This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document L:2010:205:FULL
Official Journal of the European Union, L 205, 06 August 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 205, 06 agosto 2010
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 205, 06 agosto 2010
ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.205.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53° anno |
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
* |
||
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
DECISIONI |
|
|
|
2010/433/UE |
|
|
* |
Decisione della Commissione, del 5 agosto 2010, che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva [notificata con il numero C(2010) 5352] ( 1 ) |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
6.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/1 |
Informazione riguardante l’entrata in vigore dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino
L’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (1), firmato il 1o dicembre 2008, entra in vigore, conformemente all’articolo 44 del medesimo, il 1o settembre 2010.
(1) GU L 28 del 30.1.2009, pag. 3.
REGOLAMENTI
6.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/2 |
REGOLAMENTO (UE) N. 706/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2010
che rettifica le versioni in lingua spagnola, francese, portoghese e rumena del regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 143, l'articolo 144, paragrafo 1, l'articolo 148, l'articolo 156, e l'articolo 188, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
È stato rilevato un errore nelle versioni in lingua spagnola, francese e rumena del testo dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2). È stato inoltre rilevato un errore, diverso dal precedente, nella versione in lingua portoghese dell'allegato I, parte I, del medesimo regolamento. |
(2) |
Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 891/2009. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Riguarda solo le versioni in lingua francese, portoghese, rumena e spagnola.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.
6.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 707/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 148 in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra (2), è entrato in vigore il 1o aprile 2009. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3) deve fare riferimento all'accordo di stabilizzazione e di associazione. |
(2) |
Un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (4), è entrato in vigore il 1o febbraio 2010. Gli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 891/2009 devono fare riferimento a detto nuovo accordo. |
(3) |
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 891/2009 dispone che le domande di titolo di importazione sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei dodici sottoperiodi indicati all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Al fine di agevolare gli scambi, si deve consentire agli operatori di importare dal giorno di inizio del periodo contigentale. Essi devono di conseguenza essere in grado di presentare domanda di titoli di importazione durante il mese precedente il primo sottoperiodo. È pertanto opportuno definire i periodi temporali per la domanda, la notifica e il rilascio dei titoli di importazione per il primo sottoperiodo. |
(4) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009 prevede sanzioni qualora lo zucchero importato, non destinato alla raffinazione, sia raffinato. Dette sanzioni non devono essere applicate se sussistono cause eccezionali di forza maggiore approvate dagli Stati membri. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 891/2009. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 891/2009 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
all'articolo 1, la seguente lettera g) è aggiunta al primo comma:
|
3) |
all'articolo 2, lettera b), le parole «lettere da b) a f)» sono sostituite dalle parole «lettere da b) a g)»; |
4) |
all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma: «Senza pregiudizio nei confronti del primo comma, le domande di titoli relativi al primo sottoperiodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, possono essere presentate dall'ottavo al quattordicesimo giorno del mese che precede detto sottoperiodo.»; |
5) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Rilascio e validità dei titoli di importazione 1. I titoli d'importazione richiesti ai sensi del primo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal ventitreesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese nel quale è stata presentata la domanda. 2. I titoli d'importazione richiesti ai sensi del secondo comma dell'articolo 5, paragrafo 1, saranno rilasciati dal primo giorno fino all'ottavo giorno del mese successivo al mese nel quale è stata presentata la domanda. 3. I titoli saranno validi fino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui sono stati rilasciati ma non oltre il 30 settembre. In caso di zucchero di importazione eccezionale e di zucchero di importazione industriale, i titoli saranno validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.»; |
6) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi complessivi interessati dalle domande di titoli di importazione:
|
7) |
all'articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Anteriormente al 1o giugno successivo alla campagna di commercializzazione in questione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire allo Stato membro la prova, soddisfacente per il medesimo, che non sono stati raffinati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166.
(3) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.
(4) GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.
(5) GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.»;
6.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 708/2010 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 6 agosto 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
27,7 |
TR |
41,0 |
|
ZZ |
34,4 |
|
0707 00 05 |
TR |
93,7 |
ZZ |
93,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
85,4 |
ZZ |
85,4 |
|
0805 50 10 |
AR |
135,1 |
TR |
132,4 |
|
UY |
73,0 |
|
ZA |
103,1 |
|
ZZ |
110,9 |
|
0806 10 10 |
CL |
129,8 |
EG |
147,8 |
|
MA |
137,6 |
|
TR |
139,9 |
|
ZA |
98,7 |
|
ZZ |
130,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,7 |
BR |
68,9 |
|
CL |
90,3 |
|
CN |
66,0 |
|
NZ |
106,6 |
|
US |
87,0 |
|
UY |
103,6 |
|
ZA |
90,7 |
|
ZZ |
87,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
70,6 |
CL |
185,2 |
|
CN |
93,7 |
|
NZ |
140,9 |
|
TR |
163,4 |
|
ZA |
94,3 |
|
ZZ |
124,7 |
|
0809 20 95 |
CA |
608,4 |
TR |
169,9 |
|
ZZ |
389,2 |
|
0809 30 |
TR |
165,4 |
ZZ |
165,4 |
|
0809 40 05 |
BA |
62,1 |
IL |
169,2 |
|
XS |
70,3 |
|
ZZ |
100,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
6.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2010
che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva
[notificata con il numero C(2010) 5352]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/433/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La rinotracheite bovina infettiva è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell’infezione dovuta all’herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1). Poiché molte infezioni causate da tale virus hanno un decorso subclinico, le misure di lotta devono mirare all’eradicazione dell’infezione piuttosto che alla soppressione dei sintomi. |
(2) |
L’allegato E (II) della direttiva 64/432/CEE elenca la «rinotracheite bovina infettiva» fra le malattie per le quali possono essere approvati programmi nazionali di lotta e chieste garanzie complementari. |
(3) |
La decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva (2) e l’approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, elenca nell’allegato I gli Stati membri o le parti degli stessi in cui è attuato un programma di eradicazione di BHV1 e nell’allegato II quelli che risultano già indenni da tale malattia. L’allegato III di detta decisione stabilisce i criteri in base ai quali un’azienda è considerata indenne dall’infezione da BHV1. |
(4) |
Per evitare la trasmissione di BHV1 nelle aziende indenni da BHV1, la decisione prevede che per lo spostamento di bovini da un’area senza qualifica di indenne da BHV1 o figurante nell’allegato I verso un’azienda situata in un’area indicata nell’allegato II, si effettui un esame per la ricerca di anticorpi contro il virus BHV1 con esito negativo su campioni prelevati durante una quarantena di 30 giorni precedenti lo spostamento. |
(5) |
In base all’attuale esperienza nell’attuazione dei programmi approvati di eradicazione dell’infezione da BHV1, lo spostamento diretto di bovini dalle aziende indenni da BHV1 verso le stalle da ingrasso chiuse di Stati membri o parti degli stessi indenni da BHV1 può essere consentito a condizione che sia messo in atto un sistema di canalizzazione che permetta alle autorità competenti del luogo in cui è situata la stalla da ingrasso di effettuare esami supplementari all’arrivo e il trasporto degli animali solo verso il macello. |
(6) |
Attualmente, tutte le regioni della Germania, ad eccezione dei distretti (Regierungsbezirke) Oberpfalz e Oberfranken nello stato federale della Baviera, sono indicate nell’allegato I della decisione 2004/558/CE. |
(7) |
La Germania ha presentato ora una documentazione a sostegno della sua richiesta di dichiarare indenni da BHV1 anche i distretti Mittelfranken e Unterfranken nello Stato federale della Baviera e ha stabilito norme per gli spostamenti nazionali di bovini all’interno e verso questa parte del suo territorio. Di conseguenza, essa ha chiesto che l’applicazione delle garanzie complementari, a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, venga estesa a tali distretti della Baviera. |
(8) |
In seguito alla valutazione della domanda presentata dalla Germania, è opportuno che questi due distretti tedeschi esenti da BHV1 non siano più elencati nell’allegato I, bensì inclusi nell’allegato II della decisione 2004/558/CE; inoltre, è opportuno estendere a tali distretti l’applicazione delle garanzie complementari stabilite in conformità all’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/558/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:
|
2) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
3) |
l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione. |
4) |
l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Stati membri |
Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE |
Repubblica ceca |
Tutte le regioni |
Germania |
Tutte le regioni, ad eccezione dei Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken e Unterfranken nello Stato federale della Baviera |
Italia |
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Stati membri |
Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE |
Austria |
Tutte le regioni |
Germania |
Regierungsbezirke Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken e Unterfranken nello Stato federale di Baviera |
Danimarca |
Tutte le regioni |
Italia |
Provincia di Bolzano |
Finlandia |
Tutte le regioni |
Svezia |
Tutte le regioni» |
Rettifiche
6.8.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/11 |
Rettifica della decisione Atalanta/3/2010 (2010/317/PESC) del Comitato politico e di sicurezza, del 28 maggio 2010, relativa alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 142 del 10 giugno 2010 )
A pagina 9, considerando 2:
anziché:
«(2) |
Il Regno Unito ha proposto che il Maggiore Generale Buster HOWE sostituisca (…)», |
leggi:
«(2) |
Il Regno Unito ha proposto che il Maggiore Generale Buster HOWES sostituisca (…)». |
A pagina 9, articolo 1:
anziché:
«Il Maggiore Generale Buster HOWE è nominato (…)»,
leggi:
«Il Maggiore Generale Buster HOWES è nominato (…)».