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Document L:2013:209:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 209, 3 agosto 2013


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    ISSN 1977-0707

    doi:10.3000/19770707.L_2013.209.ita

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 209

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    56o anno
    3 agosto 2013


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    REGOLAMENTI

     

    *

    Regolamento (UE) n. 748/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

    1

     

     

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    12

     

     

    DECISIONI

     

     

    2013/419/UE

     

    *

    Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea

    14

     

     

    2013/420/UE

     

    *

    Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2013, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

    16

     

     

    2013/421/UE

     

    *

    Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2013, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

    17

     

     

    2013/422/UE

     

    *

    Decisione di esecuzione della Commissione, del 1o agosto 2013, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2013) 4880]  ( 1 )

    21

     

     

    2013/423/UE

     

    *

    Decisione della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

    26

     

     

     

    *

    Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

    s3

     

    *

    Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti(vedi terza pagina di copertina)

    s3

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    REGOLAMENTI

    3.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 748/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 2 agosto 2013

    che modifica il regolamento (UE) n. 513/2013 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 7, 8 e 9,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (RPC).

    (2)

    Con la decisione 2013/423/UE (3) la Commissione ha accettato l’offerta di impegno di un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato e della Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCME).

    (3)

    L’accettazione dell’impegno richiede che siano apportate modifiche tecniche al regolamento (UE) n. 513/2013,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 513/2013 è così modificato:

    1.

    Sono inseriti la seguente rubrica J ed il seguente considerando 282:

    «J.   DICHIARAZIONE IN DOGANA

    (282)

    Le statistiche sui pannelli solari e sulle relative componenti essenziali sono spesso espresse in numero di pezzi o in watt. La nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (4), non contempla tuttavia tali unità supplementari per i pannelli solari e per le relative componenti essenziali. Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni del prodotto in esame sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche il numero di pezzi o di watt. Per i prodotti di cui ai codici TARIC 3818001011 e 3818001019 va indicato il numero di pezzi, mentre per i prodotti di cui ai codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039 va indicato il numero di watt.

    2.

    La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto ii) è sostituita dalla seguente:

    «Società

    Aliquota del dazio

    Codice addizionale TARIC

    Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

    Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

    Changzhou Youze Technology Co., Ltd

    51,5 %

    B791

    Delsolar (Wujiang) Ltd

    67,9 %

    B792

    Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

    LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

    LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

    55,9 %

    B793

    LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd

    55,9 %

    B927

    JingAo Solar Co.Ltd.

    Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

    JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

    Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.

    Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.

    58,7 %

    B794

    Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

    Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

    Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

    38,3 %

    B795

    Wuxi Suntech Power Co. Ltd

    Suntech Power Co. Ltd

    Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

    Luoyang Suntech Power Co. Ltd

    Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

    Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

    48,6 %

    B796

    Yingli Energy (China) Co. Ltd

    Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

    37,3 %

    B797

    Società di cui all’allegato I

    47,6 %

     

    Tutte le altre società

    67,9 %

    B999»

    3.

    Sono inseriti i seguenti articoli, e l’articolo 4 è rinumerato come articolo 8:

    «Articolo 4

    Laddove venga presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per le importazioni di tali pannelli solari e delle relative componenti essenziali attualmente classificati ai codici TARIC 3818001011, 3818001019, 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039, tali codici vanno inseriti nel campo corrispondente della dichiarazione.

    Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di pezzi importati con i codici TARIC 3818001011 e 3818001019 e del numero di watt per i prodotti di cui ai codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039, nonché della loro origine.

    Articolo 5

    Laddove venga presentata una dichiarazione d’immissione in libera pratica per i prodotti di cui agli articoli 1 e 4, nel campo corrispondente della dichiarazione va indicato il numero pezzi per i prodotti importati con i codici TARIC 3818001011 e 3818001019 e il numero di watt per i prodotti importati con i codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039.

    Articolo 6

    1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 3818 00 10 (codici TARIC 3818001011 e 3818001019) ed al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 e 8541409039), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

    a)

    una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch’essa iscritta nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE, alle società nell’Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione; e

    b)

    tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato II del presente regolamento; e

    c)

    tali importazioni siano corredate da un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’allegato III del presente regolamento; e

    d)

    le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.

    2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

    a)

    ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; oppure

    b)

    laddove la Commissione ritiri l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009, con un regolamento o una decisione che si riferisca a transazioni particolari e dichiari nulle le pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

    Articolo 7

    Le società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE e che sono soggette a determinate condizioni ivi specificate emettono inoltre una fattura per le operazioni che non beneficiano di un’esenzione dai dazi antidumping. Tale fattura è una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all’allegato IV del presente regolamento.»

    4.

    L’allegato è sostituito e rinominato come allegato I e sono inseriti i seguenti allegati da II a IV:

    «

    ALLEGATO I

    Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

    Ragione sociale della società

    Codice addizionale TARIC

    Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

    B798

    Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

    B799

    Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

    B800

    Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

    Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.

    B801

    Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

    B802

    Arhui Titan PV Co. Ltd

    B803

    Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

    TBEA SOLAR CO. LTD

    XINJIANG SANG’O SOLAR EQUIPMENT

    B804

    CSI Solar Power (China) Inc.

    Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

    Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

    CSI Cells Co. Ltd

    B805

    Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

    B806

    Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

    B807

    CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

    B808

    China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd.

    CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

    CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd.

    China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

    China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

    B809

    Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd

    B810

    ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B811

    CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

    ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

    HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

    B812

    CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

    B813

    CSG PVtech Co. Ltd

    B814

    DCWATT POWER Co. Ltd

    B815

    Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

    B816

    EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

    B817

    Era Solar Co. Ltd

    B818

    ET Solar Industry Limited

    ET Energy Co.,Ltd

    B819

    Dotec Electric Co. Ltd

    B928

    GD Solar Co. Ltd

    B820

    Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

    B821

    Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.

    B822

    GS PV Holdings Group

    B823

    Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Co. Ltd

    B824

    Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd

    Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co., Ltd

    B825

    Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd.

    B826

    Hanwha SolarOne Co. Ltd

    B829

    Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

    B827

    HENGJI PV-TECH ENERGY CO.,LTD.

    B828

    Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

    B829

    Jetion Solar (China) Co. Ltd

    B830

    Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

    B831

    Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

    B832

    Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B833

    Jiangsu Runda PV Co. Ltd

    B834

    Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

    Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp.,Ltd.

    B835

    Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

    B836

    Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

    Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

    B837

    Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

    B838

    Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

    B839

    Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

    B840

    Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

    B841

    Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

    Hareon Solar Technology Co. Ltd

    Taicang Hareon Solar Energy Co. Ltd

    B842

    Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

    B843

    Jinggong P-D Shaoxing Solar Energy Tech Co. Ltd

    B844

    Jinko Solar Co. Ltd

    Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

    ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

    ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

    B845

    Juli New Energy Co. Ltd

    B846

    Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

    B847

    King-PV Technology Co. Ltd

    B848

    Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

    B849

    Konca Solar Cell Co. Ltd

    Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

    B850

    Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

    GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

    GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

    GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

    GCL Solar System (Suzhou) Limited

     

    Lightway Green New Energy Co. Ltd

    Lightway Green New Energy (Zhuozhou) Co. Ltd

    B851

    Motech (Suzhou) Renewable Energy Co. Ltd

    B852

    Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

    B853

    NICE SUN PV CO. LTD

    LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

    B854

    Ningbo Best Solar Energy Technology Co. Ltd

    B855

    Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co.,Ltd

    B856

    Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

    B857

    Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

    B858

    Ningbo Osda Solar Co. Ltd

    B859

    Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

    B860

    Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

    B861

    Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

    B862

    Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd.

    B863

    Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

    B864

    Perlight Solar Co. Ltd

    B865

    Phono Solar Technology Co. Ltd

    Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

    B866

    Qingdao Jiao Yang Lamping Co. Ltd

    B867

    RISEN ENERGY CO. LTD

    B868

    SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

    B869

    SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

    SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

    B870

    Shanghai BYD Co. Ltd

    BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

    B871

    Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

    Shanghai Chaori International Trading Co., Ltd

    B872

    Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

    Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

    B873

    SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

    B874

    SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

    Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

    Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

    B875

    Shanghai ST-Solar Co. Ltd

    Jiangsu ST-Solar Co. Ltd

    B876

    Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

    B877

    Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

    B878

    Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

    B879

    Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

    Shanxi Topray Solar Co. Ltd

    Leshan Topray Cell Co. Ltd

    B880

    Sopray Energy Co. Ltd

    Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

    B881

    SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

    NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

    Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.

    B882

    SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

    B883

    TDG Holding Co. Ltd

    B884

    Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

    Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

    B885

    Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

    B886

    Winsun New Energy Co. Ltd

    B887

    Worldwide Energy and Manufacturing USA Co. Ltd

    B888

    Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

    B889

    Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

    B890

    Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

    B891

    Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

    B892

    Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

    Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.

    Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd.

    B893

    Wuxi UT Solar Technology Co. Ltd

    B894

    Xiamen Sona Energy Co. Ltd

    B895

    Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

    State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

    Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B896

    Xìan LONGi Silicon Materials Corp.

    Wuxi LONGi Silicon Materials Co., Ltd.

    B897

    Years Solar Co. Ltd

    B898

    Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

    Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

    B899

    Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

    B900

    Yunnan Tianda Photovoltaic Co. Ltd

    B901

    Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

    B902

    Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

    B903

    Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B904

    Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

    B905

    Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

    Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

    B906

    Zhejiang Yutai Photovoltaic Material Co. Ltd

    B930

    Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

    B907

    Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

    B908

    Zhejiang Longbai Photovoltaic Tech Co. Ltd

    B909

    Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

    B910

    Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B911

    Zhejiang Shinew Photoeletronic Technology Co. Ltd

    B912

    Zhejiang SOCO Technology Co. Ltd

    B913

    Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

    Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

    B914

    Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

    B915

    Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

    B916

    Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

    Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

    B917

    Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

    B918

    Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B919

    ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

    B920

    RENESOLA ZHEJIANG LTD

    RENESOLA JIANGSU LTD

    B921

    Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

    B922

    ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

    B923

    Zytech Engineering Technology Co. Ltd

    B924

    ALLEGATO II

    Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell’Unione europea di merci assoggettate all’impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

    1.

    L’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI ASSOGGETTATE A UN IMPEGNO”.

    2.

    La ragione sociale della società che emette la fattura.

    3.

    Il numero della fattura commerciale.

    4.

    La data di emissione della fattura commerciale.

    5.

    Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea.

    6.

    Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

    il numero di codice del prodotto (NCP),

    le specifiche tecniche dell’NCP,

    il numero di codice del prodotto della società (CPS),

    il codice NC,

    Il quantitativo (indicato in unità espresse in watt per i moduli e le celle o in pezzi per i wafer).

    7.

    La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

    il prezzo unitario (i watt per i moduli e le celle o i pezzi per i wafer),

    le condizioni di pagamento applicabili,

    le condizioni di consegna applicabili,

    sconti e riduzioni complessivi.

    8.

    La ragione sociale della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.

    9.

    Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

    “Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [NOME DELLA SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2013/423/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.”

    ALLEGATO III

    CERTIFICATO D’IMPEGNO PER L’ESPORTAZIONE

    Nel certificato d’impegno per l’esportazione emesso dalla CCCME per ciascuna fattura commerciale relativa alle vendite nell’Unione europea di merci assoggettate all’impegno vanno indicate le seguenti informazioni:

    1.

    Il nome, l’indirizzo, i numeri di fax e di telefono della Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME).

    2.

    La ragione sociale della società di cui all’allegato della decisione 2013/423/UE che rilascia la fattura commerciale.

    3.

    Il numero della fattura commerciale.

    4.

    La data di emissione della fattura commerciale.

    5.

    Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea.

    6.

    La descrizione esatta delle merci, comprendente:

    il numero di codice del prodotto (NCP),

    le specifiche tecniche delle merci, il numero di codice del prodotto della società (CPS) (ove opportuno),

    il codice NC.

    7.

    Il quantitativo esatto in unità esportate espresso in watt (per i moduli e le celle) o in pezzi (per i wafer).

    8.

    Il numero e la data di scadenza (tre mesi a decorrere dalla data del rilascio) del certificato.

    9.

    Il nome del funzionario responsabile della CCCME che ha emesso il certificato, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

    Il sottoscritto certifica che il presente certificato viene rilasciato per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla fattura commerciale che accompagna le vendite assoggettate all’impegno e che il suo rilascio avviene nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [nome della società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2013/423/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato sono esatte e che le quantità di cui al certificato stesso non superano il massimale concordato per l’impegno.

    10.

    Data.

    11.

    Firma e sigillo della CCCME.

    ALLEGATO IV

    Nella fattura commerciale relativa alle vendite nell’Unione europea di merci assoggettate ai dazi antidumping vanno indicate le seguenti informazioni:

    1.

    L’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A DAZI ANTIDUMPING”.

    2.

    La ragione sociale della società che emette la fattura.

    3.

    Il numero della fattura commerciale.

    4.

    La data di emissione della fattura commerciale.

    5.

    Il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera dell’Unione europea.

    6.

    Una descrizione precisa e semplice delle merci e:

    il numero di codice del prodotto (NCP),

    le specifiche tecniche dell’NCP,

    il numero di codice del prodotto della società (CPS),

    il codice NC,

    il quantitativo (indicato in unità espresse in watt per i moduli e le celle o in pezzi per i wafer).

    7.

    La descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

    il prezzo unitario (i watt per i moduli e le celle o i pezzi per i wafer),

    le condizioni di pagamento applicabili,

    le condizioni di consegna applicabili,

    sconti e riduzioni complessivi.

    8.

    Il nome e la firma del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale.

    »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

    (3)  Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1


    3.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/12


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 749/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 2 agosto 2013

    recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

    (2)

    Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice dei paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0709 93 10

    TR

    118,5

    ZZ

    118,5

    0805 50 10

    AR

    86,5

    BO

    73,4

    CL

    73,3

    TR

    71,0

    UY

    86,3

    ZA

    90,8

    ZZ

    80,2

    0806 10 10

    CL

    140,3

    EG

    185,9

    MA

    180,7

    TR

    178,1

    ZZ

    171,3

    0808 10 80

    AR

    151,0

    BR

    85,6

    CL

    132,0

    CN

    71,5

    NZ

    125,9

    US

    149,4

    ZA

    118,2

    ZZ

    119,1

    0808 30 90

    AR

    129,1

    CL

    138,2

    NZ

    148,9

    TR

    158,9

    ZA

    107,4

    ZZ

    136,5

    0809 29 00

    CA

    303,6

    TR

    323,7

    ZZ

    313,7

    0809 30

    TR

    149,4

    ZZ

    149,4

    0809 40 05

    BA

    50,3

    XS

    60,5

    ZZ

    55,4


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


    DECISIONI

    3.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/14


    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 22 luglio 2013

    recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale per tenere conto delle spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea

    (2013/419/UE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto l’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1),

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea (2) stabilisce disposizioni transitorie in materia di bilancio.

    (2)

    La conferenza di adesione del 30 giugno 2011 ha approvato l’esito dei negoziati che hanno determinato le spese necessarie a seguito dell’adesione della Croazia all’Unione europea il 1o luglio 2013.

    (3)

    L’adesione della Croazia necessita di un adeguamento del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 per il 2013 nonché dell’aumento dei massimali degli stanziamenti di impegno per il 2013 per un totale di 603 milioni di EUR a prezzi correnti, di cui 47 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 1a, 450 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 1b, 31 milioni di EUR a titolo della sottorubrica 3b e 75 milioni di EUR a titolo della rubrica 6, che saranno interamente compensati da una diminuzione di pari importo del massimale degli stanziamenti d’impegno per l’esercizio 2013 a titolo della rubrica 5.

    (4)

    L’adesione della Croazia necessita inoltre di un adeguamento del massimale degli stanziamenti di pagamento per il 2013, da innalzare di un importo di 374 milioni di EUR a prezzi correnti.

    (5)

    Il quadro finanziario dell’Unione europea convenuto nell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria dovrebbe essere adeguato per tenere conto dell’adesione della Croazia per il periodo che va dal 1o luglio al 31 dicembre 2013.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (3),

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo unico

    L’allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall’allegato alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

    (3)  A tal fine, le cifre risultanti dall’accordo summenzionato sono convertite in prezzi del 2004.


    ALLEGATO

    QUADRO FINANZIARIO 2007-2013

    (milioni di EUR — prezzi costanti 2004)

    Stanziamenti di impegno

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    Totale 2007-2013

    1.

    Crescita sostenibile

    50 865

    53 262

    55 879

    56 435

    55 693

    57 708

    59 111

    388 953

    1a

    Competitività per la crescita e l’occupazione

    8 404

    9 595

    12 018

    12 580

    11 306

    12 677

    13 112

    79 692

    1b

    Coesione per la crescita e l’occupazione

    42 461

    43 667

    43 861

    43 855

    44 387

    45 031

    45 999

    309 261

    2.

    Conservazione e gestione delle risorse naturali

    51 962

    54 685

    51 023

    53 238

    52 136

    51 901

    51 284

    366 229

    di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti

    43 120

    42 697

    42 279

    41 864

    41 453

    41 047

    40 645

    293 105

    3.

    Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

    1 199

    1 258

    1 375

    1 503

    1 645

    1 797

    2 014

    10 791

    3a

    Libertà, sicurezza e giustizia

    600

    690

    785

    910

    1 050

    1 200

    1 390

    6 625

    3b

    Cittadinanza

    599

    568

    590

    593

    595

    597

    624

    4 166

    4.

    L’UE come attore globale

    6 199

    6 469

    6 739

    7 009

    7 339

    7 679

    8 029

    49 463

    5.

    Amministrazione  (1)

    6 633

    6 818

    6 816

    6 999

    7 044

    7 274

    7 106

    48 690

    6.

    Compensazioni

    419

    191

    190

    0

    0

    0

    63

    863

    Totale stanziamenti di impegno

    117 277

    122 683

    122 022

    125 184

    123 857

    126 359

    127 607

    864 989

    in percentuale dell’RNL

    1,08 %

    1,09 %

    1,06 %

    1,06 %

    1,03 %

    1,03 %

    1,01 %

    1,05 %

     

    Totale stanziamenti di pagamento

    115 142

    119 805

    109 091

    119 245

    116 394

    120 649

    120 731

    821 057

    in percentuale dell’RNL

    1,06 %

    1,06 %

    0,95 %

    1,01 %

    0,97 %

    0,98 %

    0,96 %

    1,00 %

    Margine disponibile

    0,18 %

    0,18 %

    0,29 %

    0,22 %

    0,26 %

    0,25 %

    0,27 %

    0,23 %

    Massimale delle risorse proprie in percentuale dell’RNL

    1,24 %

    1,24 %

    1,24 %

    1,23 %

    1,23 %

    1,23 %

    1,23 %

    1,23 %


    (1)  La spesa per le pensioni compresa nel massimale della rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al pertinente regime, entro il limite di 500 milioni di EUR ai prezzi del 2004 per il periodo 2007-2013.


    3.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/16


    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 22 luglio 2013

    concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

    (2013/420/UE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

    (2)

    L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo di 500 milioni di EUR.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1927/2006 stabilisce che lo 0,35 % dell’importo annuale massimo può essere reso disponibile annualmente per attività di assistenza tecnica, su iniziativa della Commissione. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 750 000 EUR.

    (4)

    Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire assistenza tecnica su iniziativa della Commissione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2013, una somma pari a 750 000 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento è mobilitata nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    M. SCHULZ

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


    3.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/17


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 27 giugno 2013

    relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

    (2013/421/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 è stata approvata a nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 1983 (2).

    (2)

    Una versione consolidata della convenzione TIR è stata pubblicata come allegato della decisione 2009/477/CE del Consiglio (3), conformemente alla quale la Commissione deve pubblicare le future modifiche della convenzione TIR nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

    (3)

    Dopo lunghe deliberazioni, nell’ottobre 2011 il gruppo di lavoro della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sulle questioni doganali relative ai trasporti ha deciso che era necessario apportare alcune modifiche alla convenzione TIR. Tali modifiche riguardano l’articolo 6 e l’introduzione di una nuova parte III nell’allegato 9 della convenzione TIR, che stabilisce le condizioni e i requisiti che devono essere rispettati da un’organizzazione internazionale autorizzata ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

    (4)

    Le modifiche proposte della convenzione TIR introducono una definizione di organizzazione internazionale e stabiliscono chiaramente il relativo processo di autorizzazione. L’inserimento di una nuova parte III nell’allegato 9 completerebbe la finalità di tale allegato definendo chiaramente i ruoli e le responsabilità di tutti gli attori del regime TIR e ne accrescerebbe la trasparenza della gestione. L’introduzione di tali condizioni e requisiti nel testo giuridico della convenzione TIR semplificherebbe inoltre il testo dell’accordo scritto tra l’UNECE e l’organizzazione internazionale conformemente alla nota esplicativa 0.6.2 bis 2 dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione TIR.

    (5)

    I delegati di tutti gli Stati membri hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di modifica nell’ambito del comitato della legislazione doganale («coordinamento Ginevra»).

    (6)

    Nella sua cinquantatreesima riunione del febbraio 2012, il comitato amministrativo della convenzione TIR ha adottato le modifiche proposte della convenzione TIR, con riserva dell’espletamento delle procedure interne dell’Unione.

    (7)

    Il 5 luglio 2012 il comitato amministrativo ha trasmesso al segretario generale, conformemente all’articolo 59, paragrafi 1 e 2, della convenzione TIR, le proposte di modifica dell’articolo 6, paragrafo 2 bis, e dell’allegato 9 del testo della convenzione TIR, adottate nell’ambito della cinquantatreesima riunione tenutasi a Ginevra il 9 febbraio 2012. Il 10 luglio 2012 il segretario generale ha pubblicato la notifica depositaria C.N.358.2012.TREATIES per informare che, qualora entro il 10 luglio 2013 nessuna delle parti contraenti abbia sollevato obiezioni alle modifiche proposte, queste entrerebbero in vigore il 10 ottobre 2013.

    (8)

    È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione, con riguardo alla proposta di modifica,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR è basata sul progetto di allegato del comitato amministrativo accluso alla presente decisione.

    Le modifiche della convenzione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. GILMORE


    (1)  GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1.

    (2)  GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

    (3)  GU L 165 del 26.6.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    All’articolo 6 è così inserito un nuovo paragrafo:

    Articolo 6, paragrafo 2 bis

    Modificare il paragrafo 2 bis come segue:

    2 bis   Un’organizzazione internazionale è autorizzata dal comitato amministrativo ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale. L’autorizzazione è concessa nella misura in cui l’organizzazione rispetta le condizioni e i requisiti di cui all’allegato 9, parte III. Il comitato amministrativo può revocare l’autorizzazione qualora vengano meno tali condizioni e requisiti.

    Nell’allegato 9 è così inserita una nuova parte III:

    Allegato 9, nuova parte III

    Inserire la seguente nuova parte III:

    Autorizzazione di un’organizzazione internazionale, di cui all’articolo 6, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR.

    Condizioni e requisiti

    1.

    Le condizioni e i requisiti che un’organizzazione internazionale deve rispettare per essere autorizzata dal comitato amministrativo, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale e a stampare e distribuire i carnet TIR sono:

    a)

    prova di una solida competenza professionale e di una sana situazione finanziaria ai fini dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema di garanzia internazionale nonché delle capacità organizzative che consentono di adempiere agli obblighi previsti dalla convenzione mediante la presentazione annuale di stati finanziari consolidati sottoposti a debita revisione da parte di revisori contabili indipendenti riconosciuti a livello internazionale;

    b)

    assenza di gravi o reiterate violazioni della normativa doganale o fiscale.

    2.

    A norma dell’autorizzazione, l’organizzazione internazionale si impegna a:

    a)

    fornire alle parti contraenti della convenzione TIR, per il tramite delle associazioni nazionali affiliate all’organizzazione internazionale, copie certificate conformi del contratto di garanzia globale e della prova della copertura della garanzia;

    b)

    informare gli organi competenti della convenzione TIR in merito alle norme e procedure stabilite per il rilascio dei carnet TIR da parte delle associazioni nazionali;

    c)

    fornire annualmente agli organi competenti della convenzione TIR dati sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento;

    d)

    informare in modo esaustivo gli organi competenti della convenzione TIR in merito al funzionamento del regime TIR, fornendo in particolare, ma non esclusivamente, informazioni fondate e tempestive sulle tendenze rilevate nel numero di operazioni TIR non terminate, sulle richieste di pagamento presentate, pendenti, liquidate o evase senza pagamento, che potrebbero dar adito a preoccupazioni sul corretto funzionamento del regime TIR o che potrebbero rendere difficile il mantenimento del sistema di garanzia internazionale;

    e)

    comunicare agli organi competenti della convenzione TIR dati statistici sul numero di carnet TIR distribuiti a ciascuna parte contraente, ripartiti per tipo;

    f)

    comunicare alla commissione esecutiva TIR informazioni dettagliate sui prezzi di distribuzione di ciascun tipo di carnet TIR applicati dall’organizzazione internazionale;

    g)

    adottare tutte le misure possibili per ridurre il rischio di falsificazione dei carnet TIR;

    h)

    adottare le misure correttive adeguate qualora siano rilevati errori o lacune nel carnet TIR e darne comunicazione alla commissione esecutiva TIR;

    j)

    partecipare pienamente ai casi in cui la commissione esecutiva TIR è chiamata a facilitare la composizione di una controversia;

    k)

    assicurare che qualsiasi problema dovuto ad attività fraudolente o ad altre difficoltà inerenti all’applicazione della convenzione TIR sia immediatamente portato all’attenzione della commissione esecutiva TIR;

    l)

    gestire il sistema di controllo dei carnet TIR di cui all’allegato 10 della convenzione, insieme alle associazioni garanti nazionali affiliate all’organizzazione internazionale e alle autorità doganali, e informare le parti contraenti e gli organi competenti della convenzione in merito a eventuali problemi rilevati nel sistema;

    m)

    fornire agli organi competenti della convenzione TIR statistiche e dati sui risultati ottenuti dalle parti contraenti con riguardo al sistema di controllo di cui all’allegato 10;

    n)

    concludere, almeno due mesi prima della data provvisoria di entrata in vigore o di rinnovo dell’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, della convenzione, un accordo scritto con il segretariato della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, su mandato del comitato amministrativo e agendo per conto dello stesso, che comprenda l’accettazione da parte dell’organizzazione internazionale dei compiti indicati nel presente paragrafo.

    3.

    Quando è informata da un’associazione garante in merito a una richiesta di pagamento, l’organizzazione internazionale comunica entro tre (3) mesi a tale associazione la propria posizione in merito alla richiesta.

    4.

    Tutte le informazioni acquisite, direttamente o indirettamente, dall’organizzazione internazionale a norma della convenzione, che siano di natura riservata o ottenute a titolo riservato, sono coperte dal secreto professionale e non sono utilizzate né trattate per finalità commerciali o per finalità diverse da quelle per cui sono state fornite, né comunicate a terzi senza il permesso esplicito della persona o dell’autorità che le ha fornite. Tali informazioni possono, tuttavia, essere divulgate senza permesso alle autorità competenti delle parti contraenti della presente convenzione ove esista un’autorizzazione o un obbligo in tal senso a norma di disposizioni del diritto nazionale o internazionale o nell’ambito di procedure giudiziarie. La divulgazione o la comunicazione delle informazioni avviene nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

    5.

    Il comitato amministrativo ha il diritto di revocare l’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 bis, in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di cui sopra. Qualora il comitato amministrativo decida di revocare l’autorizzazione, la decisione diverrà esecutiva non prima di sei (6) mesi dalla data della revoca.

    6.

    L’autorizzazione di un’organizzazione internazionale nei termini sopra stabiliti non pregiudica le responsabilità e gli obblighi dell’organizzazione previsti dalla convenzione.


    3.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/21


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 1o agosto 2013

    che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2013) 4880]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/422/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. Essa dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che indichi le garanzie necessarie. È opportuno che tale piano comprenda almeno le categorie di residui e di sostanze elencati nell’allegato I sopracitato.

    (2)

    La decisione 2011/163/UE (2) della Commissione approva i piani di cui all’articolo 29 della direttiva 96/23/CE (nel seguito «i piani») presentati da determinati paesi terzi elencati nell’allegato di detta decisione e relativi agli animali e ai prodotti di origine animale compresi in tale elenco.

    (3)

    Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione, è necessario aggiornare l’elenco dei paesi terzi attualmente figuranti nell’allegato della decisione 2011/163/UE (nel seguito «l’elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.

    (4)

    L’Armenia ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere il miele nella voce dell’elenco relativa all’Armenia.

    (5)

    A norma della decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell’11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, di Mayotte (3), a decorrere dal 1o gennaio 2014 Mayotte cesserà di essere un territorio d’oltremare e diventerà una regione ultraperiferica dell’Unione ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La voce dell’elenco relativa a Mayotte va pertanto soppressa a partire dalla data sopra menzionata.

    (6)

    San Marino figura attualmente nell’elenco per i bovini e il miele. Tale paese terzo ha comunicato alla Commissione di essere interessato ad esportare carni suine nell’Unione. San Marino ha fornito le garanzie richieste per inserire nell’elenco una voce relativa ai suini con una nota che precisi che si tratta di un paese terzo che utilizza unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell’Unione. È quindi opportuno inserire nell’elenco una voce, con relativa nota, riguardante le importazioni di carni suine da San Marino.

    (7)

    Occorre pertanto modificare la decisione 2011/163/UE.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

    (2)  GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

    (3)  GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Codice ISO 2

    Paese

    Bovini

    Ovini/caprini

    Suini

    Equini

    Pollame

    Acqua-coltura

    Latte

    Uova

    Conigli

    Selvaggina selvatica

    Selvaggina d’allevamento

    Miele

    AD

    Andorra

    X

    X

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

    AE

    Emirati arabi uniti

     

     

     

     

     

    X

    X (1)

     

     

     

     

     

    AL

    Albania

     

    X

     

     

     

    X

     

    X

     

     

     

     

    AM

    Armenia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    AR

    Argentina

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    AU

    Australia

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

     

     

    X

    X

    X

    BA

    Bosnia-Erzegovina

     

     

     

     

    X

    X

    X

    X

     

     

     

    X

    BD

    Bangladesh

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    BN

    Brunei

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    BR

    Brasile

    X

     

     

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

    X

    BW

    Botswana

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    X

     

    BY

    Bielorussia

     

     

     

    X (2)

     

    X

    X

    X

     

     

     

     

    BZ

    Belize

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    CA

    Canada

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    CH

    Svizzera

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    CL

    Cile

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

     

     

    X

     

    X

    CM

    Camerun

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    CN

    Cina

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

    X

     

     

    X

    CO

    Colombia

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    CR

    Costa Rica

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    CU

    Cuba

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

    EC

    Ecuador

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    ET

    Etiopia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    FK

    Isole Falkland

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    FO

    Isole Fær Øer

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    GH

    Ghana

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    GM

    Gambia

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    GL

    Groenlandia

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    GT

    Guatemala

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

    HN

    Honduras

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    ID

    Indonesia

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    IL

    Israele

     

     

     

     

    X

    X

    X

    X

     

     

    X

    X

    IN

    India

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

     

    X

    IR

    Iran

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    JM

    Jamaica

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    JP

    Giappone

    X

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    KE

    Kenya

     

     

     

     

     

     

    X (1)

     

     

     

     

     

    KG

    Kirghizistan

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    KR

    Corea del Sud

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    LB

    Libano

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    LK

    Sri Lanka

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    MA

    Marocco

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    MD

    Moldova

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

     

     

     

    X

    ME

    Montenegro

    X

    X

    X

     

    X

    X

     

    X

     

     

     

    X

    MG

    Madagascar

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

    MK

    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (4)

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

     

    X

     

    X

    MU

    Maurizio

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    MX

    Messico

     

     

     

    X

     

    X

     

    X

     

     

     

    X

    MY

    Malaysia

     

     

     

     

    X (3)

    X

     

     

     

     

     

     

    MZ

    Mozambico

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    NA

    Namibia

    X

    X

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

    NC

    Nuova Caledonia

    X (3)

     

     

     

     

    X

     

     

     

    X

    X

    X

    NI

    Nicaragua

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

    NZ

    Nuova Zelanda

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

     

     

    X

    X

    X

    PA

    Panama

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    PE

    Perù

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

     

    PF

    Polinesia francese

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    PH

    Filippine

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    PY

    Paraguay

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    RS

    Serbia (5)

    X

    X

    X

    X (2)

    X

    X

    X

    X

     

    X

     

    X

    RU

    Russia

    X

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

     

     

    X (6)

    X

    SA

    Arabia Saudita

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    SG

    Singapore

    X (3)

    X (3)

    X (3)

     

    X (3)

    X

    X (3)

     

     

     

     

     

    SM

    San Marino

    X

     

    X (3)

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    SR

    Suriname

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    SV

    El Salvador

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    SZ

    Swaziland

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TH

    Thailandia

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

     

     

    X

    TN

    Tunisia

     

     

     

     

    X

    X

     

     

     

    X

     

     

    TR

    Turchia

     

     

     

     

    X

    X

    X

    X

     

     

     

    X

    TW

    Taiwan

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

    TZ

    Tanzania

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

    UA

    Ucraina

     

     

     

     

    X

    X

    X

    X

     

     

     

    X

    UG

    Uganda

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

    US

    Stati Uniti

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    UY

    Uruguay

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

     

     

    X

     

    X

    VE

    Venezuela

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    VN

    Vietnam

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

    YT (7)

    Mayotte

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    ZA

    Sud Africa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X

     

    ZM

    Zambia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    ZW

    Zimbabwe

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

    X

     


    (1)  Solo latte di cammello.

    (2)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

    (3)  Paesi terzi che utilizzano solo materie prime provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui siano autorizzate le importazioni di tali materie prime nell’Unione, in conformità all’articolo 2.

    (4)  Ex Repubblica jugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

    (5)  Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

    (6)  Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.

    (7)  Voce soppressa il 1o gennaio 2014.»


    3.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/26


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 agosto 2013

    che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

    (2013/423/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 7, 8 e 9,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    (1)

    Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»).

    B.   IMPEGNO

    1.   Offerta di impegno

    (2)

    A seguito dell’adozione delle misure antidumping provvisorie, un gruppo di produttori esportatori che hanno collaborato, comprese le loro società collegate nella RPC e nell’Unione europea, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME»), ha offerto un impegno congiunto sui prezzi a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L’offerta d’impegno ha inoltre ricevuto il sostegno delle autorità cinesi.

    2.   Valutazione dell’offerta di impegno

    (3)

    L’offerta d’impegno è stata esaminata nel contesto della situazione del mercato al momento della presentazione dell’offerta, diversa rispetto a quella del periodo dell’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure provvisorie. I cambiamenti osservati riguardano un calo dei livelli di prezzo e di consumo sul mercato dell’Unione e sono legati a una serie di fattori stabiliti e analizzati nell’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure provvisorie.

    (4)

    Nell’ambito di un impegno è possibile talvolta tener conto delle variazioni dei livelli dei prezzi mediante un metodo di indicizzazione che collega i prezzi minimi all’importazione al prezzo delle materie prime indicato da fonti riconosciute e pubblicamente accessibili. Nel presente caso tuttavia non è stato possibile stabilire una correlazione tra i prezzi delle materie prime e quelli dei prodotti finali su cui basare un metodo di indicizzazione affidabile. Per tener conto dei cambiamenti accertati del livello dei prezzi è stato necessario impiegare un metodo alternativo e sono state usate come riferimento le informazioni sui prezzi pubblicate da basi di dati disponibili pubblicamente [Bloomberg (3) e pvXchange (4)] specializzate nel settore in questione.

    (5)

    Al fine di garantire che l’impegno sia facilmente applicabile, gli esportatori cinesi hanno presentato un’offerta di impegno congiunto che prevede un prezzo minimo all’importazione per i moduli fotovoltaici e uno per ciascuna delle relative componenti essenziali (celle e wafer).

    (6)

    Inoltre, al fine di ridurre il rischio di riorientamento verso altre società, e di consentire e facilitare il monitoraggio del numero di esportatori partecipanti, gli esportatori cinesi hanno proposto di far corrispondere il volume delle importazioni effettuate nell’ambito dell’impegno ai livelli corrispondenti all’incirca ai loro risultati attuali di mercato.

    (7)

    Gli esportatori hanno offerto un impegno sui prezzi. Al fine di verificare se tale impegno elimina l’effetto pregiudizievole del dumping, la Commissione ha analizzato, tra l’altro, i prezzi all’esportazione attuali e il livello del dazio provvisorio. Su tale base, si è concluso che l’impegno sui prezzi elimina l’effetto pregiudizievole del dumping.

    (8)

    L’eliminazione dell’effetto pregiudizievole del dumping è pertanto ottenuta mediante un impegno sui prezzi relativo alle importazioni associato a un livello annuale e, in aggiunta, mediante il dazio ad valorem provvisorio riscosso sulle importazioni al di sopra del livello annuale di cui al precedente considerando 6.

    (9)

    La CCCME fornirà inoltre regolarmente alla Commissione informazioni dettagliate sulle vendite nell’Unione realizzate dalle società che hanno presentato l’offerta di impegno congiunto per consentirle di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno stesso. In considerazione del ruolo attivo rivestito dalla CCCME, del sostegno fornito dalle autorità cinesi nonché del meccanismo di sicurezza sotto forma di livello annuale di cui al considerando 6, la Commissione ritiene che il rischio di elusione sia limitato e che prevalgano considerazioni legate alla necessità di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento sul mercato dell’Unione.

    C.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI E ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO

    1.   Osservazioni delle parti

    (10)

    L’offerta di impegno è stata messa a disposizione delle parti interessate. Non sono state sino a oggi ricevute osservazioni contrarie alla sua accettazione.

    (11)

    Tenuto conto di quanto precede, l’impegno offerto dai produttori esportatori è accettabile. Le società interessate e la CCCME sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi su cui si basa l’accettazione dell’impegno.

    (12)

    Inoltre, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto dell’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti l’esenzione dal dazio antidumping va subordinata:

    a)

    alla presentazione di una fattura commerciale da parte delle società di cui all’allegato della presente decisione e di un certificato rilasciato dalla CCCME contenente almeno gli elementi di cui all’allegato II e III del regolamento (UE) n. 513/2013 rispettivamente;

    b)

    al fatto che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente dalle società di cui all’allegato della presente decisione o alle loro società collegate nell’Unione che operino come importatore e procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea, come indicato nell’allegato della presente decisione, oppure al primo cliente indipendente che operi come importatore e proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione europea;

    c)

    al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale.

    (13)

    Nel caso in cui non vengano presentati una fattura e un certificato di questo tipo o se questi non corrispondono al prodotto presentato in dogana o se non viene presentata una fattura commerciale contenente almeno gli elementi di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 513/2013, verrà riscossa la pertinente aliquota del dazio antidumping.

    (14)

    Qualora la Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, ritiri la propria accettazione di un impegno a seguito della violazione dello stesso in relazione a transazioni particolari e dichiari non conformi le fatture corrispondenti, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale.

    (15)

    Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, può sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale di cui ai considerando 11 e 12, anche se la Commissione ha accettato un impegno offerto dal fabbricante dal quale essi, direttamente o indirettamente, acquistano.

    (16)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base, le autorità doganali informano immediatamente la Commissione ogniqualvolta rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

    (17)

    In caso di violazione o di revoca dell’impegno o in caso di ritiro dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio anti-dumping provvisorio istituito conformemente all’articolo 7 del regolamento di base si applicherà automaticamente a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’impegno offerto dai produttori esportatori di cui all’allegato della presente decisione e dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCCME), in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, è accettato.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 6 agosto 2013.

    Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

    (3)  Informazioni a pagamento disponili esclusivamente per gli abbonati a Bloomberg Professional Service.

    (4)  http://www.pvxchange.com/


    ALLEGATO

    Elenco delle società:

    Ragione sociale della società

    Codice addizionale TARIC

    Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

    B798

    Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

    B802

    Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

    Quanjiao Jingkun Trade Co., Ltd.

    B801

    Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

    TBEA SOLAR CO. LTD

    XINJIANG SANG’O SOLAR EQUIPMENT

    B804

    CSI Solar Power (China) Inc.

    Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.

    Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.

    CSI Cells Co. Ltd

    B805

    Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

    B806

    Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

    Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

    Changzhou Youze Technology Co., Ltd

    B791

    CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

    B808

    ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B811

    CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD.

    ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD.

    HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD.

    B812

    CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

    B813

    China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd.

    CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

    CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd.

    China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd.

    China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd.

    B809

    Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd.

    B810

    Delsolar (Wujiang) Ltd

    B792

    Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

    B816

    Era Solar Co. Ltd

    B818

    ET Solar Industry Limited

    ET Energy Co.,Ltd

    B819

    GD Solar Co. Ltd

    B820

    Konca Solar Cell Co. Ltd

    Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

    Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

    GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

    GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

    GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

    GCL Solar System (Suzhou) Limited

    B850

    Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd.

    B822

    Hangzhou Bluesun Solar Energy Technology Co. Ltd

    B824

    Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co., Ltd

    Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co., Ltd

    B825

    Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd.

    B826

    Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

    B827

    HENGJI PV-TECH ENERGY CO.,LTD.

    B828

    Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

    B831

    Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

    B832

    Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B833

    Jiangsu Runda PV Co. Ltd

    B834

    Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

    B835

    Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp.,Ltd.

    B835

    Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

    B836

    Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

    Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

    B837

    Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

    B838

    Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

    B839

    Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

    B840

    Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

    LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

    LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

    B793

    Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

    Hareon Solar Technology Co. Ltd

    Taicang Hareon Solar Energy Co. Ltd

    B842

    Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

    B843

    JingAo Solar Co.Ltd.

    Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd.

    JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd.

    Hefei JA Solar Technology Co. Ltd.

    Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd.

    B794

    Jinko Solar Co. Ltd

    Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

    ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

    ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

    B845

    Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

    Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

    Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

    B795

    Juli New Energy Co. Ltd

    B846

    Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

    B847

    Kinve Solar Power Co.Ltd (Maanshan)

    B849

    Lightway Green New Energy Co. Ltd

    Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

    B851

    MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO.,LTD

    B852

    NICE SUN PV CO. LTD

    LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

    B854

    Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co.,Ltd

    B856

    Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

    B857

    Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

    B858

    Ningbo Osda Solar Co. Ltd

    B859

    Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co.Ltd

    B860

    Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

    B862

    Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co.,Ltd.

    B863

    Perlight Solar Co. Ltd

    B865

    Phono Solar Technology Co. Ltd

    Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

    B866

    RISEN ENERGY CO. LTD

    B868

    SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

    B869

    SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

    B870

    SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

    B870

    Shanghai BYD Co. Ltd

    BYD(Shangluo)Industrial Co.Ltd

    B871

    Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

    Shanghai Chaori International Trading Co., Ltd

    B872

    SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

    B874

    SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

    Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

    Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

    B875

    Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

    B878

    Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

    Shanxi Topray Solar Co. Ltd

    Leshan Topray Cell Co. Ltd

    B880

    Sopray Energy Co. Ltd

    Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

    B881

    SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

    NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD.

    Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd.

    B882

    SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

    B883

    Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

    B886

    Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

    B889

    Wuxi Saijing Solar Co. Ltd.

    B890

    Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co..Ltd

    B891

    Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

    B892

    Wuxi Suntech Power Co. Ltd

    Suntech Power Co. Ltd

    Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

    Luoyang Suntech Power Co. Ltd

    Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

    Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

    B796

    Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

    Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co., Ltd.

    Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co., Ltd.

    B893

    Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

    State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

    B896

    Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B896

    Xìan LONGi Silicon Materials Corp.

    Wuxi LONGi Silicon Materials Co., Ltd.

    B897

    Years Solar Co. Ltd

    B898

    Yingli Energy (China) Co. Ltd

    Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

    B797

    Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

    Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

    B899

    Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

    B900

    Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

    B902

    Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

    B903

    Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B904

    Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

    Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

    B906

    Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

    B907

     

     

    Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B911

    Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

    Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

    B914

    Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

    Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

    B917

    Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B919

    ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

    B920

    RENESOLA ZHEJIANG LTD

    RENESOLA JIANGSU LTD

    B921

    Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

    B922

    ZNSHINE PV-TECH CO. LTD

    B923


    3.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/s3


    AVVISO AI LETTORI

    Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

    Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


    3.8.2013   

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    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 209/s3


    AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

    Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

    Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.


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