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Document L:2010:002:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 2, 06 gennaio 2010


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    ISSN 1725-258X

    doi:10.3000/1725258X.L_2010.002.ita

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    L 2

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Legislazione

    53o anno
    6 gennaio 2010


    Sommario

     

    II   Atti non legislativi

    pagina

     

     

    REGOLAMENTI

     

     

    Regolamento (UE) n. 4/2010 della Commissione, del 5 gennaio 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    1

     

     

    Regolamento (UE) n. 5/2010 della Commissione, del 5 gennaio 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

    3

     

    *

    Regolamento (UE) n. 6/2010 della Commissione, del 5 gennaio 2010, che avvia un riesame dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 (che istituiscono un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India e che estendono tali dazi alle importazioni di tali prodotti spediti, tra l’altro, da Israele), allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da queste misure a un esportatore israeliano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

    5

    IT

    Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

    I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


    II Atti non legislativi

    REGOLAMENTI

    6.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 2/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 4/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 5 gennaio 2010

    recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


    ALLEGATO

    Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

    (EUR/100 kg)

    Codice NC

    Codice paesi terzi (1)

    Valore forfettario all'importazione

    0702 00 00

    MA

    44,6

    TN

    94,9

    TR

    85,7

    ZZ

    75,1

    0707 00 05

    EG

    174,9

    MA

    80,6

    TR

    132,5

    ZZ

    129,3

    0709 90 70

    MA

    27,7

    TR

    102,5

    ZZ

    65,1

    0805 10 20

    EG

    62,6

    MA

    45,9

    TR

    54,2

    ZZ

    54,2

    0805 20 10

    MA

    74,2

    TR

    74,4

    ZZ

    74,3

    0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

    CN

    207,6

    IL

    63,4

    TR

    77,4

    US

    75,0

    ZZ

    105,9

    0805 50 10

    TR

    66,1

    ZZ

    66,1

    0808 10 80

    CA

    101,1

    CN

    94,2

    MK

    24,7

    US

    109,1

    ZZ

    82,3

    0808 20 50

    US

    106,5

    ZZ

    106,5


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


    6.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 2/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 5/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 5 gennaio 2010

    recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 2/2010 della Commissione (4).

    (2)

    Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2010.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

    (3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

    (4)  GU L 1 del 5.1.2010, pag. 3.


    ALLEGATO

    Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire del 6 gennaio 2010

    (EUR)

    Codice NC

    Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

    Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

    1701 11 10 (1)

    44,44

    0,00

    1701 11 90 (1)

    44,44

    1,57

    1701 12 10 (1)

    44,44

    0,00

    1701 12 90 (1)

    44,44

    1,28

    1701 91 00 (2)

    49,28

    2,69

    1701 99 10 (2)

    49,28

    0,00

    1701 99 90 (2)

    49,28

    0,00

    1702 90 95 (3)

    0,49

    0,22


    (1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

    (3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


    6.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 2/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 6/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 5 gennaio 2010

    che avvia un riesame dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 (che istituiscono un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India e che estendono tali dazi alle importazioni di tali prodotti spediti, tra l’altro, da Israele), allo scopo di determinare la possibilità di concedere l’esenzione da queste misure a un esportatore israeliano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 4, e il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) (il «regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 20 e l’articolo 23, paragrafi 5 e 6,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE IN VIGORE

    (1)

    Il Consiglio, con i regolamenti (CE) n. 1676/2001 (3) e (CE) n. 2597/1999 (4), ha istituito rispettivamente misure antidumping e misure compensative sui fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India («misure iniziali»). Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 (5) e (CE) n. 1976/2004 (6) il Consiglio ha esteso tali misure ai fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti da Israele («misure estese»), ad eccezione di quelli prodotti da una società specificamente menzionata.

    (2)

    Con il regolamento (CE) n. 101/2006 (7) il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 al fine di esentare un’altra società dalle misure estese.

    (3)

    A seguito di un riesame della scadenza delle misure antidumping, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 (8), ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India e ha esteso il dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Brasile o di Israele, fatta eccezione per taluni produttori indicati all’articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.

    (4)

    A seguito di un riesame della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 367/2006 (9), ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India e ha esteso il dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario del Brasile o di Israele, fatta eccezione per taluni produttori indicati all’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento.

    (5)

    I regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2009 del Consiglio (10).

    B.   DOMANDA DI RIESAME

    (6)

    La Commissione ha ricevuto una richiesta, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base, di esenzione dalle misure antidumping e compensative estese alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) spedite da Israele. La domanda è stata presentata da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (il «richiedente») un produttore d’Israele (il «paese interessato»).

    C.   PRODOTTO

    (7)

    I prodotti che costituiscono oggetto della richiesta sono fogli di polietilene tereftalato (PET) spediti da Israele (il «prodotto in esame»), di cui attualmente ai codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90.

    D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

    (8)

    Il richiedente sostiene di non avere esportato il prodotto in esame nell’Unione europea con i codici NC ex 3920 62 19 o ex 3920 62 90 durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    (9)

    Inoltre, il richiedente sostiene di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure, né di aver eluso le misure applicabili ai fogli di polietilene tereftalato (PET) di origine indiana.

    E.   PROCEDIMENTO

    (10)

    I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

    (11)

    Dopo aver esaminato gli elementi di prova disponibili, la Commissione conclude che essi sono sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l’esenzione dalle misure estese.

    a)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

    b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

    F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

    (12)

    Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione europea dal richiedente.

    (13)

    Tali importazioni vanno al contempo registrate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l’accertamento dell’elusione dal dazio da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d’inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l’ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

    G.   TERMINI

    (14)

    Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

    a)

    le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 11, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui tener conto nel corso dell’inchiesta;

    b)

    le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

    H.   OMESSA COLLABORAZIONE

    (15)

    Qualora una parte interessata rifiuti di fornire le necessarie informazioni, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, in base ai dati disponibili possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in conformità dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

    (16)

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potrà ricorrere ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e, in conformità dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, le conclusioni dell’inchiesta si basano sui dati disponibili, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

    I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    (17)

    Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).

    J.   CONSIGLIERE AUDITORE

    (18)

    Si ricorda inoltre che se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l’accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 597/2009, è aperto un riesame dei regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 376/2006 per stabilire se le importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) di cui attualmente ai codici NC ex 3920 62 19 o ex 3920 62 90 spediti da Israele da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (codice addizionale TARIC A964) debbano essere soggette ai dazi antidumping e compensativo istituiti da questi ultimi regolamenti.

    Articolo 2

    È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 sulle importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

    Articolo 3

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali degli Stati membri di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento. Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 4

    1.   Salvo diversa disposizione, affinché durante l’inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 11, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Si richiama l’attenzione sul fatto che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nei regolamenti (CE) n. 384/96 e (CE) n. 597/2009 è subordinato al fatto che le parti interessate si manifestino entro tale termine.

    Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

    2.   Tutte le comunicazioni e le domande delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo diversa indicazione), complete di nome, indirizzo postale ed e-mail, e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (12) e, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 597/2009, devono essere corredate di due copie di una versione non riservata contrassegnate dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Le informazioni relative al caso in esame e/o le domande di audizione vanno inviate al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 4/92

    1049 Bruxelles

    BELGIO

    Fax 32 22956505

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

    (3)  GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.

    (4)  GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

    (5)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1.

    (6)  GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8.

    (7)  GU L 17 del 21.1.2006, pag. 1.

    (8)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1.

    (9)  GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15.

    (10)  GU L 6 del 10.1. 2009, pag. 1.

    (11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (12)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso viene protetto in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43) ed è un documento riservato conformemente all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1), all’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping), all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e all’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.


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