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Document L:2010:217:FULL
Official Journal of the European Union, L 217, 18 August 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 217, 18 agosto 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 217, 18 agosto 2010
ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.217.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
18.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/1 |
Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007
Essendo state espletate il 28 luglio 2010 le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), firmato a Bruxelles l’11 ottobre 2007, tale accordo è entrato in vigore, in conformità dell’articolo 13 del medesimo, il 1o agosto 2010.
(1) GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.
REGOLAMENTI
18.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 741/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2010
che modifica i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004 per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (2) e il regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) stabiliscono le modalità attuative della terza e della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. |
(2) |
Nei casi in cui il notificante ritira il proprio sostegno all’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002 o dell’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, le autorizzazioni devono essere revocate entro il 31 dicembre 2010. |
(3) |
Per la maggior parte delle sostanze in questione sono state presentate domande secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4). |
(4) |
Affinché possa essere completato l’esame di dette sostanze è necessario estendere il periodo in cui gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative a dette sostanze. |
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 1490/2002
Nell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002 è aggiunta la seguente frase:
«Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri revocano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (5).
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 2229/2004
Nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004 è aggiunta la seguente frase:
«Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri revocano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (6).
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.
(3) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.
(4) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
(5) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.»
(6) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.»
18.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 742/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2010
recante modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I requisiti che devono soddisfare i cereali per essere ammissibili all’intervento pubblico ed i metodi da utilizzare per l’esecuzione delle prove per determinare detta ammissibilità, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (2), sono riportati nell’allegato I, parti da I a VIII e XII del suddetto regolamento. Alcuni di questi metodi sono stati oggetto di modifiche messe a punto dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per tenere conto dell’evoluzione di alcuni di questi metodi e per privilegiare le norme europee, occorre adattare i suddetti metodi. Per garantire un’applicazione identica e costante di questi metodi nel corso di uno stesso periodo d’intervento, occorre prevedere che i suddetti metodi corrispondano a quelli in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione. |
(2) |
Il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, attualmente menzionato nella parte IV dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte V del suddetto allegato. Il punto 1 della parte V, relativo al frumento tenero, al frumento duro e all’orzo, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea EN 15587:2008. È opportuno fare riferimento a tale norma nel punto suddetto. |
(3) |
L’allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 definisce gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e gli elementi da prendere in considerazione per tipo di cereale per definire le impurità. A fini di chiarezza e di coerenza con la norma europea EN 15587:2008, occorre adattare alcune definizioni e spostare alcune sottorubriche da una categoria all’altra. A seguito di questi cambiamenti di sottorubriche occorre anche modificare la parte II dell’allegato I, relativa ai requisiti qualitativi minimi. |
(4) |
Il metodo internazionale ISO 712:1998, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009 come uno dei metodi per la determinazione del tenore di umidità, è stato aggiornato, per i cereali diversi dal granturco, nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 712:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta. Per il granturco, occorre tenere conto dell’aggiornamento nell’ambito della norma europea ed internazionale EN ISO 6540:2010. Inoltre, occorre anche eliminare la parte VI dell’allegato I che non ha più ragione d’essere e adattare, di conseguenza, il paragrafo 3 della parte XII dell’allegato I. |
(5) |
Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è quello riconosciuto dall’Associazione internazionale di scienza e tecnologia dei cereali (ICC), le cui norme figurano nella rubrica n. 105/2. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con la norma europea e internazionale EN ISO 20483:2006 ed estenderla al chicco di frumento duro. Occorre altresì prevedere, come metodo alternativo, la norma CEN ISO/TS 16634-2:2009. |
(6) |
L’indice di Zélény sul chicco di frumento tenero determinato secondo il metodo internazionale ISO 5529:1992, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 5529:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta. |
(7) |
L’indice di caduta di Hagberg determinato secondo il metodo internazionale ISO 3093:2004, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 3093:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta. |
(8) |
Il metodo di riferimento per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte VIII del suddetto allegato. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con il metodo europeo EN 15585:2008. Occorre fare riferimento alla norma suddetta ed eliminare la parte VIII dell’allegato I. |
(9) |
Il metodo internazionale di riferimento ISO 7971/2:1995 per la determinazione del peso specifico, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 7971/3:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta. |
(10) |
Occorre che il presente regolamento si applichi a partire dalla data in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 1272/2009 diventano applicabili per i cereali. |
(11) |
Tuttavia, per permettere agli Stati membri di attuare le modifiche o gli aggiornamenti introdotti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le impurità e i rinvii alla norma EN 15587, si deve prevedere un congruo termine per l’applicazione di talune disposizioni. Dette modifiche dovrebbero pertanto applicarsi solo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2011/2012. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:
1) |
l’articolo 7 è modificato come segue:
|
2) |
l’allegato I è modificato secondo l’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.
Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, relativamente alla parte II, punto B, alla parte III, alla parte IV, lettera a), e alla parte V dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009, si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:
1) |
le parti da II a V sono sostituite dal testo seguente: «PARTE II Requisiti qualitativi minimi di cui alla parte I
Gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nella parte III del presente allegato. I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati o cariati sono classificati nella categoria “impurità varie”, anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie. PARTE III 1. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA 1.1. Chicchi spezzati Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi spezzati” è quella riportata nella norma EN 15587. Se si tratta di granturco, per “chicchi spezzati” si intendono i chicchi o le parti di chicchi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 mm. Se si tratta di sorgo, per “chicchi spezzati” si intendono i chicchi o le parti di chicchi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 1,8 mm. 1.2. Impurità relative ai chicchi a) Chicchi striminziti Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi striminziti” è quella riportata nella norma EN 15587. Tuttavia, se si tratta dell’orzo dell’Estonia, della Lettonia, della Finlandia e della Svezia, per “chicchi striminziti” si intendono i chicchi aventi peso specifico uguale o superiore a 64 chilogrammi per ettolitro offerti o presentati all’intervento nei suddetti Stati membri, che, dopo l’eliminazione di tutti gli altri elementi di cui al presente allegato, passano attraverso vagli a maglie di 2,0 millimetri. La definizione di chicchi striminziti non si applica né al granturco, né al sorgo. b) Altri cereali Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “altri cereali” è quella riportata nella norma EN 15587. Se si tratta di granturco o di sorgo, per “altri cereali” si intendono tutti i chicchi di cereali coltivati che non appartengono alla specie di chicchi che identificano il campione. c) Chicchi attaccati da parassiti Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi attaccati da parassiti” è quella riportata nella norma EN 15587. Nel caso del granturco e del sorgo, per “chicchi attaccati da parassiti” si intendono tutti i chicchi che presentano un deterioramento visibile dovuto all’attacco di insetti, roditori, acari o altri parassiti. d) Chicchi che presentano colorazioni del germe Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione è quella riportata nella norma EN 15587. Le definizioni relative ai grani che presentano colorazioni del germe non si applicano né all’orzo, né al granturco né al sorgo. e) Chicchi scaldati per essiccamento Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi scaldati per essiccamento” è quella riportata nella norma EN 15587. Se si tratta di granturco o di sorgo, sono considerati chicchi scaldati per essiccamento quelli che presentano segni esterni di torrefazione, ma che non sono chicchi avariati. f) Chicchi volpati Per il frumento duro, la definizione è quella riportata nella norma EN 15587. La definizione di chicchi volpati non si applica né al frumento tenero, né all’orzo, né al granturco, né al sorgo. 1.3. Chicchi germinati Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi geminati” è quella riportata nella norma EN 15587. Se si tratta di granturco o di sorgo, si considerano chicchi germinati quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o la piumetta. Bisogna però tenere conto dell’aspetto generale del campione quando se ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato da quello normale. 1.4. Impurità varie a) Semi estranei Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “semi estranei” è quella riportata nella norma EN 15587. Se si tratta di granturco e di sorgo, sono considerati “semi estranei” i semi di piante, coltivate o no, diverse dai cereali. Sono costituiti da semi senza valore di recupero, da semi utilizzabili per il bestiame ma che non sono cereali e da semi nocivi. Sono considerati semi nocivi i semi tossici per l’uomo e per gli animali, i semi che intralciano o complicano la pulitura e la macinazione dei cereali e quelli che modificano la qualità dei prodotti trasformati ottenuti da cereali. b) Chicchi avariati Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi avariati” è quella riportata nella norma EN 15587. Se si tratta di granturco o di sorgo, si considerano “chicchi avariati” i chicchi non più atti all’alimentazione del bestiame, perché putrefatti o intaccati da muffe (compresa la fusariosi) o da batteri, o a causa di altri fattori. Appartengono a questo gruppo anche i chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo o da essiccazione troppo rapida; questi chicchi sono chicchi completamente sviluppati, il cui tegumento presenta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero, mentre la sezione del corpo presenta una colorazione tra il grigio paglierino e il nero brunastro. Nella norma EN 15587, per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione dei chicchi colpiti da fusariosi è inclusa in quella dei chicchi avariati. c) Impurità propriamente dette Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “impurità propriamente dette” è quella riportata nella norma EN 15587. Se si tratta di granturco o di sorgo, si considerano come “impurità propriamente dette” tutti gli elementi contenuti in un campione che passano attraverso un vaglio a maglie di 1 mm, eccetto gli insetti vivi e morti. d) Pule (per il granturco: frammenti di raspi) e) Segala cornuta f) Chicchi cariati Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione è quella riportata nella norma EN 15587. La definizione di chicchi cariati non si applica né all’orzo, né al granturco, né al sorgo. g) Impurità di origine animale 1.5. Parassiti vivi 1.6. Chicchi bianconati Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui corpo non può essere considerato perfettamente vitreo. Sono definiti anche nella norma EN 15585. 2. ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEI SINGOLI CEREALI PER LA DEFINIZIONE DELLE IMPURITÀ 2.1. Frumento duro Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati e i chicchi scaldati per essiccamento. Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale. 2.2. Frumento tenero Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe (solo in misura superiore all’8 %) e i chicchi scaldati per essiccamento. Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale. 2.3. Orzo Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento. Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule e le impurità di origine animale. 2.4. Granturco Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento. Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, i frammenti di raspi e le impurità di origine animale. 2.5. Sorgo Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento. Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule e le impurità di origine animale. PARTE IV Metodi utilizzati per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all’intervento Per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all’intervento, ai sensi dell’articolo 7, si applicano i metodi sotto indicati:
PARTE V Metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta nel caso del granturco e del sorgo
|
2) |
le parti VI e VIII sono soppresse. |
3) |
nella parte XII, il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
(1) Con un massimo del 3 % per le impurità diverse dai chicchi colpiti da fusariosi.
(2) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.
18.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 743/2010 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
50,2 |
TR |
85,0 |
|
ZZ |
67,6 |
|
0707 00 05 |
MK |
41,0 |
TR |
133,1 |
|
ZZ |
87,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
121,4 |
ZZ |
121,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
133,4 |
CL |
152,4 |
|
TR |
150,3 |
|
UY |
135,5 |
|
ZA |
129,2 |
|
ZZ |
140,2 |
|
0806 10 10 |
EG |
153,0 |
IL |
202,2 |
|
TR |
136,6 |
|
ZZ |
163,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
98,0 |
BR |
71,9 |
|
CL |
98,6 |
|
CN |
65,6 |
|
NZ |
105,2 |
|
US |
87,8 |
|
UY |
100,6 |
|
ZA |
89,7 |
|
ZZ |
89,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
115,4 |
CL |
150,5 |
|
CN |
55,7 |
|
TR |
149,8 |
|
ZA |
103,7 |
|
ZZ |
115,0 |
|
0809 30 |
TR |
142,7 |
ZZ |
142,7 |
|
0809 40 05 |
BA |
61,3 |
IL |
154,7 |
|
XS |
64,6 |
|
ZZ |
93,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».