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Document L:2008:122:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 122, 08 maggio 2008


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 122

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
8 maggio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 405/2008 della Commissione, del 7 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 406/2008 della Commissione, del 7 maggio 2008, recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 28 aprile al 2 maggio 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

3

 

*

Regolamento (CE) n. 407/2008 della Commissione, del 7 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

7

 

 

IV   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Autorità di vigilanza EFTA

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 298/05/COL, del 22 novembre 2005, relativa alla proposta di un sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale per taluni settori economici (Norvegia)

11

 

 

Comitato permanente degli Stati EFTA

 

*

Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2006/SC, del 27 aprile 2006, relativa al controllo dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario (2004-2009)

30

 

*

Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2007/SC, del 25 ottobre 2007, recante modifica della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE

32

 

*

Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2007/SC, del 6 dicembre 2007, relativa all’accesso del pubblico ai documenti EFTA e che abroga la decisione n. 3/2005/SC del comitato permanente degli Stati EFTA

33

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/1


REGOLAMENTO (CE) N. 405/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

53,7

TN

102,3

TR

125,7

ZZ

93,9

0707 00 05

TR

145,3

ZZ

145,3

0709 90 70

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

63,2

MA

52,5

TN

53,2

TR

63,7

US

49,0

ZZ

54,6

0805 50 10

AR

114,0

IL

134,7

TR

128,9

ZA

109,4

ZZ

121,8

0808 10 80

AR

91,8

BR

86,0

CA

88,5

CL

89,2

CN

97,9

MK

65,0

NZ

117,3

US

115,1

UY

73,3

ZA

80,1

ZZ

90,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/3


REGOLAMENTO (CE) N. 406/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2008

recante fissazione del coefficiente di assegnazione con riguardo al rilascio di titoli di importazione richiesti nel periodo dal 28 aprile al 2 maggio 2008 per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di contingenti tariffari e di accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nel periodo dal 28 aprile al 2 maggio 2008, sono state presentate alle autorità competenti domande di titoli d'importazione, a norma del regolamento (CE) n. 950/2006 o del regolamento (CE) n. 1832/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, recante misure transitorie nel settore dello zucchero a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania (3), per un quantitativo totale pari o superiore al quantitativo disponibile per il numero d'ordine 09.4332 (2007-2008).

(2)

La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di assegnazione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile ed informare gli Stati membri che il limite stabilito è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 28 aprile al 2 maggio 2008, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/2006 o dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1832/2006, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).

(3)  GU L 354 del 14.12.2006, pag. 8.


ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA

Titolo IV del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28.4.2008-2.5.2008

Limite

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

Raggiunto

09.4333

Costa d’Avorio

100

 

09.4334

Repubblica del Congo

100

 

09.4335

Figi

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Raggiunto

09.4338

Giamaica

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurizio

100

 

09.4343

Mozambico

0

Raggiunto

09.4344

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzania

100

 

09.4348

Trinidad e Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Zucchero complementare

Titolo V del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28.4.2008-2.5.2008

Limite

09.4315

India

100

 

09.4316

Paesi firmatari del protocollo ACP

100

 


Zucchero concessioni CXL

Titolo VI del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28.4.2008-2.5.2008

Limite

09.4317

Australia

0

Raggiunto

09.4318

Brasile

0

Raggiunto

09.4319

Cuba

0

Raggiunto

09.4320

Altri paesi terzi

0

Raggiunto


Zucchero Balcani

Titolo VII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28.4.2008-2.5.2008

Limite

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

0

Raggiunto

09.4326

Serbia, Montenegro e Kosovo

100

 

09.4327

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

100

 

09.4328

Croazia

100

 


Zucchero di importazione eccezionale e industriale

Titolo VIII del regolamento (CE) n. 950/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Tipo

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28.4.2008-2.5.2008

Limite

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

 


Importazioni di zucchero nell'ambito dei contingenti tariffari transitori aperti per la Bulgaria e la Romania

Capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1832/2006

Campagna 2007/2008

Numero d’ordine

Paese

% dei quantitativi richiesti da assegnare per la settimana dal 28.4.2008-2.5.2008

Limite

09.4365

Bulgaria

0

Raggiunto

09.4366

Romania

100

 


8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/7


REGOLAMENTO (CE) N. 407/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2820/98, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e (CE) n. 6/2000 (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 assicura un accesso illimitato al mercato comunitario in esenzione dai dazi per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e dei territori che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione.

(2)

Il 15 ottobre 2007 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra. In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo summenzionato, tra la Comunità europea e la Repubblica di Montenegro è stato concluso un accordo interinale relativo agli scambi e sulle questioni connesse, che è entrato in vigore il 1o gennaio 2008 (2).

(3)

L'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale istituiscono un regime commerciale contrattuale tra la Comunità e il Montenegro. Le concessioni commerciali bilaterali sono equivalenti, dal lato comunitario, alle concessioni che si applicano contestualmente alle misure commerciali autonome unilaterali in forza del regolamento (CE) n. 2007/2000.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio per tener conto di tali sviluppi. In particolare, è opportuno espungere la Repubblica di Montenegro dall'elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie accordate per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale. Inoltre, occorre ridurre i volumi dei contingenti tariffari globali per quei prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro dei regimi contrattuali.

(5)

In virtù del regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007 (3), il Montenegro e il Kosovo (4) sono stati eliminati dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio del 7 marzo 1994 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (5); L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2007/2000 è dunque diventato obsoleto e deve essere soppresso.

(6)

Il Montenegro continuerà a beneficiare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2007/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 è così modificato:

(1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Regimi preferenziali

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all'articolo 4, i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.   I prodotti originari dell'Albania, della Repubblica di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o in Montenegro continueranno a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato o di qualsiasi misura contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto alle concessioni commerciali previste nel quadro degli accordi bilaterali tra la Comunità europea e questi paesi.

3.   Le importazioni di prodotti dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo beneficiano delle concessioni di cui all'articolo 4.»

(2)

L'articolo 3 è abrogato.

(3)

All’articolo 4, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d)

9 175 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di “baby-beef” originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo.»

(4)

All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alle importazioni di prodotti del settore dello zucchero di cui alle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata originari della Bosnia-Erzegovina e dei territori doganali della Serbia o del Kosovo si applicano i seguenti contingenti tariffari annuali in esenzione di dazi:

a)

12 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari della Bosnia-Erzegovina;

b)

180 000 tonnellate (peso netto) di prodotti dello zucchero originari dei territori doganali della Serbia o del Kosovo. »

(5)

L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le merci che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in transito o si trovano nella Comunità in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca e per le quali prima di tale data sono state debitamente rilasciate prove di origine del Montenegro conformemente al disposto del Titolo IV, capitolo 2, sezione 2 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione (6), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 2007/2000 per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1).

(2)  GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

(3)  GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5.

(4)  Secondo la definizione della UNSCR 1244.

(5)  GU L 67 del 10.03.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2007 (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5).

(6)  GU L 253 del 11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

RELATIVO AI CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura “ex” davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.


Numero d’ordine

Codice NC

Descrizione

Volume del contingente per anno (1)

Beneficiari

Aliquota dei dazi

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

50 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

110 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

75 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana

60 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

60 tonnellate

Bosnia-Erzegovina, territori doganali della Serbia o del Kosovo

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

129 000 hl (2)

Albania (3), Bosnia-Erzegovina, Croazia (4), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (5), Montenegro (6), territori doganali della Serbia o del Kosovo

Esenzione


(1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2)  Il volume di questo contingente tariffario globale sarà ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario individuale applicato in forza dell'ordine nn. 09.1588 per taluni vini originari della Croazia.

(3)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Albania è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1512 e 09.1513.

(4)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Repubblica di Croazia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1588 e 09.1589.

(5)  L'accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini nn. 09.1558 e 09.1559.

(6)  L'accesso ai contingenti tariffari globali per i vini originari del Montenegro è subordinato al completo utilizzo, in precedenza, dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Questo contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine 09.1514.»


IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/11


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 298/05/COL

del 22 novembre 2005

relativa alla proposta di un sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale per taluni settori economici (Norvegia)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l'articolo 24,

visto l’articolo 1, paragrafo 2 della parte I, e l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 6 e l’articolo 7, paragrafo 5, della parte II del protocollo 3 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia,

vista la guida dell’Autorità all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE (4),

vista la decisione dell’Autorità, del 14 luglio 2004, sulle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte,

vista la sentenza della Corte EFTA nella causa E-6/98, Governo di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA (5),

viste la decisione dell’Autorità n. 172/02/COL, del 25 settembre 2002, che propone misure opportune relativamente al sistema di contributi previdenziali differenziati su base regionale (6) e la lettera delle autorità norvegesi, del 29 ottobre 2002, che accetta le misure in questione,

vista la decisione dell’Autorità n. 218/03/COL, del 12 novembre 2003, relativa agli aiuti di Stato sotto forma di contributi previdenziali differenziati su base regionale (7),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle disposizioni di cui sopra (8),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

I.   ANTEFATTI

1.   Procedimento

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, le autorità norvegesi hanno notificato l’intenzione di applicare aliquote ridotte dei contributi previdenziali alle imprese situate nelle zone geografiche 2, 3 e 4 della Norvegia e attive in determinati settori economici. La notifica è stata inviata con lettera della Missione norvegese presso l’Unione Europea del 26 aprile 2004, recante una lettera del ministero del Commercio e dell’Industria e una lettera del ministero delle Finanze, entrambe del 23 aprile 2004, la quale è stata ricevuta e protocollata dall’Autorità il 27 aprile 2004 (Doc. n. 278992).

Dopo diversi scambi di corrispondenza e riunioni tra l’Autorità e le autorità norvegesi (9), e considerata la difficoltà di dichiarare la misura notificata compatibile con l’articolo 61 dell’accordo SEE, l’Autorità ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

La decisione dell’Autorità n. 245/04/COL, del 6 ottobre 2004, di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE (10). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

Con lettera della Missione norvegese presso l’Unione europea del 12 novembre 2004, le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni nei confronti della decisione di avvio (Doc. n. 299087). L’Autorità non ha ricevuto alcuna osservazione dalle parti interessate.

2.   Descrizione della misura proposta

a)   Antefatti

In base alla Legge sulla Previdenza sociale norvegese del 28 febbraio 1997 («Lov om folketrygd»), tutti i datori di lavoro norvegesi sono tenuti a versare contributi obbligatori nel sistema previdenziale nazionale, i quali sono calcolati in relazione alla retribuzione lorda dei lavoratori e sono differenziati in base al loro luogo di residenza. A tal fine, la Norvegia è stata suddivisa in cinque zone geografiche. La zona 1 (11) comprende le regioni più centrali della Norvegia meridionale e copre il 76,6 % della popolazione complessiva del paese. La zona 2 (12) comprende le parti meno centrali della Norvegia meridionale e copre il 9,4 % della popolazione complessiva del paese. La zona 3 (13) riguarda prevalentemente alcune regioni montane della Norvegia meridionale, coprendo il 2,6 % della popolazione complessiva del paese. La zona 4 (14) comprende la parte più settentrionale della Norvegia meridionale e la Norvegia settentrionale a sud della zona 5, riguardando il 9,4 % della popolazione complessiva. La zona 5 (15) copre la parte più settentrionale del paese.

L’Autorità ha avviato il procedimento d’indagine formale nei confronti del sistema norvegese di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale il 19 novembre 1997 (16). Il 2 luglio 1998 l’Autorità ha adottato una decisione (17) nella quale sosteneva che tale sistema forniva ad alcune imprese, attraverso il bilancio dello Stato, un beneficio che non era giustificabile in virtù della natura generale e del carattere del sistema e che comportava o rischiava di comportare distorsioni della concorrenza all’interno dello Spazio economico europeo (18). Il sistema doveva essere reso compatibile con le norme previste dall’accordo SEE.

Il 2 settembre 1998 le autorità norvegesi hanno adito la Corte EFTA, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, chiedendo l’annullamento della decisione del 2 luglio 1998.

La Corte ha respinto la richiesta di annullamento il 20 maggio 1999 (19) e ha avallato la decisione dell’Autorità. Ha confermato inoltre che il sistema di contributi previdenziali differenziati costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Al fine di attenersi alla decisione dell’Autorità del 2 luglio 1998, le autorità norvegesi hanno proposto nuove disposizioni relative a contributi previdenziali differenziati su base regionale, le quali sono state approvate dall’Autorità il 22 settembre 1999 per un periodo limitato di tempo non superiore al 31 dicembre 2003 (20).

Il 21 dicembre 2000 la Commissione europea ha adottato una decisione negativa in merito al regime di aiuti alla riduzione degli oneri sociali notificato dalla Svezia (21). Nella decisione, la Commissione indicava che la Norvegia, con lettera del 27 luglio 2000, aveva presentato osservazioni rispetto alla decisione di avviare il procedimento relativo al caso svedese e aveva confermato che il regime applicato in Norvegia era analogo a quello svedese.

Alla luce della decisione sulla Svezia, il sistema norvegese è stato oggetto di discussione in diverse riunioni tra le autorità norvegesi e l’Autorità, nonché tra quest’ultima e la Commissione europea. Considerate le similitudini tra il sistema norvegese e quello svedese e al fine di garantire pari condizioni di concorrenza all’interno del SEE, l’Autorità ha ritenuto necessario valutare se il sistema norvegese fosse compatibile con l’accordo e ha avviato un esame formale di tale sistema con lettera alle autorità norvegesi del 4 giugno 2002 (Doc. n. 02-4189 D).

La decisione dell’Autorità del 25 settembre 2002 (22) stabiliva che il regime di differenziazione regionale dei contributi previdenziali non rispondeva ai criteri stabiliti per la deroga prevista dall’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE e proponeva l’adozione di misure opportune atte ad eliminare eventuali aiuti incompatibili contenuti nel sistema o a renderli compatibili con effetto al 1o gennaio 2004.

Con lettera della missione norvegese presso l’Unione europea, del 29 ottobre 2002, ricevuta e protocollata dall’Autorità il 31 ottobre 2002 (Doc. n. 02-7855 A), le autorità norvegesi hanno accettato le misure opportune.

Nel marzo 2003 le autorità norvegesi hanno notificato all’Autorità un accordo transitorio per il triennio 2004-2007 per il progressivo adeguamento delle aliquote dei contributi previdenziali applicabili alle zone 3 e 4 (Doc. n. 03-1846 A). Nella notifica figuravano le seguenti aliquote dei contributi previdenziali (23):

Tabella 1

 

Aliquote 2003

Aliquote 2004

Aliquote 2005

Aliquote 2006

Aliquote 2007

Zona 1

14,1

14,1

14,1

14,1

14,1

Zona 2

10,6

14,1

14,1

14,1

14,1

Zona 3

6,4

8,3

10,2

12,1

14,1

Zona 4

5,1

7,3

9,5

11,7

14,1

Con lettera del 15 aprile 2003 (Doc. n. 03-2467 A), le autorità norvegesi avevano inoltre notificato una proroga della differenziazione regionale dei contributi previdenziali nella zona del Nord-Troms e Finnmark (zona 5). Con lettera dell’ambasciatore di Norvegia all’Unione europea, del 4 luglio 2003 (Doc. n. 03-4403 A), tale notifica è stata revocata, in quanto gli Stati EFTA, di comune accordo nell’ambito del comitato permanente degli Stati membri dell’EFTA del 1o luglio 2003 (n. 2/2003/SC), e con riferimento all’articolo 1, paragrafo 2, della parte I, del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, hanno stabilito che il regime attualmente in vigore nella zona 5 era compatibile con l’accordo SEE data la presenza di circostanze eccezionali nella suddetta zona.

Dopo aver avviato un procedimento d’indagine formale con una decisione del 16 luglio 2003 (24) e in linea con la sentenza della Corte EFTA nella causa E-6/98 (25), l’Autorità ha concluso che la riduzione delle aliquote dei contributi previdenziali nelle zone 2, 3 e 4 costituiva un aiuto di Stato. Tuttavia, l’Autorità ha autorizzato il periodo di transizione di tre anni per i contributi previdenziali differenziati su base regionale nelle zone 3 e 4 con la decisione n. 218/03/COL del 12 novembre 2003, nella quale l’Autorità osservava che, senza un periodo di transizione, l’aumento dei versamenti di contributi previdenziali avrebbe avuto effetti negativi sull’occupazione. L’Autorità osservava che con la graduale eliminazione del regime di differenziazione delle aliquote d’imposta nell’arco di tre anni gli incrementi annui dei costi delle imprese sarebbero stati distribuiti sul triennio, mentre un’immediata abolizione del regime in vigore avrebbe comportato per le imprese interessate un brusco incremento dei costi. Un periodo di transizione appropriato avrebbe potuto attenuare l’effetto d’urto, consentendo alle imprese di adattarsi alla nuova situazione economica.

b)   Descrizione della misura attualmente notificata relativa a un sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale per taluni settori economici

1)   Descrizione delle principali caratteristiche della misura

Nell’aprile 2004 le autorità norvegesi hanno notificato all’Autorità la loro intenzione di applicare a taluni settori economici, a decorrere dal 1o gennaio 2005 per un periodo indeterminato, il sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale applicato fino alla fine del 2003 nelle zone 1, 2, 3 e 4. Le aliquote in questione figurano nella tabella 1 sopraindicata per il 2003. La zona 5 è stata esclusa dalla notifica in quanto, a seguito della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2003/SC, del 1o luglio 2003, l’aliquota applicabile in questa zona era zero.

La misura notificata sarà applicabile solo in taluni settori economici i quali, secondo le autorità norvegesi, non sono esposti alla concorrenza delle imprese di altri Stati del SEE. Le autorità norvegesi sostenevano che non vi era alcuna incidenza sugli scambi nei settori economici che beneficiavano della prevista riduzione delle aliquote dei contributi previdenziali, e quindi, ritenevano che la misura notificata non costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Le autorità norvegesi hanno valutato l’esposizione alla concorrenza sulla base di una relazione economica elaborata dalla società di consulenza indipendente ECON in collaborazione con uno studio legale norvegese (di seguito denominata: «relazione ECON»). Sulla base della valutazione presentata nella relazione ECON, è stato elaborato il seguente elenco di settori che presumibilmente non risentono della concorrenza da parte di imprese di altri Stati del SEE e che quindi rientrano nel campo di applicazione della misura notificata:

Tabella 2

Codice NACE (26)

Zona 2

Zona 3

Zona 4

01.300 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)

n.a. (27)

n.a.

0

22.120 Edizione di giornali

0/2

0/2

0/2

22.210 Stampa di giornali

0/2

0/2

0/2

35.111 Costruzioni navali e riparazioni di navi e scafi di 100 tonnellate lorde o più

0/2

0/2

0/2

35.113 Costruzioni navali e riparazioni di navi di 100 tonnellate lorde o meno

0/2

0/2

0/2

40.120 Trasporto di energia elettrica

0

0

0

45.110 Demolizione di edifici e sistemazione del terreno

0

0

0

45.212 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile

0

0

0

45.221 Lavori di stagnatura

n.a.

n.a.

0

45.229 Altri lavori di posa in opera di coperture e di costruzione di ossature di tetti di edifici

n.a.

n.a.

0

45.230 Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi

0

0

0

45.240 Costruzione di opere idrauliche

0

n.a.

n.a.

45.250 Altri lavori speciali di costruzione

0

0

0

45.310 Installazione di impianti elettrici

0

0

0

45.320 Lavori di isolamento

n.a.

n.a.

0

45.330 Installazione di impianti idraulico-sanitari

0

0

0

45.340 Altri lavori di installazione

0

n.a.

0

45.442 Posa in opera di vetri

n.a.

n.a.

0

45.450 Altri lavori di completamento degli edifici

0

n.a.

0

45.500 Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore

n.a.

0

0

50.200 Manutenzione e riparazione di autoveicoli

0

0

0

50.301 Intermediari del commercio e commercio all’ingrosso di autoveicoli e di parti e accessori di autoveicoli

0

n.a.

0

50.302 Vendita al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli

0

0

0

50.500 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione

0

0

0

51.170 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

n.a.

n.a.

0/2

51.180 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.

n.a.

n.a.

0

51.210 Commercio all’ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)

0

0

0

51.220 Commercio all’ingrosso di fiori e piante

n.a.

n.a.

0

51.389 Commercio all’ingrosso di molluschi n.c.a.

n.a.

n.a.

0

51.390 Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

n.a.

0

0

51.421 Commercio all’ingrosso di abbigliamento

0

0

0

51.434 Commercio all’ingrosso di dischi, nastri, CD, DVD e video

n.a.

n.a.

0

51.460 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici

n.a.

n.a.

0

51.477 Commercio all’ingrosso di articoli sportivi, giochi e giocattoli

0

n.a.

n.a.

51.479 Commercio all’ingrosso di prodotti per la casa e di prodotti personali n.c.a.

n.a.

n.a.

0

51.520 Commercio all’ingrosso di metalli e di minerali metalliferi

n.a.

n.a.

0

51.532 Commercio all’ingrosso di legname

0

0

0

51.533 Commercio all’ingrosso di pitture e vernici

n.a.

n.a.

0

51.539 Commercio all’ingrosso di materiali da costruzione

0

n.a.

0

51.561 Commercio all’ingrosso di carta e di cartone

0

n.a.

0

51.840 Commercio all’ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software

0

0

0

51.850 Commercio all’ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio

n.a.

n.a.

0

51.872 Commercio all’ingrosso di attrezzature e oggetti per la pesca

n.a.

n.a.

0

51.900 Commercio all’ingrosso di altri prodotti

0

0

0

52.110 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacco

0/2

0/2

0/2

52.120 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari

0/2

0/2

0/2

52.220 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

0

n.a.

n.a.

52.230 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

n.a.

n.a.

0

52.241 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi

0

n.a.

0

52.271 Commercio al dettaglio di alimenti per la salute

n.a.

n.a.

0

52.279 Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco n.c.a.

n.a.

n.a.

0

52.310 Farmacie

0

0

0

52.330 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria

n.a.

n.a.

0

52.410 Commercio al dettaglio di tessili

0

0

0

52.420 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento

0/2

0/2

0/2

52.431 Commercio al dettaglio di calzature

0

0

0

52.441 Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

n.a.

n.a.

0

52.442 Commercio al dettaglio di articoli di porcellana e di vetro

n.a.

n.a.

0

52.443 Commercio al dettaglio di mobili

0/2

0/2

0/2

52.449 Commercio al dettaglio di articoli per la casa non elettrici n.c.a.

n.a.

0

0

52.451 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, di apparecchi radio e televisori

0

0

0

52.453 Commercio al dettaglio di strumenti e spartiti musicali

n.a.

n.a.

0

52.461 Commercio al dettaglio di una varietà di ferramenta, colori e vernici, vetro

0/2

0/2

0/2

52.463 Commercio al dettaglio di pitture e vernici

0

0

n.a.

52.464 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari

n.a.

n.a.

0/2

52.469 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori e vernici, vetro n.c.a.

n.a.

0

0

52.481 Commercio al dettaglio di orologi, attrezzature fotografiche e strumenti ottici

n.a.

0

0

52.482 Commercio al dettaglio articoli in oro e argento

n.a.

0

0

52.483 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, giochi e giocattoli

n.a.

n.a.

0

52.484 Commercio al dettaglio di fiori e piante

n.a.

n.a.

0

52.485 Commercio al dettaglio di computer, attrezzature per ufficio e apparecchiature di telecomunicazioni

n.a.

n.a.

0

52.489 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati

n.a.

0

0

52.612 Commercio al dettaglio di tessili, articoli di abbigliamento, calzature, accessori da viaggio e articoli in cuoio per corrispondenza o attraverso Internet

0

n.a.

n.a.

52.619 Commercio al dettaglio effettuato in altre forme di articoli specializzati, per corrispondenza o attraverso Internet

0

n.a.

0

52.630 Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi

n.a.

n.a.

0

52.720 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa

n.a.

n.a.

0

55.301 Gestione di ristoranti e bar

0

0

0

55.302 Gestione di snack bar, insalaterie e paninoteche

n.a.

0

0

55.401 Pub

0

0

0

55.510 Mense

0

n.a.

0

55.520 Fornitura di pasti preparati

0

n.a.

0

60.220 Trasporto con taxi

n.a.

0

0

63.110 Movimentazione merci

0

n.a.

0

63.120 Magazzinaggio e custodia

n.a.

n.a.

0

63.211 Agenzie centrali per le merci e i servizi di trasporto

0

0

0

63.212 Aree di parcheggio

n.a.

n.a.

0

63.213 Caselli di pedaggio

n.a.

n.a.

0

63.219 Altri servizi legati al trasporto terrestre

0

0

0

63.221 Gestione dei porti

n.a.

n.a.

0

63.229 Altre attività connesse ai trasporti marittimi e per vie d’acqua

n.a.

n.a.

0

63.230 Altre attività connesse ai trasporti aerei

0

0

0

63.302 Uffici turistici

n.a.

0

0

63.401 Servizi di spedizioni di merci

0

0

0

63.409 Altri servizi di spedizioni

n.a.

n.a.

0

64.110 Attività delle poste nazionali

0

0

0

64.120 Attività dei corrieri espressi

n.a.

0

0

64.210 Imprese di telecomunicazioni fisse

0

n.a.

0

64.220 Imprese di telecomunicazioni mobili

0

n.a.

0

64.230 Fornitori di servizi Internet

n.a.

n.a.

0

64.240 Altre attività di telecomunicazione

n.a.

n.a.

0

65.120 Altre intermediazioni monetarie

0

0

0

65.220 Altre attività creditizie

0

n.a.

0

65.239 Altre gestioni di titoli

n.a.

n.a.

0

66.010 Assicurazioni sulla vita

n.a.

n.a.

0

66.030 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

0

0

0

67.130 Attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria

n.a.

n.a.

0

67.200 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione

n.a.

0

0

70.111 Cooperative per l’edilizia abitativa

n.a.

n.a.

0

70.112 Altre valorizzazioni e promozioni immobiliari

n.a.

n.a.

0

70.120 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

n.a.

0

0

70.202 Altra locazione di beni immobili

0

0

0

70.310 Agenzie di mediazione immobiliare

n.a.

n.a.

0

70.321 Amministrazione di condomini e gestione di altri beni immobili per conto terzi

n.a.

0

0

70.322 Servizi di portierato

n.a.

n.a.

0

71.110 Noleggio di autovetture

n.a.

n.a.

0

71.320 Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile

n.a.

n.a.

0

71.340 Noleggio di altri macchinari e attrezzature

n.a.

n.a.

0

71.400 Noleggio di beni per uso personale e domestico

0

n.a.

0

72.500 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di materiale informatico

n.a.

n.a.

0

74.110 Attività degli studi legali e notarili

n.a.

n.a.

0

74.121 Consulenza fiscale e societaria e contabilità

0

0

0

74.122 Revisione contabile

0

0

0

74.130 Studi di mercato e sondaggi di opinione

n.a.

n.a.

0

74.140 Consulenza amministrativo-gestionale

0

n.a.

0

74.203 Prospezione geologica

n.a.

n.a.

0

74.300 Collaudi ed analisi tecniche

0

0

0

74.400 Pubblicità

0

n.a.

0

74.501 Servizi di ricerca e selezione di personale

0

0

0

74.600 Servizi di investigazione e vigilanza

0

0

0

74.700 Servizi di pulizia e disinfestazione

0

0

0

74.810 Attività fotografiche

n.a.

n.a.

0

74.820 Imballaggio e confezionamento conto terzi

n.a.

n.a.

0

74.851 Servizi di reprografia

n.a.

0

0

74.852 Servizi di traduzione

n.a.

n.a.

0

74.871 Incasso di fatture e attività creditizie

n.a.

n.a.

0

74.877 Attività degli organizzatori di fiere, esposizioni e congressi

n.a.

n.a.

0

74.879 Altri servizi alle imprese

0

0

0

75.110 Attività generali di amministrazione pubblica

0

0

0

75.120 Attività dell’amministrazione pubblica di rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere sociale

0

0

0

75.130 Attività dell’amministrazione pubblica rivolta alla regolamentazione delle attività di carattere economico

0

0

0

75.140 Attività di servizi di supporto alle attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche

0

n.a.

0

75.220 Difesa nazionale

0

0

0

75.230 Giustizia ed attività giudiziarie

0

0

0

75.240 Sicurezza nazionale e ordine pubblico

0

0

0

75.250 Attività dei vigili del fuoco

0

0

0

75.300 Assicurazione sociale obbligatoria

0

0

0

80.102 Istruzione primaria e secondaria inferiore

0

0

0

80.103 Istruzione specializzata per disabili

0

0

0

80.210 Istruzione secondaria di formazione generale

0

0

0

80.309 Istruzione in altri istituti di formazione superiore

n.a.

n.a.

0/2

80.410 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

n.a.

n.a.

0

80.421 Servizi di insegnamento superiore per adulti

0

0

0

80.423 Attività delle associazioni di insegnamento per gli adulti

n.a.

0

0

80.424 Attività delle scuole di musica comunali

n.a.

0

0

80.429 Altre attività educative

0

0

0

85.114 Istituti di riabilitazione

0

0

0

85.116 Ospedali di salute mentale per adulti

0

0

n.a.

85.118 Case di cura

0

0

0

85.121 Medici generici

n.a.

n.a.

0

85.122 Medici specialistici, ad eccezione degli psichiatri

n.a.

n.a.

0

85.130 Servizi degli studi odontoiatrici

0

0

0

85.142 Servizi di fisioterapia

n.a.

n.a.

0

85.143 Servizi sanitari scolastici e assistenza sanitaria alla madre e al bambino

0

n.a.

n.a.

85.144 Altre cure sanitarie preventive

n.a.

0

0

85.147 Servizi delle ambulanze

0

0

0

85.149 Altri servizi sanitari

0

0

0

85.200 Servizi veterinari

0

0

0

85.311 Istituti di assistenza all’infanzia

0

n.a.

n.a.

85.312 Istituti per alcolisti e tossicodipendenti

0

0

0

85.319 Altri istituti di assistenza sociale

n.a.

0

0

85.321 Servizi di assistenza domiciliare

n.a.

n.a.

0

85.322 Centri residenziali per anziani e disabili

n.a.

n.a.

0

85.323 Servizi di assistenza all’infanzia

0

n.a.

0

85.324 Servizi di assistenza sociale non residenziale per alcolisti o tossicodipendenti

n.a.

0

0

85.325 Servizi di consulenza familiare

n.a.

n.a.

0

85.326 Attività dei servizi sociali comunali

n.a.

n.a.

0

85.327 Istituti di assistenza e di istruzione per la prima infanzia

0

0

0

85.331 Assistenza ai bambini in età scolastica

n.a.

n.a.

0

85.333 Attività di assistenza giornaliera per anziani e disabili

n.a.

n.a.

0

85.334 Formazione professionale per il normale mercato del lavoro

0

0

0

85.335 Attività lavorative protette permanenti

0

0

0

85.336 Attività delle organizzazioni di assistenza sociale

n.a.

n.a.

0

85.337 Centri di accoglienza per i richiedenti asilo

0

0

0

85.338 Occupazione/formazione per le attività nei centri sanitari e sociali comunali

0

n.a.

n.a.

85.339 Altre attività sociali non residenziali

n.a.

0

n.a.

90.010 Raccolta e depurazione delle acque di scarico

0

n.a.

0

90.020 Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi

0

0

0

91.110 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro

n.a.

0

0

91.200 Attività di sindacati di lavoratori dipendenti

n.a.

n.a.

0

91.310 Attività di organizzazioni religiose

0

0

0

91.330 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.

0

n.a.

0

92.110 Produzioni cinematografiche e di video

n.a.

n.a.

0

92.130 Proiezioni cinematografiche

n.a.

n.a.

0

92.200 Attività radiotelevisive

0

n.a.

0

92.320 Gestione di sale di spettacolo e attività connesse

0

n.a.

0

92.330 Attività dei parchi di divertimento

n.a.

n.a.

0

92.400 Attività delle agenzie di stampa

n.a.

n.a.

0

92.510 Attività di biblioteche e archivi

0

n.a.

0

92.521 Attività dei musei

0

0

0

92.522 Gestione del patrimonio culturale

n.a.

0

0

92.610 Gestione di stadi ed altri impianti sportivi

0/2

0

0

92.621 Società e associazioni sportive

0

0

0

92.629 Altre attività sportive

n.a.

n.a.

0

92.721 Organizzatori di viaggi di avventura

n.a.

0

n.a.

92.729 Altri servizi ricreativi n.c.a.

0

0

0

93.010 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce

0

0

0

93.020 Servizi dei parrucchieri e degli istituti di bellezza

n.a.

0

0

93.030 Servizi di pompe funebri e attività connesse

n.a.

n.a.

0

93.040 Servizi dei centri per il benessere fisico

0

0

0

Sulla base della relazione ECON, le autorità norvegesi hanno stabilito i seguenti criteri per distinguere le imprese non esposte alla concorrenza da parte di imprese situate in altri Stati del SEE da quelle esposte alla concorrenza a livello del SEE, sulla base dei settori economici contrassegnati dalla cifra 0/2:

NACE 22.120 e 22.210: edizione e stampa di giornali

Per motivi linguistici, culturali e di distanza geografica, l’edizione e la stampa di giornali locali sono considerate attività unicamente legate ai mercati locali. Si considera locale un giornale non diffuso a livello nazionale.

NACE 35.111 e 35.113: costruzioni navali e riparazioni di navi e scafi di più o meno di 100 tonnellate lorde

Nel caso in cui le riparazioni riguardino navi che operano in acque norvegesi o versano in gravi difficoltà, si considera che i cantieri navali in questione svolgano un’attività di tipo locale e non siano quindi esposti alla concorrenza di altri Stati del SEE.

NACE 51.170: intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco

Le autorità norvegesi non hanno fornito alcuna ulteriore spiegazione circa il criterio di ammissibilità applicabile alle imprese di questo settore. Secondo la relazione ECON, sulla base delle informazioni disponibili non era possibile distinguere le imprese esposte alla concorrenza da quelle che non lo erano.

NACE 52.110: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacco

Si ritiene che le imprese situate ad un distanza di oltre 150 chilometri dai concorrenti che si trovano dall’altro lato del confine nazionale non risentano della concorrenza degli altri Stati del SEE. Secondo le informazioni presentate dalle autorità norvegesi, il criterio di una distanza critica di 150 km è stato stabilito individuando i concorrenti più vicini situati dall'altro lato del confine per le imprese con la classificazione industriale tipo 52.110 riguardante le vendite al dettaglio non specializzate. Le condizioni di concorrenza sono state esaminate rispetto alle imprese situate a varie distanze dal concorrente più vicino dall'altro lato del confine. In base alle conclusioni della relazione ECON, le autorità norvegesi hanno affermato che vi è una scarsa possibilità che le imprese situate a oltre 150 km da un concorrente risentano della concorrenza delle imprese in altri Stati del SEE. Le autorità norvegesi riconoscono che la presenza o meno di concorrenza dipende dall’assortimento delle merci offerte.

NACE 52.120, 52.420 e 52.443: commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari, commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento e commercio al dettaglio di mobili

Sebbene la distanza dai concorrenti situati dall'altro lato del confine sia rilevante, le autorità norvegesi riconoscono che è difficile fissare un limite assoluto e decisivo tra le imprese interessate dagli scambi intra-SEE e quelle che non lo sono. Mentre le imprese situate a circa 200 km da un centro commerciale relativamente grande situato dall'altro lato del confine sono esposte alla concorrenza, secondo i risultati della relazione ECON, le imprese situate più vicino al confine ma che non hanno dall'altro lato un centro commerciale non sono esposte alla concorrenza. Tuttavia, in base alla stessa valutazione di quella per il NACE 52.110, le autorità norvegesi hanno spiegato nella notifica che una distanza di 200 km sembra un criterio oggettivo adeguato per determinare gli effetti sugli scambi in questo settore.

NACE 52.461 e 52.464: commercio al dettaglio di una varietà di ferramenta, colori e vernici, vetro e commercio al dettaglio di legname

Le autorità norvegesi hanno spiegato che le imprese situate a una notevole distanza dal confine nazionale non sono esposte alla concorrenza delle imprese di altri Stati del SEE. Sulla base delle informazioni fornite, una notevole distanza dal confine nazionale significa che non conviene effettuare un viaggio di andata e ritorno in giornata, tenendo conto anche del fatto che la distanza dipende, tra l’altro, dalle condizioni stradali e del traffico. Le imprese situate nelle contee di Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane e Møre og Romsdal possono beneficiare delle aliquote previdenziali ridotte in quanto non sono esposte alla concorrenza di altri Stati del SEE, mentre le imprese situate nelle altre contee sono escluse.

NACE 80.309: istruzione in altri istituti di formazione superiore

La notifica riguarda unicamente i corsi di istruzione per adulti, un settore nel quale non si considera vi sia un’incidenza sugli scambi. Per quanto riguarda l'istruzione a livello universitario, le autorità norvegesi hanno indicato la cifra 2 per segnalare che l'attività in questione è esposta alla concorrenza.

NACE 92.610: gestione di stadi e altri impianti sportivi

Un circolo sportivo è considerata un’attività locale se non partecipa alla divisione più alta nella relativa disciplina. Gli altri impianti sportivi sono considerati locali quando sono perlopiù utilizzati da associazioni locali, dalla popolazione locale del comune o da ospiti giornalieri, per i quali non esistono offerte concorrenziali in altri Stati del SEE.

(2)   Metodo utilizzato per la selezione delle imprese che rientrano nella misura notificata relativa a un sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale

La misura notificata comprende una serie di settori economici, elencati sopra, i quali sono stati individuati nella relazione ECON. Tale relazione si basava sulla valutazione delle interfacce di concorrenza («konkurranseflater») tra le imprese situate nelle zone 2, 3 e 4 in Norvegia e quelle di altri Stati del SEE. La relazione conteneva un elenco di settori che si riteneva non risentissero della concorrenza di altri Stati del SEE.

Per il settore delle attività manifatturiere, l'elenco dei settori economici non esposti alla concorrenza di altri Stati del SEE è stato elaborato sulla base dei dati regionali forniti dall'Ufficio statistico norvegese sulle importazioni ed esportazioni nelle zone interessate. Come indicato dalle autorità norvegesi nella lettera del 12 novembre 2004, vista l’esistenza di scambi commerciali diretti in quasi tutti i settori manifatturieri (da NACE 15 a NACE 37), ECON ha concluso che praticamente tutti questi settori possono risentire della concorrenza delle imprese di altri Stati del SEE. Le autorità norvegesi hanno spiegato inoltre che, malgrado ciò, si può supporre che un numero limitato di settori (edizione e stampa di giornali, costruzioni navali) siano attivi sui mercati locali, in base alla natura e alle caratteristiche del relativo sottosettore e non ad un’analisi delle importazioni ed esportazioni.

Riguardo alle imprese nel settore dei servizi (da NACE 50 a NACE 99), l'esposizione alla concorrenza è stata esaminata prevalentemente sulla base della conoscenza della situazione di mercato nei diversi settori commerciali e della consultazione di una serie di imprese nelle zone 2, 3 e 4 della Norvegia.

Non vi è alcun riferimento esplicito al metodo adottato per determinare l'esposizione alla concorrenza né nella fornitura di elettricità, gas e acqua (NACE 40) né nel settore edilizio (NACE 45), sebbene un buon numero dei sottosettori dell'edilizia siano stati compresi nella notifica.

Secondo la relazione ECON, le attività prettamente locali non sono interessate dagli scambi commerciali intra-SEE. Nella relazione, per essere classificato tra le attività prettamente locali, ogni rispettivo settore economico doveva soddisfare due condizioni cumulative nella data zona: le imprese di un determinato settore non partecipavano direttamente alle attività transfrontaliere e l'attività specifica svolta nella regione in questione non era in grado di attrarre clienti da un’altra zona.

La relazione sostiene che l'individuazione di interfacce di concorrenza poteva servire per l’elaborazione di norme volte a prorogare, nei limiti del possibile, il precedente regime di aliquote ridotte di contributi previdenziali per i settori economici non esposti alla concorrenza all’interno del SEE (28). Invece, la relazione ECON non proponeva alcuna delle norme previste di consueto per un regime di aiuti e neanche la notifica, dal canto suo, avanzava l’ipotesi di una tale proposta.

Nella parte introduttiva della relazione, ECON sosteneva di non aver avuto né il tempo né le risorse sufficienti per compiere un’analisi approfondita dei rapporti di concorrenza in tutti i settori economici interessati dalla relazione e che ciò poteva indurre a sottostimare o soprastimare la concorrenza nei confronti delle imprese situate in altri Stati SEE (29). ECON aggiungeva tuttavia che dalle conclusioni della relazione si poteva desumere un quadro ragionevole della concorrenza tra le imprese all’interno del SEE.

3.   Perplessità espresse nella decisione di avvio del procedimento

Il 6 ottobre 2004 l’Autorità ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale nei confronti della proposta relativa al sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale per taluni settori economici. L’Autorità riteneva che la proposta di applicare aliquote ridotte di contributi previdenziali nelle zone 2, 3 e 4 riguardava un’ampia gamma di settori economici e di imprese. La misura notificata ricalcava ampiamente il regime precedente di aliquote dei contributi previdenziali ridotte e differenziate su base regionale, il quale era stato dichiarato dall’Autorità incompatibile (30).

Rispetto al regime valutato in precedenza, la misura attualmente notificata presenta un numero inferiore di settori economici che potrebbero beneficiare dalle aliquote ridotte. La relazione ECON aveva elaborato un elenco di settori che, dalla valutazione delle interfacce di concorrenza, non risultavano influenzati dagli scambi commerciali intra-SEE.

Nella decisione di avviare il procedimento, l’Autorità ha espresso dubbi riguardo all’apparente mancanza di sistematicità del metodo seguito dalla relazione ECON per la raccolta dei dati. L’Autorità temeva che la relazione ECON offrisse solo un quadro incompleto della situazione del momento e non effettuasse un’analisi approfondita della situazione futura.

L’Autorità dubitava che l'approccio seguito per determinare la presenza o meno di un’incidenza sugli scambi intra-SEE in un determinato settore fosse conforme al requisito sancito nella giurisprudenza consolidata riguardante l’interpretazione del criterio di «incidenza sugli scambi» ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Riferendosi alla giurisprudenza, l’Autorità ha ricordato in particolare che, contrariamente all'approccio seguito dalla relazione ECON, il fatto che gli aiuti siano concessi nei confronti di attività prettamente locali o di imprese che agiscono unicamente a livello locale non preclude di per sé la possibilità che vi sia un’incidenza sugli scambi.

Inoltre, l’Autorità nutriva dubbi sul fatto che la misura notificata prevedesse in ogni caso i meccanismi necessari per evitare un’incidenza sugli scambi, in quanto essa non conteneva alcuna salvaguardia generale per garantire la necessaria certezza giuridica ed economica nella sua applicazione dal punto di vista di tale incidenza. L’Autorità nutriva perplessità circa il carattere indefinito della misura che era di durata illimitata e non prevedeva alcuna clausola di revisione dei criteri e delle condizioni di applicazione.

L’Autorità ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale, tra l'altro anche per consentire alla Norvegia di chiarire meglio, con le dovute argomentazioni, che l'applicazione della misura notificata non avrebbe avuto un’incidenza sugli scambi. Le osservazioni presentate dalle autorità norvegesi figurano nella sezione successiva.

4.   Osservazioni delle autorità norvegesi

Con lettera del 12 novembre 2004 le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento d’indagine formale. Circa il contenuto della notifica, le autorità norvegesi hanno precisato che, per le classificazioni internazionali tipo 52.120 (commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari), 52.420 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento) e 52.443 (commercio al dettaglio di mobili), la notifica copriva le imprese situate in tutte e tre le zone incluse nella misura. Per via di un'imprecisione, ciò era stato indicato solo per le imprese della zona 4.

In secondo luogo, le autorità norvegesi hanno spiegato che mentre alcuni settori economici di una zona venivano considerati non esposti alla concorrenza, in altre zone gli stessi settori non erano inclusi nell'elenco. […] Il motivo era che la relazione ECON aveva riscontrato che per alcuni settori economici non vi erano imprese che superavano la soglia minima all'interno della rispettiva zona. […] Tuttavia, per future considerazioni, se i costi salariali di tali imprese dovessero portare ad un superamento della soglia minima, queste imprese verranno considerate alla stregua delle imprese che rientrano nel relativo settore notificato in altre zone.

In terzo luogo, le autorità norvegesi hanno osservato che le motivazioni addotte dall'Autorità nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale riflettevano una comprensione alquanto semplificata del metodo di raccolta dei dati utilizzato e della valutazione compiuta da ECON. A questo proposito, le autorità norvegesi hanno affermato che per le imprese del settore manifatturiero, l'esposizione alla concorrenza è stata esaminata sulla base dei dati regionali sulle esportazioni e importazioni. Le autorità norvegesi hanno chiarito che, secondo la relazione ECON, l'analisi di tali dati non era considerata sufficiente per individuare i settori economici non soggetti alla concorrenza delle imprese in altri Stati SEE, ma era ritenuta sufficiente per confermare che gli aiuti ad un certo settore potessero effettivamente incidere sugli scambi.

Riguardo alle imprese nel settore dei servizi, le autorità norvegesi hanno ricordato che l'esposizione alla concorrenza era stata esaminata principalmente sulla base della conoscenza della situazione di mercato nei diversi settori commerciali e dei colloqui con un campione di imprese. Per essere classificate come attività prettamente locali, le imprese nel relativo settore dei servizi non dovevano partecipare a attività transfrontaliere. Questa non veniva applicata tuttavia come unica condizione. La relazione ECON valutava anche se la specifica attività di servizio situata in una data regione fosse in grado di attrarre clienti di un'altra zona o di un altro Stato SEE. Riguardo ad una possibile situazione futura, è stato chiesto alle imprese intervistate quale consideravano sarebbe stato l'effetto sulle tendenze commerciali dei loro clienti se il prezzo del servizio reso localmente fosse aumentato di una percentuale specifica o se il prezzo dello stesso servizio offerto da imprese situate nei paesi scandinavi limitrofi fosse aumentato.

In quarto luogo, le autorità norvegesi hanno ritenuto che spettava all'Autorità valutare se uno dei settori o beneficiari interessati dalla misura notificata potessero ottenere aiuti non pregiudizievoli per gli scambi tra le Parti contraenti dell' accordo SEE.

II.   VALUTAZIONE

1.   Requisiti procedurali

La misura notificata non è stata posta in esecuzione. Pertanto le autorità norvegesi hanno rispettato i loro obblighi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

2.   La misura notificata

Le autorità norvegesi hanno notificato la loro «intenzione di prorogare a decorrere dal 1o gennaio 2005 il sistema di contributi previdenziali differenziati in vigore dal 1o gennaio 2004per i settori non esposti alla concorrenza da parte di imprese in altri Stati SEE». Non è stata notificata alcuna proposta di disposizioni o norme atte a disciplinare l'applicazione della misura. Le autorità norvegesi hanno notificato una relazione in base alla quale intendono reintrodurre il precedente regime di aliquote dei contributi previdenziali ridotte e differenziate su base regionale a favore di taluni settori. Sebbene la relazione ECON sostenga che l'individuazione di interfacce di concorrenza potrebbe essere utilizzata per elaborare una proposta di norme, essa non contiene alcuna proposta riguardante le norme previste di consueto per un regime di aiuti e neanche nella notifica è contenuta una proposta di questo tipo.

In base alle scarse informazioni presentate dalle autorità norvegesi nella notifica e durante il procedimento d’indagine formale, sembra che le autorità norvegesi intendano prorogare (o reintrodurre) il precedente sistema di aliquote dei contributi previdenziali ridotte e differenziate su base regionale, pur limitandone l'applicazione ai settori elencati nella relazione ECON. Va ricordato che il precedente sistema di riduzione delle aliquote dei contributi previdenziali era stato classificato come regime di aiuti (31). Anche se il campo di applicazione della misura notificata è stato ridimensionato, l’Autorità non vede perché essa non debba essere classificata come regime.

In base alla definizione di cui all'articolo 1, lettera d), parte II del protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, un regime di aiuti è qualsiasi atto in base al quale, senza che siano richieste ulteriori misure di attuazione, si possono concedere aiuti individuali alle imprese citate nell'atto, in modo generale e astratto. La definizione comprende anche qualsiasi atto in base al quale aiuti non connessi ad un progetto specifico possono essere concessi a una o più imprese per un periodo indeterminato di tempo e/o per un importo indeterminato.

La misura notificata si riferisce all'applicazione di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale a qualsiasi impresa attiva in diversi settori (la proposta ne contiene oltre 200) nei confronti dei lavoratori che risiedono nelle zone 2, 3 e 4 della Norvegia. L'applicazione di aliquote dei contributi previdenziali ridotte non costituisce la concessione individuale di un aiuto ad una singola impresa ma è un evento ricorrente, su base regolare e per un periodo indeterminato di tempo, a favore di un numero indeterminato di beneficiari. Pertanto, la misura notificata deve essere qualificata come regime.

3.   Campo di applicazione della presente decisione

La seguente valutazione si applica unicamente alle attività disciplinate dall'accordo SEE. L’Autorità non può valutare alcuna attività che non rientri nel campo di applicazione dell’accordo, come, ad esempio, il codice NACE 75.220 relativo alla difesa nazionale.

Inoltre, l’Autorità non ha la competenza di esaminare gli aiuti alle imprese che svolgono unicamente attività relative a prodotti non disciplinati dall’accordo SEE, quali i prodotti agricoli o della pesca (32). Tra gli altri esempi vi è il codice NACE 01.300, coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista). Le attività dei settori che non rientrano nella competenza in base alla quale l’Autorità valuta l’esistenza di aiuti di Stato non sono soggette alla presente decisione (33).

4.   Esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

Dalla costante giurisprudenza risulta che la classificazione in quanto aiuto presuppone che siano soddisfatte tutte e quattro le condizioni dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE (34): 1) vi deve essere un intervento dello Stato o mediante risorse statali; 2) l’aiuto deve conferire un vantaggio selettivo ai beneficiari; 3) l’intervento in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza e 4) per essere assoggettata al divieto di cui all’articolo 61, paragrafo 1), dell’accordo SEE, la misura di aiuto deve incidere sugli scambi tra le Parti contraenti.

L’Autorità ha emesso diverse decisioni (35) in merito al sistema norvegese di aliquote ridotte dei contributi previdenziali e anche la Corte EFTA, dopo averlo valutato (36), è giunta alla conclusione che si trattava di un aiuto di Stato.

Come indicato sopra, l’attuale proposta intende reintrodurre il precedente sistema, con l’unica differenza che esso viene limitato ad alcuni settori. L’Autorità ritiene che le sue conclusioni e i risultati della Corte EFTA sulla classificazione del precedente regime ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, si applicano parimenti al sistema attualmente notificato sulla base di tre dei quattro criteri cumulativi.

Infatti, il sistema notificato comporta un consumo di risorse statali sotto forma di perdita di gettito fiscale da parte dello Stato dovuto all’applicazione di aliquote ridotte dei contributi previdenziali. Il sistema offre, inoltre, un vantaggio competitivo diretto alle imprese nei settori e nelle regioni favoriti rispetto alle imprese situate altrove o che non rientrano nei settori oggetto di notifica. In questo contesto, l’Autorità precisa che una misura può costituire aiuto di Stato unicamente se riguarda un’impresa che svolge un’attività economica, ossia qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi concorrenti in un determinato mercato (37). Secondo la giurisprudenza, la nozione di impresa abbraccia «qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento»  (38). Pertanto non vi può essere alcun aiuto di Stato in attività non economiche quali, ad esempio, attività prettamente amministrative dello Stato, la giustizia e le attività giudiziarie o attività di previdenza sociale obbligatoria. Quindi la presente decisione non copre tali attività.

La questione ancora in sospeso è dunque se gli aiuti concessi nell’ambito del sistema notificato, che è applicabile ad un certo numero di settori non esposti, secondo quanto sostenuto, alla concorrenza da parte di imprese di altri Stati del SEE, abbiano un’incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti.

a)   Incidenza o meno degli aiuti sugli scambi, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

Perché la misura di aiuto sia vietata ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, essa deve essere atta ad incidere sugli scambi tra le Parti contraenti dell’accordo SEE. Questa disposizione non distingue gli aiuti di Stato a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in relazione ai loro effetti (39).

Di seguito, l’Autorità valuta se il fatto che il sistema notificato sia limitato ad alcuni settori eviti un’incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, il che lo escluderebbe, quindi, dall’applicazione dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

(1)   La norma giuridica

Secondo la giurisprudenza (40), allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intra-SEE, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto.

Non esiste una soglia o una percentuale al di sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra le Parti contraenti non siano pregiudicati (41). Secondo una giurisprudenza consolidata, l’entità relativamente esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori l'eventualità che vengano influenzati gli scambi intra-SEE (42). Quando un settore è caratterizzato da un elevato numero di piccole imprese, un aiuto, anche modesto sul piano individuale, ma potenzialmente a disposizione di tutte le imprese del settore, o di una loro amplissima parte, può avere ripercussioni sugli scambi tra le Parti contraenti dell’accordo SEE (43). Un aiuto può essere idoneo ad incidere sugli scambi all’interno del SEE anche se l'impresa beneficiaria non partecipa essa stessa alle attività transfrontaliere (44).

La natura dell’aiuto non dipende dalla natura locale o regionale dei servizi forniti o dall’importanza del settore di attività interessato (45). La natura locale delle attività dei beneficiari di una misura è una caratteristica da tener presente per valutare la presenza o meno di un’incidenza sugli scambi, ma non è sufficiente per evitare che vi sia tale incidenza (46). Infatti, quando uno Stato concede un aiuto ad un'impresa, la produzione interna può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle altre imprese di esportare i loro prodotti sul mercato degli Stati SEE in questione ne sono sensibilmente diminuite (47).

Nell'ambito della sua valutazione sull’incidenza sugli scambi, l’Autorità è tenuta a dimostrare non l'incidenza effettiva del regime di aiuti all’interno del SEE, ma se i detti aiuti siano idonei a incidere sugli scambi (48). Pertanto, il criterio dell’incidenza sugli scambi è stato tradizionalmente interpretato in modo restrittivo a tal punto che, in termini generali, una misura è considerata un aiuto di Stato se è idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati del SEE (49).

(2)   Valutazione del sistema notificato

Secondo le autorità norvegesi, il sistema notificato riguarda circa il 75 % dei settori di servizi esaminati nella relazione ECON e una piccola percentuale di settori manifatturieri oltre ad alcuni settori nel campo dell’edilizia. Nella notifica si sostiene che gli oltre 200 settori in questione, con alcune riserve per 13 di essi, non sono per nulla esposti al commercio intra-SEE. Pertanto, le autorità norvegesi ritengono che il sistema in questione non possa essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

—   Relazione ECON e metodo utilizzato per selezionare i settori economici disciplinati dal sistema

Il sistema notificato di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale si fonda sulla cosiddetta relazione ECON, allegata alla notifica. La relazione sostiene, tuttavia, che il suo obiettivo non è tanto valutare se il sistema in questione sia compatibile con l’accordo SEE ma esaminare le interfacce di concorrenza (50).

Le autorità norvegesi non hanno approfondito le valutazioni all’interno della notifica né hanno presentato una definizione più precisa delle condizioni di concorrenza rispetto alle altre Parti contraenti. Esse hanno semplicemente affermato che avrebbero applicato le aliquote originarie dei contributi previdenziali differenziate alle imprese attive in settori nei quali la relazione ECON non aveva individuato interfacce di concorrenza. Le autorità in questione non hanno presentato alcun testo giuridico contenente disposizioni che disciplinassero l’applicazione delle aliquote ridotte dei contributi previdenziali.

Le autorità norvegesi sostengono che le eventuali incongruenze di informazione emerse nella valutazione dei singoli settori economici nella relazione ECON possono molto probabilmente essere appianate ad un livello aggregato (51). L’Autorità non può, tuttavia, condividere tale approccio. Un regime di aiuti deve essere sufficientemente preciso da garantire che la sua applicazione ad ogni potenziale beneficiario degli aiuti non violi le norme dell’accordo SEE.

Secondo l’Autorità, il metodo utilizzato per scegliere i settori economici apparentemente non interessati dagli scambi interstatali non garantisce che gli aiuti non vadano a favorire anche le imprese coinvolte in attività che incidono sugli scambi all’interno del SEE.

L’Autorità nutre dubbi circa l’attendibilità delle informazioni raccolte per la relazione ECON, le quali, soprattutto per quanto riguarda i servizi, sono state basate fondamentalmente sulle proprie conoscenze della situazione di mercato e su colloqui telefonici con alcune imprese selezionate. Le informazioni raccolte non si basano su prove empiriche ma presentano piuttosto un carattere soggettivo. Inoltre, secondo le informazioni di cui dispone l’Autorità, le informazioni raccolte non sarebbero state verificate.

Sulla base della relazione ECON, un’attività è considerata prettamente locale e non interessata dagli scambi intra-SEE se sono soddisfatte due condizioni: le imprese del relativo settore economico non partecipano direttamente alle attività transfrontaliere e la specifica attività non è in grado di attrarre clienti da un’altra zona.

Nella relazione ECON, tuttavia, non si tiene conto se il criterio di «incidenza sugli scambi» ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE sarebbe o meno soddisfatto se l’aiuto fosse concesso alle imprese dei diversi settori elencati. La relazione esamina solo se via sia una concorrenza diretta nel settore e nella regione interessati. Come indicato sopra, il fatto che il beneficiario dell’aiuto operi in un mercato locale non esclude che vi sia un’incidenza sugli scambi intra-SEE. Pertanto, l’assenza di interfacce di concorrenza indicata nella relazione non significa che gli aiuti alle aziende attive in questi settori economici non inciderebbero sugli scambi tra le Parti contraenti.

Pertanto, il metodo seguito dalla relazione ECON per individuare i settori economici, che costituisce la base per la notifica dell’attuale regime di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale, non rispetta i parametri di interpretazione del criterio di «incidenza sugli scambi» adottati dalla giurisprudenza consolidata della Corte EFTA e della Corte di giustizia europea, come indicato sopra.

—   Il sistema

Il sistema notificato comprende un’ampia gamma e tipologia di imprese (52) attive, tra l’altro, nei seguenti settori economici: cantieri navali, costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, commercio all'ingrosso e al dettaglio, poste e telecomunicazioni, servizi finanziari, noleggio di macchine, revisione contabile, produzione cinematografica e attività radiotelevisive.

Nei settori nei quali, al fine di aprire e regolamentare la creazione del mercato interno, è stata adottata legislazione secondaria, come ad esempio nel caso dei servizi finanziari (NACE 65), delle telecomunicazioni (NACE 64), ecc. o in settori soggetti a specifiche norme in materia di aiuti di Stato, quali i cantieri navali (NACE 35) (53), l’Autorità ritiene in linea generale che la rispettiva attività non sia completamente al riparo dagli scambi intra-SEE.

Le imprese di telecomunicazioni mobili (NACE 64.220), i fornitori di servizi Internet (NACE 64.230) e le attività dei corrieri espressi escluse le attività delle poste nazionali (NACE 64.120) sono tra gli esempi classici di attività transfrontaliere. La maggior parte di queste attività sono svolte da aziende che operano a livello internazionale (54).

Per quanto riguarda il settore delle costruzioni (NACE 45), le attività quali la costruzione di autostrade o di opere idrauliche devono essere svolte da grandi imprese altamente specializzate le quali competono con altre aziende all’interno del SEE (55).

In particolare, in alcuni dei settori economici notificati, caratterizzati da deregolamentazione e liberalizzazione, un intervento finanziario dello Stato avrà molto spesso un’incidenza sugli scambi.

Per altri settori economici compresi nel sistema erano già state espresse decisioni in materia di aiuti di Stato che sostenevano chiaramente l’esistenza di un’incidenza sugli scambi. Ciò riguarda, in particolare, l’edizione di giornali (NACE 22), un settore nel quale la Commissione ha adottato una decisione lo scorso anno sostenendo che: «[…] nel campo dei prodotti editoriali interessati dalle misure di aiuto in esame esistono scambi commerciali fra gli Stati membri. Pertanto, tali misure potrebbero alterare la concorrenza tra le imprese qualora, ad esempio, imprese editoriali svolgessero la loro attività in diversi Stati membri, producendo pubblicazioni in diverse lingue, e quindi fossero in concorrenza in materia di diritti editoriali e pubblicità» (56).

Un altro esempio di un settore nel quale sono già state adottate decisioni in materia di aiuti di Stato che stabilivano l’esistenza di un’incidenza sugli scambi è il settore all’ingrosso (NACE 51) (57): nel 1991 gli scambi «nel settore farmaceutico e dei prodotti affini […] fra la Comunità e i quattro paesi del SEE (Austria, Finlandia, Svezia e Norvegia) sono stati superiori a 2,7 Mrd di ECU».

Come indicano gli esempi di cui sopra, le imprese di molti settori inclusi nel sistema non solo risentono della concorrenza da parte di altre imprese degli Stati del SEE, ma vi sono soggetti, per cui gli aiuti concessi alle imprese attive in questi settori avranno un’incidenza sugli scambi. Il sistema costituisce, quindi, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. A questo proposito, va sottolineato che le autorità norvegesi, invece di presentare oltre 200 singole notifiche, una per settore, hanno notificato un unico sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale comprendente 200 settori.

Nella lettera delle autorità norvegesi del 12 novembre 2004, si indica brevemente che spetta all’Autorità valutare se ciascuno dei settori economici o dei beneficiari notificati possa ricevere aiuti che non incidono sugli scambi tra le Parti contraenti dell’accordo SEE (58). Tuttavia, nel valutare un sistema, l’Autorità deve considerare le sue caratteristiche generali per poter capire se esso comporti un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. La giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia ha stabilito che «nel caso di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione» (59). Anche la Corte EFTA ha avallato questa interpretazione (60).

Ne consegue che l’Autorità deve valutare un regime in quanto tale. Se il regime in questione comporta un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE, esso ricade nella presente disposizione. L’Autorità non è quindi costretta a dimostrare positivamente per ogni singolo caso facente parte del sistema che si applicano le condizioni di cui all’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Ai fini della presente decisione, inoltre, non è possibile (61) stabilire se un regime rischi di incidere sugli scambi riguardanti ognuno degli oltre 200 settori interessati. Secondo la giurisprudenza consolidata, bisogna garantire che gli scambi non siano compromessi per le singole imprese che possono beneficiare del regime (62). L’Autorità ritiene che sia impossibile garantire che tutti i potenziali beneficiari all’interno di ognuno degli oltre 200 settori NACE notificati non sono, e non saranno, esposti agli scambi ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

Vi sono altri settori economici che comprendono attività spesso svolte a livello locale. Riguardo a questi settori, tuttavia, non si può escludere a priori che vi sia un’incidenza sugli scambi. Ad esempio, i fornitori di servizi a livello locale, quali i centri di formazione o i negozi al dettaglio come i supermercati fanno spesso parte di grandi catene esposte alla concorrenza all’interno del SEE. Inoltre, la Corte di giustizia europea ha determinato di recente la presenza di un’incidenza sugli scambi nel settore dei servizi degli studi odontoiatrici (NACE 85) (63), che sono tipicamente di natura locale.

Anche quando l’esistenza di un’incidenza sugli scambi è generalmente constatata, vi sono anche esempi concreti nelle precedenti decisioni dell’Autorità e della Commissione nei quali si è considerato che la concessione di aiuti concreti in circostanze particolari non avesse alcuna incidenza sugli scambi. Si ricordino, ad esempio, le decisioni della Commissione su Brighton Pier e sulla piscina di Dorsten (64). Anche nella decisione dell’Autorità relativa alla creazione di strutture private per la custodia dei bambini in luoghi pubblici mediante sovvenzioni ai contratti di affitto ad Oslo (65) è stata negata l’esistenza di un’incidenza sugli scambi. I casi in questione hanno, in comune, il fatto che o riguardano la concessione di un aiuto individuale o un regime nel quale l’applicazione e i potenziali beneficiari sono definiti in modo talmente chiaro, conciso e rigido per cui si può escludere che siano concessi aiuti individuali con effetti sugli scambi.

La relazione ECON, in base alla quale è stato elaborato il regime, ha analizzato principalmente la situazione attuale di una serie di settori economici in Norvegia. Tuttavia, la situazione economica evolve e le tendenze commerciali possono cambiare. Pertanto, non si hanno certezze sulla situazione futura né sulla validità che continueranno ad avere i risultati della relazione ECON, sulla base dei quali le autorità norvegesi giustificano l’assenza di un’incidenza sugli scambi. In assenza di un meccanismo di riesame per adeguare la concessione dell’aiuto alle nuove circostanze, non si può escludere che in futuro siano concessi aiuti a una serie di imprese attive nei settori economici elencati con una conseguente incidenza sugli scambi. In questo contesto si fa presente che la proposta di aliquote differenziate dei contributi previdenziali è di durata illimitata.

La copertura materiale del regime non è sufficientemente precisa. Le autorità norvegesi hanno chiarito solo di recente il campo di applicazione della notifica, nella lettera del 12 novembre 2004, presentando osservazioni sull’avvio di un procedimento d’indagine formale. Per alcuni settori la notifica indicava che non erano esposti alla concorrenza in una zona, in quanto attualmente non vi sono imprese dei determinati settori in tali zone che superano la soglia «de minimis». Le autorità norvegesi hanno tuttavia spiegato che se, in futuro, i costi salariali di tali imprese dovessero superare la soglia «de minimis», esse considereranno tali imprese alla stregua di quelle che rientrano nel relativo settore notificato in altre zone. I settori in questione non sono tuttavia stati inclusi nella notifica presentata all’Autorità.

Inoltre, non vi sono ulteriori criteri specifici per selezionare le imprese ammissibili dei settori economici inclusi nell’elenco individuato nella relazione ECON, in quanto la notifica si riferisce unicamente a settori. I due criteri cumulativi della localizzazione geografica e dell’attività settoriale necessari per applicare la riduzione delle aliquote dei contributi previdenziali in un dato settore sono, secondo l’Autorità, troppo ampi. In linea con le decisioni positive indicate sopra, un regime deve contenere criteri precisi e chiari (66) onde garantire che non si concedano aiuti a qualsiasi impresa con il rischio di provocare un’incidenza sugli scambi all’interno del SEE.

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, l’Autorità ritiene pertanto che la proposta di un sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale possa incidere sugli scambi commerciali tra le Parti contraenti.

b)   Conclusione

Per i motivi menzionati sopra, l’Autorità conclude che il sistema notificato di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale per le imprese attive in taluni settori economici costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE.

5.   Compatibilità dell’aiuto

Le autorità norvegesi hanno sostenuto nella notifica che la proposta di un sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale non costituiva un aiuto di Stato. Dopo una prima valutazione del sistema, l’Autorità ha deciso di avviare un procedimento d’indagine formale, alla luce delle gravi riserve riguardanti non solo il carattere di aiuto di Stato delle aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale ma anche la loro compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE. Nonostante i dubbi espressi dall’Autorità nella decisione di avviare un procedimento d’indagine formale, le autorità norvegesi non hanno presentato alcuna argomentazione riguardo alla compatibilità del regime.

L’Autorità ritiene che non si possa applicare al caso in esame nessuna delle deroghe di cui all’articolo 61, paragrafo 2, dell’accordo SEE.

Inoltre, il sistema di aliquote ridotte dei contributi previdenziali non può essere ritenuto compatibile sulla base dell’articolo 61, paragrafo 3, dell’accordo SEE. Una riduzione delle spese di funzionamento di un’impresa, come ad esempio i contributi previdenziali, costituisce un aiuto al funzionamento. Tale aiuto, concesso ad imprese in determinate regioni, è in linea di principio vietato.

Non si può ritenere che l’applicazione di aliquote ridotte dei contributi previdenziali sia compatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo SEE in quanto nessuna delle regioni norvegesi rientra in questa disposizione che richiede un tenore di vita anormalmente basso oppure una grave forma di sottoccupazione.

Le aliquote ridotte dei contributi previdenziali non mirano neanche a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato, ossia le condizioni per la compatibilità previste all’articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell’accordo SEE.

Riguardo all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE, nella decisione n. 218/03/COL, del 12 novembre 2003, relativa agli aiuti di Stato sotto forma di contributi previdenziali differenziati su base regionale, l’Autorità considerava che una proroga del regime norvegese sarebbe stata incompatibile con l’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE e della guida sugli aiuti di Stato. Per le imprese situate nelle zone 2, 3 e 4 attive nei settori economici elencati nella notifica, la misura notificata comporta un ritorno alle norme che erano state dichiarate incompatibili dall’Autorità nel 2002, in quanto non potevano ottenere una deroga ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Le caratteristiche fondamentali del sistema notificato sono le stesse di quelle del sistema oggetto della precedente decisione dell’Autorità. L’unica differenza è costituita dal campo di applicazione più ristretto del sistema attualmente notificato, il quale è limitato alle imprese attive in oltre 200 settori predeterminati, contenuti in un elenco. Nella presente decisione l’Autorità conferma la sua precedente valutazione secondo cui l’applicazione di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale non è compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato dell’accordo SEE.

6.   Conclusione

Alla luce della valutazione di cui sopra, l’Autorità ritiene che la misura notificata di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale per taluni settori economici costituisca un aiuto di Stato incompatibile con le norme dell’accordo SEE.

Sulla base delle informazioni di cui dispone l’Autorità, non è ancora stata data attuazione al sistema notificato di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale per taluni settori economici, ossia nessun aiuto è stato erogato ai potenziali beneficiari del regime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta notificata di un sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale per le imprese attive in taluni settori economici cui le autorità norvegesi intendono dare esecuzione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE. La proposta notificata è incompatibile con l’articolo 61 dell’accordo SEE.

Articolo 2

La proposta notificata di un sistema di aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale per le imprese attive in taluni settori economici non viene attuata.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 4

Fa fede il testo inglese della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2005.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

Kurt JÄGER

Membro del Collegio


(1)  In appresso denominata «Autorità».

(2)  In appresso denominato «accordo SEE».

(3)  In appresso denominato «accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».

(4)  Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emanata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 e pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, Supplemento SEE n. 32. La guida è stata modificata da ultimo il 17 giugno 2005. In appresso denominata «guida sugli aiuti di Stato».

(5)  Causa E-6/98, Governo di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, [1999], Relazione della Corte EFTA, pag. 76.

(6)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 172/02/COL. Tutte le decisioni dell’autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato in appresso indicate figurano sul sito web dell’Autorità: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/

(7)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 218/03/COL, pubblicata nella GU L 145 del 9.6.2005, pagg. 25-41.

(8)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 245/04/COL, pubblicata nella GU C 60 del 10.3.2005, pagg. 9-25.

(9)  Informazioni più dettagliate sulla corrispondenza tra l’Autorità e le autorità norvegesi sono contenute nella decisione dell’Autorità di avviare un procedimento formale d’indagine, decisione n. 245/04/COL, pubblicata nella GU C 60 del 10.3.2005, pagg. 9-25.

(10)  Pubblicata nella GU C 60 del 10.3.2005, pagg. 9-25.

(11)  Tale zona include tutti i comuni che non compaiono fra quelli sotto elencati per le zone da 2 a 5.

(12)  Tale zona comprende: nella contea Nord-Trøndelag, i comuni Meråker, Frosta, Leksvik, Mosvik, Verran; nella contea Sør-Trøndelag, i comuni Ørland, Agdenes, Rissa, Bjugn, Rennebu, Meldal, nella contea Hordaland, i comuni Etne, Ølen, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam, MoMidtre Gauldal, Selbu; nella contea Møre og Romsdal, i comuni Vanylven, Sande, Herøy, Norddal, Stranda, Stordal, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Haram, Aukra, Eide; tutti i comuni della contea Sogn og Fjordane; nella contea Hordaland, i comuni Etne, Ølen, Tysnes, Kvinnherad, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Kvam, Modalen, Fedje, Masfjorden, Bømlo; nella contea Rogaland, i comuni Hjelmeland, Suldal, Sauda, Kvitsøy, Utsira, Vindafjord, Finnøy; nella contea Vest-Agder, i comuni Åseral, Audnedal, Hægebostad, Sirdal; nella contea Aust-Agder, i comuni Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle; nella contea Telemark, i comuni Drangedal, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Nome; nella contea Buskerud, i comuni Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, Rollag, Nore and Uvdal; nella contea Oppland, i comuni Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Søndre Land, Nordre Land; nella contea Hedmark, i comuni Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot.

(13)  Tale zona comprende: nella contea Nord-Trøndelag, il comune Snåsa; nella contea Sør-Trøndelag, i comuni Hemne, Snillfjord, Oppdal, Røros, Holtålen, Tydal; nella contea Oppland, i comuni Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang; nella contea Hedmark, i comuni Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os.

(14)  Tale zona comprende: nella contea Troms, i comuni che non compaiono fra quelli sotto elencati per la zona V; tutti i comuni della contea Nordland; nella contea Nord-Trøndelag, i comuni Namsos, Namdalseid, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka; nella contea Sør-Trøndelag, i comuni Hitra, Frøya, Åfjord, Roan, Osen; nella contea Møre og Romsdal, il comune Smøla.

(15)  Tale zona comprende: tutti i comuni della contea Finnmark; nella contea Troms, i comuni Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa e Kvænangen.

(16)  Decisione n. 246/97/COL.

(17)  Decisione n. 165/98/COL.

(18)  In appresso denominato «SEE».

(19)  Causa E-6/98, Governo di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, [1999], Relazione della Corte EFTA, pag. 76.

(20)  Decisione n. 228/99/COL.

(21)  Pubblicata nella GU L 244 del 14.9.2001, pag. 32.

(22)  Decisione n. 172/02/COL.

(23)  Le imprese di taluni settori economici avrebbero pagato l’aliquota completa del 14,1 % come già avveniva in base al regime approvato dalla decisione dell’Autorità del 22 settembre 1999. Le autorità norvegesi hanno inoltre informato l’Autorità circa la loro intenzione di continuare ad applicare le aliquote per il 2003 sempreché compatibili con la norma «de minimis».

(24)  Decisione n. 141/03/COL.

(25)  Causa E-6/98, Governo di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, [1999], Relazione della Corte EFTA, pag. 76.

(26)  Elenco dei settori NACE in base alla classificazione dell’Ufficio statistico norvegese.

(27)  Nella tabella, la cifra 0 indica che, secondo le autorità norvegesi, non vi è un’incidenza sugli scambi nel relativo settore; la cifra 0/2 indica che alcune imprese dei dati settori all’interno della zona in questione sono esposti alla concorrenza.

La dicitura «n.a.» significa «non applicabile». Esso indica che secondo la ricerca svolta dalla relazione ECON, non vi erano imprese attive nel dato settore che avrebbero superano la soglia minima all’interno della relativa zona.

(28)  Sintesi della relazione: «Kartleggingen skal kunne brukes til å utarbeide et forslag til regelverk som så langt som mulig viderefører ordningen med gradert arbeidsgiveravgift for bransjer eller vesentlige deler av bransjer som ikke er i konkurranse med virksomheter i andre EØS-land, og som dermed ikke påvirker samhandelen».

(29)  Punto 1.2 della relazione: «Det har verken vært tid eller ressurser til å gjennomføre en dyptgående analyse av konkurranseforholdene innen alle de bransjer som omfattes av rapporten. I de fleste tilfellene har vi måttet bygge på faglige vurderinger støttet av intervjuer med utvalgte bedrifter. Skjevheter i informasjonen kan derfor forekomme i våre vurderinger av enkeltbransjer. Imidlertid kan dette slå ut både i retning av å overvurdere konkurransen med andre EØS-land og å undervurdere den».

(30)  Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione I.2.a della presente decisione, con particolare riferimento alle decisioni dell’Autorità n. 172/02/COL e n. 218/03/COL.

(31)  Si rimanda alla decisione dell’Autorità n. 218/03/COL con la quale quest’ultima ha accettato un periodo transitorio di tre anni per l’abolizione delle aliquote dei contributi previdenziali differenziate su base regionale.

(32)  Cfr., tra l’altro, l’articolo 8, paragrafo 3, gli articoli da 17 a 20 e i protocolli 3 e 9 dell’accordo SEE, nonché l’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte.

(33)  Cfr. anche la sezione 4 di seguito.

(34)  Causa C-345/02, Pearle BV, Hans Prijs Optiek Franchise BV, Rinck Opticiëns BV e Hoofdbedrijfschap Ambachten, Racc. 2004, pag. I-7139, punto 33; Causa C-142/87 Belgio/CommissioneTubemeuse»), Racc. 1990, pag. I-959, punto 25; Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 20; Causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. 2002, pag. I-4397, punto 68; Causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. 2003, pag. I-7747, punto 74.

(35)  Cfr. la sezione I.2.a) della presente decisione.

(36)  Causa E-6/98, Governo di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, [1999], Relazione della Corte EFTA, pag. 76.

(37)  Cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, Racc. 2000, pag. I-6451, punto 75.

(38)  Causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. 1991, pag. I-1979, punto 21.

(39)  Causa C-56/93, Belgio/Commissione, Racc. 1996, pag. I-723, punto 79.

(40)  Causa E 6/98, Governo di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, [1999], Relazione della Corte EFTA, pag. 76, punto 59; Causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11.

(41)  Causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. 2003, pag. I-7747, punto 81; Causa C-172/03, Wolfgang Heiser/Finanzamt Innsbruck, [2005], non ancora pubblicata, punto 32.

(42)  Causa C-71/04, Administración del Estado/ Xunta de Galicia, [2005], non ancora pubblicata, punto 41; Causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. 2003, pag. I-7747, punto 81; Cause riunite C-34/01-C-38/01, Enirisorse, Racc. 2003, I-14243, punto 28; Causa C-142/87 Belgio/CommissioneTubemeuse»), Racc. 1990, pag. I-959, punto 43; Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1990, pag. I-4103, punto 42.

(43)  Causa C-71/04, Administración del Estado/ Xunta de Galicia, [2005], non ancora pubblicata, punto 43; Causa C-351/98, Spagna/Commissione, Racc. 2002, pag. I-8031, punto 64; Causa C-372/97, Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3679, punto 57.

(44)  Causa T-55/99, CETM/Commissione, Racc. 2000, pag. II-3207, punto 86.

(45)  Causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. 2003, pag. I-7747, punto 77; Causa C-172/03, Wolfgang Heiser/Finanzamt Innsbruck, [2005], non ancora pubblicata, punto 33; Causa C-71/04, Administración del Estado/Xunta de Galicia, [2005], non ancora pubblicata, punto 40.

(46)  Cause riunite T-298/97-T-312/97 e a., Alzetta e a./Commissione, Racc. 2000, pag. II-2319, punto 91.

(47)  Causa E-6/98, Governo di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, [1999], Relazione della Corte EFTA, pag. 76, punto 59; Causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag. I-1433, punto 27; Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 40; Causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. 2003, pag. I-7747, punto 78.

(48)  Causa C 298/00 P, Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-4087, punto 49; Causa C 372/97, Italia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3679, punto 44.

(49)  Cause riunite T-298/97-T-312/97 e a., Alzetta e a./Commissione, Racc. 2000, pag. II-2319, punti 76-78.

(50)  Punto 1.1 della relazione: «Det inngår imidlertid ikke i formålet til den foreliggende rapport å foreta en vurdering av om den differensierte arbeidsgiveravgiften er i strid med EØS-avtalens bestemmelser. Raporten er avgrenset til å kartlegge de relevante konkurranseflater

(51)  Cfr. pag. 2 della lettera delle autorità norvegesi del 23 aprile 2004 (doc. n. 279843).

(52)  Secondo la spiegazione delle autorità norvegesi contenuta nella notifica, la maggior parte, ma non la totalità, dei settori dell’industria munufatturiera sarebbe esposta alla concorrenza straniera e, quindi, non dovrebbe beneficiare della riduzione delle aliquote dei contributi previdenziali di cui nella notifica attuale. Tuttavia, le imprese nel 75 % di tutti i settori di servizi e di molti settori delle costruzioni non sarebbero esposte alla concorrenza e agli scambi all’interno del SEE.

(53)  Causa C-71/04, Administración del Estado/Xunta de Galicia, [2005], non ancora pubblicata, punto 47.

(54)  Cause riunite E-5/04, E-6/04 e E-7/04, Fesil e a./Autorità di vigilanza EFTA, Racc. 2005, non ancora pubblicate, punto 95.

(55)  Inoltre, non vi è alcun riferimento specifico nella notifica al metodo seguito per determinare l’esposizione alla concorrenza in questo settore, sebbene un gran numero di sottosettori delle costruzioni siano stati inclusi nella notifica.

(56)  Decisione della Commissione, del 30 giugno 2004, relativa alle misure notificate dall’Italia in favore dell’editoria.

(57)  Decisione della Commissione sul regime d'aiuto di Stato della Grecia al settore farmaceutico finanziato per mezzo di prelievi sui prodotti farmaceutici e affini, aiuto di Stato n. C1A/92.

(58)  Cfr. pag. 3 della lettera delle autorità norvegesi del 12 novembre 2004 (doc. n. 299087).

(59)  Causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, [2005], non ancora pubblicata, punto 102; Causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. 1987, pag. 4013, punto 18; Causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. 1999, pag. I-3671, punto 48 e causa C-278/00, Grecia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3997, punto 24.

(60)  Causa E-6/98, Governo di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA, [1999], Relazione della Corte EFTA, pag. 76, punto 57.

(61)  Cfr. in questo contesto le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella Causa C-278/00, Grecia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3997, punto 40.

(62)  Causa T-171/02, Regione autonoma della Sardegna/Commissione, [2005], non ancora pubblicata, punto 104.

(63)  Causa C-172/03, Wolfgang Heiser/Finanzamt Innsbruck, [2005], non ancora pubblicata, punti 29 e 32.

(64)  Rispettivamente decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato N 560/01 e NN 17/02 e decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato N 258/2000.

(65)  Decisione dell’Autorità n. 291/03/COL, del 18 dicembre 2003, relativa alla creazione di infrastrutture private per la custodia dei bambini mediante sovvenzioni ai contratti di affitto a Oslo.

(66)  Conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed nella causa C-278/00, Grecia/Commissione, Racc. 2004, pag. I-3997, punti 45-46.


Comitato permanente degli Stati EFTA

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DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 1/2006/SC

del 27 aprile 2006

relativa al controllo dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario (2004-2009)

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal Protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo SEE»,

visto l’accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo di allargamento del SEE» (1),

visto il protocollo 38 bis sul meccanismo finanziario del SEE inserito nell'accordo SEE dall'accordo di allargamento del SEE,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunità europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009 (2),

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC del 5 febbraio 2004 che istituisce un ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC del 3 giugno 2004 che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,

vista la decisione del comitato «ESA/Corte» n. 15/2005 del 22 dicembre 2005 relativa al mandato dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»),

DECIDE:

Articolo 1

L'organo contabile funge da autorità suprema per il controllo dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario SEE 2004-2009 (in appresso «meccanismo finanziario SEE»). Tale controllo si applica ai progetti negli Stati beneficiari, alla loro gestione da parte degli Stati beneficiari e all'attuazione del meccanismo finanziario SEE. L'organo contabile controlla altresì la gestione del meccanismo finanziario SEE da parte dell'Ufficio del meccanismo finanziario.

Articolo 2

L'organo contabile è composto da cittadini degli Stati EFTA parti dell’accordo SEE, preferibilmente membri delle supreme istituzioni di controllo dei conti degli Stati EFTA. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. Un funzionario EFTA non può essere nominato revisore prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla fine del suo mandato in una qualsiasi delle istituzioni EFTA.

Articolo 3

I membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate nella decisione n. 15/2005 del comitato «ESA/Corte» del 22 dicembre 2005, per la stessa durata ivi prevista.

Articolo 4

I membri dell'organo contabile esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

Articolo 5

I membri dell'organo contabile collaborano strettamente con la o le persone cui sono affidati i controlli corrispondenti, nell'ambito del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009, per le attività relative a entrambi i meccanismi finanziari.

Articolo 6

Il costo dei controlli adeguati e proporzionali di cui all'articolo 1 è finanziato sul bilancio amministrativo del meccanismo finanziario del SEE. Il comitato permanente stabilisce l'importo da concedere a tal fine basandosi su una proposta di bilancio formulata dall'organo contabile e su una raccomandazione del comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 7

L'organo contabile può valersi dell'assistenza di esperti esterni. Gli esperti esterni devono soddisfare gli stessi requisiti di indipendenza dei membri dell'organo contabile e sono soggetti all'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 5.

Articolo 8

L'organo contabile riferisce al comitato permanente degli Stati EFTA in merito al controllo di cui all'articolo 1. Può presentare proposte di azione.

Articolo 9

L'organo contabile propone il proprio mandato per i controlli di cui all'articolo 1 e lo presenta per l'adozione al comitato permanente degli Stati EFTA.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto immediato.

Articolo 11

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 27 aprile 2006.

Per il comitato permanente

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Il Segretario generale

William ROSSIER


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 11 e supplemento SEE n. 23 del 29.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 81 e supplemento SEE n. 23 del 29.4.2004, pag. 58.


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DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 1/2007/SC

del 25 ottobre 2007

recante modifica della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal Protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo SEE»,

visto il protocollo 38a sul meccanismo finanziario del SEE inserito nell'accordo SEE dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo e modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2004/SC del 23 settembre 2004 che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE,

visto che il Liechtenstein è attualmente in grado di fornire i suoi dati ufficiali relativi al prodotto interno lordo (PIL),

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

I paragrafi 6 e 7 dell'allegato della decisione del comitato permanente n. 5/2004/SC che istituisce un principio di ripartizione dei costi per il meccanismo finanziario del SEE sono sostituiti dal seguente:

«6.

I dati relativi al PIL utilizzati per il calcolo dei contributi di un determinato anno t devono essere comunicati entro il 1o febbraio dello stesso anno e devono riferirsi agli anni t-4, t-3 e t-2. Per il Liechtenstein si usano gli ultimi tre anni di cui sono disponibili i dati.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto immediato. Essa si applica per la prima volta per la quota 2007-2008.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles il 25 ottobre 2007.

Per il comitato permanente

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Il Segretario generale

Kåre BRYN


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DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

N. 3/2007/SC

del 6 dicembre 2007

relativa all’accesso del pubblico ai documenti EFTA e che abroga la decisione n. 3/2005/SC del comitato permanente degli Stati EFTA

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2005/SC, del 9 giugno 2005, relativa all’accesso pubblico ai documenti EFTA, che è abrogata,

riconoscendo l’interesse del pubblico ad avere libero accesso ai documenti nell’ambito di un quadro giuridico chiaramente definito che tenga conto delle normative nazionali in vigore,

considerando che, nel trattare le domande di accesso ai documenti, il principio della trasparenza va applicato nella misura più ampia possibile,

HA DECISO:

Articolo 1

Il segretariato dell’EFTA mette a disposizione del pubblico i documenti elencati nell’allegato alla presente decisione inserendoli nel proprio sito Internet.

Articolo 2

1.   Chiunque può chiedere l’accesso a documenti relativi al SEE (in appresso «documenti») redatti dal segretariato dell’EFTA, o da esso ricevuti, che sono detenuti da detto segretariato.

2.   L’accesso a un documento è concesso fatte salve le restrizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 3

1.   È rifiutato l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a)

l’interesse pubblico in termini di: pubblica sicurezza, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica finanziaria, monetaria o economica di uno Stato EFTA,

b)

la vita privata e l’integrità dell’individuo, in particolare nel rispetto della legislazione nazionale in vigore negli Stati EFTA sulla protezione dei dati personali;

2.   È rifiutato l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a)

gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

b)

i procedimenti giurisdizionali e la consulenza legale,

c)

gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.

3.   L’accesso a un documento redatto per uso interno, relativo ad una questione su cui non sia ancora stata adottata una decisione, viene rifiutato qualora la divulgazione del documento pregiudichi il processo decisionale.

4.   L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, nel quadro di discussioni e consultazioni preliminari, viene rifiutato anche dopo l’adozione della decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudichi il processo decisionale.

5.   Per quanto concerne i documenti di terzi comunicati al segretariato dell’EFTA, quest’ultimo consulta il terzo in questione al fine di valutare se sia applicabile una delle deroghe di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non può essere divulgato.

6.   Nei casi di cui ai paragrafi da 2 a 4 l’accesso viene nondimeno accordato, totalmente o in parte, nel caso in cui gli Stati EFTA concordino che vi è un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Articolo 4

Uno Stato EFTA può chiedere al segretariato EFTA di non comunicare a terzi, senza il suo previo accordo, un documento che provenga da detto Stato.

Articolo 5

Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle deroghe, le parti restanti del documento sono divulgate.

Articolo 6

1.   La domanda di accesso a un documento è presentata in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in lingua inglese e formulata in modo sufficientemente preciso per consentire al segretariato EFTA di identificare il documento in oggetto.

2.   Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, il segretariato EFTA può invitare il richiedente a chiarirla e può assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni ai sensi dell’articolo 11.

3.   Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, il segretariato EFTA può contattare informalmente il richiedente al fine di trovare una soluzione adeguata.

Articolo 7

1.   Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento.

2.   Il segretariato EFTA trasmette la domanda per approvazione agli Stati EFTA, a meno che non sia certo che gli Stati EFTA rifiuteranno ovvero che non rifiuteranno l’accesso ai documenti. Gli Stati EFTA decidono senza indebito ritardo.

3.   Una volta ricevuta la risposta dagli Stati EFTA, il segretariato EFTA informa il richiedente che è stato concesso l’accesso al documento richiesto e gli fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di deferire la domanda al comitato permanente degli Stati EFTA.

4.   Qualora non sia possibile al segretariato EFTA fornire una risposta al richiedente entro 12 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, il richiedente è informato per scritto del ritardo e della data per la quale si prevede la decisione. Qualora non abbia ricevuto una risposta entro un termine ragionevole il richiedente è informato del suo diritto di deferire la domanda al comitato permanente degli Stati EFTA.

5.   Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta del segretariato EFTA, deferire la domanda al comitato permanente degli Stati EFTA.

6.   La mancata risposta del segretariato EFTA entro un termine ragionevole dalla registrazione della domanda conferisce al richiedente il diritto di deferire la domanda al comitato permanente degli Stati EFTA.

Articolo 8

La domanda deferita al comitato permanente degli Stati EFTA è trattata prontamente. Qualora l’accesso sia totalmente o parzialmente rifiutato, il rifiuto è comunicato con risposta scritta e motivata.

Articolo 9

La classificazione di un determinato documento (riservatissimo, riservato, diffusione limitata) non esclude di per sé che il pubblico possa aver accesso a tale documento in una fase successiva.

Articolo 10

1.   L’accesso del richiedente ai documenti avviene mediante consultazione in loco, oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica. Il costo della produzione e dell’invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. Tale onere non supera il costo effettivo della produzione e dell’invio delle copie. Sono gratuiti, in loco, la consultazione, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l’accesso diretto sotto forma elettronica.

2.   Se un documento è già stato divulgato dal segretariato EFTA ed è facilmente accessibile al richiedente, il segretariato EFTA può soddisfare l’obbligo di concedere l’accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

Articolo 11

1.   Il segretariato EFTA tiene un registro pubblico dei documenti relativi all'Accordo SEE da esso stilati. Il registro è accessibile dal suo sito Internet.

2.   Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento, l’oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all’articolo 3.

3.   I documenti classificati come «riservati» o «riservatissimi» non sono inseriti nel registro pubblico, tranne nel caso in cui gli Stati EFTA ammettano il contrario.

4.   L'accesso all'elenco di documenti relativi al SEE redatti o ricevuti dal segretariato EFTA e in suo possesso è inoltre fornito su richiesta.

Articolo 12

Il segretariato EFTA fornisce informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

Articolo 13

La presente decisione non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d’autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Articolo 14

La decisione n. 3/2005/SC del comitato permanente degli Stati EFTA del 9 giugno 2005 è abrogata.

Articolo 15

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2008.

Articolo 16

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 17

La presente decisione è riesaminata entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2007.

Per il comitato permanente

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

Il Segretario generale

Kåre BRYN


ALLEGATO

Documenti EFTA relativi al SEE da mettere a disposizione del pubblico su internet

Accordo SEE e relativi accordi EFTA:

Versione originale dell’accordo SEE, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte e dell’accordo sul comitato permanente EFTA

Accordo di allargamento del SEE

Versione consolidata dell’accordo SEE

Versione consolidata degli allegati e dei protocolli dell’accordo SEE

Versione consolidata dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte

Versione consolidata dell’accordo sul comitato permanente

Atti adottati dalle istituzioni:

Decisioni adottate dal Consiglio del SEE

Decisioni adottate dal comitato misto SEE

Risoluzioni del comitato parlamentare misto SEE

Risoluzioni del comitato consultivo SEE

Pareri del comitato consultivo EFTA

Osservazioni EFTA-SEE

Ordini del giorno:

Consiglio del SEE

Comitato misto SEE

Sottocomitati del comitato misto SEE (previo accordo con la Commissione)

Comitato permanente degli Stati EFTA

Sottocomitati del comitato permanente degli Stati EFTA

Gruppi di lavoro del comitato permanente degli Stati EFTA

Commissione parlamentare EFTA

Comitato parlamentare misto SEE

Comitato consultivo EFTA

Comitato consultivo SEE

Conclusioni:

Consiglio del SEE

Comitato permanente degli Stati EFTA

Sottocomitati del comitato permanente degli Stati EFTA

Comitato misto SEE (previo accordo con la Commissione)

Sottocomitato misto (previo accordo con la Commissione)

Relazioni:

Commissione parlamentare EFTA

Comitato parlamentare misto SEE

Comitato consultivo EFTA

Comitato consultivo SEE

Documenti d’informazione:

Relazione annuale del comitato misto SEE

Programma di lavoro della presidenza EFTA

Statistiche relative al SEE elaborate dall’ufficio statistico dell’EFTA

Elenco delle decisioni adottate dal comitato misto SEE

Notifiche di cui all’articolo 103 non ancora pervenute

Elenco delle decisioni adottate dal comitato misto SEE con requisiti costituzionali

Elenco dei numeri Celex

Elenco delle proposte legislative CE indicate dalla Comunità come rilevanti ai fini del SEE

Elenco degli atti comunitari adottati, indicati dalle CE come rilevanti ai fini del SEE e dell’acquis CE già identificato come rilevante ai fini del SEE dagli esperti EFTA-SEE di tutti gli Stati EFTA-SEE

Tabella dei sottocomitati del comitato misto SEE

Comunicati stampa

EFTA Fact Sheet (notiziario EFTA)

Meccanismo finanziario SEE:

Norme e procedure del meccanismo finanziario del SEE

Orientamenti per il meccanismo finanziario del SEE

Memoranda d’intesa sul meccanismo finanziario del SEE

Meccanismo finanziario norvegese:

Norme e procedure del meccanismo finanziario norvegese

Orientamenti per il meccanismo finanziario norvegese

Memoranda d’intesa sul meccanismo finanziario norvegese


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