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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 250, 15 luglio 2021


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 250

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

64° anno
15 luglio 2021


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio, del 13 luglio 2021, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione, del 12 maggio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord

4

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE ( GU L 267 del 10.10.2009 )

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

15.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 250/1


DIRETTIVA (UE) 2021/1159 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2021

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), gli Stati membri esentano dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) le importazioni di beni e le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a destinazione dell’Unione, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea o della Banca europea per gli investimenti, o a destinazione di organismi istituiti dall’Unione ai quali si applica il protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea («protocollo»), alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e se ciò non comporta distorsioni della concorrenza. Tale esenzione è tuttavia strettamente limitata agli acquisti effettuati per uso ufficiale e non si estende alle situazioni in cui beni e servizi sono acquistati da organismi dell’Unione per rispondere alla situazione di emergenza causata dalla pandemia di COVID-19, in particolare quando devono essere messi gratuitamente a disposizione degli Stati membri o di terzi, quali autorità o istituzioni nazionali.

(2)

Pertanto, dato che permane l’urgente necessità di adottare misure per essere pronti ad agire di fronte alla crisi sanitaria in corso, è necessario garantire un’esenzione dall’IVA per l’acquisto di beni e servizi da parte della Commissione o di un’agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione nell’ambito dell’esecuzione dei loro compiti, al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. In tal modo si garantirebbe che le misure adottate nell’ambito delle varie iniziative dell’Unione in tale situazione non siano ostacolate da importi dell’IVA che non possono essere recuperati dalle istituzioni dell’Unione o dagli oneri di conformità derivanti dall’obbligo di registrarsi ai fini dell’IVA.

(3)

La direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio (4) non è sufficiente per conseguire l’obiettivo di rafforzare la lotta contro la pandemia di COVID-19, in quanto consente unicamente agli Stati membri di applicare, per un periodo di tempo limitato, aliquote ridotte alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e di servizi strettamente connessi a tali dispositivi o di concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE.

(5)

In considerazione dell’attuale pandemia di COVID-19, le misure che potrebbero rientrare nella nuova esenzione per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 sono già in corso, per esempio nell’ambito dello strumento per il sostegno di emergenza istituito dal regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio (5). Qualora dovesse essere versata l’IVA per le operazioni relative a tali misure, andrebbero perse risorse preziose, con la conseguente diminuzione dei beni e servizi forniti agli Stati membri in proporzione all’importo dell’imposta da versare. Al fine di utilizzare al meglio il bilancio dell’Unione per affrontare le conseguenze molto gravi della pandemia di COVID-19, le esenzioni introdotte dalla presente direttiva dovrebbero pertanto applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021. Tale applicazione retroattiva è indispensabile per evitare che le misure adottate per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 siano private di effetto. Qualsiasi adeguamento necessario per le operazioni inizialmente soggette a imposta potrebbe essere effettuato utilizzando meccanismi di correzione già in essere, per esempio mediante una dichiarazione IVA successiva.

(6)

In considerazione dell’urgenza della situazione determinata dalla pandemia di COVID-19, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1)

l’articolo 143 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«f ter)

le importazioni di beni da parte della Commissione o da parte di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo importi tali beni nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni importati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni e prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Quando cessano di applicarsi le condizioni per l’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera f ter), la Commissione o l’agenzia interessata o l’organismo interessato informa lo Stato membro in cui è stata applicata l’esenzione e l’importazione di tali beni è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento.»;

2)

l’articolo 151 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma è aggiunta la lettera seguente:

«a ter)

le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un’agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Fino all’adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni previste al primo comma, diverse da quelle indicate alla lettera a ter), si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Quando cessano di applicarsi le condizioni per l’esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a ter), la Commissione o l’agenzia interessata o l’organismo interessato che ha ricevuto la cessione o prestazione esente ne informa lo Stato membro in cui è stata applicata l’esenzione e la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi è soggetta all’IVA alle condizioni applicabili in quel momento.».

Articolo 2

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. ŠIRCELJ


(1)  Parere del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 27 aprile 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le misure temporanee relative all’imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 419 dell’11.12.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio, del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell’epidemia di COVID19 (GU L 117 del 15.4.2020, pag. 3).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 250/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1160 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1241 prevede l’istituzione di misure tecniche per il Mare del Nord.

(2)

Il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia (gruppo Scheveningen) hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare del Nord. Il 15 e il 19 ottobre 2020 detti Stati membri hanno presentato due raccomandazioni comuni a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, proponendo, mediante atto delegato della Commissione, l’adozione di determinate modifiche alle attuali disposizioni sulla zona di protezione della passera e sulla zona di protezione dello spratto nel Mare del Nord di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241. Essi hanno presentato una versione riveduta della raccomandazione comune sulla zona di protezione dello spratto il 2 febbraio 2021. Entrambe le raccomandazioni comuni sono state trasmesse da detti Stati membri ai consigli consultivi competenti per consultazione.

(3)

Dato che entrambe le raccomandazioni comuni propongono modifiche all’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241, il presente regolamento delegato prevede le misure raccomandate dagli Stati membri per quanto riguarda sia la zona di protezione dello spratto che la zona di protezione della passera.

(4)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri a sostegno delle disposizioni incluse in entrambe le raccomandazioni comuni (3). Le misure proposte sono state valutate conformemente ai principi di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

(5)

Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera gli Stati membri propongono d’introdurre un’esenzione specifica per i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi, purché rispettino le dimensioni di maglia di cui all’allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri e ha concluso che, dato il numero limitato di pescherecci interessati e l’impatto limitato della sciabica danese sul fondale, l’introduzione dell’esenzione specifica per la sciabica danese non dovrebbe produrre effetti significativi sul livello di protezione nella zona. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(6)

Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera si propone di sostituire, nell’allegato V, parte C, punto 2.2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1241, il termine «reti a strascico» con il termine «reti a strascico a divergenti». Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri e ha concluso che la modifica proposta potrà rimuovere eventuali ambiguità nel regolamento fornendo livelli di protezione almeno equivalenti, se non superiori, a quanto attualmente previsto nel regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(7)

Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione della passera si propone di inserire, una volta entrato in vigore il presente regolamento, una lunghezza massima di 24 metri per i pescherecci a sfogliara nell’elenco di pescherecci di cui all’allegato V, parte C, punto 2.4, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri e ha concluso che tale restrizione garantirà livelli di protezione almeno equivalenti a quanto attualmente previsto nel regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(8)

Nella raccomandazione comune sulla zona di protezione dello spratto gli Stati membri propongono di mantenere, per un periodo di tre anni, la pratica di deroga nella zona di protezione dello spratto per pescherecci con determinati attrezzi dal 1o luglio al 31 ottobre, come previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione (4) per il periodo fino al 31 dicembre 2020. Lo CSTEP ha analizzato gli elementi di prova forniti dagli Stati membri per la zona di protezione dello spratto e ha concluso che non vi sono indicazioni precise che la deroga relativa alla zona di protezione dello spratto a partire dal 2017 abbia causato danni allo stock di aringhe. Lo CSTEP ha inoltre concluso che è improbabile che la deroga relativa alla zona di protezione dello spratto porti a livelli di protezione inferiori a quelli attuali. Lo CSTEP ha tuttavia osservato che saranno necessari più anni di monitoraggio della pesca per poter dimostrare che siano mantenuti livelli di protezione equivalenti. Lo CSTEP ha pertanto proposto di valutare nuovamente l’impatto della deroga dopo tre anni di monitoraggio. Gli Stati membri si sono impegnati a monitorare l’impatto della deroga relativa alla zona di protezione dello spratto durante tale periodo mediante la raccolta dei dati definiti nella raccomandazione comune per quanto riguarda le catture accessorie di aringa nella pesca dello spratto. Tali dati saranno sottoposti alla valutazione dello CSTEP. È pertanto opportuno includere la misura proposta nel presente regolamento.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241.

(10)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2786172/STECF+PLEN+20-03.pdf, pagine 93-105 (zona di protezione dello spratto) e pagine 106-113 (zona di protezione della passera).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 35).


ALLEGATO

L’allegato V, parte C, del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:

1)

il punto 2.2 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti e i pescherecci in coppia con una potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B del presente allegato;»;

b)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

i pescherecci con una potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare sciabiche danesi a condizione che rispettino la dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B del presente allegato.»;

2)

il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

I pescherecci autorizzati a svolgere attività di pesca nella zona di cui al punto 2.1 sono inseriti in un elenco che ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione. La potenza motrice totale dei pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), inseriti nell’elenco non supera la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1o gennaio 1998. I pescherecci autorizzati dispongono di un’autorizzazione di pesca a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. A partire dal 1o luglio 2021 soltanto i pescherecci a sfogliara con una lunghezza fuoritutto di 24 metri al massimo possono essere inseriti nell’elenco.»;

3)

al punto 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«In deroga al primo comma, terzo trattino, tale trattino non si applica fino al 31 dicembre 2023 alla pesca con gli attrezzi seguenti:

a)

attrezzi trainati aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm;

b)

reti da circuizione a chiusura; oppure

c)

reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, reti a tramaglio e reti da posta derivanti aventi dimensione di maglia inferiore a 30 mm.

Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano entro il 15 dicembre 2023 alla Commissione i dati di monitoraggio a supporto della deroga.».


Rettifiche

15.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 250/7


Rettifica della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 267 del 10 ottobre 2009 )

Pagina 11, articolo 1, paragrafo 5:

anziché:

«5.

La presente direttiva non si applica al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento come specificato all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.»,

leggasi:

«5.

La presente direttiva non si applica al valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento esentate come specificato all’articolo 3, lettera l), della direttiva 2007/64/CE.».

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