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Document L:2009:132:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 132, 29 maggio 2009


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ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2009.132.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 132

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
29 maggio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 445/2009 della Commissione, del 28 maggio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 446/2009 della Commissione, del 14 maggio 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento (CE) n. 447/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

 

Regolamento (CE) n. 448/2009 della Commissione, del 28 maggio 2009, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

7

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Parlamento europeo e Consiglio

 

 

2009/407/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (2007-2013)

8

 

 

2009/408/CE

 

*

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

10

 

 

Consiglio

 

 

2009/409/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009, che stabilisce se, in conformità all’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio, dell’8 luglio 2008, formulata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7

11

 

 

2009/410/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 25 maggio 2009, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

13

 

 

Commissione

 

 

2009/411/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 maggio 2009, che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici [notificata con il numero C(2009) 3934]  ( 1 )

16

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

 

2009/412/PESC

 

*

Decisione EUPOL COPPS/1/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 27 maggio 2009, relativa all’istituzione del comitato dei contributori per la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

18

 

 

2009/413/PESC

 

*

Decisione ATALANTA/4/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 27 maggio 2009, relativa alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

29.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/1


REGOLAMENTO (CE) N. 445/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 maggio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

78,8

MA

72,7

MK

47,9

TN

105,3

TR

56,5

ZZ

72,2

0707 00 05

JO

151,2

MK

32,6

TR

115,1

ZZ

99,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

117,7

ZZ

167,2

0805 10 20

EG

43,8

IL

55,6

MA

42,9

TN

108,2

TR

67,5

US

43,9

ZA

63,5

ZZ

60,8

0805 50 10

AR

59,5

TR

52,1

ZA

57,6

ZZ

56,4

0808 10 80

AR

68,0

BR

80,4

CL

79,8

CN

73,6

NZ

104,4

US

102,8

UY

71,7

ZA

84,6

ZZ

83,2

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


29.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/3


REGOLAMENTO (CE) N. 446/2009 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all'allegato del presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda totalmente o in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha espresso il suo parere entro i limiti di tempo stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Arachidi decorticate e sbucciate bianche (noccioline sbiancate).

Le arachidi decorticate sono sbiancate passandole in un forno a gas dotato di quattro zone di riscaldamento, in cui i semi sono spruzzati con vapore acqueo ad una temperatura tra 88 °C e 93 °C, prima di passare attraverso due zone di raffreddamento.

L'aumento graduale della temperatura dei semi ne provoca la dilatazione e il distacco della pellicola rossa che li avvolge. La pellicola viene successivamente eliminata mediante un processo meccanico.

Le arachidi, che non trattate a parte l'eliminazione della pellicola, si presentano alla rinfusa o in «grandi sacchi» di circa 1 000 kg.

1202 20 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 1202 e 1202 20 00.

Lo sbiancamento delle arachidi deve essere considerato un trattamento termico destinato essenzialmente a rimuovere la pellicola rossa dai semi e pertanto ad agevolarne l'utilizzo. Questo trattamento non altera le caratteristiche delle arachidi in quanto prodotti naturali e non le rende idonee ad un uso specifico piuttosto che ad un uso generico (si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 12, Considerazioni generali, secondo paragrafo).

Il prodotto deve pertanto essere classificato alla voce 1202.


29.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/5


REGOLAMENTO (CE) N. 447/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2009

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Sciroppo di zucchero invertito composto di (% in peso):

zucchero (espresso come saccarosio)

66,5

acqua

31

glicol propilene

2,5

Il prodotto è utilizzato, fra l'altro, nell'industria del tabacco come sostanza umidificante ed è presentato sfuso.

1702 90 95

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali d'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 1702, 1702 90 e 1702 90 95.

L'aggiunta di glicol propilene nella quantità indicata non modifica il carattere del prodotto in misura tale da doverlo considerare un prodotto chimico della voce 3824.

Il prodotto ha le caratteristiche di uno sciroppo di zucchero della voce 1702.


29.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/7


REGOLAMENTO (CE) N. 448/2009 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2009

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 7 sexies in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 274/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2009/2010 (3), stabilisce i suddetti limiti. Poiché detto regolamento si applica soltanto a decorrere dal 1o ottobre 2009, il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2009/2010 sarà disponibile solo a partire da quella data.

(3)

Occorre pertanto stabilire, per la campagna 2009/2010, una percentuale di accettazione pari a zero per i quantitativi richiesti tra il 18 maggio 2009 e il 22 maggio 2009 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero. Occorre di conseguenza respingere, per la campagna 2009/2010, tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per la campagna 2009/2010, i titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate tra il 18 maggio 2009 e il 22 maggio 2009 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione dello 0 %.

2.   Per la campagna 2009/2010, le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate nei giorni 25, 26, 27, 28 e 29 maggio 2009 sono respinte.

3.   Per la campagna 2009/2010, la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa dal 1o giugno 2009 al 30 settembre 2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 16.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

29.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/8


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

recante modifica dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (2007-2013)

(2009/407/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 21, il punto 22, primo e secondo comma, e il punto 23,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Alla riunione di dialogo a tre del 2 aprile 2009 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato il finanziamento, nel quadro del piano europeo di ripresa economica per la modernizzazione delle infrastrutture e di solidarietà in campo energetico, di progetti nel settore dell’energia e di Internet a banda larga e il rafforzamento delle operazioni relative alle «nuove sfide» individuate nel contesto della valutazione della riforma a medio termine del 2003 della politica agricola comune («verifica dello stato di salute»). Il finanziamento richiede, in primo luogo, una revisione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 in conformità dei punti 21, 22 e 23 dell’accordo interistituzionale, in modo da aumentare di 2 000 000 000 EUR a prezzi correnti il massimale degli stanziamenti d’impegno della sottorubrica 1a per l’esercizio 2009.

(2)

L’aumento del massimale della sottorubrica 1a sarà interamente compensato da una diminuzione di 2 000 000 000 EUR del massimale degli stanziamenti d’impegno della rubrica 2 per l’esercizio 2009.

(3)

Per mantenere una relazione ordinata tra impegni e pagamenti, saranno riveduti i massimali annuali degli stanziamenti di pagamento. Tale revisione sarà neutrale.

(4)

L’allegato I all’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria deve quindi essere modificato di conseguenza (2),

DECIDONO:

Articolo unico

L’allegato I dell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  A tal fine, le cifre provenienti da tale accordo sono convertite in prezzi 2004.


ALLEGATO

Quadro finanziario 2007-2013 riveduto per il piano europeo di ripresa economica (prezzi costanti 2004)

(milioni di EUR — prezzi costanti 2004)

Stanziamenti di impegno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totale

2007-2013

1.

Crescita sostenibile

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a

Competitività per la crescita e l’occupazione

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b

Coesione per la crescita e l’occupazione

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2.

Conservazione e gestione delle risorse naturali

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

di cui spese correlate al mercato e pagamenti diretti

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a

Libertà, sicurezza e giustizia

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b

Cittadinanza

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

L’UE quale attore globale

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Amministrazione (1)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Compensazioni

419

191

190

 

 

 

 

800

Totale stanziamenti di impegno

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

in percentuale del RNL

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

Totale stanziamenti di pagamento

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

in percentuale del RNL

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Margine disponibile

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Massimale risorse proprie in percentuale del RNL

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  La spesa per le pensioni compresa nel massimale per questa rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al relativo regime, entro il limite di 500 000 000 EUR ai prezzi del 2004 per il periodo 2007-2013.


29.5.2009   

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L 132/10


DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2009

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2009/408/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito «il Fondo») è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuo di 500 000 000 EUR.

(3)

Il 29 dicembre 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la domanda conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 2 694 300 EUR.

(4)

La Commissione propone inoltre di mobilitare un importo di 690 000 EUR a titolo del Fondo per l’assistenza tecnica, in virtù dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

(5)

Il Fondo dev’essere quindi mobilitato per fornire un contributo finanziario ai fini della domanda presentata dalla Spagna, nonché per soddisfare il fabbisogno di assistenza tecnica,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 3 384 300 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. KOHOUT


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Consiglio

29.5.2009   

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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

che stabilisce se, in conformità all’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2008 formulata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7

(2009/409/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(2)

A norma del punto 5 del protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, l’obbligo di evitare disavanzi pubblici eccessivi di cui all’articolo 104, paragrafo 1, del trattato non si applica al Regno Unito fintantoché questo paese non passerà alla terza fase dell’Unione economica e monetaria (1). Nella seconda fase dell’Unione economica e monetaria, il Regno Unito deve invece cercare di evitare disavanzi pubblici eccessivi a norma dell’articolo 116, paragrafo 4, del trattato.

(3)

Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo dell’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e a una crescita vigorosa, sostenibile e in grado di favorire l’occupazione. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.

(4)

La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita era intesa a rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che si tenesse pienamente conto della situazione economica e di bilancio in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE). In questo modo il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro che sostiene le politiche di governo per un rapido ritorno a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

(5)

Con decisione 2008/713/CE (3) il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 104, paragrafo 6, che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo.

(6)

In conformità all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, l’8 luglio 2008 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha inoltre adottato una raccomandazione (4) rivolta alle autorità del Regno Unito invitandole a porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo quanto prima e non oltre l’esercizio finanziario 2009/2010 riportando il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e sostenibile. A tal fine il Consiglio ha raccomandato che le autorità garantiscano un miglioramento strutturale di almeno lo 0,5 % del PIL nell’esercizio 2009/2010 e ha stabilito all’8 gennaio 2008 il termine entro il quale il governo del Regno Unito doveva adottare misure efficaci.

(7)

La valutazione del seguito dato dal Regno Unito alla raccomandazione formulata dal Consiglio a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2009/2010 porta alle conclusioni seguenti:

a)

a seguito della raccomandazione del Consiglio del luglio 2008 formulata a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, le autorità del Regno Unito hanno annunciato misure discrezionali supplementari tali da comportare un aumento del disavanzo. Il 16 luglio 2008 il governo ha annunciato il rinvio dell’aumento legato all’inflazione delle accise sul carburante, previsto per ottobre 2008, con un costo in termini di perdita di entrate stimato allo 0,05 % del PIL nel 2008/2009. Nel settembre 2008 sono state introdotte misure supplementari tali da comportare un aumento del disavanzo, equivalenti allo 0,1 % del PIL nel 2009/2010, fra cui un aumento della spesa nel settore degli alloggi;

b)

il 24 novembre 2008 il governo ha presentato la relazione pre-bilancio 2008 («Pre-Budget Report» – PBR). In parte a causa dell’impatto inatteso delle conseguenze negative della crisi finanziaria mondiale che si è sviluppata a partire dall’autunno 2007, la relazione presentava una netta tendenza al ribasso rispetto alle proiezioni macroeconomiche a medio termine. Visto il contesto macroeconomico, il governo ha annunciato ulteriori misure discrezionali di allentamento della disciplina di bilancio, intese a sostenere l’economia, pari circa a ½ % del PIL nel 2008/2009 e all’1,0 % del PIL nel 2009/2010. Le misure comprendevano una riduzione temporanea dell’aliquota normale dell’IVA, che corrispondeva a circa la metà dello stimolo, e l’esecuzione anticipata delle spese per investimenti;

c)

complessivamente, le misure di stimolo erano in linea con quelle previste dal piano europeo di ripresa economica, approvato dal Consiglio europeo l’11 dicembre 2008;

d)

le proiezioni macroeconomiche e di bilancio contenute nell’aggiornamento del 2008 del programma di convergenza del Regno Unito, presentate alla Commissione il 18 dicembre 2008, erano identiche a quelle della relazione pre-bilancio 2008 e prevedevano nel 2009/2010 un ulteriore aumento del rapporto disavanzo/PIL, stimato all’8,2 % del PIL. Il previsto deterioramento delle finanze pubbliche nel 2009/2010 è dovuto essenzialmente a due fattori in parte correlati fra loro: in primo luogo la contrazione generale del PIL e in secondo luogo le forti perdite di gettito fiscale provenienti da due fonti finora considerate primarie: il settore finanziario e il mercato immobiliare. Nonostante questo, circa un terzo dell’aumento del disavanzo previsto dal programma nel 2009/2010 riflette le misure di stimolo fiscale adottate;

e)

l’aggiornamento del 2008 del programma di convergenza prevede inoltre un rapporto debito pubblico/PIL di circa il 60 % del PIL nel 2009/2010, ossia nettamente superiore al 46 % circa prospettato dalle autorità del Regno Unito nel marzo 2008;

f)

secondo le previsioni intermedie di gennaio 2009 dei servizi della Commissione, nel 2009/2010 il disavanzo dovrebbe essere pari al 9½ % del PIL, ossia di 1¼ punti percentuali superiore a quanto indicato nel programma di convergenza, principalmente a causa del forte deterioramento previsto per il contesto macroeconomico nelle suddette previsioni dei servizi della Commissione; il PIL nominale sarebbe inferiore di circa il 5 %. Nel frattempo i dati sulle finanze pubbliche pubblicati a seguito delle previsioni intermedie di gennaio 2009 dei servizi della Commissione indicano che i risultati delle finanze pubbliche nel 2008/2009 saranno probabilmente peggiori di quelli attesi.

(8)

Queste considerazioni portano a concludere che, in un contesto di progressivo deterioramento delle condizioni economiche, dal luglio 2008 le autorità britanniche hanno attuato misure discrezionali supplementari tali da comportare un aumento del disavanzo in linea con quelle previste dal piano europeo di ripresa economica. Gli effetti combinati della grave crisi economica e delle misure di stimolo adottate dalle autorità britanniche hanno condotto al consistente deterioramento della posizione di bilancio del Regno Unito previsto per il 2009/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell’8 luglio 2008 nel periodo indicato nella raccomandazione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E/PRO/25:EN:HTML

(2)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

(3)  GU L 238 del 5.9.2008, pag. 5.

(4)  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication12926_en.pdf


29.5.2009   

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L 132/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2009

che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica

(2009/410/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del parere del comitato scientifico e tecnico,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca, il reattore ad alto flusso di Petten (HFR) è stato e continuerà ad essere per qualche tempo un importante strumento a disposizione della Comunità per contribuire alle scienze e alla sperimentazione dei materiali, alla medicina nucleare e alla ricerca in materia di sicurezza dell’energia nucleare.

(2)

Il funzionamento dell’HFR è stato sostenuto da una serie di programmi di ricerca supplementari, l’ultimo dei quali, adottato con decisione 2007/773/Euratom del Consiglio, del 26 novembre 2007, relativa a una proroga di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell’energia atomica (1), è scaduto il 31 dicembre 2007.

(3)

L’HFR ha continuato a funzionare per tutto il 2008 senza programma di ricerca supplementare e, nel contempo, si è cercato di ancorare il suo esercizio e il suo funzionamento ad un regime giuridico autonomo e più duraturo. In seguito al fallimento di tali tentativi, occorre assicurare la continuità del sostegno finanziario tramite un nuovo programma di ricerca supplementare.

(4)

Poiché l’HFR rappresenta tuttora un’infrastruttura insostituibile e indispensabile per la ricerca comunitaria nei campi del miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti, della sanità ivi compreso lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica, della fusione nucleare, della ricerca di base e della formazione, nonché della gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare il comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari per la nuova generazione di sistemi di reattori, il suo funzionamento dovrebbe proseguire fino al 2011 nell’ambito del presente programma di ricerca supplementare.

(5)

Dato il loro particolare interesse alla continuazione del funzionamento dell’HFR, Belgio, Francia e Paesi Bassi, dovrebbero, come da essi indicato, finanziare il presente programma mediante contributi finanziari al bilancio generale dell’Unione europea sotto forma di entrate con destinazione specifica.

(6)

Parte dei contributi per il presente programma supplementare dovrebbe coprire anche le spese sostenute durante l’esercizio 2008,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di ricerca supplementare relativo al funzionamento del reattore ad alto flusso di Petten (HFR) («il programma»), i cui obiettivi sono definiti nell’allegato I, è adottato per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 2

Il contributo finanziario ritenuto necessario per l’esecuzione del programma ammonta a 34,992 milioni di EUR. La ripartizione di detto importo figura nell’allegato II. Il contributo è considerato come entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (2).

Articolo 3

1.   La Commissione è incaricata della gestione del programma. A tal fine, essa ricorre ai servizi del Centro comune di ricerca.

2.   Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca è tenuto informato sull’attuazione del programma.

Articolo 4

La Commissione, prima del 15 settembre di ogni anno, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ŠEBESTA


(1)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNICI

I principali obiettivi del programma sono i seguenti:

1)

garantire il funzionamento sicuro ed affidabile del reattore ad alto flusso di Petten (HFR) allo scopo di assicurare la disponibilità del flusso di neutroni a fini sperimentali;

2)

consentire l’uso efficiente dell’HFR da parte di istituti di ricerca in un’ampia gamma di discipline: miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti, sanità, ivi compreso lo sviluppo di isotopi medici per rispondere ai quesiti della ricerca medica, fusione nucleare, ricerca di base e formazione, nonché gestione dei rifiuti, compresa la possibilità di studiare il comportamento, sotto il profilo della sicurezza, dei combustibili nucleari per la nuova generazione di sistemi di reattori.


ALLEGATO II

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi per il programma sono versati da Belgio, Francia e Paesi Bassi.

La ripartizione dei contributi è la seguente:

 

Belgio: 1,2 milioni di EUR

 

Francia: 0,9 milioni di EUR

 

Paesi Bassi: 32,892 milioni di EUR

 

Totale: 34,992 milioni di EUR.

I contributi sono versati al bilancio generale dell’Unione europea e destinati specificamente al presente programma. Parte dei contributi per il presente programma supplementare può coprire anche le spese sostenute per il funzionamento dell’HFR durante l’esercizio 2008, conformemente al programma di lavoro da concordare tra i paesi contributori e la Commissione.

Tali contributi sono fissi e non rivedibili per quanto attiene alle variazioni dei costi di esercizio e di manutenzione.


Commissione

29.5.2009   

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L 132/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2009

che modifica la decisione 2004/452/CE relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

[notificata con il numero C(2009) 3934]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/411/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici (2), nell’intento di consentire che si traggano conclusioni statistiche a scopi scientifici, stabilisce le condizioni alle quali può essere autorizzato l’accesso ai dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria e le regole di cooperazione tra l’autorità comunitaria e quelle nazionali al fine di rendere più facile tale accesso.

(2)

Con la decisione 2004/452/CE (3) la Commissione ha compilato un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici.

(3)

L’Istituto delle assicurazioni sociali della Finlandia (Kansaneläkelaitos — KELA), l’Università Ebraica di Gerusalemme (The Hebrew University of Jerusalem — HUJI) e il Servizio pubblico federale «Sicurezza sociale» del Belgio (Service public fédéral «Sécurité sociale»/Federale Overheidsdienst «Sociale Zekerheid») sono da considerarsi enti che soddisfano le condizioni prescritte. È quindi opportuno inserirli nell’elenco delle agenzie, organizzazioni e istituzioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 831/2002.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il segreto statistico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2004/452/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2009.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

(2)  GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7.

(3)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici

Banca centrale europea

Banca centrale spagnola

Banca centrale italiana

University of Cornell, Stato di New York, Stati Uniti d’America

Department of Political Science, Baruch College, The City University of New York, Stato di New York, Stati Uniti d’America

Banca centrale tedesca

Unità Analisi occupazionale, direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, Commissione europea

Tel Aviv University (TAU), Israele

Banca mondiale

Center of Health and Wellbeing (CHW), Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, New Jersey, Stati Uniti d’America

The University of Chicago (UofC), Illinois, Stati Uniti d’America

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)

Family and Labour Studies Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada

Unità Econometria e supporto statistico alla lotta contro le frodi (ESAF), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Unità Supporto allo Spazio europeo della ricerca (SERA), direzione generale Centro comune di ricerca, Commissione europea

Canada Research Chair, School of Social Science, Atkinson Faculty of Liberal and Professional Studies, York University, Ontario, Canada

University of Illinois at Chicago (UIC), Chicago, Stati Uniti d’America

Rady School of Management, University of California, San Diego, Stati Uniti d’America

Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES), ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, Parigi, Francia

Research Foundation, The State University of New York (RFSUNY), Albany, Stati Uniti d’America

Eläketurvakeskus (ETK) (Centro finlandese delle pensioni), Finlandia

Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES), facente capo al ministero del Lavoro, delle relazioni sociali e della solidarietà, al ministero della Sanità, della gioventù e dello sport e al ministero del Bilancio, dei conti pubblici e della funzione pubblica, Parigi, Francia

Duke University (DUKE), North Carolina, Stati Uniti d’America

Kansaneläkelaitos (KELA) (Istituto delle assicurazioni sociali della Finlandia), Finlandia

The Hebrew University of Jerusalem (HUJI), Israele

Service public fédéral “Sécurité sociale”/Federale Overheidsdienst “Sociale Zekerheid”, Belgio»


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

29.5.2009   

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DECISIONE EUPOL COPPS/1/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 27 maggio 2009

relativa all’istituzione del comitato dei contributori per la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

(2009/412/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo paragrafo,

vista l’azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, sulla missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 3 dell’azione comune 2005/797/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti sull’istituzione di un comitato dei contributori per EUPOL COPPS.

(2)

Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 sono stati stabiliti i principi guida e le modalità per i contributi di paesi terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui la costituzione di un comitato dei contributori.

(3)

Il comitato dei contributori per la EUPOL COPPS dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della missione. Esso dovrebbe costituire la principale sede di discussione di tutte le questioni relative alla gestione quotidiana della missione. Il CPS, che esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione, dovrebbe tenere conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori,

DECIDE:

Articolo 1

Costituzione

È costituito un comitato dei contributori («CoC») per la missione di polizia dell’Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS).

Articolo 2

Funzioni

1.   Il CoC può formulare pareri. Il CSP prende in considerazione tali pareri ed esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.

2.   Il mandato del CoC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all’UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell’UE».

Articolo 3

Composizione

1.   Tutti gli Stati membri dell’UE sono legittimati ad assistere ai lavori del CoC. Tuttavia, soltanto gli Stati contributori partecipano alla gestione quotidiana della missione. I rappresentanti dei paesi terzi che partecipano alla missione possono essere presenti alle riunioni del CoC, così come un rappresentante della Commissione delle Comunità europee.

2.   Il CoC riceve informazioni regolari dal Capo della missione.

Articolo 4

Presidenza

Ai fini della EUPOL COPPS, in conformità al mandato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, la presidenza del CoC è esercitata da un rappresentante del segretario generale/Alto rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza.

Articolo 5

Riunioni

1.   Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza.

2.   Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CoC al CPS.

Articolo 6

Riservatezza

1.   In conformità alla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 (2), le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CoC. In particolare, i rappresentanti presso il CoC posseggono gli adeguati nulla osta di sicurezza.

2.   Le deliberazioni del CoC sono soggette all’obbligo del segreto professionale.

Articolo 7

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 maggio 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

I. ŠRÁMEK


(1)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 65.

(2)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1.


29.5.2009   

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L 132/20


DECISIONE ATALANTA/4/2009 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 27 maggio 2009

relativa alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)

(2009/413/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1) (Atalanta), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità dell’articolo 3 dell’azione comune 2008/851/PESC, il vice ammiraglio Philip JONES era stato nominato comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell’operazione dell’UE.

(3)

Il Regno Unito ha annunciato la disponibilità del vice ammiraglio Peter HUDSON a sostituire il vice ammiraglio Philip JONES come comandante dell’operazione dell’UE.

(4)

Il comitato militare dell’Unione europea ha appoggiato tale nomina.

(5)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,

DECIDE:

Articolo 1

Il vice ammiraglio Peter HUDSON è nominato comandante dell’operazione dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 3 giugno 2009.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2009.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

I. ŠRÁMEK


(1)  GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.


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