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Document L:2009:284:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 284, 30 ottobre 2009


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.284.ita

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 284

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
30 ottobre 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati ( 1 )

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 284/1


REGOLAMENTO (CE) N. 000/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), in particolare l’articolo 89,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 modernizza le norme sul coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri precisando le misure e le procedure d’attuazione necessarie e assicurandone la semplificazione a vantaggio di tutti gli attori interessati. È opportuno stabilirne le modalità d’applicazione.

(2)

L’organizzazione d’una cooperazione più efficace e più stretta tra le istituzioni di sicurezza sociale è un fattore essenziale per permettere alle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 di esercitare i loro diritti nei tempi più brevi e nelle migliori condizioni possibili.

(3)

L’uso dei mezzi elettronici è adatto allo scambio rapido e affidabile di dati tra le istituzioni degli Stati membri. Il trattamento elettronico dei dati dovrebbe contribuire a velocizzare le procedure per le persone interessate, le quali dovrebbero comunque beneficiare di tutte le garanzie previste dalle disposizioni comunitarie relative alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

(4)

La disponibilità delle coordinate, anche elettroniche, degli organismi nazionali che possono intervenire nell’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, in una forma che permetta il loro aggiornamento in tempo reale, dovrebbe facilitare gli scambi tra le istituzioni degli Stati membri. Questo approccio che privilegia la pertinenza delle informazioni meramente fattuali e la loro disponibilità immediata per i cittadini costituisce una semplificazione importante che dovrebbe essere introdotta dal presente regolamento.

(5)

La realizzazione del miglior funzionamento possibile e dell’efficace gestione delle complesse procedure per l’applicazione delle norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale richiede un sistema di aggiornamento immediato dell’allegato 4. La preparazione e l’applicazione delle disposizioni a tal fine richiedono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e la loro attuazione andrebbe realizzata rapidamente, in considerazione delle conseguenze che i ritardi comportano sia per i cittadini sia per le autorità amministrative. La Commissione dovrebbe pertanto avere la facoltà di istituire e gestire una banca dati, nonché di garantire che questa sia operativa almeno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione dovrebbe, in particolare, adottare le misure necessarie per integrare in tale banca dati le informazioni elencate nell’allegato 4.

(6)

Il rafforzamento di certe procedure dovrebbe comportare maggiore sicurezza giuridica e trasparenza per gli utilizzatori del regolamento (CE) n. 883/2004. Ad esempio, la fissazione di termini comuni per l’espletamento di determinati obblighi o di determinate formalità amministrative dovrebbe contribuire a chiarire e strutturare le relazioni tra le persone assicurate e le istituzioni.

(7)

Le persone interessate dal presente regolamento dovrebbero ricevere dall’istituzione competente una risposta tempestiva alle loro richieste. La risposta dovrebbe essere fornita entro i termini prescritti dalla legislazione in materia di sicurezza sociale dello Stato membro in questione, ove tali termini esistano. Sarebbe auspicabile che gli Stati membri la cui legislazione in materia di sicurezza sociale non prevede disposizioni per detti termini vagliassero l’opportunità di adottarle e comunicarle come necessario alle persone interessate.

(8)

Gli Stati membri, le loro autorità competenti e le istituzioni di sicurezza sociale dovrebbero avere la possibilità di concordare tra loro procedure semplificate e disposizioni amministrative giudicate più efficaci e meglio adatte al contesto dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale. Tuttavia, tali disposizioni non dovrebbero ledere i diritti delle persone cui si applica il regolamento (CE) n. 883/2004.

(9)

La complessità inerente al settore della sicurezza sociale esige uno sforzo particolare di tutte le istituzioni degli Stati membri a favore delle persone assicurate per non penalizzare coloro che non abbiano trasmesso la loro domanda o talune informazioni all’istituzione che tratta la domanda secondo le regole e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 883/2004 e al presente regolamento.

(10)

Per la determinazione dell’istituzione competente, vale a dire quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di alcune prestazioni, la situazione di una persona assicurata e dei suoi familiari deve essere esaminata dalle istituzioni di più Stati membri. Per garantire la protezione della persona interessata per la durata di questi scambi indispensabili tra le istituzioni, è opportuno prevedere la sua affiliazione provvisoria a una legislazione di sicurezza sociale.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero cooperare nel determinare il luogo di residenza delle persone a cui si applicano il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 883/2004 e, in caso di controversia, dovrebbero tener conto di tutti i relativi criteri per risolvere la questione. Questi possono comprendere i criteri di cui all’articolo di riferimento del presente regolamento.

(12)

Numerose misure e procedure previste dal presente regolamento sono dirette ad accrescere la trasparenza circa i criteri che le istituzioni degli Stati membri devono applicare nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004. Tali misure e procedure risultano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, dalle decisioni della commissione amministrativa e dall’esperienza di oltre trent’anni d’applicazione del coordinamento dei regimi di sicurezza sociale nel quadro delle libertà fondamentali previste dal trattato.

(13)

Il presente regolamento prevede misure e procedure intese a promuovere la mobilità dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati. I lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possono mettersi a disposizione dell’ufficio del lavoro sia nello Stato membro di residenza sia nello Stato membro in cui hanno lavorato da ultimo. Tuttavia, essi dovrebbero aver diritto a prestazioni unicamente dallo Stato membro di residenza.

(14)

Sono necessarie regole e procedure specifiche per definire la legislazione applicabile per prendere in considerazione nei vari Stati membri i periodi in cui la persona assicurata si è dedicata alla cura dei figli.

(15)

Alcune procedure dovrebbero anche rispecchiare l’esigenza di una ripartizione equilibrata degli oneri tra gli Stati membri. In particolare nel settore della malattia, tali procedure dovrebbero tenere conto della posizione degli Stati membri che sostengono i costi delle prestazioni concesse alle persone assicurate nell’ambito del proprio sistema sanitario e della posizione degli Stati membri le cui istituzioni sostengono l’onere finanziario delle prestazioni in natura di cui fruiscono i loro assicurati in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

(16)

Nel quadro specifico del regolamento (CE) n. 883/2004, devono essere chiarite le condizioni di rimborso delle spese legate a prestazioni di malattia in natura nel quadro di «cure programmate», vale a dire cure a cui una persona assicurata si sottopone in uno Stato membro diverso da quello nel quale è assicurata o risiede. Gli obblighi della persona assicurata relativi alla domanda di un’autorizzazione preventiva dovrebbero essere precisati, come dovrebbero essere precisati pure gli obblighi dell’istituzione nei confronti del paziente per quanto riguarda le condizioni dell’autorizzazione. È opportuno anche precisare gli effetti di un’autorizzazione sulla presa in carico delle cure ricevute in un altro Stato membro.

(17)

Il presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative alla dimora al di fuori dello Stato membro competente e alle cure programmate, non dovrebbero ostare all’applicazione di disposizioni nazionali più favorevoli, in particolare con riguardo al rimborso di spese sostenute in un altro Stato membro.

(18)

Procedure più vincolanti per abbreviare i termini di pagamento dei crediti tra le istituzioni degli Stati membri sono essenziali per mantenere la fiducia negli scambi e rispondere all’esigenza di corretta gestione che s’impone ai regimi di sicurezza sociale degli Stati membri. Occorrerebbe dunque rafforzare le procedure relative al trattamento dei crediti nel contesto delle prestazioni di malattia e di disoccupazione.

(19)

Le procedure tra le istituzioni per l’assistenza reciproca nel recupero dei crediti di sicurezza sociale dovrebbero essere rafforzate per assicurare un recupero più efficace e il buon funzionamento delle norme di coordinamento. Il recupero efficace è anche un mezzo per prevenire e affrontare abusi e frodi e un modo per garantire la sostenibilità dei regimi di sicurezza sociale. Ciò implica l’adozione di nuove procedure prendendo a riferimento alcune disposizioni della direttiva 2008/55/CE del Consiglio, del 26 maggio 2008, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (4). Queste nuove procedure di recupero dovrebbero essere riesaminate alla luce dell’esperienza dopo cinque anni di applicazione e, se necessario, adeguate, in particolare per accertarsi che siano pienamente applicabili.

(20)

Ai fini delle disposizioni in materia di assistenza reciproca relative al recupero delle prestazioni attribuite ma non dovute, al recupero di versamenti e contributi provvisori e alla compensazione e assistenza nel recupero, la giurisdizione dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta è limitata alle azioni riguardanti i provvedimenti esecutivi. Ogni altra azione rientra nella giurisdizione dello Stato membro richiedente.

(21)

I provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta non implicano il riconoscimento da parte di tale Stato membro della consistenza o del fondamento del credito.

(22)

L’informazione delle persone interessate sui loro diritti e i loro obblighi è un elemento essenziale di una relazione di fiducia con le autorità competenti e le istituzioni degli Stati membri. L’informazione dovrebbe includere orientamenti sulle procedure amministrative. Le persone interessate possono comprendere, a seconda della situazione, gli assicurati, i loro familiari e/o i loro superstiti o altre persone.

(23)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’adozione di misure di coordinamento per garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Il presente regolamento dovrebbe sostituire il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (5),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Definizioni

Articolo 1

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«regolamento di base»: il regolamento (CE) n. 883/2004;

b)

«regolamento di applicazione»: il presente regolamento; e

c)

le definizioni contenute nel regolamento di base.

2.   In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«punto d’accesso»: entità che svolge le funzioni di:

i)

punto di contatto elettronico;

ii)

inoltro automatico in base all’indirizzo; e

iii)

inoltro intelligente sulla base di programmi informatici che consentono controllo e inoltro automatici (ad esempio, un’applicazione di intelligenza artificiale) e/o dell’intervento umano;

b)

«organismo di collegamento»: qualsiasi organismo designato dall’autorità competente di uno Stato membro, per uno o più dei settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3 del regolamento di base, avente la funzione di rispondere alle domande di informazioni e di assistenza ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e di assolvere i compiti attribuitigli dal titolo IV del regolamento di applicazione;

c)

«documento»: un insieme di dati, su qualsiasi supporto, strutturati in modo da poter essere scambiati per via elettronica, la cui comunicazione è necessaria per il funzionamento del regolamento di base e del regolamento di applicazione;

d)

«documento elettronico strutturato»: ogni documento strutturato in uno dei formati destinati allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri;

e)

«trasmissione per via elettronica»: la trasmissione di dati mediante apparecchiature elettroniche per l’elaborazione dei dati (compresa la compressione digitale) via cavo, radio, o mediante tecnologie ottiche od ogni altro mezzo elettromagnetico;

f)

«commissione di controllo dei conti»: l’organismo di cui all’articolo 74 del regolamento di base.

CAPO II

Disposizioni relative alla cooperazione e agli scambi di dati

Articolo 2

Ambito di applicazione e modalità degli scambi tra le istituzioni

1.   Ai fini del regolamento di applicazione, gli scambi tra le autorità e le istituzioni degli Stati membri e le persone cui si applica il regolamento di base si fondano sui principi del servizio pubblico, dell’efficienza, dell’assistenza attiva, della rapidità e dell’accessibilità, anche elettronica, in particolare per i disabili e gli anziani.

2.   Le istituzioni si forniscono o si scambiano senza indugio tutti i dati necessari per accertare e determinare i diritti e gli obblighi delle persone cui si applica il regolamento di base. La comunicazione di questi dati tra le istituzioni degli Stati membri si effettua direttamente o indirettamente tramite gli organismi di collegamento.

3.   Se una persona ha presentato per errore informazioni, documenti o domande a un’istituzione operante nel territorio di uno Stato membro che non è quello in cui è ubicata l’istituzione designata conformemente al regolamento di applicazione, tali informazioni, documenti o domande sono ritrasmessi senza indugio dalla prima istituzione all’istituzione designata a norma del regolamento di applicazione, indicando la data in cui erano stati presentati inizialmente. Detta data è vincolante anche per la seconda istituzione. Tuttavia, le istituzioni di uno Stato membro non sono ritenute responsabili, né si considera che esse abbiano adottato una decisione per il semplice fatto di non aver agito a causa di ritardi nella trasmissione di informazioni, documenti o domande da parte delle istituzioni di altri Stati membri.

4.   Se la comunicazione dei dati avviene indirettamente tramite l’organismo di collegamento dello Stato membro di destinazione, i termini per la risposta alle domande decorrono dalla data in cui tale organismo riceve la domanda, come se questa fosse stata ricevuta dall’istituzione dello Stato membro in questione.

Articolo 3

Ambito d’applicazione e modalità degli scambi tra gli interessati e le istituzioni

1.   Gli Stati membri provvedono a che siano messe a disposizione delle persone interessate le informazioni necessarie per segnalare loro i cambiamenti introdotti dal regolamento di base e dal regolamento di applicazione in modo da permettere loro di far valere i loro diritti. Essi forniscono altresì servizi di facile fruizione da parte degli utenti.

2.   La persona cui si applica il regolamento di base è tenuta a comunicare all’istituzione competente le informazioni, i documenti o le certificazioni necessari per stabilire la sua situazione o quella dei suoi familiari, per stabilire o mantenere i suoi diritti e i suoi obblighi e per determinare la legislazione applicabile e gli obblighi che questa le impone.

3.   In sede di raccolta, trasmissione o trattamento di dati a norma della propria legislazione ai fini dell’applicazione del regolamento di base, gli Stati membri garantiscono che le persone interessate possano esercitare pienamente i loro diritti per quanto concerne la tutela dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati a carattere personale e alla libera circolazione di tali dati.

4.   Per quanto necessario all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti inoltrano informazioni e rilasciano documenti agli interessati senza indugio e in ogni caso entro i termini prescritti dal regime di sicurezza sociale dello Stato membro in questione.

L’istituzione competente notifica al richiedente che risiede o dimora in un altro Stato membro la propria decisione direttamente o tramite l’organismo di collegamento dello Stato membro di residenza o di dimora. Se rifiuta di erogare prestazioni ne specifica le ragioni, indica le possibilità di ricorso e i termini concessi per le impugnazioni. Copia della decisione è trasmessa ad altre istituzioni interessate.

Articolo 4

Formato e modalità degli scambi di dati

1.   La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati.

2.   La trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento avviene per via elettronica, direttamente o indirettamente tramite i punti di accesso, in un quadro sicuro comune in grado di garantire la riservatezza e la protezione degli scambi di dati.

3.   Nelle comunicazioni con gli interessati le istituzioni competenti utilizzano le modalità appropriate per ciascun caso, privilegiando, per quanto possibile, la via elettronica. La commissione amministrativa stabilisce le modalità pratiche cui attenersi per trasmettere all’interessato le informazioni, i documenti o le decisioni in questione per via elettronica.

Articolo 5

Valore giuridico dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro Stato membro

1.   I documenti rilasciati dall’istituzione di uno Stato membro che attestano la situazione di una persona ai fini dell’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione, nonché le certificazioni su cui si è basato il rilascio dei documenti, sono accettati dalle istituzioni degli altri Stati membri fintantoché essi non siano ritirati o dichiarati non validi dallo Stato membro in cui sono stati rilasciati.

2.   In caso di dubbio sulla validità del documento o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione dello Stato membro che riceve il documento chiede all’istituzione emittente i chiarimenti necessari e, se del caso, il ritiro del documento. L’istituzione emittente riesamina i motivi che hanno determinato l’emissione del documento e, se necessario, procede al suo ritiro.

3.   A norma del paragrafo 2, in caso di dubbio sulle informazioni fornite dalla persona interessata, sulla validità del documento o sulle certificazioni o sull’esattezza dei fatti su cui si basano le indicazioni che vi figurano, l’istituzione del luogo di dimora o di residenza procede, qualora le sia possibile, su richiesta dell’istituzione competente, alle verifiche necessarie di dette informazioni o detto documento.

4.   In mancanza di accordo tra le istituzioni interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui l’istituzione che ha ricevuto il documento ha sottoposto la sua richiesta. La commissione amministrativa cerca una conciliazione dei punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è stata sottoposta.

Articolo 6

Applicazione provvisoria di una legislazione e concessione provvisoria di prestazioni

1.   Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, in caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri sulla determinazione della legislazione applicabile, la persona interessata è soggetta in via provvisoria alla legislazione di uno di tali Stati membri, secondo un ordine stabilito nel modo seguente:

a)

la legislazione dello Stato membro in cui la persona esercita effettivamente la sua attività professionale, subordinata o autonoma, se questa è esercitata in un solo Stato membro;

b)

la legislazione dello Stato membro di residenza, se la persona vi esercita una parte delle sue attività o se essa non esercita nessuna attività subordinata o autonoma;

c)

la legislazione dello Stato membro di cui è stata chiesta in primo luogo l’applicazione se la persona esercita una o più attività in due o più Stati membri.

2.   In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri circa la determinazione dell’istituzione chiamata ad erogare le prestazioni in denaro o in natura, l’interessato che potrebbe avere diritto a prestazioni in assenza di contestazioni fruisce provvisoriamente delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza o, se l’interessato non risiede nel territorio di uno degli Stati membri in causa, delle prestazioni previste dalla legislazione applicata dall’istituzione a cui la domanda è stata presentata in primo luogo.

3.   In mancanza di accordo tra le istituzioni o le autorità interessate, la questione può essere sottoposta alla commissione amministrativa, per il tramite delle autorità competenti, non prima che sia trascorso un mese dalla data in cui si è sorta la divergenza dei punti di vista di cui al paragrafo 1 o 2. La commissione amministrativa cerca di conciliare i punti di vista entro i sei mesi successivi alla data in cui la questione le è sottoposta.

4.   Quando è stabilito che la legislazione applicabile non è quella dello Stato membro nel quale ha avuto luogo l’affiliazione provvisoria, o se l’istituzione che ha concesso le prestazioni in via provvisoria non era l’istituzione competente, l’istituzione identificata come competente è considerata tale con effetto retroattivo, come se la divergenza dei punti di vista non fosse esistita, al più tardi a decorrere dalla data dell’affiliazione provvisoria o della prima concessione provvisoria delle prestazioni in causa.

5.   Se necessario, l’istituzione individuata come competente e l’istituzione che ha versato le prestazioni in denaro a titolo provvisorio o che ha ricevuto i contributi a titolo provvisorio regola la situazione finanziaria della persona interessata per quanto riguarda i contributi e le prestazioni in denaro versate a titolo provvisorio, se del caso, a norma del titolo IV, capitolo III del regolamento di applicazione.

L’istituzione competente rimborsa, a norma del titolo IV del regolamento di applicazione, le prestazioni in natura concesse provvisoriamente da un’istituzione a norma del paragrafo 2.

Articolo 7

Calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi

1.   Salvo disposizione contraria del regolamento di applicazione, laddove una persona abbia diritto ad una prestazione o sia tenuta a versare un contributo a norma del regolamento di base e l’istituzione competente non disponga di tutti gli elementi sulla situazione in un altro Stato membro che permettono il calcolo definitivo dell’importo di tale prestazione o contributo, detta istituzione concede la prestazione su richiesta dell’interessato o calcola il contributo in via provvisoria, se tale calcolo è possibile in base alle informazioni di cui detta istituzione dispone.

2.   Un nuovo calcolo della prestazione o del contributo in causa è effettuato una volta che sono stati forniti all’istituzione interessata tutte le certificazioni o documenti giustificativi necessari.

CAPO III

Altre disposizioni generali d’applicazione del regolamento di base

Articolo 8

Accordi amministrativi tra due o più Stati membri

1.   Le disposizioni del regolamento di applicazione sostituiscono quelle degli accordi inerenti all’applicazione delle convenzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base, ad eccezione delle disposizioni degli accordi inerenti alle convenzioni di cui all’allegato II del regolamento di base, purché le disposizioni di tali accordi siano iscritte nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.

2.   Gli Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, accordi inerenti all’applicazione di convenzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, purché essi non ledano i diritti e gli obblighi degli interessati e siano iscritti nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.

Articolo 9

Altre procedure tra autorità e istituzioni

1.   Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono concordare procedure diverse da quelle previste dal regolamento di applicazione, purché esse non ledano i diritti o gli obblighi degli interessati.

2.   Gli accordi conclusi a tale scopo sono portati a conoscenza della commissione amministrativa ed elencati nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.

3.   Le disposizioni contenute negli accordi di applicazione conclusi tra due o più Stati membri aventi scopo identico o analogo a quelli di cui al paragrafo 2, che sono in vigore il giorno precedente l’entrata in vigore del regolamento di applicazione e figurano nell’allegato 5 del regolamento (CEE) n. 574/72, continuano ad applicarsi alle relazioni tra tali Stati membri, purché esse figurino altresì nell’allegato 1 del regolamento di applicazione.

Articolo 10

Clausole anti-cumulo

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento di base, quando prestazioni dovute a norma della legislazione di due o più Stati membri sono ridotte, sospese o soppresse su base reciproca, gli importi che non sarebbero pagati in caso d’applicazione rigorosa delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati sono divisi per il numero di prestazioni oggetto di riduzione, sospensione o soppressione.

Articolo 11

Elementi per la determinazione della residenza

1.   In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni di due o più Stati membri circa la determinazione della residenza di una persona cui si applica il regolamento di base, tali istituzioni stabiliscono di comune accordo quale sia il centro degli interessi della persona in causa, in base ad una valutazione globale di tutte le informazioni relative a fatti pertinenti, fra cui se del caso:

a)

durata e continuità della presenza nel territorio degli Stati membri in questione;

b)

la situazione dell’interessato tra cui:

i)

la natura e le caratteristiche specifiche di qualsiasi attività esercitata, in particolare il luogo in cui l’attività è esercitata abitualmente, la stabilità dell’attività e la durata di qualsiasi contratto di lavoro;

ii)

situazione familiare e legami familiari;

iii)

esercizio di attività non retribuita;

iv)

per gli studenti, fonte del loro reddito;

v)

alloggio, in particolare quanto permanente;

vi)

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

2.   Quando la valutazione dei diversi criteri basati sui pertinenti fatti di cui al paragrafo 1 non permette alle istituzioni di accordarsi, la volontà della persona, quale risulta da tali fatti e circostanze, in particolare le ragioni che la hanno indotta a trasferirsi, è considerata determinante per stabilire il suo luogo di residenza effettivo.

Articolo 12

Totalizzazione dei periodi

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di base, l’istituzione competente si rivolge alle istituzioni degli Stati membri alla cui legislazione l’interessato è stato parimenti soggetto per determinare tutti i periodi maturati sotto la loro legislazione.

2.   I rispettivi periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di uno Stato membro si aggiungono a quelli maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, nella misura necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di base, a condizione che tali periodi non si sovrappongano.

3.   Quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo maturato a titolo di un’assicurazione obbligatoria.

4.   Quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato maturato sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato in forza della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione solo il periodo diverso da un periodo assimilato.

5.   Ogni periodo assimilato in forza della legislazione di due o più Stati membri è preso in considerazione soltanto dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio da ultimo, prima di detto periodo. Nel caso in cui l’interessato non sia stato soggetto a titolo obbligatorio alla legislazione di uno Stato membro prima di detto periodo, quest’ultimo è preso in considerazione dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato è stato soggetto a titolo obbligatorio per la prima volta dopo detto periodo.

6.   Nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l’epoca alla quale taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati maturati sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto, se vantaggioso per l’interessato, nella misura in cui possono utilmente essere presi in considerazione.

Articolo 13

Regole di conversione dei periodi

1.   Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell’articolo 6 del regolamento di base si effettua secondo le regole seguenti:

a)

l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione;

b)

per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente:

Regime basato su

un giorno equivale a

una settimana equivale a

un mese equivale a

un trimestre equivale a

n. massimo di giorni in un anno civile

5 giorni

9 ore

5 giorni

22 giorni

66 giorni

264 giorni

6 giorni

8 ore

6 giorni

26 giorni

78 giorni

312 giorni

7 giorni

6 ore

7 giorni

30 giorni

90 giorni

360 giorni

c)

per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni:

i)

tre mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa;

ii)

un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa;

iii)

per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b);

d)

per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all’unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri;

e)

Se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all’unità intera più vicina.

2.   L’applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l’insieme dei periodi maturati nel corso dell’anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell’ultima colonna della tabella riportata nel paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri.

Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l’applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell’arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione.

3.   La conversione è effettuata in un’unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua.

4.   Quando un’istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 14

Precisazioni relative agli articoli 12 e 13 del regolamento di base

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per «persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro» si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell’inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per un datore di lavoro «che vi esercita abitualmente le sue attività» si intende un datore di lavoro che svolge normalmente attività sostanziali, diverse dalle mere attività di gestione interna, nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito, tenendo conto di tutti i criteri che caratterizzano le attività dell’impresa in questione. I criteri applicati devono essere adatti alle caratteristiche specifiche di ciascun datore di lavoro e alla effettiva natura delle attività svolte.

3.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma» si intende una persona che svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in cui è stabilita. Più precisamente, la persona deve aver già svolto la sua attività per un certo tempo prima della data in cui intende valersi delle disposizioni di detto articolo e, nel periodo in cui svolge temporaneamente un’attività in un altro Stato membro, deve continuare a soddisfare nello Stato membro in cui è stabilita i requisiti richiesti per l’esercizio della sua attività, al fine di poterla riprendere al suo ritorno.

4.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di base, il criterio per determinare se l’attività che un lavoratore autonomo si reca a svolgere in un altro Stato membro sia «affine» all’attività lavorativa autonoma abitualmente esercitata è quello della effettiva natura dell’attività e non della qualificazione di attività subordinata o autonoma attribuita eventualmente a tale attività dall’altro Stato membro.

5.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che:

a)

pur mantenendo un’attività in uno Stato membro, esercita contemporaneamente un’attività distinta in uno o più Stati membri diversi, a prescindere dalla durata o dalla natura di tale attività distinta;

b)

esercita continuativamente, a fasi alterne, attività, escluse quelle marginali, in due o più Stati membri, a prescindere dalla frequenza o dalla regolarità delle fasi alterne.

6.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, per persona «che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri» si intende in particolare una persona che esercita, contemporaneamente o a fasi alterne, una o più attività lavorative autonome distinte, a prescindere dalla loro natura, in due o più Stati membri.

7.   Per distinguere le attività di cui ai paragrafi 5 e 6 dalle situazioni descritte all’articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, è determinante la durata dell’attività svolta in uno o più Stati membri diversi (se abbia carattere permanente o piuttosto carattere puntuale e temporaneo). A tal fine, viene effettuata una valutazione globale di tutti i fatti pertinenti tra cui, in particolare, nel caso di un lavoratore subordinato, il luogo di lavoro definito nel contratto di lavoro.

8.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, per «parte sostanziale di un’attività subordinata o autonoma» esercitata in uno Stato membro si intende che in esso è esercitata una parte quantitativamente sostanziale dell’insieme delle attività del lavoratore subordinato o autonomo, senza che si tratti necessariamente della parte principale di tali attività.

Per stabilire se una parte sostanziale delle attività sia svolta in un dato Stato membro, valgono i seguenti criteri indicativi:

a)

per l’attività subordinata, l’orario di lavoro e/o la retribuzione;

b)

per l’attività autonoma, il fatturato, l’orario di lavoro, il numero di servizi prestati e/o il reddito.

Nel quadro di una valutazione globale, una quota inferiore al 25 % di detti criteri è un indicatore del fatto che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro in questione.

9.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, il «centro di interessi» delle attività di un lavoratore autonomo è determinato prendendo in considerazione tutti gli elementi che compongono le sue attività professionali, in particolare il luogo in cui si trova la sede fissa e permanente delle attività dell’interessato, il carattere abituale o la durata delle attività esercitate, il numero di servizi prestati e la volontà dell’interessato quale risulta da tutte le circostanze.

10.   Per determinare la legislazione applicabile a norma dei paragrafi 8 e 9, le istituzioni interessate tengono conto della situazione proiettata nei successivi dodici mesi civili.

11.   Nel caso in cui una persona eserciti un’attività subordinata in due o più Stati membri per conto di un datore di lavoro stabilito fuori del territorio dell’Unione e risieda in uno Stato membro senza esercitarvi un’attività sostanziale, tale persona è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza.

Articolo 15

Procedure per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

1.   Salva disposizione contraria dell’articolo 16 del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un’attività subordinata, l’interessato ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all’interessato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), o dell’articolo 12 del regolamento di base, alla persona interessata e all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l’attività.

2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone cui si applica l’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base.

3.   Il datore di lavoro considerato tale a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all’interessato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l’attività.

Articolo 16

Procedura per l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento di base

1.   La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza.

2.   L’istituzione designata del luogo di residenza determina senza indugio la legislazione applicabile all’interessato, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e dell’articolo 14 del regolamento di applicazione. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L’istituzione ne informa le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui un’attività è esercitata.

3.   La determinazione provvisoria della legislazione applicabile, prevista al paragrafo 2, diventa definitiva entro due mesi dalla data in cui essa è comunicata alle istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi del paragrafo 2, salvo che la legislazione sia già stata definitivamente determinata in base al paragrafo 4, o nel caso in cui almeno una delle istituzioni interessate informi l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza, entro la fine di tale periodo di due mesi, che non può ancora accettare la determinazione o che ha parere diverso al riguardo.

4.   Quando un’incertezza sull’identificazione della legislazione applicabile richiede contatti tra le istituzioni o le autorità di due o più Stati membri, su richiesta di una o più istituzioni designate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati o delle autorità competenti stesse, la legislazione applicabile all’interessato è determinata di comune accordo, tenuto conto dell’articolo 13 del regolamento di base e delle pertinenti disposizioni dell’articolo 14 del regolamento di applicazione.

In caso di divergenza di punti di vista tra le istituzioni o autorità competenti interessate, le stesse cercano un accordo conformemente alle condizioni sopra indicate e si applica l’articolo 6 del regolamento di applicazione.

5.   L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è determinata quale applicabile in via provvisoria o definitiva ne informa immediatamente l’interessato.

6.   Se l’interessato omette di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1, il presente articolo si applica su iniziativa dell’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza non appena sia informata della situazione dell’interessato, eventualmente tramite un’altra istituzione interessata.

Articolo 17

Procedura per l’applicazione dell’articolo 15 del regolamento di base

L’agente contrattuale delle Comunità europee esercita il diritto di opzione di cui all’articolo 15 del regolamento di base al termine del contratto di lavoro. L’autorità abilitata a concludere il contratto informa l’istituzione designata dello Stato membro per la cui legislazione l’agente contrattuale delle Comunità europee ha optato.

Articolo 18

Procedura per l’applicazione dell’articolo 16 del regolamento di base

Le richieste, da parte del datore di lavoro o dell’interessato, di deroghe agli articoli da 11 a 15 del regolamento di base sono sottoposte, se possibile preventivamente, all’autorità competente o all’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o l’interessato chiede di applicare la legislazione.

Articolo 19

Informazione agli interessati e ai datori di lavoro

1.   L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile a norma del titolo II del regolamento di base informa l’interessato e, se del caso, il suo o i suoi datori di lavoro, degli obblighi previsti da tale legislazione. Essa fornisce loro l’aiuto necessario all’espletamento delle formalità richieste da tale legislazione.

2.   Su richiesta della persona interessata o del datore di lavoro, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del titolo II del regolamento di base fornisce un attestato del fatto che tale legislazione è applicabile e indica, se del caso, fino a quale data e a quali condizioni.

Articolo 20

Cooperazione tra istituzioni

1.   Le istituzioni interessate comunicano all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile alla persona in forza del titolo II del regolamento di base le informazioni necessarie richieste per determinare la data in cui tale legislazione diventa applicabile e i contributi che la persona e il suo o i suoi datori di lavoro sono tenuti a versare a titolo di tale legislazione.

2.   L’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione diventa applicabile alla persona a norma del titolo II del regolamento di base rende disponibile l’informazione, indicando la data da cui decorre l’applicazione di tale legislazione, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona era soggetta da ultimo.

Articolo 21

Obblighi del datore di lavoro

1.   Un datore di lavoro la cui sede o il cui luogo d’attività si trova al di fuori dello Stato membro competente adempie agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile al suo lavoratore subordinato, in particolare all’obbligo di versare i contributi previsti da tale legislazione, come se la sua sede o il suo luogo d’attività fosse situato nello Stato membro competente.

2.   Il datore di lavoro il cui luogo d’attività non è situato nello Stato membro la cui legislazione è applicabile e il lavoratore subordinato possono convenire che quest’ultimo adempia per conto del datore di lavoro agli obblighi che a questi spettano per quanto riguarda il versamento dei contributi, fatti salvi gli obblighi di base del datore di lavoro. Il datore di lavoro notifica tale accordo all’istituzione competente del suddetto Stato membro.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

CAPO I

Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate

Articolo 22

Disposizioni generali di applicazione

1.   Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell’istituzione competente.

2.   Fatto salvo l’articolo 5, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.

Articolo 23

Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nello Stato membro di residenza o di dimora

Se la legislazione dello Stato membro di residenza o di dimora contempla più di un regime d’assicurazione malattia, maternità e paternità per più di una categoria di persone assicurate, le disposizioni applicabili ai sensi dell’articolo 17, dell’articolo 19, paragrafo 1, e degli articoli 20, 22, 24 e 26, del regolamento di base sono quelle della legislazione relativa al regime generale dei lavoratori subordinati.

Articolo 24

Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 17 del regolamento di base, la persona assicurata e/o i suoi familiari sono tenuti a iscriversi presso l’istituzione del luogo di residenza. Un documento, rilasciato dall’autorità competente su richiesta della persona assicurata o dell’istituzione del luogo di residenza, attesta il diritto alle prestazioni in natura nel luogo di residenza.

2.   Il documento di cui al paragrafo 1 rimane valido finché l’istituzione competente non informa l’istituzione del luogo di residenza del suo annullamento.

L’istituzione del luogo di residenza informa l’istituzione competente delle iscrizioni a cui ha proceduto ai sensi del paragrafo 1 e di eventuali modifiche o cancellazioni di tali iscrizioni.

3.   Il presente articolo si applica mutatis mutandis alle persone di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, del regolamento di base.

Articolo 25

Dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 del regolamento di base la persona assicurata presenta al prestatore di cure mediche nello Stato di dimora un documento rilasciato dalla sua istituzione competente che attesta i diritti a prestazioni in natura. Se la persona assicurata non dispone di un siffatto documento, l’istituzione del luogo di dimora, su richiesta o se altrimenti necessario, si rivolge all’istituzione competente per ottenerlo.

2.   Il documento attesta che la persona assicurata ha diritto a prestazioni in natura alle condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento di base secondo le stesse modalità applicabili alle persone assicurate in forza della legislazione dello Stato membro di dimora.

3.   Le prestazioni in natura di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base si riferiscono alle prestazioni in natura erogate nello Stato membro di dimora, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, che si rendono necessarie sotto il profilo medico affinché la persona assicurata non sia costretta a ritornare nello Stato membro competente per ricevere le cure necessarie prima della conclusione prevista del suo soggiorno.

4.   Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese delle prestazioni in natura erogate nel quadro dell’articolo 19 del regolamento di base e se la legislazione applicata dall’istituzione del luogo di dimora consente il rimborso di tali spese alla persona assicurata, quest’ultima può inoltrare domanda di rimborso all’istituzione del luogo di dimora. In tal caso, questa le rimborsa direttamente l’importo delle spese che corrispondono a tali prestazioni nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso della sua legislazione.

5.   Se il rimborso di tali spese non è stato richiesto direttamente presso l’istituzione del luogo di dimora, le spese sostenute sono rimborsate alla persona interessata dall’istituzione competente secondo le tariffe di rimborso applicate dall’istituzione del luogo di dimora, oppure gli importi che sarebbero stati oggetto di rimborso all’istituzione del luogo di dimora, qualora fosse applicato l’articolo 62 del regolamento di applicazione nel caso in questione.

L’istituzione del luogo di dimora fornisce all’istituzione competente che ne fa richiesta le informazioni necessarie su dette tariffe o importi.

6.   In deroga al paragrafo 5, l’istituzione competente può procedere al rimborso dei costi sostenuti nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione, a condizione che la persona assicurata acconsenta all’applicazione di questa disposizione.

7.   Se la legislazione dello Stato membro di dimora non prevede rimborso a norma dei paragrafi 4 e 5 nel caso in questione, l’istituzione competente può rimborsare i costi in questione nei limiti e alle condizioni tariffarie di rimborso previste dalla sua legislazione senza il consenso della persona assicurata.

8.   Il rimborso alla persona assicurata in ogni caso non supera l’importo delle spese effettivamente sostenute.

9.   Nel caso di spese di importo rilevante, l’istituzione competente può versare alla persona assicurata un adeguato anticipo non appena quest’ultima presenta domanda di rimborso.

10.   I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 26

Cure programmate

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di base la persona assicurata presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione compente. Ai fini del presente articolo per istituzione competente si intende l’istituzione che sostiene le spese delle cure programmate; nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di base, in cui le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza sono rimborsate in base ad importi forfettari, per istituzione competente si intende l’istituzione del luogo di residenza.

2.   Se una persona assicurata non risiede nello Stato membro competente, richiede l’autorizzazione all’istituzione del luogo di residenza, la quale la inoltra all’istituzione competente senza indugio.

In tal caso, l’istituzione del luogo di residenza certifica in una dichiarazione che le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base sono soddisfatte nello Stato membro di residenza.

L’istituzione competente può rifiutare di concedere l’autorizzazione richiesta soltanto se, conformemente alla valutazione dell’istituzione del luogo di residenza, le condizioni di cui alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base non sono soddisfatte nello Stato membro di residenza della persona assicurata, ovvero se le medesime cure possono essere prestate nello Stato membro competente stesso, entro un lasso di tempo giustificabile dal punto di vista medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute e della prognosi della persona interessata.

L’istituzione competente informa della sua decisione l’istituzione del luogo di residenza.

In mancanza di risposta entro i termini stabiliti dalla legislazione nazionale, l’autorizzazione dell’istituzione competente è considerata concessa.

3.   Qualora un assicurato che non risieda nello Stato membro competente necessiti di cure urgenti e vitali e l’autorizzazione non possa essere negata conformemente alla seconda frase dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, l’autorizzazione è concessa dall’istituzione del luogo di residenza per conto dell’istituzione competente, che è informata immediatamente dall’istituzione del luogo di residenza.

L’istituzione competente accetta gli accertamenti e le opzioni terapeutiche dei medici concernenti la necessità di cure urgenti e vitali approvati dall’istituzione del luogo di residenza che rilascia l’autorizzazione.

4.   In qualsiasi momento, nel corso della procedura di concessione dell’autorizzazione, l’istituzione competente conserva la facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico di sua scelta nello Stato membro di dimora o di residenza.

5.   L’istituzione del luogo di dimora, fatta salva ogni decisione relativa all’autorizzazione, informa l’istituzione competente se è medicalmente necessario integrare la cura coperta dall’autorizzazione già rilasciata.

6.   Fatto salvo il paragrafo 7, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 25, paragrafi 4 e 5, del regolamento di applicazione.

7.   Se la persona assicurata ha effettivamente sostenuto totalmente o in parte le spese per le cure mediche autorizzate e le spese che l’istituzione competente è tenuta a rimborsare all’istituzione del luogo di dimora o alla persona assicurata a norma del paragrafo 6 (spese effettivamente sostenute) sono inferiori alle spese che avrebbe sostenuto per le stesse cure nello Stato membro competente (spese figurative), l’istituzione competente rimborsa inoltre, a richiesta, le spese sostenute per le cure a concorrenza della differenza tra spese figurative e spese effettivamente sostenute. L’importo del rimborso non può tuttavia essere superiore all’importo delle spese effettivamente sostenute dalla persona assicurata e può tener conto dell’importo che la persona assicurata avrebbe dovuto pagare se le cure fossero state prestate nello Stato membro competente.

8.   Nei casi in cui la legislazione nazionale dell’istituzione competente preveda il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno indissociabili del trattamento della persona assicurata l’istituzione se ne fa carico per la persona interessata e, se necessario, per una persona che deve accompagnarla qualora il trattamento in un altro Stato membro sia stato autorizzato.

9.   I paragrafi da 1 a 8 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 27

Prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Se la legislazione dello Stato membro competente esige che la persona assicurata presenti un certificato per fruire di prestazioni in denaro relative all’incapacità al lavoro ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata chiede al medico dello Stato membro di residenza che ha constatato il suo stato di salute di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa.

2.   La persona assicurata trasmette il certificato all’istituzione competente entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato membro competente.

3.   Se i medici che somministrano le cure nello Stato membro di residenza non rilasciano i certificati di incapacità al lavoro e se tali certificati sono richiesti ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, la persona interessata si rivolge direttamente all’istituzione del luogo di residenza. Questa istituzione fa procedere immediatamente all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato di cui al paragrafo 1. Il certificato è trasmesso immediatamente all’istituzione competente.

4.   La trasmissione del documento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non dispensa la persona assicurata dall’adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione applicabile, in particolare nei confronti del suo datore di lavoro. Se del caso, il datore di lavoro e/o l’istituzione competente possono chiamare il lavoratore a partecipare ad attività intese a promuovere e ad agevolare il suo ritorno al lavoro.

5.   Su richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione del luogo di residenza procede ai necessari controlli amministrativi o medici della persona assicurata conformemente alla legislazione applicata da quest’ultima istituzione. Il referto del medico che effettua il controllo, indicante in particolare la durata probabile dell’incapacità al lavoro, è trasmesso senza indugio dall’istituzione del luogo di residenza all’istituzione competente.

6.   L’istituzione competente si riserva la facoltà di fare sottoporre la persona assicurata a controllo da parte di un medico di sua scelta.

7.   Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di base, l’istituzione competente versa le prestazioni in denaro direttamente alla persona interessata e ne avverte, se necessario, l’istituzione del luogo di residenza.

8.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, le indicazioni del certificato d’incapacità al lavoro di una persona assicurata rilasciato in un altro Stato membro sulla base degli accertamenti sanitari effettuati dal medico o dall’istituzione hanno lo stesso valore legale di un certificato rilasciato nello Stato membro competente.

9.   Se l’istituzione competente rifiuta le prestazioni in denaro, notifica la propria decisione alla persona assicurata e, allo stesso tempo, all’istituzione del luogo di residenza.

10.   I paragrafi da 1 a 9 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

Articolo 28

Prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo in caso di dimora o di residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Per avere diritto a prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la persona assicurata si rivolge all’istituzione competente. Se necessario questa ne informa l’istituzione del luogo di residenza.

2.   Su richiesta dell’istituzione competente l’istituzione del luogo di residenza esamina le condizioni della persona assicurata in ordine all’esigenza di assistenza di lungo periodo. L’istituzione competente fornisce all’istituzione del luogo di residenza tutte le informazioni necessarie per tale esame.

3.   Per stabilire in quale misura sia necessaria l’assistenza di lungo periodo l’istituzione competente ha facoltà di fare controllare la persona assicurata da un medico o altro esperto di sua scelta.

4.   L’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

5.   I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis qualora la persona assicurata dimori in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai familiari della persona assicurata.

Articolo 29

Applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base

Se lo Stato membro in cui l’ex lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo un’attività non è più lo Stato membro competente e se l’ex lavoratore frontaliero o un familiare vi si reca al fine di beneficiare di prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, egli presenta all’istituzione del luogo di dimora un documento rilasciato dall’istituzione competente.

Articolo 30

Contributi del pensionato

Se una persona percepisce una pensione o rendita da più di uno Stato membro l’importo dei contributi prelevati su tutte le pensioni o rendite non è in alcun caso superiore all’importo che sarebbe dovuto da una persona che ricevesse pensioni o rendite del medesimo importo dallo Stato membro competente.

Articolo 31

Applicazione dell’articolo 34 del regolamento di base

1.   L’istituzione competente informa la persona interessata dell’esistenza della norma contenuta nell’articolo 34 del regolamento di base per quanto riguarda il non cumulo delle prestazioni. L’applicazione di tali norme garantisce alla persona che non risiede nello Stato membro competente il diritto a prestazioni di importo o valore totale almeno uguale a quello di cui potrebbe beneficiare se risiedesse in tale Stato membro.

2.   L’istituzione competente informa altresì l’istituzione del luogo di residenza o di dimora del versamento di prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo qualora la legislazione che quest’ultima istituzione applica contempli prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo incluse nell’elenco di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.   Dopo aver ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2, l’istituzione del luogo di residenza o di dimora informa senza indugio l’istituzione competente di eventuali prestazioni in natura per l’assistenza di lungo periodo erogata allo stesso scopo dall’istituzione stessa, in base alla propria legislazione, alla persona interessata, nonché della quota di rimborso applicabile.

4.   La commissione amministrativa adotta, se del caso, le disposizioni di applicazione del presente articolo.

Articolo 32

Disposizioni di applicazione particolari

1.   Qualora una persona o un gruppo di persone siano esonerate, a loro richiesta, dall’assicurazione obbligatoria contro le malattie e tali persone pertanto non siano coperte da un regime di assicurazione malattia al quale si applichi il regolamento di base, l’istituzione di un altro Stato membro non diventa per il solo fatto di questo esonero responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concessi a tali persone o a un loro familiare ai sensi del titolo III, capitolo I del regolamento di base.

2.   Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo I, del regolamento di base che riguardano prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.

L’istituzione di un altro Stato membro non diventa per questo solo fatto responsabile del costo delle prestazioni in natura o in denaro concesse a queste persone o a un loro familiare.

3.   Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 e i loro familiari, quando risiedono in uno Stato membro in cui il diritto a ricevere prestazioni in natura non sia subordinato a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma, sono tenute a pagare la totalità dei costi delle prestazioni in natura nel loro paese di residenza.

CAPO II

Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 33

Diritto a prestazioni in natura e in denaro in caso di residenza o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 36 del regolamento di base, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui agli articoli da 24 a 27 del regolamento di applicazione.

2.   L’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora, se eroga prestazioni in natura speciali per infortuni sul lavoro e malattie professionali secondo la legislazione nazionale di detto Stato membro, ne informa senza indugio l’istituzione competente.

Articolo 34

Procedura in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali sopravvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Se un infortunio sul lavoro si verifica o una malattia professionale è diagnosticata per la prima volta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, la dichiarazione o notifica dell’infortunio sul lavoro o della malattia professionale, qualora prevista dalla legislazione nazionale, è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro competente, fatte salve, nel caso, altre disposizioni di legge in vigore nello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale, che in tal caso restano applicabili. La dichiarazione o notifica è presentata all’istituzione competente.

2.   L’istituzione dello Stato membro in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o nel quale è stata fatta la prima diagnosi della malattia professionale trasmette all’istituzione competente i certificati medici rilasciati in tale Stato membro.

3.   Se, in seguito a un infortunio sopravvenuto durante un viaggio da o verso un luogo di lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, occorre procedere a un’indagine nel territorio del primo Stato membro per stabilire eventuali diritti a prestazioni pertinenti, una persona può essere designata a tal fine dall’istituzione competente che ne informa le autorità di questo Stato membro. Le istituzioni collaborano per valutare tutte le pertinenti informazioni e verificare le relazioni ed eventuali altri documenti relativi all’infortunio.

4.   Al termine delle cure, una relazione dettagliata accompagnata da certificati medici sulle conseguenze permanenti dell’infortunio o della malattia, in particolare lo stato attuale della persona infortunata e la guarigione o il consolidamento delle lesioni, è trasmessa su richiesta all’istituzione competente. I relativi onorari sono pagati dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso, alla tariffa applicata da tale istituzione a carico dell’istituzione competente.

5.   L’istituzione competente notifica all’istituzione del luogo di residenza o di dimora, secondo il caso e su richiesta, la decisione che fissa la data di guarigione o di consolidamento delle lesioni e, se opportuno, la decisione relativa alla concessione di una pensione.

Articolo 35

Contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia

1.   Se l’istituzione competente contesta l’applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di base, ne avverte senza indugio l’istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura, che sono allora considerate pertinenti all’assicurazione malattia.

2.   Se una decisione definitiva è intervenuta a tal riguardo, l’istituzione competente ne informa senza indugio l’istituzione del luogo di residenza o di dimora che ha erogato le prestazioni in natura.

Qualora non sia accertato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni in natura continuano ad essere erogate come prestazioni di malattia se la persona interessata vi ha diritto.

Qualora si accerti un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, le prestazioni di malattia in natura erogate alla persona interessata sono considerate pertinenti all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale a partire dalla data dell’infortunio o della prima diagnosi della malattia professionale.

3.   L’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

Articolo 36

Procedura in caso di esposizione al rischio di malattia professionale in più di uno Stato membro

1.   Nel caso di cui all’articolo 38 del regolamento di base, la dichiarazione o notifica dell’infortunio o della malattia professionale è trasmessa all’istituzione competente in materia di malattie professionali dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia considerata.

Se l’istituzione cui è trasmessa la dichiarazione o notifica constata che un’attività che può provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un altro Stato membro, trasmette la dichiarazione o notifica e tutti i documenti allegati all’istituzione corrispondente di questo Stato membro.

2.   Se l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato da ultimo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata constata che la persona interessata o i suoi superstiti non soddisfano le condizioni di tale legislazione, tra l’altro perché la persona interessata non ha mai esercitato in quello Stato membro un’attività che ha provocato la malattia professionale o perché quello Stato membro non riconosce il carattere professionale della malattia, detta istituzione trasmette senza indugio la dichiarazione o notifica e tutti documenti allegati, comprese le constatazioni e relazioni delle perizie mediche cui la prima istituzione ha proceduto all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato precedentemente un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.

3.   Se del caso le istituzioni reiterano la procedura di cui al paragrafo 2 fino all’istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato in primo luogo un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.

Articolo 37

Scambio di informazioni tra istituzioni e versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto

1.   In caso di ricorso contro una decisione di rifiuto presa dall’istituzione di uno degli Stati membri sotto la cui legislazione la persona interessata ha esercitato un’attività che può provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione informa l’istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, secondo la procedura di cui all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, e l’avverte successivamente della decisione definitiva intervenuta.

2.   Se il diritto alle prestazioni sussiste in forza della legislazione applicata dall’istituzione cui la dichiarazione o notifica è stata trasmessa, detta istituzione versa anticipi il cui importo è determinato, se del caso, previa consultazione dell’istituzione avverso la cui decisione è stato inoltrato il ricorso e in modo da evitare versamenti in eccesso. Quest’ultima istituzione rimborsa l’importo degli anticipi versati se, a seguito del ricorso, è tenuta a erogare le prestazioni. Tale importo è allora detratto dalle prestazioni dovute alla persona interessata secondo la procedura di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.

3.   L’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.

Articolo 38

Aggravamento di una malattia professionale

Nei casi di cui all’articolo 39 del regolamento di base, il richiedente è tenuto a fornire all’istituzione dello Stato membro presso cui fa valere diritti a prestazioni informazioni relativamente alle prestazioni concesse in precedenza per la malattia professionale considerata. Detta istituzione può rivolgersi ad altre istituzioni che siano state in precedenza competenti per ottenere le informazioni ritenute necessarie.

Articolo 39

Valutazione del grado di incapacità in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale sopravvenuti anteriormente o posteriormente

Se un’inabilità al lavoro precedente o successiva è stata provocata da un infortunio verificatosi allorché la persona interessata era soggetta alla legislazione di uno Stato membro che non opera distinzioni secondo l’origine dell’inabilità al lavoro, l’istituzione competente o l’organismo designato dall’autorità competente dello Stato membro in causa:

a)

a richiesta dell’istituzione competente di un altro Stato membro, fornisce indicazioni sul grado di inabilità al lavoro precedente o successiva nonché, per quanto possibile, le informazioni che consentano di determinare se l’inabilità al lavoro è conseguenza di un infortunio sul lavoro ai sensi della legislazione applicata dall’istituzione dell’altro Stato membro;

b)

tiene conto, conformemente alla legislazione che applica, del grado d’incapacità causato da questi casi anteriori o posteriori per stabilire il diritto e determinare l’importo delle prestazioni.

Articolo 40

Presentazione e istruttoria delle domande di pensione o rendita o di indennità supplementari

Per beneficiare di una pensione o rendita o di un’indennità supplementare a norma della legislazione di uno Stato membro, la persona interessata o i suoi superstiti che risiedono nel territorio di un altro Stato membro presentano domanda, secondo il caso, all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza che la trasmette all’istituzione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall’istituzione competente.

Articolo 41

Disposizioni di applicazione particolari

1.   Per gli Stati membri di cui all’allegato 2, le disposizioni del titolo III, capitolo 2, del regolamento di base relative alle prestazioni in natura si applicano alle persone aventi diritto a prestazioni in natura esclusivamente in forza di un regime speciale applicabile ai pubblici dipendenti soltanto nella misura ivi indicata.

2.   L’articolo 32, paragrafo 2, secondo comma e l’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.

CAPO III

Prestazioni in caso di morte

Articolo 42

Domanda di prestazioni in caso di morte

Ai fini dell’applicazione degli articoli 42 e 43 del regolamento di base, la domanda di prestazioni in caso di morte è presentata all’istituzione competente o all’istituzione del luogo di residenza del richiedente, che la trasmette all’istituzione competente.

La domanda contiene le informazioni richieste a norma della legislazione applicata dall’istituzione competente.

CAPO IV

Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti

Articolo 43

Disposizioni aggiuntive per il calcolo della prestazione

1.   Ai fini del calcolo dell’importo teorico e dell’importo effettivo della prestazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, si applicano le regole di cui all’articolo 12, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del regolamento di applicazione.

2.   Qualora periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano stati presi in considerazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di applicazione, l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione sono stati maturati tali periodi calcola l’importo corrispondente a questi periodi secondo le disposizioni della legislazione che applica. L’importo effettivo della prestazione, calcolato in base all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, è maggiorato dell’importo corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

3.   L’istituzione di ogni Stato membro calcola, secondo la legislazione che applica, l’importo dovuto corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata che, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di base, non è soggetto alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione di un altro Stato membro.

Qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente non consenta di stabilire direttamente tale importo, poiché tale legislazione valuta diversamente i periodi di assicurazione, può essere fissato un importo convenzionale. La commissione amministrativa stabilisce le modalità per la fissazione di tale importo convenzionale.

Articolo 44

Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli

1.   Ai fini del presente articolo, per «periodo di cura dei figli» s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

2.   Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio.

3.   Il paragrafo 2 non trova applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che vi eserciti un’attività subordinata o autonoma.

Articolo 45

Domanda di prestazioni

1.   Per fruire di prestazioni a norma della legislazione di tipo A ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento di base, il richiedente presenta una domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto al sopravvenire dell’incapacità al lavoro seguita da invalidità o dell’aggravamento di tale invalidità oppure all’istituzione del luogo di residenza che inoltra la domanda alla prima istituzione.

2.   Se sono state concesse prestazioni di malattia in denaro, la data di scadenza del periodo di concessione di tali prestazioni è, se del caso, considerata come data di presentazione della domanda di pensione.

3.   Nel caso di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di base, l’istituzione a cui l’interessato è stato affiliato da ultimo comunica all’istituzione inizialmente debitrice delle prestazioni l’importo e la data di decorrenza delle prestazioni secondo la legislazione applicabile. A partire da tale data, le prestazioni dovute prima dell’aggravamento dell’invalidità sono soppresse o ridotte a concorrenza dell’integrazione di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.   Nelle situazioni diverse da quella di cui al paragrafo 1, il richiedente presenta una domanda all’istituzione del proprio luogo di residenza, o all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo. Se l’interessato non è mai stato soggetto alla legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza, quest’ultima inoltra la domanda all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione egli è stato soggetto da ultimo.

5.   La data di presentazione della domanda vale nei riguardi di tutte le istituzioni interessate.

6.   In deroga al paragrafo 5, se il richiedente non comunica, benché sia stato invitato a farlo, di aver esercitato un’attività o di aver risieduto in altri Stati membri, la data in cui il richiedente completa la sua domanda iniziale o presenta una nuova domanda riguardante i periodi mancanti di occupazione e/o residenza in uno Stato membro è considerata come la data di presentazione della domanda all’istituzione che applica la legislazione in questione, fatte salve disposizioni più favorevoli di tale legislazione.

Articolo 46

Documenti e informazioni che il richiedente deve allegare alla domanda

1.   La domanda è presentata dal richiedente secondo le disposizioni della legislazione applicata dall’istituzione di cui all’articolo 45, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione, e corredata dei documenti giustificativi richiesti dalla legislazione stessa. In particolare, il richiedente fornisce tutte le informazioni pertinenti disponibili e tutti i documenti giustificativi relativi ai periodi di assicurazione (istituzioni, numeri d’identificazione), di attività subordinata (datori di lavoro) o autonoma (natura e luogo dell’attività) e di residenza (indirizzi) eventualmente maturati sotto altra legislazione, nonché alla durata di tali periodi.

2.   Qualora, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base, il richiedente domandi che sia differita la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite sotto la legislazione di uno o di più Stati membri, lo indica nella domanda specificando sotto quale legislazione chiede il differimento. Per permettere al richiedente di esercitare tale diritto, le istituzioni in causa, a richiesta dell’interessato, gli comunicano tutte le informazioni di cui dispongono per consentirgli di valutare le conseguenze delle liquidazioni concomitanti o successive delle prestazioni che potrebbe richiedere.

3.   Se il richiedente revoca una domanda di prestazioni previste dalla legislazione di un determinato Stato membro, tale revoca non è considerata come una revoca concomitante delle domande di prestazioni in base alla legislazione di altri Stati membri.

Articolo 47

Istruttoria delle domande da parte delle istituzioni interessate

1.   L’istituzione cui la domanda di prestazioni è presentata o inoltrata conformemente all’articolo 45, paragrafi 1 o 4, del regolamento di applicazione è denominata qui di seguito «istituzione di contatto». L’istituzione del luogo di residenza non è denominata istituzione di contatto se l’interessato non è stato mai soggetto alla legislazione che detta istituzione applica.

L’istituzione di contatto, in quanto tale, oltre a istruire la domanda di prestazioni in base alla legislazione che essa applica, promuove lo scambio di dati, la comunicazione di decisioni e le operazioni necessarie all’istruttoria della domanda da parte delle istituzioni interessate, fornisce al richiedente, a domanda, tutte le informazioni relative agli aspetti comunitari dell’istruttoria stessa e lo tiene al corrente degli sviluppi.

2.   Nel caso di cui all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione di contatto trasmette tutti i documenti concernenti la persona interessata all’istituzione a cui quest’ultima è stata affiliata in precedenza, che istruisce a sua volta il fascicolo.

3.   Gli articoli da 48 a 52 del regolamento di applicazione non sono applicabili all’istruttoria delle domande di cui all’articolo 44 del regolamento di base.

4.   Nelle situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2, l’istituzione di contatto trasmette senza indugio le domande di prestazioni, con tutta la documentazione di cui dispone e, se del caso, i documenti pertinenti prodotti dal richiedente, a tutte le istituzioni interessate affinché possano tutte iniziarne l’istruttoria simultaneamente. L’istituzione di contatto comunica alle altre istituzioni i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione. Essa indica altresì quali documenti debbano essere trasmessi successivamente e integra la domanda quanto prima.

5.   Ciascuna delle istituzioni interessate comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate, quanto prima, i periodi di assicurazione o di residenza maturati in base alla sua legislazione.

6.   Ogni istituzione interessata procede al calcolo dell’importo delle prestazioni conformemente all’articolo 52 del regolamento di base e comunica all’istituzione di contatto e alle altre istituzioni interessate la propria decisione, l’importo delle prestazioni dovute, e qualsiasi altra informazione necessaria ai fini degli articoli da 53 a 55 del regolamento di base.

7.   Qualora un’istituzione stabilisca, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, che si applica l’articolo 46, paragrafo 2 o l’articolo 57, paragrafi 2 o 3, del regolamento di base, ne avverte l’istituzione di contatto e le altre istituzioni interessate.

Articolo 48

Comunicazione delle decisioni al richiedente

1.   Ogni istituzione comunica al richiedente la decisione che ha preso conformemente alla legislazione applicabile. Ogni decisione precisa i mezzi e i termini di ricorso consentiti. Una volta ricevuta comunicazione di tutte le decisioni prese da ciascuna istituzione, l’istituzione di contatto trasmette al richiedente e alle altre istituzioni interessate una nota riepilogativa di tali decisioni. Un modello di tale nota è redatto dalla commissione amministrativa. La nota riepilogativa è trasmessa al richiedente nella lingua dell’istituzione o, a domanda, nella lingua scelta dal richiedente e riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni comunitarie conformemente all’articolo 290 del trattato.

2.   Qualora al richiedente risulti, dopo aver ricevuto la nota riepilogativa, che l’interazione delle decisioni prese da due o più istituzioni può avere influito negativamente sui suoi diritti, egli ha diritto ad una revisione delle decisioni da parte delle istituzioni interessate entro i termini di tempo previsti dalle rispettive legislazioni nazionali. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della nota riepilogativa. Il risultato della revisione è comunicato per iscritto al richiedente.

Articolo 49

Determinazione del grado di invalidità

1.   Nel caso in cui sia applicabile l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base, l’unica istituzione abilitata a decidere in merito al grado d’invalidità del richiedente è quella di contatto, se la legislazione applicata da detta istituzione è compresa nell’allegato VII del regolamento di base o, in mancanza, l’istituzione la cui legislazione è compresa in tale allegato e alla quale è stato da ultimo soggetto il richiedente. Essa adotta detta decisione non appena è in grado di determinare se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile siano soddisfatte, tenendo conto, se del caso, degli articoli 6 e 51 del regolamento di base. Essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.

Qualora i requisiti, diversi da quelli relativi al grado d’invalidità, stabiliti dalla legislazione applicabile non siano soddisfatti, tenendo conto degli articoli 6 e 51 del regolamento di base, l’istituzione di contatto ne informa senza indugio l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto da ultimo. Quest’ultima istituzione è abilitata a prendere la decisione relativa al grado d’invalidità del richiedente se le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legislazione applicabile sono soddisfatte; essa notifica senza indugio detta decisione alle altre istituzioni interessate.

Ove necessario, nell’accertare i requisiti, la questione può essere rinviata, alle stesse condizioni, all’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il richiedente è stato soggetto per primo.

2.   Nel caso in cui l’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento di base non sia applicabile, ogni istituzione, conformemente alla legislazione nazionale, ha la facoltà di fare esaminare il richiedente da un medico o altro esperto di sua scelta per determinare il grado d’invalidità. Tuttavia, l’istituzione di uno Stato membro prende in considerazione documenti, referti medici e informazioni d’ordine amministrativo raccolti dall’istituzione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero stati redatti nel proprio Stato membro.

Articolo 50

Acconti provvisori e anticipi su prestazioni

1.   In deroga all’articolo 7 del regolamento di applicazione, ogni istituzione che constati, nel corso dell’istruttoria di una domanda di prestazioni, che il richiedente ha diritto a una prestazione autonoma ai sensi della legislazione applicabile, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, eroga senza indugio tale prestazione. Questo pagamento è considerato provvisorio se l’importo concesso può essere modificato dal risultato della procedura d’istruttoria della domanda.

2.   Ove risulti dalle informazioni a disposizione che il richiedente ha diritto ad un pagamento da un’istituzione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, quella stessa istituzione gli eroga un anticipo il cui importo è il più vicino possibile a quello che sarà probabilmente erogato in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

3.   Ogni istituzione tenuta a versare prestazioni provvisorie o un anticipo in applicazione dei paragrafi 1 o 2 ne informa senza indugio il richiedente segnalando esplicitamente il carattere provvisorio della misura adottata e le eventuali facoltà di ricorso a norma della legislazione nazionale.

Articolo 51

Ricalcolo delle prestazioni

1.   In caso di ricalcolo delle prestazioni in applicazione dell’articolo 48, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 50, paragrafo 4, e dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento di base, si applica mutatis mutandis l’articolo 50 del regolamento di applicazione.

2.   In caso di ricalcolo, di soppressione o di sospensione della prestazione, l’istituzione che ha preso la decisione la notifica senza indugio alla persona interessata e ne informa ciascuna delle istituzioni nei riguardi delle quali la persona interessata ha un diritto.

Articolo 52

Disposizioni destinate ad accelerare il processo di calcolo delle pensioni

1.   Per agevolare e accelerare l’istruttoria delle domande e il pagamento delle prestazioni, le istituzioni alla cui legislazione una persona è stata soggetta:

a)

scambiano o mettono a disposizione delle istituzioni degli altri Stati membri gli elementi di identificazione delle persone che passano da una legislazione nazionale applicabile all’altra, e provvedono alla conservazione e alla rispondenza di detti elementi o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone i mezzi per accedere direttamente ai propri elementi di identificazione;

b)

con sufficiente anticipo rispetto all’età minima di decorrenza dei diritti a pensione o rispetto ad un’età che dev’essere definita dalla legislazione nazionale, scambiano o mettono a disposizione dell’interessato e delle istituzioni degli altri Stati membri le informazioni (periodi maturati o altri elementi importanti) sui diritti a pensione delle persone che sono passate da una legislazione nazionale applicabile ad un’altra o, in mancanza di ciò, forniscono a queste persone le informazioni o i mezzi per informarsi sui loro futuri diritti a prestazioni.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, la commissione amministrativa determina gli elementi d’informazione da scambiare o mettere a disposizione e stabilisce le procedure e meccanismi del caso, tenendo conto delle specificità, dell’organizzazione tecnica e amministrativa e dei mezzi tecnologici a disposizione dei regimi pensionistici nazionali. La commissione amministrativa assicura l’implementazione di tali regimi pensionistici mediante l’organizzazione di una verifica delle misure adottate e della loro applicazione.

3.   Per l’applicazione del paragrafo 1, l’istituzione del primo Stato membro, nel quale a una persona è attribuito il numero d’identificazione personale (PIN) ai fini della gestione della sicurezza sociale, dovrà ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 53

Disposizioni di coordinamento negli Stati membri

1.   Fatto salvo l’articolo 51 del regolamento di base, se la legislazione nazionale comporta norme per determinare l’istituzione responsabile o il regime applicabile o per designare i periodi di assicurazione ad un regime specifico, tali norme si applicano tenendo conto soltanto dei periodi di assicurazione maturati in base alla legislazione di questo Stato membro.

2.   Qualora la legislazione nazionale comporti norme di coordinamento tra i regimi speciali applicabili ai dipendenti pubblici e il regime generale dei lavoratori subordinati, su tali norme non incidono le disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

CAPO V

Prestazioni di disoccupazione

Articolo 54

Totalizzazione dei periodi e calcolo delle prestazioni

1.   L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis all’articolo 61 del regolamento di base. Fatti salvi gli obblighi di base delle istituzioni in causa, la persona interessata può presentare all’istituzione competente un documento, rilasciato dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, che precisi i periodi maturati sotto tale legislazione.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento di base, l’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata era soggetta nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma comunica senza indugio all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima, tutti gli elementi necessari al calcolo delle prestazioni di disoccupazione che possono essere ottenute nello Stato membro di residenza, in particolare l’importo della retribuzione o del reddito professionale percepito.

3.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62 del regolamento di base e fatto salvo il suo articolo 63, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni vari secondo il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari della persona interessata che risiedono in un altro Stato membro come se risiedessero nello Stato membro competente. Questa disposizione non si applica se, nello Stato membro di residenza dei familiari, un’altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione calcolate in base al numero dei familiari.

Articolo 55

Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro

1.   Per beneficiare dell’articolo 64 del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa, prima della sua partenza, l’istituzione competente e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base.

Detta istituzione informa la persona interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che indica le informazioni seguenti:

a)

la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;

b)

il periodo concesso ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;

c)

il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base;

d)

i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

2.   La persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e trasmette all’istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata ha informato l’istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce il documento in questione, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata si rivolge all’istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.

3.   Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.

4.   L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all’istituzione competente un documento con l’indicazione della data d’iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo.

Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verifichino fatti che possono modificare tale diritto, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all’istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.

A richiesta dell’istituzione competente, l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull’evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest’ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.

5.   L’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediatamente l’istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).

6.   Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi Stati membri ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base.

Articolo 56

Persone disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

1.   Se la persona disoccupata decide, conformemente all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento di base, di mettersi a disposizione degli uffici del lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, dietro iscrizione nelle stesse come persona in cerca di occupazione, ne informa l’istituzione e gli uffici del lavoro dello Stato membro del suo luogo di residenza.

Su richiesta degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui l’interessato ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma, gli uffici del lavoro del luogo di residenza trasmettono le informazioni pertinenti riguardanti l’iscrizione e la ricerca di lavoro della persona disoccupata.

2.   Se la legislazione applicabile negli Stati membri interessati prevede l’adempimento di determinati obblighi e/o l’attività di ricerca di lavoro da parte della persona disoccupata, gli obblighi e/o la ricerca di lavoro da parte del disoccupato nello Stato membro di residenza sono prioritari.

Il mancato adempimento da parte della persona disoccupata di tutti gli obblighi e/o la mancata ricerca di lavoro nello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività non incidono sulle prestazioni erogate nello Stato membro di residenza.

3.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base, l’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto da ultimo segnala all’istituzione del luogo di residenza, a richiesta di quest’ultima, se il lavoratore ha diritto alle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 del regolamento di base.

Articolo 57

Disposizioni per l’applicazione degli articoli 61, 62, 64 e 65 del regolamento di base relativi a persone assoggettate ad un regime speciale per dipendenti pubblici

1.   Gli articoli 54 e 55 del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici.

2.   L’articolo 56 del regolamento di applicazione non si applica alle persone assoggettate ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici. Una persona disoccupata assoggettata ad un regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici, parzialmente o totalmente disoccupata e che, nel corso del suo ultimo impiego, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, fruisce delle prestazioni del regime speciale di disoccupazione per dipendenti pubblici secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro competente come se fosse residente nel territorio di quello Stato membro. Tali prestazioni sono fornite dall’istituzione competente, che se ne fa carico.

CAPO VI

Prestazioni familiari

Articolo 58

Regole di priorità in caso di cumulo

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento di base, se il luogo di residenza dei figli non permette di determinare l’ordine di priorità, ogni Stato membro interessato calcola l’importo delle prestazioni includendo i figli che non risiedono nel suo territorio. Qualora si applichi l’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), punto i), l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione prevede l’importo di prestazioni più elevato eroga la totalità di tale importo. L’istituzione competente dell’altro Stato membro le rimborsa la metà di detto importo, nel limite dell’importo previsto dalla legislazione di quest’ultimo Stato membro.

Articolo 59

Regole applicabili in caso di cambiamento della legislazione applicabile e/o della competenza a concedere prestazioni familiari

1.   Se la legislazione applicabile e/o la competenza a concedere prestazioni familiari cambia da uno Stato membro all’altro nel corso di un mese civile, quali che siano le scadenze per il versamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione di tali Stati membri, l’istituzione che ha erogato le prestazioni familiari in applicazione della legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono state concesse all’inizio di tale mese sostiene tale onere fino alla fine del mese in corso.

2.   Essa informa l’istituzione dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati della scadenza alla quale cessa di erogare le prestazioni familiari in causa. L’erogazione delle prestazioni da parte dell’altro Stato membro o degli altri Stati membri interessati ha effetto a decorrere da tale data.

Articolo 60

Procedura per l’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base

1.   La domanda di prestazioni familiari è presentata all’istituzione competente. Ai fini dell’applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento di base, si tiene conto della situazione della famiglia nel suo insieme, come se tutti gli interessati fossero soggetti alla legislazione dello Stato membro in questione e vi risiedessero, in particolare per quel che riguarda il diritto della persona a richiedere tali prestazioni. Qualora l’avente diritto alle prestazioni non eserciti tale diritto, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile tiene conto della domanda di prestazioni familiari presentata dall’altro genitore o assimilato o dalla persona o ente che ha la tutela dei figli.

2.   L’istituzione a cui è stata presentata la domanda conformemente al paragrafo 1 la esamina sulla base delle informazioni dettagliate fornite dal richiedente tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la situazione familiare del richiedente.

Se tale istituzione conclude che la sua legislazione è applicabile in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, eroga le prestazioni familiari a norma della legislazione che applica.

Se tale istituzione ritiene che sussista un eventuale diritto a un’integrazione differenziale in virtù della legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette senza indugio la domanda all’istituzione competente dell’altro Stato membro e ne informa la persona interessata; essa informa inoltre l’istituzione dell’altro Stato membro in merito alla decisione adottata riguardo alla domanda e all’importo delle prestazioni familiari erogate.

3.   Se l’istituzione a cui è stata presentata la domanda conclude che la sua legislazione è applicabile, ma non in via prioritaria ai sensi dell’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, decide senza indugio, in via provvisoria, le regole di priorità da applicare e trasmette la domanda, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento di base, all’istituzione dell’altro Stato membro, informandone altresì il richiedente. Quest’ultima istituzione prende posizione sulla decisione provvisoria entro due mesi.

Qualora l’istituzione a cui è stata trasmessa la domanda non prenda posizione entro il termine summenzionato, si applica la decisione provvisoria suddetta e l’istituzione in questione eroga le prestazioni previste dalla sua legislazione e comunica all’istituzione che ha trasmesso la domanda l’importo delle prestazioni erogate.

4.   In caso di divergenza di pareri tra le istituzioni interessate riguardo alla legislazione applicabile in via prioritaria, si applica l’articolo 6, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di applicazione. A tal fine l’istituzione del luogo di residenza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di applicazione è l’istituzione del luogo di residenza del figlio/dei figli.

5.   L’istituzione che ha proceduto al versamento di prestazioni a titolo provvisorio per un importo superiore a quello che risulta in definitiva a suo carico può rivolgersi all’istituzione prioritaria per il recupero delle somme versate in eccedenza secondo la procedura di cui all’articolo 73 del regolamento di applicazione.

Articolo 61

Procedura per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di base

Per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento di base, la commissione amministrativa redige l’elenco delle prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani disciplinate dal medesimo articolo. Se l’istituzione competente non è tenuta a erogare in via prioritaria dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani a norma della legislazione che applica, trasmette senza indugio la domanda di prestazioni familiari corredata dei documenti e delle informazioni necessari all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta più a lungo e che eroga dette prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani. In taluni casi, questo può comportare di dover risalire, alle stesse condizioni, fino all’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha maturato il più breve dei suoi periodi di assicurazione o di residenza.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base

Sezione 1

Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute

Articolo 62

Principi

1.   Ai fini dell’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento di base, l’importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest’ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell’articolo 63 del regolamento di applicazione.

2.   Se l’importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell’istituzione che le ha erogate, l’importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. La commissione amministrativa valuta gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l’importo.

3.   Tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate alle persone assicurate soggette alla legislazione applicata dall’istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1 possono non essere prese in considerazione per il rimborso.

Sezione 2

Rimborso sulla base di un forfait

Articolo 63

Identificazione degli Stati membri interessati

1.   Gli Stati membri di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di base, che per ragioni giuridiche o amministrative non possono effettuare i rimborsi sulla base dei costi effettivi, sono elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione.

2.   Per gli Stati membri elencati nell’allegato 3 del regolamento di applicazione, l’importo dei costi delle prestazioni in natura erogate:

a)

ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base; e

b)

ai pensionati e ai familiari ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1 e degli articoli 25 e 26,

del regolamento di base è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.

Articolo 64

Metodo di calcolo degli importi forfettari mensili e dell’importo forfettario totale

1.   Per ogni Stato membro creditore, l’importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Yi) secondo diverse classi d’età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità con la formula seguente:

Fi = Yi*1/12*(1-X)

dove:

l’indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi d’età considerate per il calcolo degli importi forfettari:

i = 1: persone di meno di 20 anni

i = 2: persone da 20 a 64 anni

i = 3: persone di 65 anni e più.

Yi rappresenta il costo medio annuale per persona della classe d’età i, quale definito al paragrafo 2.

Il coefficiente X (0,20 o 0,15) rappresenta l’abbattimento, quale definito al paragrafo 3.

2.   Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe d’età i è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni dello Stato membro creditore a tutte le persone della classe d’età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di questa classe d’età nell’anno civile in questione. Il calcolo è basato sulle spese nel quadro dei regimi di cui all’articolo 23 del regolamento di applicazione.

3.   L’abbattimento da applicare all’importo forfettario mensile è di norma pari al 20 % (X = 0,20). È pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base.

4.   Per ogni Stato membro debitore l’importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe d’età i, gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore in quella classe d’età.

Il numero di mesi maturati dalle persone interessate nello Stato membro creditore è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali le persone interessate sono state, a causa della loro residenza nel territorio dello Stato membro creditore, ammesse a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio a spese dello Stato membro debitore. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall’istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall’istituzione competente.

5.   Al più tardi entro il 1o maggio 2015 la commissione amministrativa presenta una relazione specifica sull’applicazione del presente articolo e, in particolare, sugli abbattimenti di cui al paragrafo 3. Sulla base di tale relazione, la commissione amministrativa può presentare una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute e che gli abbattimenti di cui al paragrafo 3 non si traducano in uno squilibrio dei pagamenti o in doppi pagamenti per gli Stati membri.

6.   La commissione amministrativa fissa i metodi e le modalità di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono continuare ad applicare gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo dell’importo forfettario per il 1o maggio 2015, purché si applichi l’abbattimento di cui al paragrafo 3.

Articolo 65

Notifica dei costi medi annuali

1.   L’importo del costo medio annuale per persona in ogni classe d’età relativo a un anno determinato è comunicato alla commissione di controllo dei conti entro la fine del secondo anno che segue l’anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l’importo del costo medio annuale per persona che la commissione amministrativa ha fissato da ultimo per un anno precedente.

2.   I costi medi annuali fissati conformemente al paragrafo 1, sono pubblicati ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 66

Procedura di rimborso tra istituzioni

1.   Il rimborso tra gli Stati membri interessati si effettua quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.

2.   I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 del regolamento di base tra le istituzioni degli Stati membri si effettuano tramite l’organismo di collegamento. Può esservi un organismo di collegamento separato per i rimborsi a norma dell’articolo 35 e dell’articolo 41 del regolamento di base.

Articolo 67

Termini di presentazione e di pagamento dei crediti

1.   I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell’istituzione creditrice.

2.   I crediti a forfait di un anno civile sono presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro i dodici mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l’anno interessato sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono presentati entro la fine dell’anno seguente l’anno di riferimento.

3.   Nel caso di cui all’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di applicazione, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell’individuazione dell’istituzione competente.

4.   I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono presi in considerazione.

5.   I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato membro creditore di cui all’articolo 66 del regolamento di applicazione dall’istituzione debitrice entro i diciotto mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato membro debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l’istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.

6.   Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.

7.   La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stata possibile giungere ad una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti, formula un parere in merito ad una contestazione entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stata adita.

Articolo 68

Interessi di mora e anticipi

1.   A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, l’istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 % del credito totale introdotto a norma dell’articolo 67, paragrafi 1 o 2, del regolamento di applicazione. Sulle parti di credito non coperte dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di trentasei mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 6, del regolamento di applicazione.

2.   L’interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.

3.   Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l’istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nella seconda frase del paragrafo 1.

Articolo 69

Rendiconti annuali

1.   La commissione amministrativa stabilisce la situazione dei crediti per ogni anno civile, ai sensi dell’articolo 72, lettera g), del regolamento di base, sulla scorta della relazione della commissione di controllo dei conti. A tale scopo, gli organismi di collegamento comunicano alla commissione di controllo dei conti, entro i termini e secondo le modalità da essa fissati, l’importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l’importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra.

2.   La commissione amministrativa può procedere ad ogni verifica utile al controllo dei dati statistici e contabili che servono alla determinazione della situazione annuale dei crediti di cui al paragrafo 1, in particolare per accertare la conformità di tali dati alle norme fissate nel presente titolo.

CAPO II

Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell’articolo 65 del regolamento di base

Articolo 70

Rimborso delle prestazioni di disoccupazione

In assenza dell’accordo di cui all’articolo 65, paragrafo 8, del regolamento di base, l’istituzione del luogo di residenza richiede il rimborso delle prestazioni di disoccupazione ai sensi dell’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base all’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il beneficiario è stato soggetto da ultimo. La domanda è trasmessa entro sei mesi dalla fine del semestre civile durante il quale è avvenuto l’ultimo pagamento delle prestazioni di disoccupazione di cui è chiesto il rimborso. La domanda indica l’importo delle prestazioni versate durante i periodi di tre o cinque mesi di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7 del regolamento di base, il periodo per il quale le prestazioni sono state erogate e i dati di identificazione della persona disoccupata. I crediti sono presentati e pagati per il tramite degli organismi di collegamento degli Stati membri interessati.

Non è richiesto di prendere in considerazione le domande presentate dopo il termine di cui al primo comma.

L’articolo 66, paragrafo 1 e all’articolo 67, paragrafi da 5 a 7, del regolamento di applicazione si applicano mutatis mutandis.

A decorrere dalla fine del periodo di diciotto mesi di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento di applicazione l’istituzione creditrice può addebitare un interesse sui crediti da liquidare. L’interesse è calcolato a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

L’importo massimo del rimborso di cui all’articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base è in ogni singolo caso l’importo della prestazione a cui avrebbe diritto la persona interessata ai sensi della legislazione dello Stato membro a cui è stata soggetta da ultimo se iscritta presso gli uffici del lavoro di detto Stato membro. Tuttavia, nelle relazioni tra gli Stati membri di cui all’allegato 5 del regolamento di applicazione, le istituzioni competenti di uno di tali Stati membri alla cui legislazione la persona interessata è stata soggetta da ultimo determinano l’importo massimo in ogni singolo caso in base all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della legislazione di tale Stato membro nell’anno civile precedente.

CAPO III

Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero

Sezione 1

Principi

Articolo 71

Disposizioni comuni

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 84 del regolamento di base e nel quadro ivi definito, ogni qualvolta sia possibile, il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati membri interessati, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli da 72 a 74 del regolamento di applicazione. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati nei modi di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.

Sezione 2

Compensazione

Articolo 72

Prestazioni percepite indebitamente

1.   Se l’istituzione di uno Stato membro ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni a favore della persona interessata di detrarre l’importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L’istituzione di quest’ultimo Stato membro opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.

2.   In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le prestazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e ai superstiti a norma dei capitoli 4 e 5 del titolo III del regolamento di base, l’istituzione di uno Stato membro ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di corrispondenti prestazioni alla persona interessata di detrarre l’importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili alla persona interessata. Dopo che quest’ultima istituzione ha comunicato l’importo dei suoi arretrati all’istituzione che ha erogato una somma indebita, l’istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l’importo entro due mesi. Se l’istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indugio gli arretrati alla persona interessata.

3.   Se una persona ha fruito dell’assistenza sociale in uno Stato membro durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione di un altro Stato membro, l’organismo che ha erogato l’assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute alla persona interessata, chiedere all’istituzione di ogni altro Stato membro debitrice di prestazioni alla persona interessata di detrarre l’importo erogato per l’assistenza dagli importi che tale Stato membro eroga alla persona interessata.

Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di una persona interessata che ha fruito dell’assistenza nel territorio di uno Stato membro durante un periodo in cui la persona assicurata aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione di un altro Stato membro.

L’istituzione di uno Stato membro che ha erogato un importo indebito per l’assistenza trasmette il giustificativo dell’importo che le è dovuto all’istituzione dell’altro Stato membro che opera quindi la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità alla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo all’istituzione che ha erogato l’importo indebito.

Articolo 73

Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del regolamento di applicazione, entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall’individuazione dell’istituzione debitrice delle prestazioni, l’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell’importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all’istituzione individuata come competente.

L’istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l’importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute alla persona interessata e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.

Se l’importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all’importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l’istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.

2.   L’istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica e/o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l’istituzione individuata come competente in base dal’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento di applicazione.

Su richiesta dell’istituzione individuata come competente, presentata entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l’istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all’istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica e/o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all’istituzione individuata come competente.

Se l’importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all’importo dovuto dalla persona fisica e/o giuridica all’istituzione individuata come competente, l’istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l’importo in eccesso alla persona fisica e/o giuridica interessata.

Articolo 74

Spese relative alla compensazione

Non è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensazione di cui agli articoli 72 e 73 del regolamento di applicazione.

Sezione 3

Recupero

Articolo 75

Definizioni e disposizioni comuni

1.   Ai fini della presente sezione:

per «credito» si intendono tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato membro che reclama il credito,

per «parte richiedente» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazione, notifica o recupero relativa a un credito di cui al trattino precedente,

per «parte richiesta» si intende, riguardo a ciascuno Stato membro, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione, notifica o recupero.

2.   Le domande e le relative comunicazioni tra Stati membri sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate.

3.   La commissione amministrativa adotta le disposizioni di applicazione pratica, comprese, tra l’altro, quelle relative all’articolo 4 del regolamento di applicazione e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.

Articolo 76

Richiesta di informazioni

1.   Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per il recupero di un credito.

Al fine di ottenere queste informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro.

2.   Nella domanda di informazioni sono indicati il nome, l’ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona giuridica o fisica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce.

3.   La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni:

a)

che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro; o

b)

che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o

c)

la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto Stato.

4.   La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.

Articolo 77

Notifica

1.   La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio Stato membro, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato membro della parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero.

2.   Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell’identificazione del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

3.   La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l’azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.

Articolo 78

Domanda di recupero

1.   La domanda di recupero di crediti che la parte richiedente inoltra alla parte richiesta è accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero.

2.   La parte richiedente può formulare una domanda di recupero:

a)

se il credito e/o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nel suo Stato membro, tranne nei casi previsti all’articolo 81, paragrafo 2, secondo comma del regolamento di applicazione;

b)

quando essa ha avviato, nel suo Stato membro, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base al titolo di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;

c)

se il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato membro non è scaduto.

3.   Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:

a)

il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica interessata e/o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;

b)

il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della parte richiedente;

c)

gli estremi dell’atto che ne consente l’esecuzione, emanato nello Stato membro della parte richiedente;

d)

il tipo e l’importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute degli Stati membri della parte richiedente e della parte richiesta;

e)

la data in cui la parte richiedente e/o la parte richiesta hanno notificato il titolo all’interessato;

f)

la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all’esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiedente;

g)

ogni altra informazione utile.

4.   La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.

5.   La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Articolo 79

Atto che consente l’esecuzione del recupero

1.   Conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di base, l’atto che consente l’esecuzione del recupero del credito è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito dello Stato membro della parte richiesta.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’atto che permette l’esecuzione del credito può essere, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nello Stato membro della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato membro.

Gli Stati membri si impegnano a ultimare l’approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione del titolo, entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il terzo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri non possono negare il completamento di tali azioni quando il titolo esecutivo è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.

Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una controversia relativa al credito e/o all’atto che consente l’esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l’articolo 81 del regolamento di applicazione.

Articolo 80

Modalità e termini di pagamento

1.   Il recupero è effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta. L’intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest’ultima alla parte richiedente.

2.   La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

A decorrere dalla data in cui l’atto che consente il recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di applicazione, o approvato, riconosciuto, integrato, sostituito a norma dell’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, gli interessi per ritardato pagamento, sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.

Articolo 81

Contestazione del credito o dell’atto che consente l’esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi

1.   Se nel corso della procedura di recupero una parte interessata contesta il credito e/o l’atto che ne consente l’esecuzione, emesso nello Stato membro della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato membro della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato membro. La parte richiedente notifica senza indugio quest’azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di questa azione la parte richiesta.

2.   Non appena la parte richiesta abbia ricevuto la notifica o l’informazione di cui al paragrafo 1, dalla parte richiedente o dall’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del secondo comma del presente paragrafo. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l’articolo 84 del regolamento di applicazione, la parte richiedente può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono per crediti analoghi.

In deroga al primo comma, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato membro, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta lo consentano. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta.

3.   Qualora la contestazione riguardi i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro della parte richiesta, l’azione viene intrapresa davanti all’autorità competente di tale Stato membro, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

4.   Qualora l’autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l’azione conformemente al paragrafo 1, sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato membro della parte richiedente costituisce l’«atto che consente l’esecuzione» ai sensi degli articoli 78 e 79 del regolamento di applicazione e il recupero del credito è effettuato sulla base di questa decisione.

Articolo 82

Limiti dell’assistenza

1.   La parte richiesta non è tenuta:

a)

ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 78 a 81 del regolamento di applicazione se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta, purché le disposizioni legislative o regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;

b)

ad accordare l’assistenza di cui agli articoli da 76 a 81 del regolamento di applicazione se la domanda iniziale ai sensi degli articoli da 76 a 78 del regolamento di applicazione si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito l’atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l’atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato membro della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possano più essere contestati.

2.   La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.

Articolo 83

Termini di prescrizione

1.   Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:

a)

dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se riguardano il credito e/o l’atto che consente il recupero; e

b)

dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto.

I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato membro della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell’articolo 79 del regolamento di applicazione.

2.   Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest’ultimo Stato.

Articolo 84

Misure cautelari

Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono.

Per l’attuazione del primo comma, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli da 78, 79, 81 e 82 del regolamento di applicazione.

Articolo 85

Spese connesse al recupero

1.   La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro della parte richiesta, che si applicano a crediti analoghi.

2.   L’assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o comporti un importo delle spese molto elevato, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

3.   Lo Stato membro della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dalla parte richiedente.

Articolo 86

Clausola di revisione

1.   Entro il quarto anno civile completo dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione.

Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.

2.   Entro la data di cui al paragrafo 1 la commissione amministrativa valuta anche le regole per la conversione dei periodi di cui all’articolo 13 ai fini di una eventuale semplificazione di tali regole.

3.   Entro il 1o maggio 2015, la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta nello specifico l’applicazione dei capi I e III del titolo IV del regolamento di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui all’articolo 67, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione e alle procedure di recupero di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.

Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta, se necessario, proposte atte a rendere le procedure più efficienti ed equilibrate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 87

Esame medico e controlli amministrativi

1.   Fatte salve altre disposizioni, se un richiedente o un beneficiario di prestazioni o un membro della sua famiglia, dimora o risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, l’esame medico è effettuato, su richiesta di quest’ultima istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario secondo le procedure stabilite dalla legislazione che quest’ultima istituzione applica.

L’istituzione debitrice informa l’istituzione del luogo di dimora o di residenza di eventuali condizioni speciali, se necessario, che dovranno essere soddisfatte e dei punti su cui deve vertere l’esame medico.

2.   L’istituzione del luogo di dimora o di residenza trasmette una relazione all’istituzione debitrice che ha chiesto l’esame medico. L’istituzione debitrice è vincolata dalle constatazioni fatte dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza.

L’istituzione debitrice conserva la facoltà di fare esaminare il beneficiario da un medico di sua scelta. Tuttavia, il beneficiario può essere invitato a recarsi nello Stato membro dell’istituzione debitrice soltanto a condizione che possa effettuare lo spostamento senza che ciò nuoccia alla sua salute e che le relative spese di viaggio e di soggiorno siano a carico dell’istituzione debitrice.

3.   Qualora un richiedente o un beneficiario di prestazioni, o un membro della sua famiglia, dimori o risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, il controllo amministrativo è effettuato, su richiesta di quest’istituzione, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario.

Il paragrafo 2 si applica anche in questo caso.

4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano altresì per determinare o verificare lo stato di dipendenza del richiedente o del beneficiario di prestazioni per l’assistenza di lungo periodo di cui all’articolo 34 del regolamento di base.

5.   Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono convenire disposizioni e procedure specifiche per migliorare totalmente o in parte la disponibilità sul mercato del lavoro dei richiedenti e beneficiari nonché la loro partecipazione a eventuali regimi o programmi accessibili a tal fine nello Stato membro di dimora o di residenza.

6.   In deroga al principio della collaborazione amministrativa reciproca gratuita di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di base, l’istituzione debitrice rimborsa l’importo effettivo delle spese per i controlli di cui ai paragrafi da 1 a 5 all’istituzione che è stata incaricata di eseguirli.

Articolo 88

Comunicazioni

1.   Gli Stati membri notificano alla Commissione europea le coordinate degli organismi di cui all’articolo 1, lettere m), q) ed r), del regolamento di base e all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento di applicazione, nonché delle istituzioni designate conformemente al regolamento di applicazione.

2.   Gli organismi di cui al paragrafo 1 sono dotate di identità elettronica sotto forma di un codice di identificazione e di un indirizzo elettronico.

3.   La commissione amministrativa stabilisce la struttura, il contenuto e le modalità, compreso il formato comune e il modello, per le notifiche delle coordinate di cui al paragrafo 1.

4.   L’allegato 4 del regolamento di applicazione indica le coordinate della banca dati accessibile al pubblico che raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1. La banca dati è costituita e gestita dalla Commissione europea. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili dell’inserimento delle informazioni relative ai loro punti di contatto nazionali nella banca dati. Inoltre gli Stati membri assicurano l’esattezza nell’inserimento delle informazioni relative ai punti di contatto nazionali richieste ai sensi del paragrafo 1.

5.   Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento permanente delle informazioni richieste di cui al paragrafo 1.

Articolo 89

Informazioni

1.   La commissione amministrativa elabora le informazioni necessarie per fare conoscere agli interessati i loro diritti e le formalità amministrative da espletare per esercitarli. La diffusione delle informazioni avviene, ove possibile, per via elettronica, mediante siti in linea accessibili al pubblico. La commissione amministrativa provvede al loro aggiornamento regolare e monitora la qualità dei servizi forniti ai clienti.

2.   Il comitato consultivo di cui all’articolo 75 del regolamento di base può formulare pareri e raccomandazioni per il miglioramento delle informazioni e della loro diffusione.

3.   Le autorità competenti provvedono a che le loro istituzioni siano informate e applichino tutte le disposizioni comunitarie, legislative o non legislative, comprese le decisioni della commissione amministrativa, nei settori e alle condizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

Articolo 90

Conversione valutaria

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regolamento di base e del regolamento di applicazione, il tasso di cambio tra due valute è quello di riferimento pubblicato dalla Banca centrale europea. La data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio è stabilita dalla commissione amministrativa.

Articolo 91

Statistiche

Le autorità competenti compilano le statistiche relative all’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione e le trasmettono al segretariato della commissione amministrativa. Tali dati sono raccolti e organizzati secondo il piano e il metodo definiti dalla commissione amministrativa. La Commissione europea provvede a diffondere queste informazioni.

Articolo 92

Modifica degli allegati

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del regolamento di applicazione e gli allegati VI, VII, VIII e IX del regolamento di base possono essere modificati da un regolamento della Commissione su richiesta della commissione amministrativa.

Articolo 93

Disposizioni transitorie

L’articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione.

Articolo 94

Disposizioni transitorie in materia di pensioni e di rendite

1.   Qualora la data del verificarsi dell’evento sia anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato e la domanda di pensione o di rendita non abbia ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto evento per un periodo anteriore a quest’ultima data, una doppia liquidazione:

a)

per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 o degli accordi in vigore tra gli Stati membri interessati;

b)

per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione, nel territorio dello Stato membro interessato, a norma del regolamento di base.

Tuttavia, se l’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l’interessato continua ad aver diritto all’importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a).

2.   La presentazione ad un’istituzione di uno Stato membro di una domanda di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o ai superstiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione nel territorio dello Stato membro interessato comporta il riesame d’ufficio, a norma del regolamento di base, delle prestazioni che sono state liquidate per lo stesso evento anteriormente a tale data dall’istituzione o dalle istituzioni di uno o più Stati membri; tale riesame non può dar luogo ad alcuna riduzione dell’importo della prestazioni.

Articolo 95

Periodo transitorio per gli scambi di dati elettronici

1.   Ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione.

Tali periodi transitori non superano 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Tuttavia, ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) rispetto all’entrata in vigore del regolamento di applicazione, la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di detti periodi.

2.   Le modalità pratiche per i periodi transitori necessari di cui al paragrafo 1 sono stabilite dalla commissione amministrativa al fine di assicurare il necessario scambio di dati per l’applicazione del regolamento di base e del regolamento di applicazione.

Articolo 96

Abrogazione

1.   Il regolamento (CEE) n. 574/72 è abrogato con effetto dal 1o maggio 2010.

Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 574/72 resta in vigore e i suoi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

a)

del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (6), fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;

b)

del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia (7), fintantoché detto regolamento non sia abrogato o modificato;

c)

dell’accordo sullo Spazio economico europeo (8), dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (9), e di altri accordi contenenti un riferimento al regolamento (CEE) n. 574/72, fintantoché detti accordi non siano modificati in funzione del regolamento di applicazione.

2.   Nella direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità (10), e più in generale in tutti gli altri atti comunitari, i riferimenti al regolamento (CEE) n. 574/72 si intendono fatti al regolamento di applicazione.

Articolo 97

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il 1o maggio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU C 324 del 30.12.2006, pag. 59.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 2008 (GU C 38 E del 17.2.2009, pag. 26) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009. Decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(4)  GU L 150 del 10.6.2008, pag. 28.

(5)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(6)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1.

(7)  GU L 160 del 20.6.1985, pag. 7.

(8)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

(9)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(10)  GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.


ALLEGATO 1

Disposizioni di applicazione di accordi bilaterali che rimangono in vigore e nuovi accordi di applicazione bilaterali

(di cui all’articolo 8, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di applicazione)

BELGIO — DANIMARCA

Lo scambio di lettere dell’8 maggio 2006 e del 21 giugno 2006 sull’accordo concernente il rimborso dell’importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Belgio qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Belgio, ma residenti in Danimarca.

BELGIO — GERMANIA

L’accordo del 29 gennaio 1969 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

BELGIO — IRLANDA

Lo scambio di lettere del 19 maggio e del 28 luglio 1981 concernente l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento (CE) n. 1408/71] e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

BELGIO — SPAGNA

L’accordo del 25 maggio 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

BELGIO — FRANCIA

a)

L’accordo del 4 luglio 1984 relativo al controllo medico dei lavoratori frontalieri residenti in un paese e occupati nell’altro.

b)

L’accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 14 maggio 1976, stipulato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

c)

L’accordo del 3 ottobre 1977 relativo all’applicazione dell’articolo 92 del regolamento (CEE) n.o 1408/71 (riscossione dei contributi sociali).

d)

L’accordo del 29 giugno 1979 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso previsto dall’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 (spese per prestazioni di disoccupazione).

e)

L’accordo amministrativo del 6 marzo 1979 relativo alle modalità di applicazione della clausola aggiuntiva del 12 ottobre 1978 alla convenzione sulla sicurezza sociale tra il Belgio e la Francia nelle sue disposizioni relative ai lavoratori indipendenti.

f)

Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell’8 febbraio 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.

BELGIO — ITALIA

a)

L’accordo del 12 gennaio 1974 relativo all’applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

b)

L’accordo del 31 ottobre 1979 relativo all’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 574/72.

c)

Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e del 10 febbraio 1992 concernente il rimborso dei crediti reciproci ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.

d)

L’accordo del 21 novembre 2003 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.

BELGIO — LUSSEMBURGO

a)

L’accordo del 28 gennaio 1961 relativo al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

b)

L’accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 16 aprile 1976, stipulato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

BELGIO — PAESI BASSI

a)

L’accordo del 21 marzo 1968 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale, nonché l’accordo amministrativo del 25 novembre 1970, in esecuzione di detto accordo.

b)

L’accordo del 13 marzo 2006 relativo all’assicurazione per le cure mediche.

c)

L’accordo del 12 agosto 1982 sull’assicurazione malattia, maternità, invalidità.

BELGIO — REGNO UNITO

a)

Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

b)

Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71], quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 [accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1408/71].

BULGARIA — REPUBBLICA CECA

L’articolo 29, paragrafi 1 e 3 dell’accordo del 25 novembre 1998 e l’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo amministrativo del 30 novembre 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

BULGARIA — GERMANIA

Gli articoli 8 e 9 dell’accordo amministrativo sull’attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 nel settore delle pensioni.

REPUBBLICA CECA — SLOVACCHIA

Gli articoli 15 e 16 dell’accordo amministrativo dell’8 gennaio 1993 riguardante l’individuazione della sede del datore di lavoro e del luogo di residenza ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 della convenzione del 29 ottobre 1992 sulla sicurezza sociale.

DANIMARCA — IRLANDA

Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell’11 febbraio 1981 relativo alla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e delle prestazioni di disoccupazione, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici [articolo 36, paragrafo 3 e articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72].

DANIMARCA — GRECIA

L’accordo dell’8 maggio 1986 riguardante la parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici.

DANIMARCA — SPAGNA

L’accordo dell’11 dicembre 2006 sul versamento degli anticipi, i termini e il rimborso dell’importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Spagna qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Spagna ma residenti in Danimarca.

DANIMARCA — FRANCIA

L’accordo del 29 giugno 1979 e l’accordo aggiuntivo del 2 giugno 1993 riguardante la parziale rinuncia al rimborso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e la rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — ITALIA

L’accordo del 18 novembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

DANIMARCA — LUSSEMBURGO

L’accordo del 19 giugno 1978 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3, dell’articolo 63, paragrafo 3 e dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 25 aprile 1979 quale modificato dall’accordo del 12 dicembre 2006 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.

DANIMARCA — PORTOGALLO

Accordo del 17 aprile 1998 relativo alla parziale rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

DANIMARCA — FINLANDIA

L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70, del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — SVEZIA

L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

DANIMARCA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell’8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici.

GERMANIA — FRANCIA

L’accordo del 26 maggio 1981 che attua l’articolo 92 del regolamento di base (riscossione e recupero dei contributi di sicurezza sociale).

GERMANIA — ITALIA

L’accordo del 3 aprile 2000 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

GERMANIA — LUSSEMBURGO

a)

Gli accordi del 14 ottobre 1975 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottati in base all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

b)

L’accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

c)

L’accordo del 25 gennaio 1990 riguardante l’applicazione dell’articolo 20 e dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 1408/71.

GERMANIA — PAESI BASSI

a)

L’articolo 9 degli accordi amministrativi del 18 aprile 2001 sulla convenzione del 18 aprile 2001 (pagamento delle pensioni).

b)

L’accordo del 21 gennaio 1969 relativo al recupero dei contributi di sicurezza sociale.

GERMANIA — AUSTRIA

La sezione II, punto 1 e la sezione III dell’accordo del 2 agosto 1979 per l’applicazione della convenzione sull’assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978 continuano ad applicarsi alle persone che hanno esercitato un’attività di lavoratore frontaliero al 1o gennaio 2005 o prima di tale data e diventano disoccupati prima del 1o gennaio 2011.

GERMANIA — POLONIA

L’accordo dell’11 gennaio 1977 relativo all’applicazione della convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni d’infortunio sul lavoro.

ESTONIA — REGNO UNITO

L’accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e il Regno Unito a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o maggio 2004.

IRLANDA — FRANCIA

Lo scambio di lettere del 30 luglio 1980 e del 26 settembre 1980 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e gli esami medici).

IRLANDA — LUSSEMBURGO

Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura sostenute in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CE) n. 1408/71, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].

IRLANDA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere del 22 aprile e del 27 luglio 1987 concernente l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1408/71] e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].

IRLANDA — SVEZIA

L’accordo dell’8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.

IRLANDA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71] ed all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

GRECIA — PAESI BASSI

Lo scambio di lettere dell’8 settembre 1992 e del 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.

SPAGNA — FRANCIA

L’accordo del 17 maggio 2005 che stabilisce le modalità di gestione e di conguaglio dei crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

SPAGNA — ITALIA

L’accordo su una nuova procedura per il miglioramento e la semplificazione del rimborso delle spese sanitarie del 21 novembre 1997 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento di base (rimborso delle prestazioni di malattia e maternità in natura) e gli articoli 93, 94, 95, 100 e l’articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 574/72 (modalità di rimborso delle prestazioni dell’assicurazione malattia-maternità e crediti arretrati).

SPAGNA — PAESI BASSI

L’accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita il conguaglio di crediti reciproci riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell’attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

SPAGNA — PORTOGALLO

a)

Gli articoli 42, 43 e 44 dell’accordo amministrativo del 22 maggio 1970 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo inserimento rimarrà valido per due anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

b)

L’accordo del 2 ottobre 2002 che stabilisce modalità particolareggiate per la gestione e il conguaglio di crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria al fine di facilitare e accelerare la liquidazione di tali crediti.

SPAGNA — SVEZIA

L’accordo del 1o dicembre 2004 sul rimborso delle prestazioni in natura erogate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

SPAGNA — REGNO UNITO

L’accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura concessi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — ITALIA

a)

Lo scambio di lettere del 14 maggio e del 2 agosto 1991 concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.

b)

Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 concernente le modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.

c)

Lo scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere di cui alle lettere a) e b), concernente le procedure per il saldo dei debiti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72.

d)

L’accordo del 28 giugno 2000 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per le spese risultanti dal controlli amministrativi e gli esami sanitari richiesti in base all’articolo 51 di detto regolamento.

FRANCIA — LUSSEMBURGO

a)

L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità sostenute per familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest’ultimo.

b)

L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità sostenute per gli ex lavoratori frontalieri, per i loro familiari o superstiti.

c)

L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese risultanti dal controllo amministrativo e dagli esami medici di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.

d)

Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — PAESI BASSI

a)

L’accordo del 28 aprile 1997 concernente la rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72.

b)

L’accordo del 29 settembre 1998 riguardante le modalità speciali di fissazione degli importi da rimborsare per quanto riguarda le prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

c)

L’accordo del 3 febbraio 1999 riguardante le modalità speciali di gestione e di liquidazione per quanto riguarda le prestazioni di malattia conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — PORTOGALLO

L’accordo del 28 aprile 1999 riguardante le norme particolareggiate che disciplinano la gestione e la liquidazione dei crediti reciproci relativi alle cure mediche conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

FRANCIA — REGNO UNITO

a)

Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

b)

L’accordo dell’8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

ITALIA — LUSSEMBURGO

L’articolo 4, paragrafi 5 e 6, dell’accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 sulle disposizioni di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia per i lavoratori agricoli).

ITALIA — PAESI BASSI

L’accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 sull’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

ITALIA — REGNO UNITO

L’accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o gennaio 2005.

LUSSEMBURGO — PAESI BASSI

L’accordo del 1o novembre 1976 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottato in base all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.

LUSSEMBURGO — SVEZIA

L’accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.

LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrative e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].

UNGHERIA — REGNO UNITO

L’accordo concluso il 1o novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell’articolo 35, paragrafo 3 e dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o maggio 2004.

MALTA — REGNO UNITO

L’accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell’articolo 35, paragrafo 3 e dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1o maggio 2004.

PAESI BASSI — PORTOGALLO

L’accordo dell’11 dicembre 1987 relativo al rimborso delle prestazioni in natura in caso di malattia e di maternità.

PAESI BASSI — REGNO UNITO

a)

L’articolo 3, seconda frase dell’accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l’applicazione della convenzione dell’11 agosto 1954.

b)

Lo scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1986 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.

PORTOGALLO — REGNO UNITO

L’accordo dell’8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1o gennaio 2003.

FINLANDIA — SVEZIA

L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento di base (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

FINLANDIA — REGNO UNITO

Lo scambio di lettere del 1o e del 20 giugno 1995 in merito all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).

SVEZIA — REGNO UNITO

L’accordo del 15 aprile 1997 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).


ALLEGATO 2

Regimi speciali per i dipendenti pubblici

(di cui agli articoli 31 e 41 del regolamento di applicazione)

A.   Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura

Germania

Regime speciale di malattia per i dipendenti pubblici

B.   Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 1 e degli articoli 27 e 35 che riguardano le prestazioni in natura

Spagna

Regime speciale di sicurezza sociale per i pubblici dipendenti

Regime speciale di sicurezza sociale per le forze armate

Regime speciale di sicurezza sociale per i giudici ed i funzionari amministrativi degli organi giurisdizionali

C.   Regimi speciali per i pubblici dipendenti ai quali non si applica il titolo III, capitolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 che riguarda le prestazioni in natura

Germania

Regime speciale infortuni per i pubblici dipendenti


ALLEGATO 3

Stati membri che chiedono il rimborso dei costi delle prestazioni in natura sulla base di importi forfettari

(di cui all’articolo 63, paragrafo 1 del regolamento di applicazione)

IRLANDA

SPAGNA

ITALIA

MALTA

PAESI BASSI

PORTOGALLO

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO


ALLEGATO 4

Specifiche della base dati di cui all’articolo 88, paragrafo 4 del regolamento di applicazione

1.   Contenuto della base dati

Un elenco elettronico (URL) degli organismi interessati contiene:

a)

i nomi degli organismi nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e in inglese;

b)

il codice di identificazione e l’indirizzo elettronico EESSI;

c)

le funzioni svolte con riguardo alle definizioni di cui all’articolo 1, lettere m), q) e r), del regolamento di base [e all’articolo 1, lettere a) e b), del regolamento di applicazione];

d)

la competenza riguardo ai vari rischi, tipi di prestazioni, regimi e copertura territoriale;

e)

l’indicazione della parte del regolamento di base che gli organismi applicano;

f)

i seguenti dati per contattare l’organismo: indirizzo postale, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e il relativo indirizzo URL;

g)

qualsiasi altra informazione necessaria per l’applicazione del regolamento di base o del regolamento di applicazione.

2.   Gestione della base dati

a)

L’elenco elettronico è conservato nell’EESSI a livello della Commissione europea;

b)

gli Stati membri sono responsabili della raccolta e verifica delle informazioni necessarie relative agli organismi e della comunicazione tempestiva alla Commissione europea di qualsiasi dato o modifica di dati di loro competenza.

3.   Accesso

Le informazioni utilizzate a fini operativi e amministrativi non sono accessibili al pubblico.

4.   Sicurezza

Tutte le modifiche alla base dati (inserimento, aggiornamento, cancellazione) sono registrate. Prima di poter accedere all’elenco per la modifica dei dati, gli utenti sono identificati e autenticati. Prima di qualsiasi tentativo di modifica dei dati, sarà verificata l’autorizzazione dell’utente a compiere tale operazione. Qualsiasi operazione non autorizzata sarà rifiutata e registrata.

5.   Regime linguistico

La lingua generale del sistema della base dati è l’inglese. Il nome degli organismi e i dati di contatto sono inseriti anche nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro.


ALLEGATO 5

Stati membri che determinano, su base di reciprocità, l’importo massimo del rimborso di cui all’articolo 65, paragrafo 6, terza frase, del regolamento di base, riferendosi all’importo medio delle prestazioni di disoccupazione previste ai sensi della loro legislazione nell’anno civile precedente

(di cui all’articolo 70 del regolamento di applicazione)

BELGIO

REPUBBLICA CECA

GERMANIA

AUSTRIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA


30.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 284/43


REGOLAMENTO (CE) N. 988/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), dispone che il contenuto degli allegati II, X e XI di detto regolamento sia determinato prima della sua data di applicazione.

(2)

Gli allegati I, III, IV, VI, VII, VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbero essere adattati per tenere conto delle esigenze degli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea successivamente all’adozione di detto regolamento nonché dei recenti sviluppi negli altri Stati membri.

(3)

L’articolo 56, paragrafo 1 e l’articolo 83 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevedono disposizioni particolari di attuazione delle legislazioni di taluni Stati membri nell’allegato XI di detto regolamento. L’allegato XI mira a tenere conto delle particolarità dei diversi sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di agevolare l’applicazione delle norme di coordinamento. Vari Stati membri hanno chiesto l’inserimento nel presente allegato di punti relativi all’applicazione della propria legislazione in materia di sicurezza sociale e hanno fornito alla Commissione spiegazioni pratiche e giuridiche riguardo alle loro legislazioni e ai loro sistemi.

(4)

Dato il bisogno di razionalizzazione e semplificazione, è necessario un approccio comune per assicurare che i punti relativi a diversi Stati membri, ma affini nello spirito o riguardo all’obiettivo perseguito, siano in linea di principio trattati allo stesso modo.

(5)

Poiché l’obiettivo del regolamento (CE) n. 883/2004 è quello di coordinare la legislazione in materia di sicurezza sociale per la quale sono responsabili unicamente gli Stati membri, i punti non compatibili con lo scopo o gli obiettivi dello stesso, nonché i punti che mirano meramente a chiarire l’interpretazione della legislazione nazionale, non sono stati inseriti nel citato regolamento.

(6)

Alcune richieste hanno sollevato temi comuni a diversi Stati membri: è quindi opportuno affrontare questi temi a livello più generale, tramite un chiarimento nel dispositivo del regolamento (CE) n. 883/2004 o in un altro dei suoi allegati, che dovrebbe dunque essere modificato di conseguenza, o ancora tramite una disposizione nel regolamento di applicazione di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004, piuttosto che inserendo punti analoghi riferiti ad una serie di Stati membri nel suo allegato XI.

(7)

L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 883/2004 dovrebbe essere modificato al fine di precisare ed estendere il suo ambito d’applicazione e garantire che anche i familiari di un ex lavoratore frontaliero possano beneficiare, anche dopo il pensionamento dell’assicurato, della possibilità di proseguire le cure mediche nel paese in cui quest’ultimo era occupato, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo l’attività figuri nell’allegato III.

(8)

È opportuno valutare l’importanza, la frequenza, le dimensioni e i costi relativi all’applicazione della restrizione dei diritti a prestazioni in natura per i familiari di lavoratori transfrontalieri, ai sensi dell’allegato III al regolamento (CE) n. 883/2004, nel caso degli Stati membri che ancora figurano in tale allegato quattro anni dopo la data di applicazione di detto regolamento.

(9)

È inoltre opportuno affrontare determinati temi specifici in altri allegati del regolamento (CE) n. 883/2004, sulla base del loro obiettivo e del loro contenuto, piuttosto che nel suo allegato XI, al fine di assicurare la coerenza tra gli allegati di tale regolamento.

(10)

Alcuni punti relativi agli Stati membri che figurano nell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (4) sono ora contemplati da talune disposizioni generali del regolamento (CE) n. 883/2004. Sono pertanto diventati superflui alcuni punti che figuravano nell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(11)

Al fine di agevolare la fruizione del regolamento (CE) n. 883/2004 da parte dei cittadini quando si rivolgono per informazioni o rivendicazioni alle istituzioni degli Stati membri, se del caso i riferimenti alla legislazione degli Stati membri interessati dovrebbero essere tradotti anche nella lingua originale, per evitare eventuali malintesi.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 883/2004.

(13)

Il regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che il regolamento stesso si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione. È dunque opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato come segue:

1)

dopo il considerando 17 è inserito il considerando seguente:

«(17 bis)

Quando la legislazione di uno Stato membro diventa applicabile per una persona ai sensi del titolo II del presente regolamento, le condizioni di affiliazione e diritto alle prestazioni dovrebbero essere stabilite dalla legislazione dello Stato membro competente nel rispetto del diritto comunitario.»;

2)

dopo il considerando 18 è inserito il considerando seguente:

«(18 bis)

Il principio dell’unicità della legislazione applicabile è di grande importanza e dovrebbe essere rafforzato. Ciò non dovrebbe significare tuttavia che il semplice fatto di accordare una prestazione, ai sensi del presente regolamento, derivante dal versamento dei contributi assicurativi o dalla copertura assicurativa del beneficiario, renda applicabile alla persona in questione la legislazione dello Stato membro la cui istituzione ha accordato la prestazione.»;

3)

all’articolo 1 è inserito il punto seguente:

«(v bis)

per “prestazioni in natura” s’intendono:

i)

ai sensi del titolo III, capitolo 1 (Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate), le prestazioni in natura previste dalla legislazione di uno Stato membro che sono destinate a fornire, mettere a disposizione, pagare direttamente o rimborsare i costi delle cure mediche e dei prodotti e dei servizi connessi con tali cure. Comprendono le prestazioni in natura per le cure di lunga durata;

ii)

ai sensi del titolo III, capitolo 2 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), tutte le prestazioni in natura relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali quali definite al punto i), e previste dai regimi di infortuni sul lavoro e malattie professionali degli Stati membri.»;

4)

all’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il presente regolamento non si applica:

a)

all’assistenza sociale e medica; o

b)

alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell’esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza.»;

5)

all’articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro o abbia precedentemente esercitato un’attività subordinata o autonoma, l’articolo 5, lettera b), si applica soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione di tale Stato membro sulla base di un’attività subordinata o autonoma.»;

6)

all’articolo 15, i termini «agenti ausiliari» sono sostituiti da «agenti contrattuali»;

7)

all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura durante la dimora nello Stato membro competente.

Tuttavia, quando lo Stato membro competente figura nell’allegato III, i familiari di lavoratori frontalieri che risiedono nello stesso Stato membro del lavoratore frontaliero hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente esclusivamente alle condizioni stabilite dall’articolo 19, paragrafo 1.»;

8)

all’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il lavoratore frontaliero dopo il pensionamento per invalidità o vecchiaia ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell’ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un’attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. “Prosecuzione di cure” significa prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia per l’intera durata.

Il primo comma si applica mutatis mutandis ai familiari dell’ex lavoratore frontaliero, a meno che lo Stato membro in cui il lavoratore frontaliero ha esercitato da ultimo la sua attività figuri nell’elenco dell’allegato III.»;

9)

all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui ai paragrafi 2 e 2 bis del presente articolo, l’articolo 17, l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni relative a infortuni sul lavoro o malattie professionali.»;

10)

all’articolo 36 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   L’autorizzazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, non può essere rifiutata dall’istituzione competente ad un lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ammesso a fruire delle prestazioni a carico di questa istituzione, se le cure adeguate al suo stato di salute non possono essergli praticate nel territorio dello Stato membro in cui risiede entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso e della prognosi della sua malattia.»;

11)

all’articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se la legislazione o il regime specifico di uno Stato membro subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l’interessato sia assicurato al momento dell’avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se egli è stato in precedenza assicurato sotto la legislazione o un regime specifico di tale Stato membro e, al momento dell’avverarsi del rischio, risulta assicurato sotto la legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio o, se ciò non fosse, se per il medesimo rischio una prestazione è dovuta ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia quest’ultima condizione è ritenuta soddisfatta nei casi di cui all’articolo 57.»;

12)

all’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma è pari o superiore alla prestazione calcolata pro rata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l’istituzione competente può non procedere al calcolo pro rata a condizione che:

i)

tali situazioni siano definite nell’allegato VIII, parte 1;

ii)

non sia applicabile una legislazione che contempli clausole anticumulo di cui agli articoli 54 e 55, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2; e

iii)

l’articolo 57 non sia applicabile in relazione a periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in circostanze specifiche.»;

13)

all’articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, il calcolo pro rata non si applica a regimi che prevedono prestazioni per le quali i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo, a condizione che tali regimi siano elencati nell’allegato VIII, parte 2. In tali casi l’interessato ha diritto alla prestazione calcolata secondo la legislazione dello Stato membro interessato.»;

14)

all’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), l’espressione «se del caso» è inserita prima di «secondo le procedure di cui all’allegato XI»;

15)

all’articolo 56, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

qualora la lettera c), non sia applicabile perché la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo della prestazione si basi su elementi che sono diversi dai periodi di assicurazione o di residenza e che non sono legati al tempo, l’istituzione competente prende in considerazione, per ciascun periodo di assicurazione o residenza maturato sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, l’importo del capitale accumulato, il capitale che si ritiene sia stato accumulato o qualsiasi altro elemento di calcolo ai sensi della legislazione applicabile diviso le corrispondenti unità di periodi nel regime pensionistico in questione.»;

16)

all’articolo 57 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il presente articolo non si applica ai regimi di cui alla parte II dell’allegato VIII.»;

17)

all’articolo 62, paragrafo 3, i termini «lavoratori frontalieri» sono sostituiti da «persone disoccupate»;

18)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 68 bis

Erogazione delle prestazioni

Nel caso in cui le prestazioni familiari non siano utilizzate dalla persona a cui dovrebbero essere erogate per il mantenimento dei familiari, l’istituzione competente adempie ai suoi obblighi legali erogando dette prestazioni alla persona fisica o giuridica che provvede di fatto al mantenimento dei familiari su richiesta e per il tramite dell’istituzione nel loro Stato membro di residenza o dell’istituzione o organismo designato a tal fine dall’autorità competente del loro Stato membro di residenza.»;

19)

l’articolo 87 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata e comunque per non più di dieci anni dalla data di applicazione del presente regolamento, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.»;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«10 bis.   I punti dell’allegato III corrispondenti a Estonia, Spagna, Italia, Lituania, Ungheria e Paesi Bassi cessano di avere effetto quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento;

10 ter.   L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato entro il 31 ottobre 2014 sulla base di una relazione della commissione amministrativa. Detta relazione contiene una valutazione d’impatto dell'importanza, della frequenza, delle dimensioni e dei costi, in termini sia assoluti che relativi, dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato III. Essa contiene altresì le possibili conseguenze dell’abrogazione di tali disposizioni per gli Stati membri che continuano a figurare in tale allegato dopo la data di cui al paragrafo 10 bis. Alla luce di tale relazione, la Commissione decide in merito alla presentazione di una proposta di riesame dell’elenco, in linea di principio al fine di abrogarlo, a meno che la relazione della commissione amministrativa non fornisca motivi impellenti per non farlo.»;

20)

gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione di cui all’articolo 89 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 61.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 dicembre 2008 (GU C 33 E del 10.2.2009, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009. Decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(3)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.


ALLEGATO

Modifiche degli allegati del regolamento (CE) n. 883/2004

A.   L’allegato I è modificato come segue:

1)

nella parte I (anticipi sugli assegni alimentari):

a)

il punto «A. BELGIO» è sostituito da «BELGIO»;

b)

dopo il punto «BELGIO» è inserito il punto seguente:

«BULGARIA

Assegni alimentari versati dallo Stato ai sensi dell’articolo 92 del codice della famiglia.»;

c)

i punti «B. DANIMARCA» e «C. GERMANIA» sono sostituiti rispettivamente da «DANIMARCA» e «GERMANIA»;

d)

dopo il punto «GERMANIA» sono inseriti i punti seguenti:

«ESTONIA

Assegni alimentari ai sensi della legge sugli aiuti per il mantenimento del 21 febbraio 2007;

SPAGNA

Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi del regio decreto 1618/2007 del 7 dicembre 2007»;

e)

il punto «D. FRANCIA» è sostituito da «FRANCIA»;

f)

dopo il punto «FRANCIA» sono inseriti i punti seguenti:

«LITUANIA

Assegni del fondo per gli alimenti dei minori ai sensi della legge su detto fondo;

LUSSEMBURGO

Anticipi e recupero degli assegni alimentari ai sensi della legge del 26 luglio 1980.»;

g)

il punto «E. AUSTRIA» è sostituito da «AUSTRIA»;

h)

dopo il punto «AUSTRIA» è inserito il punto seguente:

«POLONIA

Prestazioni del fondo per gli assegni alimentari ai sensi della legge sull’assistenza alle persone beneficiarie di assegni alimentari»;

i)

il punto «F. PORTOGALLO» è sostituito da «PORTOGALLO»;

j)

dopo il punto «PORTOGALLO» sono inseriti i punti seguenti:

«SLOVENIA

Sostituzione degli assegni alimentari ai sensi della legge relativa al Fondo pubblico garanzia per gli alimenti della Repubblica di Slovenia del 25 luglio 2006.

SLOVACCHIA

Assegno alimentare di sostituzione ai sensi della legge n. 452/2004 relativa all’assegno alimentare di sostituzione e successive modifiche.»;

k)

i punti «G. FINLANDIA» e «H. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

2)

nella parte II (assegni speciali di nascita e adozione):

a)

il punto «A. BELGIO» è sostituito da «BELGIO»;

b)

dopo il punto «BELGIO» sono inseriti i punti seguenti:

«BULGARIA

Assegno forfettario di maternità (legge sugli assegni familiari per i figli).

REPUBBLICA CECA

Assegno di nascita.

ESTONIA

a)

Assegno di nascita;

b)

assegno di adozione.»;

c)

i punti «B. SPAGNA» e «C. FRANCIA» sono sostituiti rispettivamente da «SPAGNA» e «FRANCIA»;

d)

il punto «E. SPAGNA» è sostituito dal seguente:

«SPAGNA

Assegni di natalità o di adozione una tantum»;

e)

al punto «FRANCIA» è aggiunta la frase seguente:

«, salvo se erogati ad una persona che rimane soggetta alla legislazione francese ai sensi dell’articolo 12 o dell’articolo 16»;

f)

dopo il punto «FRANCIA» sono inseriti i punti seguenti:

«LETTONIA

a)

Assegno di nascita;

b)

assegno di adozione.

LITUANIA

Assegno forfettario per figlio.»;

g)

il punto «D. LUSSEMBURGO» è sostituito da «LUSSEMBURGO»;

h)

dopo il punto «LUSSEMBURGO» sono inseriti i punti seguenti:

«UNGHERIA

Assegno di maternità.

POLONIA

Assegno unico di nascita (legge sulle prestazioni familiari).

ROMANIA

a)

Assegno di nascita;

b)

Corredi per neonati.

SLOVENIA

Assegno di nascita.

SLOVACCHIA

a)

Assegno di nascita;

b)

integrazione dell’assegno di nascita.»;

i)

il punto «E. FINLANDIA» è sostituito da «FINLANDIA».

B.   L’allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E, SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO (articolo 8, paragrafo 1)

Osservazioni di carattere generale

Occorre osservare che le disposizioni delle convenzioni bilaterali che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono mantenute in vigore tra gli Stati membri non sono elencate nell’allegato. Ciò comprende gli obblighi tra gli Stati membri derivanti dalle convenzioni che, ad esempio, contengono disposizioni relative al cumulo dei periodi di assicurazione maturati in un paese terzo.

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili:

BELGIO-GERMANIA

Articoli 3 e 4 del protocollo finale, del 7 dicembre 1957, della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati in talune regioni frontaliere prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale).

BELGIO-LUSSEMBURGO

Convenzione del 24 marzo 1994 sulla sicurezza sociale per i lavoratori frontalieri (relativa ai rimborsi forfetari complementari).

BULGARIA-GERMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 (mantenimento delle convenzioni concluse tra la Bulgaria e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

BULGARIA-AUSTRIA

Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

BULGARIA-SLOVENIA

Articolo 32, paragrafo 2, della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 31 dicembre 1957).

REPUBBLICA CECA-GERMANIA

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica cecoslovacca e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o settembre 2002 dall’altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

REPUBBLICA CECA-CIPRO

Articolo 32, paragrafo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999 (che stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di attività completati nel quadro della relativa convenzione del 1976); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO

Articolo 52, paragrafo 8 della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 novembre 2000 (calcolo dei periodi d’assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

REPUBBLICA CECA-AUSTRIA

Articolo 32, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 luglio 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA

Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992 (l’articolo 12 stabilisce la competenza per l’assegnazione di prestazioni ai superstiti; l’articolo 20 stabilisce la competenza per il calcolo dei periodi di assicurazione maturati fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca; l’articolo 33 stabilisce la competenza per il pagamento delle pensioni concesse fino al giorno della dissoluzione della Repubblica federale cecoslovacca).

DANIMARCA-FINLANDIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

DANIMARCA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).

GERMANIA-SPAGNA

Articolo 45, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 dicembre 1973 (rappresentanza tramite autorità diplomatiche e consolari).

GERMANIA-FRANCIA

a)

Accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra il 1o luglio 1940 e il 30 giugno 1950);

b)

titolo I di detta clausola addizionale n. 2 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima dell’8 maggio 1945);

c)

punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data (disposizioni amministrative);

d)

titoli II, III e IV dell’accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale nella Saar).

GERMANIA-LUSSEMBURGO

Articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione dell’11 luglio 1959 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati tra settembre 1940 e giugno 1946).

GERMANIA-UNGHERIA

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 maggio 1998 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e l’Ungheria per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

GERMANIA-PAESI BASSI

Articoli 2 e 3 dell’accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi tra il 13 maggio 1940 e il 1o settembre 1945).

GERMANIA-AUSTRIA

a)

L’articolo 1, paragrafo 5 e l’articolo 8 della convenzione sull’assicurazione contro la disoccupazione del 19 luglio 1978 e l’articolo 10 del protocollo finale di detta convenzione (concessione di indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri da parte del precedente Stato di occupazione) continuano ad applicarsi alle persone che abbiano esercitato un’attività come lavoratore frontaliero al 1o gennaio 2005 o prima di tale data e diventino disoccupati prima del 1o gennaio 2011;

b)

articolo 14, paragrafo 2, lettere g), h), i) e j), della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 ottobre 1995 (determinazione delle competenze tra i due paesi per i casi di assicurazione pregressa e i periodi di assicurazione acquisiti); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

GERMANIA-POLONIA

a)

Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle prestazioni di vecchiaia e in caso di infortunio sul lavoro, alle condizioni e nell’ambito definiti dall’articolo 27, paragrafi 2, 3 e 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 dicembre 1990 (mantenimento dello status giuridico, ai sensi della convenzione del 1975, delle persone che avevano fissato la propria residenza sul territorio della Germania o della Polonia prima del 1o gennaio 1991 e che vi risiedono tuttora);

b)

articolo 27, paragrafo 5, e articolo 28, paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 dicembre 1990 (mantenimento del diritto a una pensione versata ai sensi della convenzione del 1957 conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia; calcolo dei periodi assicurativi maturati dai dipendenti polacchi ai sensi della convenzione del 1988 conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Polonia).

GERMANIA-ROMANIA

Articolo 28, paragrafo 1, lettera b), della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 aprile 2005 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica democratica tedesca e la Romania per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996).

GERMANIA-SLOVENIA

Articolo 42 della convezione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1997 (regolamento dei diritti acquisiti prima del 1o gennaio 1956 nel quadro del regime di sicurezza sociale dell’altro Stato contraente); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

GERMANIA-SLOVACCHIA

Articolo 29, paragrafo 1, primo e terzo comma dell’accordo del 12 settembre 2002 (mantenimento della convenzione conclusa tra l’ex Repubblica cecoslovacca e l’ex Repubblica democratica tedesca per le persone già beneficiarie di una pensione prima del 1996; calcolo dei periodi di assicurazione maturati in uno degli Stati contraenti per le persone che già beneficiavano di una pensione per tali periodi al 1o dicembre 2003 dall’altro Stato contraente, pur risiedendo nel suo territorio).

GERMANIA-REGNO UNITO

a)

Articolo 7, paragrafi 5 e 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate);

b)

articolo 5, paragrafi 5 e 6 della convenzione sull’assicurazione contro la disoccupazione del 20 aprile 1960 (legislazione applicabile ai dipendenti civili delle forze armate).

IRLANDA-REGNO UNITO

Articolo 19, paragrafo 2 dell’accordo del 14 dicembre 2004 sulla sicurezza sociale (concernente il trasferimento e il calcolo di taluni crediti maturati per invalidità).

SPAGNA-PORTOGALLO

Articolo 22 della convenzione generale dell’11 giugno 1969 (esportazione delle indennità di disoccupazione). Questo punto sarà valido per due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

ITALIA-SLOVENIA

a)

Accordo sul regolamento delle obbligazioni reciproche in materia di assicurazioni sociali, con riferimento al punto 7 dell’allegato XIV del trattato di pace, concluso con scambio di note del 5 febbraio 1959 (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 18 dicembre 1954); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo;

b)

articolo 45, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 luglio 1997 relativa all’ex zona B del Territorio libero di Trieste (riconoscimento dei periodi assicurativi maturati prima del 5 ottobre 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

LUSSEMBURGO-PORTOGALLO

Accordo del 10 marzo 1997 (sul riconoscimento delle decisioni adottate delle istituzioni in una parte contraente sullo stato di invalidità dei richiedenti pensione alle istituzioni nell’altra parte contraente).

LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA

Articolo 50, paragrafo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002 (calcolo dei periodi d’assicurazione pensionistica per i rifugiati politici).

UNGHERIA-AUSTRIA

Articolo 36, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 31 marzo 1999 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale convenzione.

UNGHERIA-SLOVENIA

Articolo 31 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 ottobre 1957 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 29 maggio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

UNGHERIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 gennaio 1959 (l’articolo 34, paragrafo 1 della convenzione stabilisce che i periodi di assicurazione maturati prima del giorno della firma della convenzione corrispondono ai periodi di assicurazione dello Stato contraente sul cui territorio l’avente diritto aveva la sua residenza); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-POLONIA

Articolo 33, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 settembre 1998 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-ROMANIA

Articolo 37, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 ottobre 2005 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-SLOVENIA

Articolo 37 della convenzione sulla sicurezza sociale del 10 marzo 1997 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 1o gennaio 1956); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

AUSTRIA-SLOVACCHIA

Articolo 34, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 dicembre 2001 (calcolo dei periodi di assicurazione maturati prima del 27 novembre 1961); l’applicazione di tale disposizione è limitata alle persone coperte da tale accordo.

FINLANDIA-SVEZIA

Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).»

C.   L’allegato III è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA

(Articolo 18, paragrafo 2)

DANIMARCA

ESTONIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

IRLANDA

SPAGNA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

ITALIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

LITUANIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

UNGHERIA (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

PAESI BASSI (il presente punto sarà valido durante il periodo di cui all’articolo 87, paragrafo 10 bis)

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO».

D.   L’allegato IV è modificato come segue:

1)

dopo il punto «BELGIO» sono inseriti i punti seguenti:

«BULGARIA

REPUBBLICA CECA»;

2)

il punto «ITALIA» è soppresso;

3)

dopo il punto «FRANCIA» è inserito il punto «CIPRO»;

4)

dopo il punto «LUSSEMBURGO», sono inseriti i punti seguenti:

«UNGHERIA

PAESI BASSI»;

5)

dopo il punto «AUSTRIA», sono inseriti i punti seguenti:

«POLONIA

SLOVENIA».

E.   L’allegato VI è modificato come segue:

1)

all’inizio dell’allegato sono inseriti i punti seguenti:

«REPUBBLICA CECA

Pensione di invalidità completa assegnata alle persone la cui invalidità totale è sopravvenuta prima dell’età di diciotto anni e che non erano assicurate per il periodo necessario (articolo 42 della legge n. 155/1995 sull’assicurazione pensione).

ESTONIA

a)

Pensioni di invalidità assegnate prima del 1o aprile 2000 ai sensi della legge sugli assegni di Stato e che sono mantenute ai sensi della legge sull’assicurazione pensione nazionale;

b)

pensioni nazionali di invalidità assegnate ai sensi della legge sull’assicurazione pensione nazionale;

c)

pensioni di invalidità assegnate ai sensi della legge sul servizio nelle forze armate, della legge sui servizi di polizia, della legge sulla procura, della legge sullo statuto dei magistrati, della legge sui salari, le pensioni e altre prestazioni sociali dei membri del Riigikogu e della legge sulle indennità ufficiali del presidente della repubblica.»;

2)

i punti «A. GRECIA» e «B. IRLANDA» sono sostituiti rispettivamente da «IRLANDA» e «GRECIA»;

3)

il punto «IRLANDA» è soppresso e reinserito prima del punto «GRECIA» e sostituito dal seguente:

«Legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 2, capitolo 17»;

4)

dopo il punto «GRECIA» è inserito il punto seguente:

«LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.»;

5)

il punto «C. FINLANDIA» è sostituito da «FINLANDIA» e il punto corrispondente è sostituito dal seguente:

«FINLANDIA

Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall’infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007);

Pensioni di invalidità determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni, 569/2007).»;

6)

i punti «D. SVEZIA» e «E. REGNO UNITO» sono sostituiti rispettivamente da «SVEZIA» e «REGNO UNITO».

F.   L’allegato VII è modificato come segue:

1)

nelle tabelle intitolate «BELGIO» e «FRANCIA», le righe relative al Lussemburgo sono soppresse;

2)

la tabella intitolata «LUSSEMBURGO» è soppressa.

G.   L’allegato VIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

CASI IN CUI NON SI PROCEDE AL CALCOLO PRO RATA O NON LO SI APPLICA (articolo 52, paragrafi 4 e 5)

Parte 1:   Casi in cui non si procede al calcolo pro rata a titolo dell’articolo 52, paragrafo 4

DANIMARCA

Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all’allegato IX.

IRLANDA

Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

CIPRO

Tutte le domande di pensione di vecchiaia, di pensione di invalidità, di pensione di vedova e di pensione di vedovo.

LETTONIA

a)

Tutte le domande di pensione di invalidità (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996);

b)

tutte le domande di pensione ai superstiti (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1o luglio 2001).

LITUANIA

Tutte le domande di pensione ai superstiti a titolo di previdenza sociale statale, calcolate in funzione dell’importo di base della pensione di reversibilità (legge sulle pensioni della previdenza sociale statale).

PAESI BASSI

Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull’assicurazione generale vecchiaia (AOW).

AUSTRIA

a)

Tutte le domande di prestazioni a titolo della legge federale del 9 settembre 1955 sulla sicurezza sociale (ASVG), della legge federale dell’11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti del commercio (GSVG), della legge federale dell’11 ottobre 1978 sulla sicurezza sociale degli agricoltori indipendenti (BSVG) e della legge federale del 30 novembre 1978 sulla sicurezza sociale dei lavoratori indipendenti delle libere professioni (FSVG);

b)

tutte le domande di pensione di invalidità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

c)

tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, se non deve essere applicato nessun aumento delle prestazioni in considerazione di mesi di affiliazione supplementari a titolo dell’articolo 7, paragrafo 2, della legge generale sulle pensioni (APG);

d)

tutte le domande di pensioni di invalidità e pensioni di reversibilità degli ordini regionali austriaci dei medici (Landesärztekammer), fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari, o pensione di base);

e)

tutte le domande di assistenza per invalidità professionale permanente e assistenza ai superstiti fornita dal fondo pensioni dell’ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

f)

tutte le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità professionale, pensioni di vedova e pensioni di orfani conformemente agli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A.

POLONIA

Tutte le domande di pensione di invalidità, di pensione di vecchiaia nell’ambito del regime a prestazione definita e di pensione di reversibilità.

PORTOGALLO

Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo è effettuato a norma dell’articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio.

SLOVACCHIA

a)

Tutte le domande di pensione ai superstiti (pensione di vedova, pensione di vedovo e pensione di orfano), calcolate sulla base della legislazione in vigore anteriormente al 1o gennaio 2004 il cui importo deriva da una pensione precedentemente versata al defunto;

b)

tutte le domande di pensioni calcolate i sensi della legge n. 461/2003 Coll. sulla sicurezza sociale, come modificata.

SVEZIA

Tutte le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia (legge n. 1998/702) e pensione di vecchiaia in forma di pensione complementare (legge n. 1998/674).

REGNO UNITO

Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali: durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

i)

l’interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;

ii)

I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l’applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Act 1992, e dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992.

Parte 2:   Casi in cui si applica l’articolo 52, paragrafo 5

BULGARIA

Pensioni di vecchiaia dell’assicurazione pensione complementare obbligatoria, ai sensi della parte II, titolo II, del codice dell’assicurazione sociale.

ESTONIA

Regime per pensione di vecchiaia tramite accantonamento obbligatorio.

FRANCIA

Regimi di base o integrativi in base ai quali le prestazioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati.

LETTONIA

Le pensioni di vecchiaia (legge sulle pensioni di stato del 1o gennaio 1996; legge sulle pensioni finanziate dallo stato del 1o luglio 2001).

UNGHERIA

Prestazioni di pensioni fondate sull’affiliazione a fondi di pensione privati.

AUSTRIA

a)

Pensioni di vecchiaia basate su un sistema di calcolo delle pensioni conforme alla legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004;

b)

indennità obbligatorie in virtù dell’articolo 41 della legge federale del 28 dicembre 2001, BGBl I n. 154 sulla cassa degli stipendi dei farmacisti austriaci (Pharmazeutische Gehaltskasse für Österreich);

c)

le pensioni di vecchiaia e le pensioni anticipate degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su servizi di base (prestazioni di base e prestazioni complementari o pensione di base) e tutte le prestazioni pensionistiche degli ordini regionali austriaci dei medici, fondate su un servizio complementare (pensione complementare o individuale);

d)

l’assistenza alla vecchiaia del fondo pensioni dell’ordine austriaco dei chirurghi veterinari;

e)

prestazioni a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parti A e B, fatta eccezione per le domande di prestazioni derivanti da pensioni di invalidità, pensioni di vedova e pensioni di orfani a titolo degli statuti degli organismi di previdenza degli ordini degli avvocati austriaci, parte A;

f)

prestazioni degli organismi di previdenza dell’ordine federale degli architetti e dei consulenti tecnici, conformemente alla legge sull’ordine austriaco dei consulenti tecnici civili (Ziviltechnikerkammergesetz) del 1993 e agli statuti degli organismi di previdenza, fatta eccezione per le prestazioni basate sull’invalidità professionale e per gli assegni di reversibilità risultanti da queste ultime prestazioni;

g)

benefici ai sensi dello statuto dell’ente previdenziale dell’ordine federale dei contabili e dei consulenti fiscali nel quadro della legge austriaca sui contabili e i consulenti fiscali (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLONIA

Le pensioni di vecchiaia in virtù del regime a contribuzione definita.

SLOVENIA

Pensione risultante da un’assicurazione-pensione complementare obbligatoria.

SLOVACCHIA

Risparmio per pensione di vecchiaia obbligatorio.

SVEZIA

Pensione basata sul reddito e pensione a premio (legge 1998/674).

REGNO UNITO

Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 35 e 36 del National Insurance Act (Irlanda del Nord) del 1966.»

H.   L’allegato IX è modificato come segue:

1)

Nella parte I:

a)

i punti «A. BELGIO», «B. DANIMARCA», «C. GRECIA», «D. SPAGNA», «E. FRANCIA», «F. IRLANDA», «G. PAESI BASSI», «H. FINLANDIA» e «I. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «BELGIO», «DANIMARCA», «GRECIA», «SPAGNA», «FRANCIA», «IRLANDA», «PAESI BASSI», «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

b)

il punto «IRLANDA» è spostato dopo il punto «DANIMARCA» e prima del punto «GRECIA»;

c)

dopo il punto «FRANCIA» è inserito il punto seguente:

«LETTONIA

Pensioni di invalidità (terzo gruppo) ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato.»;

d)

al punto «PAESI BASSI» è aggiunto il testo seguente:

«La legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA).»;

e)

il punto «FINLANDIA» è sostituito dal seguente:

«Pensioni nazionali delle persone che hanno disabilità dalla nascita o dall’infanzia (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).

Pensioni nazionali e pensioni per i coniugi determinate ai sensi delle disposizioni transitorie e concesse anteriormente al 1o gennaio 1994 (legge attuativa della legge nazionale sulle pensioni 569/2007).

L’importo supplementare della pensione per i minori al momento del calcolo delle prestazioni autonome in base alla legge nazionale sulle pensioni (legge nazionale sulle pensioni 568/2007).»;

f)

il punto «SVEZIA» è sostituito dal seguente:

«L’indennità di malattia e l’indennità di attività correlate al reddito (legge 1962/381).

La pensione garantita e l’indennità garantita che hanno sostituito le pensioni statali complete previste dalla legislazione sulla pensione statale applicata prima del 1o gennaio 1993 e la pensione statale completa assegnata ai sensi delle disposizioni di legge transitorie applicabili da questa data.»

2)

Nella parte II:

a)

i punti «A. GERMANIA», «B. SPAGNA», «C. ITALIA», «D. LUSSEMBURGO», «E. FINLANDIA» e «F. SVEZIA» sono sostituiti rispettivamente da «GERMANIA», «SPAGNA», «ITALIA», «LUSSEMBURGO», «FINLANDIA» e «SVEZIA»;

b)

dopo il punto «ITALIA» sono inseriti i punti seguenti:

«LETTONIA

La pensione ai superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione supposti (articolo 23, paragrafo 8 della legge del 1o gennaio 1996 sulle pensioni di Stato).

LITUANIA

a)

Le pensioni di inabilità al lavoro dell’assicurazione sociale dello Stato, versate ai sensi della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato;

b)

le pensioni del regime di assicurazione sociale dello Stato versate ai superstiti e agli orfani, calcolate sulla base della pensione per inabilità al lavoro di cui fruiva il defunto in applicazione della legge sulle pensioni di assicurazione sociale dello Stato.»;

c)

dopo il punto «LUSSEMBURGO» è inserito il punto seguente:

«SLOVACCHIA

a)

Le pensioni di invalidità e le pensioni spettanti ai superstiti che ne derivano;

b)

la pensione di invalidità di una persona diventata invalida quando era nella situazione di figlio a carico e che è sempre considerata come avente maturato il periodo di assicurazione richiesto (articolo 70, paragrafo 2, articolo 72, paragrafo 3 e articolo 73, paragrafi 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale, modificata).»

3)

Nella parte III:

Il punto «La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale» è sostituito dal seguente: «La convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003.»

I.   L’allegato X è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO X

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO [articolo 70, paragrafo 2, lettera c)]

BELGIO

a)

Assegno sostitutivo dei redditi (legge del 27 febbraio 1987);

b)

reddito garantito agli anziani (legge del 22 marzo 2001).

BULGARIA

Pensione sociale di vecchiaia (articolo 89 del Codice dell’assicurazione sociale).

REPUBBLICA CECA

Assegno sociale (legge n. 117/1995 Coll. relativa al sostegno sociale statale).

DANIMARCA

Spese di alloggio ai pensionati (legge sull’aiuto individuale codificata con legge n. 204 del 29 marzo 1995).

GERMANIA

a)

Reddito minimo di sussistenza per persone anziane e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo 4 del libro XII del codice sociale);

b)

prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice sociale).

ESTONIA

a)

Assegno per adulti con disabilità (legge del 27 gennaio 1999 relativa alle prestazioni sociali per le persone con disabilità);

b)

indennità di disoccupazione (legge del 29 settembre 2005 sui servizi e il sostegno al mercato del lavoro).

IRLANDA

a)

Indennità per le persone in cerca d’occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2);

b)

pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

c)

pensione al coniuge superstite (non contributiva) (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 6);

d)

assegno d’invalidità (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 10);

e)

assegno di mobilità (legge del 1970 sulla salute, articolo 61);

f)

pensione a favore dei ciechi (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, terza parte, capitolo 5).

GRECIA

Prestazioni speciali per le persone anziane (legge 1296/82).

SPAGNA

a)

Reddito minimo garantito (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982);

b)

prestazioni assistenziali in denaro alle persone anziane e agli invalidi inabili al lavoro (decreto reale n. 2620/81 del 24 luglio 1981);

c)

i)

pensioni di invalidità e di vecchiaia, di tipo non contributivo, di cui all’articolo 38, paragrafo 1 del testo consolidato della legge generale sulla sicurezza sociale, approvato con decreto reale legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994; e

ii)

prestazioni che integrano suddette pensioni, di cui alle normativa delle Comunità autonome, qualora dette integrazioni garantiscono un reddito di sussistenza in considerazione della situazione economica e sociale delle Comunità autonome in questione;

d)

assegni di mobilità e di compensazione delle spese di trasporto (legge n. 13/1982 del 7 aprile 1982).

FRANCIA

a)

Assegno supplementare del:

i)

Fondo speciale invalidità; e

ii)

del Fondo di solidarietà vecchiaia in base ai diritti acquisiti;

(legge del 30 giugno 1956, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale).

b)

assegno per adulti disabili (legge del 30 giugno 1975, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale);

c)

assegno speciale (legge del 10 luglio 1952, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) in base ai diritti acquisiti;

d)

assegno di vecchiaia di solidarietà (ordinanza del 24 giugno 2004, codificata nel libro VIII del codice della sicurezza sociale) al 1o gennaio 2006.

ITALIA

a)

Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);

b)

pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1971, n. 18 dell’11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);

c)

pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

d)

pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);

e)

integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell’11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);

f)

integrazione dell’assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);

g)

assegno sociale (legge n. 335 dell’8 agosto 1995);

h)

maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche).

CIPRO

a)

Pensione sociale [legge sulla pensione sociale 25 (I)/95 del 1995, modificata];

b)

assegno per disabili motori gravi (decisioni del Consiglio dei ministri n. 38210 del 16 ottobre 1992, n. 41370 del 1o agosto 1994, n. 46183 dell’11 giugno 1997 e n. 53675 del 16 maggio 2001);

c)

assegno speciale per i ciechi [legge sugli assegni speciali 77 (I)/96 del 1996, modificata].

LETTONIA

a)

Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003);

b)

indennità per spese di trasporto per le persone disabili a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003).

LITUANIA

a)

Pensione sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 5);

b)

indennità di assistenza (legge sulle prestazioni sociali statali del 2005, articolo 15);

c)

indennità speciale di trasporto per le persone disabili con problemi di mobilità (legge sulle indennità di trasporto del 2000, articolo 7).

LUSSEMBURGO

Reddito per persone con disabilità grave (articolo 1, paragrafo 2 della legge del 12 settembre 2003), ad eccezione delle persone riconosciute come lavoratori disabili e occupate nel mercato del lavoro normale o in un laboratorio protetto.

UNGHERIA

a)

Pensione di invalidità [decreto n. 83/1987 (XII 27) del Consiglio dei ministri sulle pensioni di invalidità];

b)

assegno di vecchiaia di carattere non contributivo (legge III del 1993 sull’amministrazione sociale e le prestazioni sociali);

c)

indennità di trasporto [decreto del governo n. 164/1995 (XII 27) sulle indennità di trasporto per persone gravemente disabili].

MALTA

a)

Assegno supplementare (articolo 73 della legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318);

b)

pensione di vecchiaia [legge sulla sicurezza sociale del 1987, cap. 318). 318) 1987].

PAESI BASSI

a)

Legge sull’assistenza ai giovani disabili del 24 aprile 1997 (Wajong);

b)

legge sulle prestazioni complementari del 6 novembre 1986 (TW).

AUSTRIA

Integrazione compensativa [legge federale del 9 settembre 1955 sull’assicurazione sociale generale (ASVG), legge federale dell’11 ottobre 1978 sull’assicurazione sociale per le persone occupate nei settori dell’industria e del commercio (GSVG) e legge federale dell’11 ottobre 1978 sull’assicurazione sociale per gli agricoltori (BSVG)].

POLONIA

Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).

PORTOGALLO

a)

Pensione sociale non contributiva di vecchiaia e invalidità (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980);

b)

pensione non contributiva spettante al coniuge superstite (decreto regolamentare n. 52/81 dell’11 novembre 1981);

c)

supplemento di solidarietà per gli anziani (decreto legge n. 232/2005 del 29 dicembre 2005, modificato dal decreto legge n. 236/2006 dell’11 dicembre 2006).

SLOVENIA

a)

Pensione statale (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità);

b)

integrazione del reddito per i pensionati (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità);

c)

assegno di sussistenza (legge del 23 dicembre 1999 sulle pensioni e l’assicurazione invalidità).

SLOVACCHIA

a)

Adeguamento delle pensioni che costituiscono l’unica fonte di reddito, concesso anteriormente al 1o gennaio 2004;

b)

pensione sociale assegnata anteriormente al 1o gennaio 2004.

FINLANDIA

a)

Indennità di alloggio per pensionati (legge sull’indennità di alloggio per pensionati, 571/2007);

b)

sostegno del mercato del lavoro (legge sull’indennità di disoccupazione 1290/2002);

c)

assistenza speciale a favore degli immigrati (legge sull’assistenza speciale a favore degli immigrati, 1192/2002).

SVEZIA

a)

Supplemento abitativo per i pensionati (legge 2001/761);

b)

assegno di sussistenza alle persone anziane (legge 2001/853).

REGNO UNITO

a)

Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del nord) sul credito di pensione statale];

b)

assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del nord) sulle persone in cerca di impiego];

c)

complemento di reddito [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale];

d)

componente mobilità dell’assegno di sussistenza per disabili [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlanda del nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale].»

J.   L’allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

BULGARIA

L’articolo 33, paragrafo 1 della legge bulgara relativa all’assicurazione malattia si applica a tutte le persone per le quali lo Stato membro competente è la Bulgaria ai sensi del titolo III, capitolo 1, del presente regolamento.

REPUBBLICA CECA

Ai fini della definizione di familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera i), per coniuge si intende anche il partner registrato quale definito dalla legge n. 115/2006 Coll. sulle unioni registrate.

DANIMARCA

a)

Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della lov om social pension (legge sulle pensioni sociali), i periodi d’attività subordinata o autonoma prestati nel quadro della legislazione danese da un lavoratore frontaliero o prestati in Danimarca da un lavoratore recatosi in tale paese per svolgere un lavoro a carattere stagionale sono considerati come periodi di residenza trascorsi in Danimarca dal coniuge superstite, a condizione che, durante tali periodi, il coniuge superstite sia stato unito al lavoratore in questione tramite legame matrimoniale, senza allontanamento dal tetto e dal letto coniugale o separazione di fatto a causa di incompatibilità, e a condizione che nel corso di tali periodi il coniuge abbia risieduto sul territorio di un altro Stato membro. Ai fini del presente punto, un “lavoro a carattere stagionale” è un lavoro che ricorre automaticamente ogni anno sulla base del succedersi delle stagioni.

b)

Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della “lov om social pension” (legge sulle pensioni sociali), i periodi d’attività subordinata o autonoma maturati sotto la legislazione danese anteriormente al 1o gennaio 1984 da una persona cui non è applicabile il punto 1, lettera a), sono considerati come periodi di residenza maturati in Danimarca dal coniuge superstite purché, durante tali periodi, quest’ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore in questione, senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante tali periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro.

c)

I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere a) e b), non sono considerati qualora essi coincidano con i periodi presi in considerazione per il calcolo della pensione dovuta all’interessato in virtù della legislazione sull’assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qualora essi coincidano con i periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi sono presi in considerazione se l’importo annuo della suddetta pensione è inferiore alla metà dell’importo base della pensione sociale.

a)

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente regolamento, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri hanno diritto a una pensione sociale danese solo qualora risiedano in Danimarca a titolo permanente da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione danese. Fatto salvo l’articolo 4 del presente regolamento, l’articolo 7 non è applicabile a una pensione sociale danese cui abbiano acquisito diritto tali persone.

b)

Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale danese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Danimarca, né agli studenti o ai loro familiari.

3.   La prestazione provvisoria versata ai disoccupati che sono stati ammessi a beneficiare del regime “posto di lavoro flessibile” (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997) è regolamentata dalle disposizioni del titolo III, capo VI del presente regolamento. Per quanto riguarda i disoccupati che si recano in un altro Stato membro, le disposizioni degli articoli 64 e 65 si applicano quando lo Stato membro interessato dispone di regimi d’occupazione simili per la stessa categoria di persone.

4.   Se il beneficiario di una pensione sociale danese ha diritto anche ad una pensione ai superstiti di un altro Stato membro, per l’applicazione della legislazione danese dette pensioni sono considerate prestazioni della stessa natura ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione al superstite abbia anche maturato il diritto a una pensione sociale danese.

GERMANIA

1.   Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 5, paragrafo 4, punto 1, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che percepisce una pensione di vecchiaia completa in base alla legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria nel quadro del regime tedesco di assicurazione pensione.

2.   Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, del volume VI, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VI), la persona che è affiliata all’assicurazione obbligatoria in un altro Stato membro o percepisce una pensione di vecchiaia in base alla legislazione di un altro Stato membro può affiliarsi al regime di assicurazione volontaria in Germania.

3.   Ai fini della concessione di prestazioni in contanti a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del volume V, del codice sociale (Sozialgesetzbuch V), dell’articolo 47, paragrafo 1, del volume VII, del codice sociale (Sozialgesetzbuch VII) e dell’articolo 200, paragrafo 2, della legge sull’assicurazione sociale (Reichsversicherungsordnung) agli assicurati residenti in un altro Stato membro, i regimi tedeschi di assicurazione calcolano la retribuzione netta, utilizzata per stabilire l’importo delle prestazioni, come se l’assicurato fosse residente in Germania, a meno che quest’ultimo non chieda che detto importo sia stabilito sulla base della retribuzione netta effettivamente percepita.

4.   I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Germania e che soddisfano le condizioni generali del regime tedesco di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

5.   Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) a norma dell’articolo 253 del volume VI del codice di sicurezza sociale (Sozialgesetzbuch VI) è determinato esclusivamente in funzione dei periodi contributivi in Germania.

6.   Nei casi in cui la legislazione tedesca sulle pensioni, in vigore al 31 dicembre 1991, è applicabile al nuovo calcolo di una pensione, soltanto la legislazione tedesca si applica ai fini dell’accredito dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzeiten).

7.   La legislazione tedesca sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che danno diritto a compensazione a norma della legge che disciplina le pensioni straniere, nonché sulle prestazioni per periodi di assicurazione che possono essere accreditati in virtù della legge che disciplina le pensioni straniere nei territori indicati nel paragrafo 1, secondo e terzo comma, della legge sugli sfollati e rifugiati (Bundesvertriebenengesetz) continua ad applicarsi nel quadro del presente regolamento nonostante le disposizioni del paragrafo 2 della legge che disciplina le pensioni straniere (Fremdrentengesetz).

8.   Per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, nei regimi pensionistici delle libere professioni, l’istituzione competente prende come base, rispetto a ciascun anno di assicurazione maturato a norma della legislazione di un altro Stato membro, la media dei diritti a pensione annuali maturati durante il periodo di affiliazione alle istituzioni competenti tramite il pagamento dei contributi.

ESTONIA

Ai fini del calcolo delle prestazioni parentali, i periodi di occupazione maturati in uno Stato membro diverso dall’Estonia si considerano basati sull’importo medio degli oneri sociali pagati per i periodi di occupazione in Estonia ai quali vengono sommati. Se, durante l’anno di riferimento, la persona interessata è stata occupata solo in altri Stati membri, il calcolo della prestazione si considera basato sull’importo medio degli oneri sociali pagati in Estonia nel periodo intercorso tra l’anno di riferimento ed il congedo di maternità.

IRLANDA

1.   Fatti salvi l’articolo 21, paragrafo 2 e l’articolo 62, ai fini del calcolo del reddito settimanale di riferimento utile di un assicurato per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione a titolo della legislazione irlandese, è conteggiato al lavoratore assicurato un importo equivalente alla retribuzione settimanale media dei lavoratori subordinati durante l’anno di riferimento in questione, per ogni settimana di attività subordinata svolta sotto la legislazione di un altro Stato membro, per detto anno di riferimento.

2.   Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, se l’interessato si trova in una situazione d’incapacità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 1, lettera a), della Social Welfare Consolidation Act (legge consolidata relativa alla previdenza sociale) del 2005, l’Irlanda conteggia tutti i periodi durante i quali l’interessato sarebbe stato considerato, riguardo all’invalidità successiva all’incapacità al lavoro, incapace di lavorare ai sensi della legislazione irlandese.

GRECIA

1.   La legge n. 1469/84 concernente l’affiliazione volontaria al regime di assicurazione pensioni per i cittadini greci e i cittadini stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati se la persona interessata, a prescindere dal luogo di residenza o di dimora, è stata in passato affiliata, a titolo obbligatorio o volontario, al regime di assicurazione pensioni greco.

2.   Fermi restando l’articolo 5, lettera a), del presente regolamento e l’articolo 34 della legge n. 1140/1981, la persona che percepisce una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione di un altro Stato membro può chiedere di essere affiliata all’assicurazione obbligatoria a titolo della legislazione applicata dall’OGA, nella misura in cui esercita un’attività che rientra nel campo di applicazione di tale legislazione.

SPAGNA

1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, gli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile o l’età obbligatoria di cessazione del servizio di cui all’articolo 31, punto 4, del testo consolidato della legge sui pensionati statali (Ley de clases pasivas del Estado), sono conteggiati come anni effettivamente prestati al servizio dello Stato solo se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione d’invalidità o alla pensione ai superstiti, il beneficiario era coperto dal regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o esercitava un’attività che gli garantiva un trattamento assimilato a titolo di tale regime oppure se, al momento del verificarsi dell’evento che dà diritto alla pensione, il beneficiario esercitava un’attività che, se esercitata in Spagna, avrebbe comportato l’affiliazione obbligatoria al regime speciale dello Stato per i dipendenti pubblici, le forze armate o per l’amministrazione giudiziaria.

a)

A norma dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulla base dei contributi effettivi dell’assicurato durante gli anni che precedono immediatamente il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. Quando, per il calcolo dell’importo di base della pensione, occorre conteggiare dei periodi d’assicurazione e/o residenza soggetti alla legislazione di altri Stati membri, per tali periodi è utilizzata la base contributiva riferita alla Spagna più vicina nel tempo ai periodi di riferimento, tenendo conto dell’evoluzione dell’indice dei prezzi al dettaglio.

b)

L’importo della pensione ottenuto è aumentato dell’importo degli aumenti e delle rivalutazioni calcolati per ciascun anno ulteriore, per le pensioni della stessa natura.

3.   I periodi maturati in altri Stati membri che devono essere conteggiati nel regime speciale per i dipendenti pubblici, le forze armate e l’amministrazione giudiziaria sono assimilati, ai fini dell’applicazione dell’articolo 56 del presente regolamento, ai periodi più vicini nel tempo maturati in qualità di dipendente pubblico in Spagna.

4.   Gli importi supplementari basati sull’età di cui alla seconda disposizione provvisoria della legge generale sulla sicurezza sociale si applicano a tutti i beneficiari del regolamento che hanno contribuito a proprio nome sotto la legislazione spagnola anteriormente al 1o gennaio 1967; ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento, non è possibile assimilare periodi di assicurazione accreditati in un altro Stato membro anteriormente alla data suddetta ai contributi versati in Spagna unicamente ai questi fini. La data corrispondente al 1o gennaio 1967 è, nel caso del regime speciale per i marittimi, il 1o agosto 1970 e in quello del regime speciale di sicurezza sociale per il settore carboniero, il 1o aprile 1969.

FRANCIA

1.   I cittadini di altri Stati membri il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova al di fuori della Francia e che soddisfano le condizioni generali del regime francese di assicurazione pensione possono versare contributi volontari a tale regime solo se in passato sono stati affiliati al medesimo a titolo volontario o obbligatorio; ciò vale anche per gli apolidi e i rifugiati il cui luogo di residenza o la cui dimora abituale si trova in un altro Stato membro.

2.   Per le persone che percepiscono prestazioni in natura in Francia ai sensi degli articoli 17, 24 o 26 del presente regolamento, le quali risiedono nei dipartimenti francesi del Haut-Rhin, del Bas-Rhin o della Mosella, le prestazioni in natura fornite per conto dell’istituzione di un altro Stato membro responsabile dell’assunzione dei loro costi, comprendono sia le prestazioni fornite dal regime generale d’assicurazione malattia che quelle fornite dal regime locale complementare obbligatorio d’assicurazione malattia della regione Alsazia-Mosella.

3.   La legislazione francese applicabile ad una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata o autonoma ai sensi del capo 5 del titolo III del presente regolamento include sia il regime o i regimi di base di assicurazione vecchiaia sia il regime o i regimi pensionistici integrativi cui la persona interessata è soggetta.

CIPRO

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni degli articoli 6, 51 e 61 del presente regolamento, per qualsiasi periodo iniziato il 6 ottobre 1980, o dopo tale data, a norma della legislazione cipriota una settimana di assicurazione è calcolata dividendo i redditi complessivi assicurabili relativi al periodo in questione per l’importo settimanale dei redditi assicurabili di base applicabili nell’anno contributivo in questione, a patto che il numero di settimane così calcolato non superi il numero di settimane di calendario nel periodo preso in considerazione.

MALTA

Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici:

a)

esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli 49 e 60 del presente regolamento, le persone occupate nel quadro della legge maltese sulle forze armate (capitolo 220 della Costituzione di Malta), della legge sulla polizia (capitolo 164 della Costituzione di Malta) e della legge sulle carceri (capitolo 260 della Costituzione di Malta) beneficiano di un trattamento uguale a quello dei funzionari;

b)

le pensioni dovute ai sensi delle leggi di cui sopra e dell’ordinanza sulle pensioni (capitolo 93 della Costituzione di Malta) sono considerate, esclusivamente ai fini dell’articolo 1, lettera e), del presente regolamento, “regimi speciali per funzionari”.

PAESI BASSI

1.   Assicurazione malattia

a)

Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell’applicazione dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento, si intende:

i)

persona che, ai sensi dell’articolo 2 della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), è obbligata ad assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia; e

ii)

se non già inclusi nel caso di cui al punto i), i familiari del personale militare attivo che vive in un altro Stato membro e la persona residente in un altro Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, ha diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza, con i costi di tale assistenza a carico dei Paesi Bassi.

b)

La persona di cui al punto 1, a), i), deve, conformemente alle disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), assicurarsi presso un ente di assicurazione malattia, mentre la persona di cui al punto 1, a), ii), deve iscriversi presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia).

c)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) e della Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l’obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui alla lettera a), e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all’assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.

d)

Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) in merito alla stipulazione tardiva di un’assicurazione si applicano mutatis mutandis nel caso di iscrizione tardiva presso il College voor zorgverzekeringen (Consiglio per le assicurazioni malattia) con riguardo alle persone di cui al punto 1, a), ii).

e)

I beneficiari di prestazioni in natura in virtù della legislazione di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi che risiedono o dimorano temporaneamente nei Paesi Bassi hanno diritto alle prestazioni in natura conformemente a quanto offerto agli assicurati nei Paesi Bassi dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di dimora, tenuto conto dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia), nonché alle prestazioni in natura previste dalla Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (legge generale sulle spese eccezionali di malattia).

f)

Ai fini dell’applicazione degli articoli da 23 a 30 del presente regolamento, sono equiparate alle pensioni corrisposte in forza della legislazione dei Paesi Bassi le seguenti prestazioni (oltre alle pensioni di cui al titolo III, capitoli 4 e 5 del presente regolamento):

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 sul regime pensionistico dei dipendenti pubblici e dei loro superstiti (Algemene burgerlijke pensioenwet) (legge generale sulle pensioni civili),

le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 sul regime pensionistico del personale militare e dei loro superstiti (Algemene militaire pensioenwet) (legge generale sulle pensioni militari),

le prestazioni in caso di inabilità al lavoro erogate in virtù della legge 7 giugno 1972 sulle prestazioni relative all’incapacità lavorativa del personale militare (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (legge sulla inabilità al lavoro del personale militare),

le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 sul regime pensionistico dei dipendenti delle ferrovie olandesi (NV Nederlandse Spoorwegen) e dei loro superstiti (Spoorwegpensioenwet) (legge sulle pensioni dei ferrovieri),

le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),

le prestazioni erogate ai pensionati prima che raggiungano l’età pensionabile di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di assicurare un reddito agli ex lavoratori nella vecchiaia o le prestazioni previste in caso di uscita anticipata dal mercato del lavoro nell’ambito di disposizioni stabilite dallo Stato, ovvero in forza di una convenzione collettiva di lavoro, per le persone di 55 anni o più;

le prestazioni erogate al personale militare e ai dipendenti pubblici in virtù di un regime applicabile in caso di licenziamento per esubero di personale, licenziamento funzionale per motivi di età e pensionamento anticipato.

g)

Ai fini dei capitoli 1 e 2, del titolo III, del presente regolamento il rimborso previsto dalle disposizioni dei Paesi Bassi in caso di utilizzo limitato dei servizi sanitari è considerato una prestazione di malattia in denaro.

2.   Applicazione della legge olandese sull’assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)]

a)

La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della legge olandese sull’assicurazione generale vecchiaia [Algemene Ouderdomswet (AOW)] non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di detti anni ai periodi d’assicurazione:

ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o

pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

In deroga all’articolo 7 dell’AOW, può ottenere il diritto alla pensione anche chiunque abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi in base alle condizioni di cui sopra solo prima del 1o gennaio 1957.

b)

La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, una persona sposata o che è stata sposata non era assicurata ai sensi della legislazione summenzionata, pur risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal coniuge sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

In deroga all’articolo 7 dell’AOW, questa persona è considerata avente diritto ad una pensione.

c)

La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 1o gennaio 1957 durante i quali il coniuge di un titolare che non soddisfa le condizioni che gli consentirebbero di ottenere l’assimilazione di tali anni ai periodi di assicurazione:

ha risieduto nei Paesi Bassi tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno d’età, o

pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

d)

La riduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, dell’AOW non si applica agli anni civili precedenti al 2 agosto 1989 durante i quali, tra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il coniuge di un titolare residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi non era assicurato ai sensi della legislazione summenzionata, se tali anni civili coincidono con periodi d’assicurazione maturati dal titolare sotto tale legislazione o con gli anni civili da prendere in considerazione ai sensi del punto 2, lettera a), a condizione che il matrimonio sussistesse durante tali periodi.

e)

Il punto 2, lettere a), b), c) e d), non si applica ai periodi che coincidono con:

periodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione ai sensi della legislazione relativa all’assicurazione vecchiaia di anzianità di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, o

periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione di vecchiaia ai sensi di tale legislazione.

I periodi d’assicurazione volontaria maturati nell’ambito del regime di un altro Stato membro non sono presi in considerazione ai fini dell’applicazione della presente disposizione.

f)

Il punto 2, lettere a), b), c) e d), si applica solo se la persona interessata ha risieduto in uno o più Stati membri per un periodo di sei anni successivo al 59o anno d’età e solo fintanto che tale persona è residente in uno di tali Stati membri.

g)

In deroga alle disposizioni del capitolo IV dell’AOW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzata a stipulare un’assicurazione volontaria ai sensi di tale legge per i periodi durante i quali il coniuge è soggetto all’assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione non decade quando l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessa in seguito al suo decesso e quando il superstite percepisce solo una pensione a titolo della legge olandese sull’assicurazione generale per i superstiti a carico (Algemene nabestaandenwet).

In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età.

Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’AOW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’AOW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

h)

L’autorizzazione di cui al punto 2, lettera g), non è accordata ad alcun assicurato in base alla legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o prestazioni ai superstiti.

i)

Chiunque desideri stipulare un’assicurazione volontaria conformemente al punto 2, lettera g), ne deve fare richiesta alla banca per le assicurazioni sociali (Sociale Verzekeringsbank) entro un anno dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni di partecipazione.

3.   Applicazione della legge olandese relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico [Algemene nabestaandenwet (ANW)]

a)

Qualora il coniuge superstite abbia diritto ad una pensione ai superstiti a titolo della legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico Algemene Nabestaandenwet (ANW) conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, tale pensione è calcolata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, anche i periodi d’assicurazione maturati prima del 1o ottobre 1959 sono considerati periodi d’assicurazione maturati sotto la legislazione olandese, se durante questi periodi, l’assicurato, dopo il compimento del quindicesimo anno d’età:

ha risieduto nei Paesi Bassi, o

pur risiedendo in un altro Stato membro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in tale paese, o

ha lavorato in un altro Stato membro per periodi assimilati a periodi d’assicurazione a titolo del regime di sicurezza sociale dei Paesi Bassi.

b)

Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione ai sensi del punto 3, lettera a), che coincidono con periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro in materia di pensioni ai superstiti.

c)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1), lettera b), del presente regolamento, sono considerati periodi di assicurazione solo quelli maturati sotto la legislazione olandese dopo il compimento del quindicesimo anno di età.

d)

In deroga all’articolo 63 bis, paragrafo 1, dell’AMW, qualunque persona che risieda in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e il cui coniuge sia soggetto al regime d’assicurazione obbligatoria ai sensi di tale legge, è autorizzato ad assicurarsi ai sensi di tale legge, a condizione che tale assicurazione fosse già valida alla data di applicazione del presente regolamento, ma unicamente per i periodi durante i quali il coniuge dipende dall’assicurazione obbligatoria.

Tale autorizzazione decade quando cessa l’assicurazione obbligatoria del coniuge a titolo dell’ANW, a meno che l’assicurazione obbligatoria del coniuge cessi in seguito al suo decesso e qualora il superstite percepisca solo una pensione a titolo dell’ANW.

In ogni caso l’autorizzazione relativa all’assicurazione volontaria decade il giorno in cui la persona interessata compie il 65° anno d’età.

Il contributo da pagare per l’assicurazione volontaria è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione volontaria ai sensi dell’ANW. Tuttavia, se l’assicurazione volontaria segue a un periodo d’assicurazione ai sensi del punto 2, lettera b), il contributo è fissato conformemente alle disposizioni relative alla fissazione del contributo per l’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’ANW, considerando il reddito di cui tenere conto come se fosse stato percepito nei Paesi Bassi.

4.   Applicazione della legge olandese sull’inabilità al lavoro

a)

Se, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 3, del presente regolamento, la persona interessata ha diritto a una pensione d’invalidità olandese, l’importo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per il calcolo di questa prestazione è fissato:

i)

se, prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un’attività subordinata ai sensi dell’articolo 1, lettera a), del presente regolamento:

conformemente alle disposizioni della legge relativa all’assicurazione invalidità [Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)], se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o gennaio 2004, o

conformemente alle disposizioni della legge sul lavoro e reddito relativo alla capacità lavorativa [Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)], se l’inabilità al lavoro si è verificata a decorrere dal 1o gennaio 2004;

ii)

se, prima del verificarsi dell’inabilità al lavoro, tale persona ha esercitato da ultimo un’attività autonoma ai sensi dell’articolo 1, lettera b), del presente regolamento, conformemente alle disposizioni della legge relativa all’assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi [Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)] se l’inabilità al lavoro si è verificata anteriormente al 1o agosto 2004.

b)

Ai fini del calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla WAO, alla WIA o alla WAZ, le istituzioni olandesi tengono conto:

dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi assimilati maturati nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1967,

dei periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

periodi di assicurazione maturati dalla persona interessata dopo il compimento del quindicesimo anno di età, nel quadro della legge generale sull’inabilità al lavoro [Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)], nella misura in cui non coincidono con i periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAO,

periodi di assicurazione maturati nel quadro della WAZ,

periodi di assicurazione maturati nel quadro della WIA.

AUSTRIA

1.   Al fine di acquisire periodi nell’assicurazione pensionistica, la frequenza di una scuola o di un istituto d’istruzione analogo di un altro Stato membro è considerata equivalente alla frequenza di una scuola o di istituto d’istruzione ai sensi degli articoli 227, paragrafo 1, primo comma e 228 paragrafo 1, terzo comma, dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), dell’articolo 116, paragrafo 7, del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni per i lavori del commercio) e dell’articolo 107, paragrafo 7, del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori) quando l’interessato è stato per un certo periodo soggetto alla legislazione austriaca per il fatto che esercitava un’attività subordinata o autonoma, e vengono pagati i contributi speciali di cui all’articolo 227, paragrafo 3, dell’ASVG, all’articolo 116, paragrafo 9, del GSVG e all’articolo 107, paragrafo 9, del BSGV per il riscatto di tali periodi d’istruzione.

2.   Per il calcolo della prestazione pro rata di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, non si tiene conto degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori, previste dalla legislazione austriaca. In questi casi le prestazioni pro rata calcolate al netto di tali contributi sono sommate, se del caso, all’importo pieno degli aumenti speciali dei contributi destinati alle assicurazioni integrative e alle prestazioni integrative del regime per i minatori.

3.   Se, conformemente all’articolo 6 del presente regolamento, sono stati maturati dei periodi assimilati ai sensi del regime d’assicurazione pensionistica austriaco, ma tali periodi non possono costituire una base di calcolo ai sensi degli articoli 238 e 239 dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali), degli articoli 122 e 123 del Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per i lavoratori del commercio) e degli articoli 113 e 114 del Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (legge federale sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori), si utilizza la base di calcolo per i periodi di custodia dei figli conformemente all’articolo 239 dell’ASVG, all’articolo 123 del GSVG e all’articolo 114 del BSVG.

FINLANDIA

1.   Ai fini della determinazione dei diritti e del calcolo dell’importo della pensione nazionale finlandese a norma degli articoli da 52 a 54 del presente regolamento, le pensioni acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro sono assimilate alle pensioni acquisite a titolo della legislazione finlandese.

2.   Quando si applica l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, ai fini del calcolo dei redditi da lavoro per il periodo accreditato ai sensi della legislazione finlandese sulle pensioni correlate a tali redditi, se una persona può far valere periodi d’assicurazione pensionistica a titolo di un’attività esercitata come lavoratore subordinato o autonomo in un altro Stato membro per una parte del periodo di riferimento considerato dalla legislazione finlandese, i redditi da lavoro per il periodo in questione sono equivalenti alla somma dei redditi percepiti durante la parte del periodo di riferimento in Finlandia, divisa per il numero di mesi del periodo di riferimento durante i quali sono stati maturati periodi d’assicurazione in Finlandia.

SVEZIA

1.   Se a un familiare non subordinato viene versata un’indennità per congedo parentale conformemente all’articolo 67 del presente regolamento, essa è pari all’importo di base o al livello più basso.

2.   Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo parentale conformemente al capo IV, paragrafo 6, della legge sulle assicurazioni [Lag (1962/381) om allmän försäkrings], per le persone che possono beneficiare di un’indennità per congedo parentale basata sul lavoro si applica quanto segue:

Per un genitore per il quale il reddito che dà diritto a una prestazione di malattia è calcolato sulla base di un reddito da un’attività lucrativa svolta in Svezia, il requisito di essere stato assicurato per la prestazione di malattia al di sopra del livello minimo per almeno 240 giorni consecutivi precedenti la nascita del figlio è soddisfatto se, durante il periodo in questione, il genitore aveva percepito un reddito da un’attività lucrativa in un altro Stato membro corrispondente all’assicurazione superiore al livello minimo.

3.   Le disposizioni del presente regolamento relative alla totalizzazione dei periodi d’assicurazione e dei periodi di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad una pensione di garanzia per le persone nate nel 1937 o in anni precedenti che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato prima di presentare domanda di pensione (legge 2000/798).

4.   Ai fini del calcolo del reddito per la determinazione dell’indennità convenzionale di malattia correlata al reddito e dell’indennità compensativa per inabilità correlata al reddito conformemente al capitolo 8 della Lag (1962/381) om allmän försäkring (legge sulle assicurazioni) si applicano le seguenti disposizioni:

a)

se l’assicurato, durante il periodo di riferimento, è stato altresì soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri in conseguenza di un’attività in qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo, il reddito nello Stato membro o negli Stati membri in questione è considerato equivalente al reddito lordo medio dell’assicurato in Svezia durante la parte del periodo di riferimento in questo paese, calcolato dividendo i redditi percepiti in Svezia per il numero di anni in cui sono stati riscossi;

b)

se le prestazioni sono calcolate a norma dell’articolo 46 del presente regolamento e la persona non è assicurata in Svezia, il periodo di riferimento è determinato conformemente al capitolo 8, paragrafi 2 e 8, della legge sopra citata come se la persona in questione fosse assicurata in Svezia. Se la persona in questione non ha percepito redditi che danno diritto a una pensione durante tale periodo ai sensi della legge sulla pensione di vecchiaia basata sul reddito (1998/674), si considera che il periodo di riferimento abbia inizio dal primo momento in cui l’assicurato ha percepito un reddito da un’attività lucrativa in Svezia.

a)

Ai fini del calcolo dei crediti convenzionali per la pensione ai superstiti basata sul reddito (legge 2000/461), se non è soddisfatto il requisito, previsto dalla legislazione svedese per il diritto alla pensione, di almeno tre dei cinque anni civili immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento), si tiene altresì conto dei periodi di assicurazione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati in Svezia. I periodi di assicurazione in altri Stati membri si considerano fondati sulla media della base pensionistica in Svezia. Se si può far valere soltanto un anno di diritti in Svezia, ogni periodo di assicurazione in un altro Stato membro è considerato come costituente lo stesso importo.

b)

Ai fini del calcolo dei crediti di pensione convenzionali per le pensioni di vedovanza in relazione a un decesso avvenuto il 1o gennaio 2003 o dopo tale data, se non è soddisfatto il requisito previsto dalla legislazione svedese per i crediti di pensione, di almeno due dei quattro anni immediatamente precedenti il decesso dell’assicurato (periodo di riferimento) e i periodi di assicurazione sono stati maturati in un altro Stato membro durante il periodo di riferimento, tali anni si considerano basati sugli stessi crediti di pensione dell’anno svedese.

REGNO UNITO

1.   Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretendere il beneficio di una pensione di anzianità, se:

a)

i contributi dell’ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o

b)

le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall’ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l’ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III, capitolo V, del presente regolamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a “periodi di assicurazione” è considerato come riferimento ad un periodo di assicurazione maturato da:

i)

il coniuge o l’ex coniuge se la richiesta è presentata da:

una donna coniugata, o

una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge; o

ii)

l’ex coniuge, se la richiesta è presentata da:

un vedovo che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo, o

una vedova che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di genitore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l’età, calcolata in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e per “pensione di vedova connessa con l’età” s’intende una pensione di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all’articolo 39, paragrafo 4, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).

2.   Per l’applicazione dell’articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che regolamentano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.

3.   Ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d’invalidità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.

4.   Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, quando l’interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell’articolo 30A, paragrafo 5, della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l’interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:

i)

prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o

ii)

prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III, capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l’invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell’altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d’inabilità di breve durata versate a norma dell’articolo 30A, paragrafi 1-4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).

Nell’applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l’interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.

1)

Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d’occupazione in qualità di lavoratore subordinato in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell’anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l’interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all’anno fiscale.

2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento:

a)

qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore subordinato abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5, 1), quell’anno risulti conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, l’interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell’anno nell’altro Stato membro;

b)

qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggiato ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell’anno.

3)

Per la conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fattore di reddito ottenuto durante l’anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l’interessato è stato soggetto a detta legislazione.»


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