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Document L:2012:358:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 358, 28 dicembre 2012


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ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.358.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 358

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
28 dicembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1253/2012 della Commissione, del 17 dicembre 2012, recante pubblicazione, per il 2013, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

28.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 358/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1253/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2012

recante pubblicazione, per il 2013, della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all’esportazione (2), in particolare l’articolo 3, quarto comma,

considerando quanto segue:

È opportuno pubblicare la versione completa della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni applicabile a partire dal 1o gennaio 2013, quale risulta dalle disposizioni previste dai regolamenti relativi ai regimi di esportazione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3846/87 è così modificato:

(1)

l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.

(2)

l’allegato II è sostituito dall’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2013.

Esso scade il 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.


ALLEGATO I

“ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LE RESTITUZIONI ALL’ESPORTAZIONE

SOMMARIO

Settore

1.

Cereali, farine, semole e semolini di frumento o di segala

2.

Riso e rotture di riso

3.

Prodotti trasformati a base di cereali

4.

Alimenti composti a base di cereali per l’alimentazione degli animali

5.

Carni bovine

6.

Carni suine

7.

Carni di volatili

8.

Uova

9.

Latte e prodotti lattiero-caseari

10.

Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

11.

Sciroppi ed altri prodotti del settore dello zucchero

1.   Cereali, farine e semolini di frumento o di segala

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

1001

Frumento (grano) e frumento segalato:

 

– Frumento (grano) duro:

 

1001 11 00

– – destinato alla semina

1001 11 00 9000

1001 19 00

– – altri

1001 19 00 9000

– altri:

 

ex 1001 91

– – destinato alla semina:

 

1001 91 20

– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato

1001 91 20 9000

1001 91 90

– – – altri

1001 91 90 9000

1001 99 00

– – altri

1001 99 00 9000

1002

Segala:

 

1002 10 00

– – destinata alla semina

1002 10 00 9000

1002 90 00

– – altri

1002 90 00 9000

1003

Orzo:

 

1003 10 00

– destinato alla semina

1003 10 00 9000

1003 90 00

– altri

1003 90 00 9000

1004

Avena:

 

1004 10 00

– destinata alla semina

1004 10 00 9000

1004 90 00

– altri

1004 90 00 9000

1005

Granturco:

 

ex 1005 10

– destinato alla semina:

 

1005 10 90

– – altri

1005 10 90 9000

1005 90 00

– altri

1005 90 00 9000

1007

Sorgo da granella:

 

– destinato alla semina:

 

1007 10 90

– – altri

1007 10 90 9000

1007 90 00

– altri

1007 90 00 9000

ex 1008

Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

 

– Miglio:

 

1008 21 00

– – da semina

1008 21 00 9000

1008 29 00

– – altro

1008 29 00 9000

1101 00

Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

 

– di frumento (grano):

 

1101 00 11

– – di frumento (grano duro)

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – – avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – avente tenore in ceneri da 601 a 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – avente tenore in ceneri da 901 a 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – avente tenore in ceneri da 1 101 a 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – avente tenore in ceneri da 1 651 a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – avente tenore in ceneri superiore a 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Frumento segalato

1101 00 90 9000

ex 1102

Farine di cereali diverse dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

1102 90 70

– altro:

 

– – Farina di segala:

 

– – – avente tenore in ceneri da 0 a 1 400 mg/100 g

1102 90 70 9500

– – – avente tenore in ceneri da 1 401 a 2 000 mg/100 g

1102 90 70 9700

– – – avente tenore in ceneri superiore a 2 000 mg/100 g

1102 90 70 9900

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

– semole e semolini:

 

1103 11

– – di frumento (grano):

 

1103 11 10

– – – di frumento (grano) duro:

 

– – – – avente tenore in ceneri da 0 a 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso

1103 11 10 9200

– – – – – altri

1103 11 10 9400

– – – – aventi tenore in ceneri superiore a 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – di frumento (grano) tenero e di spelta:

 

– – – – avente tenore in ceneri da 0 a 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – avente tenore in ceneri superiore a 600 mg/100 g

1103 11 90 9800

2.   Riso e rotture di riso

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1006

Riso:

 

1006 20

– Riso semigreggio (riso “cargo” o riso “bruno”):

 

– – surriscaldato (parboiled):

 

1006 20 11

– – – a grani tondi

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – a grani medi

1006 20 13 9000

– – – a grani lunghi:

 

1006 20 15

– – – – con un rapporto di lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – con un rapporto di lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 17 9000

– – altro:

 

1006 20 92

– – – a grani tondi

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – a grani medi

1006 20 94 9000

– – – a grani lunghi:

 

1006 20 96

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato:

 

– – Riso semilavorato:

 

– – – surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 21

– – – – a grani tondi

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – a grani medi

1006 30 23 9000

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 25

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 27 9000

– – – altro:

 

1006 30 42

– – – – a grani tondi

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – a grani medi

1006 30 44 9000

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 46

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3

1006 30 48 9000

– – Riso lavorato:

 

– – – surriscaldato (parboiled):

 

1006 30 61

– – – – a grani tondi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 61 9100

– – – – – altri

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – a grani medi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 63 9100

– – – – – altri

1006 30 63 9900

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 65

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 65 9100

– – – – – – altri

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 67 9100

– – – – – – altri

1006 30 67 9900

– – – altro:

 

1006 30 92

– – – – a grani tondi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 92 9100

– – – – – altri

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – a grani medi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a kg

1006 30 94 9100

– – – – – altri

1006 30 94 9900

– – – – a grani lunghi:

 

1006 30 96

– – – – – con un rapporto di lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 96 9100

– – – – – – altri

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – con un rapporto di lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3:

 

– – – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto pari o inferiore a 5 kg

1006 30 98 9100

– – – – – – altri

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Rotture di riso

1006 40 00 9000

3.   Prodotti trasformati a base di cereali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1102

Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato:

 

ex 1102 20

– Farina di granturco:

 

ex 1102 20 10

– – avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (2)

1102 20 10 9200

– – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiore o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – altre:

 

– – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– altre

 

1102 90 10

– – di orzo:

 

– – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1102 90 10 9100

– – – altre

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – di avena:

 

– – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è praticamente resa inattiva

1102 90 30 9100

ex 1103

Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali:

 

– Semole e semolini:

 

ex 1103 13

– – di granturco:

 

ex 1103 13 10

– – – avente tenore di materie grasse non superiore a 1,5 % in peso:

 

– – – – il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9100

– – – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 0,9 % in peso ma non superiore a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore a 0,8 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9300

– – – – il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % in peso ma non superiore a 1,5 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,0 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – altri:

 

– – – –il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % in peso ma non superiore a 1,7 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, che hanno una percentuale non superiore o uguale a 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron e inferiore a 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – di altri cereali:

 

1103 19 20

– – – di segala o di orzo:

 

– – – – di segala

1103 19 20 9100

– – – – di orzo:

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1103 19 20 9200

ex 1103 19 40

– – – di avena:

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Agglomerati in forma di pellets:

 

ex 1103 20 25

– di segala o di orzo:

 

– – – di orzo

1103 20 25 9100

1103 20 60

– – di frumento (grano)

1103 20 60 9000

ex 1104

Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

– Cereali schiacciati o in fiocchi:

 

ex 1104 12

– – di avena:

 

ex 1104 12 90

– – – in fiocchi:

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9100

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è superiore a 0,1 %, ma inferiore o uguale a 1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 12 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – di altri cereali:

 

1104 19 10

– – – di frumento (grano)

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – di granturco:

 

– – – – in fiocchi:

 

– – – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso (3)

1104 19 50 9110

– – – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore on uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (3)

1104 19 50 9130

– – – di orzo:

 

ex 1104 19 69

– – – – in fiocchi

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso

1104 19 69 9100

– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):

 

ex 1104 22

– – di avena:

 

ex 1104 22 40

– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:

 

– – – – mondati (decorticati o pilati):

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)

1104 22 40 9100

– – – – mondati e tagliati o spezzati (detti “Grütze” o “grutten”):

 

– – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore o uguale a 11 % ed in cui la periossidasi è resa praticamente inattiva, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)

1104 22 40 9200

ex 1104 23

– – di granturco:

 

ex 1104 23 40

– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati; perlati:

 

– – – – mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati:

 

– – – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)  (3)

1104 23 40 9100

– – – – – il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 0,9 % ma inferiore o uguale a 1,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti “Grütze” o “grutten”), che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)  (3)

1104 23 40 9300

1104 29

– – di altri cereali:

 

– – – di orzo:

 

ex 1104 29 04

– – – – mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati:

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 della Commissione (1)

1104 29 04 9100

ex 1104 29 05

– – – – perlati:

 

– – – – – il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (senza talco):

 

– – – – – – prima categoria, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – – seconda categoria, che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)

1104 29 05 9300

– – – Altri:

 

ex 1104 29 17

– – – – mondati (decorticati o pilati), anche tagliati o spezzati:

 

– – – – – di frumento (grano), non tagliati o spezzati che rispondono alla definizione di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 508/2008 (1)

1104 29 17 9100

– – – –anche spezzati:

 

1104 29 51

– – – – – di frumento (grano)

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – di segala

1104 29 55 9000

1104 30

– Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:

 

1104 30 10

– – di frumento (grano)

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – altri

1104 30 90 9000

1107

Malto, anche torrefatto:

 

1107 10

– non torrefatto

 

– – di frumento (grano):

 

1107 10 11

– – – presentato in forma di farina

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Altro

1107 10 19 9000

– – altro:

 

1107 10 91

– – – presentato in forma di farina

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – altro

1107 10 99 9000

1107 20 00

– torrefatto

1107 20 00 9000

ex 1108

Amidi e fecole; inulina:

 

– Amidi e fecole (4):

 

ex 1108 11 00

– – Amido di frumento (grano):

 

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 11 00 9200

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Amido di granturco:

 

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 12 00 9200

– – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Fecola di patate:

 

– – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 13 00 9200

– – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 77 % ma inferiore a 80 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Altri amidi e fecole:

 

ex 1108 19 10

– – – Amido di riso:

 

– – – – avente un tenore di materia secca pari o superiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 %

1108 19 10 9200

– – – – avente un tenore di materia secca non inferiore a 84 % ma inferiore a 87 % e una purezza della materia secca pari o superiore a 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco:

 

– allo stato secco, il cui tenore in proteine calcolato sulla materia secca è uguale o superiore a 82 % in peso (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 30

– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:

 

– – altri:

 

1702 30 50

– – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – altri (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 40 90

– – altri (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 50

– – Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina:

 

– – – Maltodestrina, in forma solida bianca anche agglomerata

1702 90 50 9100

– – – altri (6)

1702 90 50 9900

– – Zuccheri e melassi, caramellati:

 

– – – altri:

 

1702 90 75

– – – – In polvere, anche agglomerati

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – altri

1702 90 79 9000

ex 2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

– altre:

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

– – – altri:

 

2106 90 55

– – – – di glucosio e di maltodestrina (6)

2106 90 55 9000

4.   Alimenti composti a base di cereali per l’alimentazione degli animali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali (7):

 

ex 2309 10

– Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

 

– – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina:

 

– – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore o uguale a 50 %

2309 10 13 9000

– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 10 31

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 33 9000

– – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 10 51

– – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– altri:

 

– – altri, comprese le premiscele:

 

– – – contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari:

 

– – – – contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina:

 

– – – – – non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie, inferiore o uguale a 10 % (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %:

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 33 9000

– – – – – aventi tenore, in peso di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % (8):

 

2309 90 41

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 43 9000

– – – – – aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % (8):

 

2309 90 51

– – – – – – non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %

2309 90 53 9000

5.   Carni bovine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0102

Animali vivi della specie bovina:

 

– bovini:

 

ex 0102 21

– – riproduttori di razza pura:

 

ex 0102 21 10

– – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

– – – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – – sino all’età di 30 mesi

0102 21 10 9140

– – – – – altre

0102 21 10 9150

ex 0102 21 30

– – – Vacche:

 

– – – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – – sino all’età di 30 mesi

0102 21 30 9140

– – – – – altre

0102 21 30 9150

ex 0102 21 90

– – – altre:

 

– – – – di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 21 90 9120

ex 0102 29

– – altre:

 

– – – diverse da quelle del sottogenere Bibos o del sottogenere Poephagus:

 

– – – – di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

ex 0102 29 41

– – – – – da macello:

 

– – – – – – di peso superiore a 220 kg

0102 29 41 9100

– – – – di peso superiore a 300 kg:

 

– – – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

0102 29 51

– – – – – – destinate alla macellazione

0102 29 51 9000

0102 29 59

– – – – – – altre

0102 29 59 9000

– – – – – Vacche:

 

0102 29 61

– – – – – – destinate alla macellazione

0102 29 61 9000

0102 29 69

– – – – – – altre

0102 29 69 9000

– – – – – altre:

 

0102 29 91

– – – – – – destinate alla macellazione

0102 29 91 9000

0102 29 99

– – – – – – altre

0102 29 99 9000

– Bufali:

 

ex 0102 31 00

– – riproduttori di razza pura:

 

– – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

– – – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – – sino all’età di 30 mesi

0102 31 00 9100

– – – – – altre

0102 31 00 9150

– – – vacche:

 

– – – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – – sino all’età di 30 mesi

0102 31 00 9200

– – – – – altre

0102 31 00 9250

– – – altre:

 

– – – – di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 31 00 9300

0102 39

– – altre:

 

ex 0102 39 10

– – – delle specie domestiche:

 

– – – – di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

– – – – – – di peso superiore a 220 kg

0102 39 10 9100

– – – – di peso superiore a 300 kg:

 

– – – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

– – – – – – destinate alla macellazione

0102 39 10 9150

– – – – – – altre

0102 39 10 9200

– – – – – Vacche:

 

– – – – – – destinate alla macellazione

0102 39 10 9250

– – – – – – altre

0102 39 10 9300

– – – – – altre:

 

– – – – – – destinate alla macellazione

0102 39 10 9350

– – – – – – altre

0102 39 10 9400

ex 0102 90

– altre:

 

ex 0102 90 20

– – riproduttori di razza pura:

 

– – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

– – – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – – sino all’età di 30 mesi

0102 90 20 9100

– – – – – altre

0102 90 20 9150

– – – Vacche:

 

– – – – di un peso vivo uguale o superiore a 250 kg:

 

– – – – – sino all’età di 30 mesi

0102 90 20 9200

– – – – – altre

0102 90 20 9250

– – – altre:

 

– – – – di un peso vivo uguale o superiore a 300 kg

0102 90 20 9300

– – altre:

 

ex 0102 90 91

– – – delle specie domestiche:

 

– – – – di peso superiore a 160 kg ma non superiore a 300 kg:

 

– – – – – destinate alla macellazione:

 

– – – – – – di peso superiore a 220 kg

0102 90 91 9100

– – – – di peso superiore a 300 kg:

 

– – – – – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):

 

– – – – – – destinate alla macellazione

0102 90 91 9150

– – – – – – altre

0102 90 91 9200

– – – – – Vacche:

 

– – – – – – destinate alla macellazione

0102 90 91 9250

– – – – – – altre

0102 90 91 9300

– – – – – altre:

 

– – – – – – destinate alla macellazione

0102 90 91 9350

– – – – – – altre

0102 90 91 9400

0201

Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

0201 10 00

– in carcasse o mezzene:

 

– – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole:

 

– – – di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9110

– – – altri

0201 10 00 9120

– – altre:

 

– – – di bovini adulti maschi (10)

0201 10 00 9130

– – – altri

0201 10 00 9140

0201 20

– altri pezzi non disossati:

 

0201 20 20

– – quarti detti “compensati”:

 

– – – di bovini maschi adulti (10)

0201 20 20 9110

– – – altri

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – busti e quarti anteriori, separati e non separati:

 

– – – di bovini maschi adulti (10)

0201 20 30 9110

– – – altri

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – selle e quarti posteriori anche separati:

 

– – – con un massimo di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – – di bovini maschi adulti (10)

0201 20 50 9110

– – – – altri

0201 20 50 9120

– – – con più di otto costole o otto paia di costole:

 

– – – – di bovini adulti maschi (10)

0201 20 50 9130

– – – – altri

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – altri:

 

– – – il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0201 20 90 9700

0201 30 00

– disossate:

 

– – pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d’America alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – pezzi disossati, inclusa la carne macinata con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 78 % (15)

0201 30 00 9060

– – altri con un tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) pari o superiore a 55 % (15), ogni pezzo avvolto in un involucro separatamente:

 

– – – ottenuti da quarti posteriori di bovini maschi adulti con un massimo di otto costole o otto paia di costole, taglio diritto e taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9100

– – – ottenuti da busti e quarti anteriori, separati e non separati, di bovini maschi adulti, taglio diritto o taglio del tipo pistola (11)

0201 30 00 9120

– – altri

0201 30 00 9140

ex 0202

Carni di animali della specie bovina, congelate:

 

0202 10 00

– in carcasse o mezzene:

 

– – la parte anteriore della carcassa o della mezzena comprendente tutte le ossa nonché il colletto e le spalle, ma con più di dieci costole

0202 10 00 9100

– – altre

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– altri pezzi non disossati:

 

0202 20 10

– – Quarti detti “Compensati”

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Busti e quarti anteriori, separati e non separati

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Selle e quarti posteriori, separati e non separati:

 

– – – con un massimo di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9100

– – – con più di otto costole o otto paia di costole

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – altri:

 

– – – il peso delle ossa non supera un terzo del peso del pezzo

0202 20 90 9100

0202 30

– disossate

 

0202 30 90

– – altre:

 

– – – pezzi disossati esportati a destinazione degli Stati Uniti d’America alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (12) o a destinazione del Canada alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – altri, incluse le carni macinate, aventi tenore medio di carne bovina magra (escluso il grasso) del 78 % o più (15)

0202 30 90 9200

– – – altri

0202 30 90 9900

ex 0206

Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

 

0206 10

– della specie bovina, fresche o refrigerate:

 

– – altre:

 

0206 10 95

– – – Pezzi detti onglets e hampes

0206 10 95 9000

– della specie bovina, congelate:

 

0206 29

– – altre:

 

– – – altre:

 

0206 29 91

– – – – Pezzi detti onglets e hampes

0206 29 91 9000

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

ex 0210 20

– Carni della specie bovina:

 

ex 0210 20 90

– – disossate:

 

– – – salate e secche

0210 20 90 9100

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

ex 1602 50

– della specie bovina:

 

– – altre:

 

ex 1602 50 31

– – – “corned beef” in recipienti ermeticamente chiusi; non contenenti carni diverse da quelle di animali della specie bovina:

 

– – – – con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – – 90 % o più:

 

– – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – altre, in recipienti ermeticamente chiusi:

 

– – – – contenenti esclusivamente carni di animali della specie bovina:

 

– – – – – con un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,35 (16) e contenenti in peso le seguenti percentuali di carne bovina (escluso quello delle frattaglie e del grasso):

 

– – – – – – 90 % o più:

 

– – – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 % o più ma meno di 90 %:

 

– – – – – – – – prodotti conformi alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325

6.   Carni suine

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

 

– altri:

 

ex 0103 91

– – di peso inferiore a 50 kg:

 

0103 91 10

– – – delle specie domestiche

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – di peso uguale o superiore a 50 kg:

 

– – – delle specie domestiche:

 

0103 92 19

– – – – altri

0103 92 19 9000

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate:

 

– fresche o refrigerate:

 

ex 0203 11

– – in carcasse o mezzene:

 

0203 11 10

– – – di animali della specie suina domestica (27)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 12 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Spalle e loro pezzi (28):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – altre:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 19 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi (29):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Lombate e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 19 15 9100

– – – – altre:

 

ex 0203 19 55

– – – – – disossate:

 

– – – – – – prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate e loro pezzi (17)  (26)  (28)  (29)  (30)

0203 19 55 9110

– – – – – – pancette e loro pezzi con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 % (17)  (26)

0203 19 55 9310

– congelate:

 

ex 0203 21

– – in carcasse o mezzene:

 

0203 21 10

– – – di animali della specie suina domestica (27)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

– – – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 22 11

– – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Spalle e loro pezzi (28):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – altre:

 

– – – di animali della specie suina domestica:

 

ex 0203 29 11

– – – – Parti anteriori e loro pezzi (29):

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Lombate e loro pezzi, non disossate:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0203 29 15 9100

– – – – altre:

 

ex 0203 29 55

– – – – – disossate:

 

– – – – – – prosciutti, parti anteriori, spalle e loro pezzi (17)  (28)  (29)  (30)  (31)

0203 29 55 9110

ex 0210

Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:

 

– Carni della specie suina:

 

ex 0210 11

– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

 

– – – della specie suina domestica:

 

– – – – salati o in salamoia:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 11 9100

– – – – secchi o affumicati

 

ex 0210 11 31

– – – – – Prosciutti e loro pezzi:

 

– – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele” (18):

 

– – – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9110

– – – – – – altri:

 

– – – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:

 

– – – della specie suina domestica:

 

ex 0210 12 11

– – – – salate o in salamoia:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – secche o affumicate:

 

– – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 15 %

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – altre:

 

– – – della specie suina domestica:

 

– – – – salate o in salamoia:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Lombate e loro pezzi:

 

– – – – – – con un tenore globale, in peso, di ossa e cartilagini inferiore a 25 %

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – altre:

 

– – – – – – disossate:

 

– – – – – – – – Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Pancette e loro pezzi, scotennate (17):

 

– – – – – – – – con un tenore globale, in peso, di cartilagini inferiore a 15 %

0210 19 50 9310

– – – – secche o affumicate:

 

– – – – – altre:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – disossate:

 

– – – – – – – “Prosciutto di Parma”, “Prosciutto di San Daniele”, e loro pezzi (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Prosciutti, parti anteriori, spalle o lombate, e loro pezzi (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti:

 

– altri (23):

 

1601 00 91

– – Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti (20)  (21):

 

– – – – non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 91 9120

– – – altri

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – altri (19)  (21):

 

– – – non contenenti carne o frattaglie di pollame

1601 00 99 9110

– – – altri

1601 00 99 9190

ex 1602

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:

 

– della specie suina:

 

ex 1602 41

– – Prosciutti e loro pezzi:

 

ex 1602 41 10

– – – della specie suina domestica (22):

 

– – – – cotti, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso (23)  (24):

 

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (32)

1602 41 10 9110

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Spalle e loro pezzi:

 

ex 1602 42 10

– – – della specie suina domestica (22):

 

– – – – cotti, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso (23)  (24):

 

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg (33)

1602 42 10 9110

– – – – – in imballaggi immediati di peso netto inferiore a 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – altre, compresi i miscugli:

 

– – – della specie suina domestica:

 

– – – – contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:

 

ex 1602 49 19

– – – – – altre (22)  (25):

 

– – – – – – cotte, contenenti, in peso, l’80 % o più di carne e di grasso (23)  (24):

 

– – – – – – – non contenenti carni o frattaglie di pollame:

 

– – – – – – – – contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina

1602 49 19 9130

7.   Carni di volatili

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0105

Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone, vivi, delle specie domestiche:

 

– di peso inferiore o uguale a 185 g:

 

0105 11

– – Galli e galline della specie Gallus domesticus:

 

– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:

 

0105 11 11

– – – – razze ovaiole

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – altri

0105 11 19 9000

– – – altri:

 

0105 11 91

– – – – razze ovaiole

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – altri

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Tacchini e tacchine

0105 12 00 9000

0105 14 00

– – Oche

0105 14 00 9000

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

 

– di galli e galline della specie Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– – interi, congelati:

 

ex 0207 12 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 70 %”:

 

– – – – galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – altri

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “polli 65 %” o altrimenti presentati:

 

– – – – “polli 65 %”:

 

– – – – – galli e galline con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – altri

0207 12 90 9190

– – – – – galli e galline della specie Gallus domesticus presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio in composizione irregolare:

 

– – – – – galli e galline della specie Gallus domesticus con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – altri

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Pezzi e frattaglie, congelati:

 

– – – Pezzi:

 

– – – – non disossati:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Metà o quarti:

 

– – – – – – di galli e galline della specie Gallus domesticus con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – – altri

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Cosce e loro pezzi:

 

– – – – – – di galli e galline il cui femore e tibia sono completamente ossificati

 

– – – – – – altri

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – altri:

 

– – – – – – Metà o quarti, senza codrioni:

 

– – – – – – – di galli e galline della specie Gallus domesticus, con punta dello sterno, femore e tibia completamente ossificati

 

– – – – – – – altri

0207 14 70 9190

– – – – – – Parti comprendenti una coscia intera o un pezzo di coscia e un pezzo di dorso di peso non superiore a 25 % del peso totale:

 

– – – – – – – di galli e galline della specie Gallus domesticus con femore completamente ossificato

 

– – – – – – – altri

0207 14 70 9290

– di tacchini o di tacchine:

 

0207 25

– – interi, congelati:

 

0207 25 10

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 80 %”

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti “tacchini 73 %” o altrimenti presentati

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Pezzi e frattaglie, congelati:

 

– – – Pezzi:

 

ex 0207 27 10

– – – – disossati:

 

– – – – – Carni omogeneizzate, incluse le carni separate meccanicamente

 

– – – – – altri:

 

– – – – – – altri, esclusi codrioni

0207 27 10 9990

– – – – non disossati:

 

– – – – – Cosce e loro pezzi:

 

0207 27 60

– – – – – – Fusi (coscette) e loro pezzi

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – altri

0207 27 70 9000

8.   Uova

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

– Uova fecondate da incubazione (34):

0407 11 00

– – di galline della specie Gallus domesticus

0407 11 00 9000

ex 0407 19

– – altri:

 

– – – di volatili da cortile diversi dalle galline della specie Gallus domesticus:

 

0407 19 11

– – – –di tacchini o di oche

0407 19 11 9000

0407 19 19

– – – – altri

0407 19 19 9000

– altre uova fresche:

 

0407 21 00

– – di galline della specie Gallus domesticus

0407 21 00 9000

ex 0407 29

– – altri:

 

0407 29 10

– – – di volatili da cortile diversi dalle galline della specie Gallus domesticus

0407 29 10 9000

ex 0407 90

– altri:

 

0407 90 10

– – di volatili da cortile

0407 90 10 9000

ex 0408

Uova di volatili da cortile sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l’aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

– Tuorli:

 

ex 0408 11

– – essiccati:

 

ex 0408 11 80

– – – altri:

 

– – – – atti ad uso alimentare

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – altri:

 

– – – altri:

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

– – – – – atti ad uso alimentare

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – altri, compresi congelati:

 

– – – – – atti ad uso alimentare

0408 19 89 9100

– altri:

 

ex 0408 91

– – essiccati:

 

ex 0408 91 80

– – – altri:

 

– – – – atti ad uso alimentare

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – altri:

 

ex 0408 99 80

– – – altri:

 

– – – – atti ad uso alimentare

0408 99 80 9100

9.   Latte e prodotti lattiero-caseari

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (45):

 

0401 10

– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:

 

0401 10 10

– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – altri

0401 10 90 9000

0401 20

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %:

 

– – inferiore o uguale a 3 %:

 

0401 20 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 11 9100

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

0401 20 19 9100

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %

0401 20 19 9500

– – superiore a 3 %:

 

0401 20 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – altri

0401 20 99 9000

0401 40

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ma non superiore a 10 %:

 

0401 40 10

– – in imballaggi immediati di contenuto netti inferiore o uguale a 2 litri

0401 40 10 9000

0401 40 90

– – altri

0401 40 90 9000

0401 50

– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %:

 

– – inferiore o uguale a 21 %:

 

0401 50 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 17 %

0401 50 11 9400

– – – – – superiore a 17 %

0401 50 11 9700

0401 50 19

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17 %:

0401 50 19 9700

– – superiore a 21 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0401 50 31

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 35 %

0401 50 31 9100

– – – – – superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 50 31 9400

– – – – – superiore a 39 %

0401 50 31 9700

0401 50 39

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 35 %

0401 50 39 9100

– – – – – superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0401 50 39 9400

– – – – – superiore a 39 %

0401 50 39 9700

– – superiore a 45 %:

 

0401 50 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 68 %

0401 50 91 9100

– – – – – superiore a 68 %

0401 50 91 9500

0401 50 99

– – – altri:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 68 %

0401 50 99 9100

– – – – – superiore a 68 %

0401 50 99 9500

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (39):

 

ex 0402 10

– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 % (41):

 

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (43):

 

0402 10 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – altri

0402 10 19 9000

– – altri (44):

 

0402 10 91

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – altri

0402 10 99 9000

– in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 % (41):

 

ex 0402 21

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (43):

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

0402 21 11

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0402 21 11 9200

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 21 11 9300

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 11 9500

– – – – – – superiore a 25 %

0402 21 11 9900

0402 21 18

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore a 11 %

0402 21 18 9100

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 21 18 9300

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 21 18 9500

– – – – – – superiore a 25 %

0402 21 18 9900

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 21 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 28 %

0402 21 91 9100

– – – – – – superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 91 9200

– – – – – – superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 91 9350

– – – – – – superiore a 45 %

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 28 %

0402 21 99 9100

– – – – – – superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0402 21 99 9200

– – – – – – superiore a 29 % e inferiore o uguale a 41 %

0402 21 99 9300

– – – – – – superiore a 41 % e inferiore o uguale a 45 %

0402 21 99 9400

– – – – – – superiore a 45 % e inferiore o uguale a 59 %

0402 21 99 9500

– – – – – – superiore a 59 % e inferiore o uguale a 69 %

0402 21 99 9600

– – – – – – superiore a 69 % e inferiore o uguale a 79 %

0402 21 99 9700

– – – – – – superiore a 79 %

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – altri (44):

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – altri:

 

0402 29 15

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0402 29 15 9200

– – – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 15 9300

– – – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 15 9500

– – – – – – – superiore a 25 %

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – altri:

 

– – – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0402 29 19 9300

– – – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0402 29 19 9500

– – – – – – – superiore a 25 %

0402 29 19 9900

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %:

 

0402 29 91

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – – superiore a 41 %

0402 29 99 9500

– altri:

 

0402 91

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (43):

 

0402 91 10

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %:

 

– – – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7,4 %

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % e inferiore o uguale a 10 %:

 

– – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 91 30 9300

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %:

 

0402 91 99

– – – – altri

0402 91 99 9000

0402 99

– – altri (44):

 

0402 99 10

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %:

 

– – – – aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0402 99 10 9350

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %:

 

0402 99 31

– – – – in imballaggi immediati di peso inferiore o uguale a 2,5 kg:

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %:

 

– – – – – aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 31 9150

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21 % e inferiore o uguale a 39 %

0402 99 31 9300

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39 %

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – altri:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 21 %, aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso

0402 99 39 9150

ex 0403

Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao:

 

ex 0403 90

– altri:

 

– – non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao:

 

– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide (39)  (42):

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (35):

 

0403 90 11

– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0403 90 13 9200

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0403 90 13 9300

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 13 9500

– – – – – – superiore a 25 %

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – superiore a 27 %

0403 90 19 9000

– – – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (37):

 

0403 90 33

– – – – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 25 %

0403 90 33 9400

– – – – – – superiore a 25 %

0403 90 33 9900

– – – altri:

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (35):

 

0403 90 51

– – – – – inferiore o uguale a 3 %:

 

– – – – – inferiore o uguale a 1,5 %

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – superiore a 6 %:

 

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 21 %

0403 90 59 9170

– – – – – – superiore a 21 % e inferiore o uguale a 35 %

0403 90 59 9310

– – – – – – – superiore a 35 % e inferiore o uguale a 39 %

0403 90 59 9340

– – – – – – superiore a 39 % e inferiore o uguale a 45 %

0403 90 59 9370

– – – – – – superiore a 45 %

0403 90 59 9510

ex 0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:

 

0404 90

– altri:

 

– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (35):

 

ex 0404 90 21

– – – inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – – in polvere o granuli, aventi tenore d’acqua inferiore o uguale a 5 % e tenore di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa:

 

– – – – – uguale o superiore a 29 % e inferiore a 34 %

0404 90 21 9120

– – – – uguale o superiore a 34 %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % (39):

 

– – – – in polvere o in granuli:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0404 90 23 9120

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 23 9130

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 23 9140

– – – – – – superiore a 25 %

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – superiore a 27 % (39):

 

– – – – in polvere o granuli, aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – inferiore o uguale a 28 %

0404 90 29 9110

– – – – – – superiore a 28 % e inferiore o uguale a 29 %

0404 90 29 9115

– – – – superiore a 29 % e inferiore o uguale a 45 %

0404 90 29 9125

– – – – – superiore a 45 %

0404 90 29 9140

– – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (37)  (39):

 

0404 90 81

– – – inferiore o uguale a 1,5 %:

 

– – – – in polvere o in granuli

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %:

 

– – – – in polvere o in granuli:

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – inferiore o uguale a 11 %

0404 90 83 9110

– – – – – – superiore a 11 % e inferiore o uguale a 17 %

0404 90 83 9130

– – – – – – superiore a 17 % e inferiore o uguale a 25 %

0404 90 83 9150

– – – – – – superiore a 25 %

0404 90 83 9170

– – – – – altri, diversi da quelli in polvere o in granuli:

 

– – – – – aventi tenore di saccarosio uguale o superiore a 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9 %

0404 90 83 9936

ex 0405

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

 

0405 10

– Burro:

 

– avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:

 

– – – Burro naturale:

 

0405 10 11

– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 11 9500

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – altro:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 19 9500

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Burro ricombinato:

 

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 30 9100

– – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9300

– – – – altro:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Burro di siero di latte:

 

– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9300

– – – – altro:

 

– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %

0405 10 50 9500

– – – – – – uguale o superiore a 82 %

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – altro

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Paste da spalmare lattiere:

 

0405 20 90

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ma inferiore a 80 %:

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:

 

– – – – superiore a 75 % ed inferiore a 78 %

0405 20 90 9500

– – – – uguale o superiore a 78 %

0405 20 90 9700

0405 90

– altre:

 

0405 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – altre

0405 90 90 9000

Codice NC

Designazione delle merci

Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto

Codice del prodotto

Tenore massimo d’acqua in peso del prodotto

(%)

Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca

(%)

ex 0406

Formaggi e latticini (38)  (40):

 

 

 

ex 0406 10

– Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %:

 

 

 

– – – formaggi di siero di latte diversi dalla Ricotta salata

 

 

0406 10 20 9100

– – – altri:

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

– – – – – Ricotta salata:

 

 

 

– – – – – – fabbricata esclusivamente con latte di pecora

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – altri

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Cottage cheese

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – altri:

 

 

 

– – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 5 %

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – – uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – altri, aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa:

 

 

 

– – – – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – superiore a 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 72 %:

 

 

 

– – – – – Formaggi di crema fresca aventi tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa superiore a 77 % ed inferiore o uguale a 83 % ed un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – uguale o superiore a 69 %

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – altri

 

 

0406 10 20 9870

– – – – altri

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – altri:

 

 

 

– – – Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 20 90 9100

– – – altri:

 

 

 

– – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20 %, con un tenore di lattosio inferiore a 5 %, in peso, ed un tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – uguale o superiore a 60 % ed inferiore a 80 %

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – uguale o superiore a 80 % ed inferiore a 85 %

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – uguale o superiore a 85 % ed inferiore a 95 %

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – uguale o superiore a 95 %

5

30

0406 20 90 9919

– – – – altri

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:

 

 

 

– – altri:

 

 

 

– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – inferiore o uguale a 48 %

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 20 %

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – uguale o superiore a 20 %

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – uguale o superiore a 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 20 %

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – uguale o superiore a 20 % ed inferiore a 40 %

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – – uguale o superiore a 40 %

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – superiore a 48 %:

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – uguale o superiore a 40 % ed inferiore a 43 %

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – uguale o superiore a 43 % ed inferiore a 46 %

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – uguale o superiore a 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – inferiore a 55 %

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – uguale o superiore a 55 %

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – altri

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– altri formaggi:

 

 

 

– – altri:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmental

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 29

– – – Kashkaval:

 

 

 

– – – – fabbricati con latte di pecora e/o di capra

42

50

0406 90 29 9100

– – – – fabbricati esclusivamente con latte di vacca

44

45

0406 90 29 9300

ex 0406 90 32

– – – Feta (36):

 

 

 

– – – – fabbricati esclusivamente con latte di pecora o con latte di pecora e di capra:

 

 

 

– – – – – avente tenore, in peso, d’acqua nella sostanza non grassa inferiore o uguale a 72 %

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri:

 

 

 

– – – – fabbricati esclusivamente con latte di pecora e/o di capra

38

40

0406 90 35 9190

– – – – altri:

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – altri:

 

 

 

– – – – altri:

 

 

 

– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

– – – – – – inferiore o uguale a 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – fabbricato esclusivamente con latte di pecora

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – altri

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – altri:

 

 

 

– – – – – – – – Formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – altri

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 45 % ed inferiore a 55 %:

 

 

 

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 50 % ed inferiore a 56 %

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore a 56 %

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 55 %

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore a 48 %

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 48 % ed inferiore a 55 %

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – altri:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – aventi tenore, in peso, d’acqua uguale o inferiore a 40 %

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – aventi tenore, in peso, d’acqua superiore a 40 % e uguale o inferiore a 45 %

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – altri

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – superiore a 47 % ed uguale o inferiore a 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – inferiore a 5 %

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 39 %

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 39 %

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – superiore a 52 % ed uguale o inferiore a 62 %:

 

 

 

– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – inferiore a 5 %

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – – uguale o superiore a 5 % ed inferiore a 19 %

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 19 % ed inferiore a 40 %

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – uguale o superiore a 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – altri

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – formaggi ottenuti da siero di latte

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – altri:

 

 

 

– – – – – – – – – – aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:

 

 

 

– – – – – – – – – – – uguale o superiore a 10 % ed inferiore a 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – uguale o superiore a 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Zucchero bianco e zucchero greggio come tali

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1701

Zuccheri di canna e di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido:

 

– Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:

 

ex 1701 12

– – di barbabietola:

 

ex 1701 12 90

– – – altri:

 

– – – – zuccheri canditi

1701 12 90 9100

– – – – altri zuccheri greggi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 12 90 9910

ex 1701 13

– – Zuccheri di canna precisati nella nota 2 della sottovoce del presente capitolo:

 

1701 13 90

– – – altri:

 

– – – – zuccheri canditi

1701 13 90 9100

– – – – altri zuccheri greggi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 13 90 9910

ex 1701 14

– – altri zuccheri di canna:

 

1701 14 90

– – – altri

 

– – – –zuccheri canditi

1701 14 90 9100

– – – – altri zuccheri greggi:

 

– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg di prodotto

1701 14 90 9910

– altri:

 

1701 91 00

– – con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – altri:

 

1701 99 10

– – – Zuccheri bianchi:

 

– – – – Zuccheri canditi

1701 99 10 9100

– – – – altri:

 

– – – – – di un quantitativo totale non superiore a 10 t

1701 99 10 9910

– – – – – altri

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – altri:

 

– – – – addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti

1701 99 90 9100

11.   Sciroppi ed altri prodotti del settore dello zucchero

Codice NC

Designazione delle merci

Codice del prodotto

ex 1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

ex 1702 40

– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

ex 1702 40 10

– – Isoglucosio:

 

– – – contenente, in peso, allo stato secco, il 41 % o più di fruttosio

1702 40 10 9100

1702 60

– altri zuccheri e sciroppi di zucchero contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito:

 

1702 60 10

– – Isoglucosio

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – altri:

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio:

 

1702 90 30

– – Isoglucosio

1702 90 30 9000

– – Zuccheri e melassi, caramellati:

 

1702 90 71

– – – contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – altri:

 

– – – Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale

1702 90 95 9100

– – – altri, escluso sorbosio

1702 90 95 9900

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

ex 2106 90

– altre:

 

– – Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:

 

2106 90 30

– – – di isoglucosio

2106 90 30 9000

– – – altri:

 

2106 90 59

– – – – altri

2106 90 59 9000”


(1)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 55.

(2)  Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in materie grasse è quello ripreso nell’allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE della Commissione (GU L 15 del 18.1.1984, pag. 28).

(3)  La procedura da seguire per la determinazione del tenore in materie grasse è la seguente:

il campione deve essere macinato in maniera tale che il 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 micron e il 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 micron,

il metodo di analisi utilizzato è quello ripreso nell’allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE.

(4)  Il tenore di materia secca degli amidi e delle fecole è determinato ricorrendo al metodo indicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 687/2008 della Commissione (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 20). La purezza dell’amido e della fecola nella materia secca è determinata mediante il metodo polarimetrico Ewers modificato, pubblicato nell’allegato III, parte L, del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).

(5)  La restituzione all’esportazione da versare per gli amidi e le fecole è aggiustata applicando la seguente formula:

1)

fecola di patate:

Formula

;

2)

per tutti gli altri amidi:

Formula

.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, il richiedente indica il tenore di materia secca del prodotto nella dichiarazione all’uopo prevista.

(6)  La restituzione all’esportazione è versata per i prodotti che hanno un tenore di materia secca pari almeno a 78 %. La restituzione all’esportazione per i prodotti aventi un tenore di materia secca inferiore a 78 % è adeguata secondo la formula seguente:

Formula.

Il tenore di materia secca è determinato con il metodo 2 descritto nell’allegato II della direttiva 79/796/CEE della Commissione (GU L 239 del 22.9.1979, pag. 24), o con qualsiasi altro metodo di analisi idoneo che offra almeno le stesse garanzie.

(7)  Vedi il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51).

(8)  Ai fini della restituzione vengono presi in considerazione solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli. Con l’espressione prodotti cerealicoli si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 99 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione), ad esclusione della sottovoce 1104 30, e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali. Non è concessa alcuna restituzione per i cereali nei quali non è possibile stabilire chiaramente mediante analisi l’origine dell’amido.

(9)  La restituzione sarà pagata solamente per prodotti aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %.

(10)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell’attestato riportato nell’allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag 3).

(11)  La restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21) e, se del caso, nel regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(12)  GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 7.

(13)  GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3.

(14)  GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12.

(15)  Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d’analisi indicata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39). Il termine “tenore medio” si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

(16)  Determinazione del tenore in collageno:

Viene considerato come tenore in collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina dev’essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

(17)  I prodotti e i loro pezzi possono essere classificati in questa sottovoce solo se le dimensioni e le caratteristiche del tessuto muscolare coerente permettono di determinare la loro provenienza dai tagli primari citati. L’espressione “loro pezzi” si riferisce ai prodotti aventi un peso netto unitario di almeno 100 g oppure ai prodotti tagliati in fette uniformi ove si può chiaramente riconoscere la provenienza dallo stesso taglio primario, confezionati nello stesso imballaggio ed aventi un peso netto complessivo di almeno 100 g.

(18)  Sono ammessi al beneficio di queste restituzioni solo i prodotti la cui denominazione è certificata dalle autorità competenti dello Stato membro produttore.

(19)  La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(20)  Il peso di uno strato di paraffina conforme agli usi commerciali viene considerato come facente parte del peso netto delle salsicce.

(21)  Se le preparazioni alimentari composite (compresi i piatti pronti), che contengono salsicce, sono classificate, in base alla loro composizione, nella voce 1601, la restituzione è concessa solo sul peso netto delle salsicce, delle carni o delle frattaglie, compreso il lardo ed i grassi di ogni natura o di ogni origine, contenuti in tali preparazioni.

(22)  La restituzione applicabile ai prodotti che contengono ossa è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di dette ossa.

(23)  La concessione delle restituzioni è subordinata all’osservanza delle condizioni fissate dal regolamento (CE) n. 903/2008 della Commissione (GU L 249 del 18.9.2008, pag. 3). Al momento dell’ottemperamento delle formalità doganali d’esportazione, l’esportatore dichiara per iscritto che i prodotti in causa rispondono a queste condizioni.

(24)  Il tenore di carne e di grasso è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell’allegato del regolamento (CE) n. 2004/2002 della Commissione (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 22).

(25)  Il tenore di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e il grasso di qualsiasi natura o origine, è determinato in base alla procedura di analisi riportata nell’allegato del regolamento (CEE) n. 226/89 della Commissione (GU L 29 del 31.1.1989, pag. 11).

(26)  Non è ammessa la congelazione dei prodotti a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 612/2009 (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

(27)  Le carcasse o le mezzene possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(28)  Le spalle possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(29)  Le parti anteriori possono essere presentate con o senza la parte della gola chiamata “guancia bassa”.

(30)  La parte della “gola, parte della spalla”, la parte della gola chiamata “guancia bassa” o la parte della gola comprendente insieme la “guancia bassa” e la parte della “gola parte della spalla”, se presentate da sole, non beneficiano della restituzione.

(31)  La carne senz’osso appartenente al collare, presentata da sola, non beneficia della restituzione.

(32)  Qualora la classificazione dei prodotti come prosciutti o pezzi di prosciutti della voce 1602 41 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 42 10 9110 o, se del caso, per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l’applicazione dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione.

(33)  Qualora la classificazione dei prodotti come spalle o pezzi di spalle della voce 1602 42 10 9110 non fosse giustificata secondo le disposizioni della nota complementare 2 del capitolo 16 della NC, la restituzione per il codice del prodotto 1602 49 19 9130 può essere concessa, ferma restando l’applicazione dell’articolo 48 del regolamento (CE) n. 612/2009.

(34)  Sono ammesse in questa sottovoce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dell'Unione europea e sulle quali vengono stampati il numero distintivo dell’azienda produttrice e/o altre menzioni previste ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

(35)  Se un prodotto appartenente a questo codice contiene siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o i derivati dal siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati e/o il permeato e/o i prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se un prodotto appartenente a questo codice è costituito da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se sono state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o dei derivati dal siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(36)  Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati aggiunti in precedenza o al momento della fabbricazione, non viene concessa alcuna restituzione. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se sono stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati.

(37)  L’importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

importo per 100 kg indicato, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione.

Se al prodotto sono stati aggiunti siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e/o derivati dal siero di latte, l’importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dai derivati dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati e/o dal permeato e/o dai prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se il prodotto è costituito da permeato oppure se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 e, in caso affermativo:

il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche e/o del siero di latte e/o dei derivati dal siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati e/o del permeato e/o dei prodotti di cui al codice 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito,

e, in particolare,

il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

Se la parte lattica del prodotto è costituita da permeato, non viene concessa alcuna restituzione.

(38)  

a)

La restituzione applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concessa sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

b)

La pellicola di plastica, la paraffina, la cenere e la cera utilizzate come materiali di confezionamento non sono comprese nel peso netto del prodotto ai fini della restituzione

c)

Se il formaggio è presentato in una pellicola di plastica e se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola di plastica, l’importo della restituzione è ridotto dello 0,5 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato in pellicola di plastica e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della pellicola.

d)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di paraffina o cenere e se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere, l’importo della restituzione è ridotto del 2 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato dichiara che il formaggio è condizionato con un rivestimento di paraffina o cenere e precisa se il peso netto dichiarato comprende il peso della paraffina o della cenere.

e)

Se il formaggio è presentato con un rivestimento di cera, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali l’interessato deve indicare nella dichiarazione il peso netto del formaggio, non inclusivo del peso della cera.

(39)  Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore a 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d’acqua, in peso, è superiore a 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d’acqua.

(40)  

a)

Se il prodotto contiene ingredienti non lattici, diversi da spezie o erbe aromatiche, quali in particolare prosciutto, noci, gamberetti, salmone, olive, uve secche, l’importo della restituzione è ridotto del 10 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali ingredienti non lattici.

b)

Se il prodotto contiene spezie o erbe aromatiche, quali in particolare senape, basilico, aglio, origano, l’importo della restituzione è ridotto dell’1 %.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione che il prodotto è addizionato di tali spezie o erbe aromatiche.

c)

Se il prodotto contiene caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte aggiunta che rappresenta caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte (escluso il burro di siero di latte di cui al codice NC 0405 10 50) e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice 3504 non è presa in considerazione per il calcolo dell’importo della restituzione.

All’atto dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato indica nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o di derivati dal siero di latte (specificando, se del caso, il tenore di burro di siero di latte) e/o di lattosio e/o di permeato e/o di prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

d)

I prodotti in questione possono contenere quantità aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione, come sale, presame o muffa.

(41)  La restituzione per il latte condensato congelato è pari a quella applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e 0402 99.

(42)  Le restituzioni per i prodotti congelati dei codici NC da 0403 90 11 a 0403 90 39 sono pari a quelle applicabili rispettivamente ai prodotti dei codici NC da 0403 90 51 a 0403 90 69.

(43)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(44)  L’importo della restituzione per 100 kg di prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a)

l’importo indicato per 100 kg, moltiplicato per la percentuale della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto. I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte di sostanze non lattiche necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso viene preso in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione;

b)

un elemento calcolato a norma delle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(45)  I prodotti in questione possono contenere modeste aggiunte necessarie per la loro fabbricazione o conservazione. Se il quantitativo aggiunto non supera, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, esso è preso in considerazione per il calcolo della restituzione. Tuttavia, se tali aggiunte superano complessivamente, in peso, lo 0,5 % del prodotto intero, la totalità del quantitativo aggiunto non viene presa in considerazione ai fini del calcolo della restituzione. Al momento dell’espletamento delle formalità doganali, l’interessato deve indicare nell’apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno prodotti e, in caso affermativo, specificare il tenore massimo di tali aggiunte.


ALLEGATO II

“ALLEGATO II

Codice delle destinazioni per le restituzioni all’esportazione

A00

Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un’esportazione fuori dell'Unione europea)

A01

Altre destinazioni.

A02

Tutte le destinazioni ad esclusione degli Stati Uniti d’America

A03

Tutte le destinazioni ad esclusione della Svizzera.

A04

Tutti i paesi terzi.

A05

Altri paesi terzi.

A10

Paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio)

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera.

A11

Paesi ACP (paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico firmatari della convenzione di Lomé)

Angola, Antigua e Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo verde, Repubblica centrafricana, Comore (ad esclusione di Mayotte), Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Costa d’Avorio, Gibuti, Dominica, Etiopia, Figi, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Guyana, Haiti, Giamaica, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurizio, Mauritania, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Uganda, Papua-Nuova Guinea, Repubblica dominicana, Ruanda, Saint Christopher (Saint-Kitts) e Nevis, Saint-Vincent e le isole Grenadine, Saint Lucia, Isole Salomon, Samoa occidentali, Sao Tomé e Príncipe, Senegal, Seicelle, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania, Ciad, Togo, Tonga, Trinità e Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Paesi o territori del bacino mediterraneo

Ceuta e Melilla, Gibilterra, Turchia, Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Libano, Siria, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania.

A13

Paesi dell’OPEP (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio)

Algeria, Libia, Nigeria, Gabon, Venezuela, Irak, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati arabi uniti, Indonesia.

A14

Paesi dell’ANASE (Associazione delle nazioni dell’Asia Sud-orientale)

Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine.

A15

Paesi dell’America Latina

Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haiti, Repubblica dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A16

Paesi dell’AASCR (Associazione dell’Asia del Sud per la cooperazione regionale)

Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan.

A17

Paesi del SEE (Spazio economico europeo) diversi dall’Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein.

A18

Paesi o territori PECO (paesi o territori dell’Europa centrale e orientale)

Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A19

Paesi del NAFTA (Accordo di libero scambio nordamericano)

Stati Uniti d’America, Canada, Messico.

A20

Paesi del Mercosur (Mercato comune dell’America del Sud)

Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina.

A21

Paesi PNI (paesi di nuova industrializzazione dell’Asia)

Singapore, Corea del Sud, Taiwan, RAS di Hong Kong.

A22

Paesi EDA (Economie dinamiche asiatiche)

Thailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, RAS di Hong Kong.

A23

Paesi APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico)

Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Cile, Thailandia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Cina, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, RAS di Hong Kong, Australia, Papua Nuova Guinea, Nuova Zelanda.

A24

Paesi CSI (Comunità degli Stati indipendenti)

Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

A25

Paesi dell’OCSE extra UE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)

Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Corea del Sud, Giappone, Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A26

Paesi o territori europei diversi dall’Unione europea

Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Isole Fær Øer, Andorra, Gibilterra, Città del Vaticano, Turchia, Albania, Ucraina, Bielorussia (Belarus), Moldavia (Moldova), Russia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, nonché il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

A27

Africa (A28) (A29)

Paesi o territori dell’Africa del Nord, altri paesi dell’Africa.

A28

Paesi o territori dell’Africa del Nord

Ceuta e Melilla, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto.

A29

Altri paesi dell’Africa

Sudan, Sud Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, Sao Tomé e Príncipe, Gabon, Congo (Repubblica), Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant’Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Kenia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell’Oceano Indiano, Mozambico, Madagascar, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sudafrica, Namibia, Botswana, Swaziland, Lesotho.

A30

America (A31) (A32) (A33)

America del Nord, America centrale e Antille, America del Sud.

A31

America del Nord

Stati Uniti d’America, Canada, Groenlandia, Saint-Pierre e Miquelon.

A32

America centrale e Antille

Messico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Anguilla, Cuba, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, Haiti, Bahama, Isole Turks e Caicos, Repubblica dominicana, Isole Vergini americane, Antigua e Barbuda, Dominica, Isole Cayman, Giamaica, Saint Lucia, Saint Vincent, Isole Vergini britanniche, Barbados, Montserrat, Trinità e Tobago, Grenada, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caraibi olandesi (Bonaire, Sint Eustatius, Saba).

A33

America del Sud

Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Ecuador, Perù, Brasile, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Isole Falkland.

A34

Asia (A35) (A36)

Vicino e Medio Oriente, altri paesi dell’Asia.

A35

Vicino e Medio Oriente

Georgia, Armenia, Azerbaigian, Libano, Siria, Irak, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen.

A36

Altri paesi dell’Asia

Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Maldive, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, Thailandia, Laos, Vietnam, Cambogia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Filippine, Mongolia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Taiwan, RAS di Hong Kong, Macao.

A37

Oceania e regioni polari (A38) (A39)

Australia e Nuova Zelanda, altri paesi dell’Oceania e regioni polari.

A38

Australia e Nuova Zelanda

Australia, Oceania australiana, Nuova Zelanda, Oceania neozelandese.

A39

Altri paesi dell’Oceania e regioni polari

Papua-Nuova Guinea, Nauru, Isole Salomon, Tuvalu, Nuova Caledonia e dipendenze, Oceania americana, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Pitcairn, Figi, Vanuatu, Tonga, Samoa occidentali, Marianne settentrionali, Polinesia francese, Stati federali di Micronesia (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Isole Marshall, Palau, regioni polari.

A40

Paesi o territori PTOM

Polinesia francese, Nuova Caledonia e dipendenze, Isole Wallis e Futuna, Terre australi e antartiche, Saint Pierre e Miquelon, Mayotte, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Caraibi olandesi (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), Groenlandia, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Sandwich del Sud e dipendenze, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Montserrat, Pitcairn, Sant’Elena e dipendenze, Territori dell’Antartico britannico, Territorio britannico dell’Oceano indiano.

A96

Comuni di Livigno e di Campione d’Italia, Isola di Helgoland.

A97

Approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un’esportazione fuori dell'Unione europea

Destinazioni di cui agli articoli 33, 41 e 42 del regolamento (CE) n. 612/2009 (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).”


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