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Document L:2009:005:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 5, 09 gennaio 2009


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 5

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

52o anno
9 gennaio 2009


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma Frutta nelle scuole

1

 

 

Regolamento (CE) n. 14/2009 della Commissione, dell’8 gennaio 2009, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

5

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2009/9/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione della nicotina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 7714]  ( 1 )

7

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

9.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/1


REGOLAMENTO (CE) N. 13/2009 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) al fine di istituire un programma «Frutta nelle scuole»

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo (2), ha introdotto un’ampia riforma di tale settore volta a potenziarne la competitività e l’orientamento al mercato e ad allinearlo maggiormente agli altri settori della politica agricola comune (PAC) riformata. Uno dei principali obiettivi del regime riformato è invertire la tendenza al calo del consumo di ortofrutticoli.

(2)

È opportuno far fronte allo scarso consumo di frutta e verdura da parte dei bambini aumentando durevolmente la porzione di frutta e verdura nelle diete dei bambini nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. La concessione, nell’ambito di un programma volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, banane e prodotti derivati ai bambini negli istituti scolastici dovrebbe indurre i giovani consumatori ad apprezzare gli ortofrutticoli e aumentarne pertanto il consumo futuro. Di conseguenza il programma «Frutta nelle scuole» realizzerebbe gli obiettivi della PAC, compresi il potenziamento dei redditi agricoli, la stabilizzazione dei mercati e la disponibilità delle forniture attuali e future.

(3)

A norma dell’articolo 35, lettera b), del trattato, nell’ambito della politica agricola comune possono altresì essere previste azioni comuni, come il programma «Frutta nelle scuole», per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.

(4)

In aggiunta, l’articolo 152, paragrafo 1, del trattato prescrive che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche della Comunità sia garantito un livello elevato di protezione della salute umana. I benefici evidenti per la salute che presenta un programma a favore del consumo di frutta nelle scuole indicano che si tratta di un sistema che dovrebbe essere integrato nell’attuazione della PAC.

(5)

Sarebbe pertanto opportuno prevedere un aiuto comunitario per cofinanziare la fornitura ai bambini negli istituti scolastici di alcuni prodotti sani dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane nonché cofinanziare taluni costi correlati inerenti alla logistica, alla distribuzione, all’attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.

(6)

Il programma comunitario «Frutta nelle scuole» non dovrebbe pregiudicare eventuali programmi nazionali, conformi alla normativa comunitaria, volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole, al fine di conservare i benefici di tali programmi. Esso dovrebbe rispettare la diversità dei sistemi d’istruzione degli Stati membri. Pertanto gli istituti scolastici che beneficiano del programma «Frutta nelle scuole» potrebbero includere le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie.

(7)

Gli Stati membri che intendono partecipare al programma «Frutta nelle scuole» dovrebbero poter concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario, un aiuto nazionale per la fornitura dei prodotti sani e per coprire taluni costi correlati. Per rendere efficace il programma saranno necessarie misure di accompagnamento per il cui finanziamento gli Stati membri dovrebbero poter quindi accordare un aiuto nazionale. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario al programma «Frutta nelle scuole» con contributi provenienti dal settore privato.

(8)

Per assicurare una corretta attuazione del programma «Frutta nelle scuole», gli Stati membri che intendono partecipare al programma dovrebbero elaborare in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale.

(9)

Il programma non dovrebbe includere prodotti non sani che contengono, ad esempio, un’elevata percentuale di grassi o zuccheri aggiunti. La Commissione dovrebbe pertanto redigere un elenco di prodotti o ingredienti che dovrebbero essere esclusi dal programma «Frutta nelle scuole». Altrimenti non bisognerebbe interferire inutilmente nella sfera di discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei prodotti. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter basare la loro selezione dei prodotti ammissibili su criteri obiettivi quali la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o preoccupazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero poter privilegiare i prodotti di origine comunitaria. Per fini di chiarezza gli Stati membri dovrebbero redigere l’elenco dei prodotti ammissibili nell’ambito del loro programma all’atto dell’elaborazione delle rispettive strategie.

(10)

Nell’interesse di un’amministrazione e di una gestione del bilancio sane, gli Stati membri che partecipano al programma dovrebbero richiedere ogni anno un aiuto comunitario. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

(11)

L’aiuto comunitario dovrebbe essere attribuito a ciascuno Stato membro in base a criteri obiettivi fondati sulla loro percentuale di bambini che rientrano nel gruppo bersaglio d’età compresa tra i sei e i dieci anni. Questo gruppo d’età è stato selezionato per motivi di bilancio, ma anche perché le abitudini alimentari si formano in età giovane. Tuttavia, la dimensione demografica limitata non dovrebbe impedire a uno Stato membro di attuare un programma efficace sotto il profilo dei costi. Ciascuno Stato membro partecipante dovrebbe pertanto ricevere un importo minimo determinato quale aiuto comunitario.

(12)

Per garantire una sana gestione finanziaria occorrerebbe fissare un massimale di aiuto comunitario e aliquote massime di cofinanziamento e aggiungere il contributo finanziario della Comunità all’elenco delle misure ammissibili al finanziamento del FEAGA di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3).

(13)

Considerate le loro difficoltà sociali, strutturali ed economiche, è opportuno prevedere un tasso di cofinanziamento più elevato nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza conformemente al regolamento (CE) n 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (4), e nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

(14)

Al fine di non ridurre l’efficacia globale del programma «Frutta nelle scuole», l’aiuto comunitario non dovrebbe essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali sulla frutta nelle scuole esistenti o altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, i risultati ottenuti dagli Stati membri con l’introduzione di un programma nazionale volto a promuovere il consumo di frutta nelle scuole dovrebbero essere mantenuti. Pertanto, l’aiuto comunitario dovrebbe essere comunque disponibile qualora uno Stato membro intenda ampliare o rendere più efficace un programma già esistente che potrebbe altrimenti beneficiare di un aiuto comunitario, a condizione che taluni massimali di cofinanziamento siano rispettati per quanto riguarda la proporzione dell’aiuto comunitario nel finanziamento nazionale totale. In tal caso, lo Stato membro dovrebbe precisare nella sua strategia in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

(15)

Per lasciare il tempo necessario alla corretta attuazione del programma, sarebbe opportuno che esso si applicasse a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010. Una relazione sulla sua attuazione dovrebbe essere presentata dopo tre anni.

(16)

Al fine di migliorare l’efficacia del programma, la Comunità dovrebbe poter finanziare misure di informazione, monitoraggio e valutazione destinate a sensibilizzare il pubblico sul programma «Frutta nelle scuole» e sui suoi obiettivi, nonché le relative attività in rete. Ciò dovrebbe far salva la facoltà della Comunità di cofinanziare, nell’ambito del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (5), le misure di accompagnamento necessarie per sensibilizzare il pubblico sugli effetti benefici per la salute del consumo di frutta e verdura.

(17)

La Commissione dovrebbe stabilire norme particolareggiate relative all’applicazione del programma «Frutta nelle scuole», comprese norme per quanto riguarda la ripartizione dell’aiuto tra Stati membri, la gestione finanziaria e di bilancio, le strategie nazionali, i costi correlati, le misure di accompagnamento e le azioni di informazione, monitoraggio e valutazione nonché le attività in rete.

(18)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1182/2007 sono state integrate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6), con effetto a decorrere dal 1o luglio 2008, dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio (7).

(19)

Sarebbe pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005

All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 è aggiunta la seguente lettera:

«f)

il contributo finanziario della Comunità al programma “Frutta nelle scuole” di cui all’articolo 103 octies bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (8).

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è modificato come segue:

1)

nella parte II, titolo I, capo IV, la sezione IV bis:

a)

dopo l’articolo 103 octies è inserita la seguente sottosezione:

«Sottosezione II bis

Programma “Frutta nelle scuole”

Articolo 103 octies bis

Aiuti per la distribuzione ai bambini di frutta e verdura, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati

1.   Alle condizioni che saranno determinate dalla Commissione, dall’anno scolastico 2009-2010 in poi è concesso un aiuto comunitario:

a)

per la fornitura ai bambini degli istituti scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane; e

b)

per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all’attrezzatura, alla comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione.

2.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione, che preveda, in particolare, il bilancio del loro programma, compresi i contributi comunitario e nazionale, la durata, il gruppo bersaglio, i prodotti ammissibili e la partecipazione degli attori pertinenti. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per rendere efficace il programma.

3.   Nell’elaborare le loro strategie gli Stati membri redigono un elenco dei prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in base ai loro rispettivi programmi. Tale elenco non include tuttavia i prodotti esclusi da una misura adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 103 nonies, lettera f). Essi scelgono i loro prodotti in base a criteri obiettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o preoccupazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti di origine comunitaria.

4.   L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1:

a)

non supera l’importo di 90 Mio EUR per anno scolastico; né

b)

supera il 50 % dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, o il 75 % di tali costi nelle regioni ammissibili all’obiettivo di convergenza in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (9), e nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato; né

c)

copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.

5.   L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tuttavia, gli Stati membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno 175 000 EUR di aiuto comunitario. Gli Stati membri che partecipano al programma richiedono ogni anno un aiuto comunitario in base alla loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

6.   L’aiuto comunitario di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali sulla frutta nelle scuole esistenti o altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto comunitario in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l’aiuto comunitario può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell’aiuto comunitario nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

7.   Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell’aiuto comunitario, aiuti nazionali per la fornitura dei prodotti e i costi correlati di cui al paragrafo 1. Tali costi possono altresì essere coperti da contributi del settore privato. Gli Stati membri possono inoltre concedere un aiuto nazionale per il finanziamento delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2.

8.   Il programma comunitario “Frutta nelle scuole” non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa comunitaria.

9.   A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Comunità può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma “Frutta nelle scuole”, comprese azioni di sensibilizzazione del pubblico e attività in rete correlate.

b)

prima dell’articolo 103 nonies è inserita l’intestazione seguente:

c)

all’articolo 103 nonies è aggiunta la lettera seguente:

«f)

disposizioni relative al programma “Frutta nelle scuole” di cui all’articolo 103 octies bis, compresi un elenco dei prodotti o ingredienti che dovrebbero essere esclusi dal programma “Frutta nelle scuole”, la ripartizione definitiva dell’aiuto fra gli Stati membri, le modalità di gestione finanziaria e di bilancio e i costi correlati, le strategie degli Stati membri, le misure di accompagnamento, le azioni di informazione, monitoraggio e valutazione e le attività in rete.»;

2)

all’articolo 180, prima di «all’articolo 182» è inserito «all’articolo 103 octies bis e»;

3)

all’articolo 184 è aggiunto il punto seguente:

«5)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 agosto 2012, sull’applicazione del programma “Frutta nelle scuole” di cui all’articolo 103 octies bis, corredata, se necessario, di proposte appropriate. La relazione esamina in particolare in quale misura il programma ha promosso l’istituzione negli Stati membri di programmi efficaci a favore del consumo di frutta nelle scuole e ha influito sul miglioramento delle abitudini alimentari dei bambini.»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  Parere espresso il 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(4)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(5)  Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

(6)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(7)  GU L 121 del 7.5.2008, pag. 1.

(8)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1

(9)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.»;


9.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/5


REGOLAMENTO (CE) N. 14/2009 DELLA COMMISSIONE

dell’8 gennaio 2009

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

56,1

TR

138,0

ZZ

97,1

0707 00 05

JO

167,2

MA

93,8

TR

154,1

ZZ

138,4

0709 90 70

MA

85,9

TR

157,0

ZZ

121,5

0805 10 20

BR

44,6

CL

44,1

EG

49,8

IL

51,0

MA

58,1

TR

72,2

ZA

44,1

ZZ

52,0

0805 20 10

MA

64,4

ZZ

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,4

IL

66,7

TR

79,4

ZZ

65,2

0805 50 10

EG

47,1

MA

59,6

TR

60,5

ZZ

55,7

0808 10 80

CN

82,1

MK

39,4

US

110,7

ZZ

77,4

0808 20 50

CN

88,0

US

115,7

ZZ

101,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

9.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

concernente la non iscrizione della nicotina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 7714]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/9/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di 12 anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) fissano le modalità d’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende la nicotina.

(3)

Gli effetti della nicotina sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi utilizzi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per la nicotina lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate nel gennaio 2008.

(4)

La Commissione ha esaminato la nicotina in conformità dell’articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 26 settembre 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

(5)

La conclusione cui si è giunti nel corso dell’esame della sostanza attiva da parte del comitato e sulla scorta delle osservazioni degli Stati membri, è che data la mancanza significativa di studi al riguardo è impossibile dimostrare un uso sicuro della sostanza per gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i consumatori. Nella sua relazione di valutazione lo Stato membro relatore ha individuato anche altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame inter pares e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti adottati dal notificante, gli aspetti problematici già evocati permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti nicotina soddisfino le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

La nicotina non può essere pertanto iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti nicotina siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Il termine eventualmente concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, lo smaltimento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti nicotina non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, in modo da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti nicotina rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione della nicotina nell’allegato I della citata direttiva.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nicotina non è iscritta come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti nicotina siano revocate entro l’8 giugno 2009;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti nicotina a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro l’8 giugno 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


9.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 5/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.


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