EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023D2470
Commission Implementing Decision (EU) 2023/2470 of 31 October 2023 concerning certain interim emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Greece (notified under document C(2023) 7533)
Decisione di esecuzione (EU) 2023/2470 della Commissione, del 31 ottobre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2023) 7533]
Decisione di esecuzione (EU) 2023/2470 della Commissione, del 31 ottobre 2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia [notificata con il numero C(2023) 7533]
C/2023/7533
GU L, 2023/2470, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2470/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2023; abrogato da 32023D2725
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2470 |
3.11.2023 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (EU) 2023/2470 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2023
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Grecia
[notificata con il numero C(2023) 7533]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in ovini o caprini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti di ovini o caprini. |
(3) |
Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme da applicare per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
(4) |
La Grecia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito all'insorgere di un focolaio di detta malattia negli ovini e nei caprini sull'isola di Lesbo, confermato il 24 ottobre 2023, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza, nella quale si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, come pure un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, nella quale si applicano parimenti determinate misure di controllo per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. |
(5) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza come pure l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia. |
(6) |
Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza e quale ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
(7) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. |
(8) |
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia siano istituite immediatamente e inserite nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone. |
(9) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Grecia provvede affinché:
a) |
sia immediatamente istituita dall'autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente le zone di protezione e di sorveglianza e un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, a norma dell'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; |
b) |
le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione; |
c) |
le misure in ciascuna zona di protezione, di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
1. I movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall'autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello, situato all'interno del territorio della Grecia, per la macellazione immediata.
3. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dall'ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 2:
a) |
soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; |
b) |
sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente; |
c) |
sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell'autorità competente; |
d) |
comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento; |
e) |
sono sigillati dall'autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall'autorità competente presso il macello di destinazione. |
4. Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall'autorità competente nelle 24 ore precedenti la data del trasporto.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 15 febbraio 2024.
Articolo 4
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2023
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
ALLEGATO
A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno al focolaio confermato
Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
Unità regionale di Lesbo GR-CAPRIPOX-2023-00001 |
Zona di protezione: Those parts of the regional unit of Lesvos, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.242555, Long. 25.87888 (2023/1) |
15.11.2023 |
Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Lesvos, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.242555, Long. 25.87888 (2023/1) |
24.11.2023 |
|
Zona di sorveglianza: Those parts of the regional unit of Lesvos, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 39.242555, Long. 25.87888 (2023/1) |
16.11.2023 – 24.11.2023 |
B. Ulteriore zona soggetta a restrizioni
Unità regionale |
Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
Unità regionale di Lesbo |
Un'ulteriore zona soggetta a restrizioni che comprende l'intero territorio dell'unità regionale di Lesbo. |
10.1.2024 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2470/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)