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Document L:2014:034:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 034, 5 febbraio 2014


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ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2014.034.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

57o anno
5 febbraio 2014


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, relativo all’autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

4

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2014 della Commissione, del 4 febbraio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

6

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 101/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2014

relativo all’autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-tirosina quale additivo per mangimi del gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

Tale domanda riguarda l’autorizzazione della L-tirosina quale additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4)

Nel parere espresso il 20 giugno 2013 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la L-tirosina non produce effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che l’impiego di tale preparato può essere considerato efficace nel contribuire a soddisfare il fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo di tutte le specie animali. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’impiego di tale sostanza può essere pertanto autorizzato secondo le modalità specificate nell’allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata quale additivo destinato all’alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  The EFSA Journal 2013; 11(7):3310.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi

3c401

L-tirosina

 

Composizione dell’additivo

Polvere cristallina proveniente dall’idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di pollame con un tenore minimo di L-tirosina pari al 95 %

 

Caratterizzazione della sostanza attiva

Denominazione IUPAC: Acido (2S) 2-ammino-3-(4-idrossifenil)-propanoico

Numero CAS: 60-18-4

Formula chimica: C9H11NO3

 

Metodi analitici  (1)

Per la determinazione della L-tirosina nell’additivo per mangimi:

Titrimetria, Farmacopea europea (Ph. Eur. 6.0, metodo 01/2008-1161).

Per la determinazione della L-tirosina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:

metodo di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica: regolamento (CE) n. 152/2009 (2) (allegato III, parte F).

Tutte le specie

1.

Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza.

2.

Le istruzioni d’uso contengono una raccomandazione circa il tenore massimo di L-tirosina per gli animali destinati alla produzione alimentare (5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %) e per gli animali non destinati alla produzione alimentare (15 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %).

25 febbraio 2024


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx

(2)  GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.


5.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 102/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(2)

Il 23 dicembre 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1521 (2003) relativa alla Liberia ha deciso di depennare una persona dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Il Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 872/2004 è così modificato:

la voce seguente è soppressa:

"Benoni Urey. Data di nascita: 22.6.1957. Passaporti: (a) passaporto diplomatico liberiano: D-00148399, (b) passaporto di commissario per gli affari marittimi: D/002356. Altre informazioni: ex commissario per gli affari marittimi della Liberia."


5.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 103/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

85,7

MA

50,3

SN

151,7

TN

94,8

TR

90,4

ZZ

94,6

0707 00 05

TR

124,0

ZZ

124,0

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,3

TR

132,6

ZZ

91,5

0805 10 20

EG

46,2

IL

67,0

MA

54,0

TN

48,3

TR

70,5

ZZ

57,2

0805 20 10

IL

125,9

MA

64,5

ZZ

95,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,8

EG

21,7

IL

141,7

JM

118,0

KR

144,2

MA

116,7

TR

67,3

ZZ

95,8

0805 50 10

TR

68,5

ZZ

68,5

0808 10 80

CA

92,6

CN

73,1

MK

28,7

US

224,1

ZZ

104,6

0808 30 90

CN

46,0

TR

131,9

US

133,5

ZA

99,5

ZZ

102,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


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