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Document L:2013:045:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 45, 16 febbraio 2013


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ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.045.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 45

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
16 febbraio 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2013 della Commissione, del 15 febbraio 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 132/2013 della Commissione, del 15 febbraio 2013, recante centottantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

6

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 133/2013 della Commissione, del 15 febbraio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 134/2013 della Commissione, del 15 febbraio 2013, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2013

10

 

 

DECISIONI

 

 

2013/84/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2013) 618]  ( 1 )

13

 

 

2013/85/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2013, concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi [notificata con il numero C(2013) 670]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 131/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2013

che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Durante la campagna di commercializzazione dello zucchero 2011/2012, il prezzo unionale medio stimato di vendita dello zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, ha raggiunto un livello pari al 175 % del prezzo di riferimento di 404 EUR/t ed era superiore al prezzo del mercato mondiale di circa 275 EUR/t. Il prezzo dell’Unione è ormai stabile, ad un livello che si aggira attorno a 700 EUR/t, che è il livello più elevato dalla riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero e nuoce alla fluidità ottimale dell’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione. Il previsto aumento di questo prezzo, già elevato, nel corso della campagna 2012/2013, suscita il rischio di gravi perturbazioni del mercato, che occorre prevenire mediante opportune misure.

(2)

In base alla valutazione dell’offerta e della domanda per la campagna 2012/2013, si calcola che il livello delle scorte finali per il mercato dello zucchero sarà inferiore almeno di 0,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2011/2012. Tale cifra tiene conto delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di taluni accordi preferenziali.

(3)

D’altra parte, la previsione di un buon raccolto induce a stimare una produzione di zucchero che supera di 5 400 000 tonnellate la quota fissata dall’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tenendo conto delle stime degli impegni contrattuali dei produttori di zucchero per determinati usi industriali previsti dall’articolo 62 di tale regolamento e degli impegni di esportazione di zucchero fuori quota per il 2012/2013, resterebbero disponibili ingenti quantitativi di zucchero fuori quota, pari ad almeno 2 000 000 di tonnellate. Una parte di tale produzione di zucchero potrebbe essere destinata ad alleviare la scarsa offerta sul mercato dello zucchero dell’Unione ed evitare aumenti eccessivi di prezzo.

(4)

Per garantire la fluidità del mercato, occorre immettere sul mercato zucchero fuori quota. Dovrebbe essere possibile prendere tale misura ogni volta che sia necessario durante la campagna 2012/2013.

(5)

Ai sensi degli articoli 186 e 188 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se necessario, possono essere adottate le misure per rimediare alle perturbazioni di mercato o al rischio di perturbazioni nel caso in cui, in particolare, tali perturbazioni derivino da un significativo aumento dei prezzi nell’Unione purché tale obiettivo non possa essere raggiunto per mezzo di altre misure disponibili ai sensi di tale regolamento. Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede misure specifiche atte a limitare la tendenza al rialzo del prezzo dello zucchero ed a consentire l’approvvigionamento di zucchero a prezzi ragionevoli sul mercato dell’Unione, diverse da quelle basate sull’articolo 186 del suddetto regolamento.

(6)

L’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l’isoglucosio prodotti in superamento della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo di eccedenze. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), ha fissato tale prelievo a 500 EUR/t.

(7)

Per un quantitativo limitato di zucchero prodotto in superamento della quota, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze ridotto sia fissato ad un livello per tonnellata che permetta un equo trattamento dei produttori di zucchero dell’Unione, garantendo il buon funzionamento del mercato dello zucchero nell’Unione e che aiuti a ridurre la differenza tra i prezzi del mercato unionale e mondiale dello zucchero senza creare rischi di accumulo di eccedenze nel mercato dell’Unione.

(8)

Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote tanto per lo zucchero quanto per l’isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in superamento della quota, poiché quest’ultimo prodotto è, in una certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero.

(9)

Per questo motivo e per aumentare l’offerta, è necessario che i produttori di zucchero e di isoglucosio presentino alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di rilascio di certificati che li autorizzano a mettere in vendita sul mercato dell’Unione determinati quantitativi, prodotti in superamento della quota, col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze.

(10)

È opportuno disporre che il prelievo ridotto sulle eccedenze sia versato dopo l’accoglimento della domanda e prima del rilascio del certificato.

(11)

È opportuno limitare nel tempo la validità dei certificati per incoraggiare un rapido miglioramento della situazione sul fronte dell’offerta.

(12)

La fissazione di limiti massimi dei quantitativi per cui ogni produttore può fare domanda nel corso di un periodo di presentazione di domande e la limitazione dei certificati ai prodotti facenti parte della produzione di ciascun richiedente dovrebbe permettere di prevenire operazioni speculative nell’ambito del sistema istituito dal presente regolamento.

(13)

Nel presentare una domanda, i produttori di zucchero devono impegnarsi a pagare il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero utilizzata nella produzione del quantitativo di zucchero oggetto della domanda. Occorre stabilire i requisiti minimi di ammissibilità per la presentazione delle domande.

(14)

Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande ricevute. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali comunicazioni, è necessario fornire alcuni modelli.

(15)

La Commissione deve provvedere affinché i certificati siano rilasciati nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi fissati dal presente regolamento. A tale scopo, se necessario, la Commissione deve poter fissare un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande ricevute.

(16)

È necessario che gli Stati membri comunichino immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata accolta integralmente o parzialmente.

(17)

Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze. A tal fine, la Commissione deve mettere a disposizione alcuni modelli.

(18)

È necessario che i quantitativi di zucchero immessi sul mercato dell’Unione in superamento dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati i certificati previsti dal presente regolamento siano soggetti al pagamento del prelievo sulle eccedenze previsto all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. È pertanto appropriato prevedere che i richiedenti che non rispettano l’impegno di immettere sul mercato dell’Unione il quantitativo indicato nel certificato loro rilasciato siano tenuti a versare un importo pari a 500 EUR per tonnellata. Lo scopo di questo approccio coerente è prevenire abusi nell’applicazione del meccanismo previsto dal presente regolamento.

(19)

Ai fini della fissazione dei prezzi medi dello zucchero di quota e dello zucchero fuori quota sul mercato dell’Unione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (3), lo zucchero coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento è considerato zucchero di quota.

(20)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4), stabilisce che i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero devono costituire risorse proprie. È pertanto necessario fissare la data per la determinazione degli importi in questione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (5).

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 150 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 8 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2012/2013, è fissato a 224 EUR/t.

2.   Il prelievo ridotto sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 è versato dopo l’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2 e prima del rilascio del certificato di cui all’articolo 6.

Articolo 2

Domanda di certificato

1.   Per avvalersi delle condizioni di cui all’articolo 1, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.

2.   Possono richiedere un certificato esclusivamente le imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2012/2013 ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento.

3.   Per ogni periodo di presentazione delle domande, ciascun richiedente può presentare non più di una domanda per lo zucchero e non più di una domanda per l’isoglucosio.

4.   Le domande di certificato sono presentate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

5.   Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le domande indicano:

i)

il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA del richiedente; e

ii)

i quantitativi oggetto della domanda, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, arrotondate senza decimali;

b)

i quantitativi richiesti nel periodo di presentazione delle domande di cui si tratta, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e in tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, non superano 50 000 t nel caso dello zucchero e 2 500 t nel caso dell’isoglucosio;

c)

ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento;

d)

la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

e)

la domanda contiene un riferimento al presente regolamento e indica la scadenza prevista per la presentazione delle domande;

f)

il richiedente non introduce condizioni supplementari a quelle stabilite dal presente regolamento.

6.   Non sono ricevibili le domande non presentate in conformità ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Non sono ammessi il ritiro o la modifica di una domanda dopo la sua presentazione, nemmeno se il quantitativo oggetto della domanda sia concesso solo in parte.

Articolo 3

Presentazione delle domande

Il primo periodo di presentazione delle domande scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 26 febbraio 2013.

Articolo 4

Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite all’articolo 2. Se le autorità competenti decidono che una domanda è ammissibile, ne informano tempestivamente il richiedente.

2.   L’autorità competente comunica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel precedente periodo di presentazione entro il venerdì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i). Anche gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda, ma cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2012/2013, inviano le rispettive comunicazioni di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.

3.   La forma ed il contenuto delle comunicazioni sono definiti in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 5

Superamento dei limiti

Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’articolo 1, la Commissione:

a)

fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata;

b)

respinge le domande non ancora comunicate.

Articolo 6

Rilascio dei certificati

1.   Fatto salvo l’articolo 5, il decimo giorno lavorativo successivo alla settimana di scadenza del periodo di presentazione delle domande, l’autorità competente rilascia i certificati per le domande comunicate alla Commissione, a norma all’articolo 4, paragrafo 2, nel corso di tale periodo.

2.   Ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.

3.   Nell’allegato figura un modello del certificato.

Articolo 7

Validità dei certificati

I certificati sono validi fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 8

Trasferibilità dei certificati

Non sono trasferibili né i diritti né gli obblighi derivanti dai certificati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, il quantitativo di zucchero venduto, coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento, è considerato zucchero di quota.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   I richiedenti includono nelle comunicazioni mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento.

2.   Anteriormente al 31 ottobre 2013 i titolari di un certificato rilasciato a norma del presente regolamento presentano alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione di tutti i quantitativi oggetto dei certificati. Ogni tonnellata oggetto del certificato che non sia stata immessa sul mercato dell’Unione per motivi diversi dalla forza maggiore è soggetta al pagamento di un importo di 276 EUR/t.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non immessi sul mercato dell’Unione.

4.   Gli Stati membri calcolano e comunicano alla Commissione la differenza tra il quantitativo totale di zucchero e isoglucosio prodotto da ciascun produttore in superamento della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali è stato rilasciato un certificato ai sensi del presente regolamento per tale produttore, questi è tenuto a versare un importo di 500 EUR/t su tale differenza.

5.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate entro il 30 giugno 2014.

Articolo 11

Data di accertamento

Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la data da considerare per l’accertamento del diritto dell’Unione è la data in cui il prelievo sulle eccedenze è versato dai richiedenti in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(4)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(5)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(6)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


ALLEGATO

Modello di certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 3

CERTIFICATO

di riduzione, per la campagna di commercializzazione 2012/2013, del prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006

Stato membro:

Titolare di quota:

 

Prodotto

 

Quantitativi oggetto di domanda:

 

Quantitativi per i quali è rilasciato il certificato:

 

Prelievo pagato (EUR/t):

224

Per la campagna di commercializzazione 2012/2013, il prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006 non si applica ai quantitativi per i quali il presente certificato è rilasciato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 131/2013, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, lettera c).

Firma dell’autorità competente dello Stato membro

Data di rilascio

Il presente certificato è valido fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.


16.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 132/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2013

recante centottantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

L'11 febbraio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall’elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009).

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente è depennata dall’elenco “Persone fisiche”:

"Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (alias (a) Soliman H.S. Al Buthi, (b) Sulayman Hamad Sulayman Al Batha). Indirizzo: Riyadh, Arabia Saudita. Data di nascita: 8.12.1961. Luogo di nascita: Cairo, Egitto. Nazionalità: saudita. N. passaporto: (a) B049614 (Arabia Saudita), (b) C 536660 (passaporto dell'Arabia Saudita rilasciato il 5.5.2001, scaduto l'11.5.2006). Altre informazioni: direttore del dipartimento "Igiene ambientale" del comune di Riyadh, Arabia Saudita (febbraio 2010). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004."


16.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 133/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

78,2

MA

53,2

TN

57,5

TR

102,0

ZZ

72,7

0707 00 05

EG

158,2

MA

176,1

TR

174,5

ZZ

169,6

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

50,8

TR

133,6

ZZ

92,2

0805 10 20

EG

52,2

IL

71,3

MA

59,9

TN

51,5

TR

60,1

ZZ

59,0

0805 20 10

IL

182,8

MA

98,8

ZZ

140,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

120,1

KR

135,8

MA

121,4

TR

76,5

ZA

148,7

ZZ

120,5

0805 50 10

EG

83,9

MA

60,5

TR

70,4

ZZ

71,6

0808 10 80

CN

87,7

MK

34,9

US

176,5

ZZ

99,7

0808 30 90

AR

144,3

CL

181,3

CN

36,6

TR

177,8

US

173,1

ZA

114,7

ZZ

138,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


16.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 134/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2013

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 febbraio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 febbraio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2013

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.2.2013-14.2.2013

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

241,45

208,21

Prezzo fob USA

295,74

285,74

265,74

Premio sul Golfo

78,15

17,92

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

14,32 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

16.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2013

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali

[notificata con il numero C(2013) 618]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/84/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, la Commissione organizza uno scambio di informazioni sulle emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale al fine di contribuire all’elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques — BAT) definiti all’articolo 3, paragrafo 11, della direttiva in questione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, lo scambio di informazioni riguarda in particolare le prestazioni delle installazioni e delle tecniche in termini di emissioni espresse come medie a breve e lungo termine, ove appropriato, e le condizioni di riferimento associate, il consumo e la natura delle materie prime ivi compresa l’acqua, l’uso dell’energia e la produzione di rifiuti e le tecniche usate, il monitoraggio associato, gli effetti incrociati, la fattibilità economica e tecnica e i loro sviluppi, le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti individuate dopo aver esaminato gli elementi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), della stessa direttiva.

(3)

Le «conclusioni sulle BAT», definite all’articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/UE, sono l’elemento fondamentale dei documenti di riferimento sulle BAT e riguardano le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.

(4)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, le conclusioni sulle BAT fungono da riferimenti per stabilire le condizioni di autorizzazione per gli impianti di cui al capo 2 della direttiva.

(5)

L’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE stabilisce che l’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE.

(6)

L’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE prevede delle deroghe alla prescrizione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, unicamente laddove i costi legati al conseguimento dei livelli di emissione superino in maniera eccessiva i benefici ambientali in ragione dell’ubicazione geografica, delle condizioni ambientali locali o delle caratteristiche tecniche dell’installazione interessata.

(7)

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, le disposizioni in materia di controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), si basano sulle conclusioni del controllo descritte nelle conclusioni sulle BAT.

(8)

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni concernenti le conclusioni sulle BAT, l’autorità competente riesamina e, se necessario, aggiorna tutte le condizioni di autorizzazione e garantisce che l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

(9)

La decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (2) ha istituito un forum composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale.

(10)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 13 settembre 2012 la Commissione ha ottenuto il parere del forum in questione (3) sul contenuto proposto del documento di riferimento BAT per l’industria conciaria e lo ha reso pubblico.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conclusioni sulle BAT per l’industria conciaria sono stabilite nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


ALLEGATO

CONCLUSIONI SULLE BAT PER L’INDUSTRIA CONCIARIA

CAMPO DI APPLICAZIONE

DEFINIZIONI

1.1.

Conclusioni generali sulle BAT per l’industria conciaria

1.1.1.

Sistemi di gestione ambientale

1.1.2.

Buona organizzazione interna

1.2.

Monitoraggio

1.3.

Ridurre al minimo il consumo di acqua

1.4.

Riduzione delle emissioni nelle acque reflue

1.4.1.

Riduzione delle emissioni nelle acque reflue delle fasi di lavorazione nel reparto di riviera

1.4.2.

Riduzione delle emissioni nelle acque reflue derivanti dai processi del reparto concia

1.4.3.

Riduzione delle emissioni nelle acque reflue provenienti dalle fasi della lavorazione post-concia

1.4.4.

Altre riduzioni delle emissioni nelle acque reflue

1.5.

Trattamento delle emissioni nell’acqua

1.6.

Emissioni nell’aria

1.6.1.

Odori

1.6.2.

Composti organici volatili

1.6.3.

Particolato

1.7.

Gestione dei rifiuti

1.8.

Energia

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (best available technologies — BAT) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE, nello specifico:

6.3

Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi 12 tonnellate al giorno di prodotto finito;

6.11

Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio  (1) e provenienti da un’installazione che svolge le attività di cui al punto 6.3.

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT qui presentate si applicano a tutti gli impianti oggetto di tali conclusioni.

Altri documenti di riferimento pertinenti per le attività contemplate nelle presenti conclusioni sulle BAT sono:

Documento di riferimento

Oggetto

Efficienza energetica [Energy Efficiency — ENE]

Efficienza energetica in generale

Effetti economici e incrociati [Economic and Cross-Media Effects — ECM)]

Aspetti economici ed effetti incrociati delle tecniche

Principi generali di monitoraggio [General Principles of Monitoring — MON]

Monitoraggio di emissioni e consumo

Emissioni prodotte dallo stoccaggio [Emissions from storage — EFS]

Emissioni da serbatoi, tubature e sostanze chimiche immagazzinate

Incenerimento dei rifiuti

Incenerimento dei rifiuti

Industrie di trattamento dei rifiuti

Trattamento dei rifiuti

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono né prescrittive né esaustive. Si possono utilizzare altre tecniche purché assicurino un livello di protezione ambientale quanto meno equivalente.

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT si applicano le seguenti definizioni:

Reparto riviera/Calce

La parte della conceria dove le pelli sono soggette ai processi di rinverdimento, calcinazione, scarnatura e depilazione, laddove necessario, prima del processo di concia.

Sottoprodotto

Oggetto o sostanza che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Impianto esistente

Un impianto che non è un nuovo impianto.

Reattore esistente

Un reattore di concia che non è un nuovo reattore.

Impianto nuovo

Un impianto che entra in funzione per la prima volta nell’installazione successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o la sostituzione completa di un impianto sulle fondamenta già esistenti successivamente alla pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT.

Nuovo reattore

Un reattore di processo che entra in funzione per la prima volta successivamente alla pubblicazione delle presente conclusioni sulle BAT o la ricostruzione completa di un reattore di processo a seguito della pubblicazione di queste conclusioni sulle BAT.

Conceria

Un impianto che svolge l’attività «Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi 12 tonnellate al giorno di prodotto finito» (Attività 6.3 dell’allegato I della direttiva 2010/75/UE).

Reparto di concia

La parte della conceria in cui sono effettuati i processi di piclaggio e concia.

Impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Un impianto disciplinato dalla direttiva 91/271/CEE.

1.1.   Conclusioni generali sulle BAT per l’industria conciaria

1.1.1.   Sistemi di gestione ambientale

1.   Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di una conceria, le BAT consistono nell’attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

i.

impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;

ii.

definizione di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo dell’installazione da parte della direzione;

iii.

pianificazione e definizione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari in relazione alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;

iv.

attuazione delle procedure prestando particolare attenzione a:

a)

struttura e responsabilità

b)

formazione, sensibilizzazione e competenza

c)

comunicazione

d)

coinvolgimento dei dipendenti

e)

documentazione

f)

controllo efficiente dei processi

g)

programmi di manutenzione

h)

preparazione e reazione alle emergenze

i)

verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;

v.

controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a:

a)

monitoraggio e misurazione (cfr. anche documento di riferimento sui principi generali di monitoraggio)

b)

azioni preventive e correttive

c)

tenuta dei registri

d)

attività di audit interno ed esterno indipendente (laddove possibile) al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale si attiene agli accordi stabiliti ed è correttamente attuato e gestito;

vi.

riesame del sistema di gestione ambientale al fine di accertarsi che continui a essere idoneo, adeguato ed efficace da parte dell’alta dirigenza;

vii.

seguire lo sviluppo di tecnologie più pulite;

viii.

tenere in considerazione, durante la fase di progettazione di un nuovo impianto e nel corso della sua vita operativa, gli impatti ambientali derivanti da un’eventuale dismissione;

ix.

applicazione periodica di analisi comparative settoriali.

Per l’attività della concia delle pelli, è altresì importante prendere in considerazione le potenziali caratteristiche del sistema di gestione ambientale (EMS) seguenti:

x.

per agevolare la dismissione, la tenuta di registri dei locali dell’industria in cui si svolgono particolari fasi;

xi.

altri elementi di cui alle conclusioni sulle BAT 2.

Applicabilità

Il campo di applicazione (per esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (per esempio standardizzato o non standardizzato) saranno in linea di massima legati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’installazione e alla gamma di impatti ambientali che può comportare.

1.1.2.   Buona organizzazione interna

2.   Al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei processi di produzione, la BAT consiste nell’osservare i principi di una buona organizzazione interna applicando una combinazione delle seguenti tecniche:

i.

selezione e controllo attenti delle sostanze e delle materie prime (ad esempio qualità delle pelli e delle sostanze chimiche);

ii.

analisi degli input/output corredata da un inventario delle sostanze chimiche, comprese le quantità e le proprietà tossicologiche;

iii.

riduzione dell’uso di sostanze chimiche al livello minimo richiesto dalle specifiche di qualità del prodotto finale;

iv.

manipolazione e immagazzinamento corretti delle materie prime e dei prodotti finiti per ridurre fuoriuscite, incidenti e sprechi di acqua;

v.

separazione dei flussi di rifiuti, se possibile, al fine di consentire il riciclaggio di alcuni flussi di rifiuti;

vi.

monitoraggio dei parametri di processo critici per garantire la stabilità del processo di produzione;

vii.

manutenzione periodica dei sistemi di trattamento degli effluenti;

viii.

analisi delle opzioni disponibili per il riutilizzo dell’acqua di lavorazione/di lavaggio;

ix.

esame delle opzioni di smaltimento dei rifiuti.

1.2.   Monitoraggio

3.   BAT consiste nel monitorare le emissioni e altri parametri pertinenti dei processi, ivi compresi quelli elencati qui di seguito, con la frequenza indicata e nel rispetto delle norme EN. Qualora non siano disponibili norme EN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Parametro

Frequenza

Applicabilità

a

Misurazione del consumo d’acqua nelle due fasi del processo: prima e dopo la concia, e registrazione della produzione nello stesso periodo.

Almeno una volta al mese.

Applicabile negli impianti che effettuano lavorazioni a umido

b

Registrazione delle quantità di sostanze chimiche utilizzate in ciascuna fase di lavorazione e registrazione della produzione nello stesso periodo.

Almeno una volta l’anno.

In linea di massima applicabile.

c

Monitoraggio della concentrazione di solfuri e di cromo totale negli effluenti finali dopo il trattamento ai fini dello scarico diretto nelle acque riceventi, utilizzando campioni compositi di flusso proporzionale raccolti in un periodo di 24 ore.

Monitoraggio della concentrazione di solfuri e di cromo totale dopo la precipitazione del cromo per scarico indiretto, utilizzando campioni compositi di flusso proporzionale raccolti in un periodo di 24 ore.

A frequenza settimanale o mensile

Il monitoraggio della concentrazione di cromo è applicabile a installazioni (in loco o al di fuori del sito) che effettuano la precipitazione di cromo.

Se economicamente sostenibile, il monitoraggio della concentrazione di solfuri è applicabile ad impianti che svolgono una parte del trattamento delle acque reflue in loco o al di fuori del sito per il trattamento delle acque reflue provenienti dalle concerie.

d

Il monitoraggio della domanda chimica di ossigeno (COD), della domanda biochimica di ossigeno (BOD) e di azoto ammoniacale, dopo il trattamento degli effluenti (in loco o all’ esterno del sito) per gli scarichi diretti nelle acque riceventi, utilizzando campioni compositi di flusso proporzionale raccolti in un periodo di 24 ore.

Monitoraggio dei solidi sospesi totali, dopo il trattamento degli effluenti (in loco o all’esterno del sito) per gli scarichi diretti nelle acque riceventi.

A frequenza settimanale o mensile

Misurazioni più frequenti nel caso siano necessarie modifiche dei processi di lavorazione.

Applicabile agli impianti che svolgono una parte del trattamento delle acque reflue in loco o al di fuori del sito per il trattamento delle acque reflue provenienti dalle concerie.

e

Monitoraggio dei composti organici alogenati dopo il trattamento delle acque reflue (in loco o all’esterno del sito) per gli scarichi diretti nelle acque riceventi.

A scadenze periodiche.

Applicabile agli impianti in cui i composti organici alogenati sono impiegati nel processo produttivo e possono essere rilasciati nelle acque riceventi.

f

Misurazione del pH o del potenziale di ossido-riduzione all’uscita dei liquidi dai depuratori a umido.

Continuamente.

Applicabile agli impianti che utilizzano abbattitori a umido per la riduzione delle emissioni di solfuro di idrogeno o ammoniaca nell’atmosfera.

g

La tenuta di inventario dei solventi su base annuale e la registrazione della produzione nello stesso periodo.

Su base annuale.

Applicabile agli impianti che svolgono operazioni di finitura mediante solventi e che utilizzano rivestimenti a base acquosa o materiali simili per limitare l’input di solvente.

h

Monitoraggio delle emissioni di composti organici volatili all’uscita del dispositivo di abbattimento e registrazione della produzione.

Continuamente o periodicamente.

Applicabile agli impianti che svolgono operazioni di rifinizione con l’uso di solventi e ricorrono all’abbattimento.

i

Monitoraggio indicativo del calo di pressione nei filtri a sacco.

A scadenze periodiche.

Applicabile agli impianti che utilizzano filtri a sacco per abbattere le emissioni di particolato, in caso di scarico diretto nell’atmosfera.

j

Prove sull’efficienza di cattura dei sistemi di abbattimento a umido.

Ogni anno.

Applicabile agli impianti che utilizzano abbattitori a umido per abbattere le emissioni di particolato, in caso di scarico diretto nell’atmosfera.

k

Registrazione dei quantitativi di residui di processo destinati a recupero, reimpiego, riciclaggio e smaltimento.

A scadenze periodiche.

In linea di massima applicabile.

l

Registrazione di tutte le forme di utilizzo di energia e di produzione nello stesso periodo.

A scadenze periodiche.

In linea di massima applicabile.

1.3.   Ridurre al minimo il consumo di acqua

4.   Al fine di ridurre al minimo il consumo di acqua, BAT consiste nell’utilizzare una o entrambe le tecniche descritte di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

L’ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua in tutte le tappe della lavorazione a umido, compreso il ricorso al lavaggio per lotti anziché con acqua corrente

L’ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua si ottiene determinando la quantità ideale necessaria per ciascuna fase della lavorazione e introducendo la corretta quantità avvalendosi di apparecchiature di misurazione. Il lavaggio per lotti prevede il lavaggio delle pelli durante il trattamento, introducendo la quantità necessaria di acqua pulita nel reattore e avvalendosi della sua azione per ottenere l’agitazione necessaria, al contrario dei lavaggi con acqua corrente che utilizzano i flussi di entrata e di uscita di grandi quantità d’acqua.

Si applica a tutti gli impianti che svolgono trattamenti a umido.

b

L’uso di bagni corti

I bagni corti richiedono quantità ridotte di acqua di trattamento in relazione alla quantità di pelli da trattare rispetto alle pratiche tradizionali. Esiste un limite minimo per questa riduzione, in quanto l’acqua funge anche da lubrificante e liquido di raffreddamento per le pelli nel corso della lavorazione. La rotazione del reattore contenente una quantità limitata di acqua richiede meccanismi di azionamento più robusti, in quanto la massa soggetta a rotazione non è uniforme.

Tale tecnica non può essere applicata nella fase di tintura e per il trattamento delle pelli di vitello.

L’applicabilità si limita a:

nuovi reattori

reattori esistenti che consentono l’uso di bagni corti o che possono essere adattati a tal fine.

L’esame delle opzioni per il riutilizzo dell’acqua di lavorazione/lavaggio rientra nel Sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1) e fra i principi di buona organizzazione interna (cfr. BAT 2).

Livelli di consumo di acqua associati alle BAT

Cfr. tabella 1 (per le pelli di bovino) e tabella 2 (per le pelli di ovino).

Tabella 1

Livelli di consumo di acqua associati alle BAT per la lavorazione delle pelli di bovino

Fasi di lavorazione

Consumo di acqua per tonnellate di pelle grezza (3)

(m3/t)

Pelli non salate

Pelli salate

Da grezzo a wet blue/wet white

da 10 a 15

da 13 a 18

Lavorazione post-concia e rifinizione

da 6 a 10

da 6 a 10

Totale

da 16 a 25

da 19 a 28


Tabella 2

Livelli di consumo di acqua associati alle BAT per la lavorazione delle pelli di ovino

Fasi di lavorazione

Consumo specifico di acqua (4)

litri per pelle

Da grezzo a piclaggio

da 65 a 80

Da piclaggio a wet blue

da 30 a 55

Lavorazioni post-concia e rifinizione

da 15 a 45

Totale

da 110 a 180

1.4.   Riduzione delle emissioni nelle acque reflue

1.4.1.   Riduzione delle emissioni nelle acque reflue delle fasi di lavorazione nel reparto di riviera

5.   Al fine di ridurre il carico inquinante nelle acque reflue prima del trattamento degli effluenti derivanti dalla lavorazione nel reparto di riviera, la BAT consiste nel fare uso di un’adeguata combinazione delle tecniche riportate qui di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

L’utilizzo di bagni corti

I bagni corti richiedono quantità ridotte di acque di trattamento. In presenza di una quantità ridotta di acqua, viene ridotta la quantità di sostanze chimiche scartate senza aver reagito.

Questa tecnica non si può utilizzare per il trattamento delle pelli di vitello.

L’applicabilità è inoltre limitata a:

nuovi reattori

reattori esistenti che consentono l’uso di bagni corti o che possono essere adattati a tal fine.

b

Utilizzo di pelli pulite

Utilizzo di pelli con meno letame sul lato esterno, se possibile mediante un «sistema per le pelli pulite» formale.

Applicabile in funzione della disponibilità di pelli pulite.

c

Lavorazione di pelli refrigerate

Utilizzo riferito a pelli non salate.

Per evitarne il deterioramento, si procede ad un rapido raffreddamento post mortem associato a tempi di consegna rapidi o a trasporto e stoccaggio a temperatura controllata.

L’applicabilità dipende dalla disponibilità di pelli refrigerate.

Non può essere applicata quando è prevista una catena d’approvvigionamento di durata superiore a due giorni.

d

Eliminazione del sale in eccesso mediante mezzi meccanici

Dopo essere state spiegate ai fini della lavorazione, le pelli salate vengono scosse o agitate in modo che i cristalli di sale in eccesso cadano e non siano presenti nella fase di rinverdimento.

L’applicabilità si limita alle concerie che trattano pelli salate.

e

Depilazione con recupero del pelo

La depilazione è effettuata mediante dissoluzione della radice dei peli e non dell’intero pelo. I peli rimanenti sono rimossi mediante filtrazione dell’effluente. La concentrazione di prodotti risultanti dalla decomposizione del pelo nell’effluente è ridotta.

La tecnica non è applicabile nei casi in cui impianti per il trattamento del pelo ai fini del riutilizzo non sono ubicati a una distanza di trasporto ragionevole o qualora l’utilizzo del pelo non sia possibile.

L’applicabilità è inoltre limitata a:

nuovi reattori

reattori esistenti che consentono l’uso di bagni corti o che possono essere adattati a tal fine.

f

Utilizzo di composti organici dello zolfo o di enzimi nella depilazione delle pelli di bovino

La quantità di solfuro inorganico utilizzato per la depilazione può essere ridotta se lo si sostituisce in parte con composti organici dello zolfo o se si utilizzano contemporaneamente enzimi adeguati.

L’uso aggiuntivo di enzimi non è applicabile alle concerie che producono cuoio pieno fiore (per esempio pelle all’anilina).

g

Utilizzo ridotto dell’ammonio nel corso della decalcinazione

L’uso dei composti di ammonio nella decalcinazione è in parte o totalmente sostituito da iniezioni di anidride carbonica e/o dall’uso di altri agenti di decalcinazione.

La sostituzione completa dei composti di ammoniaca con CO2 nel corso della decalcinazione non può essere applicata al trattamento di materiali con uno spessore superiore a 1,5 mm.

L’applicabilità della sostituzione parziale o totale dei composti di ammoniaca con CO2 nel corso della decalcinazione è limitata a:

nuovi reattori

reattori esistenti che consentono l’uso di CO2 nel corso della decalcinazione o che possono essere adattati a tal fine.

1.4.2.   Riduzione delle emissioni nelle acque reflue derivanti dai processi del reparto concia

6.   Al fine di ridurre il carico inquinante nelle acque reflue prima del trattamento degli effluenti derivanti dai processi del reparto concia, la BAT consiste nel fare uso di un’adeguata combinazione delle tecniche riportate qui di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Utilizzo di bagni corti

I bagni corti richiedono quantità ridotte di acque di trattamento. In presenza di una quantità ridotta di acqua, viene ridotta la quantità di sostanze chimiche scartate senza aver reagito.

Questa tecnica non si può utilizzare per il trattamento delle pelli di vitello.

L’applicabilità è inoltre limitata a:

nuovi reattori

reattori esistenti che consentono l’uso di bagni corti o che possono essere adattati a tal fine.

b

Massimizzare l’assorbimento degli agenti concianti al cromo

Ottimizzazione dei parametri operativi (ad esempio, pH, bagno, temperatura, tempo e velocità del bottale) e uso di sostanze chimiche per aumentare la percentuale di agente conciante al cromo assorbito dalle pelli.

Applicabile in linea di massima

c

Ottimizzazione di metodi di concia vegetale

Uso della concia in bottale per una parte del processo.

Uso di agenti di preconcia per agevolare la penetrazione dei tannini vegetali.

Non può essere applicato per la produzione di cuoio da suola a concia vegetale.

1.4.3.   Riduzione delle emissioni nelle acque reflue provenienti dalle fasi della lavorazione post-concia

7.   Al fine di ridurre il carico inquinante nelle acque reflue prima del trattamento degli effluenti provenienti dalla lavorazione post-concia, la BAT consiste nel fare uso di un’adeguata combinazione delle tecniche riportate qui di seguito.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Utilizzo di bagni corti

I bagni corti richiedono quantità ridotte di acque di trattamento. In presenza di una quantità ridotta di acqua, viene ridotta la quantità di sostanze chimiche scartate senza aver reagito.

Questa tecnica non può essere applicata nella fase di tintura né per la lavorazione delle pelli di vitello.

L’applicabilità è inoltre limitata a:

nuovi reattori

reattori esistenti che consentono l’uso di bagni corti o che possono essere adattati a tal fine.

b

Ottimizzazione dei processi di riconcia, tintura e ingrassaggio

Ottimizzazione dei parametri di lavorazione per garantire il massimo assorbimento delle sostanze chimiche di trattamento.

In linea di massima applicabile.

1.4.4.   Altre riduzioni delle emissioni nelle acque reflue

8.   Al fine di prevenire l’emissione di determinati pesticidi nelle acque reflue, la BAT consiste nel trattare solo pelli che non sono state trattate con queste sostanze.

Descrizione

La tecnica consiste nel prevedere, nei contratti di fornitura, materiali esenti dai pesticidi che sono:

elencati nella direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (5);

elencati nel regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sugli inquinanti organici persistenti (6);

classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (7).

Tra questi materiali si annoverano il DDT, i pesticidi del ciclodiene (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) e l’HCH, compreso il lindano.

Applicabilità

In linea di massima applicabile alle concerie a condizione di controllare le specifiche fissate per i fornitori di pelli dei paesi terzi.

9.   Al fine di ridurre al minimo le emissioni di biocidi nelle acque reflue, la BAT consiste nel trattare le pelli unicamente con biocidi autorizzati, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (8).

1.5.   Trattamento delle emissioni nell’acqua

10.   Per ridurre le emissioni nelle acque riceventi, BAT significa applicare trattamenti delle acque reflue che comprendano un’adeguata combinazione di tecniche in loco o fuori dal sito:

i.

trattamento meccanico

ii.

trattamento fisico-chimico

iii.

trattamento biologico

iv.

rimozione biologica dell’azoto

Descrizione

L’applicazione di un’opportuna combinazione delle tecniche descritte qui di seguito. La combinazione di tecniche può essere realizzata in loco e/o fuori dal sito, in due o tre fasi.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Trattamento meccanico

Grigliatura per eliminare i materiali grossolani, eliminazione dei grassi e degli oli, e eliminazione dei solidi per sedimentazione.

In linea di massima applicabile per trattamento in loco o fuori dal sito

b

Trattamento fisico-chimico

Ossidazione e/o precipitazione dei solfuri, eliminazione del COD (chemical oxygen demand) e dei solidi sospesi mediante, ad esempio, coagulazione e flocculazione. Precipitazione del cromo mediante l’aumento del pH a 8 o a un valore superiore utilizzando un alcale (ad esempio idrossido di calcio, ossido di magnesio, carbonato di sodio, idrossido di sodio, alluminato di sodio).

Di solito per trattamento in loco o fuori dal sito

c

Trattamento biologico

Trattamento biologico aerobico delle acque reflue per mezzo di aerazione, ivi compresa l’eliminazione di solidi in sospensione mediante, ad esempio, sedimentazione, flottazione secondaria.

Di solito per trattamento in loco o fuori dal sito

d

Rimozione biologica dell’azoto

Nitrificazione di composti dell’azoto ammoniacale in nitrati, e successivamente riduzione dei nitrati in azoto gassoso.

Applicabile agli impianti con scarico diretto nelle acque riceventi.

Di difficile attuazione negli impianti esistenti con limiti di spazio

Livelli di emissioni associati (AEL) alle BAT

Cfr. tabella 3. Le BAT-AEL si applicano a:

i.

gli scarichi diretti di acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento in loco delle acque reflue provenienti dalle concerie;

ii.

scarichi diretti di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue a gestione indipendente di cui al punto 6.11 dell’allegato I della direttiva 2010/75/UE che trattano le acque reflue provenienti per lo più dalle concerie.

Tabella 3

BAT-AEL per gli scarichi diretti di acque reflue dopo il trattamento

Parametro

BAT-AEL

mg/l

(valori medi mensili basati sulla media dei campioni compositi rappresentativi di 24 ore rilevati nel corso di un mese)

COD

200 — 500 (9)

BOD5

15 — 25

Solidi sospesi

< 35

Azoto ammoniacale NH4-N (N)

< 10

Cromo totale (Cr)

< 0,3 — 1

Solfuro (S)

< 1

11.   Al fine di ridurre il tenore di cromo degli scarichi di acque reflue, BAT consiste nell’applicare la precipitazione del cromo in loco o all’esterno del sito.

Descrizione

Cfr. BAT 10, tecnica b.

L’efficienza della precipitazione del cromo è più elevata nel caso di flussi segregati e concentrati in cromo.

Applicabilità

In linea di massima applicabile per il trattamento, in loco e/o all’esterno, degli effluenti delle acque reflue provenienti da concerie che effettuano concia/riconcia al cromo.

Livelli di emissioni associati alle BAT

Cfr. la tabella 3 per le BAT-AEL del cromo per gli scarichi diretti nelle acque riceventi, e la tabella 4 per le BAT-AEL del cromo per gli scarichi indiretti negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

12.   Al fine di ridurre le emissioni totali di cromo e solfuro mediante scarichi indiretti delle acque reflue delle concerie in impianti di trattamento delle acque reflue urbane, BAT consiste nel ricorrere alla precipitazione del cromo e del solfuro.

Descrizione

Cfr. BAT 10, tecnica b.

L’efficienza di rimozione è più elevata nel caso di flussi segregati e concentrati in cromo/solfuro.

L’ossidazione dei solfuri consiste in una ossidazione catalitica (aerazione in presenza di sali di manganese).

Applicabilità

La precipitazione del cromo è in linea di massima applicabile per il trattamento (in loco e/o all’esterno) degli effluenti delle acque reflue delle concerie che effettuano concia/riconcia al cromo.

Livelli di emissioni associati alle BAT

Cfr. tabella 4 BAT-AEL relativa a cromo e solfuri per gli scarichi indiretti in impianti di trattamento delle acque reflue urbane.

Tabella 4

BAT-AEL per le emissioni totali di cromo e solfuri mediante scarichi indiretti di acque reflue delle concerie in impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Parametro

BAT-AEL

mg/l

(media mensile sulla base della media dei campioni compositi rappresentativi di 24 ore rilevati nel corso di un mese)

Cromo totale (Cr)

< 0,3 — 1

Solfuro (S)

< 1

1.6.   Emissioni nell’aria

1.6.1.   Odori

13.   Al fine di ridurre la produzione di odori di ammoniaca derivanti dalla lavorazione, la BAT consiste nel sostituire completamente o parzialmente i composti di ammonio nella decalcinazione.

Applicabilità

La sostituzione completa dei composti di ammonio con CO2 nel corso della decalcinazione non può essere applicata alla lavorazione di materiali il cui spessore è superiore a 1,5 mm.

L’applicabilità di una sostituzione parziale o totale dei composti di ammonio con CO2 durante la decalcinazione è anche limitata ai reattori, sia nuovi, sia esistenti, che consentono l’utilizzo di CO2 o che possono essere modificati a tal fine.

14.   Al fine di ridurre l’emissione di odori durante le fasi di lavorazione e di trattamento degli effluenti, BAT significa ridurre l’ammoniaca e l’acido solfidrico mediante abbattimento ad umido e/o biofiltrazione dell’aria estratta in cui l’odore di questi gas è percettibile.

15.   Al fine di prevenire la produzione di odori provenienti dalla decomposizione delle pelli grezze, BAT significa processi di conservazione e deposito volti a prevenire la decomposizione, e la rigorosa rotazione delle scorte.

Descrizione

Una corretta conservazione al sale o l’adeguato controllo della temperatura, entrambi associati ad una rigorosa rotazione delle scorte per eliminare gli odori dovuti alla decomposizione.

16.   Al fine di ridurre l’emissione di odori dai rifiuti, BAT consiste nell’utilizzare le procedure di manipolazione e immagazzinamento intese a ridurre la decomposizione dei rifiuti.

Descrizione

Il controllo del deposito dei rifiuti e l’eliminazione periodica dei rifiuti putrescibili dall’impianto prima che la loro decomposizione provochi odori molesti.

Applicabilità

Si applica esclusivamente agli stabilimenti che producono rifiuti putrescibili.

17.   Al fine di ridurre l’emissione di odori degli effluenti provenienti dalle operazioni di riviera, BAT consiste nel controllo del pH seguito da trattamenti per eliminare il tenore di solfuro.

Descrizione

Mantenere il pH degli effluenti contenenti solfuri provenienti dalle operazioni di riviera al di sopra di 9,5 fino al trattamento dei solfuri (in loco o al di fuori del sito) mediante una delle tecniche seguenti:

i.

ossidazione catalitica (utilizzando sali di manganese come catalizzatori);

ii.

ossidazione biologica;

iii.

precipitazione; o

iv.

miscelazione in un sistema di vasche chiuse dotato di un abbattitore ad umido dei gas o di un filtro a carboni.

Applicabilità

Si applica solo agli impianti che effettuano depilazioni al solfuro.

1.6.2.   Composti organici volatili

18.   Al fine di ridurre le emissioni nell’aria di composti organici volatili alogenati, la BAT consiste nel sostituire i composti organici volatili alogenati utilizzati nel processo con sostanze che non sono alogenate.

Descrizione

Sostituzione di solventi alogenati con solventi non alogenati.

Applicabilità

Non si applica allo sgrassaggio a secco di pelli di ovino effettuato in macchinari a ciclo chiuso.

19.   Al fine di ridurre le emissioni atmosferiche di composti organici volatili (COV) derivanti dalle operazioni di rifinizione, BAT consiste nell’utilizzare una delle tecniche indicate qui di seguito o una loro combinazione, dando priorità alla prima.

Tecnica

Descrizione

a

Uso di rifinizioni a base acquosa, in combinazione con un sistema efficiente di applicazione

Limitare le emissioni di composti organici volatili mediante l’uso di rifinizioni a base acquosa, applicati secondo una delle modalità seguenti: rifinizione a velo, spalmatura a cilindro o rifinizione a spruzzo con tecniche perfezionate.

b

L’uso di un sistema di ventilazione per estrazione e di un sistema di abbattimento

Trattamento dell’aria di scarico mediante un sistema di estrazione munito di uno o più dei seguenti elementi: abbattitore a umido, adsorbimento, biofiltrazione o incenerimento.

Livelli di uso di solventi associati alle BAT e livelli di emissione di COV associati alle BAT

La tabella 5 contiene sia i tassi di utilizzazione dei solventi associati all’uso di rivestimenti a base acquosa in combinazione con un sistema di applicazione efficiente, sia la gamma delle BAT-AEL per le emissioni di COV specifiche qualora un sistema di ventilazione per estrazione e di abbattimento delle emissioni sia utilizzato in alternativa all’uso di prodotti di rifinizione a base acquosa.

Tabella 5

Livelli di utilizzo di solventi associati alle BAT e livelli di emissioni connessi alle BAT per le emissioni di composti organici volatili (COV)

Parametro

Tipo di produzione

Livelli associati alle BAT

g/m2

(valori annuali medi per unità di cuoio rifinito)

Livelli di utilizzo di solventi

Quando le rifinizioni a base acquosa sono utilizzate insieme ad un sistema applicativo efficiente

Pelle per arredamento e interni auto

10 — 25

Calzature, abbigliamento e pelli per articoli in cuoio

40 — 85

Cuoio rivestito (spessore del rivestimento > 0,15 mm)

115 — 150

Emissioni di COV

Quando viene utilizzato un sistema di riduzione e di ventilazione per estrazione come alternativa all’utilizzo di materiali di finitura a base acquosa

9 — 23 (10)

1.6.3.   Particolato

20.   Per ridurre le emissioni di particolato in sospensione derivanti dalle fasi di rifinizione a secco, BAT significa utilizzare un sistema di ventilazione per estrazione dotato di filtri a sacco o depuratori a umido.

Livelli di emissioni associati alle BAT

I livelli di emissioni connessi alle migliori tecniche disponibili variano da 3 a 6 mg per m3 di aria di scarico espressi in media a intervalli di 30 minuti.

1.7.   Gestione dei rifiuti

21.   Per limitare le quantità di rifiuti avviati allo smaltimento, BAT significa organizzare operazioni nel sito in modo da massimizzare la quota di residui di processo considerati sottoprodotti, tra cui:

Residui di processo

Utilizzo come sottoprodotti

Peli e lana

Materiale di riempimento

Tessili di lana

Rifilature calcinate

Produzione di collagene

Croste non conciate

Trasformazione in cuoio

Produzione di budelli per salsicce

Produzione di collagene

Articoli masticabili per cani

Croste e rifilature conciate

Rifinite per essere utilizzate in patchwork, piccoli articoli in cuoio ecc.

Produzione di collagene

22.   Al fine di limitare la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento, BAT è organizzare operazioni nel sito in modo da agevolare il riutilizzo dei rifiuti, o in subordine, il riciclaggio dei rifiuti, o, ancora, «recuperi di altro tipo», compresi i seguenti:

Rifiuti

Reimpiego dopo il condizionamento

Riciclaggio

Altre forme di recupero

Peli e lana

Produzione di idrolizzato proteico

Fertilizzante

Recupero di energia

Rifilature grezze

 

Colla di pelle

Recupero di energia

Rifilature calcinate

Sego

Produzione di gelatina tecnica

Colla di pelle

 

Carniccio

Produzione di idrolizzato proteico

Sego

Colla di pelle

Produzione di combustibili di sostituzione

Recupero di energia

Croste non conciate

Produzione di gelatina tecnica

Produzione di idrolizzato proteico

Colla di pelle

Recupero di energia

Croste e rifilature conciate

Produzione di pannelli di fibre in pelle da rifilature non rifinite

Produzione di idrolizzato proteico

 

Recupero di energia

Rasature conciate

Produzione di pannelli di fibre in pelle

Produzione di idrolizzato proteico

 

Recupero di energia

Fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue

 

 

Recupero di energia

23.   Al fine di ridurre il consumo di prodotti chimici e ridurre la quantità di rifiuti di cuoio contenenti agenti concianti al cromo destinati allo smaltimento, la BAT consiste nell’utilizzare la spaccatura in calce.

Descrizione

Realizzazione dell’operazione di spaccatura ad uno stadio meno avanzato della lavorazione, in modo da produrre un sottoprodotto non conciato.

Applicabilità

Si applica solo agli impianti che utilizzano il cromo nelle operazioni di concia.

Non applicabile:

quando le pelli sono trattate per fabbricare prodotti di pieno spessore (non spaccati);

quando deve essere prodotto un cuoio più solido (ad esempio cuoio per calzature);

quando è necessario uno spessore più uniforme per il prodotto finale;

quando le croste conciate sono prodotte in quanto prodotto o prodotto derivato.

24.   Al fine di ridurre la quantità di cromo nei fanghi destinati allo smaltimento, BAT è utilizzare una delle tecniche riportate qui di seguito o una loro combinazione.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a

Recupero di cromo per riuso nella conceria

Ri-dissoluzione del cromo precipitato dal bagno di concia utilizzando acido solforico, ai fini dell’utilizzo come sostituto parziale di sali di cromo freschi.

L’applicabilità è limitata dalla necessità di produrre cuoio con proprietà che soddisfino le specifiche dei clienti, in particolare per quanto riguarda la tintura (solidità ridotta delle tinte e brillantezza ridotta dei colori) e l’appannamento.

b

Recupero del cromo ai fini del suo riutilizzo in un’altra industria

Uso dei fanghi al cromo come materia prima in un altro settore industriale.

Si applica solo se si individuano utilizzatori industriali dei rifiuti recuperati.

25.   Al fine di ridurre i requisiti in termini energetici, chimici e di capacità di trattamento dei fanghi per il loro successivo trattamento, la BAT consiste nel ridurre il tenore di acqua dei fanghi mediante disidratazione dei fanghi.

Applicabilità

Si applica a tutti gli impianti che effettuano trattamenti a umido.

1.8.   Energia

26.   Al fine di ridurre l’energia consumata nell’essiccazione, BAT significa ottimizzare la preparazione per l’essiccazione tramite messa a vento o qualsiasi altro sistema di disidratazione meccanica.

27.   Al fine di ridurre il consumo energetico dei processi a umido, BAT significa utilizzare bagni corti.

Descrizione

Riduzione dell’energia impiegata per riscaldare l’acqua riducendo l’utilizzo di acqua calda.

Applicabilità

Questa tecnica non può essere applicata nella fase di tintura né per la lavorazione delle pelli di vitello.

L’applicabilità è inoltre limitata a:

nuovi reattori

reattori esistenti che consentono l’uso di bagni corti o che possono essere adattati a tal fine.

Valori di consumo energetico associati alle BAT.

Cfr. tabella 6.

Tabella 6

Consumo specifico di energia associato alle BAT

Fasi di attività

Consumo specifico di energia per unità di materia prima (11)

GJ/t

Trattamento di pelli di bovino da grezzo a wet blue o wet white

< 3

Trattamento di pelli di bovino da grezzo a cuoio rifinito

< 14

Trattamento di pelli di ovino da grezzo a cuoio rifinito

< 6


(1)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

(3)  Valori medi mensili. La lavorazione delle pelli di vitello e la concia vegetale possono richiedere un consumo maggiore di acqua.

(4)  Valori medi mensili. Le pelli ovine con lana possono richiedere un consumo maggiore di acqua.

(5)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

(6)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

(7)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(8)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(9)  Il livello superiore è associato a concentrazioni COD in ingresso ≥ 8 000 mg/l.

(10)  Intervallo di misura BAT-AEL espresso come carbonio totale

(11)  I valori di consumo energetico (espresso come media annua non corretta per l’energia primaria) coprono il consumo energetico nel processo di produzione compresi l’elettricità e il riscaldamento totale per gli spazi interni, ma escluso il consumo energetico per il trattamento delle acque reflue.


16.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2013

concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi

[notificata con il numero C(2013) 670]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/85/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE.

(2)

Per determinate combinazioni di sostanze/tipi di prodotto incluse nell’elenco in questione tutti i partecipanti si sono ritirati dal programma di riesame, oppure lo Stato membro designato quale relatore per la valutazione non ha ricevuto alcun fascicolo completo entro i termini di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1451/2007.

(3)

Di conseguenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, la Commissione ha informato gli Stati membri in proposito. Tale informazione è stata resa pubblica anche in forma elettronica.

(4)

Nei tre mesi successivi a queste pubblicazioni, varie imprese hanno manifestato interesse ad assumere il ruolo di partecipante per alcuni dei principi attivi e tipi di prodotto in questione. Tali imprese non hanno poi però presentato un fascicolo completo.

(5)

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1451/2007, non è pertanto opportuno includere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE i principi attivi e i tipi di prodotto in questione.

(6)

Nell’interesse della certezza del diritto è opportuno indicare la data a decorrere dalla quale i biocidi dei tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione contenenti le sostanze attive elencate in tale allegato non devono più essere immessi sul mercato.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi di cui all’allegato della presente decisione non sono iscritti, per i tipi di prodotto interessati, negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi dei tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione contenenti principi attivi che figurano in tale allegato non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1o febbraio 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2013

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 325 dell’11.12.2007, pag. 3.


ALLEGATO

Principi attivi e tipi di prodotti da non iscrivere negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE

Nome

Numero CE

Numero CAS

Tipo di prodotto

Stato membro relatore

Glutarale

203-856-5

111-30-8

5

FI

4-(2-nitrobutil)morfolina

218-748-3

2224-44-4

6

UK

4-(2-nitrobutil)morfolina

218-748-3

2224-44-4

13

UK

Dicloruro di N, N’-(decan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(ottilammonio)

274-861-8

70775-75-6

1

HU

Acido salicilico

200-712-3

69-72-7

1

NL


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