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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 158, 24 giugno 2010


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.158.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 158

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
24 giugno 2010


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

1

 

*

Regolamento (UE) n. 540/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

7

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

24.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/1


REGOLAMENTO (UE) N. 539/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’attuale crisi economica e finanziaria ha generato grandi sfide per l’Unione. Anche se sono state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini si avverte ampiamente solo ora. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando e occorre adottare misure supplementari per attenuare questa pressione mediante la massimizzazione ed ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti dell’Unione.

(2)

Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell’Unione, di aiutare l’accelerazione degli investimenti negli Stati membri e delle regioni e di aumentare l’impatto dei finanziamenti sull’economia, è necessario semplificare ulteriormente le regole di gestione della politica di coesione.

(3)

Tenuto conto delle differenze tra il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione e tra gli obiettivi in relazione alla definizione dell’ambiente, è opportuno, per motivi di uniformità e di coerenza, applicare una soglia unica ai fini della definizione di un grande progetto. Tenuto conto dell’importanza degli investimenti nel settore dell’ambiente, compresi quelli al di sotto della soglia indicata nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire un controllo adeguato di tutti questi investimenti e informare la Commissione nel quadro delle relazioni annuali di attuazione dei programmi operativi.

(4)

È inoltre necessario prevedere la possibilità che un grande progetto sia coperto da più di un programma operativo, in modo da consentire l’attuazione di un tale progetto che copra diverse regioni e obiettivi. Ciò è particolarmente pertinente nel caso di investimenti rilevanti a livello nazionale o dell’Unione.

(5)

È necessario rendere disponibili gli strumenti di ingegneria finanziaria per le misure a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, prendendo in considerazione l’importanza di queste misure nelle priorità nazionali e dell’Unione.

(6)

Al fine di agevolare l’adattamento dei programmi operativi per rispondere all’attuale crisi economica e finanziaria, gli Stati membri dovrebbero fornire un’analisi che giustifichi la revisione di un programma operativo invece di una valutazione.

(7)

Conformemente al principio di buona gestione finanziaria e alle regole vigenti a livello nazionale, le entrate generate dalle operazioni dovrebbero essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico. È necessario semplificare la verifica sulle entrate per allinearla con il ciclo completo di programmazione.

(8)

Per ragioni di certezza giuridica, è necessario chiarire che una spesa diviene ammissibile a partire dalla data della presentazione alla Commissione di una richiesta di revisione di un programma operativo solo se essa rientra in una nuova categoria di spese aggiunta al momento della revisione di tale programma operativo.

(9)

L’ambito di applicazione delle disposizioni sulla stabilità delle operazioni dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare l’applicazione di tali disposizioni, nella misura in cui riguardano azioni che rientrano nel quadro dell’assistenza fornita dal Fondo sociale europeo (FSE), alle azioni che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l’investimento. È inoltre necessario escludere l’applicazione di tali disposizioni a operazioni che, dopo la conclusione, sono sottoposte ad una sostanziale modifica come risultato della cessazione dell’attività produttiva dovuta ad un fallimento.

(10)

È necessario chiarire e semplificare le informazioni richieste per il rapporto annuale sull’attuazione finanziaria di un programma operativo. È quindi opportuno allineare le informazioni finanziarie richieste nel rapporto annuale di attuazione di un programma operativo con le informazioni fornite nella dichiarazione di spesa e chiarire la definizione degli indicatori finanziari.

(11)

Per semplificare il pagamento degli anticipi ai beneficiari di un aiuto di Stato e per limitare i rischi finanziari associati a tale pagamento, dovrebbe essere ridefinito l’ambito delle garanzie ammissibili.

(12)

A causa di circostanze eccezionali e visto l’impatto grave e senza precedenti dell’attuale crisi economica e finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è necessaria una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per gli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi, al fine di consentire, nel corso dell’attuazione dei programmi, un flusso monetario regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari.

(13)

I requisiti per le dichiarazioni di spesa concernenti gli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere semplificati. In particolare, oltre ai costi di gestione anche le commissioni di gestione dovrebbero essere considerati come una spesa ammissibile.

(14)

Per motivi di coerenza, è opportuno che gli Stati membri riutilizzino gli importi corretti in un’operazione compresa in una chiusura parziale nel caso di irregolarità individuate dagli stessi Stati membri.

(15)

È opportuno prorogare il termine per il calcolo del disimpegno automatico dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007, al fine di migliorare l’assorbimento dei fondi impegnati per taluni programmi operativi. Questa flessibilità è necessaria a causa dell’avvio più lento del previsto dei programmi e della loro approvazione tardiva.

(16)

Sulla base dell’esperienza, è opportuno applicare la riduzione degli importi soggetti alla regola del disimpegno automatico a concorrenza degli importi relativi a un grande progetto a partire dalla data di presentazione alla Commissione della domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento.

(17)

Per consentire agli Stati membri di beneficiare delle misure di semplificazione durante tutto il periodo di programmazione e per garantire la parità di trattamento, è necessario applicare taluni emendamenti retroattivamente.

(18)

Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (3) è stato modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 (4) che introduce le regole di ammissibilità per le spese nel settore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle energie rinnovabili negli alloggi esistenti in tutti gli Stati membri. È quindi opportuno applicare le modifiche collegate all’efficienza energetica e all’uso delle energie rinnovabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 397/2009.

(19)

Una volta che sia stata presentata la domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento, gli importi coperti da tale domanda dovrebbero essere protetti dal disimpegno automatico. Tale protezione dovrebbe applicarsi a tutte le domande per un grande progetto presentate dall’inizio del periodo di programmazione e retroattivamente, in particolare considerando l’attuale crisi finanziaria.

(20)

Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una risposta rapida per contrastare gli effetti sull’economia nel suo insieme, le altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(21)

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (5) dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(22)

A causa tra l’altro dei cambiamenti intervenuti nel processo decisionale a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche previste dal presente regolamento non sono state introdotte in tempo utile per evitare l’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 (6). A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (regolamento finanziario), i disimpegni operati dalla Commissione risulterebbero pertanto nell’annullamento degli stanziamenti per l’esercizio finanziario 2007, che dovrebbero essere ripartiti sugli esercizi dal 2008 al 2013 in conformità delle norme introdotte dal presente regolamento. È pertanto opportuno consentire, a titolo transitorio, la ricostituzione nella misura del necessario degli stanziamenti pertinenti, allo scopo di applicare le regole di disimpegno come modificate dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Articolo 39

Contenuto

Nell’ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un’azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR (in seguito: “un grande progetto”).»;

2)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o le autorità di gestione forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:»,

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il calendario per l’attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il cofinanziamento dell’Unione durante il periodo di programmazione 2007–2013;»;

3)

all’articolo 41, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all’articolo 40, della coerenza con le priorità del programma o dei programmi operativi interessati, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche dell’Unione.

2.   La Commissione adotta una decisione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o della autorità di gestione, di un grande progetto, purché esso sia presentato conformemente all’articolo 40. Detta decisione riporta l’oggetto fisico, l’importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario del programma o dei programmi operativi interessati, e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.»;

4)

l’articolo 44 è così modificato:

a)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito di un programma operativo, i fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un’operazione comprendente contributi per sostenere:

a)

strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;

b)

fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;

c)

fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»,

b)

nel secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente:

«Qualora tali operazioni siano organizzate tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui, fondi per lo sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per gli investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti, essa è attuata dallo Stato membro o dall’autorità di gestione in una o più delle seguenti forme:»;

5)

all’articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all’articolo 33, viene effettuata un’analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull’impatto previsto della revisione, incluso quello sulla strategia del programma operativo. I risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.»;

6)

all’articolo 55, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

4.   Qualora si accerti che un’operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette sono detratte dall’autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti per il programma operativo di cui alla lettera a) dell’articolo 89, paragrafo 1. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.»;

7)

all’articolo 56, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Laddove una nuova categoria di spesa di cui all’allegato II, parte A, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1828/2006 (8) della Commissione viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all’articolo 33, del presente regolamento, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo.

8)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Lo Stato membro o l’autorità di gestione accertano che la partecipazione dei fondi resti attribuita ad un’operazione comprendente investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi esclusivamente se quest’ultima, entro cinque anni dal completamento dell’operazione, non subisca modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un’infrastruttura o dalla cessazione di un’attività produttiva e che alterino la natura o le modalità d’esecuzione dell’operazione o procurino un vantaggio indebito a un’impresa o a un ente pubblico.

Si considera che le azioni rientranti nel campo d’intervento del FSE non abbiano mantenuto il contributo solo se sono soggette a un obbligo di mantenimento dell’investimento secondo le norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e se subiscono una modifica sostanziale come risultato della cessazione dell’attività produttiva nel corso del periodo stabilito da tali norme.

Gli Stati membri possono ridurre il termine stabilito nel primo comma a tre anni nei casi che riguardano il mantenimento di investimenti da parte di piccole e medie imprese.»,

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ad alcuna operazione che subisca una modifica sostanziale in conseguenza della cessazione dell’attività produttiva dovuta a fallimento.»;

9)

all’articolo 67, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

quantificazione degli indicatori finanziari di cui all’articolo 66, paragrafo 2, che esprimono l’esecuzione finanziaria cumulata del programma operativo, specificando per ciascun asse prioritario quanto segue:

i)

l’importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente,

ii)

il rapporto tra l’importo totale delle spese ammissibili certificate sostenute dai beneficiari e il finanziamento totale del programma compreso il finanziamento dell’Unione e la controparte nazionale.

Se del caso, l’esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell’ambito di ciascun programma operativo;»;

10)

l’articolo 78 è così modificato:

a)

al paragrafo 2:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri;»,

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Qualunque strumento fornito come garanzia da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro è considerato come equivalente a una garanzia menzionata alla lettera a), primo comma.»;

b)

al paragrafo 6:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

dei costi di gestione o delle commissioni ammissibili; e»,

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«e)

qualunque prestito o garanzia per investimenti rimborsabili provenienti da fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e per l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, compresi gli alloggi esistenti.»;

c)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Gli interessi generati dai pagamenti derivanti da programmi operativi verso i fondi di cui all’articolo 44 sono utilizzati per finanziare:

a)

progetti di sviluppo urbano nel caso di fondi per lo sviluppo urbano;

b)

strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese;

c)

nel caso di fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.

Le risorse restituite all’operazione a partire da investimenti avviati dai fondi di cui all’articolo 44 o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte sono riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano, delle piccole e medie imprese o per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti.»;

11)

l’articolo 82, paragrafo 1, è così modificato:

a)

al secondo comma è aggiunta la lettera seguente:

«f)

per gli Stati membri che hanno beneficiato di prestiti nel 2009 in conformità del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (9), o per gli Stati membri che hanno registrato una diminuzione del PIL di oltre il 10 % in termini reali nel 2009 rispetto al 2008: nel 2010, 2 % del contributo del Fondo di coesione e 4 % del contributo del FSE al programma operativo.

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al secondo comma, lettera f), i dati relativi al PIL sono basati sulle statistiche comunitarie pubblicate nel novembre 2009 (10).

12)

all’articolo 88, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, lo Stato membro individui irregolarità, si applica l’articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza.»;

13)

l’articolo 93 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione procede al disimpegno automatico dell’importo calcolato in conformità del secondo comma connesso ad un programma operativo che non è stato utilizzato per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, o per il quale non le è stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell’articolo 86, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio nell’ambito del programma, salvo l’eccezione di cui al paragrafo 2.

Ai fini del disimpegno automatico la Commissione calcola l’importo aggiungendo un sesto dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007 a ciascun impegno di bilancio per gli esercizi dal 2008 al 2013.»,

b)

dopo il paragrafo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, i termini per il disimpegno automatico non si applicano all’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007.»;

14)

l’articolo 94, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 94

Periodo di interruzione per grandi progetti e aiuti di Stato

1.   Quando lo Stato membro presenta una domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti posti dall’articolo 40, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti.

Quando la Commissione adotta una decisione al fine di autorizzare un regime di aiuti, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali regimi di aiuto.

2.   Per gli importi annuali di cui al paragrafo 1, la data d’inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all’articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.».

Articolo 2

Misure transitorie

In considerazione delle circostanze eccezionali della transizione alle regole di disimpegno introdotte dal presente regolamento, gli stanziamenti che sono stati annullati a seguito dei disimpegni effettuati dalla Commissione per l’esercizio 2007, in attuazione dell’articolo 93, paragrafo 1, e dell’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 e a norma dell’articolo 11 del regolamento finanziario, sono ricostituiti nella misura necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, i punti 5 e 7 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o agosto 2006, i punti 8, 10, lettera a) e b), punto i), 13 e 14 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007 e i punti 4, 10, lettera b), punto ii), e 10, lettera c), dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  GU C 128 del 18.5.2010, pag. 95.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 giugno 2010.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(4)  GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3.

(5)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(6)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 10.

(7)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(8)  Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.)»;

(9)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»,

(10)  European Economic Forecast, autunno 2009 (European Economy n. 10, 2009. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo)»;


24.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/7


REGOLAMENTO (UE) N. 540/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 (2) prevede un’assistenza ai paesi candidati effettivi e potenziali per il loro progressivo allineamento con gli standard e le politiche dell’Unione europea compreso, se del caso, l’acquis comunitario, in prospettiva dell’adesione all’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 49 del trattato sull’Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti e si impegni a promuovere i valori di cui all’articolo 2 di tale trattato, segnatamente la dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, può domandare di diventare membro dell’Unione.

(3)

Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2006, il Consiglio europeo ha espresso un rinnovato consenso sull’allargamento, incluso il principio secondo il quale ciascuno Stato richiedente deve essere valutato secondo i suoi meriti.

(4)

In seguito alla presentazione, in data 16 luglio 2009, della domanda di adesione all’Unione europea da parte della Repubblica d’Islanda (l’«Islanda»), il Consiglio ha invitato la Commissione a sottoporre al Consiglio un parere sulla candidatura dell’Islanda. L’Islanda può pertanto essere considerata un paese candidato potenziale.

(5)

In virtù del regolamento (CE) n. 1085/2006, l’assistenza ai paesi candidati potenziali e a quelli effettivi dei Balcani occidentali e alla Turchia è fornita, tra l’altro, in conformità dei partenariati europei e di adesione.

(6)

L’Islanda fa parte dello Spazio economico europeo. Di conseguenza, nel fornire assistenza a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, si deve tenere debitamente conto delle relazioni e del documento strategico inclusi nel pacchetto annuale per l’allargamento della Commissione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

«L’assistenza all’Islanda è fornita, in particolare, tenendo in debito conto le relazioni e il documento strategico inclusi nel pacchetto sull’allargamento.»;

2)

all’allegato II, dopo «Bosnia-Erzegovina», è inserita la seguente parola:

«Islanda».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 febbraio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 31 maggio 2010.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.


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