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Document 32023R2504
Council Implementing Regulation (EU) 2023/2504 of 9 November 2023 implementing Regulation (EU) 2016/44 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2504 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2504 del Consiglio, del 9 novembre 2023, che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/12064/2023/INIT
GU L, 2023/2504, 10.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2504/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2504 |
10.11.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2504 DEL CONSIGLIO
del 9 novembre 2023
che attua il regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44. |
(2) |
A seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-413/21 P (2), risulta opportuno sopprimere la voce relativa a una persona inserita in elenco. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/44, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Brussels, 9 novembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(1) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
(2) Sentenza della Corte di giustizia del 20 aprile 2023, Consiglio dell’Unione europea contro Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi, causa C-413/21 P.
ALLEGATO
Nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 (Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, parte A (Persone), è soppressa la voce seguente:
«9. |
Nome: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:1o gennaio 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (Passaporto n.: passaporto libico: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) passaporto omanita 03824970, rilasciato il 4 maggio 2014, a Muscat, Oman (Data di scadenza: 3 maggio 2024 b) passaporto libico 428720 c) B/011641 Numero di identificazione nazionale: 98606612 Indirizzo: Sultanato dell’Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell’Oman) Data di inserimento nell’elenco: 26 febbraio 2011 (modificato l’11 novembre 2016, 26 settembre 2014, 21 marzo 2013, 2 aprile 2012, 25 febbraio 2020) Altre informazioni: Inserito nell’elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Link all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2504/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)