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Document 32023R2615

Regolamento (UE) 2023/2615 della Commissione, del 15 novembre 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 per i pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri

C/2023/7843

GU L, 2023/2615, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2615/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2615/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2615

20.11.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2615 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2023

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 per i pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio (2) fissa le possibilità di pesca per il 2023.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, lo sforzo di pesca massimo consentito relativo al nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), applicabile ai pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri, si ritiene raggiunto per il 2023.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto gruppo di stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento dello sforzo

Lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2023 all'Italia per il gruppo di stock di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM di cui all'allegato si ritiene raggiunto a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia ed aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per la Commissione

a nome della presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e modifica il regolamento (UE) 2022/110 per quanto riguarda le possibilità di pesca per il 2022 applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220).


ALLEGATO

N.

16/TQ195

Stato membro

Italia

Codice del gruppo di sforzo di pesca

EFF1/MED2_LL3

Gruppo di stock

Nasello (Merluccius merluccius) nelle GSA 8, 9, 10 e 11

Pescherecci interessati

Pescherecci con palangari demersali ≥ 18 m e < 24 m

Data di chiusura

27 ottobre 2023


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2615/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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