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Document 32023R2162

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2162 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che cancella la protezione dell’indicazione geografica [Sable de Camargue (IGP)]

C/2023/6854

GU L, 2023/2162, 18.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2162/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2162/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2162

18.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2162 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2023

che cancella la protezione dell’indicazione geografica [«Sable de Camargue» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 106,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2) dispone che la procedura stabilita all’articolo 94 e agli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applichi mutatis mutandis alla cancellazione di una indicazione geografica protetta di cui all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

A norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/33, la richiesta di cancellazione dell’indicazione geografica protetta «Sable de Camargue» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’indicazione geografica protetta «Sable de Camargue» deve essere cancellata.

(4)

In considerazione della cancellazione della protezione dell’indicazione geografica «Sable de Camargue», deve essere soppressa la relativa iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini dell’Unione di cui all’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La protezione dell’indicazione geografica «Sable de Camargue» (IGP) è cancellata.

Articolo 2

L’iscrizione dell’indicazione geografica «Sable de Camargue» (IGP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini è soppressa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).

(3)   GU C 183 del 25.5.2023, pag. 12.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2162/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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