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Document L:2021:367:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 367, 15 ottobre 2021


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    ISSN 1977-0707

    Gazzetta ufficiale

    dell’Unione europea

    L 367

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    64° anno
    15 ottobre 2021


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    ACCORDI INTERNAZIONALI

     

    *

    Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

    1

     

     

    REGOLAMENTI

     

    *

    Regolamento (UE) 2021/1814 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, che modifica il regolamento (CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46)

    2

     

     

    DECISIONI

     

    *

    Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45)

    4

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    ACCORDI INTERNAZIONALI

    15.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 367/1


    Avviso riguardante la data di entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea

    L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (1), firmato a Bruxelles l'11 marzo 2021, è entrato in vigore il 7 ottobre 2021.


    (1)  GU L 220 del 21.6.2021, pag. 3.


    REGOLAMENTI

    15.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 367/2


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1814 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 7 ottobre 2021

    che modifica il regolamento (CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 34.3 e 19.1,

    visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per garantire la certezza del diritto e a fini di trasparenza, le istituzioni dovrebbero essere informate dei metodi applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni irrogate per inadempienza degli obblighi di riserva minima stabiliti dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2).

    (2)

    La formula e il metodo applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni per inadempienza, totale o parziale, dell’obbligo di riserva minima applicate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2531/98 del Consiglio (3) sono precisate in una notifica della Banca centrale europea sull’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell’obbligo di riserva minima (4). A fini di certezza del diritto e per prevenire ulteriore frammentazione del quadro giuridico in relazione all’irrogazione di sanzioni nei diversi ambiti di competenza della BCE, è opportuno che la notifica sia revocata e che il relativo contenuto sia trasferito nella decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea (BCE/2021/45) (5) e che i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (6) siano modificati di conseguenza.

    (3)

    Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).

    (4)

    Al fine di garantire un quadro armonizzato per l’applicazione degli obblighi di riserva minima, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data della decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche

    Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:

    1.

    all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 1, le parole «regolamento del Consiglio» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;

    2.

    all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, le parole «regolamento del Consiglio sulle riserve minime» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;

    3.

    l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

    «2.   Nel caso in cui la BCE irroghi una sanzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione applicabile è calcolata utilizzando la formula e il metodo precisati nella decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45) (*1).

    (*1)  Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).»."

    Articolo 2

    Disposizioni finali

    Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, conformemente ai trattati.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 2021

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

    (2)  Regolamento (CE) n. 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea i (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

    (4)  GU C 39 dell’11.2.2000, pag. 3.

    (5)  Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per l’inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

    (6)  Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).


    DECISIONI

    15.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 367/4


    DECISIONE (UE) 2021/1815 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 7 ottobre 2021

    sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1 e l’articolo 34,

    visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998,sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per garantire la certezza del diritto e a fini di trasparenza, le istituzioni dovrebbero essere informate dei metodi applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio (2) per inadempienza degli obblighi di riserva minima stabiliti dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (3).

    (2)

    La formula e il metodo applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni per inadempienza, totale o parziale, dell’obbligo di riserva minima sono precisate in una notifica della Banca centrale europea relativa all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell'obbligo di riserva minima (4). A fini di certezza del diritto e per prevenire un’ulteriore frammentazione del quadro giuridico relativo all’irrogazione di sanzioni nei diversi ambiti di competenza della BCE, è opportuno che la notifica sia revocata e che il relativo contenuto sia trasferito in una nuova decisione.

    (3)

    Analogamente, è necessario a fini di trasparenza definire la formula e il metodo applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98 per inadempimento dell’obbligo di notificare alla banca centrale nazionale competente le restrizioni che impedirebbero all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti come riserva minima ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

    (4)

    Per garantire un quadro armonizzato per l'applicazione degli obblighi di riserve minime, è necessario che la decisione si applichi a partire dalla stessa data della modifica all'articolo 11 del regolamento (CE) 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (5),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione stabilisce la metodologia applicata dalla BCE nel calcolo delle sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2531/98.

    Articolo 2

    Metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di riserva minima

    Laddove la BCE irroghi sanzioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione applicabile per inadempienza dell’obbligo di riserva minima ai sensi del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) si calcola sulla base della formula e del metodo stabiliti nell’allegato I alla presente decisione.

    Articolo 3

    Metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempimento degli obblighi di notifica relativi alle riserve minime

    Laddove la BCE irroghi una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98 per inadempimento dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale le restrizioni che impedirebbero ad un’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti quale riserva minima ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), le sanzioni applicabili si calcolano sulla base della formula e del metodo stabiliti nell'allegato II alla presente decisione.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il 3 novembre 2021.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 2021.

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

    (2)  Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

    (4)  GU C 39 dell’11.2.2000, pag. 3.

    (5)  Regolamento della Banca centrale europea (CE) n. 2157/1999, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).


    ALLEGATO I

    Formula e metodo per il calcolo di una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98

    1.   

    Importo della sanzione irrogata dalla Banca centrale europea per inadempienza dell’obbligo di detenere il livello richiesto di riserve minime:

    se un’istituzione soggetta agli obblighi di riserva minima non adempie agli obblighi di detenere il livello richiesto di riserve minime, in conformità ai pertinenti regolamenti del Consiglio o ai regolamenti e alle decisioni adottati dalla BCE in materia, sarà inflitta una sanzione pecuniaria superiore di 2,5 punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza; tale sanzione pecuniaria sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata.

    La sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando la formula seguente:

    Image 1

    dove:

    Pt

    =

    sanzione pecuniara da pagare per il mancato adempimento degli obblighi di riserva minima durante il periodo di mantenimento t

    Dt

    =

    ammontare dell'inadempienza durante il periodo di mantenimento t (media giornaliera)

    nt

    =

    numero dei giorni di calendario del periodo di mantenimento t

    i

    =

    iesimo giorno del periodo di mantenimento t

    MLRi

    =

    tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale l'iesimo giorno di calendario

    Laddove un’istituzione soggetta agli obblighi di riserva minima non adempia all’obbligo di notifica stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), se, a seguito del rilevamento dell’inadempienza, si accerta anche che per effetto dell’applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), tale istituzione non abbia adempiuto all’obbligo di detenere il livello richiesto di riserve minime, durante più di un periodo di mantenimento, allora il pertinente periodo di mantenimento ai fini del calcolo della sanzione in conformità della sezione 1 del presente allegato è il periodo di mantenimento durante il quale si accerta l’inadempimento.

    2.   

    Inadempienze reiterate dell'obbligo di riserva minima:

    qualora un'istituzione soggetta all’obbligo di riserva minima non adempia all’obbligo di detenere il livello richiesto di riserve minime in più di due casi durante un periodo di 12 mesi, si ritiene che tale istituzione abbia commesso un’inadempienza reiterata.

    Per ciascuna inadempienza reiterata sarà inflitta una sanzione pecuniaria superiore di cinque punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza reiterata; tale sanzione pecuniaria sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata. Altrimenti, la sanzione pecuniaria si calcola utilizzando la formula stabilita nella sezione 1 del presente allegato.


    ALLEGATO II

    Formula e metodo per il calcolo di una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98 per inadempienza dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale le restrizioni che impediscono ad un’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)

    1.   

    Importo della sanzione irrogata dalla Banca centrale europea in caso di mancata notifica alla competente banca centrale nazionale di restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1):

    In caso di inadempienza dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), sarà inflitta una sanzione pecuniaria superiore di 2,5 punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione; tale sanzione sarà applicata all’ammontare medio giornaliero di fondi interessati dalla mancata notifica da parte dell’istituzione nel periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione. Se l’inadempienza si prolunga per più di un periodo di mantenimento, il periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione non supererà il totale dei giorni del periodo di mantenimento durante il quale viene rilevata l’inadempienza.

    Fatta salva la sezione 3 del presente allegato, la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando la formula seguente:

    Image 2

    Laddove:

    Ps

    =

    sanzione pecuniaria da pagare per la mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)

    Ds

    =

    ammontare dei fondi interessati dalla mancata notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1)

    ns

    =

    il minore tra il (i) numero complessivo di giorni di calendario senza notifica e (ii) il numero di giorni nel periodo di mantenimento durante il quale viene rilevata l’inadempienza

    i

    =

    il giorno di calendario del periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione

    MLRi

    =

    tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale l'iesimo giorno di calendario

    2.   

    Inadempienza reiterata dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale le restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1):

    laddove una sanzione sia stata inflitta a un’istituzione a causa dell’inadempienza dell’obbligo di notificare alla competente banca centrale nazionale le restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere i propri fondi detenuti in riserve minime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, se tale istituzione non notifica alla competente banca centrale nazionale tali restrizioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, durante il periodo di 12 mesi successivo alla data nella quale l’irrogazione di tale sanzione le è stata notificata, allora si ritiene che tale istituzione abbia commesso un'inadempienza reiterata.

    Per ciascuna inadempienza reiterata sarà inflitta una sanzione pecuniaria di cinque punti percentuali superiore alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo in relazione al quale è inflitta la sanzione; tale sanzione pecuniaria sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata. Altrimenti, la sanzione pecuniaria si calcola utilizzando la formula stabilita nella sezione 1 del presente allegato.

    3.   

    Il principio di proporzionalità e le circostanze del caso specifico

    Una volta calcolato in conformità alla formula stabilita nella sezione 1 del presente allegato, l’ammontare della sanzione pecuniaria può essere adeguato per tenere conto del principio di proporzionalità e delle circostanze del caso specifico in conformità all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) 2532/98. Gli adeguamenti all’importo della sanzione pecuniaria sono soggetti ai limiti stabiliti all'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento.


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