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Document L:2013:215:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 215, 10 agosto 2013


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ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.215.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 215

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
10 agosto 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 770/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2013 della Commissione, del 9 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali (GU L 91 del 3.4.2013)

16

 

*

Rettifica della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013)

16

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queijo Serra da Estrela (DOP)] (GU L 167 del 19.6.2013)

16

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti(vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 770/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2013

concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l’anno 2012 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1225/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che stabilisce, per il 2011 e il 2012, le possibilità di pesca delle navi dell’UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde (2),

regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 (3),

regolamento (UE) n. 5/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (4),

regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (5), e

regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (6).

(2)

I contingenti di pesca per l’anno 2013 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (7),

regolamento (UE) n. 1088/2012 del Consiglio, del 20 novembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (8),

regolamento (UE) n. 1261/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (9),

regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (10), e

regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (11).

(3)

A norma dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell’anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l’anno 2012. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2013 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

(6)

Nel 2012, la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per la pesca di scampi nelle zone IX e X nonché nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/93411). Poiché tale stock è oggetto di un piano pluriennale (12), è opportuno applicare un fattore moltiplicatore di *1,5. Con lettera del 26 marzo 2013, la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di tre anni. Considerando che una riduzione consistente del contingente determinerebbe rigetti eccessivi delle specie interessate, conformemente al punto 3, lettera b), della comunicazione della Commissione dal titolo «Linee direttrici per la detrazione di contingenti a norma dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (13)», la Commissione accoglie tale richiesta.

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 della Commissione, del 30 luglio 2012, concernente l’applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente (14) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2012 della Commissione, del 30 novembre 2012, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2012 in seguito al superamento dei contingenti di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 700/2012 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni (15), sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2012 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2012 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che anche in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2013 e, se del caso, ai contingenti successivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati per il 2013 nei regolamenti (UE) n. 1262/2012, (UE) n. 1088/2012, (UE) n. 1261/2012, (UE) n. 39/2013 e (UE) n. 40/2013 sono ridotti come mostrato in allegato.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le riduzioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione (16).

Articolo 2

La detrazione di 75,45 tonnellate per la Spagna, applicabile nel 2013, a causa del superamento, nel 2012, del contingente ad essa assegnato per lo stock di scampi nelle zone IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/93411), è ripartita su un periodo di tre anni.

La detrazione annuale applicabile allo stock spagnolo NEP/93411 corrisponde a 25,15 tonnellate negli anni 2013, 2014 e 2015, fatti salvi altri adattamenti del contingente dovuti a eventuali futuri superamenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 1.

(3)  GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.

(4)  GU L 3 del 6.1.2012, pag. 1.

(5)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

(6)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.

(7)  GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22.

(8)  GU L 323 del 22.11.2012, pag. 2.

(9)  GU L 356 del 22.12.2012, pag. 19.

(10)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.

(11)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

(12)  Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

(13)  GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27.

(14)  GU L 203 del 31.7.2012, pag. 52.

(15)  GU L 331 dell’1.12.2012, pag. 31.

(16)  GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11.


ALLEGATO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contin-gente iniziale 2012

Sbarchi consentiti 2012

(quantitativo totale adattato in tonnellate) (1)

Totale delle catture 2012

(quantitativo in tonnellate)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)

Superamento del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

(quantitativo in tonnellate)

Fattore moltipli-catore (2)

Fattore moltipli-catore addizio-nale (3), (4)

Detra-zioni rimanen-ti dal 2012

Saldo restante (5)

Detra-zioni 2013

(quantitativo in tonnellate)

Detrazioni da effettuare nel 2014 e negli anni successivi

(quantita-tivo in tonnellate)

BEL

PLE

7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

46

185,9

202,9

109,14

17

/

/

/

/

17

 

BEL

POL

8ABDE.

Merluzzo giallo

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

0

0

0,2

Non pertinente

0,2

/

/

/

/

0,2

 

CYP

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

66,98

16,98

17,906

105,45

0,926

/

C

/

/

1,389

 

DEU

DGS

2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque UE delle zone IIa e IV

0

0

0,870

Non pertinente

0,87

/

/

/

/

0,87

 

DNK

DGS

03 A-C.

Spinarolo/gattuccio

Acque UE della zona IIIa

0

0

0,82

Non pertinente

0,82

/

/

/

/

0,82

 

DNK

DGS

2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque UE delle zone IIa e IV

0

0

1,29

Non pertinente

1,29

/

/

/

/

1,29

 

DNK

HAD

1N2AB.

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

0

0

0,16

Non pertinente

0,16

/

/

/

/

0,16

 

DNK

HKE

2AC4-C

Nasello

Acque UE delle zone IIa e IV

1 119

875

918,62

104,99

43,62

/

C

/

/

65,43

 

DNK

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone I e II

0

0

4,74

Non pertinente

4,74

/

/

/

/

4,74

 

DNK

POR

3-1234

Smeriglio

Acque della Guiana francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak, acque delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

0

0

0,32

Non pertinente

0,32

/

/

/

/

0,32

 

ESP

ALF

3X14-

Berici

Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

74

61

66,53

109,07

5,53

/

/

/

/

5,53

 

ESP

BLI

5B67-

Molva azzurra

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

62

21,07

25,29

120,03

4,22

/

/

/

0,07

4,29

 

ESP

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

124

113,12

124,57

110,12

11,45

/

/

61,52

/

72,97

 

ESP

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

11

11

52,48

477,09

41,48

/

/

0,60

/

42,08

 

ESP

HAD

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

24

24

34,28

142,83

10,28

/

/

/

/

10,28

 

ESP

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0

0

5

Non pertinente

5

/

/

/

/

5

 

ESP

DWS

56789-

Squali di profondità

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX

0

0

11,79

Non pertinente

11,79

/

/

/

/

11,79

 

ESP

GFB

89-

Musdea bianca

Acque UE e acque internazionali delle zone VIII e IX

242

189,8

246,24

129,74

56,44

/

/

/

/

56,44

 

ESP

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3 LMNO

4 486

4 687,7

4 694,2

100,14

6,5

/

C

/

/

9,75

 

ESP

HAD

5BC6 A.

Eglefino

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VIa

0

14,27

15,07

105,61

0,80

/

/

21,07

/

21,87

 

ESP

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

0

106

106,08

100,08

0,08

/

/

/

/

0,08

 

ESP

HKE

571 214

Nasello

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

9 109

12 034,1

12 351,35

102,64

317,25

/

C

/

/

475,875

 

ESP

NEP

9/3411

Scampo

IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

68

88

138,3

157,16

50,3

/

C

/

/

25,15 (6)

50,30

ESP

ORY

1CX14

Pesce specchio atlantico

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV

0

0

0,16

Non pertinente

0,16

/

/

/

/

0,16

 

ESP

POK

56-14

Merluzzo carbonaro

VI; acque UE e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

0

13

13,1

100,77

0,10

/

/

27,60

/

27,70

 

ESP

POR

3-1234

Smeriglio

Acque della Guiana francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak, acque delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

0

0

0,01

Non pertinente

0,01

/

/

/

/

0,01

 

ESP

PRA

N3L.

Gamberel-lo boreale

NAFO 3L

105,5

33,8

33,8

100

0

/

/

6,30

/

6,30

 

ESP

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

10

9,47

11,31

119,43

1,84

/

C

0,52

/

3,28

 

ESP

USK

567EI.

Brosmio

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII

14

0,15

0,15

100

0

/

/

28,55

/

28,55

 

FRA

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

11 096

11 357

11 911

104,88

554

/

/

/

/

554

 

FRA

MAC

*8ABD.

Sgombro

VIIIa, VIIIb e VIIId

50,25

50,25

50,30

100,10

0,05

/

/

/

/

0,05

 

GBR

COD

N01514

Nuovo codice N1GL14

Merluzzo bianco

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV

364

1 116,4

1 165,1

104,36

48,7

/

/

/

/

48,7

 

GBR

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0

0

2,8

Non pertinente

2,8

/

/

/

/

2,8

 

GBR

DGS

2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque UE delle zone IIa e IV

0

0

0,3

Non pertinente

0,3

/

/

/

/

0,3

 

GBR

GHL

2 A-C46

Ippoglosso nero

Acque UE delle zone IIa e IV; acque UE e acque internazionali delle zone Vb e VI

123

62

67

108,06

5

/

/

/

/

5

 

GBR

GHL

514GRN

Ippoglosso nero

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

275

0

1

Non pertinente

1

/

/

/

/

1

 

GBR

GHL

N01GRN

Nuovo codice GHL/NIGRN

Ippoglosso nero

Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1

0

0

0,2

Non pertinente

0,2

/

/

/

/

0,2

 

GBR

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

1 665

1 822

1 891,5

103,81

69,5

/

/

/

/

69,5

 

GBR

HAL

514GRN

Ippoglosso atlantico

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

0

0

1,8

Non pertinente

1,8

/

/

/

/

1,8

 

GBR

HER

5B6ANB

Aringa

Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN

13 837

11 931,5

12 064,2

101,11

132,7

/

C

/

/

199,05

 

GBR

NOP

2A3A4.

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

IIIa; Acque UE delle zone IIa e IV

0

0

6

Non pertinente

6

/

/

/

/

6

 

GBR

PLE

7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

43

41,6

43,7

105,05

2,1

/

/

/

/

2,1

 

GBR

POR

3-1234

Smeriglio

Acque della Guiana francese, Kattegat; acque UE dello Skagerrak, acque delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV; acque UE delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2

0

0

0,1

Non pertinente

0,1

/

/

/

/

0,1

 

GBR

RED

514GRN

Nuovo codice RED/N1G14P

Scorfano

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

31

31

31,3

100,97

0,3

/

/

/

/

0,3

 

GBR

WHG

56-14

Merlano

VI; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

176

202

204,9

101,44

2,9

/

/

/

/

2,9

 

GRC

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

124,37

174,37

176,36

101,14

1,99

/

C

/

/

2,985

 

IRL

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

3 699

3 745

4 126,037

110,17

381,037

1,2

/

/

/

457,244

 

IRL

PLE

7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

197

72

76,21

105,86

4,21

/

/

/

/

4,21

 

IRL

PLE

7HJK.

Passera di mare

VIIh, VIIj e VIIk

77

86

99,3

115,47

13,3

/

/

/

/

13,3

 

IRL

SOL

7BC.

Sogliola

VIIb e VIIc

37

37

37,688

101,86

0,688

/

/

/

/

0,688

 

IRL

WHG

07 A.

Merlano

VIIa

52

56

57,089

101,94

1,089

/

/

/

/

1,089

 

LTU

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3 LMNO

23

112,58

207,433

184,25

94,853

/

C

/

/

142,279

 

LTU

JAX

2 A-14

Suro/sugarello e catture accessorie connesse

Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

0

1 840

1 838,319

99,91

–1,681

/

/

608,80

/

606,119

 

NLD

BSF

56712-

Pesce sciabola nero

Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

0

0

0

0

/

/

/

/

5

5

 

NLD

DGS

15X14

Spinarolo/gattuccio

Acque UE e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0

0

1,622

Non pertinente

1,622

/

/

/

/

1,622

 

NLD

DGS

2AC4-C

Spinarolo/gattuccio

Acque UE delle zone IIa e IV

0

0

1,23

Non pertinente

1,23

/

/

/

/

1,23

 

NLD

HKE

571214

Nasello

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

183

56

110,565

197,44

54,565

/

C

/

/

81,848

 

NLD

HKE

*57-14

Nasello

VI e VII; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

6

6

6,198

103,30

0,198

/

C

/

/

0,297

 

NLD

LEZ

07.

Lepidorombi

VII

0

0

0,056

Non pertinente

0,056

/

/

/

/

0,056

 

NLD

SBR

678-

Occhialone

Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

0 (6 per gli altri)

0 (6 per gli altri)

8,615

143,58 (rispetto a 6)

2,615

 

 

/

6

8,615

 

NLD

SRX

07D.

Razze

Acque UE della zona VIId

4

12

12,015

100,13

0,015

/

/

/

/

0,015

 

POL

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb

2 285

3 565

3 565,574

100,02

0,574

/

/

/

/

0,574

 

POL

GHL

1N2AB

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0

0

0

0

0

/

/

/

1

1

 

POL

HAD

2AC4

Eglefino

IV; acque UE della zona IIa

0

0

0

0

0

/

/

/

16

16

 

POL

HER

3D-R30

Aringa

Acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

19 537

19 537

21 270,651

108,87

1 733,651

1,1

/

/

/

1 907,016

 

POL

MAC

2A34

Sgombro

IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

0

0

0

0

0

/

/

/

5

5

 

POL

RED

514GRN

Scorfano

Acque groenlandesi delle zone V e XIV

0

0

0

0

0

/

/

/

1

1

 

POL

SPR

3BCD-C

Spratto e catture connesse

Acque UE delle sottodivisioni 22-32

66 128

66 128

66 605,314

100,72

477,314

/

/

/

/

477,314

 

POL

WHB

1X14

Melù

Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

0

0

0

0

0

/

/

/

8

8

 

PRT

ALF

3X14-

Berici

Acque UE e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

214

203

239,129

117,8

36,129

/

A

/

/

54,194

 

PRT

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

48,6

48,6

61,673

126,9

13,073

/

/

3,30

/

16,373

 

PRT

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb

2 449

1 946,7

1 946,95

100,01

0,25

/

/

/

/

0,25

 

PRT

GHL

1N2AB

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

0

0

1,508

/

0

/

/

/

11,00

12,508

 

PRT

HAD

1N2AB

Eglefino

Acque norvegesi delle zone I e II

0

23,93

23,926

99,98

–0,004

/

/

/

383,93

383,926

 

PRT

MAC

8C3411

Sgombro

VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

6 258

5 471,5

5 472,57

100,02

1,07

/

/

/

/

1,07

 

PRT

NEP

08C.

Scampo

VIIIc

0

0

0,963

Non pertinente

0,963

/

C

/

/

1,444

 

PRT

PLE

8/3411

Passera di mare

VIII, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1

66

64,8

71,506

110,35

6,706

/

/

/

/

6,706

 

PRT

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

0

8,16

8,16

100

0

/

/

/

223,06

223,06

 

PRT

POL

08C.

Merluzzo giallo

VIIIc

0

0

0,043

Non pertinente

0,043

/

/

/

/

0,043

 

PRT

RED

N3NL

Scorfano

NAFO 3LN

0

982,5

1 204,691

122,61

222,191

1,4

/

/

/

311,067

 

PRT

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

21,8

21,8

26,021

119,36

4,221

/

/

/

/

4,221

 

ROU

TUR

F3742C

Rombo chiodato

Acque UE del Mar Nero

43,2

43,2

43,213

100,03

0,013

/

/

/

/

0,013

 


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59), dei trasferimenti di contingenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e/o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca ai sensi degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 147/2007 della Commissione (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 10) e del regolamento (UE) n. 165/2011 ove pertinenti.

(2)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all’articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4)  La lettera «a» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2010, 2011 e 2012. La lettera «c» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l’entrata in vigore del regolamento di controllo (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.

(6)  Su richiesta della Spagna, la compensazione di 75,45 tonnellate dovuta sarà distribuita su un periodo di tre anni, ovvero 25,15 tonnellate per ciascun anno (2013, 2014 e 2015).


10.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 771/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0709 93 10

TR

133,0

ZZ

133,0

0805 50 10

AR

94,6

BO

85,6

CL

98,7

TR

71,0

UY

100,1

ZA

100,5

ZZ

91,8

0806 10 10

EG

180,3

MA

175,3

MX

222,4

TR

164,0

ZZ

185,5

0808 10 80

AR

150,3

BR

105,7

CL

127,8

CN

88,7

NZ

129,3

US

139,5

ZA

110,6

ZZ

121,7

0808 30 90

AR

181,4

CL

179,1

NZ

194,4

TR

154,7

ZA

121,8

ZZ

166,3

0809 29 00

TR

370,8

US

979,2

ZZ

675,0

0809 30

TR

151,0

ZZ

151,0

0809 40 05

BA

63,6

MK

61,9

TR

92,4

XS

57,7

ZZ

68,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

10.8.2013   

IT

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L 215/16


Rettifica della raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 91 del 3 aprile 2013 )

A pagina 13, punto 4, secondo capoverso:

anziché:

«La procedura di campionamento applicata dagli operatori del settore alimentare può derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 401/2006, ma deve essere rappresentativa per la partita campionata.»,

leggi:

«La procedura di campionamento applicata dagli operatori del settore alimentare può derogare alle disposizioni del regolamento (CE) n. 152/2009, ma deve essere rappresentativa per la partita campionata.»


10.8.2013   

IT

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L 215/16


Rettifica della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182 del 29 giugno 2013 )

In tutto il testo della direttiva:

anziché:

«valore netto»,

leggi:

«valore equo».


10.8.2013   

IT

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L 215/16


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Queijo Serra da Estrela (DOP)]

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167 del 19 giugno 2013 )

A pagina 11, allegato I, secondo comma:

anziché:

«descrizione del prodotto: si chiede di poter commercializzare il "Queijo Serra da Estrela" in un formato più piccolo (0,5 kg). Il diametro minimo del formaggio è quindi ridotto di conseguenza, passando da 11 a 9 cm.»

leggi:

«descrizione del prodotto: si chiede di poter commercializzare il "Queijo Serra da Estrela" in un formato più piccolo (0,5 kg), che è la dimensione minima per conservare le caratteristiche organolettiche specifiche. Il diametro del formaggio è quindi ridotto di conseguenza, passando da 11 a 9 cm.».


10.8.2013   

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AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


10.8.2013   

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L 215/s3


AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.


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