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Document 32023R2459

    Regolamento delegato (UE) 2023/2459 della Commissione, del 22 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2024-2027

    C/2023/5524

    GU L, 2023/2459, 6.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2459/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2459/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2023/2459

    6.11.2023

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2459 DELLA COMMISSIONE

    del 22 agosto 2023

    che integra il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2024-2027

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento specificando i dettagli dell’obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie del Mare del Nord a cui si applica tale obbligo ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), come previsto all’articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), dello stesso regolamento, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione (3) specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023, a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia («gruppo di Scheveningen») che hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mare del Nord. Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 è stato modificato nel 2021 (4) e nel 2022 (5).

    (3)

    Il 1o maggio 2023 il gruppo di Scheveningen, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, ha presentato alla Commissione una raccomandazione comune iniziale.

    (4)

    Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune iniziale durante la sessione plenaria dell’8-12 maggio 2023 (6).

    (5)

    Il 12 luglio 2023 il gruppo di Scheveningen ha presentato una versione aggiornata della raccomandazione comune.

    (6)

    Il gruppo di esperti per la pesca e l’acquacoltura ha esaminato la raccomandazione comune aggiornata il 28 luglio 2023 nel corso di una riunione alla quale il Parlamento europeo ha partecipato in qualità di osservatore.

    (7)

    A norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2018/973 la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune aggiornata alla luce della valutazione della raccomandazione comune iniziale effettuata dallo CSTEP per garantire che la raccomandazione comune aggiornata sia compatibile con le misure di conservazione pertinenti dell’Unione, compreso l’obbligo di sbarco.

    (8)

    La Commissione ha inoltre tenuto conto degli elementi seguenti: i) la prossima valutazione dovrebbe fornire maggiori informazioni sull’efficacia, l’efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell’obbligo di sbarco; e ii) il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha osservato (7) che l’attuale processo di valutazione delle raccomandazioni comuni è inefficiente, che è necessaria una nuova riflessione su come possa essere ulteriormente migliorato e che tale riflessione consentirebbe una discussione sulle questioni relative ai dati e sulla ricerca di nuovi modi per migliorare l’attuazione dell’obbligo di sbarco.

    (9)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di scampo effettuate con reti a strascico, di cui alcune munite di dispositivi di selettività, nella divisione 3a e nella sottozona 4 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM). Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che sebbene non fossero state presentate nuove informazioni a sostegno dell’esenzione, gli studi presentati sono stati condotti in modo affidabile (8). Per tale motivo e per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (10)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate con reti a strascico nella divisione CIEM 4c. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le prove fornite sono solide e corroborano l’esenzione richiesta (9). Per tale motivo e per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (11)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che la mortalità dei pesci rigettati è verosimilmente bassa, a fronte di catture effettive trascurabili (10). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (12)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare effettuate con reti, sciabiche danesi e reti a strascico aventi diverse specifiche di dimensioni di maglia nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che la mortalità dei pesci rigettati è verosimilmente bassa, a fronte di catture effettive trascurabili (11). Negli anni precedenti (12) lo CSTEP ha indicato che la capacità di sopravvivenza si è dimostrata elevata per le reti e le sciabiche danesi, mentre è più variabile per le diverse specifiche di dimensione delle maglie delle reti a strascico. Inoltre, in precedenti valutazioni, lo CSTEP ha osservato che la stagionalità e la durata dell’esposizione all’aria sono i principali fattori che influenzano i tassi di sopravvivenza della passera di mare. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 a condizione che le catture indesiderate siano rilasciate immediatamente.

    (13)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare (BT2) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella divisione CIEM 4 effettuate da pescherecci aventi diverse specifiche di potenza motrice e vari dispositivi di selettività specifici e dai pescherecci che attuano la tabella di marcia per le attività di pesca pienamente documentate. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che i tassi di rigetto sono elevati e i tassi di sopravvivenza sono variabili e più bassi nei segmenti che rappresentano le catture più elevate (13). Tuttavia, nelle attività di pesca interessate sono in corso lavori per migliorare la selettività e le probabilità di sopravvivenza. Per consentire la prosecuzione di tali lavori e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (14)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di rombo chiodato effettuate con sfogliare nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, considerati i livelli di rigetti e i tassi di sopravvivenza del rombo chiodato, l’impatto dell’esenzione è probabilmente minimo. Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (15)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di razze effettuate nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene la capacità di sopravvivenza sia variabile per attrezzo e per stagione, il livello di cooperazione tra gli Stati membri è degno di nota e l’esenzione è stata il catalizzatore di questo lavoro svolto sulla sopravvivenza. Inoltre, nella raccomandazione comune aggiornata gli Stati membri si sono impegnati a effettuare una meta-analisi della sopravvivenza al fine di valutare l’effetto complessivo dell’esenzione. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (16)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione prevede un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene non abbia potuto verificare se le condizioni durante gli esperimenti siano rappresentative delle condizioni sperimentate nell’ambito delle operazioni di pesca commerciale, le stime di sopravvivenza del 70 % per lo sgombro e l’aringa sono le migliori disponibili per la pesca con ciancioli (14). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (17)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le informazioni fornite sono limitate. Tuttavia, lo CSTEP ha indicato che i miglioramenti della selettività attraverso l’aumento delle dimensioni delle maglie invocati dagli Stati membri comporterebbero probabilmente perdite commerciali (15). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (18)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella sottozona CIEM 4 con sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish». Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha esaminato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che le informazioni erano limitate, ma ha indicato nella sua relazione che l’esenzione riguarda l’uso di una modifica dell’attrezzo che ha dimostrato di ridurre il livello delle catture indesiderate (16). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (19)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per la sogliola, l’eglefino, il merlano, il merluzzo bianco, il merluzzo carbonaro e il nasello nella pesca dello scampo effettuata da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm munite di dispositivi di selettività nella divisione CIEM 3a. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato i dati presentati nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che l’esenzione era fondata negli anni precedenti e collegata all’uso di attrezzi selettivi comprovati (17). Per tali motivi e per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (20)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, passera di mare, merluzzo carbonaro, aringa, busbana norvegese, argentina maggiore e melù nella pesca del gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che l’esenzione era fondata negli anni precedenti e collegata all’uso obbligatorio di attrezzi altamente selettivi (18). Per tali motivi e per i motivi esposti al presente considerando e ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (21)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti a strascico nella divisione CIEM 3a. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha indicato nella sua relazione che il miglioramento della selettività per il merlano in queste attività di pesca comporterebbe perdite sproporzionate di catture commercializzabili di altre specie (19). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (22)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti a strascico munite di SepNep nella pesca dello scampo nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene le nuove informazioni presentate a sostegno dell’esenzione fossero limitate, le precedenti valutazioni dello CSTEP rimanevano pertinenti in quanto è probabile che le catture indesiderate siano ridotte quando le reti a strascico sono munite di SepNep (20). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (23)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per tutte le specie soggette a limiti di cattura nella pesca del gamberetto grigio catturato con sfogliare dotate, durante tutto l’anno, di vari dispositivi di selettività conformemente al regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) nelle divisioni CIEM 4b e 4c. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata con determinate specifiche. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che l’esenzione richiesta era fondata negli anni precedenti a causa dei costi sproporzionati e della difficoltà di migliorare la selettività. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (24)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato i dati presentati nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene le nuove informazioni a sostegno dell’esenzione fossero limitate, il livello delle catture indesiderate di molva è basso in questa attività di pesca e pertanto l’impatto sullo stock è probabilmente trascurabile (22). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (25)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con reti a strascico o sciabiche aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2) nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 4a, 4b e 4c. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato i dati presentati nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha indicato nella sua relazione che, sebbene le nuove informazioni siano generiche e sia possibile migliorare la selettività, i dispositivi selettivi testati in diversi progetti di ricerca comporterebbero perdite commerciali significative (23). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (26)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che i dati presentati dagli Stati membri fornivano argomentazioni ragionevoli sui costi sproporzionati di stoccaggio e manipolazione a bordo e sui motivi per cui è difficile migliorare la selettività (24). Inoltre, nella raccomandazione comune aggiornata gli Stati membri si sono impegnati a svolgere ulteriori ricerche sui costi sproporzionati. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (27)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per un quantitativo combinato di sgombro, suro e merlano catturati da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud di 54° di latitudine nord. Lo CSTEP ha valutato i dati presentati nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene le informazioni a sostegno dell’esenzione fossero limitate, il livello delle catture indesiderate è basso e i risultati delle prove di selettività effettuate su altre attività di pesca dello sgombro e dell’aringa dimostrano che è difficile conseguire miglioramenti della selettività (25). Per tale motivo e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (28)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù catturati con reti a strascico nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che l’esenzione sembra ragionevole e fondata e che il livello di catture indesiderate è basso. Inoltre, nella sua relazione, lo CSTEP ha indicato che le informazioni qualitative fornite negli anni precedenti a sostegno dei costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate a bordo sono ragionevoli e che la selettività è difficile da migliorare (26). Per tali motivi e per i motivi esposti e ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (29)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per la molva di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione nella pesca demersale del nasello praticata da pescherecci che utilizzano palangari nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene le informazioni a sostegno dell’esenzione fossero limitate, il livello delle catture indesiderate sembra essere basso e che l’argomentazione relativa alla selettività difficilmente raggiungibile sembra ragionevole (27). Inoltre, in precedenti valutazioni, lo CSTEP aveva indicato che le argomentazioni relative alle difficoltà nel migliorare la selettività erano credibili (28). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (30)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede due esenzioni de minimis per le catture di suro effettuate con reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2) e di sgombro effettuate nella pesca demersale multispecifica effettuata con reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2) nelle divisioni CIEM 4b e 4c. Gli Stati membri hanno chiesto che le esenzioni siano prorogate. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene i nuovi dati forniti fossero limitati, sulla base dei dati presentati il livello delle catture indesiderate di suri e sgombri è basso. Inoltre, le informazioni presentate fornivano una giustificazione ragionevole di tale esenzione a causa di costi sproporzionati. Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (31)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per le catture di melù nella pesca industriale con pescherecci da traino pelagico nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato i dati presentati nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che, sebbene le informazioni a sostegno della difficoltà di conseguire la selettività e dei costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate fossero limitate, il volume delle catture indesiderate di melù rispetto al totale delle catture effettuate dalla nave industriale che beneficia di tale esenzione è probabilmente modesto e non avrebbe un impatto sullo stock complessivo di melù (29). Per tale motivo, per garantire la coerenza con quanto disposto per le acque nordoccidentali e sudoccidentali e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (32)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 prevede un’esenzione de minimis per il gamberetto boreale nella pesca demersale con reti da traino aventi dimensioni di maglia superiori a 70 mm nella divisione CIEM 3a e superiori a 80 mm nella sottozona CIEM 4. Gli Stati membri hanno chiesto che l’esenzione sia prorogata. Lo CSTEP ha valutato le informazioni presentate nell’ambito della raccomandazione comune iniziale e ha concluso che l’esenzione sembra ragionevole e fondata. Inoltre, nella sua relazione, lo CSTEP ha indicato che è ragionevole supporre che sarebbe difficile migliorare ulteriormente la selettività al fine di ridurre l’esiguo numero di catture indesiderate nell’ambito dell’attività di pesca (30). Per tali motivi e per i motivi esposti ai considerando 7 e 8, la Commissione ritiene che l’esenzione richiesta debba essere concessa dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    (33)

    Le misure contenute nella raccomandazione comune aggiornata sono conformi all’articolo 15, paragrafo 4, all’articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nonché al regolamento (UE) 2018/973, in particolare all’articolo 11, e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento.

    (34)

    Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

    (35)

    Esso dovrebbe applicarsi dal 1o gennaio 2024,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    «pannello Flemish»: l’ultima parte conica della rete di una sfogliara

    la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;

    in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi; e

    la cui lunghezza in forma stesa è di almeno 3 m;

    2)

    «pannello di rilascio del benthos (benthos release panel)»: pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco;

    3)

    «SepNep»: rete da traino a divergenti che

    presenta dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 +≥ 100 mm;

    è dotata di molteplici sacchi, con dimensioni di maglia comprese almeno tra 80 e 120 mm, attaccati a un singolo avansacco e in cui il sacco in posizione più elevata presenta dimensioni di maglia di almeno 120 mm ed è munito di un pannello di separazione con dimensioni di maglia di 105 mm;

    può anche essere munita di una griglia di selezione facoltativa con una distanza massima tra le sbarre di almeno 17 mm, a condizione che sia costruita in modo tale da consentire l’uscita di scampi di piccole dimensioni.

    Articolo 2

    Attuazione dell’obbligo di sbarco

    Nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisione CIEM 3a e sottozona CIEM 4) l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale e pelagica soggette a limiti di cattura a norma del presente regolamento per il periodo 2024-2027.

    Articolo 3

    Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisione CIEM 3a e sottozona CIEM 4), alle seguenti catture di scampo (Nephrops norvegicus):

    a)

    catture effettuate con nasse (FPO (31));

    b)

    catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN) con:

    i)

    un sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm; oppure

    ii)

    un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm.

    2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

    Articolo 4

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 4c entro sei miglia nautiche dalla costa, ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (Solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.

    2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza massima di 10 metri e potenza motrice non superiore a 221 kW, operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

    3.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

    Articolo 5

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture accessorie di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4, alle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura effettuate con nasse e cogolli (FPO, FYK).

    2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari delle specie catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente e sotto la superficie del mare.

    Articolo 6

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture e le catture accessorie di passera di mare

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4, alle seguenti catture di passera di mare (Pleuronectes platessa):

    a)

    catture effettuate con reti (GNS, GTR, GTN, GEN);

    b)

    catture effettuate con sciabiche danesi;

    c)

    catture effettuate con reti a strascico (OTB, PTB):

    i)

    aventi dimensioni di maglia di almeno 120 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a e della sottozona CIEM 4;

    ii)

    aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra con pannello superiore con dimensioni di maglia di 140 mm (maglie quadrate), dimensioni di maglia di 270 mm (maglie a losanga) o con un pannello superiore con dimensioni di maglia di 300 mm (maglie quadrate) o, nella sottodivisione del Kattegat, con pannello a maglie quadrate di almeno 120 mm nel periodo compreso tra il 1o ottobre e il 31 dicembre di ogni anno, nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a;

    iii)

    aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella pesca di pesci piatti o tondi nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4.

    2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

    Articolo 7

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di passera di mare di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate con sfogliare (BT2) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm, se gli esemplari di passera di mare sono catturati:

    a)

    con attrezzi muniti di una bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di un pannello di rilascio del benthos (BRP) da navi con potenza motrice superiore a 221 kW; o

    b)

    dai pescherecci degli Stati membri che attuano la tabella di marcia per le attività di pesca pienamente documentate.

    2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica altresì alle catture di pesci piatti effettuate con sfogliare (BT2) da pescherecci con potenza motrice non superiore a 221 kW o di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, costruiti per pescare nella zona delle dodici miglia, se la durata media del tempo di traino è inferiore a 90 minuti.

    3.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

    Articolo 8

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, alle catture di rombo chiodato (Scophthalmus maximus) effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (TBB).

    2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di rombo chiodato catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

    Articolo 9

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate con attrezzi da pesca nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisione CIEM 3a e sottozona CIEM 4).

    2.   Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano una meta-analisi sulla sopravvivenza per valutare l’impatto dell’esenzione entro il 1o maggio 2027. Lo CSTEP valuta le informazioni scientifiche fornite al più tardi entro il 31 luglio 2027.

    3.   In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

    Articolo 10

    Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli

    1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisione CIEM 3a e sottozona CIEM 4), alle catture di sgombri (Scomber scombrus) e aringhe (Clupea harengus) nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    le catture sono rilasciate prima che siano chiuse le percentuali del cianciolo definite ai paragrafi 2 e 3 (di seguito il «punto di recupero»);

    b)

    il cianciolo è munito di una boa visibile che indichi chiaramente il limite corrispondente al punto di recupero,

    c)

    il peschereccio e i ciancioli sono dotati di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione che indichi, per tutte le operazioni di pesca, il momento, il luogo e il grado di chiusura del cianciolo.

    2.   Il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 % nella pesca dello sgombro e del 90 % nella pesca dell’aringa.

    3.   Se il banco di pesci accerchiato è costituito da entrambe le specie, il punto di recupero corrisponde a una chiusura del cianciolo dell’80 %.

    4.   È vietato rilasciare catture di sgombro e di aringa una volta superato il punto di recupero.

    5.   Prima del rilascio, dal banco accerchiato viene prelevato un campione al fine di stimarne la composizione per specie e per taglia e la quantità.

    Articolo 11

    Esenzioni de minimis per le attività di pesca pelagica e demersale

    1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

    a)

    nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisione CIEM 3a e sottozona CIEM 4), da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):

    un quantitativo di sogliola (Solea) di taglia inferiore e superiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie;

    b)

    nella pesca della sogliola effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm munite di «pannello Flemish»:

    un quantitativo di sogliola (Solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie;

    c)

    nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm:

    un quantitativo combinato di sogliola (Solea), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus), merluzzo bianco (Gadus morhua), merluzzo carbonaro (Pollachius virens) e nasello (Merluccius merluccius) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo (Nephrops norvegicus), sogliola, eglefino, merlano, gamberetto boreale (Pandalus borealis), merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e nasello;

    d)

    nella pesca del gamberetto boreale (Pandalus borealis) effettuata, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l’uscita dei pesci:

    un quantitativo combinato di sogliola (Solea), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus), merluzzo bianco (Gadus morhua), passera di mare (Pleuronectes platessa), merluzzo carbonaro (Pollachius virens), aringa (Clupea harengus), busbana norvegese (Trisopterus esmarkii), argentina maggiore (Argentina silus) e melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di scampo (Nephrops norvegicus), sogliola, eglefino, merlano, merluzzo bianco, merluzzo carbonaro, aringa, gamberetto boreale (Pandalus borealis), nasello (Merluccius), busbana norvegese, argentina maggiore e melù;

    e)

    nelle attività di pesca effettuate, nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 90 e 119 mm, munite di pannello Seltra con pannello superiore con dimensioni di maglia di 140 mm (maglie quadrate), dimensioni di maglia di 270 mm (maglie a losanga) o dimensioni di maglia di 300 mm (maglie quadrate), oppure reti a strascico (OTB, OTT, TBN, PTB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm:

    un quantitativo di merlano (Merlangius merlangus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di merlano, scampo (Nephrops norvegicus), merluzzo bianco (Gadus morhua), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merluzzo carbonaro (Pollachius virens), sogliola (Solea), passera di mare (Pleuronectes platessa) e nasello (Merluccius);

    f)

    nella pesca dello scampo effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm, munite di SepNep:

    un quantitativo di passera di mare (Pleuronectes platessa) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di scampo (Nephrops norvegicus), passera di mare (Pleuronectes platessa), merluzzo carbonaro (Pollachius virens), eglefino (Melanogrammus aeglefinus), merlano (Merlangius merlangus), merluzzo bianco (Gadus morhua), gamberetto boreale (Pandalus borealis) e sogliola (Solea);

    g)

    nella pesca del gamberetto grigio praticata con sfogliare con dimensioni di maglia di almeno 22 mm e dotate di una griglia di selezione, di una rete a setaccio o di qualsiasi altro dispositivo approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 4b e 4c:

    un quantitativo di tutte le specie soggette a limiti di cattura fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tutte le specie soggette a limiti di cattura nell’ambito di tali attività di pesca;

    h)

    nella pesca demersale della molva effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 120 mm:

    un quantitativo di molva (Molva) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca;

    i)

    nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT) o sciabiche (SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

    un quantitativo di merlano (Merlangius merlangus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie;

    j)

    nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm:

    un quantitativo di merlano (Merlangius merlangus) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) e sogliola (Solea);

    k)

    nelle attività di pesca pelagica effettuate da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM) e che praticano la pesca dello sgombro, dei suri/sugarelli e dell’aringa nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54° parallelo di latitudine nord:

    un quantitativo combinato di sgombro (Scomber scombrus), suri/sugarelli (Trachurus spp.) e merlano (Merlangius merlangus) fino a un massimo dell’1 % del totale annuo delle catture annue di sgombro, suri/sugarelli e merlano;

    l)

    nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4, con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN, TBS) aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm e nella pesca del gamberetto boreale effettuata alle condizioni di cui all’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 e nello Skagerrak (divisione CIEM 3an) da pescherecci dotali di un dispositivo di trattenimento del pesce definito nel relativo allegato:

    un quantitativo combinato di spratto (Sprattus sprattus), cicerello (Ammodytes spp.), busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) e melù (Micromesistius poutassou), fino a un massimo dello 0,1 % del totale annuo delle catture di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù;

    m)

    nella pesca demersale del nasello praticata da pescherecci che utilizzano palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4:

    un quantitativo di molva (Molva) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca demersale;

    n)

    nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2):

    un quantitativo di suri/sugarelli (Trachurus spp.) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tali specie nell’ambito della suddetta attività di pesca;

    o)

    nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2):

    un quantitativo di sgombro (Scomber scombrus) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie nell’ambito della suddetta attività di pesca;

    p)

    nella pesca industriale del melù con pescherecci da traino pelagico nella sottozona CIEM 4 con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi:

    un quantitativo di melù (Micromesistius poutassou) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie;

    q)

    nella pesca demersale con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 70 mm nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 effettuata alle condizioni di cui all’allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241:

    un quantitativo di gamberetto boreale (Pandalus borealis), fino a un massimo dello 0,01 % del totale annuo delle catture effettuate nell’ambito della suddetta attività di pesca.

    2.   Entro il 1o maggio 2027 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto presentano informazioni complementari sui costi sproporzionati a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera j). Lo CSTEP valuta le informazioni scientifiche fornite al più tardi entro il 31 luglio 2027.

    Articolo 12

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 10).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2021/2062 della Commissione, del 23 agosto 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023 (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 4).

    (5)  Regolamento delegato (UE) 2022/2289 della Commissione, del 18 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023 (GU L 303 del 23.11.2022, pag. 6).

    (6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (7)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (16)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (18)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (21)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

    (22)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (23)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (24)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (25)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (26)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (27)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (28)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/6176f9ad-0855-4985-b7de-64685862b6cb

    (29)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (30)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd

    (31)  I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono quelli figuranti nell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento sono indicati nella classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2459/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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