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Document L:2012:103:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 103, 13 aprile 2012


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ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.103.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 103

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
13 aprile 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/192/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen

1

 

 

2012/193/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 marzo 2012, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen

3

Convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen

4

Dichiarazione comune delle parti contraenti sull’associazione specifica all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

10

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

11

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 311/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari ( 1 )

13

 

*

Regolamento delegato (UE) n. 312/2012 della Commissione, del 9 gennaio 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 313/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 314/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 315/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

38

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 316/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante centosessantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

42

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 317/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

45

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 318/2012 della Commissione, del 12 aprile 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

47

 

 

DECISIONI

 

 

2012/194/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 aprile 2012, che modifica la decisione 2008/961/CE sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati [notificata con il numero C(2012) 2256]  ( 1 )

49

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/195/UE

 

*

Decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, del 31 marzo 2012, che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2010

relativa alla firma, a nome dell’Unione, della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen

(2012/192/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 74, 77 e 79, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all’autorizzazione conferita alla Commissione il 15 maggio 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2)

Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è opportuno firmare la convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione»), siglata il 30 giugno 2009, e approvare la dichiarazione comune ad essa acclusa.

(3)

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (1).

(4)

La presente decisione non pregiudica la posizione dell’Irlanda ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2).

(5)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma della convenzione tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione») è approvata a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2010

Per il Consiglio

La presidente

S. LAURELLE


(1)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(2)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/3


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2012

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen

(2012/193/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 74, 77 e 79, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'autorizzazione conferita alla Commissione il 15 maggio 2006, sono stati conclusi i negoziati con la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen.

(2)

In conformità della decisione 2012/192/UE del Consiglio (1), e fatta salva la sua conclusione definitiva a una data successiva, la convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione»), è stata firmata a nome dell'Unione europea il 22 settembre 2011.

(3)

È opportuno concludere la convenzione.

(4)

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (2).

(5)

La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (3).

(6)

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen («la convenzione») e la dichiarazione comune acclusa alla stessa sono approvate a nome dell'Unione.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della convenzione, al fine di impegnare l'Unione medesima.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. VESTAGER


(1)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


CONVENZIONE

tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen

L'UNIONE EUROPEA

e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA,

di seguito denominata «Islanda»,

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

di seguito denominato «Liechtenstein»,

IL REGNO DI NORVEGIA,

di seguito denominato «Norvegia», e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

di seguito denominata «Svizzera»,

di seguito denominati «Stati associati»,

VISTO l’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato «accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia»),

VISTO l'accordo firmato il 26 ottobre 2004 tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato «accordo di associazione con la Svizzera»),

VISTO il protocollo firmato il 28 febbraio 2008 tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominato «protocollo di associazione con il Liechtenstein»),

VISTO l'accordo sotto forma di scambio di lettere concluso il 18 maggio 1999 fra il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi,

VISTO l'accordo sotto forma di scambio di lettere firmato il 26 ottobre 2004 fra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione svizzera sui comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi,

VISTA la dichiarazione annessa al protocollo di associazione con il Liechtenstein firmato il 28 febbraio 2008, sulla partecipazione ai comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi,

AVUTO RIGUARDO al fatto che i nuovi atti o provvedimenti dell'acquis di Schengen adottati dalla Commissione europea, di seguito denominata «Commissione», nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, per i quali sono state seguite le procedure previste dalla presente convenzione, si applicano simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per gli Stati associati,

AVUTO RIGUARDO al fatto che la necessità di garantire l'applicazione e l'attuazione uniforme dei nuovi atti o provvedimenti dell'acquis di Schengen che richiedono la partecipazione degli Stati associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi quando vengono adottate decisioni su atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen,

CONSIDERANDO che gli accordi di associazione non precisano le modalità della partecipazione degli Stati associati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi quando vengono adottate decisioni su atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen,

CONSIDERANDO che la partecipazione della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia e del Principato del Liechtenstein al comitato che assiste la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), è attualmente prevista nell'accordo sullo Spazio economico europeo, mentre la partecipazione della Confederazione svizzera a tale comitato è prevista nello scambio di lettere allegato all'accordo di associazione con la Svizzera,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La presente convenzione si applica agli atti o ai provvedimenti che modificano o sviluppano l'acquis di Schengen, adottati dalla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Articolo 2

1.   Gli Stati associati sono associati in qualità di osservatori ai lavori dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, di seguito denominati «comitati comitatologia Schengen», ai quali è fatto riferimento nell’allegato della presente convenzione.

2.   Laddove un nuovo atto che modifica o sviluppa l'acquis di Schengen istituisce un nuovo comitato che assiste la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi, gli Stati associati sono associati ai lavori di tale comitato a partire dall'entrata in vigore dell'atto che lo istituisce.

3.   L'elenco dei comitati comitatologia Schengen è regolarmente aggiornato a cura della Commissione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

1.   I rappresentanti degli Stati associati sono associati ai lavori dei comitati comitatologia Schengen secondo le modalità fissate dal presente articolo.

2.   In sede di comitati comitatologia Schengen gli Stati associati hanno modo di:

illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento relativo all'attuazione, all'applicazione o allo sviluppo dell'acquis di Schengen, o dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni,

pronunciarsi su qualsiasi questione inerente all'elaborazione e allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.

3.   Gli Stati associati hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitati comitatologia Schengen. Previa discussione al riguardo, la Commissione può esaminare tali suggerimenti nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa.

4.   Gli Stati associati non partecipano alle votazioni dei comitati comitatologia Schengen e si ritirano al momento di una votazione.

5.   Quando sono convocate le riunioni dei comitati comitatologia Schengen, gli Stati associati ricevono l'ordine del giorno, i progetti di provvedimenti sui quali sono invitati a esprimere un parere e altri eventuali documenti di lavoro pertinenti, contemporaneamente agli Stati membri dell'Unione europea.

6.   I principi e le condizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti dei comitati comitatologia Schengen sono quelli che si applicano ai documenti della Commissione (2).

7.   Ai fini dell'applicazione della presente convenzione e nello stabilire gli aspetti procedurali dei comitati comitatologia Schengen, è fatto riferimento al presente articolo.

Articolo 4

La Commissione, quando elabora proposte che modificano o sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen, consulta in via informale gli esperti degli Stati associati, così come consulta gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea, di seguito denominati «Stati membri», in fase di stesura delle proposte.

Articolo 5

1.   L'adozione di nuovi atti o provvedimenti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea (3).

Fatto salvo il paragrafo 3,

tali atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per gli Stati associati, a meno che gli atti o i provvedimenti stessi non prevedano espressamente altrimenti,

il fatto che ciascuno degli Stati associati accetti tali atti o provvedimenti instaura diritti e obblighi tra lo Stato associato, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri vincolati da detti atti o provvedimenti, dall'altro.

2.   L'adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dalla presente convenzione è comunicata agli Stati associati.

L'adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 è comunicata agli Stati associati dal Segretariato generale della Commissione, con riferimento al presente articolo, se tale adozione è notificata agli Stati membri.

Ove non sia notificata agli Stati membri dal Segretariato generale della Commissione, l'adozione degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 è comunicata agli Stati associati dalla Direzione generale della Commissione responsabile dell’adozione di tali atti o provvedimenti, con riferimento al presente articolo.

3.   Ogni Stato associato si pronuncia autonomamente in merito all'accettazione del contenuto degli atti o dei provvedimenti menzionati al paragrafo 1 e al recepimento nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Tali decisioni sono notificate alla Commissione nei 30 giorni successivi alla comunicazione, da parte della Commissione, degli atti o dei provvedimenti in questione.

Per l'accettazione, da parte degli Stati associati, degli atti o provvedimenti di cui al paragrafo 1 e per le conseguenze della mancata accettazione, si applicano le seguenti disposizioni:

Islanda e Norvegia: articolo 8 dell'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia,

Svizzera: articolo 7 dell'accordo di associazione con la Svizzera,

Liechtenstein: articolo 5 del protocollo di associazione con il Liechtenstein.

Articolo 6

1.   Per quanto riguarda i costi amministrativi connessi all'applicazione della presente convenzione, gli Stati associati versano al bilancio generale dell'Unione europea un contributo annuo calcolato in proporzione al loro prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti pari a un importo di 500 000 EUR, adeguato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.

Tale importo di 500 000 EUR è adeguato con uno scambio di lettere ove lo richieda l'evoluzione del numero di comitati comitatologia Schengen ai quali partecipano gli Stati associati, o la frequenza delle riunioni.

2.   Le spese di viaggio dei rappresentanti che partecipano alle riunioni dei comitati comitatologia Schengen non sono rimborsate.

Articolo 7

1.   Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario della presente convenzione.

2.   L'Unione europea e gli Stati associati approvano la presente convenzione conformemente alle loro rispettive procedure.

3.   L'entrata in vigore della presente convenzione è subordinata all'approvazione dell'Unione europea e di almeno uno degli Stati associati.

4.   La presente convenzione entra in vigore, per l'Unione europea e lo Stato associato interessato, il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di approvazione o ratifica presso il depositario.

5.   Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione entra in vigore soltanto dopo l’entrata in vigore del protocollo di associazione con il Liechtenstein.

Articolo 8

1.   Per quanto riguarda la Norvegia e l'Islanda, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con l'Islanda e la Norvegia.

2.   Per quanto riguarda la Svizzera, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi l'accordo di associazione con la Svizzera.

3.   Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente convenzione cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi il protocollo di associazione con il Liechtenstein.

4.   Tale cessazione è notificata al depositario.

Articolo 9

La presente convenzione e la dichiarazione comune sono redatte in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, islandese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори септември две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintidós de septiembre de dos mil once.

V Bruselu dne dvacátého druhého září dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende september to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten September zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the twenty-second day of September in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux septembre deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue settembre duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit otrajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų rugsėjo dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év szeptember huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Settembru tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste september tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego września roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de setembro de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și doi septembrie două mii unsprezece.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého septembra dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne dvaindvajsetega septembra leta dva tisoč enajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra september tjugohundraelva.

Gjört í Brussel þann tuttugasta og annan september árið tvö þúsund og ellefu.

Utferdiget i Brussel den tjueandre september to tusen og elleve.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir hönd lýðveldisins Íslands

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Kongeriket Norge

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(3)  Al momento della firma della presente convenzione, tali atti o provvedimenti sono adottati dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), o sono adottati in conformità dell'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

ALLEGATO

Elenco dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis Schengen:

comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (1),

comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2) e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (3); tale comitato assiste la Commissione europea anche nell'applicazione dei seguenti strumenti giuridici:

regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (4),

regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (5),

decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (6),

comitato istituito dalla decisione 2004/201/GAI del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE (7), e dal regolamento (CE) n. 378/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, sulle procedure di modifica del manuale SIRENE (8), per assistere la Commissione europea nella modifica del manuale SIRENE,

comitato istituito dalla decisione 2005/267/CE del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri (9),

comitato istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (10), per assistere la Commissione europea nel settore delle frontiere esterne,

comitato «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» istituito dalla decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (11),

comitato istituito dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (12) (comitato dei visti).


(1)  GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

(2)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

(3)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(4)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

(5)  GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.

(6)  GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.

(7)  GU L 64 del 2.3.2004, p. 45.

(8)  GU L 64 del 2.3.2004, pag. 5.

(9)  GU L 83 dell'1.4.2005, pag. 48.

(10)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(11)  GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

(12)  GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.


DICHIARAZIONE COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI SULL’ASSOCIAZIONE SPECIFICA ALL'ATTUAZIONE, ALL'APPLICAZIONE E ALLO SVILUPPO DELL'ACQUIS DI SCHENGEN

Le parti contraenti dichiarano congiuntamente che l'associazione specifica della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen non può essere considerata un precedente giuridico o politico per nessun altro ambito di cooperazione fra l'Unione europea e quei paesi.


REGOLAMENTI

13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 310/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, primo comma,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 23, paragrafo 4 della direttiva 2004/109/CE impone alla Commissione di istituire un meccanismo che consenta di stabilire l’equivalenza delle informazioni richieste conformemente a tale direttiva. È necessario che la Commissione adotti le disposizioni intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE prescrive altresì alla Commissione di adottare decisioni riguardo all’equivalenza dei principi contabili utilizzati da emittenti di paesi terzi e prevede che la Commissione possa consentire di utilizzare tali principi contabili per un periodo transitorio appropriato. Data la stretta correlazione tra le informazioni richieste dalla direttiva 2004/109/CE e quelle richieste dalla direttiva 2003/71/CE, è opportuno che ai fini dell’applicazione di entrambe le direttive si utilizzino gli stessi criteri per la determinazione dell’equivalenza.

(2)

Di conseguenza, il regolamento (CE) della Commissione n. 1569/2007 (3) ha stabilito le condizioni di accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato che si protrae fino al 31 dicembre 2011.

(3)

La Commissione ha valutato l’utilità e il funzionamento del meccanismo di equivalenza e ha concluso che è opportuno prorogarlo per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 2014. Visto che il periodo per il quale la Commissione ha stabilito condizioni per la concessione dell’equivalenza ai Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di paesi terzi scade il 31 dicembre 2011, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. Ciò è necessario al fine di assicurare la certezza del diritto per gli emittenti dei paesi terzi ammessi alle negoziazioni nell’Unione e di evitare il rischio che essi debbano riconciliare i loro bilanci con gli International Financial Reporting Standards (IFRS). La concessione della retroattività attenua pertanto qualsiasi potenziale onere supplementare a carico degli emittenti interessati.

(4)

Per garantire che la determinazione dell’equivalenza dei principi contabili di paesi terzi avvenga in tutti i casi rilevanti per i mercati dell’Unione, è opportuno che la Commissione valuti l’equivalenza dei principi contabili di paesi terzi su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o di un’autorità responsabile dei principi contabili o della vigilanza del mercato di un paese terzo o di propria iniziativa. Occorre che la Commissione consulti in primo luogo l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) riguardo agli aspetti tecnici della valutazione dell’equivalenza dei principi contabili in questione. È inoltre opportuno che gli emittenti nell’Unione siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel paese terzo in questione.

(5)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1569/2007 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Condizioni per l’accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato

1.   Gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo per adempiere agli obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE e, in deroga all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 809/2004, fornire le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati in applicazione di tale regolamento per un periodo avente inizio dopo il 31 dicembre 2008 e con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014 nei seguenti casi:

a)

l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico di far convergere tali principi con gli International Financial Reporting Standards al più tardi entro il 31 dicembre 2014 ed entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i)

l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha stabilito un programma di convergenza che sia completo e possa essere ultimato prima del 31 dicembre 2014;

ii)

il programma di convergenza è effettivamente attuato senza ritardi e sono state allocate le risorse necessarie al suo completamento;

b)

l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico di adottare gli International Financial Reporting Standards prima del 31 dicembre 2014 e il paese terzo ha effettivamente adottato misure per garantire la completa applicazione entro tale data.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo viene adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

3.   Quando la Commissione decide di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo a norma del paragrafo 1, verifica periodicamente se le condizioni di cui alla lettera a) o b) (a seconda dei casi) continuino ad essere soddisfatte, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo.

4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), non sono più soddisfatte, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE che modifica la sua decisione di cui al paragrafo 1 rispetto a tali principi contabili.

5.   Quando applica il presente articolo, la Commissione consulta innanzitutto l’Aesfem, a seconda dei casi, sul programma di convergenza o sui progressi in materia di adozione degli IFRS.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(3)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(4)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.


13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 311/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (2) prevede che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fornite dagli emittenti di paesi terzi nei prospetti per l’offerta al pubblico di titoli o l’ammissione di titoli alla negoziazione su un mercato regolamentato vengano redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) o ai principi contabili di un paese terzo equivalenti a tali principi.

(2)

Al fine di valutare l’equivalenza dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di un paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (3) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei GAAP di un paese terzo. Conformemente alle condizioni poste dal meccanismo di equivalenza gli emittenti di paesi terzi potevano essere autorizzati ad utilizzare, per un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2011, i GAAP di paesi terzi che stavano convergendo verso gli IFRS o si erano impegnati in tal senso. È importante valutare l’impegno dei paesi che hanno preso iniziative per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o di adottarli. Pertanto il regolamento (CE) n. 1569/2007 è stato modificato in modo da estendere tale periodo transitorio al 31 dicembre 2014. La Commissione ha tenuto in debita considerazione la relazione trasmessa nel novembre 2010 dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) su Cina, Canada, India e Corea del Sud, che avevano beneficiato di un periodo transitorio con la decisione n. 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (4) e con il regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari (5), così come gli aggiornamenti su Cina e India dell’aprile 2011.

(3)

Nell'aprile 2010 il ministro delle Finanze cinese ha adottato la «Roadmap for Continuing Convergence of the Accounting Standards for Business Enterprises with IFRS» (ASBE), in cui ribadisce l’impegno a proseguire nel processo di convergenza verso gli IFRS. Da ottobre 2010 tutti i principi attualmente in uso e le interpretazioni emesse dall’International Accounting Standards Board sono stati integrati nei principi ASBE. L’Aesfem ha ritento soddisfacente il livello di convergenza e le divergenze non sono imputabili al mancato allineamento agli IFRS. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare gli ASBE cinesi come equivalenti agli IFRS adottati.

(4)

Nel gennaio 2006 l’«Accounting Standards Board of Canada» si è impegnato pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011. Esso ha approvato, a partire dal 2011, l’integrazione degli IFRS nel «Canadian Institute of Chartered Accountants Handbook» alla stregua di GAAP canadesi per tutte le società a scopo di lucro tenute a rendere conto al pubblico. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare i GAAP canadesi come equivalenti agli IFRS adottati.

(5)

Nel marzo 2007 la «Korean Financial Supervisory Commission» e il «Korean Accounting Institute» si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011. Il Korean Accounting Standards Board ha adottato gli IFRS come IFRS coreani (K-IFRS). I K-IFRS sono identici agli IFRS e dal 2011 sono vincolanti per tutte le società quotate nella Corea del Sud. L’obbligo di applicare i K-IFRS si estende anche agli enti finanziari non quotati e alle società di proprietà statale. Anche altre società non quotate hanno la facoltà di utilizzare tali principi. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare i GAAP della Corea del Sud come equivalenti agli IFRS adottati.

(6)

Nel luglio 2007 il governo indiano e l’«Indian Institute of Chartered Accountants» si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011, con l’obiettivo di conformare pienamente i GAAP indiani agli IFRS entro la fine del programma. Tuttavia da una verifica in loco effettuata nel gennaio 2011, l’Aesfem ha constatato che i GAAP indiani sembrano discostarsi dagli IFRS in diversi punti che potrebbero avere notevoli risvolti pratici. Permangono le incertezze sui tempi di realizzazione di un sistema di rendicontazione conforme agli IFRS. Visto che in India non vi sono emittenti che hanno beneficiato dell’applicazione preliminare su base volontaria degli IFRS, non ci sono dati empirici sull’impiego degli IFRS.

(7)

Di conseguenza è opportuno estendere il periodo transitorio di al massimo tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2014, in modo da consentire agli emittenti dei paesi terzi di redigere conformemente ai GAAP indiani i loro bilanci annuali e semestrali all’interno dell’Unione.

(8)

Visto che il periodo transitorio per cui è stata riconosciuta l’equivalenza ai GAAP di Cina, Canada, Corea del Sud e India a norma del regolamento (CE) n. 809/2004 scade il 31 dicembre 2011, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. Ciò è necessario al fine di assicurare la certezza del diritto per gli emittenti di tali paesi terzi ammessi alle negoziazioni nell’Unione e di evitare il rischio che essi debbano riconciliare i loro bilanci con gli IFRS. La concessione della retroattività attenua pertanto qualsiasi potenziale onere supplementare a carico degli emittenti interessati.

(9)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 809/2004 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 809/2004 è modificato come segue:

1)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Oltre ai principi di cui al primo comma, a decorrere dal 1o gennaio 2012 gli emittenti dei paesi terzi possono presentare le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati conformemente ai seguenti principi contabili:

a)

i Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese;

b)

i Generally Accepted Accounting Principles del Canada;

c)

i Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica di Corea.»

2)

Il paragrafo 5 bis è sostituito dal testo seguente:

«5 bis   Gli emittenti di paesi terzi non sono soggetti all’obbligo, di cui all’allegato I, punto 20.1; all’allegato IV, punto 13.1; all’allegato VII, punto 8.2; all’allegato X, punto 20.1 o all’allegato XI, punto 11.1, di riesporre le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse in un prospetto e relative agli esercizi finanziari anteriori agli esercizi finanziari che iniziano il 1o gennaio 2015 o in data successiva, o all’obbligo di cui all’allegato VII, punto 8.2 bis; all’allegato IX, punto 11.1 o all’allegato X, punto 20.1 bis, di fornire una descrizione delle differenze tra gli International Financial Reporting Standard adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 e i principi contabili in base ai quali sono redatte tali informazioni relative agli esercizi finanziari precedenti agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2015, purché le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati siano preparate conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica d’India.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(4)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112.

(5)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 17.


13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 312/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 973/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 973/2010 ha temporaneamente sospeso i dazi doganali sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Azzorre e a Madera. Le merci per uso agricolo, commerciale o industriale cui si applica la sospensione sono indicate nell’allegato I del regolamento (UE) n. 973/2010. Materie prime, pezzi di ricambio e componenti utilizzati per fini agricoli, di trasformazione industriale o di manutenzione cui si applica la sospensione sono riportati nell’allegato II di detto regolamento. Dette merci sono elencate negli allegati con i codici della nomenclatura combinata applicabili nel 2009, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (2).

(2)

La nomenclatura combinata è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 861/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (4). A seguito di tali modifiche è necessario apportare alcuni adeguamenti tecnici ai codici NC elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) n. 973/2010.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 973/2010.

(4)

Poiché alcune modifiche apportate ai codici NC si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011, le corrispondenti modifiche del regolamento (UE) n. 973/2010 devono applicarsi a partire da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 973/2010 è modificato come di seguito indicato:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

i codici NC elencati nella colonna 1 sono sostituiti dai codici NC elencati nella colonna 2:

1

2

Codici NC

Codici NC

7612 90 98

7612 90 90

8442 50 23

8442 50 20

8442 50 29

8442 50 20

8451 21 90

8451 21 00

8465 99 90

8465 99 00

8504 32 80

8504 32 00

8515 80 91

8515 80 90

9017 30 10

9017 30 00

b)

i codici NC elencati nella colonna 1 sono sostituiti dai codici NC elencati nella colonna 2:

1

2

Codici NC

Codici NC

7321 81 90

7321 81 00

7323 93 90

7323 93 00

7326 20 80

7326 20 00

9008 10 00

9008 50 00

2)

nell’allegato II, il codice NC 7323 99 99 è sostituito dal codice NC 7323 99 00.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Tuttavia l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 4.

(2)  GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.

(3)  GU L 284 del 29.10.2010, pag. 1.

(4)  GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.


13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 313/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2012

recante modifica degli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a) e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce per ogni Stato membro il valore massimo dei diritti all’aiuto che possono essere assegnati durante un anno civile. In conformità dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, l’allegato VIII deve essere adattato al fine di tener conto delle comunicazioni degli Stati membri a norma dell’articolo 188 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2) per quanto concerne il vino.

(2)

In conformità dell’articolo 188 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, l’Austria, il Portogallo e la Slovenia hanno comunicato alla Commissione le superfici estirpate e la media regionale del valore dei diritti all’aiuto di cui all’allegato IX, lettera B, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(3)

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali non superabili dagli importi totali dei pagamenti diretti, al netto della modulazione, che possono essere assegnati per un anno civile nello Stato membro interessato.

(4)

A seguito delle comunicazioni degli Stati membri in conformità dell’articolo 188 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell’articolo 40, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, occorre aumentare gli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere erogati. Pertanto, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009, è necessario rivedere i massimali figuranti nell’allegato IV di detto regolamento.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(2)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Gli allegati IV e VIII del regolamento (CE) n. 73/2009 sono modificati come segue:

1)

l’allegato IV è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

(milioni di EUR)

Anno civile

2009

2010

2011

2012

Belgio

583,2

575,4

570,8

569,0

Repubblica ceca

 

 

 

825,9

Danimarca

987,4

974,9

966,5

964,3

Germania

5 524,8

5 402,6

5 357,1

5 329,6

Estonia

 

 

 

92,0

Irlanda

1 283,1

1 272,4

1 263,8

1 255,5

Grecia

2 561,4

2 365,4

2 359,4

2 344,5

Spagna

5 043,7

5 066,4

5 037,4

5 055,3

Francia

8 064,4

7 946,1

7 880,7

7 853,0

Italia

4 345,9

4 151,6

4 128,2

4 127,8

Cipro

 

 

 

49,1

Lettonia

 

 

 

133,9

Lituania

 

 

 

346,7

Lussemburgo

35,6

35,2

35,1

34,7

Ungheria

 

 

 

1 204,5

Malta

 

 

 

5,1

Paesi Bassi

836,9

829,1

822,5

830,6

Austria

727,6

721,7

718,2

715,7

Polonia

 

 

 

2 787,1

Portogallo

590,5

574,3

570,5

566,6

Slovenia

 

 

 

131,6

Slovacchia

 

 

 

357,9

Finlandia

550,0

544,5

541,1

539,2

Svezia

733,1

717,7

712,3

708,5

Regno Unito

3 373,1

3 345,4

3 339,4

3 336,1»

2)

l’allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Massimali nazionali di cui all’articolo 40

Tabella 1

(migliaia di EUR)

Stato membro

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e anni successivi

Belgio

614 179

611 817

611 817

614 855

614 855

614 855

614 855

614 855

Danimarca

1 030 478

1 031 321

1 031 321

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

1 049 002

Germania

5 770 254

5 771 981

5 771 994

5 852 938

5 852 938

5 852 938

5 852 938

5 852 938

Grecia

2 380 713

2 228 588

2 231 798

2 233 227

2 217 227

2 217 227

2 217 227

2 217 227

Spagna

4 858 043

5 119 045

5 125 032

5 304 642

5 161 893

5 161 893

5 161 893

5 161 893

Francia

8 407 555

8 423 196

8 425 326

8 527 494

8 527 494

8 527 494

8 527 494

8 527 494

Irlanda

1 342 268

1 340 521

1 340 521

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

1 340 869

Italia

4 143 175

4 210 875

4 234 364

4 379 985

4 379 985

4 379 985

4 379 985

4 379 985

Lussemburgo

37 518

37 569

37 679

37 671

37 084

37 084

37 084

37 084

Paesi Bassi

853 090

853 169

853 169

897 751

897 751

897 751

897 751

897 751

Austria

745 561

747 344

747 425

751 788

751 788

751 788

751 788

751 788

Portogallo

608 751

589 811

589 991

606 551

606 551

606 551

606 551

606 551

Finlandia

566 801

565 520

565 823

570 548

570 548

570 548

570 548

570 548

Svezia

763 082

765 229

765 229

770 906

770 906

770 906

770 906

770 906

Regno Unito

3 985 895

3 976 425

3 976 482

3 988 042

3 987 922

3 987 922

3 987 922

3 987 922


Tabella 2  (1)

(migliaia di EUR)

Stato membro

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 e anni successivi

Bulgaria

287 399

336 041

416 372

499 327

580 087

660 848

741 606

814 295

Repubblica ceca

559 622

654 241

739 941

832 144

909 313

909 313

909 313

909 313

Estonia

60 500

71 603

81 703

92 042

101 165

101 165

101 165

101 165

Cipro

31 670

38 928

43 749

49 146

53 499

53 499

53 499

53 499

Lettonia

90 016

105 368

119 268

133 978

146 479

146 479

146 479

146 479

Lituania

230 560

271 029

307 729

346 958

380 109

380 109

380 109

380 109

Ungheria

807 366

947 114

1 073 824

1 205 037

1 318 975

1 318 975

1 318 975

1 318 975

Malta

3 752

4 231

4 726

5 137

5 102

5 102

5 102

5 102

Polonia

1 877 107

2 192 294

2 477 294

2 788 247

3 044 518

3 044 518

3 044 518

3 044 518

Romania

623 399

729 863

907 473

1 086 608

1 264 472

1 442 335

1 620 201

1 780 406

Slovenia

87 942

103 394

117 423

131 575

144 274

144 274

144 274

144 274

Slovacchia

240 014

280 364

316 964

355 242

388 176

388 176

388 176

388 176»


(1)  Massimali calcolati tenendo conto dello schema degli incrementi di cui all’articolo 121.


13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 314/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2012

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettere k) e m), l’articolo 185 bis, l’articolo 185 quater, paragrafo 3, e l’articolo 192, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (2) prevede al titolo V, e in particolare all’articolo 82, che, qualora uno Stato membro designi più organismi competenti per il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, ne garantisce il coordinamento delle attività. Questa misura non permette di rispondere appieno alle esigenze di coordinamento tra i diversi organismi di controllo nell’ambito dei movimenti di prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa, poiché nel settore vitivinicolo si usano i documenti previsti in conformità alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise (3). Occorre tra l’altro precisare le misure che gli Stati membri devono adottare per garantire agli organismi competenti del controllo dell’osservanza della normativa vitivinicola un accesso alle informazioni relative ai movimenti dei prodotti soggetti ad accisa effettuati in conformità alla direttiva 2008/118/CE e al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (4). In particolare, è opportuno tenere conto del sistema EMCS (Excise Movement and Control System, sistema di controllo informatico dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa) istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (5).

(2)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 555/2008 prevedendo un’applicazione progressiva delle nuove disposizioni, tenendo conto dei tempi necessari perché le amministrazioni degli Stati membri possano attuare le misure relative al coordinamento dei controlli e all’accesso alle informazioni.

(3)

Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (6) prevede al titolo III, in particolare agli articoli da 21 a 31, la natura dei documenti di accompagnamento ammissibili per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, le norme che disciplinano l’utilizzo di tali documenti a livello nazionale e unionale nonché all’esportazione e le condizioni di autenticazione degli attestati di origine per i vini a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP). Tali disposizioni sono diventate in parte obsolete oppure non tengono conto di tutte le modifiche della pertinente legislazione unionale intervenute dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 436/2009. Ciò vale in particolare per l’utilizzo, dal 1o gennaio 2011, del documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, redatto a norma del regolamento (CE) n. 684/2009, per la modifica delle formalità che si applicano al controllo dell’uscita dei prodotti dal territorio dell’Unione in seguito alla generalizzazione delle procedure elettroniche da parte delle autorità doganali dell’Unione e infine per le modifiche delle norme relative alle DOP, alle IGP e all’indicazione dell’annata di raccolta o della varietà di uve da vino in seguito alle riforme della normativa del settore vitivinicolo intervenute dopo il 1o gennaio 2009. È quindi necessario modificare gli articoli di cui trattasi ed eliminare alcune definizioni diventate obsolete.

(4)

Le modifiche intervenute in questo contesto dovrebbero permettere di utilizzare i documenti di accompagnamento riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 436/2009 per i prodotti vitivinicoli come attestati di DOP o di IGP o come certificazioni dell’annata di raccolta o della varietà di uve da vino, anche quando tali documenti sono redatti dallo speditore. È a tal fine opportuno stabilire le condizioni alle quali i documenti di accompagnamento sono considerati autentici.

(5)

Le formalità relative all’uscita dei prodotti dal territorio doganale dell’Unione sono state modificate dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 436/2009. Tali formalità sono adempiute in conformità alle nuove condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7). Occorre pertanto stabilire, in base a tali nuove condizioni, le norme procedurali che si applicano all’esportazione e all’uscita effettiva dei prodotti vitivinicoli dal territorio doganale dell’Unione, precisando in particolare gli obblighi in capo allo speditore o al suo mandatario.

(6)

Per quanto riguarda il trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi, tenendo conto del fatto che gli Stati membri hanno istituito sistemi informatizzati che permettono lo scambio automatizzato di informazioni, è opportuno semplificare gli obblighi previsti all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 436/2009.

(7)

Non esistono norme dettagliate in merito al controllo dell’origine per quanto riguarda il trasporto sul territorio doganale dell’Unione di prodotti vitivinicoli dichiarati, a seconda del caso, originari di un paese terzo o originari dell’Unione e spediti inizialmente a destinazione di un paese terzo o di un territorio definito all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE. Occorre stabilire le informazioni che il documento di accompagnamento deve contenere per permettere il controllo dell’origine di tali prodotti.

(8)

È inoltre opportuno stabilire o precisare, per motivi di chiarezza e per ridurre gli adempimenti amministrativi, la portata di determinati obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 436/2009 e semplificare le procedure relative agli attestati richiesti sui documenti di accompagnamento, oltre alle prove e ai documenti che gli operatori devono fornire alle autorità e agli organismi competenti degli Stati membri, nonché, eventualmente, dei paesi terzi, per quanto riguarda in particolare gli attestati di DOP e IGP e le certificazioni dei vini e dei prodotti vitivinicoli commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino, ed è opportuno prendere in considerazione, ai fini di una maggiore trasparenza e tracciabilità, i riferimenti di tali denominazioni nel registro «E-Bacchus» creato e aggiornato dalla Commissione, in conformità all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (8).

(9)

Per ridurre gli adempimenti amministrativi è opportuno eliminare l’obbligo, previsto all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 436/2009, di indicare nei registri l’aggiunta di solfiti, poiché i solfiti sono aggiunti in diverse fasi della produzione e delle operazioni cui è sottoposto il vino e il loro tenore finale non corrisponde alla somma dei solfiti indicati.

(10)

Ai fini di un’efficace gestione amministrativa e alla luce dell’esperienza maturata con l’uso dei sistemi informatizzati istituiti dalla Commissione, è necessario anche semplificare e migliorare le modalità di gestione e la messa a disposizione di determinate informazioni da parte della Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 436/2009.

(11)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 436/2009, rinviando tuttavia l’applicazione di determinate disposizioni per tenere conto dei tempi necessari affinché gli Stati membri possano attuare le misure relative all’uso di documenti di accompagnamento e di attestati conformi alle disposizioni del presente regolamento.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 555/2008

Al titolo V, capo V, del regolamento (CE) n. 555/2008 è inserito il seguente articolo 95 bis:

«Articolo 95 bis

Coordinamento dei controlli e accesso alle informazioni

Per i controlli relativi ai trasporti scortati dai documenti di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (9), gli Stati membri adottano entro il 1o marzo 2014 le misure necessarie per dare agli organismi competenti designati a norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento accesso alle informazioni contenute nel sistema informatizzato di cui all’articolo 21 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (10) e relative ai movimenti dei prodotti vitivinicoli che circolano nell’ambito del regime previsto dal capo IV della medesima direttiva.

Per i controlli relativi ai trasporti scortati dai documenti di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 436/2009, gli Stati membri adottano entro il 1o marzo 2014 le misure necessarie per dare agli organismi competenti designati a norma dell’articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento accesso alle informazioni contenute nei sistemi informatizzati istituiti per il controllo dei movimenti dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli di cui al primo comma del presente articolo.

Le informazioni ottenute in conformità al primo e al secondo comma possono essere utilizzate, ai fini del presente regolamento, esclusivamente per i controlli specifici previsti dalla normativa vitivinicola.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 436/2009

Il regolamento (CE) n. 436/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente titolo reca le modalità di applicazione dell’articolo 185 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i prodotti vitivinicoli di cui all’allegato I, parte XII, di tale regolamento (di seguito “prodotti vitivinicoli”).

2.   Il presente titolo stabilisce le condizioni necessarie per:

a)

la redazione e l’uso dei documenti che scortano i trasporti di prodotti vitivinicoli (di seguito “documento d’accompagnamento”);

b)

la redazione dell’attestato di origine per i vini e i mosti parzialmente fermentati a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP) e la certificazione dei vini e dei prodotti vitivinicoli senza DOP e senza IGP commercializzati con l’indicazione dell’annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino;

c)

la tenuta dei registri da parte delle persone che detengono prodotti del settore vitivinicolo per l’esercizio della loro professione.»;

2)

all’articolo 22, le lettere d), e) e f) sono soppresse;

3)

gli articoli 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 23

Disposizioni generali

Ogni persona fisica o giuridica e ogni associazione di persone che abbia residenza o sede nel territorio doganale dell’Unione e che effettui o faccia effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo deve garantire che tale trasporto sia scortato da un documento di accompagnamento.

Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per un solo trasporto.

Il documento di accompagnamento è esibito, ad ogni loro richiesta, alle autorità e agli organismi competenti in qualsiasi momento del trasporto.

Articolo 24

Documenti di accompagnamento riconosciuti

1.   Sono riconosciuti come documenti di accompagnamento, alle condizioni previste al presente articolo e all’allegato VI:

a)

per i prodotti vitivinicoli spediti all’interno di uno Stato membro o tra Stati membri, fatta salva la lettera b):

i)

uno dei documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 6, o all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (11), per i prodotti soggetti ad accisa trasportati in regime di sospensione dei diritti di accisa sul territorio dell’Unione;

ii)

il documento di accompagnamento semplificato di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, redatto e utilizzato a norma del regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione (12), per i prodotti soggetti ad accisa trasportati sul territorio dell’Unione dopo l’immissione al consumo nello Stato membro in cui è iniziato il trasporto;

iii)

uno dei documenti seguenti, redatti alle condizioni fissate dallo Stato membro di spedizione, per i prodotti non soggetti ad accisa e per i prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori, a norma dell’articolo 40 della direttiva 2008/118/CE:

se lo Stato membro utilizza un sistema informatizzato, una copia stampata del documento elettronico così redatto o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico (“codice MVV”) attribuito da tale sistema,

se lo Stato membro non utilizza un sistema informatizzato, un documento amministrativo o un documento commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall’organismo competente o dallo speditore;

b)

per i prodotti vitivinicoli spediti a destinazione di un paese terzo o di un territorio definito all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, uno dei documenti di cui alla lettera a), punti i) o iii), del presente paragrafo.

2.   I documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), recano le informazioni di cui all’allegato VI, parte C, oppure permettono agli organismi competenti di accedere a tali informazioni.

Se tali documenti recano un codice di riferimento amministrativo attribuito dal sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o da un sistema informatizzato creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui all’allegato VI, parte C, del presente regolamento.

3.   I documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera b), recano le informazioni di cui all’allegato VI, parte C.

4.   I documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), comportano nell’intestazione il logo dell’Unione, l’indicazione “Unione europea”, il nome dello Stato membro di spedizione e un segno o un logo che identifichi lo Stato membro di spedizione.

I documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), possono comportare gli elementi di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.   In deroga al paragrafo 1, per i movimenti di prodotti vitivinicoli che si svolgono esclusivamente sul loro territorio gli Stati membri possono riconoscere altri documenti di accompagnamento, compresi documenti ottenuti con una procedura informatizzata istituita come procedura semplificata.

4)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Autenticità del documento di accompagnamento

Il documento di accompagnamento è considerato autentico alle condizioni seguenti:

a)

in caso di utilizzo di uno dei documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2008/118/CE e all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), primo trattino, del presente regolamento, se il documento amministrativo elettronico corrispondente è redatto in conformità alle norme applicabili;

b)

in caso di utilizzo del documento di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE, se lo speditore si conforma alle disposizioni del medesimo paragrafo 1;

c)

in caso di utilizzo di un documento ottenuto con un sistema informatizzato creato dallo Stato membro di spedizione per la redazione del documento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento o con una procedura informatizzata istituita come procedura semplificata a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, se il documento elettronico corrispondente è redatto in conformità alle norme applicabili;

d)

negli altri casi, se l’originale del documento di accompagnamento e una copia dello stesso sono convalidati prima del trasporto:

i)

con la data, la firma del responsabile dell’organismo competente e l’apposizione del timbro di tale organismo; oppure

ii)

con la data, la firma dello speditore e l’apposizione da parte di quest’ultimo, secondo il caso:

di un timbro speciale conforme al modello figurante nell’allegato VIII,

di una marca prescritta dalle autorità competenti, oppure

dell’impronta di una timbratrice riconosciuta dalle autorità competenti.

Il timbro speciale o la marca prescritta previsti al primo comma, lettera d), punto ii), possono essere prestampati sui formulari se la stampa è affidata a una tipografia a tal fine riconosciuta.»;

5)

l’articolo 27 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è soppresso;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se i prodotti vitivinicoli circolano scortati da uno dei documenti di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto i), la prova dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione è costituita dalla nota di esportazione di cui all’articolo 25 della direttiva 2008/118/CE, compilata dall’ufficio doganale di esportazione in base alle prove descritte all’articolo 796 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (13).

Se i prodotti vitivinicoli circolano scortati dal documento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto iii), la prova dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione è stabilita in conformità dell’articolo 796 sexies del regolamento (CEE) n. 2454/93. In tal caso lo speditore o il suo mandatario riporta sul documento di accompagnamento il riferimento del documento di accompagnamento di esportazione di cui all’articolo 796 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 (di seguito “DAE”), rilasciato dall’ufficio doganale di esportazione, utilizzando una delle diciture di cui all’allegato IX del presente regolamento.

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

6)

l’articolo 28 è soppresso;

7)

gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 29

Trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi

In caso di trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi e se non è usato uno dei sistemi informatizzati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, o se il sistema usato non consente di informare l’autorità competente del luogo di scarico, al più tardi al momento della partenza del mezzo di trasporto lo speditore trasmette una copia del documento di accompagnamento all’autorità territorialmente competente per il luogo di carico, che ne informa l’autorità territorialmente competente per il luogo di scarico.

Il primo comma si applica ai seguenti prodotti vitivinicoli:

a)

prodotti originari dell’Unione, in quantità superiore a 60 litri:

i)

vino destinato a essere trasformato in vino DOP o IGP o in vino varietale o di annata, oppure destinato a essere condizionato per essere commercializzato come tale;

ii)

mosto di uve parzialmente fermentato;

iii)

mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

iv)

mosto di uve fresche mutizzato con alcole;

v)

succo di uve;

vi)

succo di uve concentrato;

b)

prodotti non originari dell’Unione, in quantità superiore a 60 litri:

i)

uve fresche, escluse le uve da tavola;

ii)

mosto di uve;

iii)

mosto di uve concentrato;

iv)

mosto di uve parzialmente fermentato;

v)

mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato;

vi)

mosto di uve fresche mutizzato con alcole;

vii)

succo di uve;

viii)

succo di uve concentrato;

ix)

vino liquoroso destinato all’elaborazione di prodotti diversi da quelli del codice NC 2204;

c)

prodotti, a prescindere dalla loro origine e dal quantitativo trasportato, fatte salve le deroghe contemplate all’articolo 25:

i)

fecce di vino;

ii)

vinacce destinate a una distilleria o a un’altra trasformazione industriale;

iii)

vinello;

iv)

vino alcolizzato;

v)

vino ottenuto da uve di varietà che non figurano tra le varietà di uve da vino nella classificazione compilata dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, per l’unità amministrativa nella quale tali uve sono state raccolte;

vi)

prodotti che non possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono stabilire scadenze diverse per i movimenti di prodotti vitivinicoli che si svolgono esclusivamente sul loro territorio.

Articolo 30

Trasporto di prodotti in provenienza da un paese terzo immessi in libera pratica

1.   Per ogni trasporto sul territorio doganale dell’Unione di prodotti vitivinicoli di un paese terzo immessi in libera pratica, il documento di accompagnamento reca le informazioni che seguono o consente agli organismi competenti di accedervi:

a)

il numero del documento VI 1, redatto in conformità al disposto dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008 o i riferimenti di un documento equivalente, riconosciuto dalle autorità competenti del paese di origine, alle condizioni previste all’articolo 45 del medesimo regolamento, e riconosciuto nell’ambito delle relazioni bilaterali dell’Unione con il paese di origine, che ha scortato il trasporto;

b)

il nome e l’indirizzo dell’organismo del paese terzo che ha redatto tale documento o che ne ha autorizzato la redazione da parte di un produttore;

c)

la data di redazione di tale documento.

2.   Per ogni trasporto sul territorio doganale dell’Unione di prodotti vitivinicoli originari dell’Unione, spediti inizialmente a destinazione di un paese terzo o di un territorio definito all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, il documento di accompagnamento reca le informazioni che seguono o consente agli organismi competenti di accedervi:

a)

il riferimento al documento di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, redatto all’atto della spedizione iniziale; oppure

b)

i riferimenti ad altri documenti giustificativi prodotti dall’importatore e ritenuti idonei dall’organismo competente, all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione, per dimostrare l’origine del prodotto.

3.   In caso di utilizzo del sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o di un sistema informatizzato creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 31

Attestato di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta, di certificazione dell’annata di raccolta o di certificazione della (delle) varietà di uve da vino

1.   Il documento di accompagnamento vale quale attestato di DOP o di IGP o quale certificazione dell’annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino, alle condizioni previste ai paragrafi da 2 a 6.

2.   Per i prodotti vitivinicoli spediti all’interno di uno Stato membro o tra Stati membri, il documento di accompagnamento reca le informazioni pertinenti di cui all’allegato IX bis, parte A, o consente agli organismi competenti di accedervi. A tal fine deve essere utilizzata una delle diciture riportate nell’allegato IΧ bis, parte B.

In caso di utilizzo del sistema informatizzato di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE o di un sistema informatizzato creato dallo Stato membro di spedizione, il sistema utilizzato contiene le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

3.   Per i prodotti vitivinicoli esportati a destinazione di un paese terzo, il documento di accompagnamento reca le informazioni pertinenti di cui all’allegato IX bis, parte A. A tal fine deve essere utilizzata una delle diciture riportate nell’allegato IΧ bis, parte B. Tale documento è esibito come attestato o certificato, ad ogni loro richiesta, alle autorità o agli organismi competenti degli Stati membri o del paese terzo di destinazione.

4.   Per i prodotti vitivinicoli importati da un paese terzo, il documento di accompagnamento fa riferimento all’attestato o certificato redatto nel paese di origine. Tale attestato o certificato è esibito, ad ogni loro richiesta, alle autorità o agli organismi competenti degli Stati membri in qualsiasi fase delle operazioni di trasporto.

5.   Se gli Stati membri hanno reso obbligatoria, per i prodotti vitivinicoli prodotti sul loro territorio, la redazione di un attestato di DOP o di IGP da parte di un organismo di controllo appositamente designato, il documento di accompagnamento contiene il riferimento a tale attestato, il nome e, se del caso, l’indirizzo elettronico dell’organismo di controllo. Tali informazioni seguono la dicitura utilizzata a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

6.   Lo speditore certifica l’esattezza delle indicazioni richieste in forza dei paragrafi da 2 a 5 sulla base dei propri registri o delle informazioni contenute nei documenti che hanno scortato i trasporti precedenti del prodotto.»;

8)

all’articolo 39, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

per ogni vino di una varietà di uve da vino senza DOP e senza IGP e per i prodotti destinati a essere trasformati in un tale vino o condizionati, con riferimento alla loro classificazione a norma dell’articolo 120 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

b)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

per ogni vino senza DOP e senza IGP e per i prodotti destinati a essere trasformati o condizionati, con indicazione dell’annata di raccolta.»;

9)

all’articolo 41, paragrafo 1, la lettera u) è soppressa;

10)

all’articolo 49 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   Anteriormente al 1o gennaio 2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni che essi applicano per la redazione del documento di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera b).»;

11)

all’articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   La comunicazione e la messa a disposizione delle informazioni da parte della Commissione alle autorità, agli organismi e alle persone interessati dal presente regolamento ed, eventualmente, al pubblico, avvengono mediante i sistemi informatizzati istituiti dalla Commissione.

Le modalità pratiche di accesso ai sistemi informatizzati figurano nell’allegato IX ter.»;

12)

l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

13)

l’allegato VII è soppresso;

14)

gli allegati VIII e IX sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento;

15)

sono inseriti gli allegati IX bis e IX ter, il cui testo è riportato nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 436/2009, quali modificati dall’articolo 2 del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2013.

I documenti di accompagnamento prodotti alle condizioni definite dagli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere utilizzati fino al 1o agosto 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

(3)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(4)  GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24.

(5)  GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5.

(6)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(8)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

(9)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

(10)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12

(11)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(12)  GU L 369 del 18.12.1992, pag. 17.»;

(13)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;


ALLEGATO I

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 436/2009 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Istruzioni per la redazione dei documenti di accompagnamento»;

2)

la parte A è così modificata:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il documento di accompagnamento non deve avere né raschiature né sovrascritte.»;

b)

i punti 4 e 5 sono soppressi;

3)

la parte C è sostituita dalla seguente:

«C.   Informazioni necessarie a norma dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3

Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati come riportato nella colonna 1 della tabella che figura di seguito.

Per la redazione dei documenti di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii), tali dati sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B delle tabelle di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 (colonna 2 della tabella riportata di seguito).

Per la redazione dei documenti di accompagnamento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto ii), tali dati sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nel regolamento (CEE) n. 3649/92 (colonna 3 della tabella riportata di seguito).

L’ordine e le modalità di presentazione dei dati sono stabiliti dagli Stati membri in base alle regole fissate nella parte B del presente allegato.

1

2

3

Numero di riferimento: ogni spedizione deve recare un numero di riferimento che consenta di identificarla nella contabilità dello speditore. Questo numero è, a seconda dei casi, il codice di riferimento amministrativo unico, il codice MVV o il numero di riferimento del documento di accompagnamento semplificato attribuito al documento di accompagnamento nella sua forma amministrativa o commerciale

n. 1d

n. 2

Speditore: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale [ se del caso, numero di accisa (SEED  (1))]

n. 2

n. 1

Luogo di spedizione: il luogo effettivo di spedizione se le merci non sono spedite dall’indirizzo dello speditore

n. 3

n. 1

Destinatario: nome e indirizzo completi, incluso il codice postale [ se del caso, numero di accisa (SEED )]

n. 5

n. 4

Luogo di consegna: il luogo effettivo di consegna se le merci non sono consegnate all’indirizzo del destinatario

n. 7

n. 7

Autorità competenti del luogo di partenza: nome e indirizzo dell’autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza. Tale indicazione è obbligatoria soltanto per la spedizione a destinazione di un altro Stato membro e per l’esportazione

n. 10

casella A

Trasportatore: nome e indirizzo della persona responsabile del primo trasporto (se è diversa dallo speditore)

n. 15

n. 5

Altre indicazioni che si riferiscono al trasporto:

a)

il tipo di mezzo di trasporto (camion, camioncino, autocisterna, autovettura, vagone, vagone-cisterna, aereo);

b)

il numero di immatricolazione e, per le navi, il nome (facoltativi)

In caso di cambiamento del mezzo di trasporto, il trasportatore che carica il prodotto indica, sul retro del documento:

la data di inizio del trasporto,

il tipo di mezzo di trasporto, il numero di immatricolazione per le autovetture e il nome per le navi,

il proprio cognome, nome o ragione sociale e l’indirizzo, incluso il codice postale

In caso di cambiamento del luogo di consegna: il luogo di consegna effettivo

n. 16

n. 5

Codice NC

n. 17c

n. 9

Designazione del prodotto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 e delle disposizioni nazionali vigenti, in particolare le indicazioni obbligatorie

n. 17p

n. 8

Descrizione dei colli: numero di identificazione e numero di colli, numero di imballaggi all’interno dei colli. Per i documenti di accompagnamento diversi da quelli di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto i), la descrizione può proseguire su un foglio separato che sarà allegato a ciascun esemplare. A tal fine si può usare una lista dei colli

n. 17.1

Per il trasporto di prodotti sfusi:

di vini, il titolo alcolometrico effettivo,

di prodotti non fermentati, l’indice rifrattometrico o la massa volumica,

di prodotti in corso di fermentazione, il titolo alcolometrico totale,

di vini il cui tenore di zucchero residuo supera 4 g per litro, oltre al titolo alcolometrico effettivo, il titolo alcolometrico totale

n. 17 g e o

Indicazioni facoltative per il trasporto di prodotti sfusi: per il trasporto allo stato sfuso dei vini di cui all’allegato XI ter, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i quali la descrizione del prodotto deve comportare le indicazioni facoltative di cui all’articolo 118 septvicies del medesimo regolamento, purché tali indicazioni figurino nell’etichettatura o sia previsto che vi figureranno.

n. 17p

Quantità:

per i prodotti sfusi, la quantità netta totale,

per i prodotti condizionati, il numero dei recipienti che contengono il prodotto

n. 17d, e ed f e n. 17.1

Attestati: attestato di DOP, di IGP o attestato di certificazione di un vino con indicazione dell’annata di raccolta o della (delle) varietà di uve da vino: cfr. articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e articolo 31

n. 17 l

n. 14

Categoria di prodotti vitivinicoli

n. 17.2a

n. 8

Codice della zona viticola

n. 17.2b

Codice delle operazioni vitivinicole

n. 17.2.1a

Certificato — controllo all’esportazione, se del caso

n. 18

A

Data di inizio del trasporto e, qualora lo Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto lo prescriva, ora di partenza

n. 18

n. 15

Visto dell’organismo competente del luogo di spedizione per i documenti di accompagnamento diversi da quelli di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto i) (se richiesto)

n. 18

n. 15


(1)  System of Exchange of Excise Data (sistema di scambio dei dati relativi alle accise).»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO VIII

Timbro speciale di cui all’articolo 26, primo comma, lettera c), punto ii)

Image

ALLEGATO IX

Diciture di cui all’articolo 27, paragrafo 2

:

In bulgaro

:

И3HECEHO

:

In spagnolo

:

EXPORTADO

:

In ceco

:

VYVEZENO

:

In danese

:

»UDFØRSEL: EAD-nr.: … af [dato]«

:

In tedesco

:

Ausgeführt: EAD Nr. … vom [Datum]

:

In estone

:

”Eksporditud: EAD nr …, … [kuupäev]”

:

In greco

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

In inglese

:

“Exported: EAD No … of [date]”

:

In francese

:

“Exporté: EAD no … du [date]”

:

In italiano

:

“Esportato: DAE n. … del [data]”

:

In lettone

:

“Eksportēts: [datums] EAD Nr. …”

:

In lituano

:

EKSPORTUOTA

:

In ungherese

:

»Exportálva: EAD sz.: …, [dátum]«

:

In maltese

:

“Esportat: EAD Nru … ta’ [data]”

:

In neerlandese

:

UITGEVOERD: UGD nr. … van [datum]

:

In polacco

:

WYWIEZIONO

:

In portoghese

:

EXPORTADO

:

In rumeno

:

EXPORTAT

:

In slovacco

:

VYVEZENÉ

:

In sloveno

:

IZVOŽENO

:

In finlandese

:

VIETY

:

In svedese

:

EXPORTERAD

»

ALLEGATO III

«

ALLEGATO IX bis

A.   Informazioni di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3

Le informazioni di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3, devono contenere gli elementi seguenti:

a)   per i vini DOP: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale attestato di denominazione di origine protetta, seguita dal numero di registrazione della DOP nel “registro E-Bacchus” istituito dalla Commissione, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;

b)   per i vini IGP: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale attestato di indicazione geografica protetta, seguita dal numero di registrazione dell’IGP nel “registro E-Bacchus” istituito dalla Commissione, a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009;

c)   per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale certificazione dell’annata di raccolta, a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d)   per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino (“vino varietale”), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

e)   per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta e con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: la dichiarazione che il documento di accompagnamento vale quale certificazione dell’annata di raccolta e della (delle) varietà di uve da vino (“vino varietale”), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

B.   Diciture di cui all’articolo 31, paragrafi 2 e 3

in bulgaro:

а)   за вината със ЗНП: „Настоящият документ удостоверява защитеното наименование за произход“, „№ […, …] в електронния регистър E-Bacchus“;

б)   за вината със ЗГУ: „Настоящият документ удостоверява защитеното географско указание“,: „№ […, …] в електронния регистър E-Bacchus“;

в)   за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на годината на производство: „Настоящият документ удостоверява годината на производство в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“;

г)   за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на винения сорт (винените сортове) лоза: „Настоящият документ удостоверява винения сорт (винените сортове) лоза („сортово вино“) в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“;

д)   за вината без ЗНП или ЗГУ, продавани с обозначение на годината на производство и обозначение на винения сорт (винените сортове) лоза: „Настоящият документ удостоверява годината на производство и винения сорт (винените сортове) лоза („сортово вино“) в съответствие с член 118щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007“.

in spagnolo:

a)   Vinos con DOP: "El presente documento tiene valor de certificado de denominación de origen protegida", "No […, …] del registro E-Bacchus".

b)   Vinos con IGP: «El presente documento tiene valor de certificado de indicación geográfica protegida», «No […, …] del registro E-Bacchus».

c)   Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación del año de cosecha: "El presente documento tiene valor de certificación del año de cosecha, de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007".

d)   Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación de la variedad o las variedades de uva de vinificación: "El presente documento tiene valor de certificación de la variedad o las variedades de uvas de vinificación (‧vino varietal‧), de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007".

e)   Vinos no amparados por una DOP ni una IGP comercializados con indicación del año de cosecha y de la variedad o las variedades de uva de vinificación: "El presente documento tiene valor de certificación del año de cosecha y de la variedad o las variedades de uvas de vinificación (‧vino varietal‧), de conformidad con el artículo 118 septvicies del Reglamento (CE) no 1234/2007".

in ceco:

a)   u vína s CHOP: „Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném označení původu“, „č. […, …] v registru E-Bacchus“;

b)   u vína s CHZO: „Tento doklad slouží jako osvědčení o chráněném zeměpisném označení,“: „č. […, …] v registru E-Bacchus“;

c)   u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně: „Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“;

d)   u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd: „Tento doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“;

e)   u vína bez CHOP nebo CHZO uváděného na trh s označením roku sklizně a s označením moštové odrůdy nebo moštových odrůd: „Tento doklad slouží jako certifikace roku sklizně a moštové odrůdy nebo moštových odrůd („odrůdové víno“) podle článku 118z nařízení (ES) č. 1234/2007“.

in danese:

a)   for vine med BOB: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede oprindelsesbetegnelse«, »nr. […, …] i E-Bacchus-databasen«

b)   for vine med BGB: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den beskyttede geografiske betegnelse«, »nr. […, …] i E-Bacchus-databasen«

c)   for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår: »Dette dokument attesterer rigtigheden af høståret, jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«

d)   for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling: »Dette dokument attesterer rigtigheden af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«

e)   for vine uden BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse af høstår og med angivelse af den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling: »Dette dokument attesterer rigtigheden af høståret og den (eller de) anvendte druesort(er) til vinfremstilling (»enkeltdruevin«), jf. artikel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007«.

in tedesco:

a)   für Weine mit g.U.: „Dieses Dokument gilt als Bescheinigung der geschützten Ursprungsbezeichnung“, „Nr. […, …] des E-Bacchus-Registers“

b)   für Weine mit g.g.A.: „Dieses Dokument gilt als Bescheinigung der geschützten geografischen Angabe“, „Nr. […, …] des E-Bacchus-Registers“

c)   für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe des Erntejahres vermarktet werden: „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis des Erntejahres gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“

d)   für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe der Keltertraubensorte(n) vermarktet werden: „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis der Keltertraubensorte(n) („Rebsortenwein“) gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“

e)   für Weine ohne g.U. oder g.g.A., die mit Angabe des Erntejahres und der Keltertraubensorte(n) vermarktet werden: „Dieses Dokument gilt als Zertifizierungsnachweis des Erntejahres und der Keltertraubensorte(n) („Rebsortenwein“) gemäß Artikel 118z der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007“

in estone:

a)   kaitstud päritolunimetusega veinide puhul: „Käesolev dokument toimib kaitstud päritolunimetust tõendava dokumendina”, „Registri E-Bacchus nr […, …]”;

b)   kaitstud geograafilise tähisega veinide puhul märge: „Käesolev dokument toimib kaitstud geograafilist tähist tõendava dokumendina”, „Registri E-Bacchus nr […, …]”;

c)   viinamarjade koristamise aastaga ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul: „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase viinamarjade koristamise aasta sertifikaadina“;

d)   veiniviinamarjasordi (-sortide) tähisega ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul: „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase veiniviinamarjasordi (-sortide) (nn sordiveinid vin de cépage) sertifikaadina”;

e)   viinamarjade koristamise aastaga ja veiniviinamarjasordi (-sortide) tähisega ilma kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähiseta veinide puhul: „Käesolev dokument toimib määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 118z kohase viinamarjade koristamise aastat ja sordiveinide veiniviinamarjasorti (-sorte) (nn sordiveinid vin de cépage) sertifikaadina”

in greco:

α)   για τους οίνους με ΠΟΠ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης», «Αριθ. […, …] του μητρώου E-Bacchus»

β)   για τους οίνους με ΠΓΕ: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης»,: «Αριθ.[…, …] του μητρώου E-Bacchus»

γ)   για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη του έτους συγκομιδής: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση του έτους συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007»

δ)   για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου: «Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου («μονοποικιλιακός οίνος»), σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007».

ε)   για τους οίνους χωρίς ΠΟΠ ή ΠΓΕ που διατίθενται στην αγορά με ένδειξη του έτους συγκομιδής και με ένδειξη της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου: Το παρόν έγγραφο ισοδυναμεί με πιστοποίηση του έτους συγκομιδής και της (των) οινοποιήσιμης(-ων) ποικιλίας(-ιών) αμπέλου («μονοποικιλιακός οίνος»), σύμφωνα με το άρθρο 118κθ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

in inglese:

(a)   for wines with a PDO: “This document certifies the protected designation of origin”, “No […, …] of the E-Bacchus register”;

(b)   for wines with a PGI: “This document certifies the protected geographical indication”, “No […, …] of the E-Bacchus register”;

(c)   for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the vintage year: “This document certifies the vintage year, in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”;

(d)   for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the wine-grape variety(ies): “This document certifies the wine-grape variety(ies) (‘varietal wines’), in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”;

(e)   for wines not covered by a PDO or PGI marketed with the indication of the vintage year and the wine-grape variety(ies): “This document certifies the vintage year and the wine-grape variety(ies) (‘varietal wines’), in accordance with Article 118z of Regulation (EC) No 1234/2007”.

in francese:

a)   pour les vins avec AOP: “Le présent document vaut attestation d’appellation d’origine protégée”, “No […, …] du registre E-Bacchus.”

b)   pour les vins avec IGP: “Le présent document vaut attestation d’indication géographique protégée.”, “No […, …] du registre E-Bacchus.”

c)   pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec indication de l’année de récolte: “Le présent document vaut certification de l’année de récolte, conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”

d)   pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec l’indication de la (des) variété(s) à raisins de cuve: “Le présent document vaut certification de la (des) variété(s) à raisins de cuve (‘vin de cépage’), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”

e)   pour les vins ne bénéficiant pas d’une AOP ou d’une IGP commercialisés avec indication de l’année de récolte et l’indication de la (des) variété(s) à raisins de cuve: “Le présent document vaut certification de l’année de récolte et la (des) variété(s) à raisins de cuve (‘vin de cépage’), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007.”:

in italiano:

a)   per i vini DOP: “Il presente documento vale quale attestato di denominazione di origine protetta”, “N. […, …] del registro E-Bacchus”

b)   per i vini IGP: “Il presente documento vale quale attestato di indicazione geografica protetta”, “N. […, …] del registro E-Bacchus”

c)   per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta: “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta, a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”

d)   per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: “Il presente documento vale quale certificazione della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”

e)   per i vini senza DOP e senza IGP commercializzati con indicazione dell’annata di raccolta e con indicazione della (delle) varietà di uve da vino: “Il presente documento vale quale certificazione dell’annata di raccolta e della (delle) varietà di uve da vino (‘vino varietale’), a norma dell’articolo 118 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007”

in lettone:

a)   vīniem ar ACVN: “Šo dokumentu uzskata par apliecinājumu aizsargātam cilmes vietas nosaukumam”, “Nr. […, …] E-Bacchus reģistrā”;

b)   vīniem ar AĢIN: “Šo dokumentu uzskata par apliecinājumu aizsargātai ģeogrāfiskās izcelsmes norādei”, “Nr. […, …] E-Bacchus reģistrā”;

c)   vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar ražas gada norādi: “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu ražas gadam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”;

d)   vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar norādi par vīna vīnogu šķirni(-ēm): “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu vīna (“šķirnes vīna”) vīnogu šķirnei(-ēm) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”;

e)   vīniem, uz kuriem neattiecas ACVN vai AĢIN un kurus tirgo ar ražas gada norādi un norādi par vīna vīnogu šķirni(-ēm): “Šo dokumentu uzskata par sertifikātu ražas gadam un vīna (“šķirnes vīna”) vīnogu šķirnei(-ēm) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 118.z pantu”.

in lituano:

a)   vynams, kuriems suteikta SKVN: „Šiuo dokumentu patvirtinama saugoma kilmės vietos nuoroda“, „E-Bacchus“ registro Nr. […, …]

b)   vynams, kuriems suteikta SGN: „Šiuo dokumentu patvirtinama saugoma geografinė nuoroda“, „E-Bacchus“ registro Nr. […, …]

c)   vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, kurių derliaus metai nurodomi: „Šiuo dokumentu patvirtinami derliaus metai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį“

d)   vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, su naudotos vynuogių veislės pavadinimo nuoroda: „Šiuo dokumentu patvirtinama naudotos vynuogių veislės („rūšinio vyno“) pavadinimo nuoroda pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį“.

e)   vynams, kuriems nesuteikta SKVN nei SGN, kuris parduodamas su nurodytais derliaus metais ir su nurodytais rūšinių vynų su naudotos vynuogių veislės pavadinimais: „Šiuo dokumentu patvirtinami derliaus metai ir naudotos vynuogių veislės („rūšinio vyno“) pavadinimo (-ų) nuoroda pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 118z straipsnį.“

in ungherese:

a)   az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott borok esetében: »Ez az okmány az oltalom alatt álló eredetmegjelölést tanúsító okmánynak minősül«, »Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban: […, …]«;

b)   az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott borok esetében: »Ez az okmány az oltalom alatt álló földrajzi jelzést tanúsító okmánynak minősül«, »Nyilvántartási szám az E-Bacchus nyilvántartásban: […, …]«;

c)   az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a szüret évének feltüntetésével forgalmazott borok esetében: »Ez az okmány a szüret évét igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«;

d)   az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a borszőlőfajta (borszőlőfajták) feltüntetésével forgalmazott fajtaborok esetében: »Ez az okmány a borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (’fajtabor’) igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«;

e)   az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező, a szüret évének és a borszőlőfajtá(k)nak a feltüntetésével forgalmazott borok esetében: »Ez az okmány a szüret évét és a borszőlőfajtát vagy borszőlőfajtákat (’fajtabor’) igazoló okmánynak minősül az 1234/2007/EK rendelet 118z. cikkének megfelelően«.

in maltese:

(a)   għall-inbejjed DPO: “Dan id-dokument jgħodd bħala attestazzjoni tad-Denominazzjoni Protetta tal-Oriġini”, “Nru […, …] tar-reġistru E-Bacchus”

(b)   għall-inbejjed IĠP: “Dan id-dokument jgħodd bħala attestazzjoni tal-Indikazzjoni Ġeografika Protetta”, “Nru […, …] tar-reġistru E-Bacchus”

(c)   għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tas-sena tal-ħsad: “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tas-sena tal-ħsad, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”

(d)   għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tal-varjetà(jiet) tal-għeneb: “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tal-varjetà(jiet) tal-għeneb, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”

(e)   għall-inbejjed bla DPO jew IĠP, ikkummerċjalizzati bl-indikazzjoni tas-sena tal-ħsad kif ukoll tal-varjetà(jiet) tal-għeneb: “Dan id-dokument jgħodd bħala ċertifikazzjoni tas-sena tal-ħsad u tal-varjetà(jiet) tal-għeneb, skont l-Artikolu 118f tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007”.

in neerlandese:

a)   voor wijnen met een BOB: „Dit document geldt als bevestiging van een beschermde oorsprongsbenaming”, „Nr. […, …] van het e-Bacchusregister”

b)   voor wijnen met een BGA: „Dit document geldt als bevestiging van een beschermde geografische aanduiding”,: „Nr. […, …] van het e-Bacchusregister”

c)   voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het oogstjaar: „Dit document geldt als certificatie van het oogstjaar, overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007”

d)   voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen: „Dit document geldt als certificatie van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen („cépagewijn”), overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007”

e)   voor wijnen zonder BOB of BGA die in de handel worden gebracht met vermelding van het oogstjaar en van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen: „Dit document geldt als certificatie van het oogstjaar en van het wijndruivenras of de wijndruivenrassen („cépagewijn”), overeenkomstig artikel 118 septvicies van Verordening (EG) nr. 1234/2007”

in polacco:

a)   w przypadku win posiadających ChNP: »Niniejszy dokument jest równoważny z poświadczeniem chronionej nazwy pochodzenia«, »Nr […, …] w rejestrze E-Bacchus«

b)   w przypadku win posiadających ChOG: »Niniejszy dokument jest równoważny z poświadczeniem chronionego oznaczenia geograficznego«: »Nr […, …] w rejestrze E-Bacchus«

c)   w przypadku win posiadających wskazanie roku zbiorów: »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją roku zbiorów, zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007«

d)   w przypadku win szczepowych ze wskazaniem odmiany (odmian) winorośli: »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją odmiany (odmian) winorośli (wino szczepowe), zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007«

e)   w przypadku win nieposiadających ChNP i ChOG wprowadzanych do obrotu ze wskazaniem roku zbiorów i odmiany (odmian) winorośli: »Niniejszy dokument jest równoważny z certyfikacją roku zbiorów i odmiany (odmian) winorośli (wino szczepowe), zgodnie z art. 118z rozporządzenia (WE) nr 1234/2007«

in portoghese:

a)   Relativamente aos vinhos com DOP: «Le présent document vaut attestation d’appellation d’origine protégée», «N.o […, …] du registre E-Bacchus»;

b)   Relativamente aos vinhos com IGP: «Le présent document vaut attestation d’indication géographique protégée», «N.o […, …] du registre E-Bacchus»;

c)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita: «Le présent document vaut certification de l’année de récolte, conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007»;

d)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação das castas de uva de vinho: «Le présent document vaut certification de la (des) variété(s) à raisins de cuve («vin de cépage»), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007»;

e)   Relativamente aos vinhos sem DOP nem IGP comercializados com indicação do ano de colheita e das castas de uva de vinho: «Le présent document vaut certification de l’année de récolte et la (des) variété(s) à raisins de cuve («vin de cépage»), conformément à l’article 118 septvicies du règlement (CE) n.o 1234/2007».

in rumeno:

(a)   pentru vinurile cu DOP: «Prezentul document reprezintă certificarea denumirii de origine protejate», «Nr. […, …] din registrul E-Bacchus»;

(b)   pentru vinurile cu IGP: «Prezentul document reprezintă certificarea indicației geografice protejate»,: «Nr. […, …] din registrul E-Bacchus»;

(c)   pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea anului de recoltă: «Prezentul document reprezintă certificarea anului de recoltă, în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»;

(d)   pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație: «Prezentul document reprezintă certificarea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație („vin de soiuri”), în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»;

(e)   pentru vinurile fără DOP sau IGP, comercializate cu mențiunea anului de recoltă și cu mențiunea soiului (soiurilor) de struguri de vinificație: «Prezentul document reprezintă certificarea anului de recoltă și a soiului (soiurilor) de struguri de vinificație („vin de soiuri”), în conformitate cu articolul 118z din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007»;

in slovacco:

a)   pre vína s CHOP: ‚Tento doklad osvedčuje chránené označenie pôvodu‘, ‚č. […, …] v registri E-Bacchus‘;

b)   pre vína s CHZO: ‚Tento doklad osvedčuje chránené zemepisné označenie‘,: ‚č. […, …] v registri E-Bacchus‘;

c)   pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením ročníka zberu: ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu ročníka zberu, v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘;

d)   pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením odrody (odrôd) muštového hrozna: ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu odrody(odrôd) muštového hrozna («odrodové víno»), v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘;

e)   pre vína bez CHOP alebo CHZO uvádzané na trh s označením ročníka zberu a odrody (odrôd) muštového hrozna: ‚Tento doklad predstavuje certifikáciu odrody(odrôd) muštového hrozna («odrodové víno»), v súlade s článkom 118z nariadenia (ES) č. 1234/2007‘.

in sloveno:

(a)   za vina z ZOP: „Ta dokument potrjuje zaščiteno označbo porekla“, „Št. […, …] v registru E-Bacchus“

(b)   za vina z ZGO: „Ta dokument potrjuje zaščiteno geografsko označbo“, „Št. […, …] v registru E-Bacchus“

(c)   za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo letnika trgatve: „Ta dokument potrjuje certificiranje letnika trgatve v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“

(d)   za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo sort(-e) vinske trte: „Ta dokument potrjuje certificiranje sort(-e) vinske trte (‚sortno vino‘) v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“

(e)   za vina brez ZOP ali ZGO, ki se tržijo z navedbo letnika trgatve in navedbo sort(-e) vinske trte: „Ta dokument potrjuje certificiranje letnika trgatve in sort(-e) vinske trte (‚sortno vino‘) v skladu s členom 118z Uredbe (ES) št. 1234/2007“

in finlandese:

a)   SAN-viinit: ”Tämä asiakirja todistaa suojatun alkuperänimityksen.”, ”Numero […] E-Bacchus-rekisterissä”

b)   SMM-viinit: ”Tämä asiakirja todistaa suojatun maantieteellisen merkinnän.”, ”Numero […] E-Bacchus-rekisterissä”

c)   viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan satovuotta koskevalla merkinnällä varustettuina: ”Tämä asiakirja todistaa satovuoden sertifioinnin asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.”

d)   viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan rypälelajiketta koskevalla merkinnällä varustettuina: ”Tämä asiakirja todistaa rypälelajikkeen/rypälelajikkeiden sertifioinnin (”rypälelajikeviinit”) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.”

e)   viinit, joilla ei ole SAN-/SMM-merkintää ja jotka pidetään kaupan satovuotta ja rypälelajiketta koskevalla merkinnällä varustettuina: ”Tämä asiakirja todistaa satovuoden ja rypälelajikkeen/rypälelajikkeiden sertifioinnin (”rypälelajikeviinit”) asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 z artiklan mukaisesti.”

in svedese:

a)   För vin med SUB: ”Detta dokument gäller som attestering för den skyddade ursprungsbeteckningen xxx med nr […, …] i E-Bacchus-registret.”

b)   För vin med SGB: ”Detta dokument gäller som attestering för den skyddade geografiska beteckningen xxx med nr […, …] i E-Bacchus-registret.”

c)   För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om skördeår: ”Detta dokument gäller som intyg för skördeåret i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.”

d)   För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om druvsort eller druvsorter: ”Detta dokument gäller som intyg för druvsorten eller druvsorterna i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.”

e)   För vin som inte omfattas av SUB eller SGB och som saluförs med uppgift om skördeår eller med uppgift om druvsort eller druvsorter: ”Detta dokument gäller som intyg för skördeåret eller för druvsorten eller druvsorterna i enlighet med artikel 118z i förordning (EG) nr 1234/2007.”

ALLEGATO IX ter

Modalità pratiche riguardanti la trasmissione e la messa a disposizione dei modelli e dei metodi di cui all’articolo 50, paragrafo 5

I modelli di cui all’articolo 49, paragrafo 4, sono accessibili liberamente tramite la banca dati elettronica “E-Bacchus” istituita dalla Commissione con i propri sistemi informatizzati:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/

Per ottenere informazioni sulle modalità pratiche riguardanti l’accesso ai sistemi informatizzati, le comunicazioni e la messa a disposizione di informazioni, le autorità e le persone interessate dal presente regolamento possono rivolgersi alla Commissione scrivendo alla seguente casella di posta elettronica:

AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu

»

13.4.2012   

IT

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L 103/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 315/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 121, terzo e quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell’allegato I del medesimo regolamento. L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha modificato le condizioni d’uso di talune pratiche enologiche che sono, peraltro, già autorizzate nell’Unione. Per conformarsi alle norme internazionali vigenti in questo settore e al fine di conferire ai produttori dell’Unione le medesime opportunità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno modificare le condizioni d’uso di tali pratiche enologiche nell’Unione basandosi sulle condizioni d’uso definite dall’OIV.

(2)

Il regolamento (CE) n. 606/2009 autorizza l’uso dei copolimeri polivinilimidazolo — polivinilpirrolidone (PVI/PVP) allo scopo di ridurre il tenore di rame, di ferro e di metalli pesanti, a condizione che siano conformi alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall’OIV, in particolare per quanto riguarda i limiti massimi relativi alle concentrazioni di monomeri. Dato che le suddette prescrizioni non sono ancora state adottate dall’OIV, per motivi di chiarezza giuridica è opportuno eliminare tale pratica dall’allegato I del regolamento (CE) n. 606/2009.

(3)

Il regolamento (CE) n. 606/2009 autorizza l’impiego di chitosano e di chitina-glucano di origine fungina. Tali prodotti vengono attualmente elaborati nell’Unione unicamente a partire dal fungo Aspergillus niger. Dato che i suddetti prodotti sono autorizzati dall’OIV e che il Codex enologico internazionale pubblicato dalla stessa precisa che essi provengono dal fungo Aspergillus niger, è opportuno introdurre tale precisazione nel regolamento (CE) n. 606/2009.

(4)

I vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Douro» e all’indicazione geografica protetta «Duriense» seguita dalla menzione «colheita tardia» usufruiscono di una deroga in relazione al tenore massimo di anidride solforosa. Il Portogallo ha chiesto che tutti i vini portoghesi aventi le stesse caratteristiche dei vini suddetti e aventi diritto ad una denominazione d’origine protetta o ad un’indicazione geografica protetta seguita dalla menzione «colheita tardia» possano beneficiare di tale deroga. È opportuno autorizzare, per tali vini, un tenore massimo di anidride solforosa di 400 mg/l.

(5)

Dato che la menzione specifica tradizionale «vino generoso» non si applica più unicamente ai vini liquorosi, occorre adattare la disposizione concernente l’uso della suddetta menzione, di cui all’allegato III, parte B, punto 8, del regolamento (CE) n. 606/2009.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 606/2009.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione di cui all’articolo 195, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

a)

l’allegato I A è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

b)

l’allegato I B è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

c)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è così modificato:

1)

la tabella è così modificata:

a)

alla riga n. 10, prima colonna, il decimo e l’undicesimo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

chitosano derivato da Aspergillus niger,

chitina-glucano derivata da Aspergillus niger»;

b)

alla riga n. 31, la terza colonna è sostituita dal testo seguente:

«Nei limiti dell’impiego di 1 g/hl e a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore in rame superiore a 1 mg/l, ad eccezione dei vini liquorosi elaborati a partire dal mosto di uve non fermentate o poco fermentate, per le quali il tenore in rame non deve superare i 2 mg/l.»;

c)

la riga n. 41 è soppressa;

d)

alla riga n. 44, la prima colonna è sostituita dalla seguente:

«Trattamento con chitosano derivato da Aspergillus niger»;

e)

alla riga n. 45, la prima colonna è sostituita dalla seguente:

«Trattamento con chitina-glucano derivata da Aspergillus niger»;

2)

l’appendice 6 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 6

Prescrizioni per il dimetildicarbonato

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il dimetildicarbonato può essere aggiunto al vino con uno o più dei seguenti fini:

a)

garantire la stabilizzazione microbiologica del vino in bottiglia contenente zuccheri fermentescibili;

b)

prevenire lo sviluppo di lieviti indesiderati e di batteri lattici;

c)

bloccare la fermentazione dei vini dolci, amabili e semisecchi.

PRESCRIZIONI

Per l’obiettivo a), l’aggiunta deve esse effettuata solo poco prima dell’imbottigliamento,

il prodotto utilizzato deve soddisfare i requisiti di purezza stabiliti dalla direttiva 2008/84/CE,

il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all’articolo 185 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;

3)

l’appendice 11 è soppressa;

4)

all’appendice 12, nella parte «Prescrizioni», punto 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Il vino può essere sottoposto a un trattamento preliminare a freddo.»

5)

all’appendice 13, il titolo è sostituito dal seguente:

«Prescrizioni riguardanti il trattamento del vino con chitosano derivato da Aspergillus niger e il trattamento del vino con chitina-glucano derivata da Aspergillus niger ».


ALLEGATO II

All’allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009, parte A, punto 2, lettera e), il nono trattino è sostituito dal seguente:

«—

i vini provenienti dal Portogallo aventi diritto ad una denominazione di origine protetta o ad un’indicazione geografica protetta, nonché alla menzione “colheita tardia”,».


ALLEGATO III

All’allegato III, parte B, punto 8, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La menzione specifica tradizionale “vino generoso”, nel caso dei vini liquorosi, è riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta secchi elaborati totalmente o parzialmente sotto fioretta e:».


13.4.2012   

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L 103/42


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 316/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2012

recante centosessantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 20 marzo 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare dodici voci del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 2 aprile 2012 il Comitato ha deciso di depennare una persona fisica dall’elenco dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall’elenco presentata dalla persona in questione e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

La voce seguente è depennata dall’elenco “Persone fisiche”:

“Mondher Ben Mohsen Ben Ali Al-Baazaoui (alias (a) Manza Mondher, (b) Hanza Mondher, (c) Al Yamani Noman, (d) Hamza, (e) Abdellah). Indirizzo: 17 Boulevard Soustre, 04000 Digne-les-Bains, Francia. Data di nascita: (a) 18.3.1967, (b) 18.8.1968, 28.5.1961. Luogo di nascita: Kairouan, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: K602878 (passaporto tunisino rilasciato il 5.11.1993, scaduto il 9.6.2001). Altre informazioni: estradato dall’Italia in Francia il 4.9.2003. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.”

(2)

La voce “Al-Qaida (alias (a) “The Base”, (b) Al Qaeda, (c) Islamic Salvation Foundation, (d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, (e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, (f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, (g) Usama Bin Laden Network (h) Usama Bin Laden Organisation, (i) Al Qa’ida, (j) Islamic Army). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Qaida (alias (a) “The Base”, (b) Al Qaeda, (c) Islamic Salvation Foundation, (d) The Group for the Preservation of the Holy Sites, (e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places, (f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders, (g) Usama Bin Laden Network (h) Usama Bin Laden Organisation, (i) Al Qa’ida, (j) Al Qa’ida/Islamic Army). Altre informazioni: già elencato come Al Qa’ida/Islamic Army. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.”

(3)

La voce “Wafa Humanitarian Organisation (alias Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar (Pakistan). Sedi in Arabia Saudita, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Wafa Humanitarian Organisation (alias (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Indirizzo: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (al momento dell’inserimento nell’elenco); (b) Arabia Saudita (al momento dell’inserimento nell’elenco); (c) Kuwait (al momento dell’inserimento nell’elenco); (d) Emirati arabi uniti (al momento dell’inserimento nell’elenco); (e) Afghanistan (al momento dell’inserimento nell’elenco). Altre informazioni: nel 2001 la sua sede centrale si trovava a Kandahar, Afghanistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.”

(4)

La voce “RABITA TRUST, Room 9A, Secondo piano, Wahdat Road, Education Town, Lahore (Pakistan); Wares Colony, Lahore (Pakistan” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Rabita Trust. Indirizzo: (a) Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; (b) Wares Colony, Lahore, Pakistan (al momento dell’inserimento nell’elenco). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.”

(5)

La voce “Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia), Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia. Altre informazioni: telefono: 021-86611265 e 021-86611266; fax 021-8620174.” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Haramain Foundation (Indonesia) (alias Yayasan Al-Manahil-Indonesia). Indirizzo: Jalan Laut Sulawesi Block DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440, Indonesia (al momento dell’inserimento nell’elenco). Altre informazioni: (a) telefono 021-86611265 e 021-86611266; (b) fax: 021-8620174. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.”

(6)

La voce “Al-Haramain Foundation (Pakistan), House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan;” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Haramain Foundation (Pakistan). Indirizzo: House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan (al momento dell’inserimento nell’elenco). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.”

(7)

La voce “Al-Haramayn Foundation (Kenya), (a) Nairobi, Kenya, (b) Garissa, Kenya, (c) Dadaab, Kenya;” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Haramayn Foundation (Kenya). Indirizzo: (a) Nairobi, Kenya (al momento dell’inserimento nell’elenco); (b) Garissa, Kenya (al momento dell’inserimento nell’elenco); (c) Dadaab, Kenya (al momento dell’inserimento nell’elenco). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.”

(8)

La voce “Al-Haramayn Foundation (Tanzania), (a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania, (b) Tanga, (c) Singida.” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Haramayn Foundation (Tanzania). Indirizzo: (a) PO box 3616, Dar es Salaam, Tanzania (al momento dell’inserimento nell’elenco), (b) Tanga (al momento dell’inserimento nell’elenco); (c) Singida (al momento dell’inserimento nell’elenco). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 26.1.2004.”

(9)

La voce “Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan.” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Haramain (sezione Afghanistan). Indirizzo: Afghanistan (al momento dell’inserimento nell’elenco). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.”

(10)

La voce “Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania.” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Haramain (sezione Albania). Indirizzo: Irfan Tomini Street 58, Tirana, Albania (al momento dell’inserimento nell’elenco). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.”

(11)

La voce “Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dacca; Bang.” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Haramain (sezione Bangladesh). Indirizzo: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh (al momento dell’inserimento nell’elenco). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.”

(12)

La voce “Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia.” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Haramain (sezione Etiopia). Indirizzo: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, Etiopia (al momento dell’inserimento nell’elenco). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.7.2004.”

(13)

La voce “Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore). Indirizzo: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros.” dell’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità” è sostituita da quanto segue:

“Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore). Indirizzo: B/P: 1652 Moroni, Unione delle Comore (al momento dell’inserimento nell’elenco). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.9.2004.”


13.4.2012   

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L 103/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 317/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

49,6

TN

107,6

TR

116,0

ZZ

91,1

0707 00 05

TR

155,7

ZZ

155,7

0709 91 00

EG

66,1

ZZ

66,1

0709 93 10

MA

80,0

TR

119,5

ZZ

99,8

0805 10 20

EG

52,3

IL

92,6

MA

47,6

TN

54,7

TR

61,6

ZA

34,5

ZZ

57,2

0805 50 10

TR

57,2

ZZ

57,2

0808 10 80

AR

92,1

BR

84,7

CA

121,8

CL

105,5

CN

112,5

MK

31,8

US

179,8

ZA

156,2

ZZ

110,6

0808 30 90

AR

91,8

CL

121,5

CN

77,5

US

107,0

UY

67,7

ZA

113,4

ZZ

96,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


13.4.2012   

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L 103/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 318/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 101 del 11.4.2012, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 13 aprile 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

43,14

0,00

1701 12 90 (1)

43,14

1,67

1701 13 10 (1)

43,14

0,00

1701 13 90 (1)

43,14

1,96

1701 14 10 (1)

43,14

0,00

1701 14 90 (1)

43,14

1,96

1701 91 00 (2)

47,94

3,09

1701 99 10 (2)

47,94

0,00

1701 99 90 (2)

47,94

0,00

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/49


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2012

che modifica la decisione 2008/961/CE sull’uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati

[notificata con il numero C(2012) 2256]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/194/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 23 della direttiva 2004/109/CE gli emittenti di paesi terzi possono essere esentati dall’obbligo di redigere conti consolidati conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati nell’Unione nel caso in cui i Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) del paese terzo in oggetto prevedano obblighi equivalenti. Al fine di valutare l’equivalenza dei GAAP di tale paese terzo con gli IFRS adottati, il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (2) definisce il concetto di equivalenza e stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei GAAP di un paese terzo.

(2)

È importante valutare l’impegno dei paesi che hanno preso iniziative per far convergere i loro principi contabili verso gli IFRS o di adottarli. Pertanto il regolamento (CE) n. 1569/2007 è stato modificato in modo da estendere il periodo in cui è temporaneamente riconosciuta l’equivalenza al 31 dicembre 2014.

(3)

La decisione 2008/961/CE della Commissione (3) dispone che a decorrere dal 1o gennaio 2009 gli emittenti di paesi terzi possono redigere i propri bilanci consolidati anche conformemente agli IFRS. In base a tale decisione, prima degli esercizi finanziari con inizio al 1o gennaio 2012 o successivamente a tale data, gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i loro bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai GAAP della Repubblica popolare cinese, del Canada, della Repubblica di Corea o della Repubblica d’India.

(4)

In giugno 2010 la Commissione ha chiesto all’allora Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), in seguito sostituito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) per mezzo del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (4), di fornire una valutazione tecnica e un aggiornamento sugli sviluppi della convergenza verso gli IFRS in Cina, Canada, Corea del Sud e India. La Commissione ha tenuto pienamente conto della relazione trasmessa dal CESR nel novembre 2010 e degli aggiornamenti su Cina e India, trasmessi dall’Aesfem nel maggio 2011 in seguito ad una verifica in loco da essa effettuata nel gennaio 2011.

(5)

In aprile 2010 il ministro delle Finanze cinese ha adottato la «Roadmap for Continuing Convergence of the Accounting Standards for Business Enterprises with IFRS» (ASBE), in cui ribadisce l’impegno a proseguire nel processo di convergenza verso gli IFRS. Da ottobre 2010 tutti i principi attualmente in uso e le interpretazioni emesse dall’International Accounting Standards Board (IASB) sono stati integrati nei principi ASBE. L’AESFEM ha ritento soddisfacente il livello di convergenza e per gli emittenti dell’Unione che redigono i loro bilanci conformemente agli IFRS non vi è alcun obbligo di riconciliazione. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare gli ASBE cinesi come equivalenti agli IFRS adottati.

(6)

In gennaio 2006 l’«Accounting Standards Board of Canada» si è impegnato pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011. Esso ha approvato, a partire dal 2011, l’integrazione degli IFRS nel «Canadian Institute of Chartered Accountants Handbook» alla stregua dei GAAP canadesi per tutte le società a scopo di lucro tenute a rendere conto al pubblico. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare i GAAP canadesi come equivalenti agli IFRS adottati.

(7)

In marzo 2007 la «Korean Financial Supervisory Commission» e il «Korean Accounting Institute» si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011. Il Korean Accounting Standards Board ha adottato gli IFRS come IFRS coreani (K-IFRS). I K-IFRS sono identici agli IFRS emessi dall’IASB e dal 2011 sono vincolanti per tutte le società quotate nella Corea del Sud. L’obbligo di applicare i K-IFRS si estende anche agli enti finanziari non quotati e alle società di proprietà statale. Anche altre società non quotate hanno la facoltà di utilizzare tali principi. Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2012, è opportuno considerare i GAAP della Corea del Sud come equivalenti agli IFRS adottati.

(8)

In luglio 2007 il governo indiano e l’«Indian Institute of Chartered Accountants» si sono impegnati pubblicamente ad adottare gli IFRS entro il 31 dicembre 2011, con l’obiettivo di conformare pienamente i GAAP indiani agli IFRS entro la fine del programma. Da una verifica in loco effettuata nel gennaio 2011, l’AESFEM ha constatato che i principi contabili indiani sembrano discostarsi dagli IFRS in diversi punti. Permangono le incertezze sui tempi di realizzazione di un sistema di rendicontazione conforme agli IFRS.

(9)

Di conseguenza è opportuno estendere il periodo transitorio di al massimo tre anni, ossia fino al 31 dicembre 2014, in modo da consentire agli emittenti dei paesi terzi di redigere conformemente ai GAAP indiani i loro bilanci annuali e semestrali all’interno dell’Unione.

(10)

Visto che il periodo transitorio per il quale la decisione 2008/961/CE ha riconosciuto l’equivalenza ai GAAP di Cina, Canada, Corea del Sud e India scade il 31 dicembre 2011, per assicurare la certezza del diritto è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(11)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2008/961/CE di conseguenza.

(12)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 della decisione 2008/961/CE è modificato come segue:

1)

il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Dal 1o gennaio 2012, per quanto riguarda i bilanci consolidati annuali e semestrali, i seguenti principi sono considerati equivalenti agli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002:

a)

i Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica popolare cinese;

b)

i Generally Accepted Accounting Principles del Canada;

c)

i Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica di Corea.»;

2)

il terzo comma seguente è inserito:

«Gli emittenti di paesi terzi sono autorizzati a redigere i propri bilanci consolidati annuali e semestrali conformemente ai Generally Accepted Accounting Principles della Repubblica d’India per gli esercizi finanziari che hanno inizio prima del 1o gennaio 2015.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2012

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(2)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(3)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112.

(4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/51


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

del 31 marzo 2012

che sostituisce l’allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2012/195/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («accordo»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

L’allegato II dell’accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Comitato misto UE-Svizzera (2) e dovrebbe ora essere aggiornato per tenere conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), e le misure adottate per l’applicazione di tale regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (4).

(4)

A fini di chiarezza e razionalità, l’allegato II dell’accordo e il protocollo di tale allegato dovrebbero essere consolidati in una versione giuridicamente vincolante.

(5)

L’allegato II dell’accordo dovrebbe essere mantenuto in linea con l’evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.

Articolo 3

La decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2012

Per il Comitato misto

Il presidente

Mario GATTIKER


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(2)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 67.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

Articolo 1

1.   Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.

2.   I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea.

Articolo 2

1.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.

2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell’Unione europea di cui alla sezione C del presente allegato.

Articolo 3

1.   Nel protocollo del presente allegato sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, relative agli assegni svizzeri per i grandi invalidi e alle prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le pensioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità.

2.   Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

SEZIONE A:   ATTI GIURIDICI CUI SI FA RIFERIMENTO

1.

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (2).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

a)

all’allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull’articolo 131, capoverso 2, e sull’articolo 293, capoverso 2, del Codice civile svizzero.”;

b)

all’allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.”;

c)

all’allegato II è aggiunto il testo seguente:

Germania-Svizzera

a)

Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:

i)

il punto 9b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell’exclave tedesca di Büsingen);

ii)

il punto 9e, paragrafo 1, lettera b), prima, seconda e quarta frase del protocollo finale (accesso all’assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).

b)

Per quanto concerne l’accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992:

i)

l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Spagna-Svizzera

Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 1982; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.

Italia-Svizzera

Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 1980.”;

d)

all’allegato IV è aggiunto il testo seguente:

Svizzera”;

e)

all’allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull’assicurazione contro l’invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;

f)

all’allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;

g)

nell’allegato IX, parte II, è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;

h)

all’allegato X è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

1.

Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.

2.

Le rendite per casi di rigore ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità [articolo 28, capoverso 1 bis), della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, del 19 giugno 1959, così come modificata il 7 ottobre 1994].

3.

Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.

4.

Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale, del 19 giugno 1959, sull’assicurazione per l’invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un’attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.”;

i)

nell’allegato XI è aggiunto il testo seguente:

Svizzera

1.

L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

2.

Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

3.

Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.

a)

Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:

i)

le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento;

ii)

le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;

iii)

le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera;

iv)

i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;

v)

i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.

Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.

b)

Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.

Detta richiesta:

aa)

dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione;

bb)

si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

4.

Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico dell’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.

5.

Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.

6.

Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.

7.

I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.

8.

Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.”

2.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3).

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:

all’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:

“Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 2004, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie

Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie”.

3.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

4.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione (7), applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.

5.

Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (8).

SEZIONE B:   ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

1.

Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

2.

Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (10).

3.

Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

4.

Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

5.

Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (13).

6.

Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (14).

7.

Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (15).

8.

Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

9.

Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (17).

10.

Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (18).

11.

Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (19).

12.

Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (20).

13.

Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche techniche della tessera europea di assicurazione malattia (21).

14.

Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (22).

15.

Decisione S4 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

16.

Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di “prestazioni in natura” definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (24).

17.

Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (25).

18.

Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (26).

19.

Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (27).

20.

Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (28).

21.

Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di “disoccupazione parziale” applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

SEZIONE C:   ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

1.

Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (30).

2.

Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (31).

PROTOCOLLO

dell’allegato II dell’accordo

I.   Assicurazione contro la disoccupazione

Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.

1.

Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:

1.1.

Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) (32) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.

1.2.

Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine conformemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato d’origine si fa carico delle prestazioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.

1.3.

La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali:

a)

il prodotto dei contributi di detti lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore);

b)

dell’importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera (33);

c)

la Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.

2.

In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

II.   Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera, del 19 giugno 1959, sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l’8 ottobre 1999 sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.

III.   Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, del 17 dicembre 1993, è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

»

(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

(3)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

(5)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.

(6)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(7)  GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.

(8)  GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

(9)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

(10)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.

(11)  GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3.

(12)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

(13)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.

(14)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.

(15)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

(16)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

(17)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

(18)  GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5.

(19)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.

(20)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

(21)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

(22)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.

(23)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.

(24)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.

(25)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.

(26)  GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

(27)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

(28)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.

(29)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.

(30)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.

(31)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.

(32)  Attualmente dodici mesi.

(33)  Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all’assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contributi per un periodo di almeno dodici mesi — durante soggiorni ripetuti — nell’arco di due anni.


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