EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document L:2012:033:FULL
Official Journal of the European Union, L 33, 4 February 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 33, 4 febbraio 2012
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 33, 4 febbraio 2012
ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.033.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 93/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2012
relativo all'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all'alimentazione animale siano soggetti a un'autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda concerne l'autorizzazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) come additivo per mangimi destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed equini, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso nel suo parere dell'11 ottobre 2011 (2) che nelle condizioni d'impiego proposte il Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) non ha effetti dannosi sulla salute umana e animale o sull'ambiente e che il suo impiego può migliorare la produzione di insilati provenienti da tutti i tipi di foraggi, riducendo il pH ed aumentando la conservazione della sostanza secca. L'Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere uno specifico monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Per motivi di coerenza è opportuno estendere a tutte le specie animali l'autorizzazione di detto additivo per mangimi destinati a suini, bovini, ovini, caprini ed equini, in linea con le precedenti autorizzazioni di additivi simili. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(11):2408.
ALLEGATO
Numero d'identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||
CFU /kg di materiale fresco |
|||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: additivi per insilati |
|||||||||||||||||||||||||
1k20812 |
— |
Lactobacillus plantarum (DSM 8862 e DSM 8866) |
|
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
24 febbraio 2022 |
(1) Ulteriori informazioni sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 94/2012 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
156,8 |
MA |
56,3 |
|
TN |
78,1 |
|
TR |
115,9 |
|
ZZ |
101,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
217,9 |
JO |
200,0 |
|
TR |
176,6 |
|
US |
57,6 |
|
ZZ |
163,0 |
|
0709 91 00 |
EG |
317,7 |
ZZ |
317,7 |
|
0709 93 10 |
MA |
95,5 |
TR |
181,4 |
|
ZZ |
138,5 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,4 |
MA |
53,4 |
|
TN |
59,4 |
|
TR |
65,7 |
|
ZZ |
56,5 |
|
0805 20 10 |
IL |
167,5 |
MA |
82,3 |
|
ZZ |
124,9 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
61,2 |
EG |
88,5 |
|
IL |
95,7 |
|
KR |
94,1 |
|
MA |
71,6 |
|
PK |
55,0 |
|
TR |
69,3 |
|
ZZ |
76,5 |
|
0805 50 10 |
EG |
69,0 |
TR |
62,5 |
|
ZZ |
65,8 |
|
0808 10 80 |
CA |
130,0 |
CL |
98,4 |
|
CN |
85,1 |
|
MA |
59,2 |
|
US |
147,4 |
|
ZZ |
104,0 |
|
0808 30 90 |
CN |
66,6 |
US |
122,1 |
|
ZA |
99,1 |
|
ZZ |
95,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2012
relativa al riconoscimento di «RINA s.p.a. (Registro navale italiano)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna
[notificata con il numero C(2012) 402]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/64/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, e la parte II dell’allegato VII,
previa consultazione del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 22 luglio 2008 l’Italia ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di RINA s.p.a. (di seguito «RINA») quale società di classificazione ai sensi della direttiva suddetta. RINA ha la sua sede principale in Italia. |
(2) |
A corredo della domanda l’Italia ha presentato le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica del rispetto dei criteri di riconoscimento. |
(3) |
Nell’aprile 2009 è stata organizzata un’audizione in occasione della riunione comune di esperti provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (di seguito «CCNR») relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, in cui l’autorità italiana e RINA hanno presentato la loro posizione. |
(4) |
Il segretariato della CCNR è stato consultato, come disposto nella parte II, paragrafo 4, dell’allegato VII alla direttiva 2006/87/CE. |
(5) |
La Commissione ha valutato la conformità di RINA ai criteri di cui alla parte I dell’allegato VII alla direttiva 2006/87/CE e ha concluso che questi ultimi sono rispettati da RINA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La società di classificazione RINA è riconosciuta ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2006/87/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e la «RINA s.p.a. (Registro navale italiano)», Via Corsica 12, 16128 Genova, ITALIA, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2012
relativa al riconoscimento di «Российский морской регистр судоходства (Registro navale russo)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna
[notificata con il numero C(2012) 429]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/65/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, e la parte II dell'allegato VII,
previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera del 25 febbraio 2009 l'Ungheria ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di «Российский морской регистр судоходства (Registro navale russo)» (di seguito «RS») quale società di classificazione ai sensi della direttiva suddetta. RS dispone di una filiale a Budapest (Ungheria). |
(2) |
A corredo della domanda l'Ungheria ha presentato le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica del rispetto dei criteri di riconoscimento. |
(3) |
Nell'aprile 2009 è stata organizzata un'audizione in occasione della riunione comune di esperti provenienti dagli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (in prosieguo «CCNR») relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, in cui l'autorità ungherese e RS hanno presentato la loro posizione. |
(4) |
Il segretariato della CCNR è stato consultato, come disposto nella parte II, paragrafo 4, dell'allegato VII alla direttiva 2006/87/CE. |
(5) |
La Commissione ha valutato la conformità di RS ai criteri di cui alla parte I dell'allegato VII alla direttiva 2006/87/CE e ha concluso che questi ultimi sono rispettati da RS, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La società di classificazione RS è riconosciuta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2006/87/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne ai sensi dell'articolo1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e la filiale ungherese, 1 Marcius 15 ter, 1056 Budapest, UNGHERIA, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 2012
relativa al riconoscimento di «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)» quale società di classificazione per le navi della navigazione interna
[notificata con il numero C(2012) 431]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/66/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, e la parte II dell’allegato VII,
previa consultazione del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2),
considerando quanto segue:
(1) |
con lettera del 3 luglio 2008 la Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di riconoscimento di «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)» (in prosieguo PRS) quale società di classificazione ai sensi della direttiva suddetta. PRS ha la sua sede principale in Polonia. |
(2) |
A corredo della domanda la Polonia ha presentato le informazioni e la documentazione necessarie alla verifica del rispetto dei criteri di riconoscimento. |
(3) |
Nell’aprile 2009 è stata organizzata un’audizione in occasione della riunione comune degli esperti provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (in prosieguo CCNR) relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, in cui l’autorità polacca e PRS hanno presentato la loro posizione. |
(4) |
Il segretariato della CCNR è stato consultato, come disposto nella parte II, paragrafo 4, dell’allegato VII della direttiva 2006/87/CE. |
(5) |
La Commissione ha valutato la conformità di PRS ai criteri di cui alla parte I dell’allegato VII della direttiva 2006/87/CE e ha concluso che questi ultimi sono rispettati da PRS. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La società di classificazione PRS è riconosciuta ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2006/87/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri aventi vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE e il «Polski Rejestr Statków SA (Registro navale polacco)», al. gen. J. Hallera 126, 80-416 Gdańsk, POLONIA, sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2012
Per la Commissione
Siim KALLAS
Vicepresidente
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.