittorie;

    c)

    controllare le tracce dei dati allo scopo di valutare se la documentazione interna di verifica sia completa e se fornisca sufficienti informazioni a sostegno del progetto di conclusioni sulla valutazione del piano di monitoraggio, del progetto di relazione di verifica e delle conclusioni oggetto del riesame interno.

    Articolo 41

    Ricorso a esperti tecnici

    1.   Nell’eseguire le attività di verifica, il verificatore può consultare esperti tecnici per avvalersi di conoscenze e competenze dettagliate su una determinata materia, necessarie a coadiuvare l’auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e l’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo nello svolgimento delle attività di verifica.

    2.   Qualora il responsabile del riesame indipendente non abbia la competenza per valutare una determinata questione nell’ambito del riesame, il verificatore richiede l’assistenza di un esperto tecnico.

    3.   L’esperto tecnico ha le competenze e le conoscenze necessarie per assistere efficacemente l’auditor del sistema MRV nel trasporto marittimo e l’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo oppure, se del caso, il responsabile del riesame indipendente nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l’esperto tecnico ha una conoscenza sufficiente di quanto menzionato all’articolo 39.

    4.   L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del responsabile del riesame indipendente o dell’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo per la squadra di verifica in cui si trova a operare.

    Articolo 42

    Procedure per le attività di verifica

    1.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene uno o più processi e procedure per le attività di verifica di cui agli articoli da 4 a 36.

    2.   Nell’istituire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l’utilizzo nell’accreditamento o in altre forme di riconoscimento (13).

    3.   Per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell’attuazione, nel miglioramento e nel riesame delle procedure e dei processi, conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2, il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità.

    Il sistema di gestione della qualità include:

    a)

    politiche e responsabilità;

    b)

    esame della gestione;

    c)

    audit interni;

    d)

    azioni correttive;

    e)

    azioni volte ad affrontare i rischi e le opportunità e ad adottare misure preventive;

    f)

    controllo delle informazioni documentate.

    4.   Il verificatore istituisce inoltre le procedure, i processi e i provvedimenti seguenti conformemente alla norma armonizzata di cui al paragrafo 2:

    a)

    un processo e una politica per la comunicazione con la società;

    b)

    provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute;

    c)

    un processo per il trattamento dei ricorsi presentati dalle società;

    d)

    un processo per il trattamento dei reclami (che comprende una tempistica indicativa) presentati dalle società;

    e)

    un processo per la presentazione di una relazione di verifica rivista laddove si riscontri un errore nella relazione di verifica, nella relazione sulle emissioni, nella relazione parziale sulle emissioni o nella relazione a livello di società dopo che il verificatore ha trasmesso la relazione di verifica alla società;

    f)

    una procedura o un processo per l’esternalizzazione delle attività di verifica ad altre organizzazioni;

    g)

    una procedura o un processo per garantire che il verificatore si assuma la piena responsabilità delle attività di verifica svolte dalle persone assunte;

    h)

    processi atti a garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione della qualità di cui al paragrafo 3, tra cui:

    i)

    processi per l’esame del sistema di gestione almeno una volta all’anno, con un intervallo tra un esame e l’altro non superiore a 15 mesi;

    ii)

    processi per lo svolgimento di audit interni almeno una volta all’anno, con un intervallo tra un audit interno e l’altro non superiore a 15 mesi;

    iii)

    processi per l’individuazione e la gestione delle difformità nelle attività del verificatore e l’adozione di misure correttive per ovviarvi;

    iv)

    processi per l’individuazione dei rischi e delle opportunità nelle attività del verificatore e per l’adozione di misure preventive per attenuare tali rischi;

    v)

    processi per il controllo delle informazioni documentate.

    Articolo 43

    Documentazione interna di verifica

    1.   Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:

    a)

    i risultati delle attività di verifica svolte;

    b)

    il piano di verifica, l’analisi strategica e l’analisi dei rischi;

    c)

    informazioni sufficienti a corroborare la valutazione del piano di monitoraggio e del progetto di relazione di verifica, comprese le motivazioni delle decisioni in merito alla rilevanza delle inesattezze individuate.

    2.   La documentazione interna di verifica è redatta in modo che il responsabile del riesame indipendente di cui agli articoli 8, 23 e 36 e l’organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica sia stata condotta in conformità al presente regolamento.

    3.   Su richiesta, il verificatore consente all’autorità di riferimento responsabile di accedere alla documentazione interna di verifica e ad altre informazioni pertinenti per agevolare una valutazione della verifica da parte dell’autorità. L’autorità di riferimento responsabile può fissare un termine entro il quale il verificatore deve dare accesso a tale documentazione.

    Articolo 44

    Registri e comunicazione

    1.   Il verificatore tiene e gestisce registri atti a dimostrare l’osservanza del presente regolamento, anche per quanto concerne la competenza e l’imparzialità del proprio personale.

    2.   Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione della società, conformemente alla norma armonizzata di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    3.   Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    Articolo 45

    Imparzialità e indipendenza

    1.   Il verificatore è indipendente dalla società ed è imparziale nell’esecuzione delle attività di verifica.

    Al fine di garantire l’indipendenza e l’imparzialità, il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non sono una società quale definita all’articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2015/757, né sono proprietari di una società o di proprietà di una società, né intrattengono con la società relazioni che possano compromettere l’indipendenza e l’imparzialità del verificatore. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni nel quadro del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE.

    2.   Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    3.   Il verificatore non svolge attività di verifica per una società se ciò è atto a generare un rischio inaccettabile per la sua imparzialità o a creare un conflitto di interessi. Nella valutazione del piano di monitoraggio o nella verifica della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società, il verificatore non si avvale di personale interno o esterno che comporti un conflitto di interessi effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l’obiettività, l’indipendenza e l’imparzialità della verifica. A tal fine, il verificatore monitora i rischi per l’imparzialità e adotta le misure appropriate per affrontarli.

    4.   Si ritiene che esista un rischio inaccettabile per l’imparzialità o un conflitto di interessi se il verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offre, tra le altre cose:

    a)

    servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio, compresa l’elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della relazione sulle emissioni, della relazione parziale sulle emissioni o della relazione a livello di società e la stesura del piano di monitoraggio;

    b)

    assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni o di altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757.

    5.   Si ritiene che esista un conflitto di interessi per il verificatore nelle relazioni con la società segnatamente in uno dei casi seguenti:

    a)

    qualora la relazione tra il verificatore e la società si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti o commercializzazione in comune;

    b)

    qualora la società abbia beneficiato di servizi di consulenza di cui al paragrafo 4, lettera a), oppure di assistenza tecnica di cui al paragrafo 4, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un’altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e rischi di comprometterne l’imparzialità.

    Ai fini del primo comma, lettera b), l’imparzialità del verificatore si ritiene compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l’ente di consulenza, l’organismo di assistenza tecnica o l’altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti.

    6.   Il verificatore non affida all’esterno il riesame indipendente né la presentazione della relazione di verifica.

    7.   In caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    Tuttavia, l’assunzione di persone fisiche per l’espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma qualora il verificatore, nell’effettuare tale assunzione, si prenda la piena responsabilità delle attività di verifica effettuate dal personale assunto. Quando assume persone fisiche per l’espletamento di attività di verifica, il verificatore esige da tali persone la firma di un accordo scritto in merito alla loro conformità alle procedure del verificatore e all’assenza di conflitti di interessi nello svolgimento di tali attività di verifica.

    8.   Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell’imparzialità e dell’indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 5, nonché di tutto il personale e delle persone fisiche assunte che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per tutelare l’imparzialità e l’indipendenza del verificatore e soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

    9.   Qualora effettui la verifica della stessa società dell’anno precedente, il verificatore valuta i rischi in termini di imparzialità e adotta misure per ridurli.

    10.   L’auditor responsabile del gruppo di audit del sistema MRV nel trasporto marittimo che svolge per sei anni consecutivi le verifiche annuali delle relazioni a livello di società di una data società si astiene dal verificare le relazioni a livello di società di tale società per tre anni consecutivi. Il periodo massimo di sei anni si applica alle verifiche delle relazioni a livello di società eseguite per la società dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

    CAPO IV

    ACCREDITAMENTO DEI VERIFICATORI

    Articolo 46

    Accreditamento dei verificatori

    1.   In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento o nel regolamento (UE) 2015/757, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

    2.   Per quanto riguarda i requisiti minimi per l’accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità (14).

    Articolo 47

    Ambito dell’accreditamento

    L’accreditamento dei verificatori ha per oggetto la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società.

    Articolo 48

    Obiettivi del processo di accreditamento

    Durante il processo di accreditamento e la vigilanza annuale dei verificatori accreditati, in conformità agli articoli da 50 a 55, l’organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:

    a)

    dispongano delle competenze per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni, le relazioni parziali sulle emissioni e le relazioni a livello di società in conformità al presente regolamento;

    b)

    svolgano effettivamente la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società in conformità al presente regolamento;

    c)

    soddisfino i requisiti per i verificatori di cui agli articoli da 37 a 45, compresi quelli in materia di imparzialità e indipendenza.

    Articolo 49

    Domanda di accreditamento

    1.   La domanda di accreditamento contiene le informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    2.   Inoltre, prima dell’inizio della valutazione di cui all’articolo 50, il verificatore che fa domanda di accreditamento (il «richiedente») mette a disposizione dell’organismo nazionale di accreditamento le informazioni riguardanti:

    a)

    le procedure e i processi di cui all’articolo 42, paragrafo 1, e il sistema di gestione della qualità di cui all’articolo 42, paragrafo 3;

    b)

    i criteri di competenza di cui all’articolo 37, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo continuo di garanzia delle competenze di cui al medesimo articolo nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40;

    c)

    il processo inteso ad assicurare il perdurare dell’imparzialità e dell’indipendenza di cui all’articolo 45, paragrafo 8, compresi i registri pertinenti sull’imparzialità e sull’indipendenza del verificatore e del relativo personale;

    d)

    gli esperti tecnici e i principali addetti coinvolti nella valutazione dei piani di monitoraggio e nella verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società;

    e)

    le procedure e i processi per assicurare una verifica adeguata, compresi quelli concernenti la documentazione interna di verifica di cui all’articolo 43;

    f)

    i registri di cui all’articolo 44;

    g)

    tutte le altre informazioni chieste dall’organismo nazionale di accreditamento.

    Articolo 50

    Valutazione

    1.   Ai fini della valutazione di cui all’articolo 48, la squadra di valutazione designata a norma dell’articolo 57 svolge quanto meno le attività seguenti:

    a)

    un esame di tutti i documenti e i registri pertinenti forniti dal richiedente a norma dell’articolo 49;

    b)

    una visita in sito per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l’attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all’articolo 42;

    c)

    l’osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del richiedente coinvolti nella valutazione dei piani di monitoraggio e nella verifica delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni e delle relazioni a livello di società al fine di assicurare che operino conformemente al presente regolamento.

    2.   La squadra di valutazione svolge le attività di cui al paragrafo 1 conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    3.   La squadra di valutazione comunica al richiedente le risultanze della propria attività e le eventuali difformità riscontrate e gli chiede di rispondere, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    4.   Il richiedente adotta misure correttive per far fronte a eventuali difformità segnalate a norma del paragrafo 3 e presenta una risposta in cui indica le misure che ha adottato o prevede di adottare entro il termine fissato dall’organismo nazionale di accreditamento per risolvere tali difformità.

    5.   L’organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta presentata dal richiedente in conformità del paragrafo 4.

    6.   Qualora reputi la risposta o le misure correttive del richiedente insufficienti o inefficaci, l’organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o adottare ulteriori misure.

    7.   Per accertare l’effettiva attuazione delle azioni correttive, l’organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove oppure condurre una valutazione di follow-up.

    Articolo 51

    Decisione sull’accreditamento e certificato di accreditamento

    1.   L’organismo nazionale di accreditamento tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2, al momento di predisporre e adottare la decisione in merito alla concessione, alla proroga o al rinnovo dell’accreditamento di un richiedente.

    2.   L’organismo nazionale di accreditamento che decide di concedere l’accreditamento a un richiedente o rinnovarglielo rilascia un certificato di accreditamento in tal senso. Il certificato di accreditamento è rilasciato per tutte le attività di verifica a norma del regolamento (UE) 2015/757.

    3.   Il certificato di accreditamento contiene almeno le informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    4.   Il certificato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di rilascio da parte dell’organismo nazionale di accreditamento.

    Articolo 52

    Vigilanza annuale

    1.   L’organismo nazionale di accreditamento sottopone a vigilanza annuale ciascun verificatore cui ha rilasciato un certificato di accreditamento. La vigilanza comprende quanto meno:

    a)

    una visita in sito di cui all’articolo 50, paragrafo 1, lettera b);

    b)

    l’osservazione diretta delle prestazioni e la valutazione delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera c).

    2.   L’organismo nazionale di accreditamento effettua il primo intervento di vigilanza in relazione a un verificatore conformemente al paragrafo 1 entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato il certificato di accreditamento.

    3.   La vigilanza è pianificata in maniera da consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore che sono oggetto del certificato di accreditamento e del personale coinvolto nelle attività di verifica, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    4.   In base all’esito della vigilanza, l’organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell’accreditamento.

    5.   Qualora un verificatore svolga una verifica per una società che fa capo a un’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione di uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore può chiedere all’organismo nazionale di accreditamento dell’altro Stato membro di condurre attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.

    Articolo 53

    Rivalutazione

    1.   L’organismo nazionale di accreditamento, prima della scadenza del certificato di accreditamento da esso rilasciato, rivaluta il verificatore per stabilire se la validità del certificato possa essere prorogata.

    2.   La rivalutazione è pianificata in modo da consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare un campione rappresentativo delle attività del verificatore che sono oggetto del certificato di accreditamento.

    3.   Nel pianificare ed effettuare la rivalutazione l’organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    Articolo 54

    Valutazione straordinaria

    1.   In qualsiasi momento l’organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria per assicurare che il verificatore continui a ottemperare alle disposizioni del presente regolamento.

    2.   Per consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare l’esigenza di una valutazione straordinaria, il verificatore lo informa immediatamente di qualsiasi modifica significativa apportata a un aspetto del proprio status o funzionamento che si rifletta sull’accreditamento.

    Le modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    Articolo 55

    Misure amministrative

    1.   L’organismo nazionale di accreditamento può sospendere o revocare l’accreditamento del verificatore qualora quest’ultimo non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento.

    2.   L’organismo nazionale di accreditamento sospende o revoca l’accreditamento del verificatore su richiesta di quest’ultimo.

    3.   L’organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura per la sospensione e la revoca dell’accreditamento conformemente alla norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    4.   L’organismo nazionale di accreditamento sospende l’accreditamento del verificatore se questi:

    a)

    ha commesso una violazione grave delle prescrizioni del presente regolamento;

    b)

    non ha soddisfatto le prescrizioni del presente regolamento in maniera persistente e ripetuta;

    c)

    ha violato altri termini e condizioni specifici stabiliti dall’organismo nazionale di accreditamento.

    5.   L’organismo nazionale di accreditamento revoca l’accreditamento del verificatore se:

    a)

    il verificatore non ha posto rimedio ai problemi che hanno determinato una decisione di sospensione del certificato di accreditamento;

    b)

    un membro dell’alta dirigenza del verificatore o un membro del personale del verificatore coinvolto in attività di verifica disciplinate dal presente regolamento ha subito una condanna per frode;

    c)

    il verificatore ha intenzionalmente fornito informazioni false o ha intenzionalmente occultato informazioni.

    6.   La decisione dell’organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l’accreditamento a norma dei paragrafi 1, 4 e 5 è passibile di ricorso secondo le procedure stabilite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2008.

    7.   La decisione dell’organismo nazionale di accreditamento di sospendere o revocare l’accreditamento ha effetto a decorrere dalla notifica al verificatore. Prima di prendere tale decisione l’organismo nazionale di accreditamento ne considera l’incidenza sulle attività svolte, in funzione della natura della difformità.

    8.   L’organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione dell’accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e concluda che il verificatore ottempera alle disposizioni del presente regolamento.

    CAPO V

    REQUISITI PER GLI ORGANISMI NAZIONALI DI ACCREDITAMENTO

    Articolo 56

    Requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento

    1.   In assenza di disposizioni specifiche in materia di requisiti per gli organismi nazionali di accreditamento nel presente regolamento o nel regolamento (UE) 2015/757, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

    2.   Ai fini del presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008 espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    Articolo 57

    Squadra di valutazione

    1.   L’organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ciascuna valutazione effettuata conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2.

    2.   La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile dello svolgimento della valutazione in conformità al presente regolamento e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici con le pertinenti conoscenze ed esperienza nell’ambito specifico di accreditamento.

    3.   La squadra di valutazione comprende almeno una persona dotata di:

    a)

    conoscenza sufficiente del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del presente regolamento e dell’altra legislazione pertinente di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a);

    b)

    competenze e conoscenze necessarie a valutare le attività di verifica di cui agli articoli da 4 a 36 e conoscenza sufficiente delle caratteristiche dei vari tipi di navi nonché del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, del consumo di combustibile e delle altre informazioni pertinenti a norma del regolamento (UE) 2015/757.

    Articolo 58

    Requisiti di competenza per i valutatori

    1.   Il valutatore possiede le competenze per svolgere le attività di cui agli articoli da 50 a 55. A tal fine il valutatore:

    a)

    soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all’articolo 46, paragrafo 2;

    b)

    è sufficientemente competente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all’articolo 39, paragrafo 2, lettera b), per formazione o grazie all’accesso a una persona che possiede conoscenze ed esperienza in tale ambito;

    c)

    ha una conoscenza sufficiente della legislazione pertinente e degli orientamenti applicabili di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a).

    2.   Oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, il valutatore responsabile dimostra di avere le competenze per dirigere una squadra di valutazione ed essere responsabile dello svolgimento della valutazione in conformità al presente regolamento.

    3.   Oltre a soddisfare i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, i responsabili del riesame interno e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sulla proroga o sul rinnovo dell’accreditamento dispongono di conoscenze ed esperienza sufficienti a valutare l’accreditamento.

    Articolo 59

    Esperti tecnici

    1.   L’organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze specifiche in una determinata materia necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore.

    2.   L’esperto tecnico è dotato delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l’esperto tecnico:

    a)

    ha una conoscenza sufficiente della legislazione pertinente e degli orientamenti applicabili di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a);

    b)

    ha una conoscenza sufficiente delle attività di verifica.

    3.   L’esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.

    Articolo 60

    Reclami

    Qualora riceva un reclamo riguardante il verificatore dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione, dalla società, dallo Stato di bandiera per le navi battenti bandiera di uno Stato membro oppure da altre parti interessate, entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione del reclamo l’organismo nazionale di accreditamento:

    a)

    si pronuncia in merito alla validità del reclamo;

    b)

    provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;

    c)

    adotta misure adeguate per far fronte al reclamo;

    d)

    registra il reclamo e le misure adottate;

    e)

    risponde all’autore del reclamo.

    Articolo 61

    Valutazione inter pares

    1.   Se l’organismo nazionale di accreditamento è soggetto a una valutazione inter pares periodica a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento applica adeguati criteri di valutazione inter pares e attua un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se:

    a)

    l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accreditamento conformemente agli articoli da 46 a 55;

    b)

    l’organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 56 a 63.

    I criteri per i valutatori e le squadre di valutazione inter pares comprendono requisiti di competenza specifici relativamente al regolamento (UE) 2015/757 e al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

    2.   L’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 pubblica l’esito della valutazione inter pares dell’organismo nazionale di accreditamento di cui al paragrafo 1 e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e alle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione o al punto di contatto di cui all’articolo 64 del presente regolamento.

    3.   Fatto salvo l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 765/2008, l’organismo nazionale di accreditamento che abbia superato una valutazione inter pares organizzata dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del medesimo regolamento prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è esentato da una nuova valutazione inter pares in seguito all’entrata in vigore del presente regolamento se può dimostrare la conformità alle prescrizioni di quest’ultimo.

    A tal fine, l’organismo nazionale di accreditamento presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008.

    L’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un’esenzione.

    Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all’organismo nazionale di accreditamento.

    Articolo 62

    Riconoscimento reciproco dei verificatori

    Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, se l’organismo nazionale di accreditamento non è stato sottoposto a un processo completo di valutazione inter pares, gli Stati membri accettano i certificati di accreditamento dei verificatori emessi da detto organismo purché l’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 abbia avviato una valutazione inter pares nei confronti di tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna inosservanza del presente regolamento da parte dello stesso.

    Articolo 63

    Monitoraggio dei servizi forniti

    Qualora lo Stato membro determini, durante un’ispezione eseguita conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione o l’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro ne informa l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore.

    L’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tratta la comunicazione di tale informazione come un reclamo ai sensi dell’articolo 60, adotta misure adeguate e risponde all’autorità di riferimento nei confronti della società di navigazione o all’organismo nazionale di accreditamento conformemente all’articolo 67, paragrafo 2, secondo comma.

    CAPO VI

    SCAMBIO DI INFORMAZIONI

    Articolo 64

    Scambio di informazioni e punti di contatto

    1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema efficace di scambio di informazioni e di cooperazione fra il proprio organismo nazionale di accreditamento e l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione.

    2.   Qualora nello Stato membro siano designate più autorità ai sensi dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE, una di esse è autorizzata dallo Stato membro a fungere da punto di contatto per lo scambio di informazioni, per il coordinamento della cooperazione di cui al paragrafo 1 e per le attività di cui agli articoli da 64 a 71.

    Articolo 65

    Programma di lavoro riguardante l’accreditamento e relazione di gestione

    1.   Ogni anno entro il 31 dicembre l’organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione di ciascuno Stato membro un programma di lavoro riguardante l’accreditamento, contenente l’elenco dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento. Il programma di lavoro riguardante l’accreditamento contiene le seguenti informazioni su ciascun verificatore:

    a)

    informazioni sulle attività che l’organismo nazionale di accreditamento ha pianificato per il verificatore, ivi comprese le attività in materia di vigilanza e rivalutazione;

    b)

    le date dei controlli mediante osservazione diretta che l’organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore;

    c)

    l’indicazione se l’organismo nazionale di accreditamento abbia chiesto all’organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro di condurre attività di vigilanza in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 5.

    Qualora le informazioni di cui al primo comma subiscano variazioni, l’organismo nazionale di accreditamento trasmette all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione una versione aggiornata del programma di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno.

    2.   In seguito alla presentazione del programma di lavoro riguardante l’accreditamento a norma del paragrafo 1, l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione fornisce all’organismo nazionale di accreditamento ogni informazione utile, in particolare la legislazione e gli orientamenti nazionali applicabili.

    3.   Ogni anno entro il 1o giugno l’organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione una relazione di gestione. La relazione di gestione contiene le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento:

    a)

    i particolari dell’accreditamento dei nuovi verificatori accreditati dall’organismo nazionale di accreditamento;

    b)

    una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall’organismo nazionale di accreditamento;

    c)

    una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, indicando le motivazioni alla base del loro avvio;

    d)

    eventuali reclami presentati nei confronti del verificatore dopo l’ultima relazione di gestione e le misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento;

    e)

    una descrizione dettagliata delle misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento in risposta alle informazioni condivise dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione.

    Articolo 66

    Scambio di informazioni sulle misure amministrative

    Qualora l’organismo nazionale di accreditamento abbia imposto misure amministrative nei confronti di un verificatore a norma dell’articolo 55, si sia posto fine a una sospensione dell’accreditamento o una decisione su un ricorso abbia annullato la decisione dell’organismo nazionale di accreditamento di imporre le misure amministrative di cui all’articolo 55, l’organismo nazionale di accreditamento ne informa l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione e l’organismo nazionale di accreditamento di ciascuno Stato membro.

    Articolo 67

    Informazioni trasmesse dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione

    1.   L’autorità di riferimento responsabile trasmette con cadenza annuale all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore che effettua la verifica per una società sotto la sua responsabilità quanto meno le informazioni seguenti:

    a)

    i risultati utili ottenuti dal controllo della relazione sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, delle relazioni a livello di società e delle relazioni di verifica, in particolare eventuali casi in cui i dati comunicati non erano conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 o del presente regolamento;

    b)

    i risultati dell’ispezione della società qualora siano rilevanti per l’organismo nazionale di accreditamento ai fini dell’accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora evidenzino casi di dati non conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 o del presente regolamento;

    c)

    i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore, qualora detta valutazione sia stata eseguita dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione a norma dell’articolo 43, paragrafo 3;

    d)

    i reclami riguardanti il verificatore pervenuti all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione.

    2.   Se le informazioni di cui al paragrafo 1 dimostrano che l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione ha individuato casi in cui i dati comunicati non erano conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2015/757, della direttiva 2003/87/CE, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 o del presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento tratta la comunicazione di tali informazioni come un reclamo riguardante il verificatore, ai sensi dell’articolo 60, sporto dall’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione.

    L’organismo nazionale di accreditamento adotta misure adeguate per dare seguito a dette informazioni e risponde all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione entro un termine ragionevole e non superiore a tre mesi dalla ricezione delle medesime. Nella propria risposta, l’organismo nazionale di accreditamento informa l’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione in merito alle misure adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte al verificatore.

    Articolo 68

    Scambio di informazioni sulla vigilanza

    1.   Qualora, a norma dell’articolo 52, paragrafo 5, sia stato chiesto all’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro responsabile di una società per la quale il verificatore effettua la verifica di condurre attività di vigilanza, l’organismo nazionale di accreditamento ne riferisce i risultati all’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, salvo diverso accordo fra detti organismi.

    2.   L’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tiene in considerazione i risultati di cui al paragrafo 1 nel valutare se il verificatore soddisfi i requisiti del presente regolamento.

    3.   Qualora i risultati di cui al paragrafo 1 dimostrino che il verificatore non ottempera al presente regolamento, l’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore adotta misure adeguate, a norma del presente regolamento, e comunica all’organismo nazionale di accreditamento che ha condotto le attività di vigilanza:

    a)

    le misure adottate dall’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;

    b)

    ove opportuno, il modo in cui il verificatore ha posto rimedio a quanto rilevato;

    c)

    se del caso, le misure amministrative imposte al verificatore.

    Articolo 69

    Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui è stabilito il verificatore

    Se il verificatore è stato accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’articolo 65 sono forniti anche all’autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione dello Stato membro in cui il verificatore è stabilito.

    Articolo 70

    Banche di dati dei verificatori accreditati

    1.   L’organismo nazionale di accreditamento istituisce e gestisce una banca di dati di pubblico accesso che contenga le informazioni seguenti:

    a)

    il nome, il numero di accreditamento e l’indirizzo professionale di ciascun verificatore accreditato dall’organismo nazionale di accreditamento;

    b)

    le date di concessione e di scadenza dell’accreditamento;

    c)

    informazioni su eventuali misure amministrative imposte al verificatore.

    2.   Qualsiasi cambiamento di status dei verificatori è comunicato alla Commissione a mezzo di un apposito modello standardizzato.

    3.   L’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 agevola e armonizza l’accesso alle banche di dati nazionali, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, i verificatori, le società e le autorità di riferimento nei confronti di una società. L’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 può raggruppare tali banche di dati in un’unica banca di dati centralizzata.

    Articolo 71

    Notifica da parte dei verificatori

    1.   Per consentire all’organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l’accreditamento e la relazione di gestione di cui all’articolo 65, il verificatore notifica, entro il 15 novembre di ogni anno, le seguenti informazioni all’organismo nazionale di accreditamento che l’ha accreditato:

    a)

    i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare;

    b)

    l’indirizzo e i recapiti professionali delle società i cui piani di monitoraggio, relazioni sulle emissioni, relazioni parziali sulle emissioni o relazioni a livello di società sono oggetto di verifica;

    c)

    il nome dei membri della squadra di verifica.

    2.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all’organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest’ultimo.

    CAPO VII

    APPROVAZIONE DEI PIANI DI MONITORAGGIO DA PARTE DELLE AUTORITÀ DI RIFERIMENTO

    SEZIONE 1

    Approvazione dei piani di monitoraggio

    Articolo 72

    Norme generali per l’approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili

    Ai fini dell’approvazione dei piani di monitoraggio a norma dell’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757, ciascuna autorità di riferimento responsabile adotta le misure necessarie per garantire che i piani di monitoraggio siano conformi all’articolo 6 e agli allegati I e II di tale regolamento, tenendo debitamente conto delle conclusioni del verificatore sulla valutazione di tali piani.

    Articolo 73

    Informazioni che devono essere fornite dalle società alle autorità di riferimento responsabili

    La società trasmette all’autorità di riferimento responsabile le conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio e qualsiasi informazione supplementare che consenta a quest’ultima di espletare le procedure di approvazione.

    Articolo 74

    Processo di approvazione

    1.   L’autorità di riferimento responsabile notifica senza indebito ritardo alla società l’approvazione del piano di monitoraggio, utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati.

    2.   Se non approva il piano di monitoraggio l’autorità di riferimento responsabile ne informa senza indebito ritardo la società, spiegando i motivi della mancata approvazione al fine di consentirle di rivedere il piano.

    La società rivede di conseguenza il proprio piano di monitoraggio. La società trasmette al verificatore il piano di monitoraggio riveduto, unitamente ai motivi della mancata approvazione da parte dell’autorità di riferimento responsabile, affinché questi lo rivaluti. Una volta che il verificatore ha valutato il piano di monitoraggio riveduto e ha concluso che è conforme agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2015/757, la società lo trasmette nuovamente all’autorità di riferimento responsabile ai fini dell’approvazione.

    SEZIONE 2

    Approvazione delle modifiche dei piani di monitoraggio

    Articolo 75

    Norme generali per l’approvazione delle modifiche dei piani di monitoraggio da parte delle autorità di riferimento responsabili

    1.   La società trasmette senza indebito ritardo il piano di monitoraggio modificato all’autorità di riferimento responsabile una volta informata dal verificatore che il piano di monitoraggio è conforme o, per le modifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/757, una volta comunicate al verificatore tali modifiche a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

    2.   Ai fini dell’approvazione delle modifiche dei piani di monitoraggio a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757, ciascuna autorità di riferimento responsabile adotta le misure necessarie per garantire che i piani di monitoraggio modificati siano conformi all’articolo 6 e agli allegati I e II di tale regolamento, tenendo debitamente conto delle conclusioni del verificatore sulla valutazione di tali piani.

    Articolo 76

    Informazioni che devono essere fornite dalle società alle autorità di riferimento responsabili

    1.   La società trasmette all’autorità di riferimento responsabile le conclusioni sulla valutazione del piano di monitoraggio modificato e qualsiasi informazione supplementare che consenta a quest’ultima di espletare le procedure di approvazione.

    2.   Per le modifiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/757, la società presenta all’autorità di riferimento responsabile le prove del cambiamento di società e indica se il piano di monitoraggio era stato approvato dall’autorità di riferimento responsabile prima di tale cambiamento, accludendo evidenze che attestino l’approvazione, nel caso in cui l’autorità di riferimento non sia la stessa.

    Articolo 77

    Processo di approvazione

    1.   L’autorità di riferimento responsabile notifica senza indebito ritardo alla società l’approvazione del piano di monitoraggio modificato, utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio di dati.

    2.   Se non approva il piano di monitoraggio l’autorità di riferimento responsabile ne informa senza indebito ritardo la società, spiegando i motivi della mancata approvazione al fine di consentirle di rivedere il piano.

    La società rivede di conseguenza il proprio piano di monitoraggio. La società trasmette al verificatore il piano di monitoraggio riveduto, unitamente ai motivi della mancata approvazione da parte dell’autorità di riferimento responsabile, affinché questi lo rivaluti. Una volta che il piano di monitoraggio è stato valutato e ritenuto conforme agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2015/757, la società lo trasmette nuovamente all’autorità di riferimento responsabile ai fini dell’approvazione.

    Articolo 78

    Attuazione e registrazione delle modifiche

    1.   Prima di ottenere dall’autorità di riferimento responsabile l’approvazione del piano di monitoraggio modificato a norma dell’articolo 77, la società può effettuare le attività di monitoraggio e comunicazione conformemente al piano di monitoraggio modificato se il monitoraggio condotto conformemente al piano originale fornirebbe dati incompleti sulle emissioni.

    In caso di dubbio, la società utilizza in parallelo il piano di monitoraggio modificato e quello originale per effettuare tutte le attività di monitoraggio e comunicazione conformemente a entrambi i piani e registra entrambi i risultati.

    2.   Dopo aver ottenuto l’approvazione a norma dell’articolo 77, la società usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutte le attività di monitoraggio e comunicazione esclusivamente sulla scorta di tale piano modificato, a partire dalla data in cui questa versione entra in vigore.

    3.   La società registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. Per ogni modifica sono registrate:

    a)

    una descrizione chiara della modifica apportata;

    b)

    le ragioni dell’introduzione della modifica;

    c)

    se applicabile, le conclusioni del verificatore sulla valutazione del piano di monitoraggio modificato;

    d)

    la data di trasmissione del piano di monitoraggio modificato all’autorità di riferimento responsabile;

    e)

    la data di inizio dell’applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2.

    Articolo 79

    Abrogazione

    1.   Il regolamento delegato (UE) 2016/2072 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2024.

    2.   I riferimenti al regolamento delegato (UE) 2016/2072 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 80

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento si applica dal 1 o  gennaio 2024.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione, del 22 settembre 2016, relativo alle attività di verifica e all’accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 320 del 26.11.2016, pag. 5).

    (3)  Regolamento (UE) 2023/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 al fine di prevedere l’inclusione delle attività di trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni nell’Unione europea e il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di ulteriori gas a effetto serra e delle emissioni di ulteriori tipi di navi (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 105).

    (4)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

    (5)  Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione del 22 novembre 2023, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione delle società di navigazione da parte delle autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione (GU L, 2023/2599 del 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2599/oj).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di società (GU L, 2023/2849 del 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2849/oj).

    (8)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

    (9)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 1).

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22).

    (12)  Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).

    (13)  ISO 14065:2020 su principi generali e requisiti per gli organismi di validazione e verifica delle informazioni ambientali.

    (14)  ISO/IEC 17029:2019 sulla valutazione della conformità — Principi e requisiti generali per gli organismi di validazione e verifica, di cui all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/1835 della Commissione, del 3 dicembre 2020, relativa alle norme armonizzate per l’accreditamento e la valutazione della conformità (GU L 408 del 4.12.2020, pag. 6).

    (15)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).


    ALLEGATO I

    CONOSCENZE ED ESPERIENZA SPECIFICHE DEL SETTORE MARITTIMO DI CUI ALL’ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3

    Ai fini dell’articolo 39, paragrafo 3, sono prese in considerazione le conoscenze e l’esperienza negli ambiti seguenti:

    a)

    conoscenza della normativa applicabile nell’ambito della convenzione MARPOL e della convenzione SOLAS, come la normativa in materia di efficienza energetica per le navi (1), il codice tecnico NOX (2), la regola relativa agli ossidi di zolfo (3), la regola relativa alla qualità dell’olio combustibile (4), il codice 2008 sulla stabilità a nave integra e i relativi orientamenti pertinenti (ad esempio, gli orientamenti sull’elaborazione del piano di gestione per l’efficienza energetica delle navi, SEEMP (5));

    b)

    possibili sinergie tra il monitoraggio e la comunicazione conformemente al regolamento (UE) 2015/757, i sistemi specifici esistenti di gestione marittima (tra cui il codice ISM) e altri orientamenti settoriali (quali gli orientamenti sull’elaborazione del SEEMP);

    c)

    fonti di emissione a bordo della nave;

    d)

    registrazione delle tratte e procedure atte a garantire la completezza e l’accuratezza dell’elenco delle tratte e dell’elenco delle navi (come presentati dalla società);

    e)

    fonti esterne attendibili (compresi i dati di localizzazione delle navi) che potrebbero essere utili per i controlli incrociati delle informazioni con i dati provenienti dalle navi;

    f)

    metodi di calcolo del consumo di combustibile come applicati dalle navi nella pratica;

    g)

    applicazione dei livelli di incertezza a norma del regolamento (UE) 2015/757 e degli orientamenti pertinenti;

    h)

    applicazione di fattori di emissione per tutti i combustibili e le fonti di emissione utilizzati a bordo della nave e per tutte le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757;

    i)

    conoscenza degli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, in particolare per quanto riguarda le modalità di contabilizzazione delle emissioni provenienti dai biocarburanti, delle emissioni provenienti da una combinazione di fonti con fattore di emissione pari a zero e fonti il cui fattore di emissione non è zero e delle emissioni dai combustibili rinnovabili di origine non biologica e dai carburanti derivanti da carbonio riciclato;

    j)

    conoscenza della certificazione dei combustibili a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del parlamento europeo e del Consiglio (6);

    k)

    manipolazione del combustibile, pulizia del combustibile, sistemi dei serbatoi;

    l)

    manutenzione della nave/controllo qualità degli strumenti di misurazione;

    m)

    documenti relativi al rifornimento di carburante (bunkeraggio), incluse le bolle di consegna;

    n)

    registri operativi, sintesi dei dati relativi alle tratte e alle operazioni portuali, giornali di bordo;

    o)

    documentazione commerciale, come accordi di noleggio e polizze di carico;

    p)

    requisiti normativi esistenti;

    q)

    funzionamento dei sistemi di rifornimento della nave;

    r)

    determinazione della densità del combustibile da parte delle navi nella pratica;

    s)

    processi e attività riguardanti il flusso di dati per il calcolo del carico trasportato (in volume o massa), quali applicati alle diverse tipologie di navi e alle attività ai sensi del regolamento (UE) 2015/757;

    t)

    concetto di portata lorda applicabile alle diverse tipologie di navi e alle attività ai sensi del regolamento (UE) 2015/757, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928;

    u)

    processi del flusso di dati utilizzati per calcolare la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare nelle tratte, a norma del regolamento (UE) 2015/757;

    v)

    macchinari e sistemi tecnici utilizzati a bordo per determinare il consumo di combustibile, l’attività di trasporto e altre informazioni pertinenti.


    (1)  Allegato VI, regola 22, della convenzione MARPOL.

    (2)  Codice tecnico riveduto per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto prodotti dai motori diesel marini (risoluzione MEPC.176(58), modificata dalla risoluzione MEPC.177(58)].

    (3)  Allegato VI, regola 14, della convenzione MARPOL.

    (4)  Allegato VI, regola 18, della convenzione MARPOL.

    (5)  Allegato VI, regola 22, della convenzione MARPOL.

    (6)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).


    ALLEGATO II

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Regolamento delegato (UE) 2016/2072

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articolo 1

    Articolo 2, punto 1

    Articolo 2, punto 1

    Articolo 2, punto 2

    Articolo 2, punto 5

    Articolo 2, punto 3

    Articolo 2, punto 6

    Articolo 2, punti da 4 a 13

    Articolo 2, punti da 8 a 17

    Articolo 2, punti da 14 a 17

    Articolo 2, punti da 19 a 22

    Articolo 3

    Articolo 3

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c)

    Articolo 4, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 4

    Articolo 5

    Articolo 5

    Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 6, paragrafo 4

    Articolo 6, paragrafo 6

    Articolo 6, paragrafo 5

    Articolo 6, paragrafo 8

    Articolo 7

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 10

    Articolo 11

    Articolo 12

    Articolo 12, lettera a)

    Articolo 13, lettera a)

    Articolo 12, lettera b)

    Articolo 13, lettera c)

    Articolo 13

    Articolo 14

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 15, paragrafo 1

    Articolo 14, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 15, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 14, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 15, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 14, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 15, paragrafo 2, lettera d)

    Articolo 14, paragrafo 2, lettera d)

    Articolo 15, paragrafo 2, lettera e)

    Articolo 14, paragrafo 2, lettera e)

    Articolo 15, paragrafo 2, lettera f)

    Articolo 15

    Articolo 17

    Articolo 16, paragrafo 1

    Articolo 18, paragrafo 1

    Articolo 16, paragrafo 2

    Articolo 18, paragrafo 2

    Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 18, paragrafo 4

    Articolo 16, paragrafo 4

    Articolo 18, paragrafo 7

    Articolo 16, paragrafo 5

    Articolo 18, paragrafo 3

    Articolo 16, paragrafo 6

    Articolo 18, paragrafo 10

    Articolo 17

    Articolo 19

    Articolo 18, lettere da a) a e)

    Articolo 20, lettere da a) a e)

    Articolo 18, lettera f)

    Articolo 23, paragrafo 3

    Articolo 19

    Articolo 21

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 22, paragrafo 1

    Articolo 20, paragrafo 2

    Articolo 22, paragrafo 3

    Articolo 20, paragrafo 3

    Articolo 22, paragrafo 4

    Articolo 20, paragrafo 4, lettere a), b) e c)

    Articolo 22, paragrafo 5, lettere a), b) e c)

    Articolo 20, paragrafo 4, lettera d)

    Articolo 22, paragrafo 5, lettera e)

    Articolo 20, paragrafo 4, lettere da e) a j)

    Articolo 22, paragrafo 5, lettere da g) a l)

    Articolo 20, paragrafo 4, lettera k)

    Articolo 22, paragrafo 5, lettera o)

    Articolo 20, paragrafo 4, lettera l)

    Articolo 22, paragrafo 5, lettera q)

    Articolo 21

    Articolo 23

    Articolo 22

    Articolo 37

    Articolo 23, paragrafo 1

    Articolo 38, paragrafo 1

    Articolo 23, paragrafo 2

    Articolo 38, paragrafo 2

    Articolo 23, paragrafo 3

    Articolo 38, paragrafo 4

    Articolo 24

    Articolo 39

    Articolo 25, paragrafo 1

    Articolo 40, paragrafo 2

    Articolo 25, paragrafo 2

    Articolo 40, paragrafo 3

    Articolo 26, paragrafo 1

    Articolo 41, paragrafo 1

    Articolo 26, paragrafo 2

    Articolo 41, paragrafo 3

    Articolo 27

    Articolo 42

    Articolo 28

    Articolo 43

    Articolo 29, paragrafo 1

    Articolo 44, paragrafo 1

    Articolo 29, paragrafo 2

    Articolo 44, paragrafo 3

    Articolo 30, paragrafo 1

    Articolo 45, paragrafo 2

    Articolo 30, paragrafo 2

    Articolo 45, paragrafo 3

    Articolo 30, paragrafo 3

    Articolo 45, paragrafo 4

    Articolo 30, paragrafo 4

    Articolo 45, paragrafo 6

    Articolo 30, paragrafo 5

    Articolo 45, paragrafo 7

    Articolo 30, paragrafo 6

    Articolo 45, paragrafo 8

    Articolo 31

    Articolo 47

    Articolo 32

    Articolo 48

    Articolo 33

    Articolo 46, paragrafo 2

    Articolo 34

    Articolo 35

    Articolo 49

    Articolo 36

    Articolo 50

    Articolo 37

    Articolo 51

    Articolo 38

    Articolo 52

    Articolo 39, paragrafo 1

    Articolo 53, paragrafo 1

    Articolo 39, paragrafo 2

    Articolo 53, paragrafi 2 e 3

    Articolo 40

    Articolo 54

    Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 55, paragrafi 1, 2 e 3

    Articolo 41, paragrafo 4, lettera a)

    Articolo 55, paragrafo 4, lettera b)

    Articolo 41, paragrafo 4, lettera b)

    Articolo 55, paragrafo 4, lettera c)

    Articolo 41, paragrafi da 5 a 8

    Articolo 55, paragrafi da 5 a 8

    Articolo 42

    Articolo 56, paragrafo 2

    Articolo 43

    Articolo 57

    Articolo 44

    Articolo 58

    Articolo 45, paragrafo 1

    Articolo 59, paragrafo 1

    Articolo 45, paragrafo 2

    Articolo 59, paragrafo 3

    Articolo 46, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 46, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

    Articolo 46, paragrafo 1, lettera d)

    Articolo 70, paragrafo 1, lettera c)

    Articolo 46, paragrafo 2

    Articolo 70, paragrafo 2

    Articolo 46, paragrafo 3

    Articolo 70, paragrafo 3

    Articolo 47

    Articolo 80


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2917/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


    Top