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Document L:2010:239:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 239, 10 settembre 2010


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    ISSN 1725-258X

    doi:10.3000/1725258X.L_2010.239.ita

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 239

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    53o anno
    10 settembre 2010


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    REGOLAMENTI

     

     

    Regolamento (UE) n. 795/2010 della Commissione, del 9 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    1

     

     

    Regolamento (UE) n. 796/2010 della Commissione, del 9 settembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

    3

     

     

    Regolamento (UE) n. 797/2010 della Commissione, del 9 settembre 2010, recante decisione di non fissare il prezzo minimo di vendita del burro per la sesta gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010

    5

     

     

    Regolamento (UE) n. 798/2010 della Commissione, del 9 settembre 2010, recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la sesta gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

    6

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    REGOLAMENTI

    10.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 239/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 795/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2010

    recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    MK

    61,9

    XS

    54,8

    ZZ

    58,4

    0707 00 05

    MK

    41,0

    TR

    152,9

    ZZ

    97,0

    0709 90 70

    TR

    136,0

    ZZ

    136,0

    0805 50 10

    AR

    118,2

    BR

    122,7

    CL

    129,7

    IL

    141,4

    TR

    154,1

    UY

    112,3

    ZA

    108,5

    ZZ

    126,7

    0806 10 10

    EG

    160,9

    TR

    117,9

    US

    179,8

    ZA

    152,0

    ZZ

    152,7

    0808 10 80

    AR

    103,9

    BR

    70,5

    CL

    101,5

    CN

    65,6

    NZ

    104,9

    US

    87,4

    ZA

    88,0

    ZZ

    88,8

    0808 20 50

    AR

    80,1

    CL

    150,5

    TR

    128,9

    ZA

    80,5

    ZZ

    110,0

    0809 30

    AR

    55,2

    TR

    150,6

    ZZ

    102,9

    0809 40 05

    BA

    53,5

    IL

    165,3

    XS

    52,3

    ZZ

    90,4


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


    10.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 239/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 796/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2010

    recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 794/2010 della Commissione (4).

    (2)

    Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

    (3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

    (4)  GU L 238 del 9.9.2010, pag. 5.


    ALLEGATO

    Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 10 settembre 2010

    (EUR)

    Codice NC

    Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

    Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

    1701 11 10 (1)

    50,97

    0,00

    1701 11 90 (1)

    50,97

    0,00

    1701 12 10 (1)

    50,97

    0,00

    1701 12 90 (1)

    50,97

    0,00

    1701 91 00 (2)

    47,61

    3,19

    1701 99 10 (2)

    47,61

    0,05

    1701 99 90 (2)

    47,61

    0,05

    1702 90 95 (3)

    0,48

    0,23


    (1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


    10.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 239/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 797/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2010

    recante decisione di non fissare il prezzo minimo di vendita del burro per la sesta gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 446/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara per la vendita di burro nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).

    (2)

    È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

    (3)

    Sulla base delle offerte ricevute per la sesta gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la sesta gara parziale relativa alla vendita di burro nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 446/2010, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 7 settembre 2010, non è fissato alcun prezzo minimo di vendita del burro.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 17.

    (3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


    10.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 239/6


    REGOLAMENTO (UE) N. 798/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2010

    recante fissazione del prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere per la sesta gara parziale nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera j), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 447/2010 della Commissione (2) ha aperto una gara relativa alla vendita di latte scremato in polvere, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (3).

    (2)

    È opportuno che la Commissione, secondo quanto stabilito dall’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, sulla base delle offerte ricevute per le gare parziali, fissi un prezzo minimo di vendita o decida di non fissare un prezzo minimo di vendita.

    (3)

    Sulla base delle offerte ricevute per la sesta gara parziale, occorre fissare un prezzo minimo di vendita.

    (4)

    Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la sesta gara parziale relativa alla vendita di latte scremato in polvere nell’ambito della gara di cui al regolamento (UE) n. 447/2010, per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 7 settembre 2010, il prezzo minimo di vendita del latte scremato in polvere è di 211,00 EUR/100 kg.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 settembre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 126 del 22.5.2010, pag. 19.

    (3)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


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