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Document 32023R2120

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, dell’12 ottobre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese

C/2023/6725

GU L, 2023/2120, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2120

13.10.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2120 DELLA COMMISSIONE

dell’12 ottobre 2023

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 16 febbraio 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di diossidi di manganese elettrolitici («EMD») originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «paese interessato») a norma dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2023 da Autlan EMD SL («denunciante» o «Autlan»). Il denunciante è stato sostenuto da Tosoh Hellas Single Member SA La denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione di diossidi di manganese elettrolitici a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Registrazione

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), di detto regolamento non sono soddisfatte. Una di tali condizioni, quale indicata all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, è il verificarsi di un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni, oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta. Come si evince dalla tabella 1, il volume medio mensile delle importazioni di EMD originari della RPC è diminuito del 66 % nei sei mesi successivi all’apertura del procedimento rispetto alla media mensile delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre, al fine di tenere conto di eventuali stagionalità delle importazioni, la Commissione ha confrontato il volume medio mensile delle importazioni nei sei mesi successivi all’apertura del procedimento con gli stessi sei mesi nel periodo dell’inchiesta. Da tale analisi è emersa una diminuzione del volume medio mensile delle importazioni pari al 68 %.

Tabella 1

Importazioni dalla Cina nel periodo dell’inchiesta e dopo l’apertura (in kg)

 

MEDIA mensile nel periodo dell’inchiesta

MEDIA mensile marzo – agosto 2022

MEDIA mensile marzo – agosto 2023

Importazioni dalla Cina nell’UE

1 048 558

1 082 617

351 404

Fonte:

Eurostat, banca dati Surveillance.

(4)

Poiché dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), non risultava soddisfatta, la Commissione non ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

1.3.   Distorsioni relative alle materie prime

(5)

Il 7 settembre 2023 il denunciante ha presentato una domanda a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base volta a includere l’esame delle presunte distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato per quanto riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta al fine di valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio. Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti in merito al fatto che non si effettuano rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto («IVA») sulle esportazioni di minerale di manganese nel paese interessato. La riduzione o la revoca del rimborso dell’IVA rientrano tra le distorsioni relative alle materie prime elencate all’articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento di base. Dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo si rileva inoltre che il minerale di manganese rappresenta ben oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese interessato, soglia indicata all’articolo 7, paragrafo 2 bis, quinto comma, del regolamento di base. Il confronto tra il prezzo del minerale di manganese nella RPC e il prezzo esente da distorsioni del minerale di manganese venduto su mercati internazionali rappresentativi, pubblicato da Fast Markets (3), evidenzia che i prezzi cinesi sono minori rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi (4), ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento di base. Al fine di esaminare le distorsioni relative alle materie prime e valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio nella fase definitiva, la Commissione ha modificato l’avviso di apertura del 16 febbraio 2023 in conformità all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. L’avviso di apertura modificato è stato pubblicato il 13 settembre 2023 (5) («avviso di apertura modificato»). A seguito di tale modifica, la Commissione ha invitato le parti interessate a fornire informazioni in merito alle capacità inutilizzate nel paese interessato, alla concorrenza per le materie prime e all’effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione in formato libero oppure compilando le parti pertinenti dei questionari concernenti le distorsioni relative alle materie prime. La Commissione ha anche inviato al governo della RPC un questionario concernente le distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. L’accertamento delle distorsioni relative alle materie prime sarà effettuato nella fase definitiva. Le risultanze provvisorie contenute nel presente regolamento lasciano pertanto impregiudicate le conclusioni dell’inchiesta sulle distorsioni relative alle materie prime, che saranno incluse nella fase definitiva del procedimento.

1.4.   Parti interessate

(6)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente dell’apertura dell’inchiesta il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, gli importatori noti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori, oltre alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(7)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Si sono tenute audizioni con due utilizzatori e un produttore dell’Unione.

1.5.   Campionamento

(8)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell’Unione

(9)

Dato il numero limitato di produttori di diossidi di manganese elettrolitici nell’Unione, la Commissione ha annunciato nell’avviso di apertura che avrebbe inviato questionari agli unici due produttori noti dell’Unione. Questi ultimi hanno risposto al questionario e nessun altro produttore dell’Unione si è manifestato a seguito della pubblicazione dell’avviso di apertura. La Commissione pertanto non ha dovuto ricorrere al campionamento.

Campionamento degli importatori

(10)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(11)

Nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste.

Campionamento dei produttori esportatori

(12)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(13)

Sette produttori esportatori del paese interessato che esportavano EMD nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori in funzione del massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

(14)

A seguito delle osservazioni del denunciante secondo cui il campione non era sufficientemente rappresentativo per la Germania, il Belgio e la Polonia, paesi nei quali il prodotto oggetto dell’inchiesta era prevalentemente venduto, la Commissione ha modificato il campione proposto includendo un terzo produttore esportatore. In relazione al campione modificato non sono pervenute ulteriori osservazioni.

(15)

Il campione di produttori esportatori o di gruppi di produttori esportatori era il seguente:

Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd, Xiangtan, Cina («Xiangtan»), comprendente:

Jingxi Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd;

Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd, città di Luorong, Liuzhou, Cina («Guiliu»), comprendente:

Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. Ltd;

Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd, città di Xialei, Chongzuo, Cina («Daxin»).

1.6.   Esame individuale

(16)

Un produttore esportatore della Cina ha richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In questa fase dell’inchiesta la Commissione non ha adottato alcuna decisione in merito alla richiesta di esame individuale. La Commissione deciderà se concedere un esame individuale nella fase definitiva dell’inchiesta.

1.7.   Risposte al questionario e visite di verifica

(17)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(18)

Come comunicato nell’avviso di apertura modificato, l’inchiesta ha esaminato anche le distorsioni relative alle materie prime al fine di stabilire se fosse necessario applicare alla Cina le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base. Per tale motivo, la Commissione ha invitato le parti interessate a fornire informazioni in merito alle capacità inutilizzate nel paese interessato, alla concorrenza per le materie prime e all’effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione in formato libero oppure compilando le parti pertinenti dei questionari concernenti le distorsioni relative alle materie prime. La Commissione ha anche inviato al governo della RPC un questionario concernente le distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base.

(19)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione, ai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, agli operatori commerciali e agli utilizzatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online (6) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(20)

La Commissione ha ricevuto risposte dai produttori esportatori inclusi nel campione e da un operatore commerciale indipendente cinese, e soltanto una risposta parziale da due altri operatori commerciali indipendenti cinesi. Sono pervenute risposte anche da due produttori e da due utilizzatori dell’Unione.

(21)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.

 

Produttori dell’Unione

Tosoh Hellas Single Member SA («Tosoh»), Sindos, Grecia:

Autlan EMD, S.L. («Autlan»), Oñati (Guipuzcoa), Spagna.

 

Utilizzatori

VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA («Varta»), Ellwangen (Jagst), Germania;

Duracell International Operations Sàrl («Duracell»), Aarschot, Belgio.

 

Produttori esportatori cinesi

Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd, Xiangtan, Cina;

Jingxi Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd, città di Jingxi, Guangxi, Cina;

Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd, città di Luorong, Liuzhou, Cina;

Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd, città di Xialei, Chongzuo, Cina.

 

Operatori commerciali indipendenti cinesi

Forea Industries Co., Ltd («Forea»).

1.8.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(22)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

(23)

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da diossidi di manganese elettrolitici fabbricati mediante un processo elettrolitico, non sottoposti a successivo trattamento termico («prodotto oggetto dell’inchiesta», «EMD»).

(24)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta comprende due tipi principali: gli EMD di tipo carbonio-zinco e gli EMD di tipo alcalino. Entrambi i tipi sono prodotti mediante un processo elettrolitico, adattando alcuni parametri nel processo per ottenere EMD di tipo carbonio-zinco o EMD di tipo alcalino. Entrambi sono di norma caratterizzati da manganese di elevata purezza e vengono generalmente utilizzati come prodotti intermedi nella fabbricazione di batterie a secco destinate ai consumatori. Il prodotto oggetto dell’inchiesta può essere utilizzato in quantità limitate anche in altri settori industriali, quali quello chimico, farmaceutico e della ceramica (7).

(25)

Dall’inchiesta è emerso che, malgrado alcune differenze a livello di determinate caratteristiche specifiche fisiche e chimiche quali la densità, il valore medio delle dimensioni delle particelle, la superficie dell’area di Brunauer-Emmet-Teller («BET») e il potenziale alcalino, entrambi i tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono utilizzati per i medesimi impieghi. Sono quindi considerati come un solo prodotto ai fini del presente procedimento.

2.2.   Prodotto in esame

(26)

Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Cina, attualmente classificato con il codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010) («prodotto in esame»).

2.3.   Prodotto simile

(27)

Dall’inchiesta è emerso che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nel mercato interno della Repubblica popolare cinese; nonché

il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(28)

La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.4.   Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

(29)

Un esportatore, Guizhou Manganese Mineral Group («GMMG»), ha affermato che i tipi di prodotti EMD oggetto della presente inchiesta si prestano a una vasta gamma di impieghi e coinvolgono più settori industriali, non soltanto quello della produzione di batterie a secco destinate ai consumatori. L’istituzione di misure antidumping sul diossido di manganese elettrolitico non sottoposto a trattamento termico potrebbe avere un impatto ad ampio raggio su molteplici settori industriali in quanto bloccherebbe la domanda diversificata e di alta qualità di EMD proveniente dalle industrie dell’Unione produttrici di batterie monouso e di nuove batterie per auto elettriche e da altri settori industriali, quali quello chimico, farmaceutico e della ceramica. GMMG ha affermato che i produttori dell’Unione potrebbero non essere in grado di soddisfare le esigenze di altri settori industriali (quali quello chimico, farmaceutico e della ceramica) in termini di quantità e qualità.

(30)

Questi altri tipi di utilizzatori di EMD (8) non si sono manifestati e non hanno espresso preoccupazioni nell’ambito della presente inchiesta. Inoltre dall’inchiesta è emerso che i produttori dell’Unione riforniscono anche questi altri tipi di utilizzatori. L’argomentazione di GMMG è stata pertanto respinta.

(31)

GMMG ha inoltre affermato che i produttori dell’Unione non sono in grado di fornire EMD per una serie di specifiche tecnologie per batterie (ad esempio batterie destinate ai veicoli elettrici) in cui sono utilizzati EMD (9). Tuttavia tali tecnologie non sono utilizzate attualmente in una produzione su ampia scala né sono impiegate nell’industria delle batterie per veicoli elettrici dell’Unione. Pertanto nulla fa ritenere che i produttori dell’Unione non rifornirebbero questi settori industriali che utilizzano tali tecnologie, qualora vi fosse una domanda. L’argomentazione della parte è stata pertanto respinta.

(32)

GMMG ha inoltre affermato che lo speciale diossido di manganese elettrolitico richiesto dai produttori di batterie a bottone deve essere trattato mediante processi speciali che comportano un trattamento fisico e chimico, mentre il produttore dell’Unione in Spagna presumibilmente non può fabbricare detto prodotto in base all’attuale tecnologia di produzione.

(33)

Dall’inchiesta è emerso che Autlan (il produttore dell’Unione in Spagna) non ha ancora ricevuto alcuna richiesta di fornitura di EMD per la produzione di batterie a bottone. Pertanto, in assenza di ulteriori specifiche tecniche, non vi sono indicazioni circa la sua capacità di fornire EMD per tale prodotto finale. D’altro canto, il produttore dell’Unione in Grecia ha rifornito i produttori di batterie a bottone durante il periodo in esame. L’argomentazione della parte è stata pertanto respinta.

2.5.   Richiesta di ampliare la definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta

(34)

Cinque mesi dopo l’apertura dell’inchiesta Autlan ha chiesto di applicare le eventuali misure antidumping istituite sugli EMD originari della Cina agli EMD di origine cinese contenuti nelle batterie a secco alcaline e non alcaline al diossido di manganese importate nell’Unione dalla Cina. Tali batterie a secco sono classificate con i codici NC 8506 10 11, 8506 10 18, 8506 10 91 e 8506 10 98. Autlan ha fornito una stima dell’andamento delle importazioni di EMD contenuti nelle batterie a secco alcaline al diossido di manganese (10), dimostrando che le importazioni di tali batterie sono aumentate notevolmente dal 2019, così come il loro contenuto di EMD. La parte ha affermato che, nella denuncia di cui al considerando 2, gli EMD contenuti nelle batterie a secco alcaline e non alcaline al diossido di manganese rientravano nel prodotto oggetto dell’inchiesta.

(35)

La Commissione ha respinto la richiesta. Nella denuncia, la definizione del prodotto asseritamente oggetto di dumping era la seguente: diossidi di manganese elettrolitici (ossia diossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico), non sottoposti a successivo trattamento termico, originari della Repubblica popolare cinese, dichiarati di norma per l’importazione nell’Unione europea con il codice della nomenclatura combinata (NC) ex 2820 10 00. Le batterie a secco alcaline e non alcaline al diossido di manganese costituiscono i prodotti a valle del prodotto oggetto dell’inchiesta. Sebbene le importazioni di batterie a secco fossero citate nella denuncia, la definizione del prodotto non le menzionava né richiedeva di contemplare gli EMD contenuti nelle batterie. Infatti tutti gli elementi di prova nella denuncia riguardano solo gli EMD e mai gli EMD contenuti nelle batterie (11). La denuncia individua inoltre chiaramente i produttori di batterie a secco come industria utilizzatrice. Nella denuncia non sono stati forniti pertanto elementi di prova che gli EMD contenuti nelle batterie a secco alcaline e non alcaline al diossido di manganese, classificati con i codici NC 8506 10 11, 8506 10 18, 8506 10 91 e 8506 10 98, fossero oggetto di dumping o che cagionassero un pregiudizio all’industria dell’Unione.

(36)

Di conseguenza l’avviso di apertura conteneva le definizioni seguenti: «il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da diossidi di manganese elettrolitici (ossia diossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico» e «il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria. La definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta stabilisce l’ambito della presente inchiesta». Ne consegue che la procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio nonché la valutazione dell’interesse dell’Unione non hanno incluso la raccolta e l’analisi delle informazioni relative agli EMD contenuti nelle batterie a secco alcaline e non alcaline al diossido di manganese.

3.   DUMPING

3.1.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(37)

Alla luce degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(38)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Cina a fornire le informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione degli EMD. Sette produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(39)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18. Non sono pervenute osservazioni.

(40)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, la Colombia avrebbe potuto costituire un possibile paese terzo rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(41)

Il 12 giugno 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro, l’energia e l’acqua, impiegati nella produzione di EMD. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Colombia come possibile paese rappresentativo appropriato, essendo l’unico paese produttore di EMD con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. La Commissione ha altresì individuato i dati finanziari pubblicamente disponibili dell’unico produttore di EMD nel paese, Quimica International Quintal S.A («Quintal»), e di un’altra società che utilizza un processo di produzione analogo (società che utilizzano processi elettrolitici nel loro processo di produzione), Quimpac de Colombia S.A («Quimpac»). La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota da tutti i produttori esportatori inclusi nel campione, da Autlan, da VARTA e dalla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC») nonché dall’associazione delle industrie di manganese di Guangxi («GMIA»).

(42)

Il 4 luglio, e dopo avere analizzato tutte le osservazioni e le informazioni ricevute in merito alla prima nota, la Commissione ha emesso una seconda nota («seconda nota») in relazione alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare ai fini della determinazione del valore normale. Nella seconda nota la Commissione ha aggiornato l’elenco dei fattori produttivi e delle fonti pertinenti e ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare la Colombia quale paese rappresentativo.

(43)

Poiché Quintal ha riportato un basso livello di profitto nel 2022 e un elevato livello di spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»), la Commissione ha ritenuto che i suoi dati finanziari non fossero congrui ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a). La Commissione ha informato pertanto le parti interessate che avrebbe stabilito le SGAV e i profitti sulla base dei dati finanziari del 2022 disponibili per Quimpac. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Tutte le osservazioni sono analizzate in dettaglio nella sezione 3.2.

3.2.   Valore normale

(44)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(45)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(46)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.1.   Sussistenza di distorsioni significative

3.2.1.1.   Introduzione

(47)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che per «distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(48)

Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(49)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(50)

Conformemente a tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC («relazione») (12), che include gli elementi di prova di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (quali acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura.

(51)

La denuncia conteneva informazioni relative all’industria che fabbrica il prodotto in esame e rinviava alla relazione sulle distorsioni strutturali nel mercato cinese. La denuncia conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione. Nella denuncia si stabiliva che il prodotto in esame è classificato con il codice NC 28 che riguarda i prodotti chimici, settore questo caratterizzato da un intervento pubblico sostanziale nella RPC che comporta una distorsione dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi del mercato.

(52)

La denuncia spiegava inoltre che l’industria che fabbrica il prodotto in esame fa uso intensivo di capitale e di risorse e che i prodotti energetici rappresentano, in condizioni normali, una parte significativa del costo di produzione. Le distorsioni specifiche contenute nella relazione, relative a fattori produttivi essenziali (quali l’energia e il lavoro), sono quindi molto importanti ai fini dell’inchiesta.

(53)

Come indicato al considerando 39, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(54)

La CCCMC, unitamente alla GMIA, hanno presentato osservazioni a tale riguardo. Sono pervenute osservazioni anche dai produttori esportatori che hanno collaborato, Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd (Xiangtan) e Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd (Daxin).

(55)

In primo luogo, la CCCMC/GMIA ha sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con la legislazione dell’OMC, in particolare l’articolo 2.2, dell’accordo antidumping («ADA») dell’OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative.

(56)

In secondo luogo, la CCCMC/GMIA ha affermato che non sussistono distorsioni significative nel settore cinese degli EMD e che non vi sono elementi di prova sufficienti per concludere a favore dell’esistenza di distorsioni significative nel settore degli EMD in Cina. Ha sostenuto che i principali elementi di prova forniti dal denunciante derivano dalla relazione della Commissione sulla Cina, che era stata pubblicata nel dicembre 2017. Ad avviso della CCCMC/GMIA la relazione è obsoleta e sia l’economia europea sia quella cinese sono andate incontro, nel frattempo, a importanti cambiamenti politici e strutturali.

(57)

Un’altra questione sollevata dalla CCCMC/GMIA riguarda l’uso di dati di paesi terzi ai fini della determinazione del valore normale. A norma dell’ADA dell’OMC, se intende utilizzare i dati di un paese terzo, l’autorità incaricata dell’inchiesta di un paese deve spiegare e dimostrare come tali dati sono stati adattati per riflettere accuratamente il livello dei prezzi o dei costi nel paese di esportazione originario. La CCCMC/GMIA ritiene che la mancanza di una siffatta spiegazione sollevi timori sull’attendibilità dei dati indipendenti e sulla validità del loro utilizzo nella valutazione dell’equità delle condizioni di mercato nel settore cinese degli EMD.

(58)

Daxin ha formulato osservazioni analoghe a quelle ricevute dalla CCCMC/GMIA. In particolare, Daxin ha anche affermato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con la legislazione dell’OMC. A sostegno della propria argomentazione il produttore esportatore ha addotto i medesimi argomenti avanzati dalla CCCMC/GMIA, in particolare che l’articolo 2.2 dell’ADA dell’OMC non riconosce il concetto di distorsioni significative e che l’ADA non contiene alcuna disposizione tale da consentire di utilizzare i dati di un paese terzo che non possono riflettere il livello dei prezzi o dei costi ai fini della determinazione del valore normale.

(59)

Anche Daxin ha contestato la sussistenza di distorsioni significative nel settore cinese degli EMD e ha osservato che non vi sono elementi di prova sufficienti per dimostrare tali distorsioni, considerando che il principale elemento di prova addotto dal denunciante è la relazione della Commissione sulla Cina, che è obsoleta.

(60)

L’altro produttore esportatore che ha collaborato, Xiangtan, ha spiegato nelle sue osservazioni che il denunciante non è riuscito ad assolvere l’onere della prova nel dimostrare che i costi dell’industria cinese degli EMD in generale, e di Xiangtan in particolare, presentano distorsioni. Xiangtan ha sostenuto che la relazione della Commissione non contiene una discussione specifica o dettagliata sul settore degli EMD. Xiangtan ha ritenuto che il denunciante, nel valutare l’esistenza di distorsioni significative, si basi su elementi di prova che sono non pertinenti o errati di fatto. Inoltre Xiangtan ha spiegato che, secondo la denuncia, il prezzo dell’energia elettrica cinese era distorto; tuttavia buona parte dell’energia elettrica consumata da Xiangtan è prodotta dalla società stessa e pertanto non poteva essere influenzata in modo sostanziale dal mercato dell’energia elettrica asseritamente «distorto» in Cina.

(61)

In primo luogo, per quanto riguarda le argomentazioni secondo cui le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento non sono coerenti con gli obblighi dell’Unione nell’ambito dell’OMC e l’utilizzo di dati di paesi terzi per determinare il valore normale, la Commissione ha ritenuto che le disposizioni del regolamento di base siano pienamente coerenti con gli obblighi nell’ambito dell’OMC. Come chiarito esplicitamente dall’organo d’appello dell’OMC nella controversia DS473, la legislazione dell’OMC permette l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. Inoltre, secondo quanto affermato dalla Commissione, una volta accertato che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(62)

Inoltre la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, compresi gli sviluppi successivi alla pubblicazione della relazione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(63)

Per quanto riguarda l’argomentazione riguardante il carattere obsoleto degli elementi di prova contenuti nella relazione, la Commissione ha osservato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti indipendenti attendibili. Poiché è stata resa pubblica già nel dicembre 2017, qualsiasi parte interessata ha avuto ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa, e nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti incluse nella relazione. Per quanto riguarda le asserite analogie tra le attuali politiche industriali dell’UE e le politiche della Cina, la Commissione non è riuscita a cogliere la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Tali argomentazioni sono pertanto respinte.

(64)

Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui il richiedente non ha fornito elementi di prova sufficienti a suffragare le sue argomentazioni in merito a distorsioni significative nella RPC, come specificato al punto 3 dell’avviso di apertura, la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti delle distorsioni significative, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, per aprire l’inchiesta su tale base. Non esistono ulteriori requisiti probatori del tipo asserito da tale parte all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In effetti, benché la determinazione dell’effettiva sussistenza di distorsioni significative e il conseguente utilizzo del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avvengano solo al momento della divulgazione delle informazioni, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base stabilisce l’obbligo di raccogliere i dati necessari per l’applicazione di tale metodo quando l’inchiesta è stata aperta su tale base. Nel caso di specie la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati nella domanda fossero sufficienti per aprire l’inchiesta su tale base. La Commissione ha pertanto intrapreso le azioni necessarie per poter applicare il metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base in caso di conferma dell’esistenza di distorsioni significative nel corso dell’inchiesta. Inoltre la Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC. La Commissione ha respinto tale argomentazione.

(65)

In merito all’argomentazione di Xiangtan, secondo cui non vi è una discussione specifica o dettagliata sul settore degli EMD nella relazione e, per quanto riguarda l’energia elettrica, la maggior parte dell’energia elettrica consumata da Xiangtan è prodotta dalla società stessa e quindi non poteva essere influenzata in modo sostanziale dal mercato dell’energia elettrica asseritamente distorto, la Commissione ha osservato che l’esistenza di distorsioni significative che determinano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Qualora sia accertata l’esistenza di distorsioni significative, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base si applicano a tutti i produttori esportatori della RPC e riguardano tutti i costi relativi ai rispettivi fattori produttivi. In ogni caso, la stessa disposizione del regolamento di base prevede l’utilizzo dei costi sul mercato interno nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni significative. Non è stato tuttavia accertato che i costi sul mercato interno siano esenti da distorsioni sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. In particolare, i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova precisi e adeguati relativi a prezzi e costi esenti da distorsioni. Il fatto che un produttore abbia la capacità di generare energia elettrica senza acquistare tale energia da altre fonti non stabilisce concretamente che tale fattore produttivo è esente da distorsioni che interessano il paese nel suo insieme. Tale argomentazione è quindi respinta.

3.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC

(66)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (13). Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (14).

(67)

Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema fondamentale della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «La leadership del partito comunista cinese è l’elemento distintivo che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi» (15) . È evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(68)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (16). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(69)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.1.5) (17).

(70)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.1.8). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Queste altre componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (18).

(71)

In terzo luogo, sul piano del contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti per agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (19). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (20).

(72)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (21).

3.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione.

(73)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(74)

Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei dirigenti tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato (22). In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (23). Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore degli EMD sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.2.1.4.

(75)

Nello specifico, nel settore degli EMD persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Inoltre da un’analisi dei principali produttori esportatori cinesi di EMD nell’Unione emergono notevoli interferenze statali.

(76)

Nel caso di Xiangtan Electrochemical Technology Co., Ltd., si tratta di una società di partecipazione soggetta alla Commissione per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato della città di Xiangtan (24). I due maggiori azionisti sono di proprietà dello Stato e rappresentano in totale il 40 % della partecipazione azionaria statale. Il presidente della società è membro del PCC nonché segretario del comitato di partito della società (25). Il vicedirettore generale, segretario del consiglio di amministrazione, è membro del PCC nonché membro del comitato di partito della società (26).

(77)

Guangxi Guiliu Chemical Co., Ltd. è una società privata detenuta da persone fisiche. Tuttavia il presidente e direttore generale è anche membro del PCC e segretario del comitato del PCC (27), e un altro membro del consiglio di amministrazione della società è anche membro del PCC e vice segretario del comitato del PCC.

(78)

South Manganese Group Ltd è detenuta al 100 % dal gruppo South Manganese investment (28). Il gruppo era denominato in precedenza CITIC Dameng Holdings (29). Per quanto riguarda le partecipazioni del gruppo South Manganese investment, il 22 % è detenuto dalla città di Nanning e il 4,9 % dal gruppo CITIC (30), un conglomerato finanziario di proprietà dello Stato. Il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo South Manganese è segretario del comitato di partito (31).

(79)

Guizhou Red Star Development Dalong Manganese Industry Co., Ltd. è detenuta al 94 % da Guizhou Red Star Development. L’effettivo controllore di Guizhou Red Star development è Qingdao SASAC, per cui si tratta di un’impresa di proprietà dello Stato (32). L’azionista di controllo della società è Qingdao Hongxing Chemical Group Co., Ltd., e la Commissione per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato del governo popolare comunale di Qingdao esercita il controllo effettivo. Il presidente del gruppo è anche segretario del comitato di partito (33).

(80)

Inoltre, dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private (34), con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando che le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme nella RPC.

(81)

Tale situazione è evidente anche a livello della China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»), l’associazione di categoria di settore. A norma dell’articolo 3 dello statuto della CPCIF, l’organizzazione «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» (35).

(82)

Di conseguenza, neanche i produttori privati nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità, come indicato anche nella sezione 3.2.1.5.

3.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(83)

Oltre a esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato il diritto di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche in seno alle imprese di proprietà dello Stato, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti (36), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (37)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo sulle decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito (38). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (39). Tali norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di EMD e dei fornitori dei relativi fattori produttivi.

(84)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («gli orientamenti») (40), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «[o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato (41).

(85)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (42). La presenza dello Stato nelle imprese, incluse quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore chimico e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.

3.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(86)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (43).

(87)

L’industria degli EMD è considerata un settore chiave dal governo della RPC. Ciò è confermato nel «Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime» (44), in quanto il manganese elettrolitico è menzionato specificatamente nella sezione V.3.: «Migliorare il livello di utilizzo complessivo delle risorse, sostenere un impiego estremamente efficiente delle risorse, migliorare costantemente la gestione delle tecniche e dei processi fondamentali, migliorare l’efficienza di utilizzo delle risorse primarie e ridurre il consumo di risorse e di energia lungo l’intero processo. Promuovere globalmente l’utilizzo delle materie prime e dei rifiuti solidi industriali, concentrandosi sulle […], scorie di manganese elettrolitico […]. Incoraggiare l’attuazione in tutto il paese».

(88)

Gli EMD sono inoltre espressamente menzionati nella versione 2019 del «Repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria» (45). Nel repertorio sono previste tre categorie di settori industriali: «incentivate», «limitate» e «da eliminare». Gli EMD sono menzionati nella categoria di industrie «limitate». Al contempo, nello stesso repertorio di riferimento una specifica attrezzatura per la produzione di EMD chiamata «forno a riverbero», utilizzata per ridurre il diossido di manganese, è menzionata nella categoria «da eliminare».

(89)

Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità a un’ampia serie di strumenti e direttive di natura strategica concernenti, tra l’altro, quanto segue: la sezione VIII.1 «Misure di attuazione» del Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime stabiliva che: «Tutte le località devono rafforzare la conformità al presente piano e integrare i suoi contenuti e progetti principali nelle rispettive attività locali. I settori petrolchimico e chimico, dell’acciaio e altri settori chiave formulano pareri specifici sull’attuazione concentrandosi sugli obiettivi e sui compiti indicati nel piano e tenendo conto delle effettive condizioni prevalenti nei settori di cui sopra».

(90)

Il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del Quattordicesimo piano quinquennale (46) quantifica inoltre ulteriori parametri dello sviluppo pianificato del settore: «Entro il 2025 i settori petrolchimico e chimico formeranno sostanzialmente un modello di sviluppo di alta qualità con forti capacità di innovazione locale, un assetto strutturale adeguato e uno sviluppo verde, sicuro e a basse emissioni di carbonio. Le relative capacità saranno inoltre ampiamente migliorate per garantire prodotti di alta gamma, rafforzare in misura significativa la competitività di base e compiere decisi progressi verso l’autonomia e l’automiglioramento di alto livello» (47) e il conseguimento di vari obiettivi per il settore chimico: «[i]l livello di concentrazione della produzione di sostanze chimiche di base sarà ulteriormente aumentato e il tasso di utilizzo degli impianti supererà l’80 % […], saranno istituiti circa 70 parchi industriali chimici con vantaggi competitivi» (48). Il piano inoltre sottolinea la necessità di: «rafforzare il coordinamento delle politiche industriali con le politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di import-export, nonché in materia di energia, ecologia e ambiente, prezzi e altro» e di «[c]onsentire alla piattaforma nazionale comune di cooperazione tra industria e finanza di svolgere appieno il suo ruolo e promuovere collegamenti tra banche e imprese e la cooperazione tra industria e finanza» (49).

(91)

Sono previste anche politiche provinciali a sostegno dell’industria del manganese. Guizhou, Guangxi, Hunan e altri luoghi sono le principali aree di produzione di diossido di manganese elettrolitico in Cina, di cui Guangxi rappresenta quasi l’80 % della produzione totale del paese (50).

(92)

La provincia di Guangxi ha pubblicato nel 2017 il «Secondo piano d’attuazione imprenditoriale dell’industria metallurgica di Guangxi (2017-2025)» (51). La sezione I del piano prevede che «entro il 2025 la capacità di produzione di ferrolega a Guangxi sarà mantenuta a circa 6 milioni di tonnellate; la capacità di produzione di metallo di manganese elettrolitico sarà mantenuta a circa 600 000 tonnellate; la capacità di produzione di diossido di manganese elettrolitico sarà pari a 270 000 tonnellate; la capacità di produzione di solfato di manganese sarà pari a 100 000 tonnellate; batterie a ioni di litio a base di manganese: 400 milioni ampere-ore». La sezione II.4.2. indica che uno degli obiettivi è «rafforzare la cooperazione con il settore del ferro e dell’acciaio, dell’acciaio inossidabile e della fonderia, e adoperarsi per migliorare la capacità locale di assorbire il metallo di manganese elettrolitico, il diossido di manganese elettrolitico, il solfato di manganese e altri prodotti».

(93)

Inoltre nel 2018 Guangxi ha pubblicato un «Piano di sviluppo per i cluster industriali e la catena industriale del manganese (52)", che era stato elaborato e pubblicato come piano direzionale per orientare lo sviluppo futuro dell’industria del manganese nella regione. Nello stesso anno è stata pubblicata un’«Interpretazione strategica del piano di sviluppo per i cluster industriali e la catena industriale del manganese di Guangxi» (53).

(94)

Gli obiettivi del piano di sviluppo sono i seguenti: «ottimizzare la struttura e l’organizzazione dell’industria del manganese, sviluppare in modo coordinato le fasi di estrazione, arricchimento, fusione e lavorazione profonda, costituire cluster industriali per l’estrazione del minerale di manganese e la lavorazione del minerale di manganese, rafforzare la protezione dell’ambiente ecologico, prestare attenzione alla sicurezza della produzione e del riciclaggio delle risorse, e promuovere con determinazione il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni. Adoperarsi per mantenere la capacità di produzione di metallo di manganese elettrolitico nella nostra provincia a circa 600 000 tonnellate entro il 2020; la capacità di produzione di diossido di manganese elettrolitico a 270 000 tonnellate e la capacità di produzione di solfato di manganese a circa 100 000 tonnellate».

(95)

Le misure di attuazione del piano prevedono sei aspetti, tra cui «rafforzare l’organizzazione e il coordinamento, istituire il sistema di norme per l’industria del manganese e migliorarlo, promuovere la ricerca e lo sviluppo, favorire la promozione e l’impiego dei prodotti e della tecnologia di lavorazione del manganese, rafforzare la creazione di società lucrative e di gruppi di talenti, consolidare il sostegno fiscale e finanziario, e attirare vigorosamente gli investimenti».

(96)

La sezione III.4 del piano summenzionato esorta a «attirare attivamente imprese solide e creare una collaborazione tra le più solide, coltivare imprese portanti e incoraggiare le imprese fondamentali della regione a procedere verso l’integrazione e la riorganizzazione Con imprese leader quali CITIC Dameng Mining Co., Ltd., Guangxi Ferroalloy Co., Ltd., e Baise Mining Group Co., Ltd, il parco industriale a ciclo ecologico per i nuovi materiali a base di manganese «Manganese Qinzhou», dalla capacità di 1,5 milioni tonnellate/anno, lo stabilimento di Jingxi del Baikuang Group per l’arricchimento e la fusione del minerale di manganese, la lavorazione profonda del manganese metallico e l’utilizzo completo delle scorie di manganese e altri progetti su vasta scala promuovono l’integrazione di risorse redditizie e integrano appieno i vantaggi del capitale pubblico e privato, in modo da migliorare l’efficienza operativa delle imprese leader, ottimizzare la struttura dell’industria e del prodotto, ridurre la concorrenza nel medesimo settore e creare imprese leader trasformandole in imprese di alta qualità di fama internazionale fortemente competitive sul mercato».

(97)

Inoltre nella sezione IV relativa alle misure di attuazione del piano si parla di «rafforzare il sostegno fiscale, tributario e finanziario. Rafforzare la comunicazione di informazioni delle autorità pubbliche, delle banche e delle imprese, svolgere efficacemente il ruolo di incentivazione e di guida dei fondi finanziari, attirare attivamente capitale sociale e sostenere lo sviluppo dell’industria del manganese. Lasciare ampio spazio al ruolo di guida dei fondi di investimento azionario industriale, coordinare e sostenere lo sviluppo dell’industria del manganese. Tutti i dipartimenti dell’amministrazione devono usare i fondi disponibili per orientare lo sviluppo di centri di innovazione per la produzione di manganese, piattaforme di dimostrazione delle applicazioni, istituti di ricerca e sviluppo, e progetti di dimostrazione delle applicazioni. Attuare ulteriormente una serie di politiche che hanno sostenuto negli ultimi anni l’innovazione e lo sviluppo di imprese e da cui queste ultime hanno tratto effettivi benefici».

(98)

Inoltre l’intervento delle autorità pubbliche nello sviluppo dell’industria degli EMD nella provincia di Guangxi è ulteriormente dimostrato dalle «Raccomandazioni pubblicate dal segretario del gruppo di direzione del partito e dal direttore dell’Ufficio dell’industria e della tecnologia dell’informazione di Baise» (54). Nelle raccomandazioni è stato osservato che il paese ha inserito il minerale di manganese tra le risorse minerali strategiche. Nelle raccomandazioni si è inoltre menzionato che «di recente il comitato di partito e il governo della regione autonoma hanno attribuito grande importanza all’ottimizzazione e al potenziamento della catena industriale, hanno attuato con determinazione la seconda impresa del settore metallurgico, e la capacità di produzione del minerale di manganese ha continuato a crescere. Nel 2020 la produzione di diossido di manganese elettrolitico nella regione sarà pari di 260 500 tonnellate, pari al 75 % circa della produzione nazionale; la produzione di metallo di manganese elettrolitico sarà di 270 100 tonnellate, pari al 18 % circa della produzione nazionale, classificandosi ai primi posti nel paese».

(99)

La provincia di Guangxi non è la sola a promuovere attivamente l’industria del manganese. Anche la provincia di Guizou ha introdotto misure volte a sviluppare l’industria del manganese e della lavorazione del manganese. Il Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Guizhou (55) prevede, tra i suoi obiettivi, di collaborare con altre provincie per la promozione dell’industria del manganese: «Incrementare gli scambi e la cooperazione con Hunan, Hubei, Jiangxi e altre province nel corso medio del fiume Yangtze nei settori dell’energia, del turismo, della produzione di apparecchiature, dei nuovi materiali, dell’istruzione ecc., e realizzare insieme basi industriali come la nuova lavorazione profonda del manganese».

(100)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui la produzione di EMD. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.1.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(101)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (56).

(102)

Nella RPC inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (57). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (58). Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (59).

(103)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di EMD sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore degli EMD. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(104)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore degli EMD, anche in relazione al prodotto in esame.

3.2.1.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(105)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (60). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (61). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (62). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(106)

Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore degli EMD non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore degli EMD subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (durante la produzione del prodotto in esame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

3.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(107)

L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni.

(108)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (63), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (64) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (65). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (66).

(109)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(110)

Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito molto di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione a questioni operative e gestionali nelle imprese (67). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora soprattutto prendere in considerazione come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» (68).

(111)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (69).

(112)

A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (70). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(113)

In secondo luogo, gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(114)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (71). Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a «orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» (72). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(115)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(116)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(117)

Non sono stati presentati elementi di prova a dimostrazione che il settore degli EMD non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(118)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti nelle sezioni da 3.2.1.2 a 3.2.1.8 e nella parte A della relazione si riscontrano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi contenuta nelle sezioni da 3.2.1.6 a 3.2.1.8 e nella parte B della relazione.

(119)

La Commissione rammenta che, per fabbricare gli EMD, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti di EMD acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(120)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli EMD ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nella presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

3.2.1.10.   Conclusioni

(121)

Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.1.2. a 3.2.1.9., che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore degli EMD in particolare, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto in esame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più degli elementi pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per determinare il valore normale nel caso di specie.

(122)

La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione successiva.

3.2.2.   Paese rappresentativo

3.2.2.1.   Osservazioni generali

(123)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (73);

la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(124)

La prima nota e la seconda nota, indicate in precedenza, hanno descritto i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e hanno preso inoltre in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. La Commissione ha inoltre informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Colombia come paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.2.2.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta

(125)

Nella prima nota la Commissione ha spiegato che la Colombia era l’unico paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, secondo la Banca mondiale (che la classificava ossia come paese a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo), e nel quale era noto che avesse luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(126)

In seguito alla prima nota, Guiliu ha affermato che il Messico dovrebbe essere utilizzato come paese rappresentativo in quanto produce minerale di manganese (la principale materia prima per la produzione degli EMD) e, al di là dei dati relativi alle importazioni del minerale di manganese, dispone di sufficienti quantitativi importati di altre materie prime. Guiliu ha proposto di utilizzare la Colombia per determinare i prezzi all’importazione dei minerali di manganese e Autlan EMD per le SGAV e i profitti.

(127)

La produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta è uno dei criteri chiave di cui si avvale la Commissione nel calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Diversamente dalla Colombia, che produce il prodotto oggetto dell’inchiesta, il Messico non presenta una tale produzione e non può pertanto essere considerato un paese rappresentativo appropriato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(128)

Varta ha ritenuto opinabile la scelta della Colombia come paese rappresentativo, dato il confronto asseritamente errato con i costi dell’energia elettrica in Cina, e ha proposto di prendere in considerazione il tipo di produzione di energia elettrica e i relativi costi di distribuzione.

(129)

Varta non ha dimostrato in che misura il prezzo di riferimento dell’energia elettrica della Colombia non sarebbe rappresentativo del prezzo esente da distorsioni in Cina, né ha fornito alcuna alternativa concreta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(130)

Secondo quanto noto alla Commissione, non vi sono altri paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina in cui siano prodotti EMD; inoltre nessuna delle parti interessate ha fornito nuove informazioni in merito. Pertanto nella seconda nota la Colombia è stata confermata come paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.2.2.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(131)

Nella prima nota la Commissione ha indicato che per il paese individuato come produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia la Colombia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici per il periodo dell’inchiesta dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta o in un segmento di produzione simile.

(132)

Nelle sue osservazioni sulla prima nota, Guiliu ha sostenuto che i quantitativi importati di taluni fattori produttivi in Colombia sono insufficienti e che i prezzi di tali fattori produttivi dovrebbero essere basati invece sulle importazioni a livello mondiale.

(133)

La Commissione ha valutato le importazioni totali in Colombia dei fattori produttivi indicati di seguito, che secondo quanto riferito dai produttori esportatori sono utilizzati nei loro processi di produzione: acido solforico, lignite, carbone bituminoso e di antracite e pirite. La Commissione ha osservato che i quantitativi importati di ciascuno di detti fattori produttivi erano in effetti molto bassi (meno dello 0,02 % delle importazioni in tutti i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina) e che i corrispondenti prezzi all’importazione erano anomali in confronto ai prezzi medi all’importazione nello stesso gruppo di paesi (le differenze con lo stesso gruppo di paesi si attestavano al 102 %, al 1 115 %, al 1 233 % e al 2 608 % per quattro dei cinque prodotti suindicati). Per il quinto prodotto, il carbone bituminoso, la differenza di prezzo era inferiore (29 %), ma i quantitativi importati nel periodo dell’inchiesta erano estremamente bassi attestandosi a 3,8 mila tonnellate, pari a meno dello 0,00006 % delle importazioni in tutti i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina.

(134)

Poiché i quantitativi importati dei cinque fattori produttivi di cui sopra erano bassi e i conseguenti prezzi non adeguati, ciò indica che i dati relativi alle importazioni erano influenzati dalle importazioni di tipi di prodotto specifici o non convenzionali dichiarati con i codici doganali pertinenti, che non sono utilizzati per il processo di produzione degli EMD.

(135)

Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate in merito a tale approccio.

(136)

Per i fattori produttivi in questione la Commissione ha cercato un paese alternativo nell’elenco di paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina e in cui le importazioni di tutti i cinque fattori produttivi fossero rappresentative. Fra tutti i paesi, si è rilevato che la Turchia aveva i volumi aggregati più elevati di importazioni con quantitativi e prezzi rappresentativi per tutti i cinque fattori produttivi rispetto agli altri paesi in cui tali fattori produttivi erano importati. La Commissione ha concluso pertanto che la Turchia rappresentava una fonte alternativa appropriata di prezzi all’importazione per i cinque fattori produttivi suindicati.

(137)

Nella seconda nota la Commissione ha inoltre osservato di non avere a disposizione dati che indicassero un congruo importo per i profitti e per le SGAV per il periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base per il produttore colombiano di EMD Quintal. Ciò si è rivelato problematico nel processo di ricerca di una fonte di dati in materia di SGAV e profitti che fossero congrui ed esenti da distorsioni. L’industria degli EMD è molto particolare, in quanto è caratterizzata da un numero limitato di produttori e di utilizzatori al di fuori della Cina o dell’Unione. Né la Commissione né alcuna delle parti interessate sono riuscite a individuare un altro produttore di EMD nei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. Inoltre gli EMD sono usati prevalentemente nella produzione di batterie a secco e quindi gli sforzi per individuare un produttore di prodotti nella stessa categoria generale di prodotti in grado di fornire un importo congruo per le SGAV non hanno sortito risultati utili.

(138)

In questa situazione specifica, la Commissione è stata costretta a trovare un’alternativa valida e, poiché il processo di produzione era un elemento determinante dei dati relativi ai risultati finanziari complessivi, ha trovato una società, Quimpac de Colombia SA, che utilizza lo stesso processo di elettrolisi nella sua produzione. La logica è che la struttura dei costi di un impianto di elettrolisi con immobilizzazioni specifiche e un consumo di energia elettrica relativamente elevato rappresenta una fonte congrua dei dati richiesti. Inoltre la base di clienti di Quimpac, tra cui figurano anche utilizzatori industriali su grande scala, rispecchia in modo ragionevole le SGAV del produttore di EMD, dato che entrambi i soggetti vendono volumi elevati a un numero limitato di clienti.

(139)

Data la disponibilità pubblica della relazione annuale completa ed esaustiva di Quimpac de Colombia per il 2022, la Commissione ha deciso di avvalersi delle informazioni ivi contenute.

(140)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Colombia come paese rappresentativo appropriato e la società Quimpac de Colombia SA, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(141)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Colombia come paese rappresentativo e di Quimpac de Colombia come produttore in un segmento di produzione analogo nel paese rappresentativo.

3.2.2.4.   Osservazioni presentate dalle parti

(142)

A seguito della seconda nota, Autlan ha sostenuto che la Turchia non rappresentava una fonte alternativa valida dei prezzi all’importazione per i cinque fattori produttivi individuati al considerando 133, perché i prezzi all’importazione dei prodotti carbonieri in Turchia erano anomali durante il periodo dell’inchiesta rispetto ai prezzi medi di altri paesi con un livello di sviluppo economico analogo. Ad avviso di Autlan, dai dati del GTA divulgati dalla Commissione nella seconda nota è emerso che la Russia era il maggiore esportatore in Turchia dei due principali tipi di carbone utilizzati nella produzione di EMD e che i suoi prezzi erano notevolmente più bassi rispetto ai prezzi medi all’importazione dei corrispondenti prodotti di altri paesi terzi.

(143)

La Commissione ha analizzato quest’argomentazione nel dettaglio, ha messo a confronto i prezzi del carbone importato in Turchia dalla Russia con i prezzi all’importazione da altri paesi e ha rilevato che i prezzi all’importazione dalla Russia erano anomali in confronto ai prezzi medi all’importazione da altri paesi. Poiché le importazioni dalla Russia rappresentavano la maggior parte delle importazioni di antracite e di carbone bituminoso in Turchia e potevano incidere sui prezzi delle importazioni da altri paesi, la Commissione ha deciso di utilizzare il Brasile, che rappresenta il secondo volume aggregato più elevato di importazioni con quantitativi e prezzi rappresentativi, al netto delle importazioni russe, per stabilire i costi esenti da distorsioni del carbone bituminoso e dell’antracite.

(144)

Xiangtan ha affermato che la Commissione ha disaggregato erroneamente gli altri possibili paesi principalmente sulla base della tesi secondo cui gli altri paesi proposti non presentano alcuna produzione di EMD. A suo avviso, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base non contiene una condizione sine qua non secondo la quale nel paese rappresentativo debba essere presente la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(145)

Ha sostenuto inoltre che la metodologia applicata dalla Commissione nella scelta del paese rappresentativo appropriato è manifestamente contraddittoria. Essa ha scartato altri possibili paesi a causa dell’assenza di produzione di EMD in tali paesi mentre, avendo ritenuto inadeguati i dati finanziari per l’unico produttore di EMD individuato nel paese, ha deciso di utilizzare invece quelli di un’altra società colombiana in un settore economico del tutto diverso non correlato agli EMD e di utilizzare un altro paese terzo e un valore di riferimento internazionale come fonte alternativa di prezzi all’importazione per alcuni fattori produttivi.

(146)

Xiangtan ha sostenuto inoltre che le SGAV e i profitti di Quimpac non sono rappresentativi di un produttore di EMD e ha proposto di utilizzare i dati relativi al produttore giapponese di EMD Tosoh Corporation Japan.

(147)

Per quanto riguarda la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione osserva che la produzione del prodotto in esame nel paese rappresentativo è una condizione essenziale per la selezione del paese rappresentativo. Infatti l’esistenza di tale produzione assicura che i costi di produzione e le vendite in un paese rappresentativo corrispondano ai costi e alle vendite esenti da distorsioni della produzione del prodotto in esame, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino.

(148)

Per quanto riguarda Quimpac, la Commissione ha osservato che, nel caso in cui non siano prontamente disponibili informazioni finanziarie specificatamente ed esclusivamente in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta (nel caso di specie gli EMD), la Commissione cerca di individuare l’approssimazione migliore prontamente disponibile. La procedura è descritta in modo dettagliato al considerando 138.

(149)

Per quanto riguarda la proposta di utilizzare, con gli opportuni adeguamenti, i dati relativi a Tosoh Corporation Japan, la Commissione ha sottolineato che la scelta del paese rappresentativo dovrebbe basarsi su tre criteri, il primo dei quali è lo sviluppo economico. Tosoh Corporation Japan ha sede in un paese con un livello di sviluppo economico superiore, che non poteva quindi essere considerato rappresentativo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(150)

La CCCMC/GMIA e Daxin hanno sostenuto che il prezzo dell’energia in Colombia e il costo del lavoro sono influenzati da diversi fattori e variano notevolmente anche tra paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. In alternativa, la CCCMC/GMIA e Daxin hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare i dati degli esportatori cinesi relativi al costo del lavoro e all’energia.

(151)

Tale argomentazione ha dovuto essere respinta. La Commissione ha osservato che la scelta del paese rappresentativo si basa sui tre criteri seguenti: livello di sviluppo economico, produzione del prodotto in esame e disponibilità di dati pubblici pertinenti. La Commissione ha considerato tutti questi criteri come sufficientemente rappresentativi per arrivare al costo esente da distorsioni della produzione in Cina e né la CCCMC/GMIA né Daxin hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare che i valori di riferimento selezionati per il lavoro e l’energia fossero distorti o non corrispondenti.

(152)

La Commissione ha inoltre osservato che, una volta accertata l’esistenza di distorsioni significative in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese esportatore conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è possibile utilizzare i costi effettivi dei singoli produttori esportatori, a meno che non si sia concretamente accertato che sono esenti da distorsioni sulla base di elementi di prova precisi e adeguati. Così non è stato e di conseguenza i costi pertinenti sono risultati distorti.

3.2.2.5.   Livello di protezione sociale e ambientale

(153)

Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Colombia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.2.6.   Conclusioni

(154)

Alla luce dell’analisi suesposta, la Colombia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.2.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(155)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia, acqua e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(156)

Successivamente, nella seconda nota la Commissione ha dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato:

a)

i dati pubblicamente disponibili sui prezzi del minerale di manganese per il 2022, forniti da Fastmarkets, una delle principali agenzie di rilevazione dei prezzi internazionali di più materie prime, per stabilire il costo esente da distorsioni del principale fattore produttivo degli EMD;

b)

il Global Trade Atlas («GTA»), per stabilire il costo esente da distorsioni delle altre materie prime.

(157)

La Commissione ha dichiarato inoltre che avrebbe utilizzato le statistiche dell’ILO per il costo del lavoro in Colombia (74), il prezzo dell’energia elettrica per uso industriale applicato dalla società ENEL SA per l’energia (75) e la tariffa idrica applicata dall’Acueducto de Bogota (76) per l’acqua.

(158)

Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili, che rappresentano meno del 5 % del costo totale di produzione riportato dai produttori esportatori inclusi nel campione, sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e di applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

3.2.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

(159)

Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i fattori produttivi indicati di seguito e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 2

Fattori produttivi

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore esente da distorsioni

Fonte dei dati

Materie prime

Minerale di manganese  (77)

2602 00

36,63 RMB/DMTU

(unità di tonnellata metrica a secco, espressa in valore per % di tenore di manganese)

Fastmarkets.com

Pirite

2601 11

802 RMB/tonnellata

GTA, importazioni per la Turchia

Antracite

2701 11

1 923 RMB/tonnellata

GTA, importazioni per il Brasile

Carbone bituminoso

2701 12

2 225 RMB/tonnellata

GTA, importazioni per il Brasile

Lignite

Carbone bruno

2702 10

1 005 RMB/tonnellata

GTA, importazioni per la Turchia

Acido solforico  (78)

2807 00 00 00 19

812 RMB/tonnellata

GTA, importazioni per la Turchia

Materiali di consumo

Lavoro (manodopera)

Costi del lavoro nel settore manifatturiero

N/D

29,51 RMB/h

Ufficio statistico della Colombia/ILO

Energia

Energia elettrica

N/D

0,92 RMB/KWh

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P

Acqua

N/D

6,05 RMB/tonnellata

Acueducto de Bogota

3.2.4.1.   Minerale di manganese

(160)

A seguito della prima nota, Xiangtan ha sostenuto che i prezzi all’importazione del minerale di manganese in Colombia non dovrebbero essere usati come prezzo rappresentativo per il fattore produttivo dei produttori esportatori cinesi. I minerali di manganese utilizzati in Cina hanno una concentrazione molto più bassa di manganese al loro interno (tra l’11 % e il 20 %) e non potevano essere sostituiti con un minerale con tenore molto maggiore di manganese importato in Colombia dal Brasile, che presenta un tenore medio di manganese pari al 37 %.

(161)

La Commissione ha preso debitamente in considerazione tale argomentazione e ha cercato un valore di riferimento internazionale alternativo che riflettesse maggiormente il tipo e la qualità del minerale di manganese utilizzato nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Su tale base, in mancanza di un paese rappresentativo alternativo e di un valore di riferimento internazionale per il minerale di manganese con una concentrazione inferiore di manganese, la Commissione ha ritenuto che il valore di riferimento internazionale disponibile più idoneo sia costituito dai dati relativi al 2022 forniti da Fastmarkets.com per il minerale di manganese con un tenore di manganese del 37 %. Per tenere conto della differenza in termini di tenore di manganese, il prezzo per i minerali utilizzati dai produttori esportatori cinesi è stato calcolato moltiplicando il prezzo di riferimento per la concentrazione di minerale di manganese utilizzato dai produttori cinesi. Questo metodo è stato applicato sia ai diossidi di manganese sia al carbonato di manganese.

(162)

Pertanto per il minerale di manganese la Commissione ha utilizzato i dati relativi al 2022 pubblicamente disponibili forniti da Fastmarkets.com per l’indice MB-MNO-0004 consegnato al porto di Tianjin.

3.2.4.2.   Altre materie prime e materiali di consumo

(163)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, quali consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, per l’acido solforico, la lignite e la pirite la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione in Turchia indicata nel GTA, mentre per il carbone bituminoso e l’antracite la Commissione ha utilizzato la media ponderata del prezzo all’importazione in Brasile indicato nel GTA. A tali prezzi sono stati aggiunti dazi all’importazione e spese di trasporto, come spiegato al considerando 174. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (79). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina in Brasile e in Turchia, avendo concluso al considerando 122 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Inoltre, come spiegato al considerando 143, sono state escluse anche le importazioni di carbone bituminoso e di antracite dalla Russia.

(164)

Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori produttivi non ha inciso in modo apprezzabile sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo, come spiegato al considerando 158, e li ha aggiunti al costo esente da distorsioni della fabbricazione.

(165)

La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime; quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società.

(166)

In risposta alla seconda nota, la CCCMC/GMIA hanno sostenuto che la Commissione non aveva chiarito i criteri utilizzati per individuare i principali fattori produttivi indicati al considerando 133 e i fattori produttivi trattati come materiali di consumo e che diversi produttori esportatori cinesi utilizzano materiali differenti; pertanto tali fattori produttivi dovrebbero essere adattati a ogni esportatore cinese separatamente.

(167)

Tale argomentazione è infondata. La Commissione ha individuato i principali fattori produttivi indicati al considerando 133 e quelli da trattare come materiali di consumo sulla base dell’elenco effettivo di fattori produttivi e dei dati relativi alle quantità di consumo comunicati da ciascuno dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(168)

La CCCMC/GMIA e Daxin hanno affermato che il valore di riferimento selezionato dalla Commissione per il minerale di manganese ha ancora una concentrazione di manganese notevolmente più elevata rispetto al minerale di manganese approvvigionato a livello locale dai produttori esportatori cinesi. A loro avviso la diversa concentrazione comporta un prezzo unitario diverso e pertanto il valore di riferimento selezionato dalla Commissione non può essere utilizzato per sostituire il prezzo del minerale di manganese cinese.

(169)

Xiangtan ha anche sostenuto che la Commissione ha ignorato la correlazione esistente tra il prezzo riflesso dall’indice dei prezzi per il minerale di manganese e la concentrazione di manganese nel minerale che l’indice dei prezzi rappresenta. Ad avviso di Xiangtan, l’indice dei prezzi varia a seconda della concentrazione di manganese nel minerale. Sarebbe pertanto errato stabilire il prezzo di riferimento del minerale di manganese con un tenore di manganese diverso dal 37 % moltiplicando direttamente l’indice del valore di riferimento per la concentrazione di minerale di manganese, come spiegato al considerando 161.

(170)

Xiangtan ha proposto inoltre due metodologie alternative per stabilire il valore di riferimento del minerale di manganese che, a suo avviso, terrebbero conto in modo più adeguato dei differenti tenori di manganese. Nella prima metodologia Xiangtan ha proposto di dividere l’indice di riferimento stabilito dalla Commissione per un fattore di conversione basato sulla concentrazione di minerale di manganese della società e sul tenore di manganese del minerale del valore di riferimento (37 %). Nella seconda metodologia Xiangtan ha proposto di utilizzare un coefficiente per riflettere il valore di mercato accurato del corrispondente tenore di manganese dei minerali utilizzati dai produttori cinesi. Tale coefficiente esprime il valore per unità di manganese per i tipi di minerali di manganese (sulla base della concentrazione di manganese) pubblicato dall’agenzia di intelligence industriale Asian Metal. Il valore di riferimento dovrebbe essere ottenuto moltiplicando il coefficiente medio e il tenore effettivo di minerale di manganese utilizzato dalla società.

(171)

La Commissione ha preso in considerazione l’argomentazione relativa al tenore di manganese nel minerale e ha sviluppato la metodologia illustrata al considerando 161 per adattare il prezzo di riferimento all’effettivo tenore di manganese del minerale utilizzato da ciascuno dei produttori esportatori inclusi nel campione. In assenza di qualsiasi altro prezzo o di valore di riferimento internazionale esente da distorsioni per il minerale di manganese con una concentrazione inferiore al 37 %, la Commissione ha ritenuto che la metodologia proposta rifletta equamente i costi esenti da distorsioni per la diversa concentrazione di minerale di manganese. Tale metodologia, quando applicata, è altresì in linea con la prima metodologia proposta da Xiangtan. La Commissione non ha esaminato nei dettagli la seconda metodologia proposta da Xiangtan, in quanto quest’ultima non ha spiegato il motivo per cui la seconda metodologia sarebbe più adeguata rispetto alla prima, che era stata debitamente comunicata alle parti interessate.

(172)

Le argomentazioni relative alla scelta del valore di riferimento adeguato per il minerale di manganese sono state pertanto respinte.

(173)

La CCCMC/GMIA e Daxin hanno sostenuto che, per i fattori produttivi stabiliti secondo le modalità indicate al considerando 136, il prezzo all’importazione indicato dal GTA è a livello cif. Esso include quindi le spese di nolo marittimo e le spese assicurative, mentre i produttori cinesi acquistano le materie prime e altri fattori produttivi sul mercato locale a prezzi che non includono alcuna spesa di nolo marittimo e assicurativa. Pertanto, a loro avviso, per effettuare un confronto equo le spese di nolo marittimo e le spese assicurative dovrebbero essere dedotte dai prezzi indicati dal GTA per la Turchia.

(174)

Nelle sue inchieste la Commissione cerca di stabilire un prezzo d’acquisto dei fattori produttivi disponibili sul mercato interno del paese rappresentativo. Di conseguenza, la Commissione utilizza coerentemente il prezzo cif disponibile nelle statistiche commerciali. Inoltre, come spiegato al considerando 163, la Commissione aggiunge i dazi all’importazione applicabili e i costi di trasporto al fine di assicurare l’uso di un valore di riferimento quale consegnato all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo. Questo prezzo è in diretta concorrenza con i prezzi praticati sul mercato interno del paese rappresentativo e quindi può essere utilizzato come valore di riferimento ai fini dell’inchiesta. Di conseguenza l’argomentazione è stata respinta.

3.2.5.   Lavoro (manodopera)

(175)

Nella seconda nota la Commissione ha comunicato che avrebbe utilizzato le statistiche dell’ILO (80) relative ai salati mensili medi e alle ore settimanali medie lavorate nel 2022 nel settore manifatturiero per stabilire i salari in Colombia. Essa ha annunciato l’intenzione di prendere in considerazione tredici mensilità e aggiungere poi i contributi ai regimi pensionistici e di previdenza sociale. Avrebbe poi calcolato le ore annuali effettivamente lavorate moltiplicando le ore settimanali effettivamente lavorate per il numero di settimane comprese in un anno e sottraendo successivamente i giorni non lavorati.

(176)

A seguito della seconda nota la Commissione ha ricevuto le osservazioni seguenti:

a)

Xiangtan ha sostenuto che la tredicesima mensilità e alcune categorie di contributi ai regimi pensionistici e di previdenza sociale non si applicano all’intera forza lavoro. Inoltre le ore lavorate indicate dall’ILO escludono già le festività pubbliche annuali e i giorni non lavorativi;

b)

Autlan EMD ha sostenuto che la Commissione dovrebbe distinguere tra «personale impiegato nella produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta» e «personale impiegato nelle vendite e nell’amministrazione» e calcolare un valore di riferimento separato per il costo del lavoro di ciascuna categoria di dipendenti.

(177)

La Commissione ha cercato una fonte alternativa in grado di fornire dati più precisi al fine di stabilire il valore di riferimento del costo del lavoro in Colombia. L’Ufficio statistico della Colombia («DANE») (81) ha pubblicato un’indagine sull’industria manifatturiera che ha fornito informazioni dettagliate sui salari annuali totali e sui relativi oneri, nonché sul numero di dipendenti per l’anno 2021. La Commissione ha considerato questa fonte come la più adeguata per determinare il costo medio del lavoro per dipendente, in quanto si tratta di una fonte primaria di dati dell’ufficio statistico nazionale della Colombia. I valori sono stati indicizzati al 2022 utilizzando l’indice dei salari reali dell’industria manifatturiera (82).

(178)

Poiché nell’indagine non erano disponibili informazioni sulle ore lavorate, la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle ore lavorate settimanalmente forniti dall’ILO. A seguito dell’osservazione di Xiangtan, la Commissione ha rivisto la definizione di ore lavorate fornita dall’ILO e ha concluso che le festività pubbliche e i giorni non lavorativi erano già stati sottratti su base annua; pertanto non era necessaria un’ulteriore deduzione dei giorni non lavorativi.

(179)

Per quanto riguarda l’argomentazione di Autlan, la Commissione ha chiarito che i costi del lavoro per il personale impiegato nelle vendite e nell’amministrazione era incluso nel costo esente da distorsioni per le SGAV, calcolato secondo le modalità illustrate nella sezione 3.2.5. La distinzione proposta non avrebbe quindi alcun effetto tangibile sul valore di riferimento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.6.   Energia elettrica

(180)

Nella prima nota e nella seconda nota la Commissione ha comunicato l’intenzione di utilizzare i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale in vigore in Colombia, applicati da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica della Colombia, la società ENEL SA Le parti interessate hanno osservato quanto segue:

a)

la società ENEL SA non serviva la zona di Cali, dove era stabilita la società «Quimpac»; il fornitore EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P. (EMCALI) è stato proposto come fonte più idonea;

b)

la Commissione ha utilizzato la tariffa semplice per stabilire il valore di riferimento per l’energia elettrica anziché le tariffe per fascia oraria, che distinguono le tariffe in funzione dell’orario di punta e non di punta. Sarebbe più opportuno utilizzare quest’ultima opzione tariffaria, dato che è solitamente utilizzata dalle imprese che operano in settori ad alto consumo energetico come gli EMD;

c)

la Commissione dovrebbe garantire che il prezzo di riferimento dell’energia elettrica sia al netto dell’IVA.

(181)

Dopo avere analizzato le osservazioni, la Commissione ha concluso che avrebbe utilizzato i dati relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale in vigore nella città di Cali, dove è stabilita «Quimpac», quali pubblicati da EMCALI (83). EMCALI offre diverse tariffe energetiche: una tariffa unica, una tariffa bioraria (orario di punta/non di punta) e una tariffa trioraria. Le differenze tra le tariffe sono esigue (circa l’1 % di differenza di prezzo sia tra le tariffe per l’orario di punta e non di punta sia tra la media delle tariffe di punta/non di punta rispetto alla tariffa unica). La Commissione ha utilizzato pertanto un approccio prudenziale e ha scelto la tariffa unica per l’energia elettrica, che era la più bassa. La Commissione ha accertato inoltre che la tariffa per l’energia elettrica era esente da IVA, a norma dell’articolo 476, paragrafo 4, della legge tributaria colombiana (84).

(182)

Nella sua osservazione Varta ha sostenuto che, per giungere a conclusioni adeguate, si dovrebbero prendere in considerazione il tipo di generazione di energia elettrica nel rispettivo paese e il relativo costo di distribuzione.

(183)

La Commissione osserva che i costi di distribuzione sono inclusi nel prezzo dell’energia elettrica e saranno quindi presi in considerazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.7.   Acqua

(184)

Nella seconda mota la Commissione ha comunicato che avrebbe utilizzato la tariffa dell’acqua per uso industriale pubblicata dall’«Acueducto de Bogota», responsabile dell’approvvigionamento idrico, della raccolta e del trattamento dei liquami nella capitale, in quanto non erano disponibili dati pubblici per la città di Cali. Come per l’energia elettrica, l’erogazione di acqua è esente dall’IVA a norma dell’articolo 476, paragrafo 4, della legge tributaria colombiana.

3.2.8.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(185)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(186)

Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(187)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2022 relativi a Quimpac, estratti dalla banca dati pubblicamente accessibile del governo colombiano, Sistema Integrado de Informacion Societaria («SIIS») (85).

3.2.9.   Calcolo del valore normale

(188)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(189)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. Essa ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali tassi di consumo, forniti dai produttori esportatori inclusi nel campione, sono stati appurati nel corso delle visite di verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo.

(190)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, come indicato al considerando 186.

(191)

Ai costi di produzione stabiliti con la modalità di cui al considerando precedente la Commissione ha applicato le SGAV del 20,33 % e il profitto del 24,72 % di Quimpac de Colombia S.A, come indicato al considerando 187, espressi entrambi in percentuale dei costi delle merci vendute.

(192)

In base a ciò, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(193)

Nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha venduto tramite importatori collegati nell’Unione.

(194)

Di conseguenza, per tutti i produttori inclusi nel campione il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.4.   Confronto

(195)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(196)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, del dazio doganale, dei costi di credito e delle spese bancarie.

3.5.   Margini di dumping

(197)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(198)

Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Xiangtan

46,1  %

Guiliu

54,2  %

Daxin

18,3  %

(199)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione.

(200)

Alla luce di quanto precede, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 44,5 %.

(201)

Per tutti gli altri produttori esportatori nel paese interessato la Commissione ha stabilito il margine di dumping sulla base dei dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, in base alle statistiche Eurostat.

(202)

Nel presente caso il livello di collaborazione è basso perché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 65 % circa delle esportazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per tutte le altre società al livello delle dieci operazioni con il margine più elevato dei produttori esportatori inclusi nel campione, alla luce del fatto che rappresentavano circa il 14 % del volume totale esportato nell’Unione dalla società in questione, dato considerato sufficientemente rappresentativo. Il margine di dumping a livello nazionale applicabile a tutti gli altri produttori esportatori che non hanno collaborato è stato pertanto fissato a un livello pari al 101,7 %.

(203)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping provvisorio

Xiangtan

46,1  %

Guiliu

54,2  %

Daxin

18,3  %

Altre società che hanno collaborato

44,5  %

Tutte le altre società

102,2  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(204)

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(205)

Dato il numero limitato di parti che operano sul mercato dell’Unione, la Commissione non ha potuto divulgare i dati relativi ai due produttori dell’Unione e alle quote di mercato, in quanto sono sensibili in relazione al mercato e riservati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base. La divulgazione di tali informazioni potrebbe consentire alle parti di risalire ai dati riservati specifici della società tramite operazioni di calcolo. La Commissione ha pertanto fornito tali informazioni in intervalli di valori e in forma indicizzata, dando a tutte le parti interessate informazioni sufficientemente significative per comprendere l’analisi e le conclusioni della stessa e formulare osservazioni al riguardo. I dati sono stati forniti anche sotto forma di andamenti significativi, affinché tutte le parti interessate potessero difendere i propri interessi. La Commissione non ha potuto rivelare il metodo utilizzato per la creazione degli intervalli di valori, perché su tale base le parti avrebbero potuto risalire ai dati esatti.

(206)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata stimata pari a circa [25,0-27,0] milioni di chilogrammi. La Commissione ha stabilito questo dato sulla base delle risposte al questionario sottoposte a verifica fornite dai due produttori dell’Unione. Come indicato al considerando 204, i due produttori dell’Unione rappresentavano il 100 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell’Unione

(207)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi sul volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, ricavato dalle risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione, e delle importazioni nell’Unione del prodotto in esame dai paesi terzi sulla base delle statistiche di Eurostat.

(208)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Consumo dell’Unione (in kg)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Consumo totale dell’Unione

[38 000 000 – 40 000 000 ]

[37 000 000 – 39 000 000 ]

[39 000 000 – 41 000 000 ]

[36 000 000 – 38 000 000 ]

Indice

100

96

102

94

Fonte:

risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione, Eurostat.

(209)

Su tale base, il consumo dell’Unione ha subito fluttuazioni, diminuendo nel 2020 (-4 % rispetto al 2019), per poi aumentare nel 2021 (+ 2 % rispetto al 2019) e diminuire infine nuovamente nel periodo dell’inchiesta (-6 % rispetto al 2019). L’aumento registrato nel 2021 è dipeso principalmente dalla pandemia di COVID-19 e dall’intensificazione del consumo di batterie a secco.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(210)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alle statistiche di Eurostat. Poiché il codice NC (86) comprendeva una vasta gamma di prodotti diversi dagli EMD, la Commissione ha dovuto tuttavia stimare i volumi delle importazioni costituite da EMD. A tal fine sono state incluse solo le importazioni dai paesi in cui era presente una produzione di EMD, in quanto gli EMD erano importati storicamente soprattutto da tali paesi (87):

Sono state incluse le importazioni con il codice NC completo dalla Cina, dal Giappone e dalla Colombia, poiché corrispondevano ai flussi storici riportati con il codice TARIC a dieci cifre;

le importazioni con il codice NC per gli USA e l’India sono state corrette al ribasso sulla base del rapporto tra i flussi storici di importazione, riportati con il codice TARIC nel codice NC nel periodo 2015-2018 (88).

(211)

I volumi di importazioni stimati sono stati oggetto di un controllo incrociato, ove possibile, con le vendite segnalate dai produttori esportatori che hanno collaborato, gli acquisti comunicati dagli utilizzatori che hanno collaborato, dai produttori dell’Unione, con altre statistiche relative alle esportazioni fornite dal richiedente, e sono risultati coerenti.

(212)

La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base del volume delle importazioni e del consumo totale dell’Unione.

(213)

Le importazioni nell’UE dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni (in kg) e quota di mercato

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Volume delle importazioni dal paese interessato (in kg)

6 640 500

5 437 300

10 260 000

12 582 700

Indice

100

82

155

189

Quota di mercato

[12 – 19 ] %

[10 – 17 ] %

[20 – 30 ] %

[30 – 40 ] %

Indice

100

85

152

201

Fonte:

Eurostat.

(214)

I volumi di importazioni di EMD dalla Cina sono diminuiti del 18 % dal 2019 al 2020 a causa delle misure restrittive legate alla COVID-19, ma hanno iniziato ad aumentare in misura significativa nel 2021 (+ 55 % rispetto al 2019) e nel periodo dell’inchiesta (+ 89 % rispetto al 2019). In valore assoluto, le importazioni di EMD dalla Cina sono state notevoli nel periodo dell’inchiesta (12,6 milioni di kg). Le importazioni cinesi hanno ampliato la loro quota di mercato complessiva nel periodo in esame di [15 – 19] punti percentuali, passando dal [12 – 19] % nel 2019 al [30 – 40] % durante il periodo dell’inchiesta.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato, undercutting e contrazione dei prezzi

(215)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat, dividendo i valori totali delle importazioni cinesi per il volume totale di tali importazioni. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte al questionario sottoposte a verifica dei produttori esportatori inclusi nel campione in Cina.

(216)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi all’importazione (in EUR/kg)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Repubblica popolare cinese

1,61

1,54

1,53

2,37

Indice

100

96

95

147

Fonte:

Eurostat.

(217)

Nel periodo in esame i prezzi medi all’importazione cinesi sono aumentati del 47 %, principalmente a causa dell’aumento dei costi di nolo.

(218)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei due produttori dell’Unione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; nonché

b)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inclusi nel campione, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione.

(219)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato per singole tipologie di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei due produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. È risultato che due dei produttori esportatori inclusi nel campione non praticavano prezzi inferiori, dato che i loro prezzi medi sul mercato dell’Unione erano superiori a quelli dell’industria dell’Unione, mentre per il terzo produttore esportatore è stato riscontrato un undercutting dei prezzi, sebbene al di sotto del valore minimo.

(220)

Tuttavia, malgrado non sia stato riscontrato alcun undercutting sulle singole operazioni per due dei tre produttori esportatori inclusi nel campione, il prezzo medio delle importazioni cinesi totali nel mercato dell’Unione era del [5 % - 9 %] circa inferiore al prezzo medio dell’industria dell’Unione per l’intero periodo in esame. Tale differenza era circa del [8 % - 12 %] nel 2019, poi del [2 % - 6 %] nel 2021 e successivamente più pronunciata nella seconda parte del periodo in questione (2021 e periodo dell’inchiesta), pari al [5 % - 7 %] circa, il che ha coinciso con il massiccio aumento dei volumi delle importazioni cinesi (superiore al 50 %) e la loro acquisizione di quote di mercato dell’Unione ([15 - 19] punti percentuali nel periodo dell’inchiesta).

(221)

Inoltre la Commissione ha accertato l’esistenza di una contrazione dei prezzi. Anche il prezzo medio delle importazioni totali dalla Cina è stato inferiore al costo di produzione dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame. Inoltre la pressione a livello di prezzi esercitata sui costi dell’industria dell’Unione è stata più significativa nella seconda parte del periodo in esame, quando i prezzi delle importazioni cinesi erano del [10 % - 15 %] circa inferiori rispetto al costo di produzione medio dell’industria dell’Unione. Come indicato nella tabella 8, durante la seconda parte del periodo in esame l’industria dell’Unione ha venduto a prezzi inferiori rispetto al costo di produzione. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi di vendita per raggiungere un livello di profitto sostenibile e una situazione finanziaria redditizia, con conseguenti profitti molto bassi nel 2021 e durante il periodo dell’inchiesta, unitamente alla notevole diminuzione di flussi di cassa nel 2021, che sono diventati negativi nel periodo dell’inchiesta. Ciò è riflesso nell’underselling accertato per due dei produttori esportatori inclusi nel campione, nonché per tutte le altre società non incluse nel campione, come descritto ai considerando 296 e 297.

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(222)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(223)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici e microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione. La serie di dati è stata considerata rappresentativa della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(224)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(225)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(226)

Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Volume di produzione (in kg)

[29 000 000 – 31 000 000 ]

[29 000 000 – 31 000 000 ]

[30 000 000 – 32 000 000 ]

[25 000 000 – 27 000 000 ]

Indice

100

101

103

87

Capacità produttiva (in kg)

[34 000 000 – 36 000 000 ]

[34 000 000 – 36 000 000 ]

[34 000 000 – 36 000 000 ]

[34 000 000 – 36 000 000 ]

Indice

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

[85 – 90 ] %

[86 – 91 ] %

[90 – 95 ] %

[75 – 80 ] %

Indice

100

101

103

87

Fonte:

risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione.

(227)

La produzione dell’industria dell’Unione ha iniziato ad aumentare nel 2020 e ha acquisito slancio nel 2021. Tuttavia nel periodo dell’inchiesta ha subito una flessione di circa [3 – 6] milioni di kg in un anno, a causa della riduzione delle vendite (iniziata nel 2021). Complessivamente, la produzione ha registrato un calo pari a - 13 % durante il periodo in esame.

(228)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile nel periodo in esame, quindi l’utilizzo degli impianti di produzione è sceso al [75 – 80] % nel periodo dell’inchiesta, in linea con una diminuzione della produzione.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(229)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in kg)

[29 000 000 – 31 000 000 ]

[29 000 000 – 31 000 000 ]

[27 000 000 – 29 000 000 ]

[22 000 000 – 24 000 000 ]

Indice

100

100

91

73

Quota di mercato

[75 – 82 ] %

[77 – 85 ] %

[65 – 75 ] %

[55 – 65 ] %

Indice

100

104

89

78

Fonte

: risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione.

(230)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è rimasto stabile dal 2019 al 2020. Tuttavia le vendite hanno iniziato a diminuire nel 2021 (-9 % dal 2020 al 2021), malgrado il picco di consumo registrato in quell’anno. Il calo è continuato nel periodo dell’inchiesta. Nel complesso, si è registrato un calo delle vendite pari a -27 % nel corso del periodo in esame.

(231)

La diminuzione delle vendite ha trovato riscontro nella perdita di quote di mercato, ossia una diminuzione dal [75 - 82] % nel 2019 al [55 - 65] % nel periodo dell’inchiesta. Complessivamente, durante il periodo in esame si è registrata una perdita di [15 – 19] punti percentuali della quota di mercato a favore delle importazioni cinesi.

4.4.2.3.   Crescita

(232)

Malgrado l’aumento dei consumi nel 2021, l’industria dell’Unione non soltanto ha perso volumi di vendita nell’Unione, ma anche quota di mercato.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(233)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Numero di dipendenti

[120 – 135 ]

[120 – 135 ]

[130 – 140 ]

[130 – 142 ]

Indice

100

100

104

108

Produttività (in kg/dipendente)

[225 000 – 250 000 ]

[225 000 – 250 000 ]

[225 000 – 250 000 ]

[175 000 – 200 000 ]

Indice

100

101

99

80

Fonte:

risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione.

(234)

L’occupazione è aumentata del +8 % nel periodo in esame. L’aumento è dipeso dalle assunzioni temporanee per via dell’assenteismo e dalle nuove assunzioni finalizzate a sostenere le attività di manutenzione, le funzioni di R&S e le attività di natura ambientale.

(235)

La produttività si è evoluta in linea con i cambiamenti registrati nella produzione e nell’occupazione, ossia ha registrato un calo pari a -20 % durante il periodo in esame.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(236)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo significativo sull’industria dell’Unione.

(237)

Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(238)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai due produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell’Unione

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/kg)

[1,70 – 1,90 ]

[1,50 – 1,70 ]

[1,50 – 1,70 ]

[2,40 – 2,60 ]

Indice

100

90

92

142

Costo unitario di produzione (in EUR/kg)

[1,50 – 1,70 ]

[1,40 – 1,60 ]

[1,70 – 1,80 ]

[2,50 – 2,70 ]

Indice

100

96

109

164

Fonte:

risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione.

(239)

Il prezzo medio dei produttori dell’Unione è diminuito nel 2020 (a [1,50 – 1,70] EUR/kg) e si è assestato a [1,50 – 1,70] EUR/kg nel 2021. È poi aumentato a [2,40 – 2,60] EUR/kg nel periodo dell’inchiesta, a seguito dell’aumento del costo di produzione. Il prezzo medio è aumentato complessivamente del +42 % nel periodo in esame.

(240)

Il costo di produzione medio ha iniziato ad aumentare nel 2021 (di +9 % rispetto al 2019) e ha raggiunto il livello massimo nel periodo dell’inchiesta, a causa del forte aumento dei prezzi dell’energia (89) e di talune materie prime (90). Complessivamente, nel periodo in esame il costo medio di produzione è aumentato del +64 %.

(241)

Tale aumento del prezzo medio è stato meno pronunciato rispetto all’aumento del costo di produzione durante il periodo in esame. L’incapacità dei produttori dell’Unione di aumentare i loro prezzi in linea con l’aumento dei costi è il risultato della contrazione dei prezzi da parte degli esportatori cinesi, che ha raggiunto l’apice negli ultimi due anni del periodo in questione. Come indicato al considerando 220, e diversamente dal biennio 2019-2020, quando la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping era meno acuta, a partire dal 2021 l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l’aumento del costo di produzione, a causa della pressione sui prezzi esercitata dai crescenti volumi di importazioni cinesi oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, a causa della contrazione dei prezzi, l’industria dell’Unione vendeva al di sotto del costo di produzione dal 2021. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi di vendita per raggiungere il suo profitto di riferimento, con conseguente riduzione della redditività. Tale situazione ha avuto un forte impatto sui risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come analizzato più avanti nella sezione 4.4.3.4

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(242)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei due produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

[45 000 – 50 000 ]

[45 000 – 50 000 ]

[45 000 – 50 000 ]

[50 000 – 55 000 ]

Indice

100

101

98

107

Fonte:

risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione.

(243)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del +7 % nel periodo in esame.

4.4.3.3.   Scorte

(244)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei due produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Scorte finali (in kg)

[7 000 000 – 7 500 000 ]

[6 500 000 – 7 000 000 ]

[6 000 000 – 6 500 000 ]

[8 500 000 – 9 000 000 ]

Indice

100

93

82

119

Scorte finali in percentuale della produzione

[25 – 30 ] %

[20 – 25 ] %

[15 – 20 ] %

[30 – 35 ] %

Indice

100

92

79

137

Fonte:

risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione.

(245)

Il livello delle scorte è diminuito a [6,5 – 7,0] milioni di kg nel 2020 e a [6,0 – 6,5] milioni di kg nel 2021, a seguito dell’aumento dei consumi sul mercato dell’Unione, balzando tuttavia a [8,5 – 9,0] milioni di kg nel periodo dell’inchiesta, a seguito delle mancate vendite, e ha rappresentato circa il [30 – 35] % del volume della produzione nel periodo in questione.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(246)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei due produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

[7 – 8 ] %

[6 – 7 ] %

[1 – 2 ] %

[2 – 3 ] %

Indice

100

84

18

34

Flusso di cassa (in EUR)

[-2 000 000 – (-2 500 000 )]

[5 000 000 – 5 500 000 ]

[1 500 000 – 2 000 000 ]

[-6 000 000 –(-6 500 000 )]

Indice

- 100

223

82

- 278

Investimenti (in EUR)

[4 000 000 – 4 500 000 ]

[2 000 000 – 2 500 000 ]

[1 500 000 – 2 000 000 ]

[2 000 000 – 2 500 000 ]

Indice

100

58

44

55

Utile sul capitale investito

[6 – 7 ] %

[7 – 8 ] %

[0 – 1 ] %

[3 – 4 ] %

Indice

100

118

1

47

Fonte:

risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione.

(247)

La Commissione ha stabilito la redditività dei due produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale del fatturato delle stesse vendite. Lo squilibrio tra l’aumento dei costi e la contrazione dei prezzi ha comportato nel periodo in esame un’erosione della redditività, che è passata dal [7 – 8] % nel 2019 al [1 – 2] % nel 2021 e al [2 – 3] % nel periodo in esame, ossia al di sotto del profitto di riferimento del [7 – 10] %.

(248)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato il seguente andamento: è passato da un valore negativo a un valore positivo di circa [5,0 – 5,5] milioni nel 2020, per diminuire tuttavia a circa [1,5 – 2,0] milioni nel 2021, tornando nuovamente a un valore negativo nel periodo dell’inchiesta, principalmente a causa del deterioramento del profitto.

(249)

Data la difficile situazione in termini di flusso di cassa netto, nello stesso periodo, l’industria dell’Unione ha quasi dimezzato il livello degli investimenti, che ha registrato una flessione del 45 %.

(250)

L’utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione è passato dal [6 – 7] % nel 2019 al [3 – 4] % durante il periodo dell’inchiesta.

(251)

La capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitale è stata gravemente compromessa dall’erosione della redditività e del flusso di cassa verificatasi nel periodo in esame.

4.4.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(252)

Le importazioni dalla Cina sono aumentate notevolmente, sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. Infatti, durante il periodo in esame, le importazioni sono aumentate dell’89 % in termini assoluti e sono raddoppiate in relazione ai consumi dell’Unione, raggiungendo una quota di mercato del [30 – 40] % durante il periodo dell’inchiesta.

(253)

Nel periodo dell’inchiesta inoltre i prezzi di vendita dell’industria comunitaria hanno subito una contrazione a causa dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in questione. A causa della notevole pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i propri prezzi di vendita per raggiungere il suo profitto di riferimento, con conseguente riduzione della redditività durante la seconda metà del periodo in esame.

(254)

Più specificamente, benché nel periodo in esame i consumi dell’Unione abbiano raggiunto il culmine nel 2021, l’industria dell’Unione non è stata in grado di beneficiare dell’aumento della domanda: a partire dal 2019 il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito dell’8 % e la quota di mercato si è ridotta dell’11 % nel corso di quell’anno. Un deterioramento ancora più drastico di tali indicatori si è verificato nel periodo dell’inchiesta (riduzione del 27 % del volume delle vendite e riduzione del 22 % delle quote di mercato). Tale sviluppo è stato il risultato del massiccio aumento delle importazioni cinesi a prezzi ancora più bassi rispetto alla prima metà del periodo in esame (cfr. considerando 241). Inoltre l’industria dell’Unione è stata ancor meno in grado di mantenere i suoi volumi di vendita a prezzi ancora più bassi poiché, in quel momento, ha subito un notevole aumento del costo di produzione (aumentato del 9 % nel 2021 e del 64 % nel periodo dell’inchiesta, a partire dal 2019).

(255)

Di conseguenza, il calo già in atto dei volumi di vendita e la contrazione dei prezzi hanno comportato un’erosione della redditività, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa. Pertanto il deterioramento degli indicatori dei risultati finanziari, unitamente alla diminuzione della produzione, all’aumento delle scorte finali (a circa il [30 – 40] % della produzione dell’Unione) e al ritardo degli investimenti per mantenere questa produzione, hanno compromesso la redditività dell’industria dell’Unione.

(256)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(257)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono i seguenti: importazioni da altri paesi terzi, andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione e altri fattori, quali la produttività, la pandemia di COVID-19 e la guerra della Russia nei confronti dell’Ucraina.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(258)

Come indicato al considerando 214, nella seconda metà del periodo in esame le importazioni sono aumentate notevolmente, dell’89 % in termini di volume, e hanno raddoppiato la loro quota di mercato. Il prezzo di vendita unitario delle importazioni dalla Cina era inferiore al prezzo di vendita unitario dell’industria dell’Unione del [5 % -9 %] circa durante il periodo in esame.

(259)

Gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono chiaramente illustrati dalla decisione di diversi importanti utilizzatori, che rappresentano il [67 % – 73 %] del consumo totale dell’Unione, di acquistare il prodotto cinese invece di quello dell’industria dell’Unione. La quota di EMD approvvigionati presso i produttori dell’Unione è diminuita dal [65 – 75] % circa al [55 – 65] % circa, a vantaggio degli EMD provenienti dalla Cina dal 2021 fino al periodo dell’inchiesta.

(260)

A seguito del notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e della contrazione dei prezzi esercitata dalle importazioni cinesi durante la seconda metà del periodo in esame, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita in maniera tale da coprire completamente il forte aumento dei costi di produzione. Pertanto le importazioni a basso prezzo dalla Cina hanno causato una contrazione dei prezzi.

(261)

Di conseguenza, gli indicatori dei risultati finanziari dell’industria dell’Unione si sono deteriorati. L’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi è avvenuto a scapito dell’industria dell’Unione, il cui volume delle vendite e la cui quota di mercato hanno subito un calo nella seconda metà del periodo in esame.

(262)

Si conclude pertanto in via provvisoria che la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, che hanno accresciuto notevolmente la loro quota di mercato nella seconda metà del periodo in esame, sono state effettuate a prezzi di dumping e sono state costantemente inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione, ha svolto un ruolo determinante nel calo delle vendite dell’industria dell’Unione, nell’aumento delle scorte e di conseguenza nel deterioramento della redditività, del flusso di cassa e dell’utile sul capitale investito.

(263)

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale pregiudizio ha avuto effetti in termini sia di volume che di prezzi.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(264)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Colombia

Volume (in kg)

1 901 200

1 625 000

1 750 000

1 550 000

 

Indice

100

85

92

82

 

Quota di mercato

[3 – 7 ] %

[3 – 6 ] %

[3 – 6 ] %

[3 – 5 ] %

 

Prezzo medio

2,00

1,89

1,83

2,26

 

Indice

100

94

91

113

Altri paesi terzi (USA, Giappone e India)

Volume (in kg)

34 993

33 320

39 310

416 768

 

Indice

100

95

113

1 193

 

Quota di mercato

[0 – 0,5 ] %

[0 – 0,5 ] %

[0 – 0,5 ] %

[1 – 1,5 ] %

 

Prezzo medio

2,41

2,42

2,26

2,57

 

Indice

100

100

94

106

Totale di tutti i paesi terzi, eccetto il paese interessato

Volume (in kg)

1 936 133

1 658 320

1 789 310

1 966 768

 

Indice

100

86

93

102

 

Quota di mercato

[4 – 8 ] %

[4 – 8 ] %

[4 – 8 ] %

[4 – 8 ] %

 

Prezzo medio

2,01

1,90

1,84

2,33

 

Indice

100

94

91

116

Fonte:

Eurostat.

(265)

Durante il periodo dell’inchiesta i volumi delle importazioni di EMD da altri paesi terzi (Colombia, USA, Giappone e India) sono rimasti allo stesso livello registrato all’inizio del periodo in esame, ossia [1,5 – 2,5] milioni di kg, pari al [4 – 8] % della quota di mercato dell’Unione.

(266)

È opportuno osservare che, dei quattro paesi suindicati, la Colombia era l’unico altro principale paese importatore (91). La Colombia ha ridotto i propri volumi di importazione e la propria quota di mercato di [0,3 - 0,9] punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. Pertanto, pur avendo importato a un livello di prezzo inferiore rispetto ai livelli di prezzo dell’industria cinese e dell’Unione, la flessione dei suoi volumi di importazione e la debole quota di mercato hanno avuto un effetto ridotto sui prezzi dei restanti operatori sul mercato dell’Unione. La perdita della quota di mercato dell’industria dell’Unione è andata quindi chiaramente a vantaggio soltanto dei produttori esportatori cinesi.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(267)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei due produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta

Volume delle esportazioni (in kg)

0

[500 000 – 1 000 000 ]

[4 000 000 – 4 500 000 ]

[1 000 000 – 1 500 000 ]

Indice

100

720

192

Prezzo medio (in EUR/kg)

[1,70 – 1,90 ]

[1,50 – 1,70 ]

[2,20 – 2,40 ]

Indice

100

89

123

Fonte:

risposte al questionario sottoposte a verifica dei due produttori dell’Unione.

(268)

L’industria dell’Unione ha cercato di assorbire parte delle perdite dei volumi di vendita sul mercato dell’Unione attraverso un aumento delle esportazioni. Nel 2021 le vendite all’esportazione sono balzate a [4,0 – 4,5] milioni di kg (pari al [10 – 15] % della produzione dell’Unione), per poi diminuire a [1,0 – 1,5] milioni di kg durante il periodo dell’inchiesta (pari al [2,5 – 7,5] % della produzione dell’Unione). I prezzi delle vendite all’esportazione nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta sono stati comunque inferiori ai prezzi all’interno dell’Unione.

(269)

Le parti interessate hanno sostenuto che il prezzo più basso delle esportazioni dell’industria dell’Unione era in parte causa del presunto pregiudizio. Tuttavia è stata considerata quale indicatore di pregiudizio solo la redditività delle vendite nell’Unione, e non la redditività delle vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione. Inoltre le vendite all’esportazione hanno rappresentato soltanto una piccola parte della produzione dell’Unione ([2,5 – 7,5] % durante il periodo dell’inchiesta). Pertanto l’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione non avrebbe potuto causare il notevole pregiudizio subito.

5.2.3.   Altri fattori

(270)

Il deterioramento della produttività dei produttori dell’Unione è coinciso anche con l’improvviso aumento delle importazioni cinesi nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta, mente con i livelli di produttività del biennio 2019-2020 i produttori dell’Unione erano stati in grado di ottenere profitti soddisfacenti.

(271)

Le parti interessate hanno sostenuto che fattori diversi dalle importazioni di EMD dalla Cina hanno avuto effetti pregiudizievoli sull’industria dell’Unione, come le restrizioni legate alla COVID-19 (dal 2020 fino a metà 2022), che hanno inciso sulle catene di approvvigionamento delle materie prime e sui livelli di produzione, e i forti aumenti del prezzo dell’energia, che hanno inciso sul costo di produzione, causati dalla crisi energetica a livello dell’Unione (dal 2021 al 2022). Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che i produttori dell’Unione non potevano soddisfare l’aumento della domanda a causa della mancanza di capacità e/o dell’inadeguata qualità del prodotto. La domanda di EMD aveva quindi dovuto essere soddisfatta mediante fonti esterne.

(272)

La stabilità dei quantitativi di vendita dell’industria dell’Unione nel 2020 ha evidenziato che i fattori indicati non stavano compromettendo la capacità dell’industria dell’Unione di mantenere le sue vendite e di aumentare la sua quota di mercato nell’anno in questione (le argomentazioni relative alla qualità del prodotto sono invece discusse nella parte 7.3 relativa all’interesse dell’Unione). Inoltre i quantitativi di vendita dell’industria dell’Unione sono precipitati durante il periodo dell’inchiesta, malgrado la fine delle restrizioni legate alla COVID-19, a causa dell’aumento dei volumi di importazioni a prezzi pregiudizievoli dalla Cina. Per quanto riguarda i costi, i produttori dell’Unione potevano vendere a prezzi vantaggiosi nel 2019, prima dell’impennata delle importazioni dalla Cina. Tuttavia, come indicato ai considerando 241 e da 247 a 251, a causa della contrazione dei prezzi esercitata dalle importazioni dalla Cina nella seconda metà del periodo in esame, l’industria dell’Unione non ha più potuto aumentare a sufficienza i propri prezzi per far fronte all’aumento del costo di produzione. L’industria degli EMD a intensità di capitale, avendo costi fissi elevati, non è stata in grado di sostenere la propria redditività nel momento in cui stava riducendo massicciamente le proprie vendite nel biennio 2021-2022 a vantaggio delle importazioni dalla Cina. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.

(273)

Per quanto riguarda la presunta mancanza di capacità, come si può osservare nella tabella 5 l’industria dell’Unione disponeva ancora del [5 – 10] % di capacità inutilizzate nel 2021, e addirittura del [20 – 25] % nel 2022, pur perdendo volumi di vendita in entrambi gli anni (cfr. tabella 6), mentre le importazioni dalla Cina stavano acquisendo, nello stesso periodo, quota di mercato (cfr. tabella 3). La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni, in quanto infondate.

(274)

Le parti hanno inoltre sostenuto che la diminuzione delle vendite del produttore dell’Unione in Spagna era dipesa dall’acquisizione di un utilizzatore dell’Unione, dal momento che il nuovo proprietario non intendeva avvalersi dei fornitori originari, ma intendeva piuttosto rifornirsi in Cina. L’inchiesta ha confermato tuttavia che l’utilizzatore menzionato ha continuato ad essere cliente del produttore dell’Unione in Spagna per tutto il periodo in esame. L’acquisizione dell’utilizzatore da parte del nuovo proprietario non aveva interrotto i legami con il fornitore originario. L’argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.

(275)

Un utilizzatore ha affermato che il periodo dell’inchiesta, che comprende l’intero anno 2022, ha costituito un anno non ordinario, durante il quale la domanda di batterie a secco alcaline era aumentata drasticamente a causa della pandemia di COVID-19 e della guerra della Russia nei confronti dell’Ucraina. La domanda di EMD aveva quindi dovuto essere soddisfatta da fonti esterne. La domanda dovrebbe tornare al suo livello normale nel 2023 e la quota delle forniture provenienti dall’industria dell’Unione dovrebbe ripristinarsi.

(276)

Come spiegato al considerando 209, la domanda ha registrato un aumento nel 2021 e una diminuzione nel periodo dell’inchiesta. Tuttavia le vendite dell’industria dell’Unione hanno iniziato a subire un netto calo nel 2021 malgrado il picco della domanda, quando l’industria dell’Unione ha perso [2,5 – 3,5] milioni di kg in termini di volume in un anno a partire dal 2020, mentre le importazioni cinesi hanno raggiunto 4,8 milioni di kg nello stesso periodo. Gli utilizzatori avrebbero potuto mantenere la loro quota di forniture provenienti dall’industria dell’Unione, in quanto il livello della sua produzione è aumentato nello stesso periodo. Gli utilizzatori sono tuttavia passati alle importazioni cinesi a causa del prezzo più basso, che è diminuito nello stesso periodo. Le importazioni cinesi hanno potuto ampliare la loro quota di mercato durante il periodo in esame di [15 – 19] punti percentuali, conquistando così tale quota a discapito dell’industria dell’Unione. L’argomentazione di tale parte è stata pertanto respinta.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(277)

Dall’analisi fornita emerge che si è registrato un notevole aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni originarie della Cina durante la seconda metà del periodo in esame. In termini di prezzi, le importazioni cinesi hanno determinato una costante contrazione dei prezzi delle vendite dell’industria dell’Unione e hanno impedito a quest’ultima di aumentare i suoi prezzi a livelli sostenibili, necessari per ottenere margini di profitto adeguati.

(278)

Sono stati esaminati anche altri possibili fattori, ma nessuno di essi ha potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

(279)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è evidente in particolare nell’andamento della produzione, dell’utilizzo degli impianti, del volume delle vendite nel mercato dell’Unione, della quota di mercato, dei livelli delle scorte, della produttività, della redditività, del flusso di cassa, degli investimenti e dell’utile sul capitale investito.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(280)

Come indicato al considerando 5, la Commissione ha modificato l’avviso di apertura del 16 febbraio 2023 al fine di esaminare le presunte distorsioni relative alle materie prime. La Commissione concluderà la propria analisi sulle distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base nella fase definitiva del presente procedimento.

(281)

Per determinare il livello delle misure provvisorie, la Commissione ha pertanto esaminato in questa fase se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. La presente analisi e le conclusioni provvisorie non pregiudicano la valutazione e le risultanze sull’esistenza di distorsioni relative alle materie prime e sul conseguente impatto sul livello delle misure che verranno adottate per la fase definitiva dell’inchiesta.

6.1.   Margine di pregiudizio

(282)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(283)

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei fattori seguenti: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(284)

In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto di base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha considerato i profitti conseguiti dai due produttori dell’Unione prima dell’aumento delle importazioni dalla Cina durante il periodo in esame, in particolare l’effettivo profitto ottenuto nel 2020, quando le importazioni oggetto di dumping avevano l’incidenza più bassa. Nel 2020 le importazioni cinesi hanno rappresentato la quota di mercato più esigua ([10 – 20] %) durante il periodo in esame, mentre nell’anno in questione gli altri indicatori finanziari dell’industria dell’Unione avevano registrato l’andamento più positivo (l’importo più elevato per quanto riguarda il flusso di cassa e l’utile conseguito sul capitale investito). Tale margine di profitto era fissato al [6 – 8] %.

(285)

Uno dei produttori dell’Unione ha indicato un profitto del 15 %, conseguibile in assenza di importazioni oggetto di dumping. Tale stima era basata sui dati relativi alla redditività raggiunta dalla società nel periodo 1997-2001 (prima dell’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di EDM dal Sudafrica (92)) e alla redditività media dell’industria dei prodotti chimici nel periodo 2017-2022, forniti da CSI Market (93).

(286)

La Commissione ha ritenuto che la redditività media dell’industria chimica non sia appropriata, perché i dati di CSI Market contengono dati sull’industria a livello aggregato, ossia per un settore industriale che era molto più ampio del prodotto oggetto dell’inchiesta, mentre solo un numero limitato di produttori di prodotti chimici a livello mondiale era coinvolto nel processo di produzione degli EMD. Essa ha altresì ritenuto in questa fase che i profitti ottenuti dal produttore di EMD nell’Unione nel periodo 1997-2001 non fossero appropriati, in quanto la società non aveva dimostrato che, a distanza di oltre 20 anni, tali profitti sono ancora rappresentativi per l’industria. In ogni caso, i profitti in questione non rappresentavano un profitto medio dell’industria dell’Unione nel suo insieme.

(287)

L’altro produttore dell’Unione ha fornito il profitto ottenuto nel biennio 2016-2018, prima del periodo in esame; tuttavia, combinando i profitti dei due produttori dell’Unione, i livelli ottenuti nel biennio 2016-2018 erano più bassi rispetto al periodo in esame.

(288)

La Commissione ha mantenuto pertanto la sua stima iniziale di un profitto di base pari al [6 – 8] %.

(289)

Ciascuno dei due produttori dell’Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il proprio livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato queste informazioni, sulla base dei piani di investimento, dei progetti respinti e rinviati, degli ordini di acquisto infine non eseguiti, che dimostravano la reale pianificazione degli investimenti. Di fatto, le argomentazioni di entrambi i produttori dell’Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in normali condizioni di concorrenza, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari a [1 – 2] %.

(290)

Tale percentuale è stata aggiunta al profitto di base del [6 – 8] % indicato al considerando 284, il che ha portato a un profitto di riferimento del [7 – 10] %.

(291)

Su tale base, è risultato che il prezzo non pregiudizievole è di [2,60 – 2,80] EUR/kg, derivante dall’applicazione del suddetto margine di profitto del [7 – 10] % al costo di produzione durante il periodo dell’inchiesta dei due produttori dell’Unione.

(292)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano dagli accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di [0,02 – 0,09] EUR/kg, Questo costo è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 291.

(293)

Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di [2,70 – 2,90] EUR/kg del prodotto simile per l’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 290) al costo di produzione dei due produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.

(294)

La Commissione ha poi determinato il livello del margine di underselling procedendo a un confronto degli elementi seguenti:

a)

la media ponderata del prezzo all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato nel paese interessato al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabilito a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguata per tener conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione, con

b)

la media ponderata del prezzo non pregiudizievole del prodotto simile venduto dai due produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(295)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione. Esso ha evidenziato una media ponderata del margine di underselling compresa tra lo 0 % e il 15,8 %.

(296)

Il volume delle importazioni non soggette ad underselling del gruppo Guiliu era pari al [10 – 15] % circa delle importazioni provenienti dalla Cina, al [17 – 25] % circa delle importazioni incluse nel campione e al [3 – 7] % circa della quota di mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Per stabilire se le risultanze relative a questo gruppo potessero essere estese a tutte le importazioni non incluse nel campione, la Commissione ha confrontato i prezzi del gruppo Guiliu con i prezzi degli altri due produttori esportatori inclusi nel campione, dei produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato e con il prezzo medio di tutte le importazioni cinesi (escluse quelle del gruppo Guiliu), riportato da Eurostat. Il prezzo medio all’esportazione del gruppo Guiliu era del [19 – 25] % più elevato rispetto al prezzo medio all’esportazione degli altri esportatori cinesi che hanno risposto al questionario per il campionamento. Il volume totale delle esportazioni di tali società ha rappresentato il 51 % di tutte le importazioni cinesi nell’Unione. Il prezzo cif all’esportazione del gruppo era del [11-17] % superiore rispetto al prezzo cif medio di tutte le importazioni dalla Cina e del [6-10] % superiore rispetto a quello degli altri due produttori esportatori inclusi nel campione. La Commissione ha pertanto ritenuto di non poter estendere ai produttori esportatori non inclusi nel campione le risultanze relative all’assenza di underselling riguardanti il gruppo Guiliu.

(297)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società.

Paese

Società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Repubblica popolare cinese

Xiangtan

46,1  %

8,8  %

Guiliu

54,2  %

0  %

Daxin

18,3  %

15,8  %

Altre società che hanno collaborato

44,5  %

10,0  %

Tutte le altre società

102,2  %

34,6  %

6.2.   Conclusioni sul livello delle misure provvisorie

(298)

In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Repubblica popolare cinese

Xiangtan

8,8  %

Guiliu

0  %

Daxin

15,8  %

Altre società che hanno collaborato

10,0  %

Tutte le altre società

34,6  %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(299)

Avendo deciso di applicare in questa fase l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se potesse concludere che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure provvisorie nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(300)

Come spiegato al considerando 5 e comunicato nell’avviso di apertura modificato, l’inchiesta esamina anche l’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base. Le risultanze provvisorie contenute nel presente regolamento, comprese quelle relative all’interesse dell’Unione, lasciano pertanto impregiudicate le conclusioni dell’inchiesta sulle distorsioni relative alle materie prime e sull’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, che saranno incluse nella fase definitiva del procedimento.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(301)

Si ricorda che l’industria dell’Unione è composta da due produttori di EMD, le cui vendite e la cui redditività si sono deteriorate in maniera significativa durante la seconda metà del periodo in esame, con un conseguente impatto negativo sulla sua quota di mercato, sul livello delle scorte, sugli investimenti, sull’utile sul capitale investito e sul flusso di cassa.

(302)

Qualora non vengano istituite misure, è probabile che, a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping, la scarsa redditività e altri indicatori finanziari costringano l’industria dell’Unione a cessare la produzione di EMD. Tuttavia, a seguito dell’istituzione di misure antidumping, si prevede che i volumi di vendita e i prezzi dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione aumenteranno, migliorando in tal modo la redditività e gli altri indicatori finanziari dell’industria in questione ed evitandone la chiusura.

(303)

È pertanto chiaro che l’istituzione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(304)

Come indicato al considerando 11, nessun importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste. La Commissione ha pertanto concluso che è improbabile che gli importatori saranno interessati dalle misure.

(305)

Su tale base si è concluso, in via provvisoria, che l’istituzione di misure antidumping non dovrebbe avere conseguenze negative per gli importatori nell’Unione.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(306)

Gli EMD sono utilizzati principalmente per la produzione di batterie a secco di tipo carbonio-zinco e alcaline, che rappresentano oltre il 90 % dell’utilizzo, e sono suddivisi fra i tre principali (ma non unici) produttori di batterie nell’Unione. Come indicato in precedenza, sono stati inviati questionari a tutti gli utilizzatori noti nell’Unione. Sono pervenute risposte da due produttori di batterie a secco alcaline, Varta e Duracell, che rappresentano il [67 – 73] % del consumo di EMD nell’Unione. Tali risposte sono state sottoposte a verifica presso le sedi degli utilizzatori.

(307)

Entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato hanno sostenuto che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni dalla Cina comporterebbe un aumento dei costi, che potrebbero non essere trasferiti sui consumatori, dato che la concorrenza per le batterie a secco alcaline è determinata fortemente dal prezzo. Sebbene i loro prodotti di marca siano associati a un’elevata notorietà del marchio, spesso l’aumento dei prezzi comporta il rischio che i clienti si rivolgano a prodotti più economici. Essi hanno aggiunto che gli utilizzatori dell’Unione stanno già subendo una maggiore concorrenza sul mercato dell’Unione, causata dall’aumento delle importazioni di tipi di prodotti finiti (batterie) di qualità paragonabile da parte dei concorrenti situati al di fuori dell’Unione (principalmente Cina) e dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Le misure ridurrebbero pertanto ulteriormente la redditività già in calo degli utilizzatori dell’Unione.

(308)

Le misure antidumping sulle importazioni dalla Cina ridurrebbero anche la concorrenza per gli EMD sul mercato dell’Unione (nonché sui mercati di esportazione dei paesi terzi), in quanto la disponibilità di EMD sarà limitata ai due produttori dell’Unione (le misure rafforzerebbero il duopolio con il conseguente rischio di far aumentare i prezzi), mentre i produttori di EMD dell’Unione non riescono a soddisfare la domanda di tali utilizzatori in volumi sufficienti, in particolare per quanto riguarda gli EMD di elevata qualità (94). Inoltre l’industria dell’Unione non ha realizzato negli ultimi anni investimenti sufficienti ad aumentare la propria capacità. Gli utilizzatori hanno aggiunto che le forniture di EMD dagli altri paesi terzi sono limitate, in quanto riforniscono soltanto i propri mercati o i mercati vicini e non potrebbero sostituire la potenziale perdita o riduzione delle forniture dalla Cina.

(309)

Dall’inchiesta è emerso che entrambi gli utilizzatori erano redditizi nel periodo dell’inchiesta, avevano mantenuto lo stesso livello di volume complessivo delle vendite di batterie a secco destinate ai consumatori dal 2021 al periodo dell’inchiesta e l’avevano persino aumentato del [1 – 4 ] % nell’Unione, probabilmente grazie all’elevata notorietà pubblica dei loro marchi. Tuttavia la quota di EMD approvvigionati presso i produttori dell’Unione è diminuita, passando dal [65 – 75] % al [55 – 65] % dal 2021 al periodo dell’inchiesta, a vantaggio degli EMD provenienti dalla Cina.

(310)

Alla luce delle informazioni ricevute, il costo degli EMD per la produzione di batterie a secco destinate ai consumatori ha rappresentato il [15 - 19] % circa del costo di produzione durante il periodo dell’inchiesta. Il costo degli EMD è aumentato del [45 – 55] % per tali utilizzatori dal 2021 al periodo dell’inchiesta ed essi potrebbero trasferire parte di tale aumento sui consumatori, dato che i prezzi di vendita delle batterie sono aumentati nell’Unione di oltre il 3 %, e al di fuori dell’Unione di oltre il 10 %, dal 2021 al periodo dell’inchiesta.

(311)

Si è stimato che l’istituzione delle misure provvisorie al livello proposto aumenterebbe al massimo dell’1 % il costo di produzione delle batterie per gli utilizzatori in questione. In considerazione del livello di aumento dei costi di produzione negli anni precedenti e della possibilità di trasferire parte di questo aumento dei costi sui consumatori, l’effetto del dazio antidumping proposto sarebbe limitato per tali utilizzatori, in quanto sarebbero pur sempre redditizi, anche tenendo conto dei dazi antidumping provvisori.

(312)

In termini di fornitura di EMD di elevata qualità da parte dei produttori dell’Unione, si osserva che le prescrizioni in materia di qualità degli EMD per la produzione di batterie a secco sono stabilite dai produttori di batterie. Complessivamente, entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato dispongono solo di un numero limitato di fornitori di EMD (nell’Unione e in Cina) in grado di soddisfare le loro prescrizioni in materia di qualità per ogni tipo di EMD. L’inchiesta ha confermato che gli EMD di elevata qualità sono forniti da uno solo dei produttori dell’Unione a uno solo degli utilizzatori che hanno collaborato e che dal 2022 era in corso il processo di verifica della qualità con il secondo utilizzatore che ha collaborato. Il secondo produttore dell’Unione ha riavviato il processo di verifica della qualità con entrambi gli utilizzatori che hanno collaborato nel periodo 2022-2023. Alla luce dei fatti esposti si può concludere che l’industria dell’Unione ha la volontà e la capacità di fornire gli EMD di elevata qualità per il mercato dell’Unione, in funzione della domanda e delle esigenze degli utilizzatori.

(313)

Inoltre, in considerazione del numero limitato di fornitori di EMD in generale, va osservato che la scomparsa dell’industria di EMD dell’Unione avrebbe probabilmente ripercussioni negative sulla situazione dei due utilizzatori che hanno collaborato e sulla concorrenza sul mercato dell’Unione, dato che gli utilizzatori dell’Unione dipenderebbero completamente da produttori di paesi terzi, mentre nel periodo dell’inchiesta la quota di EMD approvvigionati presso i produttori dell’Unione ha continuato a rappresentare una parte importante, pari in totale al [55 – 65] % circa (e che include gli EMD di elevata qualità per circa il [25 – 35] %).

(314)

Inoltre il ripristino di condizioni di parità nel mercato dell’Unione dell’industria degli EMD è conforme agli obiettivi dell’iniziativa sulle materie prime critiche dell’Unione (95), volta a garantire una fornitura sostenibile di materie prime critiche. Il manganese è inserito nell’elenco delle materie critiche, mentre i produttori sia di EMD sia di batterie a secco detengono la loro quota nella catena del valore a valle del manganese.

(315)

Nessun altro tipo di utilizzatori ha collaborato nell’inchiesta esprimendo preoccupazioni. Tuttavia Guizhou Manganese Mineral Group ha affermato anche che i produttori dell’Unione non sono in grado di fornire EMD da utilizzare all’interno di nuove tecnologie per batterie (ad esempio batterie per veicoli elettrici) in cui sono impiegati gli EMD (96). Va però osservato che tali tecnologie non hanno ancora raggiunto un livello di sviluppo tale da poter utilizzare gli EMD nella produzione su vasta scala. Gli EMD non vengono ancora utilizzati nemmeno dall’industria delle batterie nell’Unione che rifornisce i veicoli elettrici. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(316)

Inoltre Guizhou Manganese Mineral Group ha altresì sostenuto che i due produttori dell’Unione forniscono principalmente EMD di tipo zinco-carbonio e alcalino e che è difficile per loro competere e soddisfare le diverse esigenze in materia di qualità e quantità dell’utilizzatore in settori industriali diversi dalla produzione di batterie a secco. L’inchiesta ha confermato che per tutti i tipi di EMD è previsto lo stesso processo di produzione (97). L’inchiesta ha inoltre confermato che, durante il periodo in esame, nell’Unione vi era una produzione (98) dei diversi tipi di EMD (oltre al tipo zinco-carbonio e alcalino) per gli altri settori industriali diversi dalla produzione di batterie a secco alcaline. Questi altri settori industriali non prevedevano specifiche di qualità per gli EMD, nel senso che presentavano un’ampia gamma di prodotti di qualità accettabile, che l’industria dell’Unione potrebbe fornire su richiesta.

(317)

Autlan ha sostenuto che la produzione, le vendite e la redditività dei produttori dell’Unione, tra gli altri fattori, dipendono non soltanto dalla pressione esercitata dalle importazioni di EMD dalla Cina, ma anche dalla situazione degli utilizzatori nell’Unione, compromessa dalle importazioni di batterie a secco alcaline e non alcaline al diossido di manganese dalla Cina.

(318)

La Commissione ha osservato che la parte non aveva fornito informazioni sull’effetto dell’aumento delle importazioni di tali batterie sugli utilizzatori a valle nel periodo in esame, quale l’effettiva riduzione in termini di vendite, produzione, redditività e altri indicatori che potrebbe essere collegata all’aumento di tali importazioni cinesi di batterie a secco alcaline e non alcaline al diossido di manganese, oltre alla presunta riduzione delle vendite degli utilizzatori a valle a causa delle importazioni cinesi e alla diminuzione del prezzo di tali batterie dall’ottobre 2022 all’aprile 2023 (periodo non collegato al periodo dell’inchiesta). Per contro, come spiegato al considerando 309, i produttori dell’Unione di batterie a secco che hanno collaborato avevano mantenuto lo stesso livello di volume complessivo delle vendite dal 2021 al periodo dell’inchiesta, registrando addirittura un aumento del [1 % - 4 %] nell’Unione. L’aumento delle importazioni cinesi di batterie a secco alcaline e non alcaline al diossido di manganese non è sembrato influire sui produttori di batterie dell’Unione a valle nel periodo dell’inchiesta e pertanto la situazione degli utilizzatori non si è potuta ripercuotere sui produttori di EMD dell’Unione nel periodo in questione. L’argomentazione della parte è stata pertanto respinta.

(319)

Alla luce di quanto precede, si conclude in via provvisoria che l’istituzione di eventuali misure antidumping non dovrebbe influire negativamente sulla situazione dell’industria degli utilizzatori.

7.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(320)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che in questa fase dell’inchiesta non vi sono fondati motivi per ritenere chiaramente contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure provvisorie sulle importazioni di EMD originari della Repubblica popolare cinese.

(321)

Come illustrato al considerando 300, la presente conclusione provvisoria lascia impregiudicate le conclusioni dell’inchiesta sulle distorsioni relative alle materie prime, in particolare l’inchiesta concernente l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base.

8.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(322)

Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello di misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(323)

È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e di dumping. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(324)

La Commissione concluderà la propria analisi sulla distorsione relativa alle materie prime in conformità all’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base nella fase definitiva, come indicato al considerando 280.

(325)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Repubblica popolare cinese

Xiangtan

8,8  %

Guiliu

0  %

Daxin

15,8  %

Altre società che hanno collaborato

10,0  %

Tutte le altre società

34,6  %

(326)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(327)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(328)

Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(329)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere la/e aliquota/e individuale/i dei dazi e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

9.   INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

(330)

Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.

(331)

Daxin ha formulato un’osservazione in merito al trattamento dell’IVA sulle esportazioni cinesi. Tosoh ha sollevato un problema per quanto riguarda il calcolo del profitto di riferimento. Autlan ha chiesto di riesaminare e di confermare l’accuratezza del calcolo del margine di dumping di Daxin, nonché di rendere noti i dati dell’esportatore contrassegnati come sensibili nella divulgazione. Poiché nessuna delle osservazioni ha sollevato preoccupazioni in merito all’accuratezza dei calcoli divulgati, la Commissione affronterà tali osservazioni nella fase definitiva.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(332)

Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito.

(333)

I risultati dell’inchiesta relativi all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell’inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici (ossia diossidi di manganese ottenuti mediante un processo elettrolitico) non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati con il codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping provvisorio

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd

Jingxi Xiangtan electrochemical scientific ltd

8,8  %

899N

 

Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd

Guangxi Xiatian Manganese Mine Co. LTD

0  %

899O

 

Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd

15,8  %

899P

 

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

10,0  %

 

 

Tutte le altre società

34,6  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto interessato) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte". In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese (GU C 57 del 16.2.2023, pag. 11).

(3)  https://www.fastmarkets.com/newgen/battery-materials/manganese

(4)  Per la maggior parte dei mesi nel periodo compreso tra il 1 o  luglio 2021 e il 30 giugno 2022 i prezzi del minerale di manganese cinese sono stati notevolmente più bassi rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi [luglio - novembre 2021 (-3,8 %), febbraio-marzo 2022 (-3,6 %)].

(5)   GU C 323 del 13.9.2023, pag. 10.

(6)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2656

(7)  Trattamento delle acque, colorazione della ceramica, additivi per mangimi, medicinali, prodotti biochimici, materiali di saldatura e altri usi chimici.

(8)  Batterie a bottone, produttori di batterie zinco-aria, pigmenti, depurazione dell’acqua, farmaci. Tali utilizzatori rappresentano l’1 % circa del consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta.

(9)  Come materiale catodico, con litio manganese ferro fosfato, manganato di litio, nichel cobalto manganese come precursore di base ecc.

(10)  Senza fornire informazioni sulle importazioni di EMD contenuti nelle batterie a secco non alcaline al diossido di manganese.

(11)  Ad esempio, i dati relativi alle importazioni utilizzati come elementi di prova del pregiudizio o per determinare il prezzo all’esportazione tengono conto soltanto delle importazioni con il codice (NC) ex 2820 10 00. Inoltre il valore normale e gli indicatori di pregiudizio si riferiscono esclusivamente ai produttori di EMD nel paese rappresentativo dell’Unione.

(12)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (in prosieguo «relazione»).

(13)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6 e 7.

(14)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(15)  Disponibile all’indirizzo: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/constitution2019/201911/1f65146fb6104dd3a2793875d19b5b29.shtml (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(16)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20 e 21.

(17)  Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74.

(18)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 122 a 135.

(19)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167 e 168.

(20)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169 e 170, 200 e 201.

(21)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15 e 16; relazione – capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108 e 109.

(22)  Relazione – capitolo 3, pagg. da 22 a 24, e capitolo 5, pagg. da 97 a 108.

(23)  Relazione – capitolo 5, pagg. da 104 a 109.

(24)  Relazione annuale 2022, pagg. 76 e 77. Informazioni sugli azionisti (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(25)  http://www.chinaemd.com/about/1172116.html (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(26)  http://www.chinaemd.com/news_1/2.html (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(27)  https://www.gongsi.com.cn/detail/753dfdb1-b132-3109-a33d-c17b877265651 (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(28)  http://www.southmn.com/en/subsidiaries.php (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(29)  https://www.marketscreener.com/quote/stock/SOUTH-MANGANESE-INVESTMEN-6880445/company/ (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(30)  https://www.marketscreener.com/quote/stock/SOUTH-MANGANESE-INVESTMEN-6880445/company/ (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(31)  http://dangxiao.southmn.com/content/?2166.html (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(32)  Cfr. relazione annuale 2022 di Guizhou Red Star, pag. 108: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600367_20230421_6QES.pdf (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(33)  https://mp.weixin.qq.com/s/ySOAhaU-6KSkA0uHWRS9oA (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(34)  Cfr. ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era (cfr. riferimenti completi in appresso) (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(35)  Cfr.: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(36)  Relazione – capitolo 5, pagg. 100-101.

(37)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(38)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.

(39)  Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(40)  Disponibile all’indirizzo www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(41)  Financial Times (2020) «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all’indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(42)  Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

(43)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41, 42 e 83.

(44)   «Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime» disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(45)  Versione 2019 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria, pagg. 83 e 106, disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(46)  Parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dei settori petrolchimico e chimico nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale. Disponibile all’indirizzo: http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(47)  Ibidem, sezione I.3.

(48)   Ibidem.

(49)  Ibidem, sezione VIII.

(50)   Fonte: sito web di notizie SOHU disponibile all’indirizzo: https://www.sohu.com/a/676687101_385826 (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(51)   «Secondo piano d’attuazione imprenditoriale dell’industria metallurgica di Guangxi» (2017-2025) [2017] n. 157, disponibile all’indirizzo: https://h5.drcnet.com.cn/docview.aspx?version=mineral&docid=4997334&leafid=23025&chnid=5819 (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(52)   «Piano di sviluppo per i cluster industriali e la catena industriale del manganese» del 2018 della provincia di Guangxi, disponibile all’indirizzo: http://gxt.gxzf.gov.cn/xxgk/fgzc/gfxwj/t4240632.shtm (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(53)   Fonte: «Interpretazione strategica del piano di sviluppo per i cluster industriali e la catena industriale del manganese di Guangxi». Dipartimento dell’Industria delle materie prime, 30 ottobre 2018.

(54)  Raccomandazioni del PCC della provincia di Guangxi disponibili all’indirizzo: http://www.gxzx.gov.cn/html/wylz/weiyuanfengcai/492.html (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(55)  Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della provincia di Guizhou e prospettive per il 2035, disponibile all’indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/fggz/fzzlgh/dffzgh/202105/t20210508_1279407.html (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(56)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 138 a 149.

(57)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(58)  Relazione – capitolo 9, pagg. da 213 a 215.

(59)  Relazione – capitolo 9, pagg. da 209 a 211.

(60)  Relazione – capitolo 13, pagg. da 332 a 337.

(61)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(62)  Relazione – capitolo 13, pagg. da 337 a 341.

(63)  Relazione – capitolo 6, pagg. da 114 a 117.

(64)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(65)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(66)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, da 126 a 128 e da 133 a 135.

(67)  Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission - CBIRC) del 28 agosto 2020: «Piano d’azione triennale per il miglioramento della governance societaria nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)». http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (ultima consultazione: 22 agosto 2023). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «Renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza».

(68)  Cfr. la Comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali della CBIRC, pubblicata il 15 dicembre 2020. http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (ultima consultazione: 22 agosto 2023).

(69)  Cfr. il documento di lavoro del Fondo monetario internazionale (FMI), «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(70)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, da 126 a 128, da 133 a 135.

(71)  Cfr. OCSE (2019), « OECD Economic Surveys: China 2019 », pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29. Disponibile all’indirizzo: OECD Economic Surveys: China 2019 | OECD Economic Surveys: Cina | OECD iLibrary (oecd-ilibrary.org).

(72)  Cfr. https://m.jiemian.com/article/4179811.html (ultima consultazione: 22 agosto 2022).

(73)  Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(74)  https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-wages-and-working-time-statistics/ (ultima consultazione: 5 agosto 2023).

(75)  https://www.enel.com.co/en/people/energy-rates.html (ultima consultazione: 5 agosto 2023).

(76)  Tarifas 2022 (acueducto.com.co).

(77)  Si applica sia ai diossidi di manganese sia al carbonato di manganese.

(78)  Dalle statistiche delle importazioni per la Turchia fornite come allegato della seconda nota, l’altro acido importato con il codice 2807 00 00 00 11 Saf Sülfirik Asit (Kodeks Evsafında Veya Daha Saf) era considerato di tipo alimentare ed è stato escluso pertanto dal calcolo del prezzo.

(79)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(80)  https://ilostat.ilo.org/topics/wages/

(81)  DANE - Encuesta Anual Manufacturera -EAM-

(82)  https://www.banrep.gov.co/en/wage-index

(83)  Publi-tarifas — Enero 2022 Formato Web(95).xls [Solo lectura] [Modo de compatibilidad] (emcali.com.co) (ultima consultazione: 5 agosto 2023)

(84)  Impuesto a las Ventas (dian.gov.co) (ultima consultazione: 5 agosto 2023)

(85)  SIIS — / (supersociedades.gov.co) (ultima consultazione: 1o settembre 2023)

(86)  Codice NC ex 2820 10 00.

(87)  Come riportato nel codice TARIC 2820100010 disponibile fino al 2018, l’ultimo anno di calendario completo.

(88)  La Commissione ha tenuto conto soltanto del periodo 2015-2018, perché questi sono stati gli ultimi quattro anni di calendario completi per i quali erano disponibili dati TARIC. La Commissione ha deciso di non prendere in considerazione anni precedenti, in quanto ciò rischierebbe di distorcere il rapporto a causa delle variazioni nei flussi commerciali.

(89)  Il costo dell’energia ha rappresentato in media il [25 – 30] % del costo di produzione durante il periodo in esame.

(90)  Il costo delle materie prime ha rappresentato in media il [30 – 38] % del costo di produzione durante il periodo in esame.

(91)  USA, Giappone e India insieme rappresentano per l’intero periodo 2019-2020 meno dello 0,5 % delle importazioni totali, che sono salite a poco più dell’1 % solo nel periodo dell’inchiesta a seguito di una spedizione di quantitativi di prova provenienti dal Giappone (tale spedizione è stata conteggiata durante le visite di verifica presso i produttori dell’Unione).

(92)  Regolamento (CE) n. 221/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di biossido di manganese originari del Sudafrica (GU L 69 del 13.3.2008, pag. 1).

(93)  https://csimarket.com/Industry/industry_Profitability_Ratios.php?ind=101

(94)  La produzione di batterie ad alte prestazioni (circa 1/2 delle loro imprese) necessita di un tipo di EMD ad alto assorbimento di energia.

(95)  https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en (ultima consultazione: 8 settembre 2023).

(96)  Come materiale catodico, con litio manganese ferro fosfato, manganato di litio, nichel cobalto manganese come precursore ecc.

(97)  Il processo di produzione comprende tre fasi principali: fase di dissoluzione (rimozione di impurità quali Cr, Ni, Co, Mo e altro), elettrolisi (in cui possono essere prodotti diversi tipi di EMD di tipo zinco-carbonio o alcalino) e fase di post-trattamento (in cui le impurità derivanti dall’elettrolisi sono rimosse e vengono definite le caratteristiche ottimali della polvere di EMD).

(98)  Al di sotto dell’1 % della produzione totale dell’Unione durante il periodo in esame.


ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Guizhou Redstar Developing Dalong Manganese Industry Co., Ltd.

899Q

Guizhou Manganese Mineral Group Co., Ltd.

899R

Prince Minerals China Ltd

899S

Hunan Qingchong New Materials Co., Ltd.

899T


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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