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Document L:2010:217:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 217, 18 agosto 2010


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    ISSN 1725-258X

    doi:10.3000/1725258X.L_2010.217.ita

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 217

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    53o anno
    18 agosto 2010


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    ACCORDI INTERNAZIONALI

     

    *

    Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007

    1

     

     

    REGOLAMENTI

     

    *

    Regolamento (UE) n. 741/2010 della Commissione, del 17 agosto 2010, che modifica i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004 per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 ( 1 )

    2

     

    *

    Regolamento (UE) n. 742/2010 della Commissione, del 17 agosto 2010, recante modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico

    4

     

     

    Regolamento (UE) n. 743/2010 della Commissione, del 17 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    12

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    ACCORDI INTERNAZIONALI

    18.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 217/1


    Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007

    Essendo state espletate il 28 luglio 2010 le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo, che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 (1), firmato a Bruxelles l’11 ottobre 2007, tale accordo è entrato in vigore, in conformità dell’articolo 13 del medesimo, il 1o agosto 2010.


    (1)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 11.


    REGOLAMENTI

    18.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 217/2


    REGOLAMENTO (UE) N. 741/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 17 agosto 2010

    che modifica i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004 per quanto riguarda la data fino alla quale le autorizzazioni possono restare in vigore nei casi in cui il notificante ha presentato una domanda secondo la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002, che stabilisce le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 451/2000 (2) e il regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) stabiliscono le modalità attuative della terza e della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

    (2)

    Nei casi in cui il notificante ritira il proprio sostegno all’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002 o dell’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, le autorizzazioni devono essere revocate entro il 31 dicembre 2010.

    (3)

    Per la maggior parte delle sostanze in questione sono state presentate domande secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4).

    (4)

    Affinché possa essere completato l’esame di dette sostanze è necessario estendere il periodo in cui gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative a dette sostanze.

    (5)

    Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1490/2002 e (CE) n. 2229/2004.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 1490/2002

    Nell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002 è aggiunta la seguente frase:

    «Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri revocano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (5).

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (CE) n. 2229/2004

    Nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004 è aggiunta la seguente frase:

    «Tuttavia, la data ultima entro la quale gli Stati membri revocano tali autorizzazioni è il 31 dicembre 2011, qualora sia stata presentata una domanda secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione (6).

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

    (3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

    (4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

    (5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5

    (6)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5


    18.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 217/4


    REGOLAMENTO (UE) N. 742/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 17 agosto 2010

    recante modifica del regolamento (UE) n. 1272/2009 recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I requisiti che devono soddisfare i cereali per essere ammissibili all’intervento pubblico ed i metodi da utilizzare per l’esecuzione delle prove per determinare detta ammissibilità, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (2), sono riportati nell’allegato I, parti da I a VIII e XII del suddetto regolamento. Alcuni di questi metodi sono stati oggetto di modifiche messe a punto dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). Per tenere conto dell’evoluzione di alcuni di questi metodi e per privilegiare le norme europee, occorre adattare i suddetti metodi. Per garantire un’applicazione identica e costante di questi metodi nel corso di uno stesso periodo d’intervento, occorre prevedere che i suddetti metodi corrispondano a quelli in vigore il primo giorno della campagna di commercializzazione.

    (2)

    Il metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, attualmente menzionato nella parte IV dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte V del suddetto allegato. Il punto 1 della parte V, relativo al frumento tenero, al frumento duro e all’orzo, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea EN 15587:2008. È opportuno fare riferimento a tale norma nel punto suddetto.

    (3)

    L’allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 definisce gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e gli elementi da prendere in considerazione per tipo di cereale per definire le impurità. A fini di chiarezza e di coerenza con la norma europea EN 15587:2008, occorre adattare alcune definizioni e spostare alcune sottorubriche da una categoria all’altra. A seguito di questi cambiamenti di sottorubriche occorre anche modificare la parte II dell’allegato I, relativa ai requisiti qualitativi minimi.

    (4)

    Il metodo internazionale ISO 712:1998, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009 come uno dei metodi per la determinazione del tenore di umidità, è stato aggiornato, per i cereali diversi dal granturco, nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 712:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta. Per il granturco, occorre tenere conto dell’aggiornamento nell’ambito della norma europea ed internazionale EN ISO 6540:2010. Inoltre, occorre anche eliminare la parte VI dell’allegato I che non ha più ragione d’essere e adattare, di conseguenza, il paragrafo 3 della parte XII dell’allegato I.

    (5)

    Il metodo di riferimento per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento tenero, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è quello riconosciuto dall’Associazione internazionale di scienza e tecnologia dei cereali (ICC), le cui norme figurano nella rubrica n. 105/2. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con la norma europea e internazionale EN ISO 20483:2006 ed estenderla al chicco di frumento duro. Occorre altresì prevedere, come metodo alternativo, la norma CEN ISO/TS 16634-2:2009.

    (6)

    L’indice di Zélény sul chicco di frumento tenero determinato secondo il metodo internazionale ISO 5529:1992, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 5529:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.

    (7)

    L’indice di caduta di Hagberg determinato secondo il metodo internazionale ISO 3093:2004, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 3093:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.

    (8)

    Il metodo di riferimento per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è descritto nella parte VIII del suddetto allegato. In seguito ai lavori del CEN, occorre sostituire questo metodo con il metodo europeo EN 15585:2008. Occorre fare riferimento alla norma suddetta ed eliminare la parte VIII dell’allegato I.

    (9)

    Il metodo internazionale di riferimento ISO 7971/2:1995 per la determinazione del peso specifico, attualmente menzionato nell’allegato I, parte IV, del regolamento (UE) n. 1272/2009, è stato aggiornato nell’ambito della norma europea e internazionale EN ISO 7971/3:2009. È opportuno fare riferimento alla norma suddetta.

    (10)

    Occorre che il presente regolamento si applichi a partire dalla data in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 1272/2009 diventano applicabili per i cereali.

    (11)

    Tuttavia, per permettere agli Stati membri di attuare le modifiche o gli aggiornamenti introdotti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le impurità e i rinvii alla norma EN 15587, si deve prevedere un congruo termine per l’applicazione di talune disposizioni. Dette modifiche dovrebbero pertanto applicarsi solo a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2011/2012.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

    1)

    l’articolo 7 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

    «—

    cereali: all’allegato I, parti III, IV, V, VII e XII,»;

    b)

    è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3.   Per determinare la qualità dei cereali offerti o presentati all’intervento, i metodi da utilizzare sono quelle descritti nell’allegato I stabiliti, se del caso, nell’ambito delle norme europee e/o internazionali, nella loro ultima versione in vigore il primo giorno di ciascuna campagna di commercializzazione.»;

    2)

    l’allegato I è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

    Tuttavia, l’articolo 1, punto 2, relativamente alla parte II, punto B, alla parte III, alla parte IV, lettera a), e alla parte V dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009, si applica a decorrere dal 1o luglio 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 1272/2009 è così modificato:

    1)

    le parti da II a V sono sostituite dal testo seguente:

    «PARTE II

    Requisiti qualitativi minimi di cui alla parte I

     

    Frumento duro

    Frumento tenero

    Orzo

    Granturco

    Sorgo

    A.

    Tenore massimo di umidità

    14,5 %

    14,5 %

    14,5 %

    13,5 %

    13,5 %

    B.

    Percentuale massima di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:

    12 %

    12 %

    12 %

    12 %

    12 %

    1.

    Chicchi spezzati

    6 %

    5 %

    5 %

    5 %

    5 %

    2.

    Impurità relative ai chicchi

    8,5 %

    7 %

    12 %

    5 %

    5 %

    2.1.

    Impurità diverse dai chicchi volpati

    5 %

    7 %

    12 %

    5 %

    5 %

    a)

    chicchi striminziti

    X

    X

    X

    n.a.

    n.a.

    b)

    altri cereali

    3 %

    X

    5 %

    X

    X

    c)

    chicchi attaccati da parassiti

    X

    X

    X

    X

    X

    d)

    chicchi che presentano colorazioni del germe

    X

    X

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    e)

    chicchi scaldati per essiccamento

    0,50 %

    0,50 %

    3 %

    0,50 %

    0,50 %

    2.2.

    Chicchi volpati

    3,5 %

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    3.

    Chicchi germinati

    4 %

    4 %

    6 %

    6 %

    6 %

    4.

    Impurità varie,

    4,5 % (1)

    3 %

    3 %

    3 %

    3 %

    di cui:

     

     

     

     

     

    a)

    semi estranei, di cui:

     

     

     

     

     

    nocivi

    0,10 %

    0,10 %

    0,10 %

    0,10 %

    0,10 %

    altri

    X

    X

    X

    X

    X

    b)

    semi danneggiati, di cui:

     

     

     

     

     

    chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida

    0,05 %

    0,05 %

    X

    X

    X

    chicchi colpiti da fusariosi

    1,5 %

    X

    X

    X

    X

    altri

    X

    X

    X

    X

    X

    c)

    impurità propriamente dette

    X

    X

    X

    X

    X

    d)

    pule (per il granturco: frammenti di raspi)

    X

    X

    X

    X

    X

    e)

    segala cornuta

    0,05 %

    0,05 %

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    f)

    chicchi cariati

    X

    X

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    g)

    impurità di originale animale

    X

    X

    X

    X

    X

    C.

    Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente

    27 %

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    D.

    Tenore massimo di tannino (2)

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    1 %

    E.

    Peso specifico minimo (kg/hl)

    78

    73

    62

    n.a.

    n.a.

    F.

    Tasso minimo di proteine (2)

    11,5 %

    10,5 %

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    G.

    Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)

    220

    220

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    H.

    Indice minimo di Zélény (ml)

    n.a.

    22

    n.a.

    n.a.

    n.a.

    “X”

    analisi richiesta senza limite specifico, ma il cui tenore va preso in considerazione per i limiti massimi fissati ai punti 2 e 4 della tabella.

    “n.a.”:

    non applicabile, in quanto non richiede un’analisi.

    Gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nella parte III del presente allegato.

    I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati o cariati sono classificati nella categoria “impurità varie”, anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.

    PARTE III

    1.   DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CHE NON SONO CEREALI DI BASE DI QUALITÀ PERFETTA

    1.1.   Chicchi spezzati

    Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi spezzati” è quella riportata nella norma EN 15587.

    Se si tratta di granturco, per “chicchi spezzati” si intendono i chicchi o le parti di chicchi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 mm.

    Se si tratta di sorgo, per “chicchi spezzati” si intendono i chicchi o le parti di chicchi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 1,8 mm.

    1.2.   Impurità relative ai chicchi

    a)   Chicchi striminziti

    Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi striminziti” è quella riportata nella norma EN 15587. Tuttavia, se si tratta dell’orzo dell’Estonia, della Lettonia, della Finlandia e della Svezia, per “chicchi striminziti” si intendono i chicchi aventi peso specifico uguale o superiore a 64 chilogrammi per ettolitro offerti o presentati all’intervento nei suddetti Stati membri, che, dopo l’eliminazione di tutti gli altri elementi di cui al presente allegato, passano attraverso vagli a maglie di 2,0 millimetri.

    La definizione di chicchi striminziti non si applica né al granturco, né al sorgo.

    b)   Altri cereali

    Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “altri cereali” è quella riportata nella norma EN 15587.

    Se si tratta di granturco o di sorgo, per “altri cereali” si intendono tutti i chicchi di cereali coltivati che non appartengono alla specie di chicchi che identificano il campione.

    c)   Chicchi attaccati da parassiti

    Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi attaccati da parassiti” è quella riportata nella norma EN 15587.

    Nel caso del granturco e del sorgo, per “chicchi attaccati da parassiti” si intendono tutti i chicchi che presentano un deterioramento visibile dovuto all’attacco di insetti, roditori, acari o altri parassiti.

    d)   Chicchi che presentano colorazioni del germe

    Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione è quella riportata nella norma EN 15587.

    Le definizioni relative ai grani che presentano colorazioni del germe non si applicano né all’orzo, né al granturco né al sorgo.

    e)   Chicchi scaldati per essiccamento

    Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi scaldati per essiccamento” è quella riportata nella norma EN 15587.

    Se si tratta di granturco o di sorgo, sono considerati chicchi scaldati per essiccamento quelli che presentano segni esterni di torrefazione, ma che non sono chicchi avariati.

    f)   Chicchi volpati

    Per il frumento duro, la definizione è quella riportata nella norma EN 15587.

    La definizione di chicchi volpati non si applica né al frumento tenero, né all’orzo, né al granturco, né al sorgo.

    1.3.   Chicchi germinati

    Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi geminati” è quella riportata nella norma EN 15587.

    Se si tratta di granturco o di sorgo, si considerano chicchi germinati quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o la piumetta. Bisogna però tenere conto dell’aspetto generale del campione quando se ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato da quello normale.

    1.4.   Impurità varie

    a)   Semi estranei

    Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “semi estranei” è quella riportata nella norma EN 15587.

    Se si tratta di granturco e di sorgo, sono considerati “semi estranei” i semi di piante, coltivate o no, diverse dai cereali. Sono costituiti da semi senza valore di recupero, da semi utilizzabili per il bestiame ma che non sono cereali e da semi nocivi.

    Sono considerati semi nocivi i semi tossici per l’uomo e per gli animali, i semi che intralciano o complicano la pulitura e la macinazione dei cereali e quelli che modificano la qualità dei prodotti trasformati ottenuti da cereali.

    b)   Chicchi avariati

    Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “chicchi avariati” è quella riportata nella norma EN 15587.

    Se si tratta di granturco o di sorgo, si considerano “chicchi avariati” i chicchi non più atti all’alimentazione del bestiame, perché putrefatti o intaccati da muffe (compresa la fusariosi) o da batteri, o a causa di altri fattori.

    Appartengono a questo gruppo anche i chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo o da essiccazione troppo rapida; questi chicchi sono chicchi completamente sviluppati, il cui tegumento presenta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero, mentre la sezione del corpo presenta una colorazione tra il grigio paglierino e il nero brunastro.

    Nella norma EN 15587, per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione dei chicchi colpiti da fusariosi è inclusa in quella dei chicchi avariati.

    c)   Impurità propriamente dette

    Per il frumento duro, il frumento tenero e l’orzo, la definizione di “impurità propriamente dette” è quella riportata nella norma EN 15587.

    Se si tratta di granturco o di sorgo, si considerano come “impurità propriamente dette” tutti gli elementi contenuti in un campione che passano attraverso un vaglio a maglie di 1 mm, eccetto gli insetti vivi e morti.

    d)   Pule (per il granturco: frammenti di raspi)

    e)   Segala cornuta

    f)   Chicchi cariati

    Per il frumento duro e il frumento tenero, la definizione è quella riportata nella norma EN 15587.

    La definizione di chicchi cariati non si applica né all’orzo, né al granturco, né al sorgo.

    g)   Impurità di origine animale

    1.5.   Parassiti vivi

    1.6.   Chicchi bianconati

    Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui corpo non può essere considerato perfettamente vitreo. Sono definiti anche nella norma EN 15585.

    2.   ELEMENTI DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEI SINGOLI CEREALI PER LA DEFINIZIONE DELLE IMPURITÀ

    2.1.   Frumento duro

    Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati e i chicchi scaldati per essiccamento.

    Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale.

    2.2.   Frumento tenero

    Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe (solo in misura superiore all’8 %) e i chicchi scaldati per essiccamento.

    Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati e le impurità di origine animale.

    2.3.   Orzo

    Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

    Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule e le impurità di origine animale.

    2.4.   Granturco

    Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

    Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, i frammenti di raspi e le impurità di origine animale.

    2.5.   Sorgo

    Per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi scaldati per essiccamento.

    Per impurità varie si intendono i semi estranei, i chicchi avariati (fra cui i chicchi colpiti da fusariosi), le impurità propriamente dette, le pule e le impurità di origine animale.

    PARTE IV

    Metodi utilizzati per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all’intervento

    Per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all’intervento, ai sensi dell’articolo 7, si applicano i metodi sotto indicati:

    a)

    per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, il metodo di riferimento costituito:

    dalla norma EN 15587 per il frumento tenero, il frumento duro e l’orzo,

    dal metodo di cui alla parte V del presente allegato per il granturco e il sorgo;

    b)

    per la determinazione del tenore di umidità, il metodo di riferimento costituito:

    dalla norma EN ISO 6540 per il granturco,

    dalla norma EN ISO 712 per i cereali diversi dal granturco, o

    da un metodo basato sulla tecnologia a raggi infrarossi.

    In caso di controversia, fanno fede solo i risultati della norma EN ISO 6540 per il granturco o EN ISO 712 per i cereali diversi dal granturco;

    c)

    per il dosaggio dei tannini del sorgo, il metodo di riferimento costituito dalla norma ISO 9648;

    d)

    per la determinazione del carattere non colloso e della lavorabilità a macchina dell’impasto ottenuto dal frumento tenero, il metodo di riferimento di cui alla parte VII del presente allegato;

    e)

    per la determinazione del tenore di proteine nel chicco di frumento duro e di frumento tenero molito, il metodo di riferimento costituito:

    dalla norma EN ISO 20483, o

    dalla norma CEN ISO/TS 16634-2.

    In caso di controversia, fanno fede solo i risultati della norma EN ISO 20483;

    f)

    per la determinazione dell’indice di Zélény sul chicco di frumento tenero molito, il metodo EN ISO 5529;

    g)

    per la determinazione dell’indice di caduta di Hagberg (test di attività amilasica), il metodo EN ISO 3093;

    h)

    per la determinazione del tasso dei chicchi bianconati di frumento duro, il metodo di riferimento costituito dalla norma EN 15585;

    i)

    per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento costituito dalla norma EN ISO 7971/3;

    j)

    i metodi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi di riferimento per la determinazione del tasso di micotossine sono quelli menzionati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 e descritti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (3)

    PARTE V

    Metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta nel caso del granturco e del sorgo

    1.

    Un campione medio di 500 g per il granturco e di 250 g per il sorgo viene agitato nel vaglio a maglie di 1,0 mm per mezzo minuto. Verificare la presenza di parassiti vivi e di insetti morti nella frazione fatta passare attraverso il vaglio.

    Dagli elementi trattenuti dal vaglio a maglie di 1 mm estrarre, con una pinzetta o una spatola, le pietre, la sabbia, i frammenti di raspi o di paglia e le altre impurità propriamente dette.

    Aggiungere le impurità propriamente dette, estratte nel modo suddetto, agli elementi che sono passati attraverso il vaglio a maglie di 1,0 mm e pesarle con essi.

    La frazione trattenuta dal vaglio a maglie di 1,0 mm è divisa per mezzo di un separatore in modo da ottenere un campione di 100-200 g per il granturco e di 25-50 g per il sorgo. Pesare questo campione parziale. Stenderlo in uno strato sottile su una tavola. Estrarre con una pinzetta o una spatola gli altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi scaldati per essiccamento, i chicchi germinati, i semi estranei, i chicchi avariati, le pule e le impurità di origine animale. Per il sorgo, i chicchi rivestiti devono essere spogliati della pula, che rientra fra le impurità varie. Il chicco è quindi classificato in base alle sue condizioni.

    Il campione parziale liberato dalle impurità è fatto passare per 30 s attraverso un vaglio a fori circolari di 4,5 mm di diametro per il granturco e di 1,8 mm di diametro per il sorgo. Gli elementi che passano attraverso questo vaglio sono considerati chicchi spezzati.

    2.

    I gruppi di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta e che sono determinati secondo il metodo di cui al punto 1 vanno pesati con la massima esattezza e con l’approssimazione di 0,01 g e suddivisi secondo la percentuale sul campione medio. Nella relazione di analisi le relative indicazioni vanno fatte con un’approssimazione dello 0,1 %. Indicare la presenza di parassiti vivi.

    In linea di massima si devono fare due analisi per campione. Esse non devono differire, per quanto riguarda il totale degli elementi sopra previsti, di più del 10 %.

    3.

    Gli apparecchi da utilizzare per le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono i seguenti:

    a)

    apparecchio separatore di campioni, ad esempio apparecchi a coni o a scanalature,

    b)

    bilancia di precisione capace di pesare con un’approssimazione di 0,01 g (dunque con una precisione di visualizzazione di 0,001 g);

    c)

    vagli a maglie di 1,0 mm e vagli a fori circolari di 1,8 mm e di 4,5 mm di diametro. I vagli saranno eventualmente montati su un tavolo vibratorio. I vagli devono essere conformi alla norma ISO 5223.

    2)

    le parti VI e VIII sono soppresse.

    3)

    nella parte XII, il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    I metodi di riferimento per la determinazione della qualità dei cereali offerti o presentati all’intervento sono descritti nelle parti III, IV, V e VII del presente allegato.»


    (1)  Con un massimo del 3 % per le impurità diverse dai chicchi colpiti da fusariosi.

    (2)  Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

    (3)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12.»;


    18.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 217/12


    REGOLAMENTO (UE) N. 743/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 17 agosto 2010

    recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    AL

    50,2

    TR

    85,0

    ZZ

    67,6

    0707 00 05

    MK

    41,0

    TR

    133,1

    ZZ

    87,1

    0709 90 70

    TR

    121,4

    ZZ

    121,4

    0805 50 10

    AR

    133,4

    CL

    152,4

    TR

    150,3

    UY

    135,5

    ZA

    129,2

    ZZ

    140,2

    0806 10 10

    EG

    153,0

    IL

    202,2

    TR

    136,6

    ZZ

    163,9

    0808 10 80

    AR

    98,0

    BR

    71,9

    CL

    98,6

    CN

    65,6

    NZ

    105,2

    US

    87,8

    UY

    100,6

    ZA

    89,7

    ZZ

    89,7

    0808 20 50

    AR

    115,4

    CL

    150,5

    CN

    55,7

    TR

    149,8

    ZA

    103,7

    ZZ

    115,0

    0809 30

    TR

    142,7

    ZZ

    142,7

    0809 40 05

    BA

    61,3

    IL

    154,7

    XS

    64,6

    ZZ

    93,5


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


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