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Document 32023D2390

Decisione (UE) 2023/2390 della Commissione, del 3 marzo 2023, relativa alla misura SA.43147 (2020/C) (ex 2019/NN) , Belgio — Denuncia riguardante la concessione da parte della Regione vallone di presunti aiuti illegali a favore di Renewi [notificata con il numero C(2023) 1419]

C/2023/1419

GU L, 2023/2390, 10.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2390/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2390/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2390

10.10.2023

DECISIONE (UE) 2023/2390 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2023

relativa alla misura SA.43147 (2020/C) (ex 2019/NN)

Belgio — Denuncia riguardante la concessione da parte della Regione vallone di presunti aiuti illegali a favore di Renewi

[notificata con il numero C(2023) 1419]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 18 settembre 2015 è stata presentata alla Commissione una denuncia in merito a un presunto aiuto di Stato concesso dalla Regione vallone alla società Renewi Valorisation & Quarry (precedentemente nota come «Shanks» (2) e di seguito denominata «Renewi») per la gestione del centro di interramento tecnico («C.E.T.») di Mont-Saint-Guibert («C.E.T. Mont-Saint-Guibert») in Belgio. Tale misura deriverebbe da un’imposta ad aliquota ridotta, in base alle registrazioni per il recupero dei rifiuti e ai relativi certificati d’uso concessi dall’amministrazione della Regione vallone, su operazioni che in realtà costituiscono operazioni di smaltimento dei rifiuti e che, di conseguenza, all’atto dell’interramento avrebbero dovuto essere assoggettate all’aliquota normale applicabile al conferimento al C.E.T.

(2)

Con lettera del 6 febbraio 2020, la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») in relazione a detto aiuto.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) . La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla misura in causa.

(4)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Regione vallone il 14 aprile, il 18 maggio, il 6 agosto, il 17 dicembre 2020, il 3 maggio 2021 e il 17 maggio 2022 e da Renewi il 1o luglio 2020. Il 10 luglio 2020 la Commissione ha trasmesso le osservazioni di Renewi alla Regione vallone.

(5)

Su richiesta della Regione vallone, sono state organizzate due riunioni il 22 ottobre e il 12 novembre 2020. A tali riunioni hanno partecipato rappresentanti della direzione generale della Concorrenza, della direzione generale dell’Ambiente, di Renewi e della Regione vallone.

(6)

Non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte di terzi, degli Stati membri o del denunciante.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA DI PRESUNTO AIUTO

2.1.   Titolo e descrizione della misura di presunto aiuto

(7)

Dal momento che la misura in esame è già stata descritta in maniera dettagliata nella decisione di avvio del procedimento (4), tale descrizione sarà ripresa nella presente decisione solo per quanto necessario.

(8)

Secondo il denunciante, la misura in esame consisterebbe nell’applicazione, dal 2005, di aliquote fiscali ridotte sulle operazioni di interramento di determinati rifiuti nel C.E.T. Mont-Saint-Guibert mentre l’interramento di tali rifiuti avrebbe dovuto comportare un’aliquota fiscale più elevata.

(9)

La denuncia presentata nel caso di specie non riguardava il regime tributario regionale vallone relativo all’interramento dei rifiuti nel complesso, ma solo la sua applicazione al caso specifico delle operazioni effettuate presso il C.E.T. Mont-Saint-Guibert, in base alle registrazioni relative al recupero dei rifiuti e ai relativi certificati d’uso successivamente concessi dalla Regione vallone a Renewi tra il 2005 e il 2015. Secondo il denunciante, l’aiuto di cui l’impresa avrebbe beneficiato sarebbe dovuto all’indebita classificazione delle sue attività come operazioni di recupero, che avrebbe comportato una riduzione significativa dell’importo della tassa regionale da versare. Secondo il denunciante, il presunto aiuto corrisponderebbe pertanto alla differenza tra l’aliquota intera del tributo regionale (applicabile alle operazioni di smaltimento) e l’aliquota ridotta applicabile alle operazioni di recupero di cui hanno beneficiato alcune operazioni di interramento di determinati tipi di rifiuti condotte da Renewi presso il C.E.T. Mont-Saint-Guibert. Renewi avrebbe quindi beneficiato di un tributo ridotto rispetto a quello applicabile alle operazioni di smaltimento, pari a 0 EUR per tonnellata e, a partire dal 2015, a 20 EUR per tonnellata (cfr. i considerando 12 e 13).

(10)

Il denunciante sostiene che il prezzo del trattamento dei rifiuti addebitato ai produttori di rifiuti comprende gli eventuali costi di pretrattamento e trattamento (ad esempio, incenerimento o smaltimento), come pure gli importi della tassa obbligatoriamente versati alla Regione vallone dall’impresa che tratta i rifiuti. Renewi in tal modo ha potuto proporre ai produttori di fluff (5) un prezzo particolarmente attraente per lo smaltimento dei loro rifiuti presso il C.E.T. rispetto al prezzo praticato dai concorrenti di altri C.E.T. o di altri inceneritori. Inoltre, il denunciante sottolinea che le decisioni del ministro vallone dell’Ambiente che convalidano le registrazioni relative al recupero dei rifiuti e concedono i relativi certificati sono state adottate in base a poteri discrezionali.

2.2.   Legislazione tributaria nazionale applicabile

(11)

Il tributo per il conferimento dei rifiuti a un C.E.T. è disciplinato dal decreto tributario del 22 marzo 2007 (6), entrato in vigore il 1o gennaio 2008, che promuove la prevenzione e il recupero dei rifiuti nella Regione vallone.

(12)

Il decreto tributario del 2007 prevede aliquote fiscali più elevate per i metodi di trattamento più dannosi per l’ambiente e la salute pubblica, come lo smaltimento dei rifiuti, e aliquote meno elevate per i metodi di trattamento meno dannosi, come il recupero dei rifiuti.

(13)

L’articolo 6, paragrafo 1, undicesimo comma del decreto tributario del 2007 prevede un tributo di 0 EUR/tonnellata (7) per i «rifiuti recuperabili utilizzati nel C.E.T. come sostituti di prodotti o apparecchiature necessari per l’esercizio e la ricostruzione del C.E.T., conformemente all’autorizzazione di esercizio o all’autorizzazione ambientale». Le tariffe fiscali normali applicabili ai rifiuti non recuperabili sono state gradualmente aumentate da 35 EUR/tonnellata a 100 EUR/tonnellata tra il 2007 e il 2017 (8).

(14)

Con decreto del 19 giugno 2015 (9),il tributo di 0 EUR/tonnellata applicato alle operazioni di recupero è stato sostituito da un tributo di 20 EUR/tonnellata.

2.3.   Legislazione della Regione vallone in materia ambientale applicabile

(15)

Nella Regione vallone, la gestione dei rifiuti è disciplinata dal decreto del 27 giugno 1996 relativo ai rifiuti, il cui obiettivo è proteggere l’ambiente e la salute umana da qualsiasi influenza dannosa causata dai rifiuti. L’articolo 1 di tale decreto introduce nell’ordinamento giuridico della regione vallone il principio della gerarchia dei rifiuti.

(16)

In base all’anzidetto decreto, la Regione vallone ha adottato l’ordinanza del 14 giugno 2001, che promuove il recupero di determinati rifiuti (10) («ordinanza relativa al recupero»). L’allegato 1 di tale ordinanza contiene un elenco di rifiuti considerati recuperabili in sé. Tale allegato specifica quali siano i materiali recuperabili, se la loro utilizzazione sia subordinata a un certificato o no così come le circostanze del recupero, le caratteristiche dei rifiuti e le modalità del loro recupero.

(17)

Con decreto del 10 maggio 2012 (11), la Regione vallone ha recepito la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) relativa ai rifiuti («direttiva relativa ai rifiuti»). Ai fini della direttiva per «smaltimento» si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Per «recupero» invece si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

(18)

L’articolo 13 dell’ordinanza relativa al recupero prevede che altri rifiuti non pericolosi, non considerati recuperabili al momento dell’adozione dell’ordinanza, possano essere recuperati a condizione che la decisione ministeriale di autorizzazione preveda le condizioni di produzione, le caratteristiche e le modalità di utilizzo di tali rifiuti e, se del caso, un certificato d’uso. Il medesimo articolo prevede che qualsiasi domanda relativa al recupero di rifiuti pericolosi sia respinta.

2.4.   Legislazione ambientale dell’Unione europea applicabile

2.4.1.   Nozioni di smaltimento e di recupero nel diritto dell’Unione europea

(19)

Le nozioni di «smaltimento dei rifiuti», di «recupero» e di «recupero di materia» sono definite nella direttiva relativa ai rifiuti.

(20)

Il «recupero» consiste in «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale» (13).

(21)

Ai fini della direttiva relativa ai rifiuti, per «recupero di materia» si intende «qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento» (14).

(22)

Per «riempimento» si intende «qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini» (15).

(23)

Ai fini della direttiva, per «smaltimento» si intende: «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (16).

(24)

La gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva relativa ai rifiuti è stata recepita nel decreto del 10 maggio 2012 (17), che recita:

«La seguente gerarchia dei rifiuti si applica, in ordine di priorità, nella normativa, nella regolamentazione e nella politica della Regione vallone in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

1.

prevenzione;

2.

preparazione per il riutilizzo;

3.

riciclaggio;

4.

recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e

5.

smaltimento (18)

(25)

La direttiva 1999/31/CE del Consiglio (19) («direttiva discariche») definisce i rifiuti inerti come segue: «i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l’ecotossicità dei colaticci devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche» (20).

(26)

La direttiva discariche riconosce inoltre che i rifiuti non pericolosi sono idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione: «considerando che, ai sensi della direttiva 75/442/CEE, il recupero di rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione non può costituire un’attività riguardante le discariche» (21).

2.4.2.   Classificazione come operazione di recupero dei rifiuti

(27)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (la «Corte di giustizia») (22), per classificare un’operazione come operazione di recupero ai sensi della direttiva relativa ai rifiuti due condizioni cumulative devono essere soddisfatte:

1)

come obiettivo principale dell’operazione i rifiuti devono poter svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali (condizione della preservazione) (23);

2)

i rifiuti utilizzati devono essere appropriati a tale scopo (condizione dell’idoneità) (24).

2.4.3.   Condizione della preservazione

(28)

La Corte di giustizia ha affermato che la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali (25).

(29)

Ne consegue, come rammenta la Corte, che il risparmio di risorse naturali deve essere l’obiettivo principale dell’operazione di recupero. All’opposto, quando il risparmio di materie prime non è che un semplice effetto secondario di un’operazione la cui finalità principale è lo smaltimento dei rifiuti, esso non può rimettere in discussione la qualificazione di tale operazione come operazione di smaltimento (26).

(30)

È quindi opportuno stabilire se l’operazione in questione sarebbe stata effettuata anche nell’ipotesi in cui rifiuti siffatti non fossero disponibili ed in cui sarebbe stato di conseguenza necessario ricorrere ad altri materiali (27).

2.4.4.   Condizione dell’idoneità

(31)

La Corte di giustizia ha affermato che un’operazione può essere considerata di recupero soltanto se, in base allo stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche, i rifiuti utilizzati sono appropriati a questo scopo (28).

(32)

In conformità della direttiva discariche, i rifiuti inerti sono idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione (29). Il considerando 15 di tale direttiva riconosce altresì che i rifiuti non pericolosi sono idonei in lavori di accrescimento/ricostruzione: «ai sensi della direttiva 75/442/CEE, il recupero di rifiuti inerti o non pericolosi idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento/ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione non può costituire un’attività riguardante le discariche»

(33)

Anche l’articolo 3, punto 17 bis, della direttiva relativa ai rifiuti conferma che le operazioni di riempimento sono effettuate utilizzando rifiuti idonei non pericolosi (cfr. il considerando 22).

2.5.   Descrizione delle ragioni che hanno condotto all’avvio del procedimento

(34)

In base alle informazioni disponibili al momento dell’avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione (l’applicazione, nel contesto delle attività di Renewi presso il C.E.T. Mont-Saint-Guibert, a partire da febbraio 2009, di un tributo ridotto per le operazioni di recupero anziché del tributo intero applicabile alle operazioni di smaltimento (cfr. i considerando 49, 50 e 51)], sollevasse dubbi quanto alla sua qualificazione come aiuto di Stato e alla sua compatibilità con il mercato interno.

(35)

Nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-147/15, aveva espresso dubbi quanto alla pertinenza della qualificazione, da parte delle autorità belghe, dell’operazione di interramento come operazione di recupero. Le informazioni disponibili all’epoca non permettevano di dimostrare che nel caso di specie il risparmio di risorse naturali fosse l’obiettivo principale dell’operazione. In particolare, la creazione della cupola con materiali diversi dai rifiuti non sembrava essere stata presa in considerazione, cosicché non si poteva sostenere che i rifiuti avessero sostituito in modo utile altri materiali. All’epoca sembrava che solo i fluff fossero idonei e disponibili in quantità sufficiente, tenuto conto delle caratteristiche tecniche scientificamente definite che i materiali dovevano rispettare (principalmente la natura leggera, inerte e non biodegradabile dei materiali) e delle quantità necessarie in un periodo di tempo relativamente breve (circa 80 000 tonnellate nell’arco di pochi anni).

(36)

Inoltre le informazioni disponibili al momento dell’avvio del procedimento avevano indotto la Commissione a ritenere che, dal punto di vista del rispetto della gerarchia dei rifiuti, i fluff sarebbero stati utilizzati meglio per l’incenerimento e la produzione di energia.

(37)

Alla luce di queste diverse informazioni, la Commissione aveva concluso che l’applicazione alle operazioni di interramento del tributo ridotto applicabile alle operazioni di recupero poteva costituire un vantaggio selettivo. La Commissione aveva quindi ritenuto che Renewi fosse stata esentata da un onere tributario al quale avrebbe dovuto essere normalmente assoggettata se le sue attività fossero state assimilate allo smaltimento piuttosto che al recupero di rifiuti. La Commissione aveva inoltre ritenuto che le altre condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE fossero soddisfatte.

(38)

La misura in questione poteva quindi costituire un aiuto di Stato.

(39)

Poiché detta misura era stata attuata prima di essere notificata alla Commissione, le autorità della Regione vallone erano venute meno agli obblighi ad esse incombenti in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(40)

Per quanto riguarda la compatibilità del presunto aiuto concesso, la Commissione aveva espresso dubbi sul fatto che l’applicazione alle operazioni effettuate dalla società Renewi presso il C.E.T. Mont-Saint-Guibert di un tributo ridotto rispetto a quello applicabile alle operazioni di smaltimento presso lo stesso Centro potesse i) costituire una compensazione per un obbligo di servizio pubblico compatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, TFUE o ii) essere dichiarato compatibile con la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 (30) o del 2014 (31).

(41)

Alla luce delle informazioni in suo possesso all’epoca e nell’impossibilità di confermare l’eventuale compatibilità del presunto aiuto, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale.

3.   OSSERVAZIONI DELLA REGIONE VALLONE

(42)

Per quanto riguarda la presunta qualificazione della misura come aiuto di Stato, la Regione vallone ritiene che le condizioni del vantaggio e della selettività non siano soddisfatte e ritiene invece che l’operazione sia stata correttamente classificata come recupero secondo le condizioni enunciate nella legislazione applicabile dell’Unione e della Regione vallone. Le operazioni avrebbero avuto luogo infatti anche se non fossero stati disponibili rifiuti idonei in quantità sufficienti a tal fine (cfr. la sezione 3.1); sarebbero stati quindi utilizzati altri materiali (cfr. la sezione 3.3) e i rifiuti utilizzati erano appropriati a tal fine (cfr. la sezione 3.2).

(43)

Secondo la Regione vallone, l’assenza di selettività deriva da disposizioni tributarie generali, che si applicano indistintamente a qualsiasi impresa in funzione della classificazione del tipo di utilizzo dei rifiuti. La classificazione di un’operazione come recupero o smaltimento è effettuata in modo non discrezionale, poiché la decisione del ministro dell’Ambiente si inserisce in una procedura disciplinata e basata su un’analisi approfondita, eseguita dall’amministrazione vallone, dei documenti e delle informazioni forniti da coloro che richiedono di effettuare operazioni di recupero dei rifiuti.

3.1.   Obbligo giuridico di chiudere e ricostruire il C.E.T. Mont-Saint-Guibert

(44)

La Regione vallone, nelle sue osservazioni complementari del 17 dicembre 2020, rammenta che qualsiasi operatore del C.E.T. della Regione vallone, senza eccezioni, è soggetto, in forza dell’ordinanza del 27 febbraio 2003, relativa alle condizioni di esercizio settoriali del C.E.T. («ordinanza relativa alle condizioni settoriali» (32)), all’obbligo di ricostruire il proprio C.E.T in forma di cupola, al fine di garantire una pendenza minimo del 3 % dopo l’assestamento e di garantire che le acque meteoriche fluiscano per gravità verso i fossi esterni al C.E.T.

(45)

Dal 2004 il C.E.T. Mont-Saint-Guibert è gestito in base a un’autorizzazione unica rilasciata il 10 maggio 2004 («autorizzazione unica») dalla Regione vallone e valida fino al 20 novembre 2014 (come autorizzazione di esercizio).

(46)

Il sito del C.E.T. Mont Saint Guibert è suddiviso in diversi settori.

(47)

Al momento del rilascio dell’autorizzazione unica, il ministro dell’Ambiente della Regione vallone:

ha imposto il completo ripristino del settore 1 mediante operazioni di recupero, in base a uno studio dettagliato dei materiali o dei rifiuti, da svolgere per ottenere i profili appropriati garantendo un collegamento ottimale con i settori da 2 a 8 del C.E.T;

ha autorizzato Renewi a gestire i settori da 2 a 8 del C.E.T;

ha imposto a Renewi di far ricorso al recupero dei rifiuti qualora il livello di 161 metri non fosse raggiunto in tutto il C.E.T. dopo l’assestamento.

(48)

In previsione della chiusura del sito, avvenuta il 21 novembre 2014, sono state avviate (da febbraio 2009 per il settore 1 e da novembre 2011 per i settori da 2 a 8) varie operazioni di ricostruzione del C.E.T. in forma di cupola e di impermeabilizzazione della superficie (33). La Regione vallone sottolinea che la preparazione della chiusura di un C.E.T. per rendere più efficace il processo di ricostruzione, proseguendo al contempo le operazioni di smaltimento, è molto comune nel settore. Durante il periodo di esercizio di un C.E.T. infatti alcuni settori che non sono più aperti alle operazioni di smaltimento sono preparati per le operazioni di ricostruzione, mentre altri settori continuano a essere utilizzati. Lo svolgimento di queste operazioni di ricostruzione è subordinato all’ottenimento di certificati di recupero che autorizzano Renewi ad utilizzare alcuni tipi di rifiuti recuperabili che non figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza di recupero. Tutte le registrazioni e i certificati confermano l’obiettivo principale delle operazioni in questione e precisano che il recupero dei fluff rientra nel processo di accrescimento e ricostruzione del C.E.T. Mont-Saint-Guibert.

(49)

Poiché, nell’ambito della dismissione del sito, le condizioni specifiche dell’autorizzazione unica imponevano alla società Renewi il recupero dei rifiuti, quest’ultima ha chiesto e ottenuto, il 30 novembre 2005, la registrazione e il relativo certificato di recupero n. 2005/13/73/3/4 per la ricarica del settore 1. Nel certificato è precisato che i rifiuti autorizzati per il recupero presentano una «densità idonea, tale da evitare forti assestamenti nella massa dei rifiuti e da garantire pendenze permanenti sufficienti a consentire lo scolo delle acque piovane». I rifiuti in questione sono «rifiuti inerti e non pericolosi di cui alle voci 170107, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 170795 rifiuti da demolizione trattati, 191204 pneumatici frantumati e lamelle di gomma, 191212 fluff non biodegradabili e 200307 rifiuti ingombranti frantumati».

(50)

La registrazione e il relativo certificato, valido 3 anni, tuttavia non sono mai stati utilizzati perché i lavori preliminari necessari allo svolgimento delle operazioni di recupero nel settore 1 sono stati completati solo a dicembre 2008.

(51)

Il recupero nel settore 1 quindi è potuto iniziare solo a febbraio 2009, come dimostra una lettera del 3 agosto 2009 con la quale la società Renewi chiede all’Ufficio rifiuti vallone una nuova registrazione e un nuovo certificato d’uso. In effetti le operazioni di recupero nel settore 1 sono potute iniziare in base alla registrazione e al certificato d’uso, ottenuti il 18 dicembre 2008. Questa nuova registrazione e il relativo certificato autorizzano le operazioni di recupero per gli stessi rifiuti oggetto dell’autorizzazione precedente (cfr. il considerando 49), in previsione della ricarica del settore 1, fino al 31 dicembre 2009. La società Renewi ha potuto perciò beneficiare del tributo ridotto per le operazioni classificate come recupero solo da febbraio 2009.

(52)

Visto il ritardo dei lavori di ricostruzione e accrescimento nel settore 1, il 10 novembre 2009, la registrazione e il certificato sono stati nuovamente prorogati per un periodo di tre anni, fino al 31 dicembre 2011 (registrazione e certificato n. 2009/13/73/3/4). Lo stesso giorno è stata effettuata una nuova registrazione e rilasciato un nuovo certificato n. 2009/13/114/3/4 (con scadenza 31 dicembre 2011) che autorizza la società Renewi a recuperare, oltre ai «rifiuti inerti e non pericolosi di cui alle voci 170107, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 170795 rifiuti da demolizione trattati, 191204 pneumatici frantumati e lamelle di gomma, 191212 fluff non biodegradabili e 200307 rifiuti ingombranti frantumati», anche fluff combustibile di cui alla voce 191210.

(53)

Il fluff combustibile e il fluff non biodegradabile sono classificati alle voci 191210 «rifiuti combustibili (combustibile derivato da rifiuti)» e 191212 «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti diversi dai [rifiuti contenenti sostanze pericolose]» descritti nell’ordinanza del governo vallone, del 10 luglio 1997 (34), che istituisce un catalogo dei rifiuti. Nell’ordinanza le due voci 191210 e 191212 sono considerate rifiuti non pericolosi.

(54)

Secondo tale ordinanza, sia il fluff combustibile sia quello non biodegradabile rientrano, ai fini del conferimento al C.E.T, nella categoria «dei rifiuti non biodegradabili compatibili con i rifiuti organici biodegradabili», quando, dunque, non siano tali da produrre interazione con i rifiuti organici biodegradabili o compromettere l’efficienza del recupero dei gas (35). La Regione vallone spiega che la qualificazione «combustibile» dipende unicamente dal fatto che occorreva assimilare questo nuovo tipo di rifiuti a un tipo già presente nell’elenco della normativa vallone e che, tenuto conto del potere calorifico del fluff, è stato ritenuto opportuno assimilarlo ai rifiuti rispondenti alla voce 191210 «rifiuti combustibili (combustibile derivato da rifiuti)». La qualificazione «combustibile» significa soltanto che questo tipo di fluff presenta un certo potere calorifico inferiore («PCI») e non che tale PCI è specificamente idoneo a operazioni di incenerimento in inceneritori o in forni a cemento. Per essere accettati nella maggior parte degli inceneritori, i rifiuti devono presentare un PCI pari circa a 10 000-12 000 kJ/kg o al massimo, e in piccole quantità, a 13 000 kJ/kg. La combustione di rifiuti con un PCI più elevato comporta un eccessivo degrado dei forni. Il fluff utilizzato per le operazioni di recupero presso il C.E.T. Mont-Saint-Guibert presenta un PCI di 14 100 kJ/kg (36).

(55)

Secondo le informazioni trasmesse dalla Regione vallone, dal febbraio 2009 la società Renewi, di tutti i rifiuti per cui ha ottenuto certificati per il recupero, ha utilizzato per il settore 1 solo fluff non biodegradabili e rifiuti ingombranti frantumati. I fluff combustibili sono stati utilizzati solo dal 2010.

(56)

Tra febbraio e dicembre 2009, nel C.E.T., i rifiuti ingombranti frantumati (37) sono stati utilizzati in quantità limitate (38) e dal 1 o gennaio 2010 il loro interramento è stato vietato in forza dell’ordinanza del governo vallone che vieta l’interramento di determinati rifiuti (39).

(57)

Per quanto riguarda i settori da 2 a 8, l’autorizzazione unica concessa alla società Renewi autorizza il rimodellamento del C.E.T. in forma di cupola con un livello massimo, prima dell’assestamento, di 167 m e un livello finale, dopo l’assestamento, di 161 m sul livello del mare. Secondo l’autorizzazione, le pendenze residue della cupola dopo l’assestamento dovevano essere comprese tra il 3 % e il 14 % (40).

(58)

L’autorizzazione unica prevede che, nel caso in cui il livello massimo di 161 m non sia raggiunto, il gestore debba completare il riempimento del C.E.T. con materiali rispondenti alle caratteristiche e alle condizioni di recupero previste dall’ordinanza relativa al recupero di determinati rifiuti, in modo da raggiungere obbligatoriamente tale livello.

(59)

Durante il periodo di gestione del C.E.T., nella Regione vallone sono stati imposti divieti successivi di interramento di determinati rifiuti in virtù dell’ordinanza del governo vallone che vieta l’interramento in un C.E.T. di determinati rifiuti (41).

(60)

Tale ordinanza vieta quindi l’interramento in un C.E.T di un certo numero di rifiuti, in particolare di determinati rifiuti pericolosi, come pure di pneumatici usati interi, di rifiuti raccolti separatamente e di rifiuti metallici.

(61)

Tali divieti successivi hanno ridotto le quantità di rifiuti smaltiti nel C.E.T. Mont-Saint-Guibert, costringendo la società Renewi a adattarsi a un mercato in costante evoluzione, in cui la quantità di rifiuti disponibili per lo smaltimento non cessa di diminuire. Secondo la Regione vallone, tra il 2009 e il 2010 è stata registrata una riduzione dei quantitativi di rifiuti smaltiti di 212 000 tonnellate.

(62)

Ogni anno, dal 2004, la società Renewi ha dovuto cercare diverse alternative per ottenere flussi di rifiuti che le permettessero di raggiungere il profilo finale impostole dall’autorizzazione unica, conformemente all’ordinanza relativa alle condizioni settoriali (42). Ad esempio, nel 2013 e nel 2014 la società Renewi è riuscita a procurarsi una quantità importante di rifiuti di materiali a base di fibra di vetro provenienti dalla demolizione di autoveicoli e da rottami, da smaltire nel C.E.T. Mont-Saint-Guibert.

(63)

La Regione vallone ha posto l’accento sul particolare contesto idrogeologico del sito, caratterizzato da un elevato grado di vulnerabilità, tenuto conto del notevole rischio di deterioramento della qualità delle acque sotterranee dovuto all’infiltrazione di percolati, con l’effetto di compromettere seriamente le possibilità di utilizzo di tali acque per la produzione di acqua potabile. Tale difficile contesto ha condotto all’istituzione di un comitato scientifico incaricato di formulare raccomandazioni all’amministrazione in occasione dell’adozione di decisioni relative al C.E.T Mont-Saint-Guibert.

(64)

La Regione vallone indica che il rinnovo dell’autorizzazione d’esercizio riguardante il C.E.T. Mont-Saint-Guibert non era possibile a causa dei problemi ambientali che si presentavano e non era nemmeno possibile ridurre i volumi di rifiuti che dovevano obbligatoriamente essere conferiti al C.E.T. per rispettare i requisiti minimi delle pendenze imposti dalla normativa vallone.

(65)

Come sottolinea la Regione vallone, era necessario iniziare a prendere in considerazione la chiusura già nel 2011, al fine di garantire la cessazione del sito prima del 21 novembre 2014. A partire da quel momento, il comitato scientifico ha prestato particolare attenzione alla necessità di definire il profilo finale in modo che nel C.T.E le pendenze diventassero tali da evitare assestamenti differenziali che avrebbero provocato la stagnazione delle acque di superficie che dovevano fluire verso i fossi di scolo. Allo stesso scopo, il comitato scientifico ha imposto l’utilizzo di rifiuti «il più possibile leggeri» per ricostruire il sito al fine di evitare assestamenti differenziali eccessivi.

(66)

La Regione vallone sottolinea che, al momento della decisione relativa alla chiusura del C.E.T., all’inizio del 2011, il suo profilo dopo gli assestamenti presentava in alcuni punti una pendenza inferiore al 3 % e quindi non soddisfaceva i requisiti imposti all’articolo 16, quinto comma, dell’ordinanza relativa alle condizioni settoriali. Tale profilo ha quindi dovuto essere sottoposto a un’ulteriore modellizzazione in modo che fosse rispettato il limite minimo di pendenza del 3 %. Le modellizzazioni presentate dal comitato scientifico nel suo parere dell’11 marzo 2011 hanno consentito di calcolare i volumi minimi di rifiuti necessari a garantire che i) la cupola presentasse in tutti i punti del sito una pendenza media pari almeno al 3 % dopo gli assestamenti e ii) presentasse in tutti i punti del sito pendenze medie massime del 14 % al fine di garantire la stabilità della massa. Il volume finale di rifiuti necessario prima della chiusura del C.E.T. è stato quindi ridotto di 76 401 m3.

(67)

Il 28 giugno 2011, a seguito della decisione relativa alla dismissione del sito, la società Renewi, conformemente alle condizioni stabilite nell’autorizzazione unica e in base alle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico nella sua relazione dell’11 marzo 2011, ha presentato domanda di registrazione per il recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla voce 191210 fluff combustibile e 191212 fluff non biodegradabile, da destinare al recupero nel contesto della dismissione del C.E.T. Mont-Saint-Guibert nel suo complesso.

(68)

Il ministro dell’Ambiente, a conferma dei pareri del comitato scientifico e nel rispetto delle condizioni previste dall’autorizzazione unica, proseguendo la procedura di dismissione del settore 1 già avviata, il 4 novembre 2011 ha rilasciato alla società Renewi la registrazione n. 2011/13/132/3/4 e il relativo certificato di recupero, autorizzando il recupero di fluff combustibili e di fluff non biodegradabili, per un periodo di 5 anni, nell’ambito della dismissione del C.E.T. Mont-Saint-Guibert conformemente al Manuel d’utilisation. Per tanto la nuova registrazione e il nuovo certificato consentivano il recupero di fluff combustibili e di fluff non biodegradabili nell’ambito della dismissione del C.E.T. nel suo complesso, compreso il settore 1, che è stato a quel punto integrato nel processo di dismissione generale del C.E.T.

(69)

La registrazione e il certificato d’uso, che inizialmente riguardavano la ricostruzione del sito in forma di cupola, sono stati rinnovati con decisione del 18 agosto 2015 (registrazione e certificato d’uso n. 2015/13/223/3/4). Il certificato era valido fino al 18 agosto 2020, termine giustificato, secondo la Regione vallone, dai notevoli quantitativi di materiali necessari per completare la cupola (conformemente al certificato d’uso, la società Renewi poteva recuperare fino a 400 000 tonnellate di fluff). Le operazioni di completamento della cupola sono terminate a novembre 2019, prima della scadenza del certificato d’uso.

(70)

Sia la registrazione n. 2011/13/132/3/4 sia il relativo certificato di recupero così come la registrazione n. 2015/13/223/3/4 e il relativo certificato d’uso hanno permesso la ricostruzione del C.E.T. conformemente all’autorizzazione unica (evitare la produzione di importanti assestamenti della massa di rifiuti e garantire pendenze sufficienti a consentire lo scolo naturale delle acque meteoriche).

(71)

La fase di ricostruzione relativa all’impermeabilizzazione di superficie dei settori da 2 a 8 è iniziata dopo il completamento della cupola, nel 2020. La Regione vallone afferma la sua realizzazione è stata effettuata inizialmente utilizzando, in particolare, materiali conformi alla registrazione n. 2016/616/3/4, con scadenza il 26 ottobre 2026, i quali corrispondono ai rifiuti elencati nell’allegato 1 dell’ordinanza di recupero.

(72)

La Regione vallone ribadisce, nelle sue osservazioni del 3 maggio 2021, la propria posizione secondo cui le operazioni in questione sarebbero state effettuate anche se i rifiuti non fossero stati utilizzati, a causa dell’obbligo giuridico di chiusura e ricostruzione del C.E.T.

3.2.    Fluff come principale tipo di rifiuti idonei all’operazione di ricostruzione e rifiuti ingombranti frantumati

(73)

La Regione vallone ha inoltre confermato che, in base a uno studio realizzato dalla società di consulenza Greisch e presentato il 31 ottobre 2002 (lo «studio Greisch» (43)), ben prima della chiusura del C.E.T, era stato deciso di utilizzare i rifiuti per operazioni di ricostruzione per «non introdurre un’elevata quantità di materiali «nobili» in un C.E.T.». Secondo lo studio Greisch i rifiuti devono «idealmente presentare le caratteristiche seguenti: disponibilità elevata (100 000 m3), utilizzazione rapida ed essere leggeri, impermeabili e imputrescibili».

(74)

All’autorizzazione unica è stata in seguito aggiunta la decisione di utilizzare rifiuti invece di materiali primari, come la pietra lavica.

(75)

Poiché l’autorizzazione unica imponeva che, in previsione della dismissione del settore 1, fossero effettuate operazioni di recupero, il 23 giugno 2005 il comitato scientifico ha adottato un parere che stabiliva le qualità tecniche necessarie dei materiali da utilizzare per la ricarica di tale settore. Il parere è stato ripresentato il 28 marzo 2006.

(76)

Nel certificato di recupero n. 2005/13/73/3/4 richiesto da Renewi è precisato che i rifiuti autorizzati per il recupero devono presentare una «densità idonea, tale da evitare forti assestamenti nella massa dei rifiuti e da garantire pendenze permanenti sufficienti a consentire lo scolo delle acque piovane». I fluff non biodegradabili presentavano tali caratteristiche (cfr. il considerando 49). Anche il certificato d’uso del 18 dicembre 2008 e i certificati successivi (cfr. i considerando 51 e 52) autorizzavano l’utilizzo di fluff (non biodegradabili e combustibili) perché dotati delle caratteristiche tecniche adeguate alla dismissione del settore 1.

(77)

Una scheda tecnica pubblicata a dicembre 2009 dal comitato scientifico, dal titolo «Ripristino del settore 1», prevede che la ricostruzione del settore mediante rifiuti sia effettuata con fluff (ossia rifiuti di plastica, frammenti leggeri derivanti dalla cernita e dal pretrattamento dei rifiuti).

(78)

L’11 marzo 2011 il comitato scientifico ha formulato, in un parere, le considerazioni tecniche preliminari relative al controllo delle pendenze e dei profili del C.E.T., rilevati a seguito di accurate indagini topografiche alla fine del 2010, necessari a evitare assestamenti. Su tale base, nel documento è indicato che i materiali devono presentare bassa densità, essere non biodegradabili, imputrescibili (per evitare l’assestamento) e permeabili (per consentire il passaggio di acque e gas). Di seguito si riporta il pertinente passaggio:

«Occorre sottolineare tre caratteristiche:

1)

Massa volumetrica. Nel profilo rettificato del C.E.T. il 51 % della superficie ha già raggiunto il limite massimo «PRIMA dell’assestamento» In alcuni punti l’assestamento è già iniziato da qualche tempo. I nuovi materiali messi a dimora al C.E.T. si assesteranno nel corso del tempo, pertanto è opportuno mettere a dimora materiali il più possibile leggeri, ad esempio materiali di recupero, per limitare gli assestamenti. Non si può escludere l’uso di altri materiali a più elevata densità, come i materiali provenienti dal trattamento delle acque reflue, tenendo tuttavia presente che tali materiali comporteranno un aumento degli assestamenti.

2)

Stabilità dimensionale. Nella situazione attuale di riempimento del C.E.T., si dovrebbero utilizzare materiali non biodegradabili per evitare un altro tipo di assestamento derivante dalla riduzione del volume.

3)

Permeabilità. Dai materiali messi a dimora occorre ottenere una massa che consenta il passaggio di acqua e gas».

(79)

Per quanto riguarda tali caratteristiche tecniche e conformemente ai successivi pareri del comitato scientifico, che riflettono gli obblighi contenuti nell’autorizzazione unica, il fluff è stato pertanto individuato nel parere come il principale tipo di rifiuto idoneo all’operazione. La Regione vallone afferma d’altro canto che la scelta del tipo di rifiuti deriva dalle caratteristiche tecniche oggettivamente stabilite alla luce dei problemi ambientali e non il contrario (cioè non è stato prima scelto il fluff per poi stabilire le caratteristiche tecniche in base a quelle riscontrate nel fluff).

(80)

La Regione vallone precisa che la decisione di pretrattare i rifiuti per conferire loro una funzione utile al fine di preservare le risorse è stata adottata sin dall’inizio del processo di chiusura del C.E.T, ma poiché non vi erano rifiuti o materiali immediatamente pronti per l’uso, è stato necessario produrre o pretrattare materiali/rifiuti esistenti per poterli utilizzare per scopi utili.

(81)

I fluff sono stati così realizzati e adattati «su misura» specificamente per il processo di ricostruzione del sito Mont-Saint-Guibert.

(82)

La Regione vallone sottolinea inoltre che l’utilizzo di fluff è stato attentamente analizzato conformemente alla procedura di recupero dei rifiuti prevista nell’ordinanza relativa al recupero. Nel caso di specie i fluff sono stati considerati rifiuti non pericolosi conformemente all’ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti (cfr. il considerando 53) e a ciascuna delle registrazioni e dei certificati rilasciati alla società Renewi. La non pericolosità dei rifiuti è stata considerata una condizione necessaria affinché detti rifiuti fossero ritenuti idonei alle operazioni di recupero. L’articolo 13, primo comma, dell’ordinanza relativa al recupero prevede che il ministro possa favorire il recupero dei rifiuti non pericolosi non elencati nell’allegato I come pure altri recuperi di rifiuti non pericolosi diversi da quelli previsti nell’allegato I dell’ordinanza, da parte di chiunque presenti una domanda di registrazione secondo la procedura prevista dall’ordinanza stessa.

(83)

La Regione vallone ritiene che i fluff presentino diverse caratteristiche comuni ai rifiuti inerti, pertanto li classifica nella categoria dei rifiuti «non biodegradabili compatibili con i rifiuti organici biodegradabili, ai fini del conferimento al C.E.T», quando non siano tali da produrre interazione con i rifiuti organici biodegradabili o compromettere l’efficienza del recupero dei gas (cfr. il considerando 54). Secondo la Regione vallone, quest’ultima caratteristica dei fumi è simile alla definizione di rifiuto inerte poiché, tale definizione, riguarda anche i rifiuti che «[non] sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana «  (44).

(84)

La Regione vallone sottolinea inoltre che, conformemente all’articolo 23 della direttiva relativa ai rifiuti, qualunque impianto di incenerimento di rifiuti con recupero di energia è subordinato alla condizione che il recupero avvenga con un «livello elevato di efficienza energetica». A questo proposito, le autorità della Regione vallone notano che i fluff presentano un potere calorifico troppo elevato (14 000 kJ/kg, mentre i combustibili derivati dai rifiuti hanno un potere calorifico compreso tra 10,5 e 11,5 kJ/kg) per poter essere accettati in inceneritori e forni a cemento, per cui sarebbe stato impossibile recuperare da essi energia mediante combustione. La Regione vallone sostiene inoltre che la gerarchia dei rifiuti non impone alcun ordine di priorità tra le operazioni di recupero di energia e le operazioni di recupero dei materiali.

(85)

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti frantumati, utilizzati da febbraio 2009 a dicembre 2009, la Regione vallone afferma che essi presentano tutte le caratteristiche tecniche necessarie data la loro bassa densità (0,6 tonnellate/m3 dopo l’assestamento) e per il fatto che sono biodegradabili e imputrescibili (si evitano perciò gli assestamenti e non si rischiano reazioni di degradazione dei rifiuti), che sono permeabili (consentono il passaggio di acqua e gas) e che possono essere reperiti e frantumati in quantità sufficienti. I rifiuti ingombranti frantumati sono stati pertanto considerati tecnicamente idonei.

3.3.   Altri materiali disponibili al momento dell’operazione

(86)

Secondo la Regione vallone, la decisione di utilizzare rifiuti anziché materiali primari, a fini di preservazione delle risorse naturali, non significava, tuttavia, che non esistessero alternative reali all’uso di materiali diversi dai rifiuti per procedere alla ricostruzione del sito. L’esistenza di soluzioni alternative consente quindi di stabilire se i fluff e i rifiuti ingombranti frantumati siano stati utilizzati a fini utili o meno e se la ricostruzione del sito avrebbe comunque avuto luogo indipendentemente dalla disponibilità di rifiuti idonei in quantità sufficienti.

(87)

Nelle sue osservazioni del 3 maggio 2021, la Regione vallone spiega che, data la disponibilità in quantità sufficiente alla ricostruzione del C.E.T. di rifiuti idonei (in termini di densità e perché non biodegradabili, non putrescibili e permeabili) per tutto il periodo (ossia principalmente fluff e rifiuti ingombranti frantumati), essa non era tenuta a stabilire quali materie prime avrebbero dovuto essere utilizzate in alternativa ai rifiuti. Tuttavia, se tale questione si fosse posta, la Regione vallone afferma che sarebbero stati disponibili materiali alternativi in quantità sufficienti alla ricostruzione del C.E.T. nel suo insieme sin dall’inizio dei lavori di ricostruzione, cioè dal febbraio 2009. La Regione vallone ritiene che, nel caso di specie, sarebbero stati perfettamente idonei per la ricostruzione del C.E.T, anche in forma di cupola, date le loro caratteristiche tecniche, l’Argex (materiale primario costituito da granuli leggeri di argilla espansa, prodotto a partire da argilla greggia naturale che viene poi trasformata) e vari tipi di schiuma (schiuma di poliuretano, blocchi di polistirene espanso o schiume di riempimento). Tali materiali erano d’altra parte disponibili sul mercato in quantità sufficienti. Per quanto riguarda in particolare l’Argex, la Regione vallone precisa che il Belgio dispone di una notevole capacità produttiva nella regione di Anversa, pari a circa 450 000 m3 all’anno. Tenuto conto delle quantità necessarie alla ricostruzione del C.E.T. (stimate nel 2003 a circa 100 000 m3 all’anno, ridotte a 80 000 m3 e poi a 70 000 m3 al termine dei lavori), la Regione ritiene che la società Renewi avrebbe potuto utilizzare questo materiale invece dei fluff per la ricostruzione e la chiusura del sito.

(88)

La Regione vallone spiega inoltre che per la ricostruzione del C.E.T. sarebbe stata idonea e disponibile in quantità sufficienti (45) anche un’altra materia primaria alternativa e naturale, vale a dire la pietra pozzolana (una pietra vulcanica). Secondo la Regione, la pietra pozzolana è un materiale simile all’Argex ed è spesso utilizzato in modo analogo (ad esempio in edilizia, giardinaggio o lavori di riempimento).

(89)

La Regione sostiene che date le sue caratteristiche tecniche, la pietra lavica pozzolana è conforme ai requisiti specifici per la ricostruzione del C.E.T. (in particolare, ha bassa densità e non è biodegradabile né putrescibile né permeabile) e avrebbe potuto costituire un’alternativa all’uso dei fluff sui generis se questi ultimi non fossero stati disponibili in quantità sufficienti. Inoltre, la Regione sostiene che la pietra lavica avrebbe potuto essere utilizzata anche come materiale alternativo ai rifiuti ingombranti frantumati se questi ultimi non fossero stati disponibili in quantità sufficienti.

4.   OSSERVAZIONI DI RENEWI

(90)

Secondo Renewi, le condizioni necessarie affinché si configurino aiuti di Stato, ossia, in particolare, l’esistenza di un vantaggio e il carattere selettivo della misura, non sono soddisfatte nel caso di specie.

(91)

Per quanto riguarda il primo punto, Renewi ritiene che l’applicazione dell’aliquota fiscale ridotta prevista dalla normativa vallone per le operazioni di recupero non possa costituire un’indebita riduzione dell’onere tributario a lei incombente, in quanto l’uso di fluff per procedere alla chiusura del sito corrisponde ai criteri di valutazione stabiliti dalla legislazione dell’Unione europea e della Regione vallone (cfr. la sezione 4.1). Renewi mette in evidenza quindi il fatto che i fluff presentano le caratteristiche tecniche richieste per questo tipo di operazione e che il loro utilizzo ha consentito di evitare l’utilizzo di materie primarie, nell’ottica della preservazione delle risorse naturali (cfr. la sezione 4.3).

(92)

Per quanto riguarda l’assenza della condizione della selettività, Renewi ritiene che le registrazioni e i relativi certificati di recupero che le sono stati concessi non fossero discrezionali, ma risultassero dalla verifica della conformità dell’operazione in questione alla definizione di «recupero» contenuta nel decreto tributario. Renewi osserva inoltre che l’applicazione di aliquote d’imposta distinte per le operazioni di recupero e smaltimento è previsto nel regime generale, valido per tutte le imprese che soddisfano i criteri per i diversi tipi di operazioni (cfr. la sezione 4.2).

4.1.   Gestione del C.E.T e decisione di dismissione

(93)

Nelle sue osservazioni, Renewi afferma di aver presentato una domanda di autorizzazione unica nel 2003 al fine di rimodellare il C.E.T. con pendenze almeno del 3 % dopo l’assestamento e consentire la ricostruzione del sito dopo il periodo di gestione garantendo la raccolta delle acque piovane e del biogas. A seguito di tale domanda alla società è stata rilasciata l’autorizzazione del 18 dicembre 2003, poi sostituita il 10 maggio 2004 con l’ordinanza ministeriale che stabilisce le condizioni di gestione e dismissione del C.E.T Mont-Saint-Guibert.

(94)

Dal 30 novembre 2005 Renewi ha ottenuto diverse registrazioni e certificati di recupero (cfr. i considerando da 49 a 52) per il recupero di fluff e di rifiuti ingombranti frantumati.

(95)

Renewi spiega che dall’inizio del periodo di gestione del C.E.T. esercitata con l’autorizzazione unica rilasciata nel 2004, a seguito dei divieti successivi previsti dal decreto del governo vallone del 18 marzo 2004 (46), i quantitativi di determinati rifiuti smaltiti nel Centro Mont-Saint-Guibert si sono notevolmente ridotti passando da 223 000 tonnellate nel 2009 a circa 11 000 tonnellate nel 2010, in particolare dal 1o gennaio 2010 a seguito del divieto di conferimento al C.E.T. di rifiuti domestici ingombranti frantumati e di rifiuti organici biodegradabili (47). Tale divieto deriva dal recepimento della direttiva discariche.

(96)

In considerazione della riduzione della quantità di rifiuti smaltibili nel C.E.T. è risultato evidente che il riempimento (fino a novembre 2014) non poteva più essere garantito entro il periodo inizialmente previsto dall’autorizzazione unica (48). A seguito di un processo di concertazione condotto tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, è stato deciso di terminare la gestione del C.E.T. alla scadenza prevista e di procedere alla dismissione di cui all’articolo 18, quinto comma, conformemente alle condizioni specifiche dell’autorizzazione unica.

(97)

Renewi sottolinea anche che, prima della decisione di porre fine alla gestione del C.E.T., il comitato scientifico era stato incaricato di studiare se fosse possibile ridurre il volume di rifiuti che doveva essere raggiunto al termine del periodo di gestione del C.E.T. in modo da poter cessare la discarica nello stato in cui si trovava. Renewi riporta che in una relazione dell’11 marzo 2011 il comitato scientifico aveva però stimato che il volume residuo di rifiuti che doveva ancora essere conferito al C.E.T. alla fine del 2010 poteva essere ridotto di soli 76 401 m3. La relazione giustificava tale calcolo in base alla difficoltà di modificare il profilo del C.E.T. Mont-Saint-Guibert, dal momento che la sua superficie finale, definita nel 2003, era già la più vicina possibile a quella che doveva soddisfare i criteri di pendenza minima (3 %) e massima (14 %).

(98)

Tenuto conto dei flussi di rifiuti che Renewi aveva indicato di poter garantire, da un lato, e degli studi sul tipo di materiale da utilizzare per la dismissione del sito e delle disposizioni dell’autorizzazione unica, dall’altro, il comitato scientifico ha ritenuto, nel suo parere dell’11 marzo 2011, che i rifiuti che potevano essere conferiti durante la procedura di dismissione, in previsione della ricostruzione del sito, fossero principalmente fluff.

(99)

Il ministro dell’Ambiente, a conferma dei pareri del comitato scientifico e nel rispetto delle condizioni previste dall’autorizzazione unica, proseguendo la procedura di dismissione del settore 1 già avviata, il 4 novembre 2011 ha rilasciato alla società Renewi la registrazione n. 2011/13/132/3/4 e il relativo certificato di recupero, autorizzando il recupero di fluff, per un periodo di 5 anni, nell’ambito della dismissione del C.E.T. Mont-Saint-Guibert nel suo complesso.

(100)

Il 6 dicembre 2013 il comitato scientifico ha ribadito il suo parere del 2011 e ha insistito sul fatto che «l’unica soluzione tecnica accettabile è la chiusura del C.E.T. con un materiale che presenti caratteristiche tecniche identiche (in particolare in termini di densità) a quella del fluff. Qualsiasi soluzione alternativa comporterebbe il rinvio della chiusura del C.E.T. per un lungo periodo poiché la fase di post-gestione sarebbe a sua volta prolungata». Dato il succitato parere del comitato scientifico, il 18 agosto 2015 sono stati rilasciati un nuovo certificato di registrazione e un nuovo certificato d’uso (n. 2015/13/223/3/4) per 5 anni.

(101)

Renewi sottolinea che i certificati d’uso imponevano, tutti, l’esecuzione di test di qualità per verificare la conformità a tali requisiti. In tal modo, la conformità dei fluff alle prescrizioni delle registrazioni e dei relativi certificati di recupero era controllata. Renewi contesta quindi l’argomentazione della Commissione nella decisione di avvio del procedimento, secondo la quale le registrazioni e i certificati non consentivano di verificare quale fosse la natura del fluff e a quali caratteristiche esso dovesse corrispondere.

4.2.   Corretta applicazione del decreto tributario e dell’ordinanza relativa al recupero da parte del ministro

(102)

Renewi afferma che l’aliquota d’imposta ridotta sulle operazioni di recupero dei rifiuti conferiti al C.E.T. è prevista dal decreto tributario e applicabile a qualsiasi impresa di trattamento dei rifiuti che effettui tali operazioni.

(103)

L’articolo 6, paragrafo 1, dodicesimo comma (precedentemente undicesimo) del decreto tributario prevede che per il periodo dal 2005 al 2015 si applichi un tributo di 0 EUR/tonnellata e, dal 2015, si applichi un tributo di 20 EUR/tonnellata «all’uso nel C.E.T. di rifiuti recuperabili, in sostituzione di prodotti o apparecchiature necessari all’esercizio e alla ricostruzione del C.E.T., compresa la post-gestione, in conformità dell’autorizzazione di esercizio o all’autorizzazione ambientale».

(104)

Secondo Renewi, tale articolo stabilisce una serie di criteri oggettivi e predefiniti in base ai quali qualsiasi impresa che 1) utilizzi nel C.E.T. rifiuti recuperabili 2) in sostituzione di prodotti o apparecchiature 3) all’esercizio e alla ricostruzione del C.E.T., compresa la post-gestione 4) in conformità dell’autorizzazione di esercizio o all’autorizzazione ambientale, può beneficiare dell’aliquota d’imposta ridotta applicabile alle operazioni di recupero. L’ordinanza relativa al recupero contiene, nell’allegato 1, un elenco dei rifiuti automaticamente considerati ammissibili al recupero. Renewi sottolinea che tale allegato non è però esaustivo, poiché è impossibile redigere, aprioristicamente, un elenco esaustivo di tutti i rifiuti che possono essere recuperati. Renewi sostiene inoltre che l’articolo 13 dell’ordinanza relativa al recupero conferisce al ministro la facoltà di autorizzare, mediante registrazioni e certificati, il recupero di altri rifiuti non pericolosi, non elencati nell’allegato 1. Nell’ottica di Renewi, tali rifiuti autorizzati dal ministro possono essere considerati «recuperabili» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, dodicesimo comma (precedentemente undicesimo) del decreto tributario del 2007.

(105)

Renewi sottolinea che, al momento delle registrazioni e del rilascio dei certificati, la decisione ministeriale era disciplinata da diversi decreti e ordinanze applicabili, come pure da una serie di decisioni e analisi, effettuate in precedenza, che rigorosamente limitavano il potere decisionale del ministro.

(106)

Renewi sottolinea perciò che, da un lato il ministro ha dovuto verificare il rispetto delle condizioni imposte dagli articoli 3 e 6 dell’ordinanza relativa al recupero e, dall’altro, ha adottato la sua decisione in forza dell’articolo 13 dell’ordinanza relativa al recupero, la quale prevede che il ministro possa favorire il recupero dei rifiuti non pericolosi non elencati nell’allegato I come pure altri recuperi di rifiuti non pericolosi diversi da quelli previsti nell’allegato I dell’ordinanza, da parte di chiunque presenti una domanda di registrazione secondo la procedura prevista dall’ordinanza stessa; tale registrazione dispensa dall’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del decreto del 27 giugno 1996 relativo ai rifiuti.

(107)

A tale riguardo, Renewi sottolinea che la Commissione, nella sua comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (49), afferma che «Il fatto che uno sgravio fiscale sia subordinato a una previa autorizzazione amministrativa non significa automaticamente che esso costituisca una misura selettiva. La misura non è selettiva qualora il regime che prevede la previa autorizzazione amministrativa sia fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, tali da circoscrivere l’esercizio del potere discrezionale delle amministrazioni pubbliche. Un tale regime deve anche basarsi su un sistema procedurale di facile accesso e tale da garantire agli interessati che la loro domanda sarà trattata entro un termine ragionevole ed in modo oggettivo ed imparziale, dovendo inoltre eventuali dinieghi di autorizzazione poter venir considerati nell’ambito di un ricorso giurisdizionale».

(108)

Considerato che per adottare tale decisione il ministro era tenuto al rispetto delle diverse norme del diritto vallone vigente e disponeva di un potere discrezionale solo relativamente al tipo di rifiuti ammessi al recupero, e considerato che tale potere discrezionale era delimitato da studi e criteri scientifici predefiniti, obiettivi e non discriminatori, la necessità di ottenere un’autorizzazione amministrativa per beneficiare dell’aliquota d’imposta applicabile alle operazioni di recupero non implicava che le misure di autorizzazione fossero selettive.

(109)

Renewi sottolinea inoltre di aver dovuto presentare al ministro domande corredate di «tutti i documenti atti ad accertare le circostanze della produzione dei rifiuti, le loro caratteristiche e le modalità di utilizzazione in questione». La presentazione di tali domande, come di qualsiasi domanda di autorizzazione per il sito Mont-Saint-Guibert, era orientata dai pareri del comitato scientifico, composto da esperti indipendenti. Viste le difficoltà geotecniche del sito, tali pareri rappresentavano nello specifico un quadro di riferimento sia per le domande di autorizzazione sia per le decisioni di concessione adottate dal ministro e permettevano che domande e autorizzazioni fossero il più possibile conformi ai risultati degli studi d’impatto e ambientali effettuati. Pertanto, è sempre sulla scorta di queste diverse informazioni, e in particolare dei pareri del comitato scientifico del 23 giugno 2005, del 28 marzo 2006, dell’11 marzo 2011 e del 6 dicembre 2013, forniti nei fascicoli di domanda, che il ministro ha effettuato le registrazioni e rilasciato i certificati di recupero.

(110)

Inoltre tali decisioni di autorizzazione contengono tutte un Manuel d’utilisation che descrive le circostanze di produzione dei rifiuti, le loro caratteristiche e i metodi di utilizzo dei rifiuti ammessi al recupero. Infine, tutti i certificati d’uso prevedono che siano effettuati controlli di qualità dei rifiuti ammessi al recupero per verificare il rispetto delle caratteristiche imposte.

(111)

Renewi ritiene quindi che le registrazioni siano state accordate e i certificati siano stati rilasciati nel rispetto delle norme applicabili, senza che il ministro esercitasse la propria discrezionalità. Di conseguenza Renewi sostiene che le misure in questione non costituiscono misure individuali, bensì misure adottate in applicazione di un regime generale la cui selettività non può essere semplicemente presunta e deve essere dimostrata.

(112)

Infine Renewi cita a titolo d’esempio BEP Environnement, a cui nel 2008 è stata accordata una registrazione, a norma dell’articolo 13 dell’ordinanza relativa al recupero, che consentiva di effettuare operazioni di recupero di «rifiuti ingombranti frantumati non pericolosi» nel C.E.T. Happe-Chapois, al fine di realizzare la ricostruzione necessaria alla realizzazione in via definitiva della cupola prevista nella sua autorizzazione di esercizio. Tenuto conto della necessità di realizzare una cupola di una determinata altezza per ottenere una pendenza residua media non inferiore al 3 % e dell’impossibilità per il gestore di raggiungere i livelli richiesti nel periodo di esercizio a causa dell’entrata in vigore dell’ordinanza del governo vallone del 18 marzo 2004 di divieto di interramento di determinati rifiuti, il ministro vallone ha accordato a BEP Environnement la registrazione necessaria ad avviare le operazioni di recupero in previsione della ricostruzione del sito.

4.3.   Motivi che hanno indotto Renewi a utilizzare principalmente fluff per le operazioni di riempimento

(113)

Renewi osserva che negli studi effettuati in previsione del rilascio dell’autorizzazione di esercizio del C.E.T. Mont-Saint-Guibert era stata espressamente presa in considerazione la possibilità di ricorrere a «materiali nobili» per le operazioni di interramento effettuate nell’ambito della procedura di dismissione del sito, a norma dell’articolo 13 della direttiva discariche. Tuttavia, tale possibilità era stata scartata nell’ottica di preservare i materiali primari utilizzando invece rifiuti. Secondo Renewi, la realizzazione della cupola mediante materiali diversi dai rifiuti era effettivamente stata considerata, ma scartata molto rapidamente visto l’evidente spreco di materiali che ne sarebbe derivato. Renewi ritiene che lo scopo dell’operazione non fosse quello di sostituire i rifiuti con altri tipi di rifiuti, poiché una volta scaduta l’autorizzazione unica, nessun tipo di rifiuto avrebbe potuto più essere conferito per lo smaltimento nel C.E.T. Renewi sostiene che i rifiuti recuperati nel C.E.T. sostituivano materiali nobili (che avrebbero dovuto essere utilizzati in mancanza di rifiuti) e non altri rifiuti il cui conferimento al C.E.T era ormai vietato. La condizione relativa alla sostituzione dei materiali allo scopo di preservare le risorse naturali, ritenuta essenziale nel diritto dell’Unione per un’operazione di recupero, è quindi chiaramente soddisfatta nel caso di specie.

(114)

Renewi sostiene che il ricorso ai fluff come principale materiale di riempimento del C.E.T. (oltre, in via residuale, ai rifiuti ingombranti frantumati, come spiegato nelle sezioni 3.1 e 3.2) è stato scelto dal comitato scientifico sia per motivi tecnici legati agli obiettivi ambientali previsti dall’autorizzazione unica sia per la loro disponibilità in quantità sufficienti e per la loro densità e permeabilità.

(115)

In quanto tali, i fluff hanno permesso di raggiungere l’altezza e la pendenza della cupola richieste, infatti questi rifiuti presentavano le caratteristiche specifiche necessarie al conseguimento di tale obiettivo: i) densità molto bassa (0,4 tonnellate/m3 all’atto dell’interramento e 0,6 tonnellate/m3 dopo l’assestamento); ii) non biodegradabilità e nessun rischio di provocare reazioni di degradazione dei rifiuti; iii) permeabilità.

(116)

Renewi sottolinea inoltre che il «recupero di materia», riconosciuto come metodo di recupero a pieno titolo, ai fini di un’efficace ricostruzione del C.E.T., è stato considerato nell’autorizzazione unica, ma anche, in origine, nel decreto tributario, come la soluzione più favorevole per l’ambiente.

(117)

Secondo Renewi, i fluff combustibili e non biodegradabili in questione non potevano essere conferiti all’inceneritore né al forno a cemento e pertanto non avrebbero potuto essere inceneriti per la produzione di energia (cfr. il considerando 54). Per quanto riguarda altri inceneritori, rari, a cui si sarebbe potuto conferire una certa (limitata) quantità di fluff con un PCI così elevato, nessuno di essi avrebbe potuto costituire un’alternativa valida per motivi, ad esempio, legati al contenuto di cloro dei fluff in questione o per motivi di distanza tra tali inceneritori e il sito di produzione dei fluff

(118)

Renewi sottolinea inoltre che i fluff presentano un PCI indubbiamente troppo basso per essere inceneriti in un forno a cemento, infatti, per essere accettati in un forno a cemento, i rifiuti devono generalmente presentare un PCI di circa 17 000-18 000 kJ/kg.

(119)

Inoltre, i fluff utilizzati nel sito di Mont-Saint-Guibert non essendo destinati all’incenerimento (in inceneritore o in forno a cemento), non sono sottoposti ad alcun pretrattamento per quanto riguarda il loro contenuto di cloro. Gli impianti d’incenerimento, per rispettare gli obblighi ambientali loro imposti, in particolare per quanto riguarda la quantità di cloro presente nei fumi che fuoriescono dagli inceneritori o dai forni a cemento, fissano tassi massimi di cloro al di sopra dei quali i rifiuti non sono accettati. Tali tassi sono generalmente fissati attorno a 0,8-1 %. Questo tenore massimo di cloro può essere raggiunto solo sottoponendo i rifiuti a un pretrattamento specifico a tale scopo. Poiché ciò non avviene per i fluff recuperati nel C.E.T. Mont-Saint-Guibert, Renewi sostiene che non essi non avrebbero potuto essere ammessi in inceneritori o forni a cemento, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante. Renewi conclude pertanto che i fluff non avrebbero potuto essere sottoposti a recupero di energia e che non esistono alternative d’uso per questi fluff più conformi alla gerarchia dei rifiuti.

5.   VALUTAZIONE DELLA PRESUNTA MISURA DI AIUTO

5.1.   Assenza di aiuto

(120)

Conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La qualificazione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE richiede che sussistano tutti i presupposti previsti dalla disposizione (50).

5.1.1.   Risorse statali e imputabilità

(121)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. D’altro canto, tali vantaggi devono essere imputabili allo Stato.

(122)

Nel caso di specie, il trasferimento di risorse statali sarebbe avvenuto sotto forma di perdita di gettito fiscale, in quanto i certificati d’uso concessi, presumibilmente a torto, dalle autorità vallone avrebbero consentito a Renewi di beneficiare, a livello regionale, di un’aliquota d’imposta ridotta sul conferimento dei rifiuti al C.E.T. anziché imporle l’aliquota intera normalmente applicabile.

(123)

Occorre stabilire se la misura in questione sia imputabile allo Stato membro.

(124)

Secondo la giurisprudenza, al fine di valutare l’imputabilità di una misura allo Stato, occorre esaminare se le autorità pubbliche siano state coinvolte nell’adozione di tale misura (51).

(125)

Si deve necessariamente rilevare, in primo luogo, che il decreto tributario, così come la concessione della riduzione dell’imposta, sono atti adottati dalle autorità vallone. Analogamente, le successive registrazioni ai fini del recupero e la concessione a Renewi dei relativi certificati d’uso si basano su una decisione del ministro vallone dell’Ambiente. Pertanto, si deve ritenere che la misura in questione sia imputabile allo Stato.

(126)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura possa aver privato lo Stato di risorse statali e che le misure siano imputabili allo Stato.

5.1.2.   Assenza del vantaggio

(127)

Secondo la giurisprudenza costante della Corte, sono considerati aiuti di Stato le misure che, sotto qualsiasi forma, possano favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che debbano essere considerati come un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali (52).

(128)

Tale nozione di vantaggio economico comprende gli sgravi dagli oneri fiscali che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa. D’altro canto, una decisione in materia fiscale non conferisce alcun vantaggio se il contribuente paga imposte normalmente dovute nel contesto della corretta applicazione delle norme (nazionali e internazionali) in questione.

(129)

Il decreto tributario della Regione vallone del 2007 prevede tasse diverse per il conferimento al C.E.T. in funzione del metodo di trattamento dei rifiuti. Il recupero dei rifiuti è quindi soggetto ad un’aliquota di imposta più favorevole rispetto ai metodi di trattamento più dannosi per l’ambiente e la salute pubblica, come lo smaltimento.

(130)

Per decidere sull’esistenza di un vantaggio concesso a Renewi derivante dall’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta, occorre determinare la qualificazione dell’operazione in questione in base alle definizioni contenute nella normativa dell’Unione applicabile e dei chiarimenti forniti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

5.1.3.   Operazione di recupero dei rifiuti

(131)

Le operazioni di recupero di materia e di riempimento sono definite nella direttiva relativa ai rifiuti (cfr. i considerando 21 e 22).

(132)

Gli allegati I e II dell’anzidetta direttiva elencano anche le operazioni che possono essere qualificate, rispettivamente, come smaltimento e come recupero. La Corte di giustizia ricorda le disposizioni della direttiva secondo le quali tali esempi non sono esaustivi e che, qualora un’operazione di trattamento dei rifiuti non possa essere imputata ad una sola delle operazioni o categorie di operazioni elencate negli allegati I e II di tale direttiva, alla luce del solo tenore letterale delle operazioni in questione, essa deve essere classificata caso per caso alla luce degli obiettivi e delle definizioni di tale direttiva. Occorre pertanto stabilire se lo scopo principale dell’operazione in questione sia il recupero di rifiuti sostitutivi di altri materiali che avrebbero potuto essere utilizzati.

(133)

Come esposto in dettaglio ai considerando da 27 a 32, per classificare un’operazione di recupero di rifiuti, devono essere soddisfatte due condizioni: i) una condizione di preservazione e ii) una condizione di idoneità.

(134)

I due tipi di fluff (combustibile e non biodegradabile), utilizzati sia per il settore 1 sia per i settori da 2 a 8 del C.E.T., vista la loro registrazione come rifiuti non pericolosi in virtù dell’ordinanza del governo vallone del 10 luglio 1997 (cfr. i considerando 53 e 148), saranno considerati congiuntamente ai fini dell’analisi delle condizioni della preservazione e dell’idoneità. Tale analisi riguarderà anche i rifiuti ingombranti frantumati, utilizzati per operazioni di recupero solo nel 2009.

(135)

I rifiuti utilizzati per la fase di ricostruzione di impermeabilizzazione di superficie, conformemente alla registrazione ottenuta nel 2016 (cfr. il considerando 71), corrispondono a quelli menzionati nell’allegato 1 dell’ordinanza relativa al recupero e sono pertanto considerati di fatto recuperabili (a differenza dei rifiuti per i quali è richiesto un certificato ad hoc, come i due tipi di fluff di cui sopra).

(136)

Sebbene la denuncia sia stata presentata il 18 settembre 2015 e riguardasse le registrazioni per il recupero di rifiuti e i certificati d’uso ottenuti da Renewi prima di tale data, la Commissione, nella sua analisi, terrà conto anche delle registrazioni e dei certificati rilasciati a Renewi in una fase successiva.

5.1.3.1.   Condizione della preservazione

(137)

La Corte di giustizia ha affermato che la caratteristica essenziale di un’operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all’uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali.

(138)

L’economia delle risorse naturali deve essere l’obiettivo principale dell’operazione di recupero. All’opposto, quando il risparmio di materie prime non è che un semplice effetto secondario di un’operazione la cui finalità principale è lo smaltimento dei rifiuti, esso non può rimettere in discussione la classificazione di tale operazione come operazione di smaltimento.

(139)

Secondo la Corte di giustizia, è quindi necessario stabilire se l’operazione in questione sarebbe stata effettuata anche in assenza di rifiuti disponibili, nel qual caso sarebbe stato necessario utilizzare altri materiali.

(140)

La Commissione rileva, anzitutto, che dalle osservazioni delle parti risulta che l’autorizzazione unica imponeva a Renewi, per motivi di tutela dell’ambiente, di effettuare operazioni di recupero in previsione della ricostruzione del settore 1 del C.E.T Mont-Saint-Guibert (cfr. il considerando 47). Renewi ha quindi richiesto e ottenuto diversi certificati (cfr. i considerando da 49 a 52).

(141)

Per quanto riguarda i settori da 2 a 8, l’autorizzazione unica del 10 maggio 2004 inizialmente autorizzava Renewi a gestire tali settori (cfr. il considerando 47). La Commissione sottolinea tuttavia che, a seguito della decisione di dismissione del sito conformemente alle disposizioni dell’autorizzazione unica e in base alle raccomandazioni formulate dal comitato scientifico nella sua relazione dell’11 marzo 2011, Renewi era soggetta, dal 2011, all’obbligo giuridico di procedere alla chiusura e alla ricostruzione del C.E.T. Mont-Saint-Guibert nel suo complesso, per i settori da 1 a 8 (cfr. i considerando da 65 a 72).

(142)

La Commissione constata quindi che la normativa vallone impone che la pendenza della cupola non superi l’altezza stabilita nell’autorizzazione unica e non sia inferiore al 3 %. L’autorizzazione concessa a Renewi imponeva un’altezza massima di 161 metri e una pendenza minima del 3 % (massimo 14 %). In base alle condizioni stabilite nell’autorizzazione, se tale altezza fosse risultata impossibile da raggiungere, la Renewi era tenuta a riempire il C.E.T con materiali che soddisfacevano le caratteristiche e le condizioni dei rifiuti recuperabili conformemente all’ordinanza relativa al recupero. A causa di successivi divieti di interramento di determinati tipi di rifiuti, imposti dall’ordinanza del governo vallone del 18 marzo 2004 (cfr. i considerando 59 e 62), che hanno reso impossibile il riempimento entro il termine inizialmente previsto nell’autorizzazione unica, è stato deciso di cessare la gestione del C.E.T. L’impossibilità tecnica di chiudere il sito con la quantità di rifiuti esistente (cfr. il considerando 68) ha giustificato il ricorso ai fluff.

(143)

Dati gli obblighi giuridici di cui sopra, le operazioni di ricostruzione del sito (creazione della cupola e dell’impermeabilizzazione di superficie) (cfr. i considerando 69 e 71) avrebbero dovuto comunque aver luogo, anche se i rifiuti adeguati non fossero stati disponibili in quantità sufficienti.

(144)

Per la ricostruzione del C.E.T. quindi sono stati utilizzati solo fluff e rifiuti ingombranti frantumati, anche se sarebbe stato possibile utilizzare altri materiali esistenti all’epoca e disponibili in quantità sufficienti. Questi materiali, ad esempio l’Argex, vari tipi di schiuma e pietre laviche (cfr. i considerando da 87, 88 e 89), soddisfacevano i requisiti specifici per la ricostruzione del C.E.T.

(145)

Considerati tutti gli elementi suesposti, la Commissione conclude pertanto che, nel caso di specie, la condizione della preservazione è soddisfatta.

5.1.3.2.   Condizione di idoneità

(146)

Secondo la Corte, un’operazione può essere qualificata come recupero solo se, in base allo stato più avanzato delle conoscenze scientifiche e tecniche, i rifiuti utilizzati sono idonei a tal fine.

(147)

Conformemente alla direttiva discariche (cfr. il considerando 32), i rifiuti inerti e non pericolosi sono idonei ad essere utilizzati in lavori di accrescimento o ricostruzione. Inoltre, l’articolo 3, punto17 bis, della direttiva relativa ai rifiuti conferma che i rifiuti non pericolosi sono idonei anche alle operazioni di riempimento (cfr. il considerando 33).

(148)

La Commissione osserva che le autorità valloni e Renewi hanno confermato che i fluff non costituivano rifiuti pericolosi conformemente alle condizioni stabilite sia nell’ordinanza del governo vallone del 10 luglio 1997, che istituisce un catalogo dei rifiuti sia in tutte le registrazioni e i certificati rilasciati a Renewi. La natura non pericolosa dei rifiuti (cfr. il considerando 53) pertanto costituisce un prerequisito per l’uso dei rifiuti a fini di recupero, conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza relativa al recupero (cfr. il considerando 18).

(149)

Sebbene le autorità vallone abbiano ammesso che i fluff non potevano essere considerati rifiuti inerti stricto sensu, dalle informazioni fornite dalle parti si evince che, nel caso di specie e nel loro uso effettivo, tali rifiuti presentavano diverse caratteristiche comuni ai rifiuti inerti. I fluff quindi, per le circostanze del loro uso a fini di riempimento del sito (cfr. i considerando 84, 117, 118 e 119) non possono essere infiammabili.

(150)

Considerati tutti gli elementi suesposti, la Commissione conclude pertanto che, nel caso di specie, i fluff possono essere considerati rifiuti idonei e la condizione dell’idoneità è soddisfatta. Analogamente, per quanto riguarda i rifiuti ingombranti utilizzati da febbraio 2009 a dicembre 2009, la Commissione ritiene che, nel caso di specie, essi possano essere considerati conformi alla condizione dell’idoneità, in quanto presentano le caratteristiche tecniche necessarie per la ricostruzione del C.E.T., ossia bassa densità, non biodegradabilità e disponibilità in quantità sufficienti (cfr. il considerando 85).

(151)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le autorità vallone abbiano correttamente classificato le operazioni in questione come operazioni di recupero ai sensi della direttiva relativa ai rifiuti, operazioni corrispondenti alla definizione di «riempimento» di cui all’articolo 3, punto 17 bis, di detta direttiva e abbiano correttamente applicato l’aliquota d’imposta ridotta che ne deriva, conformemente alla normativa vallone pertinente. La Commissione conclude pertanto che la misura in questione non conferisce un vantaggio a Renewi.

5.1.4.   Assenza di selettività

(152)

La Commissione osserva che la denuncia presentata nel caso di specie non riguardava l’imposta regionale vallone sull’interramento dei rifiuti nel suo complesso, ma solo la sua applicazione al caso specifico delle operazioni effettuate presso il C.E.T. Mont-Saint-Guibert, in base alle registrazioni e ai relativi certificati d’uso che la Regione vallone aveva successivamente concesso a Renewi.

(153)

La selettività delle misure fiscali è valutata mediante un’analisi in tre fasi: i) in primo luogo occorre definire il sistema di riferimento; ii) in secondo luogo, occorre stabilire se una determinata misura costituisca una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga; iii) infine occorre stabilire se la deroga sia giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema di riferimento.

(154)

Il sistema di riferimento si compone di un insieme coerente di norme applicabile in modo generale, in base a criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dall’obiettivo. Nel caso di imposte o tasse, il sistema di riferimento si basa su elementi quali la base imponibile, i soggetti passivi, l’evento imponibile e le aliquote fiscali. Di conseguenza, il sistema di riferimento è, in linea di principio, il tributo stesso (53).

(155)

Nel caso di specie, il sistema di riferimento è la tassa sul recupero dei rifiuti in C.E.T., come risulta dalle norme stabilite dal decreto tributario del 22 marzo 2007, dal decreto del 19 giugno 2015 che lo modifica e dall’ordinanza relativa al recupero. Il sistema anzidetto si basa sugli elementi seguenti:

a)

il tributo è pari a 0 EUR/tonnellata, sostituito da un tributo pari a 20 EUR/tonnellata mediante il decreto del 19 giugno 2015;

b)

il tributo è applicato ai rifiuti recuperabili utilizzati nel C.E.T.;

c)

il soggetto passivo è il gestore del C.E.T.

(156)

Gli elementi di cui al considerando 134 sono criteri oggettivi e sono conformi all’obiettivo della tassa sul recupero dei rifiuti in un C.E.T. In particolare, l’ordinamento giuridico vallone, similmente al quadro normativo dell’Unione in materia di rifiuti, distingue tra operazioni di smaltimento dei rifiuti e operazioni di recupero dei rifiuti. La normativa vallone prevede infatti due tributi diversi per questi due tipi distinti di operazioni effettuabili in un C.E.T. Per incoraggiare il ricorso a operazioni di recupero, il tributo è inferiore a quello previsto per le operazioni di smaltimento.

(157)

L’applicazione di un tributo di 0 EUR/tonnellata, inizialmente, e di 20 EUR/tonnellata da luglio 2015, ai rifiuti recuperabili utilizzati nel C.E.T. è una misura generale applicabile a qualsiasi impresa che eserciti un’attività connessa alla gestione dei rifiuti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dodicesimo comma (precedentemente undicesimo) del decreto tributario. Tale misura prevede, in modo generale e astratto, un tributo ridotto per i rifiuti recuperabili utilizzati in un C.E.T. come sostituti di prodotti o apparecchiature necessari per l’esercizio e la ricostruzione del C.E.T., compresa la post-gestione, in conformità dell’autorizzazione di esercizio o all’autorizzazione ambientale. Tale tributo non introduce differenze tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, poiché un gestore di un C.E.T. che utilizza rifiuti recuperabili nell’ambito di operazioni di recupero non si trova (rispetto all’obiettivo intrinseco del sistema, in particolare l’obiettivo di favorire la prevenzione e il recupero dei rifiuti nella Regione vallone) nella stessa situazione di un gestore che effettua lo smaltimento dei rifiuti.

(158)

L’applicazione di un tributo ridotto alle operazioni effettuate presso il C.E.T. Mont-Saint-Guibert costituisce un’applicazione conforme della normativa tributaria e ambientale in vigore, che rispetta la gerarchia dei rifiuti e non deriva da una decisione discrezionale del ministro vallone competente. La Commissione rileva quindi, in base alle informazioni comunicate dalle parti, che le decisioni del ministro relative alla qualificazione di un’operazione come recupero o come smaltimento sono rigorosamente disciplinate e rientrano in un processo amministrativo permanente, nel corso del quale sono valutati i criteri costitutivi delle operazioni di recupero. A tale riguardo, la Commissione osserva che tale qualificazione non è in alcun modo improntata a soggettività essendo subordinata al rigoroso rispetto delle norme applicabili ed essendo fondata su criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti nei vari decreti e ordinanze applicabili (cfr. i considerando da 105 a 111).

(159)

La Commissione conclude pertanto che la presunta misura di aiuto non è selettiva.

6.   CONCLUSIONI

(160)

In conclusione, la Commissione constata che la misura in questione, ossia l’applicazione alle attività di interramento svolte da Renewi nel C.E.T. Mont-Saint-Guibert del tributo applicabile alle operazioni di recupero, invece di quello applicabile alle operazioni di smaltimento, non costituisce un aiuto di Stato.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura della Regione vallone a favore di Renewi, descritta ai considerando da 7 a 10 della presente decisione, non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2023

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)   GU C 187 del 5.6.2020, pag. 35.

(2)  In seguito all’acquisizione della società Van Gansewinkel Groep B.V. da parte di Shanks Netherlands Holdings B.V. nel 2017, la denominazione Shanks Group PLC è stata modificata in Renewi PLC. Renewi Valorisation &Quarry fa parte del gruppo Renewi PLC. La denuncia riguarda quindi un presunto aiuto illegale concesso alla società Renewi, dal momento che quest’ultima ha rilevato le attività economiche di Shanks.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Punti da 6 a 57 della decisione di avvio del procedimento.

(5)  Il fluff deriva dal pretrattamento dei rifiuti che permette di recuperare determinati materiali (ad esempio metallici). I residui invece sono frantumati e sottoposti a vagliatura. Dopo il pretrattamento, i materiali recuperati compongono il cosiddetto fluff costituito principalmente da materie plastiche.

(6)   Moniteur belge del 24 aprile 2007, pag. 21883. Prima dell’adozione del decreto tributario del 2007, la tassa sui rifiuti era disciplinata dal decreto 25 luglio 1991, relativo alla tassa sui rifiuti nella Regione vallone.

(7)  Tale tributo di 0 EUR/tonnellata era valido per il periodo coperto dalla misura, ossia tra il 2005 e il 2015.

(8)  Cfr. il considerando 57 della decisione di avvio del procedimento.

(9)  Articolo 2 del decreto del 19 giugno 2015 che modifica il decreto tributario del 22 marzo 2007, che promuove la prevenzione e il recupero dei rifiuti nella Regione vallone, Moniteur belge del 30 giugno 2015, pag. 37691, in vigore dal 1o luglio 2015.

(10)  Ordinanza del 14 giugno 2001 che promuove il recupero di determinati rifiuti, Moniteur belge del 10.7.2001, pag. 23859.

(11)  Decreto che recepisce la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, Moniteur belge del 29 maggio 2012, pag. 30502, disponibile all’indirizzo: https://www.ejustice.just.fgov.be//mopdf/2012/05/29_1.pdf#Page46

(12)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(13)  Articolo 3, punto 15, della direttiva relativa ai rifiuti.

(14)  Articolo 3, punto 15 bis, della direttiva relativa ai rifiuti.

(15)  Articolo 3, punto 17 bis, della direttiva relativa ai rifiuti.

(16)  Articolo 3, punto 19, della direttiva relativa ai rifiuti.

(17)  Articolo 2 del decreto del 10 maggio 2012.

(18)  Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva relativa ai rifiuti.

(19)  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

(20)  Articolo 2, lettera e), della direttiva discariche.

(21)  Considerando 15 della direttiva discariche.

(22)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2016, Edilizia Mastrodonato, C-147/15, ECLI:EU:C:2016:606.

(23)  Sentenza della Corte di giustizia citata alla nota 22, punti 43 e 44.

(24)  Sentenza della Corte di giustizia citata alla nota 22, punti 45.

(25)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 febbraio 2002, Abfall Service AG (ASA), C-6/00, ECLI:EU:C:2002:121, punto 69.

(26)  Sentenza della Corte citata alla nota22, punto 39 e giurisprudenza citata.

(27)  Sentenza della Corte di giustizia citata alla nota 22, punti 43 e 44.

(28)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2016, Edilizia Mastrodonato, C-147/15, ECLI:EU:C:2016:606, punto 45.

(29)  Articolo 3, paragrafo 2, della direttiva discariche.

(30)  Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU C 82 dell’1.4.2008, pag. 1).

(31)  Comunicazione della Commissione – Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

(32)   Moniteur belge del 13 marzo 2003, pag. 11486, disponibile all’indirizzo: http://www.ejustice.just.fgov.be//mopdf/2003/03/10_1.pdf#Page68

(33)  L’impermeabilizzazione di superficie, detta anche capping, è una copertura che combina impermeabilità e drenaggio, posta sopra gli strati di rifiuti.

(34)  Cfr. Ordinanza del governo vallone, del 10 luglio 1997, che istituisce un catalogo dei rifiuti, Moniteur belge, 30 luglio 1997, disponibile all’indirizzo: http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decat026.htm, (ordinanza che istituisce un catalogo dei rifiuti).

(35)  Cfr. articolo 11/2 dell’ordinanza che istituisce un catalogo dei rifiuti.

(36)  Relazione analitica del 28 gennaio 2014 redatta da Agrolab Group.

(37)  L’articolo 2, paragrafo 2, dell’ordinanza del governo vallone, del 5 marzo 2008, relativo alla gestione dei rifiuti derivanti dall’attività abituale dei nuclei domestici e ai relativi costi definisce la nozione di rifiuti ingombranti. Sono classificati come «ingombranti» tutti i rifiuti che non possono essere contenuti in un sacco o in contenitori per la raccolta dei rifiuti da 60 litri. Per estensione, il termine «ingombranti» comprende tutti i rifiuti domestici o simili troppo voluminosi (superiori a un cubo con lato di 30 centimetri) e/o troppo pesanti per essere contenuti in un sacco (60 litri) o in un contenitore dotato di microchip, non rientranti nella raccolta differenziata (ad esempio: materassi, reti da letto, mobili smontati, linoleum, moquettes, carta da parati). Si deve precisare che i rifiuti ingombranti recuperati nel C.E.T. erano frantumati.

(38)   9 307 tonnellate nel 2009, rispetto alle 16 902 tonnellate di fluff non biodegradabili.

(39)  Ordinanza del governo vallone, del 18 marzo 2004, che vieta l’interramento presso un C.E.T di determinati rifiuti e fissa i criteri per l’interramento presso un C.E.T., modificata dall’ordinanza del governo vallone, del 7 ottobre 2010, disponibile all’indirizzo: http://environnement.wallonie.be/legis/dechets/decen008.htm

(40)  Articolo 18, comma 5, delle condizioni particolari dell’autorizzazione unica.

(41)  Cfr. note39.

(42)   Moniteur belge del 13 marzo 2003, pag. 11486, disponibile all’indirizzo: http://www.ejustice.just.fgov.be//mopdf/2003/03/10_1.pdf#Page68

(43)  La Regione vallone precisa che tale studio è stato integrato nell’autorizzazione unica del 2004.

(44)  Cfr. la definizione di rifiuto inerte nella direttiva discariche, articolo 2, lettera e), e l’ordinanza relativa ai rifiuti, articolo 2, sesto comma.

(45)  Secondo la Regione vallone, la pietra pozzolana avrebbe potuto essere importata dalla Francia e dall’Italia, dove tale materiale è prodotto in quantità importanti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità vallone, la capacità di produzione annua in Francia è di 700 000 tonnellate e poiché la pietra lavica pozzolana e i fluff hanno una densità simile, il fabbisogno stimato di Renewi nell’arco di dieci anni ammontava a 651 979 tonnellate in totale, quantità ampiamente inferiore alla produzione francese, senza contare la possibilità di approvvigionamento in Italia.

(46)  Cfr. note 39.

(47)  Ordinanza del governo vallone del 18 marzo 2004, citata alla nota 37, articolo 2, settimo comma.

(48)  Renewi sottolinea che, parallelamente a questa significativa riduzione dei tipi di rifiuti conferibili al C.E.T, nell’autorizzazione unica il volume massimo di rifiuti ammissibili nel C.E.T. Mont-Saint-Guibert era stato aumentato. Tale aumento, derivante dall’adozione dell’ordinanza del 27 febbraio 2003 relativa alle condizioni settoriali di esercizio dei C.E.T che imponeva la ricostruzione del C.E.T. nel suo complesso in forma a cupola per garantire una pendenza almeno del 3 % dopo assestamento e quindi uno scolo per gravitazione delle acque meteoriche verso i fossi esterni al C.E.T., significava che per Renewi sarebbe stato ancora più difficile riempire il C.E.T secondo i requisiti imposti dall’autorizzazione unica entro la scadenza prevista.

(49)  Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

(50)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 2 settembre 2010, Deutsche Post, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata.

(51)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e altri, C-262/12, ECLI:EU:C:2013:851, punti 17 e 18.

(52)  Cfr. la sentenza citata alla nota 42, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata; la sentenza della Corte di giustizia del 9 ottobre 2014, Navantia, S.A, C-522/13, ECLI:EU:C:2014:2262, punto 21.

(53)  Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, citata alla nota a piè di pagina 49, punti 133-134.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2390/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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