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Document L:2010:205:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 205, 06 agosto 2010


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    ISSN 1725-258X

    doi:10.3000/1725258X.L_2010.205.ita

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 205

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    53° anno
    6 agosto 2010


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    ACCORDI INTERNAZIONALI

     

    *

    Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino

    1

     

     

    REGOLAMENTI

     

    *

    Regolamento (UE) n. 706/2010 della Commissione, del 5 agosto 2010, che rettifica le versioni in lingua spagnola, francese, portoghese e rumena del regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

    2

     

    *

    Regolamento (UE) n. 707/2010 della Commissione, del 5 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

    3

     

     

    Regolamento (UE) n. 708/2010 della Commissione, del 5 agosto 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    5

     

     

    DECISIONI

     

     

    2010/433/UE

     

    *

    Decisione della Commissione, del 5 agosto 2010, che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva [notificata con il numero C(2010) 5352]  ( 1 )

    7

     

     

    Rettifiche

     

    *

    Rettifica della decisione Atalanta/3/2010 (2010/317/PESC) del Comitato politico e di sicurezza, del 28 maggio 2010, relativa alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) ( GU L 142 del 10.6.2010 )

    11

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    ACCORDI INTERNAZIONALI

    6.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 205/1


    Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino

    L’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (1), firmato il 1o dicembre 2008, entra in vigore, conformemente all’articolo 44 del medesimo, il 1o settembre 2010.


    (1)  GU L 28 del 30.1.2009, pag. 3.


    REGOLAMENTI

    6.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 205/2


    REGOLAMENTO (UE) N. 706/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 2010

    che rettifica le versioni in lingua spagnola, francese, portoghese e rumena del regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, l'articolo 144, paragrafo 1, l'articolo 148, l'articolo 156, e l'articolo 188, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È stato rilevato un errore nelle versioni in lingua spagnola, francese e rumena del testo dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2). È stato inoltre rilevato un errore, diverso dal precedente, nella versione in lingua portoghese dell'allegato I, parte I, del medesimo regolamento.

    (2)

    Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 891/2009.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Riguarda solo le versioni in lingua francese, portoghese, rumena e spagnola.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


    6.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 205/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 707/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 148 in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (2), è entrato in vigore il 1o aprile 2009. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3) deve fare riferimento all'accordo di stabilizzazione e di associazione.

    (2)

    Un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (4), è entrato in vigore il 1o febbraio 2010. Gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 891/2009 devono fare riferimento a detto nuovo accordo.

    (3)

    L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 dispone che le domande di titolo di importazione sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei dodici sottoperiodi indicati all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Al fine di agevolare gli scambi, si deve consentire agli operatori di importare dal giorno di inizio del periodo contigentale. Essi devono di conseguenza essere in grado di presentare domanda di titoli di importazione durante il mese precedente il primo sottoperiodo. È pertanto opportuno definire i periodi temporali per la domanda, la notifica e il rilascio dei titoli di importazione per il primo sottoperiodo.

    (4)

    L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009 prevede sanzioni qualora lo zucchero importato, non destinato alla raffinazione, sia raffinato. Dette sanzioni non devono essere applicate se sussistono cause eccezionali di forza maggiore approvate dagli Stati membri.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:

    1)

    all'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    all’articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra;»

    2)

    all'articolo 1, la seguente lettera g) è aggiunta al primo comma:

    «g)

    all’articolo 11, paragrafo 4, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (5).

    3)

    all'articolo 2, lettera b), le parole «lettere da b) a f)» sono sostituite dalle parole «lettere da b) a g)»;

    4)

    all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma:

    «Senza pregiudizio nei confronti del primo comma, le domande di titoli relativi al primo sottoperiodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate dall'ottavo al quattordicesimo giorno del mese che precede detto sottoperiodo.»;

    5)

    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Rilascio e validità dei titoli di importazione

    1.   I titoli d'importazione richiesti ai sensi del primo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal ventitreesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese nel quale è stata presentata la domanda.

    2.   I titoli d'importazione richiesti ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal primo giorno fino all'ottavo giorno del mese successivo al mese nel quale è stata presentata la domanda.

    3.   I titoli saranno validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati ma non oltre il 30 settembre. In caso di zucchero di importazione eccezionale e di zucchero di importazione industriale, i titoli saranno validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.»;

    6)

    all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi complessivi interessati dalle domande di titoli di importazione:

    a)

    non oltre il quattordicesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma;

    b)

    non oltre il ventunesimo giorno del mese nel quale le domande sono presentate, in caso di domande di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.»;

    7)

    all'articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Anteriormente al 1o giugno successivo alla campagna di commercializzazione in questione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire allo Stato membro la prova, soddisfacente per il medesimo, che non sono stati raffinati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.

    (3)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.

    (4)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

    (5)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.»;


    6.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 205/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 708/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 2010

    recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    MK

    27,7

    TR

    41,0

    ZZ

    34,4

    0707 00 05

    TR

    93,7

    ZZ

    93,7

    0709 90 70

    TR

    85,4

    ZZ

    85,4

    0805 50 10

    AR

    135,1

    TR

    132,4

    UY

    73,0

    ZA

    103,1

    ZZ

    110,9

    0806 10 10

    CL

    129,8

    EG

    147,8

    MA

    137,6

    TR

    139,9

    ZA

    98,7

    ZZ

    130,8

    0808 10 80

    AR

    88,7

    BR

    68,9

    CL

    90,3

    CN

    66,0

    NZ

    106,6

    US

    87,0

    UY

    103,6

    ZA

    90,7

    ZZ

    87,7

    0808 20 50

    AR

    70,6

    CL

    185,2

    CN

    93,7

    NZ

    140,9

    TR

    163,4

    ZA

    94,3

    ZZ

    124,7

    0809 20 95

    CA

    608,4

    TR

    169,9

    ZZ

    389,2

    0809 30

    TR

    165,4

    ZZ

    165,4

    0809 40 05

    BA

    62,1

    IL

    169,2

    XS

    70,3

    ZZ

    100,5


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


    DECISIONI

    6.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 205/7


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 agosto 2010

    che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva

    [notificata con il numero C(2010) 5352]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/433/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La rinotracheite bovina infettiva è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell’infezione dovuta all’herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1). Poiché molte infezioni causate da tale virus hanno un decorso subclinico, le misure di lotta devono mirare all’eradicazione dell’infezione piuttosto che alla soppressione dei sintomi.

    (2)

    L’allegato E (II) della direttiva 64/432/CEE elenca la «rinotracheite bovina infettiva» fra le malattie per le quali possono essere approvati programmi nazionali di lotta e chieste garanzie complementari.

    (3)

    La decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva (2) e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, elenca nell’allegato I gli Stati membri o le parti degli stessi in cui è attuato un programma di eradicazione di BHV1 e nell’allegato II quelli che risultano già indenni da tale malattia. L’allegato III di detta decisione stabilisce i criteri in base ai quali un’azienda è considerata indenne dall’infezione da BHV1.

    (4)

    Per evitare la trasmissione di BHV1 nelle aziende indenni da BHV1, la decisione prevede che per lo spostamento di bovini da un’area senza qualifica di indenne da BHV1 o figurante nell’allegato I verso un’azienda situata in un’area indicata nell’allegato II, si effettui un esame per la ricerca di anticorpi contro il virus BHV1 con esito negativo su campioni prelevati durante una quarantena di 30 giorni precedenti lo spostamento.

    (5)

    In base all’attuale esperienza nell’attuazione dei programmi approvati di eradicazione dell’infezione da BHV1, lo spostamento diretto di bovini dalle aziende indenni da BHV1 verso le stalle da ingrasso chiuse di Stati membri o parti degli stessi indenni da BHV1 può essere consentito a condizione che sia messo in atto un sistema di canalizzazione che permetta alle autorità competenti del luogo in cui è situata la stalla da ingrasso di effettuare esami supplementari all’arrivo e il trasporto degli animali solo verso il macello.

    (6)

    Attualmente, tutte le regioni della Germania, ad eccezione dei distretti (Regierungsbezirke) Oberpfalz e Oberfranken nello stato federale della Baviera, sono indicate nell’allegato I della decisione 2004/558/CE.

    (7)

    La Germania ha presentato ora una documentazione a sostegno della sua richiesta di dichiarare indenni da BHV1 anche i distretti Mittelfranken e Unterfranken nello Stato federale della Baviera e ha stabilito norme per gli spostamenti nazionali di bovini all’interno e verso questa parte del suo territorio. Di conseguenza, essa ha chiesto che l’applicazione delle garanzie complementari, a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, venga estesa a tali distretti della Baviera.

    (8)

    In seguito alla valutazione della domanda presentata dalla Germania, è opportuno che questi due distretti tedeschi esenti da BHV1 non siano più elencati nell’allegato I, bensì inclusi nell’allegato II della decisione 2004/558/CE; inoltre, è opportuno estendere a tali distretti l’applicazione delle garanzie complementari stabilite in conformità all’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

    (9)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2004/558/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

    «ii)

    sono trasportati, senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore, in un’azienda la cui situazione sanitaria rispetto al virus BHV1 è ignota, situata nello Stato membro di destinazione indicato nell’allegato I, dove, secondo il programma nazionale approvato di eradicazione, tutti gli animali sono ingrassati al chiuso e dalla quale possono essere trasportati solo al macello;»

    2)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    dopo il secondo trattino: “articolo 3, paragrafo …, lettera …, della decisione 2004/558/CE della Commissione”»;

    b)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «4.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può autorizzare l’introduzione di bovini destinati alla produzione di carne in un’azienda indenne da BHV1, secondo la definizione dell’allegato III (“azienda indenne da BHV1”), situata in una regione di tale Stato membro figurante nell’allegato II alle seguenti condizioni:

    a)

    gli animali non sono stati vaccinati contro il BHV1, sono originari di aziende indenni da BHV1 e vi sono rimasti sin dalla nascita;

    b)

    gli animali sono trasportati senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore;

    c)

    negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione o dalla nascita nel caso di animali di età inferiore a 30 giorni, gli animali sono rimasti nell’azienda di origine o in un impianto di isolamento approvato dall’autorità competente, situato in uno Stato membro dove la rinotracheite bovina infettiva è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria e dove, in un raggio di 5 km attorno all’azienda o all’impianto di isolamento, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche di infezione da BHV1 negli ultimi 30 giorni;

    d)

    gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1, nel caso in cui gli animali provengano da una mandria vaccinata contro il BHV1, o, in tutti gli altri casi, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 effettuato su un campione di sangue prelevato nei 7 giorni precedenti la spedizione dall’azienda di cui alla lettera c);

    e)

    nell’azienda di destinazione indenne da BHV1 tutti gli animali sono ingrassati al chiuso e sono spostati solo per essere trasportati al macello;

    f)

    gli animali di cui alla lettera d) sono sottoposti a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1 o tutto il virus BHV1, effettuato su un campione di sangue prelevato entro 21-28 giorni dall’arrivo nell’azienda di cui alla lettera e):

    i)

    con esito negativo in ciascun caso; oppure

    ii)

    la qualifica di indenne da BHV1 dell’azienda è sospesa fino alla macellazione degli animali infetti entro meno di 45 giorni dall’arrivo nell’azienda; e

    gli animali a contatto diretto con gli animali infetti hanno reagito negativamente all’esame per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1 o tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure

    gli animali che hanno condiviso uno spazio aereo comune con gli animali infetti hanno reagito negativamente a un esame per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure

    gli animali rimasti nell’azienda hanno reagito negativamente a un esame per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure

    la qualifica di indenne da BHV1 è riattribuita in conformità del punto 4 dell’allegato III.

    5.   Lo Stato membro di destinazione di cui al paragrafo 4 comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni figuranti nell’allegato II in cui sono attuati i provvedimenti di cui al paragrafo 4 e la data prevista per l’applicazione.»;

    3)

    l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione.

    4)

    l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (2)  GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO I

    Stati membri

    Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

    Repubblica ceca

    Tutte le regioni

    Germania

    Tutte le regioni, ad eccezione dei Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken e Unterfranken nello Stato federale della Baviera

    Italia

    Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

    Provincia autonoma di Trento»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO II

    Stati membri

    Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

    Austria

    Tutte le regioni

    Germania

    Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken e Unterfranken nello Stato federale di Baviera

    Danimarca

    Tutte le regioni

    Italia

    Provincia di Bolzano

    Finlandia

    Tutte le regioni

    Svezia

    Tutte le regioni»


    Rettifiche

    6.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 205/11


    Rettifica della decisione Atalanta/3/2010 (2010/317/PESC) del Comitato politico e di sicurezza, del 28 maggio 2010, relativa alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

    ( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 142 del 10 giugno 2010 )

    A pagina 9, considerando 2:

    anziché:

    «(2)

    Il Regno Unito ha proposto che il Maggiore Generale Buster HOWE sostituisca (…)»,

    leggi:

    «(2)

    Il Regno Unito ha proposto che il Maggiore Generale Buster HOWES sostituisca (…)».

    A pagina 9, articolo 1:

    anziché:

    «Il Maggiore Generale Buster HOWE è nominato (…)»,

    leggi:

    «Il Maggiore Generale Buster HOWES è nominato (…)».


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