EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2666

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2666 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Irish Grass Fed Beef (IGP)

C/2023/8133

GU L, 2023/2666, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2666/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2666/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2666

29.11.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2666 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Irish Grass Fed Beef» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Irish Grass Fed Beef» come indicazione geografica protetta presentata dall’Irlanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Il 21 febbraio 2022 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito (Irlanda del Nord) la notifica di opposizione corredata di una dichiarazione di opposizione motivata.

(3)

Il Regno Unito (Irlanda del Nord) ha sostenuto che il prodotto designato come Irish Grass Fed Beef viene prodotto sia in Irlanda che in Irlanda del Nord, e che storicamente il termine «Irish» è stato utilizzato per riferirsi a prodotti fabbricati in entrambe le giurisdizioni. Pertanto, la registrazione della denominazione «Irish Grass Fed Beef» con l’origine geografica limitata alla sola Irlanda non sarebbe corretta, in quanto non rifletterebbe né rispetterebbe l’uso esistente di tale denominazione e avrebbe ripercussioni negative sui prodotti attualmente fabbricati nell’Irlanda del Nord.

(4)

L’opposizione è stata dichiarata ricevibile. Il 13 aprile 2022 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo.

(5)

A seguito delle consultazioni l’Irlanda e il Regno Unito (Irlanda del Nord) hanno raggiunto un accordo, che è stato comunicato alla Commissione dall’Irlanda con lettere dell’11 luglio e del 3 agosto 2022. Sono state concordate varie modifiche al disciplinare di produzione. La zona di produzione è stata ampliata per comprendere l’Irlanda del Nord e la domanda è diventata una domanda multinazionale (Irlanda e Regno Unito (Irlanda del Nord)].

(6)

Poiché il documento unico è stato radicalmente modificato, in conformità dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha ripetuto l’esame della domanda ed ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni previste per la registrazione.

(7)

L’ampliamento della zona geografica all’Irlanda del Nord è giustificato, poiché le carni di bovini allevati a erba prodotte in Irlanda del Nord (al di fuori della zona geografica oggetto della domanda iniziale) presentano qualità, reputazione e caratteristiche simili a quelle delle carni di bovini allevati a erba provenienti dall’Irlanda. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 siano soddisfatte.

(8)

L’8 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto la seconda notifica di opposizione da parte di un’organizzazione agricola in Irlanda. A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite nello Stato membro dal quale è stata presentata la domanda, sono escluse dalla procedura di opposizione a livello dell’UE in quanto hanno già avuto l’opportunità di partecipare alla procedura nazionale di opposizione a norma dell’articolo 49, paragrafo 3, del predetto regolamento. Di conseguenza, l’opposizione dell’organizzazione stabilita in Irlanda è considerata irricevibile.

(9)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Irish Grass Fed Beef» presentata dall’Irlanda e dal Regno Unito (Irlanda del Nord) è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(10)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Irish Grass Fed Beef» (IGP) deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Irish Grass Fed Beef» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 492 dell’8.12.2021, pag. 16.

(3)   GU C 275 del 4.8.2023, pag. 26.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2666/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top