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Document 32023R2537

Regolamento delegato (UE) 2023/2537 della Commissione, del 15 settembre 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione

C/2023/6043

GU L, 2023/2537, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2537/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2537/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2537

20.11.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2537 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2023

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l’innovazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 8, diciannovesimo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la direttiva 2003/87/CE ampliando la gamma di progetti che il fondo per l’innovazione può sostenere, specificando le modalità di valutazione dei progetti che chiedono il sostegno del fondo per l’innovazione e rafforzando la governance del fondo stesso. La direttiva (UE) 2023/959 consente inoltre alla Commissione di concedere il sostegno del fondo per l’innovazione mediante procedure di gara competitive.

(2)

La comunicazione della Commissione del 1 o febbraio 2023«Un piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette» (3) indica che nell’autunno 2023 sarà indetta una prima procedura di gara competitiva per sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile nell’ambito del fondo per l’innovazione, obiettivo ribadito dalla comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 sulla Banca europea dell’idrogeno (4).

(3)

Alla luce della modifica della direttiva 2003/87/CE e degli obiettivi esposti nelle suddette comunicazioni, è necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione (5).

(4)

Il capo II del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione stabilisce le norme per la concessione di sovvenzioni nell’ambito del fondo per l’innovazione. Da quando è stato pubblicato il primo invito a presentare proposte, il 3 luglio 2020, tali norme si sono nel complesso dimostrate efficaci. Esse dovrebbero tuttavia essere modificate per garantirne l’allineamento alle nuove prescrizioni della direttiva 2003/87/CE modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 e per migliorare l’efficienza e l’efficacia della procedura di concessione delle sovvenzioni sulla base dell’esperienza acquisita negli ultimi anni.

(5)

La partecipazione agli inviti a presentare progetti su piccola scala è stata scarsa, in particolare perché tali progetti accedono più facilmente ai finanziamenti a livello nazionale, mentre gli inviti a presentare progetti su larga scala hanno registrato un’adesione superiore alle disponibilità. È pertanto opportuno modificare la definizione di progetti su piccola scala per includervi i progetti con una spesa complessiva in conto capitale non superiore a 20 000 000 EUR e introdurre una nuova categoria di progetti su media scala, così da risolvere le questioni legate tanto alla scarsità quanto all’eccesso di adesioni, consentire la selezione di progetti che rientrano nella stessa fascia di dimensioni e sostenere in tal modo i progetti di qualità più elevata a livello dell’UE, di tutte le dimensioni.

(6)

A norma della direttiva 2003/87/CE le sovvenzioni che non sono concesse mediante una procedura di gara competitiva sono limitate al 60 % dei costi pertinenti del progetto. Nel calcolo dei costi pertinenti è opportuno distinguere tra le entrate economiche e i benefici operativi del progetto al fine di determinare il corretto valore dei costi pertinenti che possono essere finanziati. Dovrebbe inoltre essere possibile disporre, nella decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, che i costi pertinenti siano calcolati confrontando i costi stimati del progetto con uno scenario controfattuale di produzione convenzionale, in funzione della natura dell’invito e dell’esperienza passata.

(7)

Per evitare la sovracompensazione dei progetti su piccola scala con entrate economiche significative, i costi pertinenti non dovrebbero più essere calcolati come spesa complessiva in conto capitale. È opportuno che a tutti i progetti si applichi lo stesso metodo di calcolo dei costi pertinenti, garantendo un trattamento equo e paritario dei richiedenti, anche alla luce dell’aumento del massimale di spesa complessiva in conto capitale per i progetti su piccola scala. Il metodo di calcolo dovrebbe inoltre adattarsi meglio alle specificità dei progetti che si basano su un livello elevato di consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto i costi operativi di tali progetti saranno presi in considerazione nel calcolo dei costi pertinenti.

(8)

Alcuni progetti innovativi possono avere un impatto positivo sul clima che va oltre la semplice riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. È questo il caso, ad esempio, dei progetti che riducono le emissioni di particolato carbonioso nel settore marittimo, che rappresentano il 75 % degli impatti climatici del trasporto marittimo in termini di emissioni diverse dal biossido di carbonio, come anche dei progetti nel settore dell’aviazione che riducono l’impatto climatico dei gas non a effetto serra, che è da due a quattro volte superiore rispetto all’impatto del biossido di carbonio. È pertanto opportuno modificare il criterio relativo al potenziale di riduzione dei gas a effetto serra in modo da includere nei criteri di valutazione dei progetti benefici climatici più ampi oltre alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(9)

È opportuno ampliare anche il criterio relativo al potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità al fine di tenere conto del potenziale di un progetto proposto di affrontare molteplici impatti ambientali, nonché del suo contributo agli obiettivi dell’UE in materia di inquinamento zero e di circolarità.

(10)

È opportuno modificare il criterio dell’efficienza a livello dei costi per indicare in che modo il calcolo tiene conto di eventuali altre fonti di sostegno pubblico.

(11)

I progetti nel settore marittimo che prevedono l’uso di energie rinnovabili o lo stoccaggio di energia sono già sostenuti dal fondo per l’innovazione in vista dell’inclusione delle emissioni marittime nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE («EU ETS») a partire dal 2024. Entro il 2030 20 milioni di quote di emissioni dovrebbero essere destinati a sostenere la decarbonizzazione del settore marittimo. Un’attenzione particolare nell’ambito del fondo per l’innovazione dovrebbe inoltre essere riservata ai progetti nei settori interessati dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

(12)

Alla luce dei nuovi tipi di progetti e settori ammissibili nell’ambito del fondo per l’innovazione, la Commissione può pubblicare inviti o temi specifici per determinati settori. Nel contesto di tali inviti o temi settoriali possono essere applicati criteri o requisiti di assegnazione aggiuntivi per valutare il potenziale contributo dei progetti proposti agli obiettivi e alle priorità del Green Deal europeo. Tra questi si annovera il potenziale del progetto di contribuire all’accesso dell’UE a una fornitura sicura e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, necessarie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell’UE e contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità.

(13)

Data la natura tecnica e la varietà dei progetti che fanno chiedono il sostegno del fondo per l’innovazione, è opportuno che il comitato di valutazione sia composto da esperti esterni indipendenti in possesso delle competenze necessarie per valutare le domande nel miglior modo possibile. L’inclusione di esperti esterni indipendenti consente di adattare le competenze ai tipi di progetti o settori interessati da un invito a presentare progetti e di trattare adeguatamente un numero ingente di domande. Gli articoli 12 e 12 bis dovrebbero essere modificati per specificare che le domande possono essere valutate da un comitato composto in tutto o in parte da esperti esterni indipendenti.

(14)

In considerazione del numero limitato di progetti attualmente ammissibili all’assistenza allo sviluppo del progetto e al fine di ampliare la portata di tale assistenza, dovrebbe essere possibile presentare domanda di assistenza allo sviluppo per tutti i progetti che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo per l’innovazione, indipendentemente dal fatto che per questi progetti sia stata precedentemente richiesta una sovvenzione a titolo del fondo per l’innovazione. Tuttavia, in un’ottica di efficacia, dovrebbero ottenere assistenza allo sviluppo solo i progetti che dimostrano un livello sufficiente di innovazione e che presentano un potenziale di riduzione significativa degli impatti climatici e vasta applicazione. I criteri di ammissibilità e di assegnazione dovrebbero essere coerenti con le prescrizioni della direttiva 2003/87/CE modificata. Al fine di mantenere le sinergie tra la procedura di concessione delle sovvenzioni e il meccanismo di assistenza allo sviluppo del progetto, dovrebbe essere possibile decidere se le domande dei richiedenti che partecipano a un invito a presentare proposte e soddisfano i criteri relativi all’efficacia della riduzione delle emissioni e all’innovazione possano, se i richiedenti lo desiderano, essere automaticamente prese in considerazione per l’assistenza allo sviluppo del progetto. Per rispecchiare la separazione dell’assistenza allo sviluppo del progetto dalla procedura di concessione delle sovvenzioni, è opportuno modificare le disposizioni relative alla procedura di selezione.

(15)

La direttiva 2003/87/CE modificata prevede che il fondo per l’innovazione possa concedere sostegno mediante procedure di gara competitive per la produzione di prodotti a basse o zero emissioni di carbonio, tra cui prodotti che possono essere utilizzati per ridurre le emissioni di un’attività. È pertanto opportuno definire le norme di base che disciplinano la concessione del sostegno mediante gara competitiva. Le procedure di gara competitive dovrebbero contribuire in particolare al nuovo obiettivo del fondo per l’innovazione di favorire l’applicazione su larga scala di tecniche, processi e tecnologie innovativi, in vista di una loro ampia diffusione in tutta l’UE.

(16)

Come si evince dal piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette e dalla comunicazione sulla Banca europea dell’idrogeno, il sostegno concesso attraverso le prime procedure di gara competitive dovrebbe assumere la forma di premi fissi. I richiedenti che propongono il prezzo più basso dovrebbero essere selezionati per un contratto a premio fisso, che prevede un importo fisso di sostegno per ciascuna unità di produzione. L’ammontare di ciascun premio fisso dovrebbe essere pari al prezzo offerto dai richiedenti. I premi fissi dovrebbero essere considerati sovvenzioni ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»).

(17)

La Commissione dovrebbe progettare ogni procedura di gara competitiva attenendosi ai principi di apertura, chiarezza, trasparenza e non discriminazione e nell’intento di ridurre al minimo il rischio di offerte speculative. Ciascuna procedura di gara competitiva dovrebbe essere impostata in modo da includere i principali parametri economici che influenzano direttamente la struttura degli incentivi e il comportamento di offerta dei promotori di potenziali progetti, e dovrebbe essere resa pubblica con sufficiente anticipo rispetto alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte, così da consentire una concorrenza effettiva. Gli adeguamenti ex post in esito alle procedure di gara, ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento, dovrebbero essere evitati.

(18)

Al fine di garantire una concorrenza sufficiente ed effettiva tra i richiedenti, la procedura di gara competitiva dovrebbe prevedere un bilancio o un volume massimo che funga da vincolo imprescindibile, di modo che sia prevedibile che non sarà concesso sostegno a tutti coloro che ne fanno richiesta. In caso di scarsa adesione a una procedura di gara competitiva, l’impostazione delle successive dovrebbe essere adattata per garantire una concorrenza effettiva.

(19)

Ogni procedura di gara competitiva (compresi la definizione e i requisiti del prodotto a basse o zero emissioni di carbonio per il quale può essere concesso il sostegno) dovrebbe essere impostata in modo tale che siano selezionati solo i progetti che hanno il potenziale di ridurre le emissioni in diversi settori e di contribuire al raggiungimento dei traguardi climatici ed energetici dell’UE e dei suoi obiettivi in materia di inquinamento zero e circolarità. Il prodotto messo all’asta dovrebbe poter essere applicato in modo diffuso e consentire di ridurre i costi della transizione verso un’economia climaticamente neutra nei settori interessati. Inoltre dovrebbe essere data la priorità ai prodotti potenzialmente in grado di affrontare molteplici impatti ambientali.

(20)

Per ciascuna procedura di gara competitiva, la Commissione dovrebbe definire chiaramente i requisiti di qualificazione da soddisfare affinché una proposta possa rientrare nella classifica. I requisiti di qualificazione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per garantire l’efficacia della procedura di gara competitiva e il completamento del progetto proposto, conformemente agli obiettivi dell’invito a presentare proposte e nel rispetto del diritto dell’UE.

(21)

Le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione devono essere classificate in base al prezzo offerto, dal più basso al più alto. In casi eccezionali dovrebbe essere possibile utilizzare criteri aggiuntivi per classificare le proposte, a condizione che il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, rappresenti almeno il 70 % della ponderazione dei criteri di classificazione.

(22)

È possibile che i progetti che prevedono la produzione di prodotti a basse o zero emissioni di carbonio siano già sostenuti, in varia misura, in diversi Stati membri. Al fine di assicurare parità di condizioni tra i richiedenti e garantire che siano selezionati i progetti più efficienti in termini di costi, dovrebbe essere possibile limitare la possibilità di partecipare a una procedura di gara competitiva per i progetti che già ricevono sostegno pubblico per la produzione di prodotti a basse o zero emissioni di carbonio. Tale limitazione dovrebbe essere chiaramente indicata nella decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte.

(23)

Possono essere richieste cauzioni per evitare offerte speculative e garantire la veracità e l’elevata qualità delle proposte, nonché per facilitare la valutazione delle proposte attraverso controlli più snelli sulla maturità dei progetti. Le cauzioni dovrebbero assumere la forma di depositi in contanti, garanzie bancarie, garanzie di un’impresa madre o altre forme di garanzia comunemente usate.

(24)

Al fine di rendere operative le «aste come servizio» (la piattaforma d’asta dell’UE di cui alla comunicazione sulla Banca europea dell’idrogeno), l’organo esecutivo incaricato di classificare le proposte potrebbe essere chiamato a classificare le proposte il cui prezzo offerto è superiore al prezzo di aggiudicazione, in modo che gli Stati membri possano sostenere tali progetti nel contesto dell’asta come servizio.

(25)

Conformemente alla direttiva 2003/87/CE, la Commissione fornisce assistenza tecnica agli Stati membri che ne fanno richiesta e che presentano un basso livello di partecipazione effettiva ai progetti finanziati nel quadro del fondo per l’innovazione. L’assistenza tecnica dovrebbe aumentare le capacità dello Stato membro richiedente di sostenere gli sforzi profusi dai promotori di progetti nel proprio territorio per presentare domanda di finanziamento a titolo del fondo per l’innovazione, così da migliorare l’estensione geografica effettiva della partecipazione a detto fondo e aumentare la qualità complessiva dei progetti presentati. A norma dell’articolo 110 del regolamento finanziario, la Commissione determina l’importo disponibile per l’assistenza tecnica agli Stati membri e l’elenco degli Stati membri ammissibili a riceverla. Gli Stati membri ammissibili all’assistenza tecnica dovrebbero essere quelli con il rapporto più basso tra sostegno del fondo per l’innovazione ricevuto da progetti sul proprio territorio (in termini sia di numero che di importo monetario) e quota di emissioni verificate nell’EU ETS durante il periodo 2013-2020. L’elenco degli Stati membri ammissibili dovrebbe essere aggiornato almeno una volta ogni due anni.

(26)

Conformemente alla direttiva 2003/87/CE, la Commissione deve cercare di creare sinergie tra il fondo per l’innovazione e il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e, se del caso, tra il fondo per l’innovazione e altri programmi dell’UE. È pertanto opportuno imporre all’organo esecutivo di promuovere sinergie tra il fondo per l’innovazione e gli altri programmi di finanziamento dell’UE che esso gestisce.

(27)

Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti a titolo del fondo per l’innovazione, i promotori dei progetti dovrebbero promuovere i loro progetti e i relativi risultati e impatti e indicare chiaramente l’origine del sostegno ricevuto utilizzando gli elementi promozionali concordati con l’organo esecutivo.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/856,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/856

Il regolamento delegato (UE) 2019/856 è così modificato:

(1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

“progetto su piccola scala”: progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 20 000 000 EUR;»;

b)

sono aggiunti i punti da 4) a 10) seguenti:

«4)

“progetto su media scala”: progetto la cui spesa complessiva in conto capitale è superiore a 20 000 000 EUR ma non supera 100 000 000 EUR;

5)

“decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte”: la decisione di finanziamento mediante la quale la Commissione permette il finanziamento di un invito a presentare proposte a norma dell’articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (“regolamento finanziario”);

6)

“procedura di gara competitiva”: procedura in cui i produttori di prodotti a basse o zero emissioni di carbonio che hanno presentato domanda di sostegno del fondo per l’innovazione sono selezionati sulla base dell’offerta più competitiva, conformemente all’articolo 13 quinquies;

7)

“requisito di qualificazione”: condizione che l’offerente deve soddisfare nell’ambito di una procedura di gara competitiva affinché la sua offerta possa rientrare nella classifica;

8)

“criterio di classificazione”: criterio utilizzato nelle procedure di gara competitive per classificare le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione. Il criterio di classificazione è sempre il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, ma può essere eccezionalmente integrato da altri criteri di classificazione;

9)

“impostazione della procedura di gara competitiva”: la descrizione dei principali parametri economici di una procedura di gara competitiva che influenzano direttamente la struttura degli incentivi e il comportamento di offerta dei promotori dei progetti;

10)

“prezzo di aggiudicazione”: il prezzo dell’offerta marginale che soddisfa i requisiti di qualificazione applicabili in una procedura di gara competitiva.»;

(*1)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)."

(2)

nell’articolo 3 è inserita la lettera a bis) seguente:

«a bis)

sostenere progetti sufficientemente maturi, che presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e mirino all’applicazione su larga scala di tecnologie, processi o prodotti innovativi per giungere alla loro ampia diffusione commerciale in tutta l’UE;»;

(3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

«Il sostegno fornito dal fondo per l’innovazione può assumere le seguenti forme:»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ove necessario per raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altra forma di finanziamento prevista dal regolamento finanziario, in particolare premi e appalti.»;

(4)

il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

 

«Disposizioni specifiche applicabili alle sovvenzioni non concesse sulla base dei capi II bis, II ter o II quater »;

(5)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Costi pertinenti

Ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, sedicesimo comma, quinta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti sono i costi supplementari netti sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell’applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra.

I costi supplementari netti sono calcolati come differenza tra i) la miglior stima dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e delle entrate economiche e dei benefici operativi, e ii) la miglior stima dei costi economici e delle entrate economiche e dei benefici operativi di un progetto che utilizza una tecnologia convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di un prodotto finale analogo.

La Commissione può altresì decidere che i costi pertinenti siano i costi supplementari netti, calcolati come differenza tra la miglior stima i) dei costi economici (a copertura dell’investimento e dell’esercizio) e ii) delle entrate economiche e dei benefici operativi.»

;

(6)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le sovvenzioni sono erogate al raggiungimento di tappe principali prestabilite.»

;

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Fino al 40 % dell’importo totale della sovvenzione a favore di un determinato progetto è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3.

5.   Il resto dell’importo totale della sovvenzione è erogato dopo la chiusura finanziaria. La somma può essere erogata parzialmente prima dell’entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l’entrata in esercizio.»

;

c)

il paragrafo 6 è soppresso;

(7)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda di sovvenzione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.»

;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

1)

la lettera b) è soppressa;

2)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

una descrizione della procedura di presentazione delle domande, che specifichi se si applica una procedura in una o in due fasi e precisi le informazioni e la documentazione da presentare insieme alla domanda;»;

3)

le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

se la Commissione riserva ai progetti su piccola scala o su media scala una parte dell’importo totale del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’invito, l’ammontare di tale parte;

h)

l’indicazione dell’eventuale applicazione di criteri di assegnazione aggiuntivi a norma dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3.»;

(8)

all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Se utilizzata, la procedura di presentazione delle domande in due fasi consiste nelle seguenti fasi consecutive:

a)

la manifestazione di interesse;

b)

la domanda completa.

Durante la fase di manifestazione di interesse il promotore del progetto presenta una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nell’invito a presentare proposte. Tale descrizione comprende una descrizione dell’efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto, come previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Durante la fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto presenta una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compresi i piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione.

3.   Qualora si applichi la procedura di domanda in una fase, il promotore del progetto presenta una domanda completa come descritto al paragrafo 2, terzo comma.»

;

(9)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Criteri di assegnazione»;

b)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le sovvenzioni sono concesse sulla base dei seguenti criteri:

a)

l’efficacia dei progetti proposti in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riduzione dell’impatto climatico complessivo, se del caso con l’ausilio dei parametri di riferimento di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE;

b)

il livello di innovazione dei progetti proposti rispetto allo stato dell’arte;

c)

la maturità dei progetti in termini di pianificazione, il modello di business, la struttura finanziaria e giuridica e la possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione;

d)

il potenziale tecnico e di mercato dei progetti proposti in termini di vasta applicazione o riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi, nonché il potenziale dei progetti proposti di affrontare molteplici impatti ambientali e il loro contributo agli obiettivi dell’UE in materia di inquinamento zero e di circolarità;

e)

l’efficienza in termini di importo richiesto della sovvenzione a titolo del fondo per l’innovazione, più qualsiasi altro sostegno pubblico facente parte del modello finanziario del progetto, diviso per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare nei primi 10 anni di funzionamento.

2.   Ai fini della concessione di sovvenzioni ai progetti selezionati, possono essere inclusi nell’invito a presentare proposte criteri di assegnazione aggiuntivi volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l’innovazione.»

;

c)

è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Qualora la Commissione pubblichi un invito settoriale a presentare proposte o preveda un tema settoriale nel quadro di un invito a presentare proposte, la documentazione dell’invito può includere criteri o requisiti di assegnazione aggiunti per valutare il potenziale contributo dei progetti proposti agli obiettivi e alle priorità del Green Deal europeo. Tali criteri o requisiti di assegnazione aggiuntivi possono riguardare il potenziale contributo dei progetti proposti all’accesso dell’UE a una fornitura sicura e sostenibile di tecnologie a zero emissioni nette, necessarie per salvaguardare la resilienza del sistema energetico dell’UE e contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità.»

;

(10)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

(non riguarda la versione italiana)

b)

i paragrafi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Sulla base delle domande pervenute durante la fase di manifestazione di interesse, l’organo esecutivo valuta l’ammissibilità di ciascun progetto proposto a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L’organo esecutivo seleziona quindi i progetti ammissibili secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.   Sulla base delle domande pervenute durante la fase di manifestazione di interesse, l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di assegnazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e invita i relativi promotori a presentare una domanda completa.

3.   Sulla base della domanda completa pervenuta a norma del paragrafo 2 l’organo esecutivo procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di assegnazione di cui all’articolo 11. Le domande sono valutate da un comitato di valutazione, che può essere composto in tutto o in parte da esperti esterni indipendenti. Al termine della valutazione l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti preselezionati.

4.   L’elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 è trasmesso alla Commissione e comprende almeno quanto segue:

a)

una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e assegnazione;

b)

dettagli della valutazione e classificazione dei progetti;

c)

i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all’articolo 5, in euro;

d)

l’importo della sovvenzione richiesta, in euro;

e)

la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate.

5.   Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno da fornire ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.»

;

c)

è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6.   L’organo esecutivo fornisce alla Commissione le domande che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma che non sono state preselezionate. Previo accordo dei richiedenti, la Commissione può trasferire tali domande all’ente incaricato di assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell’articolo 13.»

;

(11)

l’articolo 12 bis è così modificato:

a)

(non riguarda la versione italiana)

b)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Sulla base delle domande pervenute, l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di assegnazione di cui all’articolo 11 e procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di assegnazione indicati in tale articolo. Le domande sono valutate da un comitato di valutazione, che può essere composto in tutto o in parte da esperti esterni indipendenti. Al termine della valutazione l’organo esecutivo redige un elenco dei progetti preselezionati.

3.   L’organo esecutivo fornisce alla Commissione le domande che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non sono state preselezionate. Previo accordo dei richiedenti, la Commissione può trasferire tali domande all’ente incaricato di assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell’articolo 13.

4.   L’elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 2 è comunicato alla Commissione e comprende almeno quanto segue:

a)

una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e assegnazione;

b)

dettagli della valutazione e classificazione dei progetti;

c)

i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all’articolo 5, in euro;

d)

l’importo della sovvenzione richiesta, in euro;

e)

la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate.»

;

(12)

dopo l’articolo 12 ter è inserito il titolo di capo seguente:

«CAPO II bis

Assistenza allo sviluppo del progetto »;

(13)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Assistenza allo sviluppo del progetto

1.   La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), stabilisce l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’assistenza allo sviluppo del progetto.

2.   La Commissione può assegnare l’assistenza allo sviluppo del progetto sotto forma di assistenza tecnica a qualsiasi progetto che rientri nell’ambito di applicazione del fondo per l’innovazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, primo e sesto comma, della direttiva 2003/87/CE.

3.   Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:

a)

miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell’architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto;

b)

valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici;

c)

consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto;

d)

sviluppo delle capacità del promotore del progetto.

4.   Se l’assistenza allo sviluppo del progetto è attuata in regime di gestione indiretta, l’ente esecutivo procede alla selezione e decide di attribuire l’assistenza allo sviluppo del progetto previa consultazione della Commissione. I criteri di assegnazione tengono conto del livello di innovazione rispetto allo stato dell’arte, del potenziale di ridurre in modo significativo gli impatti climatici e di sostenere una vasta applicazione, della maturità nonché dell’equilibrio geografico e settoriale nel portafoglio di progetti finanziati.»

;

(14)

è inserito il capo II ter seguente:

«CAPO II ter

Disposizioni specifiche applicabili alle procedure di gara competitive

Articolo 13 bis

Impostazione e principi della procedura di gara competitiva

1.   La Commissione definisce l’impostazione della procedura di gara competitiva conformemente ai principi di apertura, chiarezza, trasparenza e non discriminazione.

2.   Le procedure di gara competitive sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di offerte speculative.

3.   Tutte le procedure di gara competitive hanno un bilancio o un volume massimo che funge da vincolo imprescindibile. Le procedure di gara competitive che registrano una scarsa adesione sono adattate per ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure successive.

4.   Per consentire una concorrenza effettiva, l’impostazione della procedura di gara competitiva è resa pubblica con sufficiente anticipo rispetto alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte.

Articolo 13 ter

Inviti a presentare proposte

1.   I promotori dei progetti sono invitati a partecipare a una procedura di gara competitiva tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.

2.   Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.

3.   La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell’invito a presentare proposte indica chiaramente quanto segue:

a)

gli obiettivi strategici perseguiti dall’invito;

b)

la definizione esatta e i requisiti del prodotto a basse o zero emissioni di carbonio per il quale può essere concesso un sostegno;

c)

il bilancio fornito dal fondo per l’innovazione;

d)

l’eventuale applicazione di un prezzo offerto massimo o di un volume massimo per offerta;

e)

eventuali restrizioni al cumulo o alla combinazione del sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva con misure di sostegno nazionali o dell’UE;

f)

l’eventuale applicazione di criteri diversi dal prezzo offerto per classificare le proposte;

g)

la durata massima del sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva;

h)

una descrizione delle procedure di presentazione delle domande e di selezione.

Articolo 13 quater

Requisiti di qualificazione

1.   Solo le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione sono prese in considerazione per la procedura di classificazione di cui all’articolo 13 quinquies.

2.   I requisiti di qualificazione mirano a garantire che i promotori dei progetti che partecipano alla procedura di gara competitiva siano in grado di completare il progetto proposto conformemente all’impostazione della procedura di gara competitiva, ai termini dell’invito a presentare proposte e agli obiettivi di cui all’articolo 3, nonché nel rispetto del diritto dell’UE.

3.   I requisiti di qualificazione si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della procedura di gara competitiva e per garantire il massimo livello di concorrenza e la qualità delle proposte presentate.

4.   I requisiti di qualificazione possono essere criteri di ammissibilità, selezione e aggiudicazione ai sensi del regolamento finanziario.

Articolo 13 quinquies

Procedura di classificazione

1.   Le proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione sono classificate in base al prezzo offerto, dal più basso al più alto, a meno che non si applichino criteri aggiuntivi a norma del paragrafo 2.

2.   La Commissione può decidere, in via eccezionale, di utilizzare criteri aggiuntivi per la classificazione delle proposte, a condizione che il prezzo offerto, messo in relazione diretta con il prodotto o l’obiettivo oggetto della procedura di gara competitiva, rappresenti almeno il 70 % della ponderazione dei criteri di classificazione. Il ricorso a criteri aggiuntivi è chiaramente indicato nell’invito a presentare proposte ed è giustificato dalla natura del prodotto messo all’asta e dagli obiettivi dell’invito.

3.   L’organo esecutivo redige l’elenco delle proposte preselezionate e lo comunica alla Commissione. L’elenco contiene:

a)

una conferma della conformità ai requisiti di qualificazione;

b)

i dettagli della classificazione;

c)

l’importo del sostegno richiesto;

d)

il volume previsto del prodotto messo all’asta.

4.   Su richiesta della Commissione, l’organo esecutivo trasmette anche la classifica delle proposte che soddisfano i requisiti di qualificazione ma il cui prezzo è superiore al prezzo di aggiudicazione.

5.   Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 3, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno da fornire alle proposte selezionate e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.

Articolo 13 sexies

Cumulo

1.   Per ciascuna procedura di gara competitiva, la Commissione può decidere di limitare la possibilità per un promotore di progetto di cumulare il sostegno concesso sulla base della procedura di gara competitiva con i finanziamenti dell’UE o con il sostegno pubblico nazionale.

2.   Eventuali restrizioni a norma del paragrafo 1 si limitano a quanto necessario per garantire condizioni di parità e conseguire gli obiettivi della procedura di gara competitiva.

3.   La portata e la motivazione delle restrizioni di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite nel progetto di decisione presentato agli Stati membri a norma dell’articolo 13 ter, paragrafo 2, nonché nella pubblicazione degli elementi d’impostazione della procedura di gara competitiva di cui all’articolo 13 bis, paragrafo 4.

Articolo 13 septies

Cauzioni

1.   La Commissione può richiedere cauzioni, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8 bis, della direttiva 2003/87/CE, sotto forma di garanzia finanziaria, al fine di attenuare il rischio di offerte speculative o di incentivare i promotori dei progetti a completare il progetto proposto entro i termini e conformemente alla loro proposta.

2.   Le cauzioni trattenute spettano al fondo per l’innovazione come entrata con destinazione specifica esterna a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.»

;

(15)

è inserito il capo II quater seguente:

«CAPO II quater

Disposizioni specifiche applicabili all’assistenza tecnica fornita agli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva

Articolo 13 octies

Assistenza tecnica fornita agli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva

1.   Gli Stati membri con il rapporto più basso tra sostegno del fondo per l’innovazione ricevuto dai progetti sul proprio territorio e quota di emissioni verificate nell’EU ETS durante il periodo 2013-2020 possono essere ammissibili all’assistenza tecnica fornita dalla Commissione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 8, quattordicesimo comma, della direttiva 2003/87/CE.

2.   L’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione disponibile per l’assistenza tecnica e l’elenco degli Stati membri ammissibili a tale assistenza sono stabiliti dalla Commissione dopo aver consultato Stati membri conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera d). L’elenco degli Stati membri ammissibili è successivamente aggiornato almeno una volta ogni due anni.»

;

(16)

il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

«Disposizioni specifiche applicabili ad altre forme di sostegno del fondo per l’innovazione»;

(17)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

il primo comma è così modificato:

1)

la prima frase della parte introduttiva è sostituita da quanto segue:

 

«L’organo esecutivo designato a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, per dare attuazione al fondo per l’innovazione a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, può essere incaricato della gestione generale degli inviti a presentare proposte, dell’erogazione del sostegno del fondo per l’innovazione e del monitoraggio dell’attuazione dei progetti selezionati.»;

2)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

organizzazione della procedura di selezione, comprese la valutazione e la classificazione delle proposte;»;

3)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

azioni di informazione, comunicazione e promozione, compresa la produzione di materiali promozionali;»;

4)

è inserita la lettera o bis) seguente:

«o bis)

promozione di sinergie tra il fondo per l’innovazione e altri programmi di finanziamento dell’UE (compreso Orizzonte Europa);»;

b)

sono aggiunti i commi seguenti:

 

«Dopo la chiusura di ciascun invito a presentare proposte organizzato a norma degli articoli 9 e 10, l’organo esecutivo condivide con gli Stati membri informazioni sui richiedenti, sui loro progetti, sui loro dati di contatto, sull’importo della sovvenzione richiesta, sul potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra e sulle date previste di chiusura finanziaria e di entrata in esercizio.

 

Dopo la chiusura di ciascun invito a presentare proposte organizzato a norma dell’articolo 13 ter, l’organo esecutivo condivide con gli Stati membri informazioni sui promotori dei progetti, sui loro progetti, sui loro dati di contatto, sull’importo del sostegno del fondo per l’innovazione richiesto e, se del caso, sulle date previste di chiusura finanziaria e di entrata in esercizio.

 

La condivisione delle informazioni di cui al secondo e terzo comma è soggetta al consenso dei promotori dei progetti e alla normativa dell’UE.»;

(18)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ove gli importi erogati siano recuperati a norma degli articoli 7 e 8, gli importi recuperati costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21 del regolamento finanziario e sono destinati a finanziare le operazioni del fondo per l’innovazione.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per tutti i compiti di attuazione svolti dalla Commissione, anche tramite un’agenzia esecutiva, le entrate del fondo per l’innovazione costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario. Le entrate del fondo per l’innovazione coprono tutti i costi amministrativi e di gestione connessi alla sua attuazione. La Commissione può impiegare al massimo il 5 % della dotazione del fondo per l’innovazione per coprire i suoi costi di gestione.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Il progetto che ha beneficiato del sostegno del fondo per l’innovazione può ricevere contributi anche da un altro programma dell’UE, ivi compresi i fondi in gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi e non siano state introdotte restrizioni a norma dell’articolo 13 sexies, paragrafo 1. Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili del progetto e il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’UE è calcolato su base proporzionale.»

;

(19)

all’articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, le entrate residue del fondo per l’innovazione al termine del periodo di ammissibilità dei progetti finanziati sono utilizzate per finanziare nuovi progetti che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 8, di tale direttiva fino a che tutte le entrate sono state spese per obiettivi del fondo per l’innovazione.»

;

(20)

all’articolo 21, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’elenco delle proposte preselezionate, compreso l’elenco di riserva, redatto conformemente agli articoli 12, 12 bis e 13 quinquies;

b)

i progetti di decisione della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 13 ter, all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 15, paragrafo 1;

c)

l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione da rendere disponibile per l’assistenza allo sviluppo del progetto conformemente all’articolo 13;»;

b)

è aggiunta la lettera d) seguente:

«d)

l’importo massimo del sostegno del fondo per l’innovazione da rendere disponibile per l’assistenza tecnica e l’elenco degli Stati membri con un basso livello di partecipazione effettiva, conformemente all’articolo 13 octies.»;

(21)

all’articolo 23, i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

(22)

all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nel 2025, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del funzionamento del fondo per l’innovazione. La valutazione si incentra, tra l’altro, sulle sinergie tra il fondo per l’innovazione e gli altri programmi pertinenti dell’UE, in particolare il programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE (comprendente Orizzonte Europa e Orizzonte 2020), nonché sulla procedura di erogazione del sostegno del fondo per l’innovazione.»

;

(23)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I promotori dei progetti promuovono in modo proattivo e sistematico i progetti sostenuti a norma del presente regolamento e i relativi risultati e impatti mettendo a disposizione del pubblico le informazioni del caso attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili, compresi i propri siti web e account sui social media. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal fondo per l’innovazione. I promotori dei progetti designano un punto di contatto per la comunicazione sui progetti e informano l’organo esecutivo con largo anticipo prima di intraprendere specifiche attività di comunicazione o divulgazione riguardo ai progetti con un impatto mediatico potenzialmente rilevante.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’etichetta con la dicitura “(co)finanziato dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (Fondo per l’innovazione)”, il logo dell’Unione e altri elementi promozionali obbligatori sono utilizzati per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze e compaiono su bacheche collocate in punti strategici visibili al pubblico, conformemente alle clausole contrattuali associate al sostegno del fondo per l’innovazione.»

;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I promotori dei progetti forniscono, nei piani di condivisione delle conoscenze, comunicazione e divulgazione, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2. Essi controllano e, se del caso, riesaminano periodicamente la loro attuazione.»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un piano industriale del Green Deal per l’era a zero emissioni nette» [COM(2023) 62 final].

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Banca europea dell’idrogeno [COM(2023) 156 final].

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 6).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2537/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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