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Document L:2012:238:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 238, 4 settembre 2012


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ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.238.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 238

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
4 settembre 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 del Consiglio, del 28 agosto 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2012 del Consiglio, del 30 agosto 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2012 della Commissione, del 3 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE (GU L 11 del 16.1.2003)

18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 795/2012 DEL CONSIGLIO

del 28 agosto 2012

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 954/2006 (2) il Consiglio, in seguito a un’inchiesta («l’inchiesta iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Russia e dell’Ucraina. Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem, compreso tra il 12,3 % e il 25,7 %, istituito nei confronti delle importazioni provenienti da determinati produttori esportatori ucraini, con un’aliquota di dazio residuo del 25,7 % applicata alle importazioni da tutte le altre società in Ucraina. Il dazio antidumping definitivo istituito nei confronti dell’esportatore oggetto dell’inchiesta di riesame attuale, CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, la cui denominazione attuale è LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant («il richiedente» o «Interpipe»), era del 25,1 %.

(2)

A seguito della presentazione, da parte della Interpipe, di una domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 954/2006, il 10 marzo 2009 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha annullato l’articolo 1 di tale regolamento, nella misura in cui il dazio antidumping fissato per la Interpipe era superiore al dazio che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione, a titolo di commissione, quando le vendite erano effettuate con l’intermediazione dell’operatore commerciale collegato Sepco SA (3). Il 16 febbraio 2012 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado (4).

(3)

In seguito a tali sentenze il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 954/2006 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 (5), al fine di correggere il dazio antidumping istituito nei confronti della Interpipe che era stato fissato erroneamente. Il dazio antidumping attualmente in vigore nei confronti della Interpipe è pertanto del 17,7 %.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 (6) il Consiglio, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, ha mantenuto le misure istituite dal regolamento (CE) n. 954/2006 sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell’Ucraina («l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza»).

(5)

Le misure attualmente in vigore sono pertanto quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012, vale a dire un dazio compreso fra il 24,1 % e il 35,8 % per le importazioni dalla Russia e tra il 12,3 % e il 25,7 % per le importazioni dall’Ucraina, mentre il dazio applicabile alla Interpipe è del 17,7 %.

1.2.   Domanda di riesame intermedio parziale

(6)

Il 29 luglio 2011 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura («avviso di apertura») (7) di un riesame intermedio parziale, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari dell’Ucraina.

(7)

Il riesame, la cui portata è limitata all’analisi del dumping, è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata dalla Interpipe. In tale domanda la società ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere le misure al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3.   Inchiesta

(8)

L’inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2010 e il 31 marzo 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

(9)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame intermedio parziale il richiedente, le autorità del paese esportatore e l’industria dell’Unione. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura.

(10)

Al fine di ottenere le informazioni necessarie per la sua inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente, che ha risposto entro il termine stabilito.

(11)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il livello del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del richiedente e presso le società commerciali collegate LLC Interpipe Ukraine e Interpipe Europe SA.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(12)

Il prodotto in esame è lo stesso prodotto definito nel regolamento di esecuzione n. 585/2012 che ha istituito le misure attualmente in vigore, ovvero tubi senza saldature («TSS»), di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value — CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l’analisi chimica dell’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW) (8), originari dell’Ucraina («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93.

2.2.   Prodotto simile

(13)

Come stabilito dall’inchiesta iniziale e dall’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, l’inchiesta attuale ha confermato che il prodotto fabbricato in Ucraina ed esportato nell’Unione, il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno ucraino e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dai produttori dell’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali. Questi prodotti sono pertanto considerati simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(14)

La Interpipe possiede e controlla integralmente due produttori esportatori, la LLC Interpipe Niko Tube (Niko Tube) e la OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP). Secondo la prassi consueta delle istituzioni dell’Unione, per i due produttori esportatori è stato calcolato un margine di dumping comune. L’importo del dumping è stato dapprima calcolato per ogni singolo produttore esportatore e un unico margine di dumping medio ponderato è stato poi stabilito per entrambe le società.

(15)

Tale metodologia è però diversa da quella applicata nell’inchiesta iniziale, in cui il margine comune di dumping era stato calcolato riunendo tutti i dati relativi alla produzione, alla redditività e alle vendite nell’Unione delle due entità produttive. Tale modifica metodologica consiste nel netto cambiamento della struttura societaria del gruppo che permette l’individuazione della società produttiva pertinente con riferimento alle vendite e alla produzione, il che non era possibile nell’inchiesta iniziale.

(16)

Nell’inchiesta iniziale, inoltre, i costi dell’energia pagati dalla Interpipe sono stati adeguati a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base in modo da rispecchiare adeguatamente i costi legati alla produzione ed alla vendita dell’energia elettrica e del gas in Ucraina. Tale adeguamento è stato ritenuto necessario in quanto, all’epoca, i prezzi del gas e dell’energia elettrica dell’Ucraina erano notevolmente inferiori al prezzo medio pagato nell’Unione e non riflettevano i prezzi del mercato internazionale. L’adeguamento è stato realizzato sulla base dei prezzi medi rilevati in Romania, paese che in quel momento rientrava nell’inchiesta.

(17)

Tuttavia, contrariamente a quanto avvenuto nell’inchiesta iniziale, un adeguamento dei costi dell’energia non è ritenuto necessario ai fini del riesame intermedio attuale. Dall’inchiesta è emerso che i prezzi medi dell’energia in Ucraina sono aumentati in modo costante a partire dall’inchiesta iniziale, a un ritmo nettamente superiore rispetto ai prezzi medi nell’Unione europea, il che ha progressivamente ridotto il divario che li separava. Attualmente, pertanto, non sussiste più la notevole differenza di prezzo che era stata accertata nell’inchiesta iniziale riguardo ai costi dell’energia e che aveva giustificato l’adeguamento.

(18)

Nel quadro del presente riesame intermedio non si ritiene pertanto opportuno effettuare di conseguenza un adeguamento per l’energia.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

3.2.1.   Valore normale

(19)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base si è dapprima esaminato se per ciascun produttore esportatore il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fosse rappresentativo rispetto al volume complessivo delle sue esportazioni nell’Unione, ossia se il volume totale di tali vendite corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nell’Unione del prodotto in esame. L’esame ha stabilito che le vendite sul mercato interno erano rappresentative per entrambi i produttori esportatori.

(20)

Per ciascun tipo di prodotto simile venduto dai produttori esportatori sul mercato interno si è inoltre esaminato se le vendite fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il PIR corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione.

(21)

Si è poi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tale scopo si è determinata, per ciascun tipo di prodotto in esame esportato nel corso del PIR, la percentuale delle vendite effettuate con un margine di profitto ad acquirenti indipendenti sul mercato interno.

(22)

Per i tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo di produzione e per i quali la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come media ponderata dei prezzi effettivi di tutte le vendite, remunerative o meno, del tipo in questione sul mercato interno.

(23)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, o per le quali il prezzo medio ponderato era inferiore al costo unitario di produzione, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il PIR.

(24)

Il valore normale per i tipi non rappresentativi (ossia quelli per i quali le vendite sul mercato interno hanno rappresentato meno del 5 % delle vendite all’esportazione verso l’Unione o che non sono stati venduti sul mercato interno) è stato quindi calcolato sulla base del costo di fabbricazione per tipo di prodotto maggiorato di un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti. In caso di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti relativi alle transazioni effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali per tipo di prodotto per i tipi di prodotto in esame. In caso di assenza di vendite sul mercato interno sono stati utilizzati i profitti medi. Questa modifica della metodologia è dovuta al fatto che dopo l’inchiesta iniziale un gruppo speciale OMC ha presentato una relazione, adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC, nella causa «Comunità europeeMisure antidumping applicabili alle importazioni di salmone d’allevamento dalla Norvegia» (9), in cui si stabilisce che non si può trascurare il margine di profitto effettivo stabilito per le transazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali riguardanti tipi di prodotti pertinenti per cui occorre determinare il valore normale.

(25)

Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive i due produttori esportatori hanno affermato che i costi di inattività non avrebbero dovuto essere inclusi nei loro costi totali di fabbricazione del prodotto in esame durante il PIR, sostenendo che tale metodo fosse contrario all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e ai principi contabili internazionali IAS, in particolare IAS 2. Per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si osserva che, a norma di tale articolo, i costi di fabbricazione del prodotto in esame devono essere adeguati qualora non si riflettano adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata. Il fatto che la società non abbia prodotto a piena capacità non esclude che abbia comunque sostenuto dei costi. Tali costi sono stati infatti contabilizzati come tali nel conto economico delle due società esportatrici e hanno potuto essere direttamente collegati al prodotto simile. Inoltre, il riferimento a IAS 2 non è stato considerato pertinente in quanto il suo obiettivo è quello di prescrivere il trattamento contabile delle scorte e non di definire il costo di fabbricazione L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(26)

Gli stessi produttori esportatori hanno inoltre affermato che alcune spese finanziarie derivanti da prestiti non avrebbero dovuto essere inserite nelle spese generali amministrative e di vendita. Essi hanno sostenuto che tali prestiti erano necessari per soddisfare le esigenze di liquidità e di finanziamento a breve termine della società e non erano collegati alla fabbricazione del prodotto in esame. Durante la visita di verifica si è constatato che le spese per interessi erano principalmente connesse al finanziamento del capitale di esercizio. Tali costi sono stati quindi suddivisi su tutti i prodotti. I produttori esportatori non sono stati in grado di dimostrare che le spese per interessi sono state sostenute specificatamente per una finalità diversa dal finanziamento del capitale di esercizio. I due produttori esportatori non hanno fornito ulteriori elementi di prova a sostegno della loro argomentazione, che è stata quindi respinta.

3.2.2.   Prezzo all’esportazione

(27)

Tutte le esportazioni del prodotto in esame verso l’Unione da parte dei due produttori esportatori sono state effettuate tramite una società commerciale collegata in Svizzera direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Il prezzo all’esportazione è stato pertanto stabilito sulla base dei prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.3.   Confronto

(28)

Si ricorda che nell’inchiesta iniziale il prezzo all’esportazione era stato adeguato a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base nei casi in cui le vendite erano state effettuate tramite operatori collegati. Tuttavia, conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia citata nel considerando 2, secondo cui l’adeguamento non era giustificato, nel presente riesame intermedio tale adeguamento non è stato apportato.

(29)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione dei due produttori esportatori sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, applicando gli opportuni adeguamenti, delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono state quindi apportate rettifiche per quanto riguarda costi di trasporto, abbuoni e sconti, commissioni e costo del credito.

3.2.4.   Margine di dumping

(30)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato è stato confrontato con il prezzo all’esportazione medio ponderato per tipo di prodotto a livello franco fabbrica separatamente per ciascuno dei due produttori esportatori. Come indicato al considerando 14, un margine di dumping comune per Interpipe è stato poi stabilito calcolando un unico margine di dumping medio ponderato per entrambi i produttori esportatori appartenenti a Interpipe.

(31)

Sulla base di quanto precede, il margine di dumping, espresso come percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è pari al 13,8 %

4.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE

(32)

Nella sua domanda di riesame intermedio parziale il richiedente ha affermato che i cambiamenti della struttura societaria e dell’organizzazione della produzione, come pure la ristrutturazione dell’organizzazione delle vendite sul mercato interno e sui mercati di esportazione, avevano avuto un impatto sulla struttura dei suoi costi e che, pertanto, il livello di dazio antidumping in vigore non era più necessario per controbilanciare il dumping pregiudizievole.

(33)

Si è pertanto esaminato se il mutamento delle circostanze che ha comportato l’apertura del riesame intermedio e i suoi risultati possano essere ragionevolmente considerati di carattere duraturo.

(34)

L’inchiesta ha stabilito che i principali fattori che hanno determinato un margine di dumping più basso nella inchiesta di riesame sono rappresentati da cambiamenti a livello di organizzazione societaria, fra cui una fusione tra due società di produzione e una ristrutturazione dell’organizzazione delle vendite, che è stata semplificata. Tali cambiamenti, che hanno interessato la struttura dei costi del richiedente relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, sono di natura strutturale ed è quindi improbabile che possano modificarsi nel prossimo futuro. I prezzi del richiedente, inoltre, non mostrano segnali significativi di volatilità.

(35)

Si è pertanto concluso che i cambiamenti sono di carattere duraturo e che l’applicazione delle misure esistenti al livello attuale non è più necessaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012, la voce relativa a LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) è sostituita dalla seguente:

LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

13,8 %

A743

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

(3)  Sentenza del 10 marzo 2009 nella causa T-249/06, Interpipe contro Consiglio (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT contro Consiglio dell’Unione europea) racc. 2009, pag. II-00383.

(4)  Sentenza del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-191/09 P e C-200/09 P, Consiglio e Commissione contro Interpipe (Consiglio dell’Unione europea e Commissione contro Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT).

(5)  GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1.

(6)  GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5.

(7)  GU C 223 del 29.7.2011, pag. 8.

(8)  Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall’Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding — IIW).

(9)  WT/DS337/R del 16 novembre 2007 — relazione adottata dall’organo di conciliazione in data 15 gennaio 2008.


4.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 796/2012 DEL CONSIGLIO

del 30 agosto 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1136/2006 (2) (il «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 27,1 % e del 47,4 % sulle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori (lever arch mechanisms — LAM) originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(2)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping definitive in vigore, il 26 aprile 2011 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dall’associazione dei produttori di meccanismi a leva per raccoglitori (Lever Arch Mechanism Manufacturers Association — LAMMA) per conto di tre produttori dell’Unione («il richiedente»), che rappresentano una quota rilevante, più del 50 %, della produzione totale di meccanismi a leva per raccoglitori nell’Unione.

(3)

Nella domanda erano contenuti elementi di prova sufficienti a dimostrare che la scadenza delle misure istituite sulle importazioni di LAM originari della RPC avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 23 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Inchiesta

4.1.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo considerato

(5)

L’inchiesta sulla probabilità di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2008 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo considerato»).

4.2.   Parti interessate dall’inchiesta

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori non collegati, gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese interessato.

(7)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per ottenere un’audizione.

(8)

Considerato l’apparentemente elevato numero di produttori esportatori della RPC, di importatori non collegati e di produttori dell’Unione, nell’avviso di apertura, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l’ipotesi di ricorrere al campionamento.

(9)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario il campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione rappresentativo, i produttori esportatori della RPC e gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Dato che nessun produttore esportatore della RPC si è manifestato e ha fornito alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura e che degli importatori non collegati se ne è manifestato uno soltanto, che tuttavia non ha fornito alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura, il campionamento non è stato ritenuto necessario.

(10)

Nell’avviso di apertura, la Commissione annunciava di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. Tale campione era composto da due società scelte fra i sei produttori dell’Unione noti prima dell’apertura dell’inchiesta, selezionate in base al volume di vendite e di fabbricazione del prodotto in questione nel 2010 e alla collocazione geografica all’interno dell’Unione. Il campione era rappresentativo di oltre il 50 % della produzione e delle vendite totali stimate nell’Unione durante il PIR. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo e a presentare le proprie osservazioni in merito all’opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate si è opposta al campione proposto.

(11)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori dell’Unione inclusi nel campione, all’importatore manifestatosi e a tutti gli utilizzatori notoriamente interessati.

(12)

Sono pervenute risposte a tali questionari da parte dei due produttori dell’Unione inclusi nel campione e di due utilizzatori. L’importatore non collegato di cui al considerando 9, che si è manifestato, non ha risposto alle domande utili a valutare l’opportunità del campionamento né ha compilato il questionario.

(13)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate verifiche presso le sedi delle seguenti parti interessate:

a)

Produttori dell’Unione

Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italia

NIKO Metallurgical company, d.d. Zelezniki, Slovenia

b)

Utilizzatori

HIT OFFICE s.r.o. Teplice, Repubblica ceca

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(14)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso di quello del regolamento originario, ossia meccanismi a leva utilizzati generalmente per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori, attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305100050) («il prodotto in esame»), originari della Repubblica popolare cinese. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti. I meccanismi per la legatura di fogli classificati allo stesso codice NC non rientrano nell’ambito del prodotto in esame ai fini della presente inchiesta.

(15)

La presente inchiesta di riesame ha confermato che, come era risultato dall’inchiesta iniziale, il prodotto in esame e quello fabbricato nell’Unione da produttori dell’Unione possiedono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni. Di conseguenza, essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(16)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischia di comportare il persistere o il reiterarsi del dumping.

1.   Osservazioni preliminari

(17)

Come indicato al considerando 9, nessuno dei produttori esportatori cinesi noti contattati all’apertura dell’inchiesta ha collaborato all’inchiesta. Sia di questo fatto che della possibilità di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, sono state informate le autorità cinesi, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione al riguardo.

(18)

Pertanto, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping hanno dovuto basarsi sugli elementi disponibili, in particolare sulle fonti pubblicamente accessibili quali i siti web ufficiali delle società e i motori di ricerca dei prodotti in Internet, le informazioni contenute nella domanda di riesame e le informazioni ricevute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame (vale a dire i richiedenti e i produttori dell’Unione inseriti nel campione).

2.   Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

(19)

Ai fini della determinazione del valore normale, nell’avviso di apertura si faceva riferimento all’uso di un paese analogo.

(20)

Per quanto riguarda il prezzo all’esportazione, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e degli importatori non collegati attivi sul mercato dell’Unione, la Commissione non è stata in grado di stabilire i quantitativi delle esportazioni o i prezzi su base transazionale. La Commissione ha dunque preso in esame soluzioni alternative per determinare il prezzo all’esportazione.

(21)

In primo luogo si è esaminato se i dati Eurostat, sottoposti a un controllo incrociato con altri dati disponibili, potevano essere utilizzati come strumenti alternativi per determinare i prezzi all’esportazione. Sono stati però considerati inadatti, in quanto una delle fonti riguardava importazioni anche di altre merci oltre al prodotto in esame e le altre fonti non permettevano di effettuare il confronto dei prezzi per ogni tipo di prodotto.

(22)

In secondo luogo, la Commissione ha anche considerato la possibilità di ricorrere ai prezzi all’esportazione che figurano nella domanda di riesame. Si ricorda che tale metodologia era stata usata nell’inchiesta iniziale e che consente il confronto dei prezzi per ogni tipo di prodotto. Tuttavia, le fatture contenute nella domanda di riesame si riferivano a prezzi all’esportazione verso altri paesi terzi.

(23)

Di conseguenza non è stato possibile né calcolare il dumping sulla base dei prezzi all’esportazione verso l’Unione né accertare l’esistenza stessa di un dumping. L’inchiesta è stata pertanto incentrata sulla probabilità di reiterazione del dumping.

3.   Probabilità di reiterazione del dumping

(24)

Nell’ambito dell’inchiesta sulla probabilità di reiterazione del dumping sono stati analizzati i seguenti elementi: rapporto tra valore normale e prezzi all’esportazione verso paesi terzi; capacità produttiva, produzione e capacità di riserva nella RPC; attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione per le importazioni dalla RPC.

3.1.   Rapporto tra valore normale e prezzi all’esportazione verso paesi terzi

(25)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il valore normale è stato confrontato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, con i prezzi all’esportazione dalla RPC.

3.1.1.   Base per la determinazione del valore normale

(26)

Dato che quella della RPC è un’economia in fase di transizione, è stato necessario determinare il valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore costruito in un appropriato paese terzo a economia di mercato («paese analogo») oppure al prezzo all’esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(27)

Nella domanda di riesame presentata dall’industria dell’Unione si faceva menzione di una serie di produttori di paesi a economia di mercato diversi da quelli dell’Unione (segnatamente India, Iran e Tailandia). All’atto dell’apertura dell’inchiesta, questi produttori sono stati debitamente contattati dalla Commissione, unitamente ad altri potenziali produttori di tali paesi che è stato possibile identificare da fonti pubblicamente accessibili.

(28)

Nell’avviso di apertura dell’inchiesta si precisava che, se non vi fosse stata collaborazione da parte dei produttori di paesi a economia di mercato diversi da quelli dell’Unione, la Commissione avrebbe utilizzato come base per la determinazione del valore normale i prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione. Quello dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione era stato in effetti il criterio adoperato per determinare il valore normale nell’indagine iniziale.

(29)

Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sull’adeguatezza della base di calcolo suddetta per la determinazione del valore normale.

(30)

Nessun produttore di paesi a economia di mercato diversi da quelli dell’Unione contattati dalla Commissione ha deciso di collaborare al presente riesame.

(31)

Nel contesto di cui sopra, la Commissione non ha avuto altra possibilità che prendere come base per determinare il valore normale i prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione.

3.1.2.   Valore normale

(32)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, e come illustrato ai considerando da 26 a 31 precedenti, il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo effettivamente pagato o pagabile nell’Unione per il prodotto simile, considerato rappresentativo delle normali operazioni commerciali.

(33)

Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno a clienti non collegati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(34)

È stato innanzitutto valutato se il volume delle vendite interne del prodotto simile a clienti non collegati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in esame esportato nell’Unione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, è stato necessario ricavare le informazioni relative al volume totale delle vendite esportate nell’Unione dai dati disponibili. Come illustrato al considerando 21, i dati di Eurostat e altre statistiche sono stati giudicati inadatti a stabilire se si fosse in presenza di una reiterazione del dumping; essi possono tuttavia fornire un’indicazione sul livello delle importazioni (necessario per il volume totale delle esportazioni dalla RPC) nell’Unione. Su tale base, le vendite sul mercato interno dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono state ritenute nel complesso sufficientemente rappresentative durante il PIR. A causa della mancata collaborazione degli esportatori della RPC, non è stato possibile analizzare la rappresentatività per ogni tipo di prodotto.

(35)

La Commissione ha quindi esaminato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore dell’Unione inserito nel campione potessero essere considerate come effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali, vale a dire se per ogni produttore dell’Unione inserito nel campione i prezzi di vendita medi fossero uguali o superiori ai costi di produzione medi, e dunque le vendite fossero redditizie.

(36)

Su tale base si è stabilito che le vendite dei produttori dell’Unione sono state mediamente redditizie e il valore normale è stato pertanto determinato in base alla media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.

3.1.3.   Prezzo all’esportazione

(37)

Mancando la collaborazione dei produttori esportatori, si è ritenuto che la base più appropriata fosse costituita dalle informazioni sui prezzi all’esportazione dalla RPC verso paesi terzi contenute nella richiesta di riesame.

3.1.4.   Confronto

(38)

Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione è stato effettuato franco fabbrica. Dal confronto è emerso che il prezzo all’esportazione verso paesi terzi nella richiesta di riesame era notevolmente inferiore (di oltre il 30 %) al valore normale. Ciò indica che, in caso di abrogazione delle misure, i prezzi delle esportazioni nell’Unione saranno molto probabilmente prezzi di dumping.

3.2.   Capacità produttiva dei produttori esportatori

(39)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, le conclusioni che seguono si basano principalmente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sottoposte, laddove possibile, a verifica incrociata con le informazioni pubblicamente disponibili.

(40)

È così risultato che la capacità di produzione della RPC di LAM è stimata come minimo fra i 600 e i 700 milioni di pezzi, in base alle informazioni fornite dall’industria dell’Unione.

(41)

Dalle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta risulta inoltre che la capacità produttiva di LAM nella RPC può essere facilmente incrementata, in caso di aumento della domanda, ad esempio impiegando personale aggiuntivo o effettuando investimenti di lieve entità in attrezzatura.

(42)

Nessuna delle parti interessate ha presentato altre osservazioni e/o ha fornito altre informazioni relative alla capacità produttiva nella RPC.

(43)

La capacità produttiva nella RPC risulta così maggiore del 170 %-350 % circa del consumo nell’Unione e assai superiore alla produzione dell’Unione.

3.3.   Produzione e capacità di riserva dei produttori esportatori della RPC

(44)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, le informazioni concernenti la produzione effettiva e la capacità di riserva sono state ricavate principalmente dalle informazioni contenute nella domanda di riesame, sottoposte, laddove possibile, a verifica incrociata con le informazioni pubblicamente disponibili.

(45)

Nella domanda di riesame, la produzione di LAM era stimata tra 200 e 400 milioni di pezzi e la capacità di riserva tra 200 e 500 milioni di pezzi. Tale capacità di riserva equivale grosso modo al consumo dell’Unione.

(46)

Dopo essere state sottoposte, laddove possibile, a verifica incrociata con le informazioni pubblicamente disponibili, le stime presentate sono risultate attendibili.

(47)

Per quanto riguarda la capacità di riserva, come indicato al considerando 41, dalle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta risulta che la capacità produttiva di LAM nella RPC può essere facilmente incrementata, in caso di aumento della domanda, ad esempio impiegando personale aggiuntivo o effettuando investimenti di lieve entità in attrezzatura.

(48)

Si può pertanto ragionevolmente concludere che nella RPC è disponibile una considerevole capacità di riserva. Come spiegato ai considerando compresi fra il 49 e il 55, vi è una forte probabilità che tali capacità di riserva verrebbero indirizzate verso il mercato dell’Unione qualora le misure venissero abrogate.

3.4.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(49)

Dalle informazioni raccolte durante l’attuale riesame si evince che quello dell’Unione rappresenterebbe un mercato attraente per le importazioni di LAM provenienti dalla RPC nel caso che le misure in vigore venissero abrogate. Si rammenta che prima dell’istituzione delle misure in vigore il consumo nell’Unione era considerevole, prossimo ai 400 milioni di pezzi. In quel periodo le importazioni dalla RPC superavano i 200 milioni di pezzi, corrispondenti a oltre il 50 % del consumo totale nell’Unione.

(50)

L’inchiesta ha dimostrato che nell’Unione la domanda di LAM è rimasta considerevole. Nel periodo considerato, il consumo nell’Unione è diminuito solo in misura modesta, come rilevato ai considerando 63, 64 e 98. Con una quota superiore al 50 %, quello dell’Unione resta il maggiore mercato a livello mondiale per i LAM.

(51)

Per il resto esistono pochi altri mercati per i LAM, che non sono in grado di accogliere tutta la capacità in eccesso della RPC.

(52)

Inoltre, come indicato al considerando 38, un confronto tra i prezzi all’esportazione delle importazioni dalla RPC verso paesi terzi e i prezzi sul mercato dell’Unione evidenzia che il mercato dell’Unione potrebbe risultare attraente per tali importazioni a basso prezzo in caso di abrogazione delle misure. Ciò è dovuto anche al fatto che i prezzi correnti sono generalmente più elevati sul mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati di esportazione.

(53)

Date le considerazioni di cui sopra, è probabile che, in caso di abrogazione delle misure, le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese si indirizzerebbero verso il mercato dell’Unione.

(54)

Dalle informazioni pubblicamente disponibili sui produttori della RPC si ricava che in molti casi tali imprese effettuano le loro vendite nel mercato di esportazione principalmente o esclusivamente per via diretta.

(55)

Va infine osservato che dopo l’istituzione delle misure definitive si sono riscontrati diversi casi di errata classificazione delle importazioni di LAM; ingenti volumi di meccanismi e copertine separati fra loro sono stati infatti dichiarati come raccoglitori completi di documenti. Di conseguenza non sono stati pagati dazi per tali importazioni. Questo errore di classificazione ha indotto il Comitato del codice doganale (nel novembre 2010) a precisare che i LAM così importati devono essere dichiarati separatamente. È troppo presto per stabilire se tale precisazione abbia sortito l’effetto desiderato e la Commissione intende seguire da vicino la situazione. Questa pratica costituisce tuttavia una prova ulteriore del fatto che, nonostante le misure, il mercato dell’Unione rimane attraente per i produttori esportatori della RPC.

3.5.   Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping

(56)

Come indicato al considerando 38, dal confronto tra i prezzi all’esportazione verso altri paesi terzi contenuti nella domanda di riesame e il prezzo sul mercato dell’Unione risulta una forte probabilità che il dumping possa ripetersi.

(57)

Considerate inoltre le notevoli capacità produttive disponibili nella RPC, la capacità dei produttori cinesi di aumentare rapidamente i loro volumi di produzione e di indirizzarli all’esportazione, i prezzi presumibilmente bassi di tali esportazioni e l’attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione per tali esportazioni, è ragionevole supporre che l’abrogazione delle misure in vigore porterà a un aumento delle esportazioni a prezzi di dumping di LAM dalla RPC verso l’Unione.

D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(58)

Nell’Unione vi erano durante il PIR sei produttori noti di LAM, tre dei quali erano i ricorrenti nella presente causa. Nel corso dell’inchiesta non si sono manifestate altre imprese come produttori dell’Unione. Si considera perciò che tali sei produttori costituiscano l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base (nel prosieguo «l’industria dell’Unione»).

E.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(59)

I dati necessari all’analisi del pregiudizio sono stati ricavati dalle statistiche di Eurostat e da altre fonti statistiche a disposizione della Commissione, dalla domanda di riesame, dalle risposte al questionario e dalle informazioni raccolte in occasione delle visite di controllo.

(60)

Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzazione degli impianti, vendite nell’Unione e nei mercati terzi, quota di mercato, crescita, occupazione e produttività, entità del margine di dumping effettivo e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono basati sui dati forniti dall’industria dell’Unione. Le risposte al questionario ottenute dai due produttori dell’Unione inseriti nel campione sono state integrate da informazioni fornite da tutti gli altri produttori dell’Unione.

(61)

Gli indicatori microeconomici (scorte, salari, prezzi di vendita, redditività, investimenti, utile sul capitale investito, flusso di cassa e capacità di reperire capitali) si riferiscono ai dati forniti dai due produttori dell’Unione inseriti nel campione. Dato che le imprese del campione rappresentano più del 50 % della produzione e delle vendite totali stimate nell’Unione, i produttori dell’Unione inseriti nel campione sono stati considerati rappresentativi dell’industria dell’Unione ai fini del presente riesame. I dati relativi alle due imprese del campione possono essere forniti unicamente in forma indicizzata, al fine di rispettare la riservatezza con cui vanno trattate le informazioni commercialmente sensibili in conformità all’articolo 19 del regolamento di base.

(62)

A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e degli importatori non collegati, l’andamento dei prezzi all’importazione e la sottoquotazione sono stati ricavati da fonti alternative quali la domanda di riesame, i dati Eurostat, altri dati statistici riservati a disposizione della Commissione e informazioni raccolte in occasione delle visite di controllo. I dati sulle importazioni sono stati ricavati dalla domanda di riesame, che era a sua volta basata su dati Eurostat. Dato che riguardavano anche altre importazioni oltre al prodotto in esame, i dati sono stati confrontati con altre fonti statistiche a disposizione della Commissione e adeguatamente rettificati. Alcuni dei dati che seguono sono stati pertanto indicizzati o raggruppati per tutelare la riservatezza delle statistiche.

2.   Consumo nel mercato dell’Unione

(63)

Il consumo nell’Unione è stato calcolato sommando al volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato UE le importazioni. Se ne è ricavato che il consumo durante il PIR è stato compreso fra i 200 e i 350 milioni di pezzi.

(64)

Il consumo di LAM nell’Unione è sceso del 12 % durante il periodo in esame. Ciò potrebbe essere in parte dovuto alla crisi economica e a nuovi modelli di consumo (ad esempio alla promozione degli uffici ecocompatibili e alla pratica dell’archiviazione elettronica, nonché alla generale diminuzione degli impieghi amministrativi).

Tabella 1

Consumo

 

2008

2009

2010

RIP

Volume

 

 

 

 

Indice (2008 = 100)

100

84

90

88

Fonte:

risposte al questionario, domanda di riesame, Eurostat e altre fonti statistiche a disposizione della Commissione.

3.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(65)

Come si può vedere nella sottostante tabella 2, la quota di mercato è diminuita del 54 % durante il periodo considerato.

(66)

Dopo l’istituzione nel 2006 dei dazi antidumping, inoltre, le importazioni cinesi sono notevolmente diminuite, passando da una quota di mercato del 51 % del PI dell’inchiesta iniziale a una quota tra il 7 e il 15 % durante il PIR. Per quanto riguarda i volumi delle importazioni dalla RPC, essi sono rimasti bassi durante il periodo in esame per effetto delle misure antidumping in vigore. Le importazioni cinesi hanno tuttavia continuato a costituire un’importante fonte (tra l’85 e il 95 % nel corso del PIR) delle importazioni totali nell’Unione, a causa del basso volume di esportazioni di LAM da altri paesi terzi. Nel periodo in esame, le importazioni sono diminuite del 59 %.

Tabella 2

Importazioni dalla RPC

 

2008

2009

2010

RIP

Volume delle importazioni Indice (2008 = 100)

100

56

44

41

Quota di mercato delle importazioni Indice (2008 = 100)

100

66

48

46

Fonte:

risposte al questionario, domanda di riesame, Eurostat e altre fonti statistiche a disposizione della Commissione.

4.   Andamento dei prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione dei prezzi

4.1.   Andamento dei prezzi

(67)

A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e dell’assenza di fonti alternative, non è stato possibile determinare un prezzo di importazione esatto. Infatti, come spiegato al considerando 21, le statistiche disponibili sono state considerate inadatte, in quanto una delle fonti riguardava anche importazioni di altre merci oltre al prodotto in esame e le altre fonti non permettevano di effettuare il confronto dei prezzi per ogni tipo di prodotto.

(68)

Nondimeno, altre fonti statistiche riservate a disposizione della Commissione si sono rivelate idonee a indicare la tendenza generale dei prezzi all’importazione dalla RPC. Dall’andamento dei prezzi all’importazione si evince un aumento dei prezzi nel periodo preso in esame.

Tabella 3

Prezzi delle importazioni del prodotto in esame

 

2008

2009

2010

RIP

PRC

 

 

 

 

Indice

100

102

118

118

Fonte:

risposte al questionario, domanda di riesame, Eurostat e altre fonti statistiche a disposizione della Commissione.

4.2.   Sottoquotazione dei prezzi

(69)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e di fonti alternative, il calcolo della sottoquotazione è stato effettuato, per i motivi esposti al considerando 37, sulla base dei prezzi all’esportazione verso paesi terzi indicati nella richiesta di riesame. Si è indicativamente stabilito un livello di sottoquotazione pari a circa il 20 %.

5.   Volumi e quote di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

(70)

I principali produttori mondiali di LAM sono situati nell’Unione e nella RPC. Le importazioni da altri paesi terzi, come ad esempio l’India, sono risultate trascurabili, essendo inferiori all’1 %.

6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(71)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione.

6.1.   Elementi macroeconomici

a)   Produzione

(72)

Il volume della produzione nell’Unione è rimasto all’interno della stessa fascia per tutto il periodo in esame ad eccezione del 2009. La diminuzione del 2009, dovuta in certa misura alla crisi economica globale, è stata compensata dall’aumento del 2010.

(73)

Nonostante la tendenza al ribasso delle vendite nell’Unione, illustrata ai considerando da 75 a 77, i produttori dell’Unione sono riusciti a mantenere i propri livelli produttivi durante il periodo considerato, in quanto hanno aumentato le esportazioni verso i mercati dei paesi terzi, come si può vedere al considerando 78.

Tabella 4

Produzione totale dell’Unione

 

2008

2009

2010

RIP

Volume (migliaia di unità)

 

 

 

 

Produzione

351 480

301 661

360 007

354 646

Indice (2008 = 100)

100

86

102

101

Fonte:

risposte al questionario.

b)   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(74)

La capacità produttiva è leggermente cresciuta grazie agli investimenti in capacità aggiuntiva e modernizzazione effettuati dai produttori dell’Unione nel corso del periodo in esame. Il grado di utilizzazione degli impianti è rimasto piuttosto stabile, a parte la lieve diminuzione del 2009, imputabile principalmente agli effetti della crisi economica mondiale avutisi nel corso di quell’anno.

Tabella 5

Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2008

2009

2010

RIP

Volume (migliaia di unità)

 

 

 

 

Capacità produttiva

452 407

453 323

465 984

465 401

Indice (2008 = 100)

100

100

103

103

Utilizzo degli impianti

77,7 %

66,5 %

77,3 %

76,2 %

Indice (2008 = 100)

100

86

99

98

Fonte:

risposte al questionario.

c)   Volume delle vendite nell’Unione

(75)

Le cifre sottoindicate rappresentano il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione.

Tabella 6

Vendite ad acquirenti indipendenti

 

2008

2009

2010

RIP

Volume (migliaia di unità)

315 715

281 281

309 941

304 444

Indice (2008 = 100)

100

89

98

96

Fonte:

risposte al questionario.

(76)

Le vendite nell’Unione sono diminuite nel periodo in esame del 4 %.

(77)

Nel 2009, le vendite sono calate dell’11 %. Questo calo è da attribuire agli effetti della crisi economica mondiale. Negli anni successivi si è assistito a una ripresa delle vendite, che durante il PIR sono state prossime ai livelli del 2008.

d)   Vendite sui mercati terzi

(78)

Le cifre sottoindicate rappresentano il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sui mercati terzi. Si può constatare il forte aumento di tali vendite nel periodo in esame.

Tabella 7

Vendite a paesi terzi

 

2008

2009

2010

RIP

Volume (migliaia di unità)

26 750

42 105

59 221

57 148

Indice (2008 = 100)

100

157

221

214

Fonte:

risposte al questionario.

e)   Quota di mercato

(79)

Nonostante il calo delle vendite nell’Unione, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata del 9 % nel corso del periodo in esame, raggiungendo un livello compreso tra l’80 e il 93 % durante il PIR. Tale aumento è derivato dal calo del consumo nell’Unione e dalla diminuzione della quota di mercato delle importazioni dalla RPC.

Tabella 8

Quota di mercato dell’Unione

 

2008

2009

2010

RIP

Indice (2008 = 100)

100

106

109

109

Fonte:

risposte al questionario, domanda di riesame, Eurostat e altre fonti statistiche a disposizione della Commissione.

f)   Crescita

(80)

Tra il 2008 e il PIR, il consumo nell’Unione è diminuito del 12 %. Il volume delle vendite effettuate dai produttori dell’Unione sul mercato UE è diminuito del 4 %. La quota di mercato dei produttori dell’Unione è aumentata del 9 %.

g)   Occupazione

(81)

L’occupazione nel settore è diminuita nell’Unione durante il periodo considerato. A tale calo hanno contribuito la modernizzazione e la meccanizzazione del processo produttivo da parte dell’industria dell’Unione.

Tabella 9

Occupazione nell’Unione

 

2008

2009

2010

RIP

Numero di occupati

710

588

561

552

Indice (2008 = 100)

100

83

79

78

Fonte:

risposte al questionario.

h)   Produttività

(82)

La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione annua per addetto, ha registrato un andamento positivo nel periodo in esame, rimanendo stabile nel 2010 e durante il PIR.

(83)

A tale aumento della produttività ha contribuito il processo di modernizzazione descritto al considerando 93.

Tabella 10

Produttività

 

2008

2009

2010

RIP

Produttività (migliaia di unità/anno)

495

513

642

642

Indice (2008 = 100)

100

104

130

130

Fonte:

risposte al questionario.

i)   Entità del margine di dumping effettivo e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(84)

Si ricorda che, a causa delle circostanze descritte ai considerando da 19 a 23, non è stato possibile effettuare un calcolo del dumping. La probabilità di reiterazione del dumping è però stata stabilita sulla base di un confronto tra il valore normale determinato in base alla media dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e il prezzo all’esportazione determinato in base ai prezzi applicati ai paesi terzi.

(85)

L’analisi evidenzia che il recupero dell’industria dell’Unione è stato dovuto in larga misura all’istituzione delle misure contro le importazioni oggetto di dumping e che le misure in vigore si stanno dimostrando efficaci.

6.2.   Elementi microeconomici

a)   Scorte

(86)

Nella tabella che segue è indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

Tabella 11

Scorte finali

 

2008

2009

2010

RIP

Indice (2008 = 100)

100

43

61

83

Fonte:

risposte al questionario.

(87)

L’inchiesta ha rivelato che le scorte detenute dall’industria dell’Unione non costituiscono un indicatore rilevante per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione, in quanto il loro livello varia su base stagionale.

b)   Salari

(88)

Durante il periodo in esame, il salario medio per dipendente è aumentato del 33 %.

Tabella 12

Salari (costi per dipendente)

 

2008

2009

2010

RIP

Indice (2008 = 100)

100

116

133

133

Fonte:

risposte al questionario.

c)   Prezzi di vendita

(89)

I prezzi unitari medi dei LAM nell’Unione sono aumentati leggermente tra il 2008 e il PIR. La diminuzione relativa del 2010 rispetto al 2009 è legata alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime.

Tabella 13

Prezzo unitario sul mercato dell’Unione

 

2008

2009

2010

RIP

Indice (2008 = 100)

100

103

101

104

Fonte:

risposte al questionario.

d)   Redditività

(90)

La tabella che segue indica i margini di redditività; il risultato finanziario conseguito dall’industria dell’Unione è espresso in percentuale del fatturato realizzato sul mercato dell’Unione.

Tabella 14

Redditività

 

2008

2009

2010

RIP

Indice (2008 = 100)

100

107

105

104

Fonte:

risposte al questionario.

(91)

Prima che nel 2006 fossero istituite misure definitive, l’industria dell’Unione era pesantemente in perdita. Rispetto ad allora, la situazione economica dell’industria dei LAM è migliorata nel periodo in esame, rimanendo però al di sotto del margine di profitto perseguito, pari al 5 %, determinato nell’inchiesta iniziale durante il PIR.

e)   Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

(92)

Nella tabella che segue è riportata l’evoluzione degli investimenti, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa.

Tabella 15

Investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa

 

2008

2009

2010

RIP

Investimenti

 

 

 

 

Indice (2008 = 100)

100

152

41

51

Utile sul capitale investito

 

 

 

 

Indice (2008 = 100)

100

111

109

108

Flusso di cassa

 

 

 

 

Indice (2008 = 100)

100

291

247

236

Fonte:

risposte al questionario.

(93)

Per effetto della ripresa seguita all’istituzione delle misure nel 2006, l’industria ha realizzato importanti investimenti in modernizzazione e ampliamento degli impianti produttivi, in particolare negli anni 2008 e 2009. Il miglioramento della redditività si riflette anche nel miglioramento del flusso di cassa.

f)   Capacità di reperire capitali

(94)

Dall’inchiesta non sono risultati problemi particolari per l’industria dell’Unione a reperire capitali.

6.3.   Conclusioni relative alla situazione economica dell’industria dell’Unione

(95)

In base all’analisi di cui sopra, la situazione economica dell’industria dell’Unione è migliorata e l’industria si sta rivelando redditizia dopo l’istituzione, nel 2006, delle misure. Tuttavia, tenendo conto del fatto che gli sviluppi positivi sopra descritti si sono avuti solo dopo l’istituzione delle misure, che l’occupazione è in calo e che la redditività è ancora al di sotto del livello perseguito, si ritiene che la situazione economica dell’industria resti fragile e vulnerabile. Si può quindi concludere, in base agli elementi disponibili, che l’eliminazione del pregiudizio sia dovuta in parte o integralmente all’applicazione delle misure.

F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(96)

Dopo l’istituzione delle misure in vigore, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata notevolmente. I risultati dell’analisi indicano tuttavia che l’industria dell’Unione resta ancora fragile e vulnerabile.

(97)

In tali circostanze è opportuno effettuare un’analisi della probabilità di reiterazione del pregiudizio per esaminare se, qualora le misure fossero abrogate, gli sviluppi previsti in termini di volumi e di prezzi delle importazioni dalla RPC aggraverebbero l’attuale situazione, come illustrato ai considerando da 98 a 106.

(98)

La produzione mondiale di LAM si svolge principalmente in due zone, la RPC e l’Unione. L’Unione rappresenta il maggiore mercato mondiale per i LAM, seguita dall’America del Sud e dalla Russia. Esistono piccoli produttori anche in altri paesi, ad esempio in India, che però si concentrano sui rispettivi mercati nazionali. Negli USA e in Canada si fa uso invece di altri sistemi di archiviazione.

(99)

Si ricorda che la RPC dispone di una notevole capacità di riserva e che pertanto la produzione di LAM nella RPC potrebbe essere facilmente incrementata, come spiegato ai considerando da 45 a 48.

(100)

Si ricorda anche che, come indicato al considerando 45, la capacità di riserva disponibile nella RPC corrisponde grosso modo al consumo nell’Unione.

(101)

Si è inoltre stabilito che, qualora le misure venissero abrogate, un eventuale aumento della produzione di LAM nella RPC andrebbe probabilmente a incrementare il volume delle esportazioni verso l’Unione (cfr. il considerando 53). Questa constatazione si basa sul fatto che il mercato dell’Unione rimane il principale mercato mondiale per i LAM, con un consumo relativamente stabile e con prezzi correnti generalmente più elevati che in altri mercati di esportazione (cfr. il considerando 52). Va inoltre tenuto conto del fatto che oltre all’Unione e alla RPC non vi sono altri paesi produttori di LAM con un volume di esportazioni rilevante.

(102)

Come indicato al considerando 41, inoltre, la capacità produttiva nella RPC può essere facilmente aumentata, semplicemente aumentando la manodopera. Gli esportatori della RPC sarebbero pertanto in grado di far fronte a qualsiasi aumento del consumo nell’Unione. Considerati i prezzi potenzialmente bassi delle importazioni dalla Cina emersi dal confronto con i prezzi per i mercati di paesi terzi e la capacità all’apparenza illimitata degli esportatori cinesi di fornire il prodotto a prezzi bassi, appare molto probabile che, in caso di abrogazione delle misure, l’industria dell’Unione non trarrebbe vantaggio da un eventuale aumento della domanda, ma subirebbe forti perdite di quote di mercato.

(103)

Ci si può pertanto attendere che un eventuale aumento futuro di una certa entità delle importazioni nell’Unione di LAM provenienti dalla RPC avrebbe gravi conseguenze negative per la situazione dell’industria dell’Unione. Come spiegato sopra, l’abrogazione delle misure dovrebbe avere come conseguenza l’importazione di LAM dalla RPC in quantitativi significativi. È inoltre molto probabile che tali importazioni eserciterebbero una forte pressione sui prezzi nel mercato dell’Unione, e di conseguenza sull’industria dell’Unione, come suggeriscono i dati riguardanti il livello dei prezzi praticati sui mercati di paesi terzi. In base ai dati disponibili si stima infatti che gli attuali prezzi cinesi siano inferiori del 20 % circa ai prezzi dell’Unione, come spiegato al considerando 69, il che significa che esiste una forte probabilità che le importazioni dalla Cina abbiano luogo a prezzi considerevolmente inferiori a quelli dell’Unione, qualora le misure fossero abrogate.

(104)

L’attrattività del mercato della UE per gli esportatori cinesi è sottolineata anche dai tentativi di classificazione non corretta effettuati per evitare le misure antidumping in vigore (cfr. il considerando 55).

(105)

Stante quanto precede, è probabile che la scadenza delle misure antidumping applicate alle importazioni di LAM originari della RPC comporterebbe un netto aumento del volume di tali importazioni nell’Unione a prezzi estremamente bassi, molto probabilmente di parecchio inferiori a quelli dell’Unione. Ciò arrecherebbe un grave pregiudizio e annienterebbe gli investimenti e gli sforzi compiuti dall’industria del settore negli ultimi anni.

(106)

Alla luce di ciò, si è concluso che con tutta probabilità l’abrogazione delle misure in vigore nei confronti delle importazioni di LAM originari della RPC comporterebbe la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

G.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Osservazione preliminare

(107)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse contrario all’interesse generale dell’Unione.

(108)

La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(109)

Nell’inchiesta iniziale si era ritenuto che l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, l’inchiesta attuale è effettuata in previsione della scadenza e analizza perciò una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore.

(110)

Su questa base si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(111)

Il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni dal paese interessato permetterebbe all’industria della UE di raggiungere più facilmente un margine di redditività ragionevole, in quanto le misure contribuirebbero a evitare l’eliminazione di tale industria dal mercato conseguente all’importazione di ingenti volumi di prodotto dalla RPC.

(112)

Di fatto, l’alta probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole sta nei grandi volumi cui l’industria dell’Unione non potrebbe opporre resistenza. L’industria dell’Unione continuerebbe pertanto a trarre beneficio dal mantenimento delle attuali misure antidumping.

(113)

Si conclude quindi che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti della RPC sarebbe chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione.

3.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori

(114)

Come indicato in precedenza, nessuno degli importatori individuati non collegati ha risposto al questionario. Gli importatori di LAM sono normalmente anche utilizzatori del prodotto in esame, in quanto usano i meccanismi a leva per produrre raccoglitori di documenti.

(115)

Nel corso dell’inchiesta si sono manifestati numerosi utilizzatori, ossia produttori di raccoglitori di documenti. Un solo utilizzatore ha risposto al questionario che, data la qualità dei dati trasmessi, è stato possibile verificare soltanto fino a un certo punto in occasione della visita di controllo.

(116)

Tale utilizzatore verificato ha affermato che dovrebbero essere istituite misure antidumping anche sulle importazioni di raccoglitori dalla RPC. Tale affermazione non è stata tuttavia corroborata da prove a sostegno.

(117)

Due utilizzatori hanno espresso la propria contrarietà al mantenimento delle misure. Le loro asserzioni non sono state però comprovate.

(118)

L’analisi ha d’altra parte evidenziato anche che, qualora a seguito dell’abrogazione delle misure i cinesi diventassero i soli fornitori di LAM, la posizione dei produttori di raccoglitori di documenti potrebbe essere minacciata dal venir meno della concorrenza sul mercato mondiale dei LAM. Si è ritenuto pertanto che le misure in vigore contribuiscano a differenziare l’offerta e la concorrenza sul mercato mondiale dei LAM; ciò è, in ultima istanza, nell’interesse degli utilizzatori.

(119)

Altri tre utilizzatori, che usano esclusivamente LAM prodotti nell’Unione, hanno mantenuto una posizione di neutralità. Uno di essi ha espresso il proprio appoggio al mantenimento delle misure.

(120)

Dato che il costo dei LAM rappresenta una percentuale minima del prezzo al dettaglio dei raccoglitori di documenti, le misure non hanno praticamente effetto sul prezzo del prodotto finale (raccoglitori di documenti) e non sono pertanto rilevanti per i consumatori finali.

4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(121)

Tenuto conto di tutti i fattori illustrati sopra, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le attuali misure antidumping.

H.   MISURE ANTIDUMPING

(122)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative a tale comunicazione. Le osservazioni e i commenti sono stati analizzati, ma non hanno condotto ad alcuna modifica delle considerazioni e dei fatti essenziali in base ai quali è stato deciso di mantenere le misure antidumping.

(123)

Ne consegue che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di meccanismi a leva per raccoglitori originarie della RPC devono essere mantenute,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di meccanismi a leva generalmente utilizzati per archiviare fogli e altri documenti in cartelle o raccoglitori, attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00 (codice TARIC 8305100050), originari della Repubblica popolare cinese. Tali meccanismi a leva consistono di (normalmente due) robusti elementi di metallo ad arco applicati su una sottopiastra e dotati di almeno un dispositivo di apertura che consente di inserire e archiviare fogli e altri documenti.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Fabbricante

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Dongguan Nanzha Leco Stationary

The First Industrial Camp, Nanzha, Humen, Dongguan, China

27,1 %

A729

Tutte le altre società

47,4 %

A999

3.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2012

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 205 del 27.7.2006, pag. 1.

(3)  GU C 5 dell’8.1.2011, pag. 11.

(4)  GU C 217 del 23.7.2011, pag. 35.


4.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 797/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

74,3

TR

76,8

ZZ

75,6

0707 00 05

MK

48,7

TR

95,4

ZZ

72,1

0709 93 10

TR

108,7

ZZ

108,7

0805 50 10

AR

100,5

CL

88,4

TR

97,0

UY

100,3

ZA

93,5

ZZ

95,9

0806 10 10

BA

56,0

CL

196,9

EG

210,9

TR

136,6

ZZ

150,1

0808 10 80

AR

114,4

BR

93,7

CL

142,3

NZ

126,5

US

170,1

ZA

99,7

ZZ

124,5

0808 30 90

CN

78,2

TR

135,4

ZA

117,5

ZZ

110,4

0809 30

TR

160,5

ZZ

160,5

0809 40 05

BA

62,6

HR

73,9

IL

73,7

MK

67,5

XS

82,8

ZZ

72,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

4.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/18


Rettifica della decisione n. 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 11 del 16 gennaio 2003 )

A pagina 33, al punto 2.1.2.1:

anziché:

«I seguenti valori limite per il colaticcio si applicano ai rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti, calcolati con una proporzione di liquido a solido (L/S) di 2 l/kg e di 10 l/kg in termini di liberazione totale ed espressi direttamente in mg/l per componente (il primo eluito della prova di percolazione a L/S = 0,1 l/kg). Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.»

leggi:

«I seguenti valori limite per il colaticcio si applicano ai rifiuti ammissibili nelle discariche per rifiuti inerti, calcolati con una proporzione di liquido a solido (L/S) di 2 l/kg e di 10 l/kg in termini di liberazione totale ed espressi direttamente in mg/l nella colonna C0 (il primo eluito della prova di percolazione a L/S = 0,1 l/kg). Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.»;

a pagina 34, nella nota alla tabella di cui al punto 2.1.2.1:

anziché:

«(*)

Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità se il colaticcio non supera uno dei seguenti valori: 1 500 mg/l di Co se L/S = 0,1 l/kg e 6 000 mg/kg se L/S = 10 l/kg. Sarà necessario ricorrere a una prova di percolazione per stabilire il valore limite a L/S = 0,1 l/kg in condizioni d’equilibrio iniziali, mentre il valore a L/S = 10 l/kg può essere stabilito o con un test di lisciviazione per lotti o con una prova di percolazione in condizioni prossime all’equilibrio locale.»

leggi:

«(*)

Nel caso in cui i rifiuti non rispettino i valori riportati per il solfato, possono ancora essere considerati conformi ai criteri di ammissibilità se il colaticcio non supera uno dei seguenti valori: 1 500 mg/l di C0 se L/S = 0,1 l/kg e 6 000 mg/kg se L/S = 10 l/kg. Sarà necessario ricorrere a una prova di percolazione per stabilire il valore limite a L/S = 0,1 l/kg in condizioni d’equilibrio iniziali, mentre il valore a L/S = 10 l/kg può essere stabilito o con un test di lisciviazione per lotti o con una prova di percolazione in condizioni prossime all’equilibrio locale.»;

a pagina 35, al punto 2.2.2:

anziché:

«I seguenti valori limite si applicano ai rifiuti granulari non pericolosi ammessi nelle stesse aree destinate ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; i valori di liberazione totale sono calcolati a L/S = 2 l/kg e a L/S = 10 l/kg e i componenti sono espressi direttamente in mg/l (nel primo eluito della prova di percolazione con un rapporto di L/S = 0,1 l/kg). Per rifiuti granulari si intendono tutti i rifiuti che non sono monolitici. Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test (cfr. sezione 3) e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.»

leggi:

«I seguenti valori limite si applicano ai rifiuti granulari non pericolosi ammessi nelle stesse aree destinate ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; i valori di liberazione totale sono calcolati a L/S = 2 l/kg e a L/S = 10 l/kg e il C0 è espresso direttamente in mg/l (nel primo eluito della prova di percolazione con un rapporto di L/S = 0,1 l/kg). Per rifiuti granulari si intendono tutti i rifiuti che non sono monolitici. Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test (cfr. sezione 3) e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.»;

a pagina 36, al punto 2.3.1:

anziché:

«I seguenti valori limite del colaticcio si applicano ai rifiuti granulari pericolosi ammessi nelle stesse aree destinate ai rifiuti non pericolosi; i valori di liberazione totale sono calcolati a L/S = 2 l/kg e a L/S = 10 l/kg e i componenti sono espressi direttamente in mg/l (nel primo eluito della prova di percolazione con un rapporto di L/S = 0,1 l/kg). Per rifiuti granulari si intendono tutti i rifiuti non monolitici. Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.»

leggi:

«I seguenti valori limite del colaticcio si applicano ai rifiuti granulari pericolosi ammessi nelle stesse aree destinate ai rifiuti non pericolosi; i valori di liberazione totale sono calcolati a L/S = 2 l/kg e a L/S = 10 l/kg e il C0 è espresso direttamente in mg/l (nel primo eluito della prova di percolazione con un rapporto di L/S = 0,1 l/kg). Per rifiuti granulari si intendono tutti i rifiuti non monolitici. Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.»;

a pagina 38, al punto 2.4.1:

anziché:

«I seguenti valori limite del colaticcio si applicano ai rifiuti granulari ammissibili nelle discariche per rifiuti pericolosi; i valori di liberazione totale sono calcolati a L/S = 2 l/kg e a L/S = 10 l/kg e i componenti sono espressi direttamente in mg/l (nel primo eluito della prova di percolazione con un rapporto di L/S = 0,1 l/kg). Per rifiuti granulari si intendono tutti i rifiuti non monolitici. Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.»

leggi:

«I seguenti valori limite del colaticcio si applicano ai rifiuti granulari ammissibili nelle discariche per rifiuti pericolosi; i valori di liberazione totale sono calcolati a L/S = 2 l/kg e a L/S = 10 l/kg e sono espressi direttamente in mg/l per C0 (nel primo eluito della prova di percolazione con un rapporto di L/S = 0,1 l/kg). Per rifiuti granulari si intendono tutti i rifiuti non monolitici. Gli Stati membri stabiliscono quali metodologie di test e quali valori limite corrispondenti della tabella occorra impiegare.».


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